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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 684/2019
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 684 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa
DA
Parte_1
nonché i soci e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_1 dall'Avv. Ranieri Fiastra del foro di Pescara
APPELLANTI
CONTRO
in persona del Presidente del Controparte_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. con sede in CP_2
63900 Fermo (FM), Via Don. E. Ricci nr. 1, C.F. e P. IVA: , rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Fabrizio Emiliani del Foro di ed elettivamente domiciliata CP_1
presso lo Studio Legale Emiliani sito a 63900 Fermo (FM), Corso Cefalonia nr. 31
-APPELLATA- Oggetto: appello avverso sentenza n. 710/2018 emessa dal Tribunale di Fermo in data
25.10.2018 in materia di mutuo/opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato,
[...]
nonché i soci e Parte_1 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
550/2012 con il quale il Tribunale di Fermo, su ricorso della Controparte_1
aveva ingiunto loro il pagamento della complessiva somma di € 35.110,38
[...]
oltre interessi per saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 623-
92997. A sostegno della proposta opposizione, deducevano che la somma ingiunta non era dovuta, in quanto il finanziamento erogato per €. 55.000,00 ed il prestito agrario n.
681-0092996 dell'importo di €. 65.147,26 erano serviti per ripianare lo scoperto del rapporto di conto corrente n. 028-1005193 stipulato in data 18.05.1993, a sua volta inficiato da poste indebite, atteso che il contratto stipulato con la banca era affetto da plurime nullità, prevedendo, in particolare, una diversa capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, l'applicazione di commissioni e spese non dovute, l'applicazione di interessi usurari. In relazione al conte corrente chiedevano l'accertamento dell'esatto dare-avere fra le parti, e quindi chiedevano dichiararsi la nullità del prestito chirografario azionato.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'opposizione perchè infondata. CP_3
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza gravata, rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannando tuttavia la banca per ex art. 96 comma 3
c.p.c.. In particolare il giudice di prime cure riteneva sussistente un collegamento funzionale tra i contratti di conto corrente e apertura di credito, da un lato, e il contratto di mutuo (sulla cui base la banca opposta aveva agito) dall'altro, in quanto la somma pag. 2/19 erogata a seguito del mutuo e del prestito agrario aveva ripianato lo scoperto di conto corrente, configurandosi dunque i due rapporti contrattuali come strettamente interconnessi e uno volto al consolidamento del debito prodotto dall'altro; riteneva tuttavia che la parte opponente non avesse provato l'esistenza di poste indebite sul conto corrente, per la mancata produzione del contratto di conto corrente di cui è causa, degli estratti conto antecedenti gli ultimi due trimestri del 2002, del contratto di apertura di credito e dei decreti ministeriali sui tassi soglia per gli anni in cui i rapporti dedotti in giudizio si sono svolti (la cui produzione è a carico della parte che eccepisce le condizioni usurarie, cfr. SS.UU. 9941/2009).
Parte_1
nonché i soci e hanno proposto appello Parte_1 Parte_1
formulando le censure esposte nel prosieguo della presente sentenza;
si è costituita
[...]
, chiedendo il rigetto del gravame;
all'udienza del 7.11.2024 Controparte_1
sulle conclusioni precisate mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestando l'erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui si afferma l'insufficienza sul piano probatorio della documentazione offerta dagli opponenti, mancando “agli atti le condizioni economiche del conto corrente di cui è causa, gli estratti conto antecedenti gli ultimi due trimestri del
2002, il contratto di apertura di credito … e i decreti ministeriali sui tassi soglia per gli anni in cui i rapporti dedotti in giudizio si sono svolti”; allegano di avere effettuato la produzione del contratto di conto corrente n° 1005193 del 18/05/1993, degli estratti di conto corrente a propria disposizione e di una consulenza di parte;
affermano di avere allegato la carenza di forma scritta del rapporto di apercredito, risalente al 1993; argomentano che l'eventuale mancata produzione di uno o più estratti conto da parte del correntista, non impedisce il ricalcolo delle poste di dare/avere previo azzeramento del saldo contabile esposto nel primo estratto conto depositato;
tornano ad eccepire l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, chiedendo la sostituzione con gli interessi legali ex art. 117 TUB, l'illegittima pag. 3/19 capitalizzazione trimestrale, l'illegittima applicazione di spese per tenuta conto e di giorni valuta in assenza di pattuizione scritta, l'illegittimo esercizio dello ius variandi,
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto in assenza di giustificazione causale e per indeterminatezza, l'applicazione di interessi usurari;
censurato l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c.
Col terzo motivo di gravame, da esaminare congiuntamente al primo attinendo alla consulenza effettuata sul conto corrente, si deducono errori nella TU in merito alla omessa applicazione dei tassi ex art. 117 TUB, ed allo storno degli interessi anatocistici.
I motivi sono parzialmente fondati.
Nel caso di specie la banca ha chiesto il pagamento del saldo del finanziamento chirografario n. 623-92997 stipulato in data 17.12.2010; la società correntista ha allegato che il rapporto con la risaliva al 18.05.1993, data in cui veniva acceso un CP_3
rapporto di conto corrente bancario, che il finanziamento concesso, unitamente al prestito agrario di gestione a breve termine n. 681-0092996 pure stipulato in data
17.12.2010, era servito a ripianare lo scoperto del conto corrente, che le somme quindi non erano state effettivamente erogate e che i prestiti erano privi di causa giustificatrice, che inoltre lo scoperto del conto corrente derivava dall'illegittimo addebito di poste non dovute, in quanto il conto era viziato da anomalie giuridico contabili, come dimostrato da perizia di parte, la società correntista quindi chiedeva la rettifica del saldo del conto corrente e la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Quanto al rapporto di conto corrente, la società correntista ha allegato l'illegittimo esercizio dello ius variandi previsto dall'art. 118 TUB da parte della la discrasia CP_3
fra i tassi applicati ed i tassi nominali pattuiti per effetto di un meccanismo anatocistico relativo a tutte le condizioni economiche, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa e per mancata pattuizione, l'illegittima applicazione della antergazione e/o postergazione dei giorni valuta, per omessa pattuizione e per carenza di pag. 4/19 giustificazione causale, l'applicazione di spese tenuta conto non pattuite, l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia.
Va quindi puntualizzato come si atteggia l'onere probatorio nella controversia in esame, ove la domanda riconvenzionale (di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito di un diverso rapporto) della società correntista si contrappone a quella diretta al pagamento del saldo del finanziamento, domanda originariamente azionata dalla Banca in via monitoria.
Nel caso di specie, si badi, non si verte di un medesimo contratto, ma di contratti diversi. Pertanto entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza del credito dedotto in lite a titolo di restituzione del prestito erogato (per la e l'esistenza di un contrapposto credito CP_3
per la società correntista (derivante dal saldo ricalcolato del conto corrente). Pertanto, poiché nel caso di specie risultano essere stati prodotti gli estratti conto relativi agli ultimi 10 anni del conto corrente, la società correntista non potrà avvalersi del principio del c.d. saldo zero.
Andando ad esaminare le varie eccezioni sollevate sul rapporto di conto corrente, si osserva quanto segue.
Il contratto di c/c del 18.05.1993 prodotto dalla società correntista presenta l'illegittima applicazione dell'anatocismo, in quanto nelle condizioni generali di contratto all'art. 7 viene espressamente pattuita, con riguardo ai criteri di capitalizzazione, una diversa periodicità, annuale per gli interessi a credito, trimestrale per gli interessi a debito. Sul medesimo rapporto le parti hanno stipulato un contratto sottoscritto in data 20.07.2006 ove, all'art. 7 si pattuisce la pari periodicità.
Le condizioni economiche di entrambi i contratti non sono state depositate dalla società, onerata della prova, ma dalla nel corso della consulenza contabile CP_3 svoltasi nel giudizio di primo grado: il deposito del “prospetto delle condizioni” datato
18.05.1993 e del documento di sintesi datato 20.07.2006, effettuato dal consulente pag. 5/19 della non è stato contestato dalla società attrice sicchè la documentazione, CP_3
allegata alla consulenza contabile, risulta ormai ritualmente acquisita;
sono stati depositati gli estratti conto richiesti ai sensi del 119 TUB, relativi al periodo III trimestre 2002- II trimestre 2012: il primo saldo esposto nel e/c del III trimestre 2002 è negativo, pari a – €. 979,05; il conto è stato chiuso con missiva AR di recesso del
22.06.2012.
La società correntista ha inoltre depositato i collegati contratti di cambiale agraria e contratto di prestito agrario del 17.12.2012 al tasso del 6,25%, il contratto di finanziamento chirografario del 17.12.2010.
I tassi di interesse relativi al conto corrente risultano contrattualmente pattuiti, in quanto nella scheda del 18.05.1993, è indicato il tasso debitore nella misura percentuale del 22,75% ed il tasso creditore nella misura del 2,0%; nel medesimo contratto la CMS è indicata nella misura del 1,00%, ma non è indicata la base di calcolo;
nel contratto del 20.07.2006 la dal 31.12.2009, non ha più addebitato CP_3
importi a titolo di CMS, ma ha applicato una commissione per la messa a disposizione fondi su accordato;
il documento di sintesi datato 20/07/2006 (prodotto tra gli altri dal
Ctp della banca convenuta) risulta illeggibile, pertanto verranno applicati gli interessi per come risultano dagli estratti conto.
Non risulta quindi fondato il profilo della censura circa la nullità dei tassi convenzionali, perché risultano regolarmente pattuiti in forma scritta.
Risulta invece fondato il rilievo di nullità per assenza della forma scritta con riguardo alle spese ed oneri applicati dalla banca.
Va disposto lo storno degli addebiti a titolo di anatocismo, stante l'epoca di apertura del contratto di conto corrente, fino alla nuova pattuizione scritta del 20.7.2006; il contratto del 18.05.1993 infatti all'art. 7 prevede un anatocismo trimestrale degli interessi debitori a fronte della regolazione su base annuale degli interessi creditori, clausola da ritenere nulla ex art. 1283 c.c..
pag. 6/19 La nullità delle clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. costituisce principio ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004: è sufficiente ricordare che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010); quindi per il periodo anteriore al
22/4/2000 gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Quanto alla specifica questione della validità dell'anatocismo trimestrale successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000, si rammenta che l'art. 7 della suddetta delibera ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima.
Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente pag. 7/19 secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
E' quindi sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
In tema Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020 ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.”
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26779/2019, ha affermato
“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR
2000.
La citata giurisprudenza di legittimità conferma l'orientamento adottato da codesta
Corte a partire da sentenza 420/16, e da ultimo ribadita da Corte di Cassazione con pag. 8/19 sentenza n. 17634 del 21/6/2021, secondo cui “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 - come nel caso di specie, ndr-, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del
2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140;
21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto pag. 9/19 censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori.”
“Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR:
l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti Si tratta di un conto corrente il cui saldo inziale al 30/06/2002 è negativo ed risulta pari ad € - 730,18, che va presa come punto di partenza, in assenza di elementi di segno contrario che facciano ritenere una operatività del rapporto a credito per la società correntista.
Relativamente alle commissioni di massimo scoperto e per le commissioni di messa a disposizione dei fondi nel periodo successivo al marzo 2009, va osservato quanto segue.
pag. 10/19 Nelle condizioni economiche allegate al contratto del 18/05/1993 risulta indicata, con riguardo alla commissione di massimo scoperto, la sola percentuale, pari a 1% mancando qualsivoglia indicazione circa la base di calcolo e la periodicità.
Va quindi ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Quanto alle commissioni di messa a disposizione fondi, che hanno sostituito le CMS nel
2009 attraverso il meccanismo di cui all'art. 118 TUB, le relative poste vanno sparimenti stornate, in quanto lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate.
Vanno parimenti stornate gli addebiti per le altre commissioni, remunerazioni e spese in quanto non assistite da valida pattuizione scritta.
pag. 11/19 La società appellante ha altresì lamentato l'illegittimo esercizio, da parte della CP_3
dello ius variandi
Il motivo è infondato.
Premesso che non si contesta il riconoscimento all'istituto di credito del diritto potestativo di modificare le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto con clausola negoziale debitamente sottoscritta dalla società correntista, va rilevato che la società appellante incidentale si è limitata ad affermare di non avere ricevuto comunicazione dalla delle variazioni peggiorative, disattendendo il CP_3
proprio onere di allegazione e di prova.
Va infatti evidenziato, sotto il profilo degli oneri assertivi e probatori, che l'attore in ripetizione – come pure l'attore che contesta il saldo del conto corrente - ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi) oppure a disquisizioni dottrinali sull'istituto dello ius variandi, ma deve indicare esattamente la variazioni unilaterali che assume essere avvenute in suo danno, non potendo onerare il giudice della loro ricerca: attività che la società correntista ben poteva assolvere, non avendo negato la ricezione degli estratti conto, del resto depositati dalla nel corso del giudizio. CP_3
Invero, con particolare riferimento all'art. 118 T.U.B. vale la pena osservare che il lamentarne la violazione, genericamente, per omessa comunicazione nelle forme prescritte, ovvero in assenza del giustificato motivo, si traduce in una deduzione del tutto priva di contenuto, specie nei casi in cui la disciplina dell'art. 118 citato sia mutata nel corso del rapporto di durata. La giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento allo ius variandi di cui all'art. 118 T.U.B. ritiene necessaria l'allegazione da parte del correntista a) dell'entità delle variazioni più gravose applicate;
b) della violazione delle modalità stabilite dal CICR per la comunicazione di tali variazioni (cfr.
Cassazione civile, sez. 1^, 19/10/2017, n. 24811) disattendendo costantemente la pag. 12/19 mancata esposizione dei profili di rilevanza delle censure nei casi in cui il correntista non alleghi l'applicazione concreta delle variazioni dei tassi di interesse sfavorevoli alla stessa, tenuto conto del principio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 2012), secondo cui
"l'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118 sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte.
Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio".
Va inoltre rigettato il profilo di censura relativo alla usurarietà del rapporto di conto corrente, in quanto volto a "recuperare” la c.d. usura sopravvenuta, non potendosi effettuare la verifica delle originarie condizioni contrattuali, per l'epoca della loro pattuizione (1993) ante l. 108/1996.
Allega infatti la società appellante che la nota sentenza delle SS.UU. n. 24675/2017 riguarda solo i contratti mutuo e non i rapporti di durata come il conto corrente bancario.
La doglianza non ha pregio, in quanto ai fini dell'applicabilità dei principi di cui alla pronuncia nomofilattica: la Cassazione ha infatti ritenuto irrilevante la c.d. usura sopravvenuta (ex multis Cass. n. 24743/2023) anche in tema di contratto di conto corrente.
Il controllo circa l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia avrebbe potuto essere effettuato nel corso del rapporto di conto corrente solo in occasione dell'esercizio dello ius variandi, trattandosi di una modalità specifica di pattuizione delle condizioni economiche: ma l'indagine avrebbe richiesto, sul piano assertivo, l'indicazione delle modifiche unilaterali così viziate ad opera della società opponente, odierna appellante,
pag. 13/19 non essendo possibile supplire agli oneri di allegazione prova gravanti su chi formula eccezioni di nullità.
E' stata quindi effettuata indagine contabile per determinare il saldo del rapporto di conto corrente, alla luce dei principi sopra enunciati.
Ad esito dell'indagine, il TU ha concluso per un saldo del conto a credito della società correntista pari ad € 10.188,93 alla data di estinzione per sofferenza del
22/06/2012.
In accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione va quindi dichiarato che alla data del 22.06.2012 il conto corrente n. 028-1005193 stipulato in data 18.05.1993 presenta un saldo a credito della società correntista pari a € 10.188,93.
Col secondo motivo di gravame, la società appellante deduce la nullità del finanziamento chirografario azionato dalla in quanto carente di causa concreta, CP_3
essendo stato erogato per coprire passività del conto corrente in realtà inesistenti.
Il motivo è infondato.
Come sopra accertato, è vero che il conto corrente, su cui sono stati regolati la cambiale agraria e poi il finanziamento chirografario da ultimo azionato, al momento della chiusura a sofferenza presentava invece un saldo positivo per effetto del ricalcolo e dello storno delle poste indebite.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, ciò non è sufficiente a far ritenere un collegamento negoziale così intenso da piegare la causa tipica del contratto di mutuo.
Nella scheda contrattuale del finanziamento chirografario nr. 028-623-92997, di €
55.000 nominali (netto erogato € 54.862,50), sottoscritto ed erogato in data 17/12/2010, non vi è alcuna indicazione che ricollega il prestito alla copertura delle passività del conto corrente, anche se, è evidente, l'accredito della somma erogata comporta una modifica della posta contabile negativa, atteso che il saldo del conto alla data del pag. 14/19 31/12/2010, ossia in epoca immediatamente successiva alla erogazione del finanziamento, risulta essere pari ad € 706,13 a credito della società correntista.
Dalla concreta operatività della società correntista, come mostrata dagli estratti conto in atti, emerge che, piuttosto, il conto corrente è stato utilizzato, negli anni, come conto appoggio per l'erogazione dei vari finanziamenti succedutisi nel tempo, atteso che successivamente alle erogazione le somme prestate venivano utilizzate per pagamenti di titoli, e nel prosieguo (fino cioè al successivo prestito) il conto non aveva particolari movimentazioni se non il versamento degli importi necessari per coprire il pagamento della rata mensile. In altri termini, il collegamento negoziale deriva da una sorta di accessorietà del conto corrente rispetto ai prestiti richiesti dalla società appellante, perché su quel rapporto confluivano ed uscivano le somme erogate, e poi venivano regolare le rate in scadenza. Stante questa operatività, è infondata l'allegazione difensiva relativa alla accensione del prestito per lo scopo di coprire lo scoperto di conto, perché in realtà i vari prestiti ivi appoggiati erano destinati a finanziare l'attività di impresa;
sicchè non vi è prova che l'entità dell'ultimo finanziamento sarebbe stata minore ove il saldo contabile del rapporto di conto corrente fosse stato positivo in quanto non determinato da appostazioni indebite.
Quanto alla prova del credito residuo, va ricordato che nel caso di mutuo, la Banca creditrice soddisfa l'onere probatorio sulla stessa gravante producendo il contratto di mutuo con allegato il piano di rimborso rateale, l'atto di erogazione, la quietanza e la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b., spettando poi alla società mutuataria dare prova di avere pagato le rate concordate, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ.
Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
pag. 15/19 Nel caso di specie la società opponente non ha offerto la prova di ulteriori pagamenti, né altri elementi di prova idonei ad infirmare l'attendibilità dei documenti avversi, limitandosi ad esprimere perplessità sull'esatto ammontare della pretesa.
Il rapporto è stato comunque verificato dal TU, il quale ha riferito che dall'estratto conto bancario in atti relativo al c/c nr. CC0281005193 emerge che in data 06/03/2012 sono state addebitate nr.3 rate, la nr.12, la nr. 13 e la nr.14. Pertanto alla data di notifica del decreto ingiuntivo del 04/07/2012, il debito residuo per quota capitale non rimborsata era pari ad € 34.469,65. Il TU ha altresì proceduto a calcolare gli interessi moratori a partire dalla data del 01/04/2012 e fino alla data del 04/07/2012, risultati pari ad € 734,14 (tasso interesso moratorio del 8,27).
Il Ctu ha quindi accertato che alla data di notifica del decreto ingiuntivo presentava un debito della società correntista nei confronti dell'istituto bancario pari ad € 35.203,79, superiore quindi alla somma ingiunta.
Il rigetto all'opposizione a decreto ingiuntivo va quindi confermato.
Con il quarto, variegato motivo di gravame la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata con riguardo al rigetto delle domande risarcitorie avanzate per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, per la violazione del principio di buona fede contrattuale derivante dal recesso brutale ed ingiustificato dai rapporti bancari
(essendo stato concesso un solo giorno per il rientro), e per l'accensione della ipoteca giudiziale su beni di valore di gran lunga superiore (circa €. 2.000.000,00) rispetto al credito vantato;
con riferimento alla segnalazione alla Centrale Rischi, limita la richiesta risarcitoria al danno non patrimoniale.
Il motivo è infondato.
Nel caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla
Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” e deve, quindi, sempre essere allegato e provato, oltre al pag. 16/19 nesso causale tra l'illegittima segnalazione ed il danno lamentato (Cass. n. 1931/2017; id. n.6589/2023).
Va quindi osservato che nel gravame la parte appellante allega l'illegittimità della segnalazione, ventilando una sola circostanza, che, all'esito del presente gravame, è comunque smentita, ossia l'insussistenza di un debito nei confronti della Banca autrice della segnalazione.
Sulla violazione del principio di buona fede contrattuale derivante dalla concessione di un solo giorno per il rientro nella esposizione bancaria, va osservato che la condotta della è conforme alle pattuizioni contenute nel contratto di prestito, in quanto CP_3
l'art. 9 prevede che “La ha facoltà di richiedere Controparte_1
l'immediato rimborso del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri e spese maturati dietro semplice comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno 1 giorno per il pagamento di quanto dovuto nel caso in cui: a)non venga onorata puntualmente ed integralmente anche una sola rata;
b)....”.
Il motivo inoltre si presenta carente di specificità, limitandosi la società appellante a dedurre l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non essere stata formulata domanda risarcitoria, e quindi a richiamare le conclusioni contenute nell'atto di introduzione del giudizio;
tuttavia nulla viene dedotto e provato circa il danno patrimoniale subito.
Sull'accensione dell'ipoteca giudiziale, va segnalato che nel corso del giudizio la CP_3
ha ristretto l'ipoteca, sicchè, in assenza di allegazione e prova di un danno patrimoniale causalmente ricollegato alla iscrizione ipotecaria (ad esempio il deprezzamento dei beni e le connaturate preclusioni alla commerciabilità) deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Né può ritenersi che si configuri, per queste due ipotesi, un danno non patrimoniale, che necessita della prova della lesione di un diritto di rango costituzionale: la Cassazione, con sentenza n. 10814 del 2020, ha infatti escluso che il danno non patrimoniale potesse pag. 17/19 configurarsi alla luce della mera lesione di “un generale diritto alla libera disponibilità dei beni” (cfr. anche Cass. Civ., Sent. n. 6598 del 07/03/2019).
Infine, non può essere accolta la parte della censura ove, in limine, si chiede un aumento dell'importo della condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta alla Banca dal giudice di prime cure, per il semplice motivo che detta condanna, su cui è sceso il giudicato in assenza di gravame, è giuridicamente errata.
Nel giudizio di primo grado la è stata totalmente vittoriosa (atteso il rigetto CP_3 dell'opposizione a decreto ingiuntivo), e ciò nonostante il giudice di prime cure ha emesso condanna ex art. 96 c.p.c. stigmatizzando la condotta negligente dell'istituto di credito, che non ha ottemperato all'ordine di esibizione del contratto di apertura di credito con ciò violando il dovere di cooperazione, applicando quindi il primo comma dell'art. 96
c.p.c., che tuttavia sanziona il comportamento processuale della parte soccombente caratterizzato da malafede o colpa grave;
l'art. 96 c.p.c. richiede infatti che la soccombenza della parte sia totale e concreta (cfr. Cass. Civ. n. 19583/2013;
Cass.21590/2009; id.7409/2016; id.24158/2017: la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca); in definitiva non può aversi condanna ex art. 96 c.p.c. della parte totalmente o parzialmente vittoriosa.
Con l'ultimo motivo di gravame, la società appellante censura il governo delle spese di lite da parte del giudice di prime cure, argomentando che la condanna ex art. 96 c.p.c. irrogata alla avrebbe giustificato una compensazione totale e non parziale. CP_3
Il motivo è infondato, alla luce della rilevata erroneità della condanna ex art. 96 c.p.c..
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto, essendo accertato il solo saldo positivo del conto corrente;
il parziale accoglimento del gravame, quale ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di lite del grado;
non va rivista la liquidazione operata dal giudice di prime cure, in quanto a pag. 18/19 causa della conferma del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica un mutamento dello scaglione di valore;
le spese di TU, in considerazione dell'esito dell'indagine, vanno poste pro quota al 50% a carico degli appellanti da un lato e della banca appellata dall'altro, ferma restando la solidarietà delle parti del giudizio nei confronti dell'ausiliare.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
dai soci e nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata,
- accerta e dichiara che alla data del 22.06.2012 il conto corrente n. 028-1005193 stipulato in data 18.05.1993 presenta un saldo a credito della società correntista
Parte_1 Parte_1
pari a € 10.188,93;
- conferma per il resto la sentenza gravata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
- pone il pagamento delle spese di TU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti appellante ed appellata in ragione del 50% ciascuna.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio telematica del 05.02.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 684/2019
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Relatore
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 684 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa
DA
Parte_1
nonché i soci e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_1 dall'Avv. Ranieri Fiastra del foro di Pescara
APPELLANTI
CONTRO
in persona del Presidente del Controparte_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. con sede in CP_2
63900 Fermo (FM), Via Don. E. Ricci nr. 1, C.F. e P. IVA: , rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Fabrizio Emiliani del Foro di ed elettivamente domiciliata CP_1
presso lo Studio Legale Emiliani sito a 63900 Fermo (FM), Corso Cefalonia nr. 31
-APPELLATA- Oggetto: appello avverso sentenza n. 710/2018 emessa dal Tribunale di Fermo in data
25.10.2018 in materia di mutuo/opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato,
[...]
nonché i soci e Parte_1 Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
550/2012 con il quale il Tribunale di Fermo, su ricorso della Controparte_1
aveva ingiunto loro il pagamento della complessiva somma di € 35.110,38
[...]
oltre interessi per saldo debitore del contratto di finanziamento chirografario n. 623-
92997. A sostegno della proposta opposizione, deducevano che la somma ingiunta non era dovuta, in quanto il finanziamento erogato per €. 55.000,00 ed il prestito agrario n.
681-0092996 dell'importo di €. 65.147,26 erano serviti per ripianare lo scoperto del rapporto di conto corrente n. 028-1005193 stipulato in data 18.05.1993, a sua volta inficiato da poste indebite, atteso che il contratto stipulato con la banca era affetto da plurime nullità, prevedendo, in particolare, una diversa capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, l'applicazione di commissioni e spese non dovute, l'applicazione di interessi usurari. In relazione al conte corrente chiedevano l'accertamento dell'esatto dare-avere fra le parti, e quindi chiedevano dichiararsi la nullità del prestito chirografario azionato.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'opposizione perchè infondata. CP_3
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza gravata, rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannando tuttavia la banca per ex art. 96 comma 3
c.p.c.. In particolare il giudice di prime cure riteneva sussistente un collegamento funzionale tra i contratti di conto corrente e apertura di credito, da un lato, e il contratto di mutuo (sulla cui base la banca opposta aveva agito) dall'altro, in quanto la somma pag. 2/19 erogata a seguito del mutuo e del prestito agrario aveva ripianato lo scoperto di conto corrente, configurandosi dunque i due rapporti contrattuali come strettamente interconnessi e uno volto al consolidamento del debito prodotto dall'altro; riteneva tuttavia che la parte opponente non avesse provato l'esistenza di poste indebite sul conto corrente, per la mancata produzione del contratto di conto corrente di cui è causa, degli estratti conto antecedenti gli ultimi due trimestri del 2002, del contratto di apertura di credito e dei decreti ministeriali sui tassi soglia per gli anni in cui i rapporti dedotti in giudizio si sono svolti (la cui produzione è a carico della parte che eccepisce le condizioni usurarie, cfr. SS.UU. 9941/2009).
Parte_1
nonché i soci e hanno proposto appello Parte_1 Parte_1
formulando le censure esposte nel prosieguo della presente sentenza;
si è costituita
[...]
, chiedendo il rigetto del gravame;
all'udienza del 7.11.2024 Controparte_1
sulle conclusioni precisate mediante trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestando l'erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui si afferma l'insufficienza sul piano probatorio della documentazione offerta dagli opponenti, mancando “agli atti le condizioni economiche del conto corrente di cui è causa, gli estratti conto antecedenti gli ultimi due trimestri del
2002, il contratto di apertura di credito … e i decreti ministeriali sui tassi soglia per gli anni in cui i rapporti dedotti in giudizio si sono svolti”; allegano di avere effettuato la produzione del contratto di conto corrente n° 1005193 del 18/05/1993, degli estratti di conto corrente a propria disposizione e di una consulenza di parte;
affermano di avere allegato la carenza di forma scritta del rapporto di apercredito, risalente al 1993; argomentano che l'eventuale mancata produzione di uno o più estratti conto da parte del correntista, non impedisce il ricalcolo delle poste di dare/avere previo azzeramento del saldo contabile esposto nel primo estratto conto depositato;
tornano ad eccepire l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, chiedendo la sostituzione con gli interessi legali ex art. 117 TUB, l'illegittima pag. 3/19 capitalizzazione trimestrale, l'illegittima applicazione di spese per tenuta conto e di giorni valuta in assenza di pattuizione scritta, l'illegittimo esercizio dello ius variandi,
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto in assenza di giustificazione causale e per indeterminatezza, l'applicazione di interessi usurari;
censurato l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c.
Col terzo motivo di gravame, da esaminare congiuntamente al primo attinendo alla consulenza effettuata sul conto corrente, si deducono errori nella TU in merito alla omessa applicazione dei tassi ex art. 117 TUB, ed allo storno degli interessi anatocistici.
I motivi sono parzialmente fondati.
Nel caso di specie la banca ha chiesto il pagamento del saldo del finanziamento chirografario n. 623-92997 stipulato in data 17.12.2010; la società correntista ha allegato che il rapporto con la risaliva al 18.05.1993, data in cui veniva acceso un CP_3
rapporto di conto corrente bancario, che il finanziamento concesso, unitamente al prestito agrario di gestione a breve termine n. 681-0092996 pure stipulato in data
17.12.2010, era servito a ripianare lo scoperto del conto corrente, che le somme quindi non erano state effettivamente erogate e che i prestiti erano privi di causa giustificatrice, che inoltre lo scoperto del conto corrente derivava dall'illegittimo addebito di poste non dovute, in quanto il conto era viziato da anomalie giuridico contabili, come dimostrato da perizia di parte, la società correntista quindi chiedeva la rettifica del saldo del conto corrente e la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Quanto al rapporto di conto corrente, la società correntista ha allegato l'illegittimo esercizio dello ius variandi previsto dall'art. 118 TUB da parte della la discrasia CP_3
fra i tassi applicati ed i tassi nominali pattuiti per effetto di un meccanismo anatocistico relativo a tutte le condizioni economiche, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa e per mancata pattuizione, l'illegittima applicazione della antergazione e/o postergazione dei giorni valuta, per omessa pattuizione e per carenza di pag. 4/19 giustificazione causale, l'applicazione di spese tenuta conto non pattuite, l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia.
Va quindi puntualizzato come si atteggia l'onere probatorio nella controversia in esame, ove la domanda riconvenzionale (di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito di un diverso rapporto) della società correntista si contrappone a quella diretta al pagamento del saldo del finanziamento, domanda originariamente azionata dalla Banca in via monitoria.
Nel caso di specie, si badi, non si verte di un medesimo contratto, ma di contratti diversi. Pertanto entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza del credito dedotto in lite a titolo di restituzione del prestito erogato (per la e l'esistenza di un contrapposto credito CP_3
per la società correntista (derivante dal saldo ricalcolato del conto corrente). Pertanto, poiché nel caso di specie risultano essere stati prodotti gli estratti conto relativi agli ultimi 10 anni del conto corrente, la società correntista non potrà avvalersi del principio del c.d. saldo zero.
Andando ad esaminare le varie eccezioni sollevate sul rapporto di conto corrente, si osserva quanto segue.
Il contratto di c/c del 18.05.1993 prodotto dalla società correntista presenta l'illegittima applicazione dell'anatocismo, in quanto nelle condizioni generali di contratto all'art. 7 viene espressamente pattuita, con riguardo ai criteri di capitalizzazione, una diversa periodicità, annuale per gli interessi a credito, trimestrale per gli interessi a debito. Sul medesimo rapporto le parti hanno stipulato un contratto sottoscritto in data 20.07.2006 ove, all'art. 7 si pattuisce la pari periodicità.
Le condizioni economiche di entrambi i contratti non sono state depositate dalla società, onerata della prova, ma dalla nel corso della consulenza contabile CP_3 svoltasi nel giudizio di primo grado: il deposito del “prospetto delle condizioni” datato
18.05.1993 e del documento di sintesi datato 20.07.2006, effettuato dal consulente pag. 5/19 della non è stato contestato dalla società attrice sicchè la documentazione, CP_3
allegata alla consulenza contabile, risulta ormai ritualmente acquisita;
sono stati depositati gli estratti conto richiesti ai sensi del 119 TUB, relativi al periodo III trimestre 2002- II trimestre 2012: il primo saldo esposto nel e/c del III trimestre 2002 è negativo, pari a – €. 979,05; il conto è stato chiuso con missiva AR di recesso del
22.06.2012.
La società correntista ha inoltre depositato i collegati contratti di cambiale agraria e contratto di prestito agrario del 17.12.2012 al tasso del 6,25%, il contratto di finanziamento chirografario del 17.12.2010.
I tassi di interesse relativi al conto corrente risultano contrattualmente pattuiti, in quanto nella scheda del 18.05.1993, è indicato il tasso debitore nella misura percentuale del 22,75% ed il tasso creditore nella misura del 2,0%; nel medesimo contratto la CMS è indicata nella misura del 1,00%, ma non è indicata la base di calcolo;
nel contratto del 20.07.2006 la dal 31.12.2009, non ha più addebitato CP_3
importi a titolo di CMS, ma ha applicato una commissione per la messa a disposizione fondi su accordato;
il documento di sintesi datato 20/07/2006 (prodotto tra gli altri dal
Ctp della banca convenuta) risulta illeggibile, pertanto verranno applicati gli interessi per come risultano dagli estratti conto.
Non risulta quindi fondato il profilo della censura circa la nullità dei tassi convenzionali, perché risultano regolarmente pattuiti in forma scritta.
Risulta invece fondato il rilievo di nullità per assenza della forma scritta con riguardo alle spese ed oneri applicati dalla banca.
Va disposto lo storno degli addebiti a titolo di anatocismo, stante l'epoca di apertura del contratto di conto corrente, fino alla nuova pattuizione scritta del 20.7.2006; il contratto del 18.05.1993 infatti all'art. 7 prevede un anatocismo trimestrale degli interessi debitori a fronte della regolazione su base annuale degli interessi creditori, clausola da ritenere nulla ex art. 1283 c.c..
pag. 6/19 La nullità delle clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. costituisce principio ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004: è sufficiente ricordare che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010); quindi per il periodo anteriore al
22/4/2000 gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Quanto alla specifica questione della validità dell'anatocismo trimestrale successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000, si rammenta che l'art. 7 della suddetta delibera ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima.
Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente pag. 7/19 secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
E' quindi sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
In tema Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020 ha ritenuto che “la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.”
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26779/2019, ha affermato
“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra l'assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell'intervento del CICR
2000.
La citata giurisprudenza di legittimità conferma l'orientamento adottato da codesta
Corte a partire da sentenza 420/16, e da ultimo ribadita da Corte di Cassazione con pag. 8/19 sentenza n. 17634 del 21/6/2021, secondo cui “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 - come nel caso di specie, ndr-, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del
2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140;
21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto pag. 9/19 censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori.”
“Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR:
l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti Si tratta di un conto corrente il cui saldo inziale al 30/06/2002 è negativo ed risulta pari ad € - 730,18, che va presa come punto di partenza, in assenza di elementi di segno contrario che facciano ritenere una operatività del rapporto a credito per la società correntista.
Relativamente alle commissioni di massimo scoperto e per le commissioni di messa a disposizione dei fondi nel periodo successivo al marzo 2009, va osservato quanto segue.
pag. 10/19 Nelle condizioni economiche allegate al contratto del 18/05/1993 risulta indicata, con riguardo alla commissione di massimo scoperto, la sola percentuale, pari a 1% mancando qualsivoglia indicazione circa la base di calcolo e la periodicità.
Va quindi ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Quanto alle commissioni di messa a disposizione fondi, che hanno sostituito le CMS nel
2009 attraverso il meccanismo di cui all'art. 118 TUB, le relative poste vanno sparimenti stornate, in quanto lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate.
Vanno parimenti stornate gli addebiti per le altre commissioni, remunerazioni e spese in quanto non assistite da valida pattuizione scritta.
pag. 11/19 La società appellante ha altresì lamentato l'illegittimo esercizio, da parte della CP_3
dello ius variandi
Il motivo è infondato.
Premesso che non si contesta il riconoscimento all'istituto di credito del diritto potestativo di modificare le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto con clausola negoziale debitamente sottoscritta dalla società correntista, va rilevato che la società appellante incidentale si è limitata ad affermare di non avere ricevuto comunicazione dalla delle variazioni peggiorative, disattendendo il CP_3
proprio onere di allegazione e di prova.
Va infatti evidenziato, sotto il profilo degli oneri assertivi e probatori, che l'attore in ripetizione – come pure l'attore che contesta il saldo del conto corrente - ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate: egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi) oppure a disquisizioni dottrinali sull'istituto dello ius variandi, ma deve indicare esattamente la variazioni unilaterali che assume essere avvenute in suo danno, non potendo onerare il giudice della loro ricerca: attività che la società correntista ben poteva assolvere, non avendo negato la ricezione degli estratti conto, del resto depositati dalla nel corso del giudizio. CP_3
Invero, con particolare riferimento all'art. 118 T.U.B. vale la pena osservare che il lamentarne la violazione, genericamente, per omessa comunicazione nelle forme prescritte, ovvero in assenza del giustificato motivo, si traduce in una deduzione del tutto priva di contenuto, specie nei casi in cui la disciplina dell'art. 118 citato sia mutata nel corso del rapporto di durata. La giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento allo ius variandi di cui all'art. 118 T.U.B. ritiene necessaria l'allegazione da parte del correntista a) dell'entità delle variazioni più gravose applicate;
b) della violazione delle modalità stabilite dal CICR per la comunicazione di tali variazioni (cfr.
Cassazione civile, sez. 1^, 19/10/2017, n. 24811) disattendendo costantemente la pag. 12/19 mancata esposizione dei profili di rilevanza delle censure nei casi in cui il correntista non alleghi l'applicazione concreta delle variazioni dei tassi di interesse sfavorevoli alla stessa, tenuto conto del principio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8548 del 2012), secondo cui
"l'obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118 sussiste solo se tali variazioni siano state decise dalla banca stessa ed in senso sfavorevole alla controparte.
Tale obbligo non sussiste, invece, quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi ed esterni (quali, ad esempio, il tasso di cambio di una valuta), trattandosi, in tal caso, di modifica non unilaterale del contratto, della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio".
Va inoltre rigettato il profilo di censura relativo alla usurarietà del rapporto di conto corrente, in quanto volto a "recuperare” la c.d. usura sopravvenuta, non potendosi effettuare la verifica delle originarie condizioni contrattuali, per l'epoca della loro pattuizione (1993) ante l. 108/1996.
Allega infatti la società appellante che la nota sentenza delle SS.UU. n. 24675/2017 riguarda solo i contratti mutuo e non i rapporti di durata come il conto corrente bancario.
La doglianza non ha pregio, in quanto ai fini dell'applicabilità dei principi di cui alla pronuncia nomofilattica: la Cassazione ha infatti ritenuto irrilevante la c.d. usura sopravvenuta (ex multis Cass. n. 24743/2023) anche in tema di contratto di conto corrente.
Il controllo circa l'applicazione di tassi superiori al tasso soglia avrebbe potuto essere effettuato nel corso del rapporto di conto corrente solo in occasione dell'esercizio dello ius variandi, trattandosi di una modalità specifica di pattuizione delle condizioni economiche: ma l'indagine avrebbe richiesto, sul piano assertivo, l'indicazione delle modifiche unilaterali così viziate ad opera della società opponente, odierna appellante,
pag. 13/19 non essendo possibile supplire agli oneri di allegazione prova gravanti su chi formula eccezioni di nullità.
E' stata quindi effettuata indagine contabile per determinare il saldo del rapporto di conto corrente, alla luce dei principi sopra enunciati.
Ad esito dell'indagine, il TU ha concluso per un saldo del conto a credito della società correntista pari ad € 10.188,93 alla data di estinzione per sofferenza del
22/06/2012.
In accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di opposizione va quindi dichiarato che alla data del 22.06.2012 il conto corrente n. 028-1005193 stipulato in data 18.05.1993 presenta un saldo a credito della società correntista pari a € 10.188,93.
Col secondo motivo di gravame, la società appellante deduce la nullità del finanziamento chirografario azionato dalla in quanto carente di causa concreta, CP_3
essendo stato erogato per coprire passività del conto corrente in realtà inesistenti.
Il motivo è infondato.
Come sopra accertato, è vero che il conto corrente, su cui sono stati regolati la cambiale agraria e poi il finanziamento chirografario da ultimo azionato, al momento della chiusura a sofferenza presentava invece un saldo positivo per effetto del ricalcolo e dello storno delle poste indebite.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, ciò non è sufficiente a far ritenere un collegamento negoziale così intenso da piegare la causa tipica del contratto di mutuo.
Nella scheda contrattuale del finanziamento chirografario nr. 028-623-92997, di €
55.000 nominali (netto erogato € 54.862,50), sottoscritto ed erogato in data 17/12/2010, non vi è alcuna indicazione che ricollega il prestito alla copertura delle passività del conto corrente, anche se, è evidente, l'accredito della somma erogata comporta una modifica della posta contabile negativa, atteso che il saldo del conto alla data del pag. 14/19 31/12/2010, ossia in epoca immediatamente successiva alla erogazione del finanziamento, risulta essere pari ad € 706,13 a credito della società correntista.
Dalla concreta operatività della società correntista, come mostrata dagli estratti conto in atti, emerge che, piuttosto, il conto corrente è stato utilizzato, negli anni, come conto appoggio per l'erogazione dei vari finanziamenti succedutisi nel tempo, atteso che successivamente alle erogazione le somme prestate venivano utilizzate per pagamenti di titoli, e nel prosieguo (fino cioè al successivo prestito) il conto non aveva particolari movimentazioni se non il versamento degli importi necessari per coprire il pagamento della rata mensile. In altri termini, il collegamento negoziale deriva da una sorta di accessorietà del conto corrente rispetto ai prestiti richiesti dalla società appellante, perché su quel rapporto confluivano ed uscivano le somme erogate, e poi venivano regolare le rate in scadenza. Stante questa operatività, è infondata l'allegazione difensiva relativa alla accensione del prestito per lo scopo di coprire lo scoperto di conto, perché in realtà i vari prestiti ivi appoggiati erano destinati a finanziare l'attività di impresa;
sicchè non vi è prova che l'entità dell'ultimo finanziamento sarebbe stata minore ove il saldo contabile del rapporto di conto corrente fosse stato positivo in quanto non determinato da appostazioni indebite.
Quanto alla prova del credito residuo, va ricordato che nel caso di mutuo, la Banca creditrice soddisfa l'onere probatorio sulla stessa gravante producendo il contratto di mutuo con allegato il piano di rimborso rateale, l'atto di erogazione, la quietanza e la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b., spettando poi alla società mutuataria dare prova di avere pagato le rate concordate, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass. civ.
Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
pag. 15/19 Nel caso di specie la società opponente non ha offerto la prova di ulteriori pagamenti, né altri elementi di prova idonei ad infirmare l'attendibilità dei documenti avversi, limitandosi ad esprimere perplessità sull'esatto ammontare della pretesa.
Il rapporto è stato comunque verificato dal TU, il quale ha riferito che dall'estratto conto bancario in atti relativo al c/c nr. CC0281005193 emerge che in data 06/03/2012 sono state addebitate nr.3 rate, la nr.12, la nr. 13 e la nr.14. Pertanto alla data di notifica del decreto ingiuntivo del 04/07/2012, il debito residuo per quota capitale non rimborsata era pari ad € 34.469,65. Il TU ha altresì proceduto a calcolare gli interessi moratori a partire dalla data del 01/04/2012 e fino alla data del 04/07/2012, risultati pari ad € 734,14 (tasso interesso moratorio del 8,27).
Il Ctu ha quindi accertato che alla data di notifica del decreto ingiuntivo presentava un debito della società correntista nei confronti dell'istituto bancario pari ad € 35.203,79, superiore quindi alla somma ingiunta.
Il rigetto all'opposizione a decreto ingiuntivo va quindi confermato.
Con il quarto, variegato motivo di gravame la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata con riguardo al rigetto delle domande risarcitorie avanzate per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, per la violazione del principio di buona fede contrattuale derivante dal recesso brutale ed ingiustificato dai rapporti bancari
(essendo stato concesso un solo giorno per il rientro), e per l'accensione della ipoteca giudiziale su beni di valore di gran lunga superiore (circa €. 2.000.000,00) rispetto al credito vantato;
con riferimento alla segnalazione alla Centrale Rischi, limita la richiesta risarcitoria al danno non patrimoniale.
Il motivo è infondato.
Nel caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla
Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato “in re ipsa” e deve, quindi, sempre essere allegato e provato, oltre al pag. 16/19 nesso causale tra l'illegittima segnalazione ed il danno lamentato (Cass. n. 1931/2017; id. n.6589/2023).
Va quindi osservato che nel gravame la parte appellante allega l'illegittimità della segnalazione, ventilando una sola circostanza, che, all'esito del presente gravame, è comunque smentita, ossia l'insussistenza di un debito nei confronti della Banca autrice della segnalazione.
Sulla violazione del principio di buona fede contrattuale derivante dalla concessione di un solo giorno per il rientro nella esposizione bancaria, va osservato che la condotta della è conforme alle pattuizioni contenute nel contratto di prestito, in quanto CP_3
l'art. 9 prevede che “La ha facoltà di richiedere Controparte_1
l'immediato rimborso del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri e spese maturati dietro semplice comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno 1 giorno per il pagamento di quanto dovuto nel caso in cui: a)non venga onorata puntualmente ed integralmente anche una sola rata;
b)....”.
Il motivo inoltre si presenta carente di specificità, limitandosi la società appellante a dedurre l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non essere stata formulata domanda risarcitoria, e quindi a richiamare le conclusioni contenute nell'atto di introduzione del giudizio;
tuttavia nulla viene dedotto e provato circa il danno patrimoniale subito.
Sull'accensione dell'ipoteca giudiziale, va segnalato che nel corso del giudizio la CP_3
ha ristretto l'ipoteca, sicchè, in assenza di allegazione e prova di un danno patrimoniale causalmente ricollegato alla iscrizione ipotecaria (ad esempio il deprezzamento dei beni e le connaturate preclusioni alla commerciabilità) deve ritenersi che sia venuto meno l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Né può ritenersi che si configuri, per queste due ipotesi, un danno non patrimoniale, che necessita della prova della lesione di un diritto di rango costituzionale: la Cassazione, con sentenza n. 10814 del 2020, ha infatti escluso che il danno non patrimoniale potesse pag. 17/19 configurarsi alla luce della mera lesione di “un generale diritto alla libera disponibilità dei beni” (cfr. anche Cass. Civ., Sent. n. 6598 del 07/03/2019).
Infine, non può essere accolta la parte della censura ove, in limine, si chiede un aumento dell'importo della condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta alla Banca dal giudice di prime cure, per il semplice motivo che detta condanna, su cui è sceso il giudicato in assenza di gravame, è giuridicamente errata.
Nel giudizio di primo grado la è stata totalmente vittoriosa (atteso il rigetto CP_3 dell'opposizione a decreto ingiuntivo), e ciò nonostante il giudice di prime cure ha emesso condanna ex art. 96 c.p.c. stigmatizzando la condotta negligente dell'istituto di credito, che non ha ottemperato all'ordine di esibizione del contratto di apertura di credito con ciò violando il dovere di cooperazione, applicando quindi il primo comma dell'art. 96
c.p.c., che tuttavia sanziona il comportamento processuale della parte soccombente caratterizzato da malafede o colpa grave;
l'art. 96 c.p.c. richiede infatti che la soccombenza della parte sia totale e concreta (cfr. Cass. Civ. n. 19583/2013;
Cass.21590/2009; id.7409/2016; id.24158/2017: la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca); in definitiva non può aversi condanna ex art. 96 c.p.c. della parte totalmente o parzialmente vittoriosa.
Con l'ultimo motivo di gravame, la società appellante censura il governo delle spese di lite da parte del giudice di prime cure, argomentando che la condanna ex art. 96 c.p.c. irrogata alla avrebbe giustificato una compensazione totale e non parziale. CP_3
Il motivo è infondato, alla luce della rilevata erroneità della condanna ex art. 96 c.p.c..
In definitiva, l'appello va parzialmente accolto, essendo accertato il solo saldo positivo del conto corrente;
il parziale accoglimento del gravame, quale ipotesi di soccombenza reciproca, giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di lite del grado;
non va rivista la liquidazione operata dal giudice di prime cure, in quanto a pag. 18/19 causa della conferma del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica un mutamento dello scaglione di valore;
le spese di TU, in considerazione dell'esito dell'indagine, vanno poste pro quota al 50% a carico degli appellanti da un lato e della banca appellata dall'altro, ferma restando la solidarietà delle parti del giudizio nei confronti dell'ausiliare.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
dai soci e nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata,
- accerta e dichiara che alla data del 22.06.2012 il conto corrente n. 028-1005193 stipulato in data 18.05.1993 presenta un saldo a credito della società correntista
Parte_1 Parte_1
pari a € 10.188,93;
- conferma per il resto la sentenza gravata;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite del grado;
- pone il pagamento delle spese di TU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti appellante ed appellata in ragione del 50% ciascuna.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio telematica del 05.02.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
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