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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.244/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 244/2023
tra
; Parte_1
ATTORE
e
+10 CONVENUTI Controparte_1
Oggi 22 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per è presente l'avv. Franco che preliminarmente dichiara di aver Parte_1 depositato ieri l'originale dell'atto di citazione notificato ai sensi dell'art.143 cpc nei confronti del convenuto e chiede la decisione della causa. CP_2
Nessuno è presente per i convenuti.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e, in particolare, ad interloquire sulle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
L'attore si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione e alle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOP
dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 244/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], n.4, C.F.: nella presente procedura C.F._1 elettivamente domiciliata in Stilo, via Dante Alighieri, n. 16, presso lo studio professionale dell'Avv. Gianluca Franco che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
ATTORE
e
, nata a [...] il [...] e ivi residente, alla Via Controparte_1
Nazionale SS. 110, n.29; - nato a [...] il [...] e Controparte_3 ivi residente, alla via Lungomare, n.70; - , nato a [...] il Controparte_4
23.12.1957 e residente in [...], snc;
, CP_5 nato a [...] il [...] e residente in [...], n.29, P.1;
, nato a [...], il [...] e residente in [...] G. Deledda, n.2; - , nato a [...], il [...] e residente in CP_6
Monasterace alla via Nazionale Jonica, n.186; - nato a [...], il Parte_2
24.04.1972, ultima residenza nota, Segrate (MI) via delle Regioni n. 26 piano 7 e successivamente cancellato dal comune di Segrate per irreperibilità in data 9.03.2010; -
, nata a [...], il [...] e residente in [...]
Vespucci, n.11; - , nato a [...] il [...] e Controparte_8 residente in [...]; - , nato a Controparte_9
Monasterace, il 03.05.1941 e residente in [...]596; - , nato a [...], il [...] e ivi residente a[...]
110; - , nata a [...], il [...] e ivi residente a[...]
Salvo, n.15,
CONVENUTI
CONCLUSIONI
L'attore precisa come da atto introduttivo e successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta, la sig.ra Parte_1 proponeva domanda per il riconoscimento del suo diritto di proprietà acquisito per intervenuto usucapione relativamente al fabbricato sito a Monasterace e contraddistinto al NCEU al fol. 15 p.lla 80 cat. A/4 classe 1. Affermava di aver posseduto detto bene da oltre vent'anni in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto.
Il bene per cui è causa risulta formalmente intestato agli odierni convenuti dopo la ricostruzione per successione effettuata dall'attrice come da documentazione catastale ed anagrafica prodotta in giudizio.
Chiedeva pertanto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà acquisito per usucapione sui beni suddetti.
Alla prima udienza il giudice dichiarava la contumacia dei convenuti e ammetteva i mezzi istruttori richiesti. Dopo istruzione della causa mediante assunzione di prova testimoniale richiesta dall'attore, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione e, all'esito della camera di consiglio tenuta all'udienza del 2.01.2025 rimetteva la causa sul ruolo istruttorio disponendo il rinnovo della notifica ai sensi dell'art.143 cpc nei confronti del convenuto e all'udienza odierna la parte CP_2 attrice precisava come da domanda le rispettive conclusioni e la causa, dopo discussione orale, è stata assunta in decisone ex art.281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia anche del convenuto CP_2
Nel merito, si osserva che l'attrice, nel corso del giudizio ha dato prova di aver posseduto uti dominus in modo incontrastato per oltre un ventennio i terreni sopra indicati. La prova testimoniale espletata con i testi e ha Tes_1 Tes_2 confermato che la sig.ra nel ventennio antecedente alla proposizione della Parte_1 domanda, ha utilizzato l'unità immobiliare sopra identificata. In particolare entrambi i testi hanno in modo concorde e puntuale specificato che l'attrice ha negli anni provveduto alla ristrutturazione dell'immobile per come peraltro risulta dalle fotografie che i testi hanno riconosciuto.
Per come noto, in tema di possesso, l'animus possidendi –da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass.
12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sui beni indicati, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attrice, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario. Il fatto che un soggetto utilizzi un immobile provvedendo alla sua manutenzione, autorizza a ricondurre la descritta disponibilità e la predetta stabile utilizzazione ad una situazione possessoria oggettivamente corrispondente al diritto di proprietà.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10;
n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietaria esclusiva dell'immobile Parte_1 indicato in citazione per averlo usucapito.
Le ragioni della decisione, e la non opposizione dei convenuti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara proprietaria per Parte_1 intervenuto usucapione del seguente bene sito a Monasterace:
1) fabbricato contraddistinto al NCEU al fol. 15 p.lla 80 cat. A/4 classe 1
Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la
Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
b) - compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Locri a seguito della camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Antonella Lupis