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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/09/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5267/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, ha emesso la seguente SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
, nato a [...] – SP – BRASILE il 23/08/1981, Codice Fiscale Parte_1
e Registro Generale 29.797.283-2, residente in [...]C.F._1
VICTOR DE LAMARE 240, SÃO PAULO – SP – BRASILE, che agisce in proprio, nonchè nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori:
, nata a [...] – SP – BRASILE il 04/04/2007; Persona_1
, nato a [...] – SP – BRASILE 10/07/2012, CP_1 Persona_1 rappresentati anche dalla madre, SI.ra , Codice Persona_2
Fiscale e Registro Generale 27. 737.974-X; C.F._2
, nato a [...] – SP – BRASILE il 30/08/1983, Codice Fiscale Parte_2
e Registro Generale 29.797.400-2, residente in [...], C.F._3
130, BLOCO 03, APTO 23, SÃO PAULO – SP – BRASILE, che agisce sia per proprio conto sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
, nata a [...] – SP – BRASILE il 19/02/2015, Controparte_2 che è anche rappresentata dalla madre, SI.ra , Persona_3
Codice Fiscale e Registro Generale 29.754.100-6; PartitaIVA_1
1
6-APARECIDA , nata a [...] – SP – BRASILE il 23/12/1955, Parte_3
Codice Fiscale e Registro Generale 5.731.605-3, residente in [...], C.F._4
152, SÃO PAULO – SP – BRASILE;
, nata a [...] – SP – BRASILE il 19/11/1976, Codice Fiscale Parte_4
e Registro Generale 27.791.094-8, residente in [...], 152, SÃO C.F._5
PAULO – SP – BRASILE;
Rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Valcalcer e dall'Advogado Luciano Leitao del Foro di
Nocera Inferiore.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_3 CP_4 distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.12.2023 i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_3
In data 18.12.2023 il Pubblico Ministero, notiziato, nulla opponeva.
In data 19.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 30.04.2025 mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 23.04.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 29.04.2025 il si costituiva in giudizio rimettendosi alla valutazione di questo CP_3
Tribunale in ordine all'identità dell'avo.
In data 08.05.2025 il Giudice invitava i ricorrenti a interloquire sulle eccezioni contenute nell'atto di costituzione del e a depositare la eventuale documentazione atta a comprovare CP_3
l'identità dell'avo.
In data 10.07.2025 il Giudice, rilevato che la comunicazione risultava inviata al solo
Advogado Stabilito Luciano Leitao, disponeva che il provvedimento venisse comunicato all'avv.
Valcalcer Enrico assegnando ai ricorrenti termine di gg 7 e ulteriori gg3 alla controparte per memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto, ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il chiede preliminarmente che il Tribunale disponga CP_3 la sospensiva impropria del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Bologna in ordine delle norme dirette a disciplinare il riconoscimento della cittadinanza italiana ius sanguinis. Osserva che la questione sulla interpretazione costituzionalmente orientata da dare alla norma fondante l'istituto della trasmissione della cittadinanza, con particolare riferimento alla necessità di una effettività del rapporto con la collettività di cui i richiedenti ambiscono far parte - criterio ermeneutico indicato dalla stessa Corte di Cassazione nelle sentenze che hanno chiarito gli oneri probatori a carico delle parti in causa – abbia una incidenza anche sul presente caso atteso che i ricorrenti non hanno indicato alcun elemento di effettivo e concreto rapporto con l'Italia ulteriore rispetto alla discendenza dell'avo.
Il Giudice rigetta la richiesta del in quanto con sentenza 142/25, la Corte CP_3
Costituzionale dichiarava l'inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Bologna.
Il prospetta altresì una possibile carenza procedimentale amministrativa per la CP_3 valutazione della quale si rimette al giudice. Segnatamente, osserva che, pur non potendosi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.123 e trovandosi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1 del DPR del
31.08.1999 n. 394 il quale prevede la residenza a titolo abilitante sia rilasciata (comma 1 lett. c)”per
l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essendosi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun CP_3 procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si
3 tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989, atteso che l'art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889 n. 123 prevede espressamente la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero di presentare la domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono".
Infine, si evidenzia che, nel caso di specie, i ricorrenti vantano una discendenza anche per linea materna atteso che nella linea generazionale è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, diviene inutile la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa in quanto l'Amministrazione statale ritiene che le pronunce della Corte
Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948. Pertanto, l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna diviene imprescindibile, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia infondata.
I ricorrenti sostengono di essere cittadini italiani in quanto discendenti per linea paterna, di
, cittadino italiano, nato ad [...] il giorno 11 luglio 1884, Persona_4 il quale, pur se emigrato in Brasile non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. A tal fine, i ricorrenti producevano copia dell'estratto dell'atto di nascita di rilasciato Persona_4 dl Comune di Annone Veneto (VE) e il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dall'autorità brasiliana.
Affermano inoltre che l'avo, una volta stabilitosi in Brasile, ha contratto matrimonio con
[...]
e che dalla loro unione sia nata il [...] la figlia , la quale trasmetteva CP_5 Persona_5 la cittadinanza italiana sino ai ricorrenti. A tal fine, i ricorrenti, producevano il certificato di matrimonio di , 21 anni , figlio di e e Persona_6 Persona_7 Persona_8 CP_5
4 16 anni, celebrato il 12.01.1907 e il certificato di nascita di nata il CP_5 Persona_9
06.11.1913.
Il Ministero rilevava la mancata corrispondenza tra il nominativo e l'età dell'avo riportato nel certificato di nascita dell'avo redatto in Italia e il nominativo e l'età dell'avo riportato nel certificato di matrimonio dell'avo redatto in Brasile. Segnatamente:
- il certificato di nascita riporta il nominativo e la data di nascita Persona_4 dell'11.07.1884
- il certificato di matrimonio riporta il nominativo e l'età di anni 21. Parte_5
Il Giudice ritiene che, in presenza di nominativi ed età differenti nei due certificati, in assenza di indicazione del nominativo dei genitori dell'avo nell'atto di nascita e in assenza di provvedimento di rettifica degli atti dello stato civile brasiliano, non sia possibile affermare che il soggetto di cui all'atto di nascita corrisponda al soggetto di cui al certificato di matrimonio.
Sebbene parte ricorrente sia stata invitata ad interloquire in merito in data 08.05.2025 e
10.07.2025, nulla veniva depositato.
Alla luce delle superiori considerazioni, incombendo sulla parte ricorrente il fatto acquisitivo
e la linea di trasmissione, il Giudice rigetta la domanda e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2.906 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Rigetta la domanda dei ricorrenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.1 della legge n. 91/92;
- condanna i ricorrenti al pagamento di euro 2.906 per le spese di lite.
In Trieste il 17.09.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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