Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/2024, n. 11688
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Sentenza 30 aprile 2024

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In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., il requisito della rilevanza può sussistere anche ove la questione interpretativa sorga nell'ambito di procedimenti il cui provvedimento conclusivo abbia carattere interinale e cautelare e, pertanto, non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, con conseguente ammissibilità del rinvio, attesa la sua funzione nomofilattico-deflattiva e la sua proponibilità da parte di qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi collegate, sia esso contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo o cautelare.

Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla competenza del giudice adito, non ostandovi, in caso di doppia declaratoria di incompetenza, l'esistenza del rimedio tipizzato di cui all'art. 45 c.p.c., attesa la funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, apprezzabile in relazione non tanto al singolo giudizio nel quale viene disposto, quanto piuttosto all'intero contenzioso inerente ad una determinata materia, poiché, sollecitando l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della Corte di cassazione, favorisce la definizione dei giudizi pendenti e previene l'instaurazione di quelli futuri.

In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte d'appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/2024, n. 11688
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11688
Data del deposito : 30 aprile 2024

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