Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3973/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 3973/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2024, sostituita da trattazione scritta, promossa da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Rossi Pompilia per procura allegata al ricorso in appello appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Marullo Egidio per procura allegata alla comparsa di costituzione
appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 721/2023 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e pubblicata il 27.06.2023
1
-1) in totale riforma della sentenza impugnata: a) dichiarare priva dei requisiti normativi la domanda formulata di riconoscimento di assegno divorzile in favore della CP_1 stante l'assenza dei presupposti di legge e revocare l'assegno statuito a far passaggio in giudicato della sentenza sullo status ; b) porre a carico del il Parte_1 pagamento di un assegno perequativo quale contributo al mantenimento d n superiore ad € 700,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese di carattere straordinario alla medesima occorrende;
c) condannare la signora a Controparte_1 rifondere al sig. le spese di entrambi i gradi di giudizio. Parte_1
-2) In via del t dinata ed in parziale riforma della sentenza impugnata: a) ridurre la somma dovuta a titolo di assegno divorzile dal sig. Parte_1 alla signora nella diversa e inferiore somma m Controparte_1
e/o di giustizia, e, comunque, non superiore ad € 300,00 a far data dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status;
b) condannare la signora a rifondere Controparte_1 al sig. le spese di entrambi i gradi di Parte_1
-3) In 'urgenza: a) disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare le competenze genitoriali di entrambi i genitori, le attuali condizioni psico – fisiche in cui versa la minore, nonché il regime di affidamento, collocamento e frequentazione, riservandoci all'esito di formulare dettagliate e definitive conclusioni;
-4) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento di tale richiesta, si chiede che la Corte d'Appello adita voglia confermare integralmente le statuizioni contenute nella sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia in merito al regime di affidamento, collocamento ed alle modalità di frequentazione padre- figlia. Comunque, ed in ogni caso, dichiari inammissibile la domanda dei nuovi mezzi di prova ed inutilizzabile la produzione dei nuovi documenti operata dalla appellata;
in particolare si chiede vengano dichiarati inutilizzabili, anche in quanto carenti dei criteri redazionali indicati nel D.M. 110/2023, i documenti indicati come allegati :1)2)3)4)5)6)11) della comparsa di costituzione e risposta”
Parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, dichiarare in parte inammissibile e rigettare in toto lo spiegato appello siccome totalmente infondato e condannare l'appellante alla refusione delle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Civitavecchia, dopo avere pronunciato in corso di giudizio, con sentenza in data 1.06.2020, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
30.04.2007, così definiva le domande connesse: -affidava in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia, nata nel 2009, con collocamento presso la madre e Per_1
2 regolamentandone la permanenza con il padre;
-onerava il di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia corrispondendo all'altro genitore l'assegno mensile di
1.300,00 € e sostenendo il 75% delle spese straordinarie individuate con rinvio al protocollo d'intesa vigente nel foro;
-poneva a carico del un assegno Parte_1
divorzile pari ad 800,00 € mensili;
-disponeva la comunicazione del provvedimento alla
Guardia di Finanza competente per i dovuti accertamenti sui redditi dichiarati e documentati;
- compensava tra le parti le spese processuali;
con ricorso depositato il 27.07.2023 il ha proposto appello censurando il Parte_1
riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della nonché la sua decorrenza CP_1
dalla pubblicazione della sentenza definitiva del procedimento anziché della sentenza sullo status, l'entità del contributo al mantenimento per la figlia a lui imposto e la pronuncia sulle spese;
ha rilevato, in particolare, l'erronea valutazione del Tribunale in merito: alla carenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile secondo i parametri giurisprudenziali imposti dall'orientamento consolidato a seguito della pronuncia delle SS UU del luglio 2018; l'incompleta valutazione delle prove emerse nella fase istruttoria sulla condizione economico– patrimoniale dell'appellante,
l'eccessivo importo stabilito dal Giudice di primo grado per il mantenimento della figlia in considerazione del sopraggiunto contributo al mantenimento di un secondo Per_1
figlio; ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, la revoca dell'assegno divorzile o la riduzione in misura non superiore a 300,00 €, la riduzione altresì del contributo paterno per la figlia all'importo non superiore a 700,00 €, la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status (n. 465/2020); ha inoltre lamentato l'attività di ostruzionismo tuttora posta in essere dalla madre riguardo la frequentazione tra padre e figlia e chiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare le competenze genitoriale;
ha infine chiesto la condanna della controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
la costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 14.02.2024, ha contestato CP_1
il fondamento dell'appello e ne ha chiesto il rigetto con condanna dell'appellante alle spese di giudizio;
3 con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state autorizzate alla produzione di documenti aggiornati sulle condizioni economico- patrimoniali e al deposito di memorie e repliche difensive;
il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
l'udienza del 17.10.2024, cui la causa è pervenuta dal rinvio d'ufficio dell'originaria udienza (27.06.2024) determinato da esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine autorizzate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Preliminarmente all'esame del merito deve rilevarsi l'inammissibilità della documentazione da entrambe le parti depositata in allegato alle note scritte sostitutive dell'udienza del 17.10.2024, tardivamente rispetto ai termini concessi per l'integrazione dell'attività istruttoria autorizzata dalla Corte e in violazione del contraddittorio.
Nel merito, l'appello è in parte fondato e viene accolto per quanto di ragione.
Affidamento della minore, collocamento, frequentazione padre/figlia
Il Tribunale ha disposto in conformità alle conclusioni precisate dalle parti e l'appellante, che pur propone istanza di espletamento di consulenza tecnica sulle competenze genitoriali, chiarisce sin dal ricorso introduttivo che non intende proporre
(e non propone) alcuna richiesta di modifica dell'assetto stabilito. L'istanza si pone dunque con finalità del tutto esplorativa, al fine di trovare riscontro alle valutazioni dell'appellante circa un inadeguato comportamento genitoriale della CP_1
individuato nel mancato supporto alle relazioni tra la figlia e i familiari paterni. Lo stesso appellante, tuttavia, deduce di vedere regolarmente la figlia secondo le modalità stabilite;
né deve trascurarsi che la minore è oggi un'adolescente quasi sedicenne, con una presumibile autonomia e organizzazione di vita nella quotidianità tali da assumere ella stessa parte attiva nelle modalità di permanenza presso l'uno o l'altro genitore a prescindere dalle disposizioni giudiziali. In assenza di istanze di modifica delle condizioni stabilite con la sentenza impugnata nonché di inadempimento alle modalità
4 di frequentazione padre/figlia ivi disposte, la richiesta di espletamento di consulenza tecnica, peraltro in relazione ad una minore di 16 anni, non è ammissibile.
Assegno divorzile
Il Tribunale, poste a confronto le risorse economico-patrimoniali nella disponibilità delle parti, ha accertato una sperequazione a sfavore della riconducibile al venir CP_1
meno dell'unione matrimoniale, il contributo dalla stessa fornito all'organizzazione familiare e il conseguente sacrificio di aspettative professionali connesso alla cura della figlia nonchè la breve durata della convivenza coniugale: ha quindi riconosciuto dovuto alla l'assegno divorzile quantificato nell'importo di 800,00 euro mensili con CP_1
decorrenza dalla sentenza impugnata, implicitamente facendo salvo per il pregresso il maggiore importo attribuito in forza dei provvedimenti presidenziali (di conferma dell'assegno stabilito in sede di separazione).
L'appellante contesta la decisione deducendone l'erroneità perché insussistenti totalmente entrambi i requisiti, assistenziale e perequativo-compensativo, richiesti dalla norma ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile: il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la aveva una propria attività di lavoro già precedentemente al CP_1
matrimonio e l'aveva mantenuta in costanza dello stesso;
i proventi dei rispettivi redditi da lavoro dei coniugi erano, e sono, sostanzialmente paritari e altrettanto la rispettiva capacità patrimoniale;
la convivenza coniugale aveva avuto una durata molto breve (tre anni) e la non aveva in alcun modo contribuito alla formazione del patrimonio CP_1
personale del coniuge. Contesta infine, in via subordinata, la decorrenza dell'assegno stabilita dal primo giudice, poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'assegno divorzile decorre dalla formazione del titolo in forza del quale è dovuto, quindi dal passaggio in giudicato della sentenza declaratoria della cessazione del vincolo coniugale.
Ai fini della decisione è necessario ricostruire, come possibile sulla base degli atti processuali, il vissuto coniugale e personale, precedente e successivo alla convivenza coniugale, delle parti.
e contraevano matrimonio alla rispettiva età di Parte_1 Controparte_1
36 e 32 anni, nell'aprile 2007, dopo una convivenza iniziata nel 2002 (dato indicato
5 dalla e non smentito dal , e dall'unione coniugale nasceva la figlia CP_1 Parte_1
, nel maggio 2009; in costanza di convivenza coniugale, e già da alcuni anni Per_1
prima, il gestiva l'attività di ristorazione della propria famiglia di origine, sita Parte_1
in zona centrale e tipica della città di Roma mentre la prestava lavoro CP_1
dipendente presso la società Fremantlemedia Italy Group, optando per un orario a tempo parziale dopo la nascita della figlia;
il nucleo familiare viveva nella casa di proprietà del sita in Roma via dei Colli Portuensi 110 ma aveva anche la Parte_1
disponibilità di una casa, condotta in locazione, in prossimità dell'abitazione della famiglia di origine della dove -secondo quest'ultima- il nucleo si trasferiva CP_1
dopo la nascita della figlia per essere ella aiutata dai propri familiari nella gestione della bambina;
sempre in costanza di convivenza coniugale il acquistava un Parte_1
immobile in Fregene, intestato alla contraendo un mutuo per la cui CP_1
restituzione egli, che ne era garante, versava, sino alla separazione, rate mensili di circa
1220,00 euro;
la convivenza cessava nel settembre 2010/febbraio 2011 (date discordanti riferite rispettivamente dal e dalla . Parte_1 CP_1
Introdotto dalla il giudizio di separazione, i coniugi comparivano davanti al CP_1
Presidente all'udienza del 12.10.2011, all'esito della quale, con i provvedimenti provvisori e urgenti, il era onerato del versamento alla coniuge dell'assegno Parte_1
di mantenimento di 1500,00 euro mensili per lei stessa, dell'ulteriore assegno di 1000,00 euro mensili per il mantenimento della figlia collocata presso la madre, del concorso pari al 75% delle spese straordinarie da sostenere per la minore;
nel corso del giudizio di separazione il instaurava una nuova convivenza e diveniva padre di un Parte_1
secondo figlio ( ) nato nel giugno 2015; già in quel giudizio egli deduceva mutata Per_2
la propria condizione economica, per avere ceduto a propri familiari la gestione del ristorante ed essere divenuto mero dipendente, assunto da maggio 2013 quale responsabile di sala, presso la medesima attività di famiglia;
la già allora CP_1
assumeva di lavorare con orario a tempo parziale;
il giudizio veniva definito dal
Tribunale di Roma con sentenza depositata il 9.8.2016, con la quale il era Parte_1
obbligato al versamento alla coniuge di un assegno di mantenimento per lei stessa dell'importo mensile di 2600,00 euro (così aumentato l'originario importo statuito nella
6 fase presidenziale in forza di provvedimento del Giudice istruttore del novembre
2015), dell'assegno per la figlia pari a 1000,00 euro mensili oltre adeguamento monetario annuale secondo indici Istat nonché al concorso al 75% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia. Rilevava in sentenza il Tribunale, anche all'esito di consulenza tecnica, che l'attività gestoria del ristorante era proseguita senza soluzione di continuità nonostante il mutamento societario intervenuto nell'aprile 2013 ed era sempre riconducibile alla persona del le cessioni intervenute, di quote Parte_1
e di licenze, verso familiari non trovavano giustificazione in ragioni economiche;
la contitolarità di rapporti bancari con i familiari e la movimentazione significativa di denaro tra conti intestati o cointestati con familiari verso conti del Parte_1
confermavano da un lato la continuativa gestione dell'azienda in capo a quest'ultimo, dall'altro lato la sua disponibilità di risorse economiche non compatibili con gli emolumenti da lavoratore dipendente;
contemporaneamente alla mutata condizione apparente (da gestore titolare a lavoratore dipendente), il si trasferiva a vivere Parte_1
presso l'immobile in Roma, via Luigi Vanvitelli 31, acquistato dalla madre nel 2013 in gran parte con l'assunzione di un mutuo;
gli importi stabiliti a favore della CP_1
andavano a considerare anche la necessità della medesima di provvedere al pagamento del mutuo gravante sull'immobile sito in Fregene, cui il coniuge, in costanza di convivenza coniugale, provvedeva. Le condizioni economiche stabilite dal Giudice del primo grado venivano confermate in sede di appello con sentenza di questa Corte del
30.11.2017/8.1.2018, non impugnata in cassazione.
Introdotto il presente giudizio di divorzio nel novembre 2019, il ribadiva la Parte_1
propria condizione lavorativa di dipendente della società titolare dell'azienda di ristorazione della sua famiglia di origine nonchè essere venuta meno, nelle more, la convivenza familiare dallo stesso intrapresa dopo la separazione dalla di essere CP_1
pertanto ulteriormente onerato, in forza di condizioni pattuite consensualmente, di corrispondere un assegno di 600,00 euro mensili e il 100% delle spese straordinarie per il mantenimento del figlio nato da tale unione nonché il canone di locazione e Per_2
oneri condominiali della casa di abitazione della ex -compagna e del figlio per l'importo di 950,00 euro mensili;
anche la ribadiva la propria condizione di lavoratrice CP_1
7 dipendente “part time”; all'esito dell'udienza presidenziale, con provvedimenti in data
3.3.2020, era confermato l'assetto separatizio;
interveniva quindi in data 1.6.2020 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, passata in giudicato per assenza di impugnazione.
Approfondendo le rispettive condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi deve osservarsi quanto segue.
La vicenda della cessione dell'azienda di ristorazione intervenuta nel 2013 ha trovato approfondimento istruttorio e conseguente valutazione nel contesto dei due gradi del giudizio di separazione e nella decisione definitiva che ne è conseguita, divenuta irrevocabile;
non può quindi trovare ingresso in questa sede la riproposizione di una lettura diversa da quella allora raggiunta giudizialmente, dovendosi al contrario partire proprio dagli accertamenti ivi acquisiti e dalla decisione che ne è conseguita e verificare eventuali mutamenti sopraggiunti.
Nel maggio 2021 è deceduto il padre del che, nella prospettazione di Parte_1
quest'ultimo, nell'aprile 2013, aveva riacquisito dal figlio, con la cessione delle quote e lo scioglimento del contratto di affitto di azienda, la titolarità e la gestione del ristorante di famiglia “Da Bucatino”, insieme ad altri familiari/parenti; la ha CP_1
documentato l'intervenuta accettazione dell'eredità del genitore formulata dal
[...]
con beneficio di inventario;
come anzi detto l'accertamento all'esito del giudizio Pt_1
di separazione aveva consentito di affermare che il mutamento di titolarità non aveva comportato alcun corrispondente mutamento di gestione effettiva: situazione ancor più confermata alla luce del decesso del genitore del Parte_1
Ancora oggi, come in precedenza, il condivide la titolarità di conti correnti Parte_1
dei propri genitori, i quali proprio a far data dal 2013, ovvero dalla formale retrocessione dell'azienda, hanno fatto fronte ad importanti impegni economici attraverso l'acquisto, già nell'aprile 2013, di un immobile in Roma, via Luigi Vanvitelli
31, al prezzo di 620.000,00 euro (di cui 500.000,00 contraendo un mutuo), immediatamente e per lungo tempo destinato ad abitazione del e di un Parte_1
secondo immobile, in Fregene, nel luglio 2019, intestato alla nipote da poco maggiorenne, figlia della sorella del al prezzo di 155.000,00 euro, Parte_1
8 interamente pagato all'atto della compravendita, destinato a casa di vacanze per tutti i familiari del onerandosi altresì i di lui genitori -secondo la prospettazione Parte_1
dell'appellante- anche di tutti gli obblighi economici dal assunti nei confronti Parte_1
del figlio (nonostante il potesse trarre una rendita dall'immobile di Per_2 Parte_1
proprietà, sito in via dei Colli Portuensi, da lui non più abitato sin dalla disponibilità dell'immobile sito in via Vanvitelli, acquistato dalla madre).
Che il benefici del solo reddito da lavoro dipendente di circa 1600,00 euro Parte_1
mensili non era verosimile all'epoca del giudizio di separazione né lo è per l'epoca successiva e nell'attualità. La cessione dell'azienda di ristorazione, che non ha trovato giustificazione economica all'esito degli accertamenti giudiziali pregressi e ancor meno oggi può essere a tali ragioni collegata, già soltanto ripercorrendo le risorse apparentemente riconducibili ai genitori del dal momento in cui avrebbero Parte_1
riacquisito l'azienda, ha di fatto “viziato” di inattendibilità la condotta processuale dell'appellante, il quale nulla nel tempo ha mutato quanto ad abitudini di vita, attività di lavoro, contitolarità di rapporti bancari, disponibilità di mobili e immobili.
Rispetto al pregresso accertamento è invece sopraggiunto per l'appellante il maggior onere di mantenimento del figlio per effetto della cessazione della convivenza Per_2
con la madre del minore e degli obblighi con lei concordati quanto alla soddisfazione delle esigenze di abitazione di madre e figlio, pari ad un esborso mensile di 950,00 euro
(dovendosi invece reputare già sussistente l'onere di mantenimento ordinario e straordinario del figlio allorchè convivente). Al riguardo, pur avendo l'appellante prodotto una mera bozza di “ricorso congiunto” priva di data ed un solo ordine di bonifico emesso nel luglio 2019 dal conto corrente dei genitori a pagamento degli oneri di locazione della casa di abitazione del nipote la controparte riconosce Per_2
veritiera la circostanza relativa alla cessazione di tale relazione e convivenza, ella stessa riportando successivi legami instaurati dall'ex-coniuge con donne diverse dalla madre del minore.
Di contro la come accertato nel pregresso giudizio di separazione, percepisce CP_1
un reddito da lavoro dipendente “part time” pari a circa 1400,00 euro netti mensili, è proprietaria dell'immobile sito in Fregene, dove lei assume risiedere con la figlia, che il
9 ha documentato essere stato liberato dalla procedura esecutiva sullo stesso Parte_1
intrapresa per l'esposizione debitoria relativa al mutuo ipotecario;
le è stata riconosciuta, a titolo di assegno di mantenimento, un'importante somma (1500,00 euro mensili a far data dai provvedimenti presidenziali della separazione (novembre 2011), aumentata a 2600,00 euro mensili dal novembre 2015, oltre i relativi adeguamenti monetari annuali, sino al perdurare del regime di separazione).
Non è contestato che, a far data dalla nascita della figlia, ella si sia dedicata alle cure della minore con significativa prevalenza rispetto all'altro genitore, impegnato in un'attività, come quella di ristorazione, che richiede una presenza quotidiana pressochè totalizzante;
tenuto conto che la separazione tra i coniugi è intervenuta allorchè la minore era molto piccola nonchè dei provvedimenti, provvisori e definitivi, emessi nel giudizio di separazione e nel presente giudizio, è incontestabile che la dedizione materna, di gran lunga prevalente rispetto all'altro genitore, si sia protratta con analoghe modalità anche dopo la separazione e sino all'attualità. Il contributo fornito dalla alla cura della figlia va giustamente interpretato non solo in termini di CP_1
organizzazione familiare condivisa dagli ex-coniugi in costanza di convivenza coniugale ma anche come utilità indiretta per l'altro genitore, che ha potuto dedicarsi con maggiore impegno alla propria attività di lavoro e realizzazione professionale.
Alla stregua di tutte le osservazioni sin qui esposte deve concludersi che lo squilibrio economico-patrimoniale tra il e la sussiste;
che esso è riconducibile Parte_1 CP_1
al venir meno dell'unione matrimoniale;
che l'onere di gestione della figlia gravato e gravante in modo nettamente prevalente sulla ha comportato per la madre il CP_1
sacrificio di aspettative professionali e favorito l'impegno dell'altro genitore alla realizzazione delle proprie. E' dunque corretta l'attribuzione alla di un assegno CP_1
divorzile e, sul punto, l'impugnazione del deve essere respinta. Parte_1
Tuttavia la Corte, ai fini della valutazione di congruità dell'assegno divorzile, ritiene di maggiormente valorizzare l'assai breve durata della convivenza matrimoniale (inferiore a quattro anni), dovendosi altresì escludere dal computo il pregresso periodo di convivenza prematrimoniale, dal momento che, per espressa deduzione della CP_1
solo con la nascita della figlia ella optava per il mutamento del rapporto di lavoro da
10 tempo pieno a tempo parziale, pregiudicando le proprie aspettative sul fronte professionale ed economico.
Ciò considerando, l'importo stabilito dal primo giudice risulta censurabile per eccesso mentre ammontare adeguato a soddisfare il pregiudizio subito sotto il profilo della rinuncia professionale conseguita ai maggiori obblighi familiari assunti dalla CP_1
viene ritenuta la somma di 600,00 euro.
L'impugnazione sul punto va dunque parzialmente accolta.
E' altresì fondata la doglianza espressa dall'appellante in ordine alla decorrenza dell'assegno divorzile, che il Tribunale ha, senza motivazione, individuato a far data dalla sentenza definitiva del giudizio anziché, come di regola, dalla sentenza dichiarativa della risoluzione del vincolo coniugale intervenuta anticipatamente, che ha determinato l'entrata in vigore del regime divorzile e il venir meno di quello precedente dato dalla separazione coniugale.
Ed invero l'assegno divorzile trae fonte dallo status coniugale risolto e i provvedimenti della separazione conservano efficacia fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sullo scioglimento del vincolo, salvo il potere discrezionale del Giudice, sorretto da adeguata motivazione, di anticipare la decorrenza del nuovo regime economico (l'assegno divorzile) con decorrenza dalla domanda di divorzio (vedi Cass.
19930/2020; 3852/2021 e la stessa pronuncia di legittimità n. 17202/23 richiamata dall'appellata in modo non conferente, poiché avente ad oggetto un provvedimento di revoca dell'assegno divorzile).
L'impugnazione va in tali termini accolta fissando la decorrenza dell'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status coniugale pubblicata in data 1.6.2020.
Mantenimento figlia
Il Tribunale ha reputato equo contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo fisso mensile di 1300,00 € a decorrere dalla pubblicazione della sentenza impugnata e il concorso al 75% alle spese straordinarie.
La decisione risulta in continuità con le pregresse condizioni economiche, risalenti ai provvedimenti presidenziali del giudizio di separazione (1000,00 euro e 75% spese
11 straordinarie), confermate con le statuizioni definitive di quel giudizio e, successivamente, con i provvedimenti presidenziali del giudizio di divorzio, ove solo si considerino il computo della rivalutazione monetaria automatica sempre disposta nei diversi provvedimenti e l'accrescimento con l'età delle esigenze di vita della minore.
Si è detto anzi dell'assenza, nel lungo tempo giudiziario, di mutamenti di vita nella quotidianità del in termini di disponibilità di risorse, immobili, mobili;
non Parte_1
vi è pertanto ragione che la figlia non partecipi adeguatamente al tenore di vita del genitore, beneficiando di un apporto economico tendenzialmente paritario a quello complessivamente fornito al fratello minore (600,00 € + 950,00 € + 100% spese straordinarie). L'impugnazione sul punto va perciò rigettata.
Il tenore della decisione (parziale accoglimento dell'appello in punto di entità e decorrenza dell'assegno divorzile e soccombenza in punto di attività istruttoria su regime di affidamento, attribuzione assegno divorzile e riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia) giustificano la conferma della statuizione di compensazione delle spese di giudizio di primo grado e analoga pronuncia per questo grado.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti Parte_1
di e in parziale riforma della sentenza n. 721/2023 del Tribunale di Controparte_1
Civitavecchia, nel resto confermata, così dispone:
-ridetermina nell'importo mensile di 600,00 € l'assegno divorzile dovuto dal Parte_1
alla e ne fissa la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status CP_1
pubblicata in data 1.6.2020;
-rigetta l'impugnazione nel resto;
-compensa tra le parti le spese di giudizio del presente grado.
Si comunichi
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
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