Decreto cautelare 14 novembre 2018
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02117/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01283/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2018, proposto da
AN EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
SE DI, EN NI, IN Lavermicocca, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’avviso del 31/7/2018 a firma della Commissione esaminatrice, con cui in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Collaboratore professionale sanitario- Logopedista (cat. D), bandito dall'A.S.L. di Lecce, la ricorrente è stata esclusa dall’accesso alla prova orale;
- del verbale n. 12 del 31/7/2018 relativo allo svolgimento della prova pratica dei candidati, alla valutazione degli elaborati e all’assegnazione dei punteggi;
- della graduatoria di merito definitiva dei vincitori riportata nel verbale n. 13 dell’1/8/2018, approvata con deliberazione del D.G. n. 2025 del 10/9/2018, pubblicata in data 11/9/2018, nella parte in cui escludono la ricorrente dall’ammissione al concorso di che trattasi;
- degli atti presupposti, ivi compresi gli elenchi degli ammessi alla prova orale, pubblicati in data 31/7/2018 e delle graduatorie provvisorie eventualmente pubblicate e di tutti gli atti e verbali di valutazione dell’istante e di formazione delle graduatorie di merito definitive, nella parte in cui escludono l’odierna ricorrente;
- degli elaborati della prova pratica e del rispettivo giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, nella parte in cui è stata ritenuta non sufficiente (12/20) la prova pratica per cui era prevista la sufficienza di 14/20;
- ove occorra, degli altri atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto in data 6.12.2022 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO