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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 580/2022 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del
23.10.2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di Deliberazione della
Giunta Comunale n. 13 del 6.4.2022 e procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Rosanna Menniti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme alla
Via N. Sauro, 15
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di
Deliberazione Presidenziale n. 117/2022 e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Mariaelena Schirripa, elettivamente domiciliata presso il suo studio in al Viale Kennedy, 65 CP_1
Appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accogliere, per gli esposti motivi di gravame, il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 10.3.2022, nel Procedimento iscritto al N. R.G. 794/2021, comunicata in pari data e notifica il 18.3.2022, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, di seguito riproposte:
I. In via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di Giurisdizione del Giudice
Ordinario, essendo devoluta – la controversia dedotta in giudizio – alla Giurisdizione generale, funzionale ed inderogabile della Corte dei Conti;
II. In ogni caso, dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda per violazione del principio ne bis in idem;
III. Nel merito, rigettare integralmente il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile, solo genericamente formulato e non provato, oltre che destituito di qualunque fondamento in fatto ed in diritto;
IV. Condannare parte ricorrente al pagamento in favore del , in Parte_1
aggiunta alle spese e competenze di giudizio, di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., dovendo stigmatizzarsi l'iniziativa processuale come temeraria e pretestuosa, anche in ragione della violazione del principio ne bis in idem e dell'abuso dello strumento processuale.
V. Condannare parte ricorrente a spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Per l'appellata: “[…] insiste nel rigetto dell'appello proposto dal Parte_1
in quanto assolutamente inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e chiedendo la conferma della ordinanza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data
10.03.2022, e notificata in data 18.03.2022 (Proc. n. 794/2022 R.G.).
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc, notificato in data 4.8.2021, la provincia di
[...]
ha adito il Tribunale di Vibo Valentia per sentir accertare e dichiarare CP_1
l'inadempimento da parte del dell'obbligo derivante dall'art.19 del Parte_1
D.lgs. n. 504/1992 e, per l'effetto, condannarlo al riversamento in favore della provincia di della somma dovuta a titolo di addizionale sulla Tarsu per l'anno 2012, CP_1 pari a € 2.682,84, oltre interessi.
La ricorrente ha dedotto che il comune di avrebbe omesso di ottemperare Pt_1 all'obbligo di riversamento della percentuale del 5% sul riscosso per l'anno 2012 Per_1 risultando, pertanto, debitore nei confronti della stessa, dell'importo complessivo di €
2.682,84, corrispondente al 5% della somma di € 56.509,14 che l'Ente avrebbe riscosso a titolo di per l'anno 2012, come da “certificati al consuntivo anno 2012, Per_1 estrapolati dal sito del Ministero dell'Interno”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 27.1.2022, il eccependo (i) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in Parte_1
favore di quello contabile, trattandosi di controversia relativa alla gestione di denaro di spettanza di altro Ente pubblico;
(ii) l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio ne bis in idem;
per assoluta genericità ed aleatorietà della domanda e per la manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria azionata;
(iii) nel merito, ha eccepito la manifesta infondatezza della pretesa creditoria.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata decisa con ordinanza del
10.3.2022, notificata in data 18.3.2022, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha così statuito: “ACCERTA l'obbligo e, per l'effetto, CONDANNA parte resistente al pagamento di €1382,50, oltre interessi sino al soddisfo in favore di parte ricorrente;
CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 49 per spese e € 1.701,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.”
In estrema sintesi, il giudice di prime cure:
➢ ha rigettato l'eccezione del difetto di giurisdizione, in quanto, trattandosi di imposizione di una tassa prevista direttamente dalla legge, non sussiste in capo alle amministrazioni alcun potere discrezionale che possa giustificare la giurisdizione della Corte dei Conti;
➢ ha affermato sussistente l'obbligo di pagamento in capo al resistente, in Pt_1 quanto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 7 dell'art. 19 del D.Lgs. n.
504/1992 emerge che il tributo a favore delle province, “determinato nella misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe […]” è liquidato, iscritto a ruolo e riscosso dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, successivamente, riversato a favore delle province;
➢ ha affermato che, sotto il profilo probatorio, la ricorrente ha provato il titolo della sua pretesa attraverso il certificato consuntivo 2012, ritenendolo titolo idoneo a costituire prova del credito, in quanto proveniente direttamente dall'ente e sottoposto ad approvazione;
➢ ha affermato che nessun errore di calcolo è imputabile alla provincia di
[...]
e che, di conseguenza, la somma dovuta a titolo di addizionale è quella CP_1 di € 2.682,94 e non quella minore di €1.300,44 per come calcolata dal comune resistente;
➢ ha affermato, infine, che, avendo parte resistente provveduto a versare in favore della provincia di la minor somma di € 1.300,44, si configura un CP_1 adempimento parziale dell'obbligazione originaria. Pertanto, ha accolto parzialmente la domanda proposta limitatamente alla somma residua di €
1.382,50, oltre interessi sino al soddisfo.
1.2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto appello il in Parte_1
persona del l.r.p.t., con atto di citazione notificato in data 9.4.2022, affidandolo ai motivi che saranno successivamente esaminati.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 1.7.2022, si è costituita la provincia di in persona del l.r.p.t., eccependo l'illegittimità, CP_1
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'appello proposto.
La Corte, all'udienza del 14.9.2022, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 221, co.4, DL 34/2020, ordinata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado cartaceo, ha rinviato la causa all'udienza dell'8.5.2024 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 23.10.2024.
Alla suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc dal deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza del 28.10.2024, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nei termini assegnati solo parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con un primo motivo di appello, rubricato “Nullità e/o illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 103, comma secondo, della
Costituzione, 13 e 44 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.
603, 127 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 e 1 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174; difetto assoluto di motivazione e/o motivazione apparente, in violazione dell'art. 111, comma
6, Cost. e 132 c.p.c.; Errores in iudicando et in procedendo”, l'appellante censura l'ordinanza per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione apparente nella parte in cui non ha affermato che la controversia dedotta in giudizio è sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario per essere devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di controversia in materia di contabilità pubblica.
Il comune, in particolare, deduce che, essendo tenuto per legge e non per contratto come assume il primo giudice all'accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione del tributo provinciale TEFA, con obbligo di riversamento degli importi riscossi a tale titolo alla provincia, il rapporto che s'instaura tra la provincia e il comune è assimilabile a quello tra l'ente impositore, titolare del tributo, e l'agente della riscossione.
Il motivo è infondato per la ragione assorbente che oggetto della presente controversia non è la verifica della regolarità dei “ conti” e la correttezza della gestione del denaro pubblico, rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti, ma unicamente l'entità del tributo annuale istituito dall'art 19 D.Lgs 50471992 in favore delle province con decorrenza 1993 a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa a valorizzazione del suolo. Detto tributo (cd addizionale) pari al 5% della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, una volta riscosso dal deve essere riversato Pt_1
per legge nelle casse della provincia. L'art 19 del D.Lgs. n. 504/1992 dispone, infatti, che “Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per
l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni” e che “L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta, in sintesi, (i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e degli artt. 1218, 1640 e
2697 c.c., laddove ha applicato le norme ed i principi affermanti dalla giurisprudenza di legittimità sugli oneri probatori che gravano sul creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione contrattuale;
(ii) l'errore del giudice di prime cure nel non aver dichiarato inammissibile e improponibile la domanda azionata dalla provincia di
[...]
per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto non ha considerato CP_1 che l'importo desunto dal certificato consuntivo anno 2012 prodotto, estrapolato dal sito del Ministero dell'Interno, su cui è stata calcolata la pretesa di pagamento azionata, fa riferimento al riscosso TARSU relativo ad annualità pregresse all'anno d'imposta 2012, sulle quali si era già pronunciato il Tribunale di Vibo Valentia con la sentenza n.
170/2019, passata in giudicato;
(iii) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc e il travisamento della domanda, non essendosi il
Tribunale avveduto che la provincia ha chiesto la condanna del al riversamento Pt_1 dell'addizionale provinciale del 5% sul riscosso TARSU- anno d'imposta 2012 e non già “sulla maggior somma prevista dal bilancio annuale e riportata nel certificato consuntivo relativo all'anno 2012”.
Il primo profilo di censura non è fondato poiché, in disparte il richiamo ai principi che regolano la prova in materia contrattuale, resta il fatto che chi agisce in giudizio per far valere un diritto ha l'onere di provare il fondamento della propria pretesa creditoria e tanto a prescinde se la fonte del diritto azionato sia un contratto o la legge, come nel caso di specie.
Il secondo profilo con il quale l'appellante deduce la violazione del ne bis in idem è decisamente infondato, poiché la sentenza n 170/2019 resa inter partes con efficacia di giudicato riguarda l'addizionale provinciale sulla non versata negli anni Per_1
1998/2001 e 2003/2011, mentre la presente controversia ha per oggetto l'addizionale dell'anno 2012.
I restanti profili di censura sono, invece, fondati. Il Tribunale è, difatti, incorso in errore d'interpretazione della normativa di riferimento e della documentazione allegata laddove ha ritenuto dovuta la somma di € 2.682,84, pretesa dalla provincia in luogo della somma di € 1351,50 liquidata dal comune di e versata nelle more alla Pt_1
provincia di . Nello specifico il Tribunale ha ritenuto che l'addizionale CP_1 provinciale, pari al 5% della Tarsu dell'anno 2012, dovesse essere calcolata prendendo con base di calcolo la Tarsu risultante dal certificato consuntivo dell'anno 2012 prodotto dalla Provincia (pari a € 56.509,14); cosi opinando il primo giudice ha omesso di considerare , in primo luogo, che il ha l'obbligo di riversare alla provincia Pt_1
l'addizionale del 5% sulle somme effettivamente riscosse e, in secondo luogo, che il certificato consuntivo 2012 prodotto dalla provincia non prova affatto che le somme riscosse a titolo di – 2012 sia pari a € 56.509,14; detto importo, risulta, invece, Per_1
riferito ad annualità pregresse come assume la difesa dell'ente comunale. La tesi trova peraltro conferma nella documentazione da essa prodotta dalla quale risulta che la procedura per il recupero della 2012 è stata avviata nel 2017 e che sempre nel Per_1
2017 il comune ha incassato per la 2012 la minor somma di € 26.086,95 , con la Per_1 conseguenza che l'addizionale da riversare alla provincia coincide esattamente con quella liquidata dal con determina n 15 del 9.8.2021 ( € 1.300,44 al netto della Pt_1
commissione dello 0,30%) e versata nelle more del giudizio ( 10/8/2021) maggiorata di interessi e rivalutazione.
L'appello è, quindi, accolto.
2.3. Il quarto motivo relativo alle spese di lite resta assorbito.
§3. Le spese di lite Il riconoscimento di un credito inferiore a quello preteso dalla provincia (estinto solo in corso di causa) giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà; per la restante metà le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del comune inadempiente (cfr. Cass SU 32061/2022). Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal dm 55/2014, come modificato dal
147/2022, per le cause di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200, applicati nei valori minimi per la semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria non tenuta in ragione del rito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal in persona del Parte_1
l.r.p.t., avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia del 10.3.2022, comunicata dalla cancelleria in pari data e notificata a mezzo pec in data 18.3.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il credito della provincia di , spontaneamente estinto dal comune di CP_1 Pt_1
in corso di causa, ammonta a € 1351, 50.
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite del doppio Parte_1
grado di giudizio in favore della provincia di che, già compensate CP_1 della metà, liquida per la restante metà per il primo grado in € 38 per spese e in €
426,00 per compensi e per il secondo grado in € 481,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Così deciso nella camera di consiglio del ……..
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto