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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dagli Avvocati SARA RIZZO Parte_1 C.F._1
e NICOLE MORRA
e da rappresentato e difeso dagli Avvocati SARA RIZZO Parte_2 C.F._2
e NICOLE MORRA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 20/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente;
2) I ricorrenti danno atto che, la casa coniugale, sita in Montanaso Lombardo (Lo), Via Pietro
pagina 1 di 5 Vigorelli, 22 già di proprietà della IG.ra , resta alla stessa assegnata e Parte_1 quest'ultima continuerà ad abitare l'immobile con le figlie e Per_1 Persona_2
3) Il IG. lascerà la casa coniugale entro il 28.02.2025, trasferendo altrove la Parte_2
sua residenza e portando con sé i propri beni ed effetti personali;
4) Le figlie e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica;
5) Per la gestione delle figlie, tenuto conto delle eIGenze delle stesse e dell'età e delle abitudini di vita, il padre potrà vedere e tenere con sé ed durante la settimana Per_1 Per_2
ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici, ricreativi e sportivi delle stesse e a week alternati con la madre, compreso il pernotto del sabato sera, andando a prenderle presso l'abitazione materna il sabato mattina e riportandole a casa la domenica sera dopo cena;
6) Durante le vacanze natalizie, pasquali, ponti in genere, ed trascorreranno le Per_1 Per_2 festività in via alternata con i genitori, seguendo, a tal fine, la regola dell'alternanza di anno in anno con i genitori in merito alle festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e ponti.
7) Durante le vacanze estive, il IG. trascorrerà almeno 15 giorni, anche non Parte_2
consecutivi, con le figlie e Per_1 Per_2
8) I coniugi si impegnano a concordare tra loro, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi di vacanza che entrambi trascorreranno con le figlie, comunicandosi reciprocamente i luoghi di villeggiatura;
9) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie, la complessiva somma di € 400,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente della IG.ra , entro e non oltre il 05 di ogni mese, Parte_1
somma soggetta a rivalutazione istat costo vita con decorrenza annuale;
10) Entrambi i coniugi percepiranno l'assegno unico in misura paritaria al 50% ciascuno, impegnandosi reciprocamente a fornirsi l'eventuale documentazione necessaria per le relative domande di erogazione;
11) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno ripartite tra i genitori in misura paritaria al 50% ciascuno, secondo le linee guida spese approvato dal Tribunale e che qui
pagina 2 di 5 integralmente si richiamano;
12) I ricorrenti dichiarano di non essere comproprietari di altri beni mobili o immobili e di non detenere, a qualsiasi titolo, beni di proprietà dell'altro. Essi dichiarano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi emolumento e danno atto di aver già definito ogni aspetto di dare-avere economico patrimoniale tra loro.
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, infine, hanno domandato di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile a RT (LE) il 26.5.2007 Parte_1 Parte_2
(matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 2, Parte 1 anno 2007; doc. 2 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nate due figlie, il 12.9.2007 e il Per_1 Per_2
10.11.2008.
3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, CP_1
cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla
Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
pagina 3 di 5 La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett.
b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in RT in data 26.5.2007 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2007);
pagina 4 di 5 2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RT (LE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 17/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dagli Avvocati SARA RIZZO Parte_1 C.F._1
e NICOLE MORRA
e da rappresentato e difeso dagli Avvocati SARA RIZZO Parte_2 C.F._2
e NICOLE MORRA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 20/01/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente;
2) I ricorrenti danno atto che, la casa coniugale, sita in Montanaso Lombardo (Lo), Via Pietro
pagina 1 di 5 Vigorelli, 22 già di proprietà della IG.ra , resta alla stessa assegnata e Parte_1 quest'ultima continuerà ad abitare l'immobile con le figlie e Per_1 Persona_2
3) Il IG. lascerà la casa coniugale entro il 28.02.2025, trasferendo altrove la Parte_2
sua residenza e portando con sé i propri beni ed effetti personali;
4) Le figlie e sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica;
5) Per la gestione delle figlie, tenuto conto delle eIGenze delle stesse e dell'età e delle abitudini di vita, il padre potrà vedere e tenere con sé ed durante la settimana Per_1 Per_2
ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici, ricreativi e sportivi delle stesse e a week alternati con la madre, compreso il pernotto del sabato sera, andando a prenderle presso l'abitazione materna il sabato mattina e riportandole a casa la domenica sera dopo cena;
6) Durante le vacanze natalizie, pasquali, ponti in genere, ed trascorreranno le Per_1 Per_2 festività in via alternata con i genitori, seguendo, a tal fine, la regola dell'alternanza di anno in anno con i genitori in merito alle festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e ponti.
7) Durante le vacanze estive, il IG. trascorrerà almeno 15 giorni, anche non Parte_2
consecutivi, con le figlie e Per_1 Per_2
8) I coniugi si impegnano a concordare tra loro, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi di vacanza che entrambi trascorreranno con le figlie, comunicandosi reciprocamente i luoghi di villeggiatura;
9) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie, la complessiva somma di € 400,00, da versarsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente della IG.ra , entro e non oltre il 05 di ogni mese, Parte_1
somma soggetta a rivalutazione istat costo vita con decorrenza annuale;
10) Entrambi i coniugi percepiranno l'assegno unico in misura paritaria al 50% ciascuno, impegnandosi reciprocamente a fornirsi l'eventuale documentazione necessaria per le relative domande di erogazione;
11) Le spese straordinarie relative alle figlie saranno ripartite tra i genitori in misura paritaria al 50% ciascuno, secondo le linee guida spese approvato dal Tribunale e che qui
pagina 2 di 5 integralmente si richiamano;
12) I ricorrenti dichiarano di non essere comproprietari di altri beni mobili o immobili e di non detenere, a qualsiasi titolo, beni di proprietà dell'altro. Essi dichiarano, inoltre, di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi emolumento e danno atto di aver già definito ogni aspetto di dare-avere economico patrimoniale tra loro.
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti, infine, hanno domandato di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile a RT (LE) il 26.5.2007 Parte_1 Parte_2
(matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 2, Parte 1 anno 2007; doc. 2 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nate due figlie, il 12.9.2007 e il Per_1 Per_2
10.11.2008.
3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, CP_1
cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla
Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
pagina 3 di 5 La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett.
b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in RT in data 26.5.2007 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2007);
pagina 4 di 5 2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RT (LE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
5) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 17/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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