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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 04/06/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice est.
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 90 del ruolo generale dell'anno 2024 di volontaria giurisdizione tra
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Girasole, rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Pani e dall'Avv. Giulia Melis come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio legale della prima
e
, C.F. , nato ES AN VA (MI) il Controparte_1 C.F._2
22.10.1967, residente in [...]nella Oristano n.27
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 5.12.1992, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 15, parte 1, anno 1992 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
pagina 1 di 3 - dall'unione è nata (il 23.09.2016). Per_1
In seguito a ricorso cumulativo per separazione e divorzio proposto dalla sig.ra Pt_1 all'udienza presidenziale, comparsi i coniugi, il sig. – seppur non costituito in CP_1
giudizio - ha aderito alle domande della ricorrente.
Hanno chiesto che la separazione fosse omologata alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) la minore verrà affidata ad entrambi i genitori con il criterio dell'affidamento Per_1 condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in
Girasole, nella via Garibaldi, 2, regolamentando il diritto di visita del padre alle seguenti modalità alternate:
Settimana n. 1/3: il padre potrà stare con la bambina il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola in poi, con l'impegno di riportarla presso l'abitazione della madre;
Settimana n. 2/4: il padre potrà stare con la bambina il martedì e giovedì dall'uscita di scuola in poi, il sabato pomeriggio - pernottamento escluso - e la domenica, con impegno di riportarla presso l'abitazione della madre.
3) in occasione delle festività natalizie si seguirà il criterio dell'alternanza avendo cura che nella giornata del 24 dicembre stiano con un genitore e la giornata del 25 dicembre con l'altro; la giornata del 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con
l'altro; la giornata di Pasqua con uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, avendo cura di concordare le reciproche permanenze almeno 15 giorni prima dei giorni festivi;
4) i genitori concorderanno, di volta in volta, le migliori modalità di organizzazione della festa di compleanno della bambina, avendo cura di fargli consumare almeno un pasto con ciascun genitore laddove non sia possibile organizzare la festa di compleanno assieme;
5) il compleanno dei genitori verrà trascorso con la figlia, salvo differenti accordi;
6) il sig. corrisponderà un contributo di mantenimento in favore della Controparte_1
figlia non inferiore ad Euro 200,00, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario
(Iban: [...]) entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
7) le spese straordinarie previamente concordate verranno ripartite, salvo urgenze, e documentate in ragione della metà a ciascun genitore. Nell'ambito delle spese straordinarie saranno ripartite al 50%: le spese per il carburante, necessario per il
pagina 2 di 3 trasporto della bambina presso le strutture sanitarie per le visite mediche;
le spese sanitarie sostenute per la patologia sofferta;
le spese sostenute per il pernottamento presso strutture ricettive, quando necessario per motivi sanitari;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, in caso di opposizione.
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse della figlia minore.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra Parte_1 Controparte_1
identificati, i quali hanno contratto matrimonio in Tortolì il 5.12.1992, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 15, parte 1, anno 1992;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni sopra riportate;
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis 48 c.p.c. e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b).
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice est.
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 90 del ruolo generale dell'anno 2024 di volontaria giurisdizione tra
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Girasole, rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Pani e dall'Avv. Giulia Melis come da procura in atti ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio legale della prima
e
, C.F. , nato ES AN VA (MI) il Controparte_1 C.F._2
22.10.1967, residente in [...]nella Oristano n.27
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Tortolì il 5.12.1992, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 15, parte 1, anno 1992 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
pagina 1 di 3 - dall'unione è nata (il 23.09.2016). Per_1
In seguito a ricorso cumulativo per separazione e divorzio proposto dalla sig.ra Pt_1 all'udienza presidenziale, comparsi i coniugi, il sig. – seppur non costituito in CP_1
giudizio - ha aderito alle domande della ricorrente.
Hanno chiesto che la separazione fosse omologata alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) la minore verrà affidata ad entrambi i genitori con il criterio dell'affidamento Per_1 condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in
Girasole, nella via Garibaldi, 2, regolamentando il diritto di visita del padre alle seguenti modalità alternate:
Settimana n. 1/3: il padre potrà stare con la bambina il lunedì, mercoledì e venerdì, dall'uscita di scuola in poi, con l'impegno di riportarla presso l'abitazione della madre;
Settimana n. 2/4: il padre potrà stare con la bambina il martedì e giovedì dall'uscita di scuola in poi, il sabato pomeriggio - pernottamento escluso - e la domenica, con impegno di riportarla presso l'abitazione della madre.
3) in occasione delle festività natalizie si seguirà il criterio dell'alternanza avendo cura che nella giornata del 24 dicembre stiano con un genitore e la giornata del 25 dicembre con l'altro; la giornata del 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con
l'altro; la giornata di Pasqua con uno ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, avendo cura di concordare le reciproche permanenze almeno 15 giorni prima dei giorni festivi;
4) i genitori concorderanno, di volta in volta, le migliori modalità di organizzazione della festa di compleanno della bambina, avendo cura di fargli consumare almeno un pasto con ciascun genitore laddove non sia possibile organizzare la festa di compleanno assieme;
5) il compleanno dei genitori verrà trascorso con la figlia, salvo differenti accordi;
6) il sig. corrisponderà un contributo di mantenimento in favore della Controparte_1
figlia non inferiore ad Euro 200,00, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario
(Iban: [...]) entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
7) le spese straordinarie previamente concordate verranno ripartite, salvo urgenze, e documentate in ragione della metà a ciascun genitore. Nell'ambito delle spese straordinarie saranno ripartite al 50%: le spese per il carburante, necessario per il
pagina 2 di 3 trasporto della bambina presso le strutture sanitarie per le visite mediche;
le spese sanitarie sostenute per la patologia sofferta;
le spese sostenute per il pernottamento presso strutture ricettive, quando necessario per motivi sanitari;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, in caso di opposizione.
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse della figlia minore.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra Parte_1 Controparte_1
identificati, i quali hanno contratto matrimonio in Tortolì il 5.12.1992, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 15, parte 1, anno 1992;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni sopra riportate;
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis 48 c.p.c. e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b).
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3