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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/08/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5810/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5810/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PAPA GIOVANNI XXIII 17 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
IANNONE SALVATORE (c.f.: ) e dell'Avv. FRALLICCIARDI C.F._2
OLGA ( ) VIA CAMPO SPORTIVO, 4 MERCATO SAN C.F._3
SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._4
PAPA GIOVANNI XXIII 17 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
IANNONE SALVATORE (c.f.: ) e dell'Avv. FRALLICCIARDI C.F._2
OLGA ( ) VIA CAMPO SPORTIVO, 4 MERCATO SAN C.F._3
SEVERINO, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
DELL'AGLIO SABATO (c.f.: ), dall'Avv. ANSALONE C.F._6
GUGLIELMO ( VIA S.S.88 N. CIV. 134 84084 FISCIANO e C.F._7 dall'avv. LENTO FRANCESCA ( ) VIA TRIESTE N. 6 84085 C.F._8
MERCATO SAN SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
Pagina 1 di 11 CONVENUTA
SS (c.f.: ), elettivamente CP_2 C.F._9 domiciliato in VIA TRIESTE 6 MERCATO S.SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
DELL'AGLIO SABATO (c.f.: ) e dell'Avv. ANSALONE C.F._6
GUGLIELMO ( VIA DEL CENTENARIO, 57 84084 FISCIANO;
C.F._7 dell'avv. LENTO FRANCESCA ( ) VIA TRIESTE N. 6 84085 C.F._8
MERCATO SAN SEVERINO, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._10
TRIESTE 6 MERCATO S.SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. DELL'AGLIO SABATO
(c.f.: ) e dell'Avv. ANSALONE GUGLIELMO C.F._6
( VIA S.S.88 N. CIV. 134 84084 FISCIANO;
dell'avv. LENTO C.F._7
FRANCESCA ( ) VIA TRIESTE N. 6 84085 MERCATO SAN C.F._8
SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._11
VIA TRIESTE 6 MERCATO S.SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. DELL'AGLIO
SABATO (c.f.: ) e dell'Avv. ANSALONE GUGLIELMO C.F._6
( VIA S.S.88 N. CIV. 134 84084 FISCIANO;
dell'avv. LENTO C.F._7
FRANCESCA ( ) VIA TRIESTE N. 6 84085 MERCATO SAN C.F._8
SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità sollevata dai convenuti.
Invero, l'assunzione della qualità di eredi di e di in Persona_1 Persona_2 capo agli attori prima della scadenza del decennio, può senz'altro desumersi dalle modalità in
Pagina 2 di 11 concreto attraverso cui i germani avevano accettato, tutti, la gestione esclusiva da parte Pt_1 del germano sui beni comuni. CP_2
Dall'esame dello stesso atto di costituzione dei convenuti risulta, infatti, che il germano aveva accentrato completamente a sé la gestione degli immobili e delle CP_2 relative rendite prodotte dai beni caduti nella successione di entrambi i genitori quale mandatario e utile gestore degli altri coeredi (cfr. pagg. 6 e 7 della comparsa di costituzione), con la tolleranza di quest'ultimi.
Lo stretto legame parentale esistente tra i coeredi (fratelli) e l'assunzione da parte del germano della gestione materiale degli immobili, appare dimostrativo non CP_2 già del disinteresse degli altri germani (che non avevano formalizzato l'accettazione), e dunque della conseguente prescrizione, ma piuttosto di una sorta di acquiescenza tacita all'esercizio dei diritti successori da parte di anche in proprio conto. CP_2
Se ne desume dunque che non è maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte degli attori, i quali, pur essendosi considerati da sempre eredi dei genitori, hanno sempre accettato e tollerato la gestione esclusiva da parte del germano CP_2 considerandola espletata anche in proprio nome e conto.
Sempre in via preliminare, va dichiarata aperta la successione di nato in Persona_1
Fisciano il 31.8.1923 ed ivi deceduto in data 23.2.1999 e di nata a [...] Persona_2
(AV) il 14.1.1921 e deceduta a Fisciano il 5.12.2003.
Entrambi i de cuius hanno disposto, con testamenti olografi del 26.8.1996, che l'intera quota disponibile del loro patrimonio spettasse al figlio Parte_3
Pertanto, a seguito di dette successioni legittime e testamentarie i de cuius hanno lasciato quali loro eredi i figli (avente diritto ad una quota pari a 4/9), Parte_3
(avente diritto ad una quota pari a 1/9), (avente diritto ad una Parte_1 Parte_2 quota pari a 1/9); (avente diritto ad una quota pari a 1/9), CP_3 Controparte_4
(avente diritto ad una quota pari a 1/9) e (avente diritto ad una quota pari a Controparte_1
1/9).
La massa ereditaria risulta costituita dai seguenti cespiti siti in Fisciano (SA): 1)
Negozio in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 4; 2) Negozio in Piazza De Gasperi Fg.
16 Part. 1028 Sub 3; 3) Abitazione in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 27; 4)
Abitazione in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 26; 5) Box in Piazza De Gasperi Fg.
16 Part. 1028 Sub 39; 6) Abitazione in Via G. De Falco Fg.16 Part. 40 Sub 2; 7) Terreno in
Via G. De Falco Fg.16 Part. 41; 8) Deposito in Via G. De Falco 28 Fg.16 Part. 73 sub 21; 9)
Abitazione in Via Pendino Fg. 16 Part. 49 Sub 2; 10) complesso immobiliare in via Pendino
Pagina 3 di 11 Fg. 16 Part. 51 Sub 1 e 3, part. 50 Sub 8 e 9; 11) Deposito in Via Pendino 38; 12) Deposito in
Via Pendino 40 Fg.16 Part. 55 Sub 5; 13) Area Scoperta in Via Pendino ex Porcilaia;
14)
Terreno sito in Prese di Pizzolano Fg. 7 Part. 15.
Nel corso del giudizio è stata espletata la ctu la quale ha riscontrato la presenza di abusi e difformità urbanistiche nei seguenti immobili: 1) Alloggio sito in Fisciano p.zza De Gasperi fol. 16, p. 1028 sub 27 (dal confronto fra la situazione attuale e la Planimetria del piano tipo allegata alla Licenza Edilizia risulta che sul lato est il locale lavanderia è stato realizzato sul balcone di progetto;
la cucina è stata ampliata in parte sul balcone di progetto ed in parte in aggetto); 2) alloggio sito in Fisciano p.zza De Gasperi fol. 16, p. 1028 sub 28 (dal confronto fra la situazione attuale e la Planimetria del piano tipo allegata alla Licenza Edilizia risulta che sul lato est il locale lavanderia è stato realizzato sul balcone di progetto. Anche la cucina è stata ampliata in parte sul balcone di progetto ed in parte in aggetto); 3) box in Fisciano p.zza
De Gasperi fol. 16, p. 1028 sub 39; 4) Alloggio sito in Fisciano alla via G. De Falco fol. 16 p.
40 sub 2; 5) Locale deposito sito in Fisciano alla via G. De Falco (di cui non è dato rinvenire titolo edificativo né di proprietà tale da inferire la anteriorità dell'edificazione al 31.10.1942);
6) Complesso immobiliare sito in Fisciano via Pendino fol. 16, p. 47-50 sub 8 e 9 e p.lla 51, sub 1 e 3; 7) Locale deposito via pendino 38 nemmeno riportato in catasto;
8) Terreno in
Fisciano loc. Prese di Pizzolano, su cui insistono manufatti abusivi.
Orbene, com'è noto, il diritto potestativo individuale riconosciuto al singolo condividente di domandare, in ogni tempo, lo scioglimento della comunione trova, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021), un duplice limite nelle norme dettate dal legislatore in tema di conformità catastale e urbanistico-edilizia.
La disciplina sulla conformità catastale assolve una funzione anzitutto di carattere fiscale, poiché la corretta identificazione dei fabbricati e dei titolari dei diritti reali ad essi inerenti consente l'applicazione delle imposte ai sensi di legge;
rispetto alla normativa urbanistica, occorre invece osservare come il diritto di proprietà abbia sì carattere assoluto, ma la facoltà di edificare sul suolo sia limitata dalla necessaria presenza di un titolo abilitativo alla costruzione nei limiti di legge, ad eccezione delle ipotesi in cui ricorra una c.d. attività di edilizia libera o si tratti di costruzioni realizzate prima del 1967.
La ratio sopra richiamata è garantita dall'ordinamento prevedendo, per quanto rileva ai nostri fini, la sanzione civile della nullità degli atti di scioglimento della comunione di diritti reali su beni immobili non rispondenti allo stato di fatto o realizzati abusivamente: così è sancito dall'art. 29, co. 1 bis della legge n. 52/1985, che richiede, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti
Pagina 4 di 11 dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e dagli art. 46 del d.p.r. n. 380/2001 e 40, co. 2 della legge n. 47/1985, che richiedono gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 ovvero, per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata ante 1967.
Tanto premesso, vale la pena precisare che le difformità catastali rilevate in sede di c.t.u., come si evince dalla loro descrizione, hanno carattere oggettivo, poiché derivano dalla mancata corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile e la rappresentazione catastale del medesimo.
In presenza di tali discrasie, non regolarizzate nelle more del giudizio, lo scioglimento della comunione su tali beni immobili risulta, dunque, impedito dal sopra citato art. 29 co. 1 bis della legge n. 52/1985. E' infatti pacifico che la norma trovi applicazione anche nel caso in esame, essendo insito nella pronuncia giudiziale di divisione un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, in virtù del quale ogni condividente perde la comproprietà sul tutto e acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati.
Del resto, il Giudice, con la propria decisione, non potrebbe realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, tantomeno, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale dei consociati.
Lo scioglimento della comunione su detti immobili, la quale avrebbe ad oggetto beni in parte catastalmente difformi e abusivi, è dunque impedito dagli art. 29, co. 1 bis della legge n.
52/1985 e dagli art. art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge n. 47 del 1985 che vietano la stipulazione di tali atti, comminandone la nullità.
In tal senso si sono peraltro pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota decisione n. 25021/2019, con la quale è stato chiarito che, in materia di conformità edilizia ed urbanistica, gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del
1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Pagina 5 di 11 attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.
Parimenti vale con riferimento alla conformità catastale oggettiva, soggetta al medesimo principio sopra richiamato, attesa l'evidente analogia, strutturale e teleologica, delle rispettive discipline (Cass. 29 settembre 2020, n. 20526). Del resto, è oramai indubbio che tale disciplina non sconti alcuna eccezione rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria, che va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge (Sez. Un., n. 25021/2019, cit.).
Tuttavia, gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno limitato la domanda di scioglimento della comunione ereditaria ai soli beni risultati conformi sia dal punto di vista castale, sia dal punto di vista urbanistico, con esclusione degli altri.
Pertanto, il Tribunale esaminerà la domanda limitatamente ai beni risultati conformi ossia: 1) Negozio in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 4; 2) Negozio in Piazza De
Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 3; 3) Terreno in Via G. De Falco Fg.16 Part. 41; 4) Deposito in
Via Pendino 40 Fg.16 Part. 55 Sub 5; 5) Area Scoperta in Via Pendino ex Porcilaia¸6)
Abitazione in Via Pendino Fg. 16 Part. 49 Sub 2.
Il ctu ha stimato detti beni complessivamente in euro 363.000, pertanto, tenuto conto delle quote spettanti a ciascun coerede avremo: 1) titolare di una quota Parte_3 pari a 4/9 e dunque, pari ad euro 161.333,33; 2) gli altri coeredi titolari di una quota pari ad
1/9 e dunque pari ad euro 40.333,33.
Ne discende che il progetto divisionale redatto dal ctu va necessariamente modificato con la formazione di 6 quote nei termini di cui di seguito.
Nel caso di specie, le quote sono diseguali, atteso che a spetta Parte_3 una quota maggiore (4/9) e, pertanto, allo stesso va attribuita, ai sensi dell'art. 729 c.p.c. la quota n. 1 composta dall'unità immobiliare che più si avvicina al valore della sua (pari ad euro 161.333,33) ossia il negozio in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 3, con obbligo di corrisponde a titolo di eccedenza la somma di euro 2.666,67 a colui che risulterà assegnatario della quota n. 4.
La quota n. 2 è composta dal negozio in Piazza De Gasperi, Fg. 16 Part. 1028 Sub 4, dal valore di euro 132.000,00, con obblio di corrispondere a titolo di eccedenza la somma di
Pagina 6 di 11 euro 34.666,66 all'assegnatario della quota n. 4; euro 25.333,33 all'assegnatario della quota n.
5; euro 31.666,68 all'assegnatario della quota n. 6.
La quota n. 3 è composta dall'unità immobiliare sita in Via Pendino, Fg. 16 Part. 49 Sub
2, dal valore di euro 44.000,00, con obbligo di corrispondere a titolo di eccedenza la somma di euro 3.666,65 a colui che risulterà assegnatario della quota n. 6.
La quota n. 4 è composta dall'area scoperta in via Pendino (foglio 16 part.lla 51 sub 3) dal valore di euro 3000,00+ euro 37.333,33 a titolo di conguaglio (euro 2.666,67 dovrà essere corrisposto da euro 34.666,66 dall'assegnatario della quota n. 2). Parte_3
La quota n. 5 è composta dal locale deposito, foglio 16 part. 55 sub 5, dal valore di euro
15.000+ euro 25.333,33 a titolo di conguaglio che dovrà essere corrisposto dall'assegnatario della quota n. 2.
La quota n. 6 è composta dal terreno in Via G. De Falco, Fg.16 Part. 41, dal valore di euro 5.000,00+ euro 35.333,33 a titolo di conguaglio (euro 31.666,68 dovrà essere corrisposto dall'assegnatario della quota n. 2; euro 3.666,65 dall'assegnatario della quota n. 3).
Dal momento che le quote dei coeredi , Parte_2 Parte_1 CP_3
e sono uguali dovrà procedersi all'estrazione a sorte Controparte_4 Controparte_1 delle quote dalla n. 2 alla n. 6, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, e, dunque, è necessario rimettere la causa sul ruolo con separata ordinanza, ai fini dell'espletamento delle relative incombenze.
Per quanto concerne l'azione di rendiconto e di pagamento di indennità proposte dagli attori, esse vanno rigettate per quanto di ragione.
Prevede l'art. 723 c.c. che "dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti".
La ragione di tale domanda – che può proporsi anche autonomamente rispetto a quella di divisione - risiede nel fatto che il compimento di attività di gestione ed amministrazione di beni anche parzialmente altrui, in base ad assunzione volontaria ovvero a mandato anche tacito ad amministrare, comporta per sua natura l'obbligo di portare a conoscenza degli altri aventi diritto, secondo il principio di responsabilità e buona fede, tutti gli atti posti in essere nell'interesse comune, ed in special modo quelli dai quali possono scaturire reciproche partite debitorie e creditorie.
In particolare, l'obbligo di rappresentazione dei frutti discende dal fatto che, in seno alla comunione - ereditaria e non - i condividenti hanno pari diritto sulla massa comune in
Pagina 7 di 11 proporzione delle rispettive quote, le quali tuttavia si concretano in natura solo per effetto dello scioglimento della comunione: pertanto, fino a quando permane lo stato di indivisione, questo attrae necessariamente nella sua orbita non solo le singole componenti della massa comune ma anche i rispettivi frutti, facendoli entrare indiscriminatamente nel coacervo, onde essere poi attribuiti agli aventi diritto in proporzione delle singole quote astratte e non già quali accessori dei singoli beni che verranno specificamente assegnati a ciascun coerede.
I frutti, pertanto, costituiscono tecnicamente degli incrementi della massa e sono pertanto sempre dovuti a tutti gli aventi diritto, sia nella forma degli incrementi in natura, sia nell'ipotesi dei frutti civili, derivanti dalla collocazione sul mercato dei cespiti comuni.
Diverso discorso è da farsi con riferimento ai cosiddetti frutti civili derivanti dal godimento esclusivo di un cespite immobiliare comune da parte di uno solo degli aventi diritto, che si configura, più propriamente, come obbligo indennitario, ovvero risarcitorio, correlato alla privazione del godimento del bene comune in danno degli altri aventi diritto.
Tale posizione creditoria, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, non discende tuttavia automaticamente dall'utilizzo esclusivo di un bene comune da parte di uno soltanto dei condividenti, richiedendosi al contrario la dimostrazione che vi sia stato impedimento all'esercizio dell'altrui concorrente diritto sul bene, ovvero che quest'ultimo abbia in concreto prodotto incrementi patrimoniali suscettibili di distribuzione fra tutti i contitolari.
In difetto di tale prova, il godimento diretto di un bene comune costituisce invero – di per sé solo considerato - normale estrinsecazione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1102
c.c, ferma la possibilità dell'altrui concorrente godimento, e non può pertanto ingenerare in capo agli altri contitolari un diritto di credito per il sol fatto che gli stessi si siano astenuti da un contestuale utilizzo del bene comune, lasciandone al congiunto il godimento esclusivo (in tal senso, fra le ultime, Cass., Sent. 20 gennaio 2022, n. 1738, secondo la quale "..se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale", ovvero, come già detto, abbiano posto in essere condotte ostative all'altrui godimento, nel qual caso – senz'altro – dovranno essere tenuti alla rappresentazione dei frutti in favore degli altri
Pagina 8 di 11 aventi diritto, attraverso il riconoscimento di una somma di denaro equivalente ai frutti civili propriamente considerati..").
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non sia stata fornita la suddetta prova e pertanto, vanno rigettate le domande di rendicontazione e di pagamento di indennità proposte dagli attori.
Le spese del giudizio, comprese quelle della CTU, vanno poste a carico della massa ereditaria in proporzione delle rispettive quote essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 2014/55, del valore della causa e dell'attività esercitata e senza distrazione delle spese in favore dei difensori della parte convenuta avv.ti dell'Aglio e
Ansalone per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che i convenuti risultano assistiti - congiuntamente e disgiuntamente
– dagli avv.ti Dell'Aglio, Ansalone e Lento e soltanto i primi due si sono dichiarati antistatari ed hanno richiesto la distrazione in proprio favore delle spese processuali, mentre l'avv. Lento non ha richiesto la distrazione delle spese.
L'art. 93 c.p.c., prevede che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
La norma va interpretata nel senso che la richiesta di distrazione, anche quando proveniente da uno solo dei procuratori (se munito di mandato ad operare disgiuntamente), deve comunque concernere l'intero collegio difensivo. La ragione è chiara.
La distrazione delle spese processuali in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta priva la parte vittoriosa della possibilità di agire nei confronti del soccombente per il recupero delle stesse, dal momento che il provvedimento di distrazione fa sorgere in capo al difensore un diritto proprio, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata (v., ex plurimis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7232 del 21/03/2013, Rv. 625396 - 01).
La "traslazione" del diritto alle spese di lite è ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall'altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore. Orbene, in caso di pluralità di difensori, mentre quest'ultima circostanza, se affermata positivamente da uno di essi, vale ad escludere automaticamente che le stesse spese possano essere state anticipate anche da un altro legale, la dichiarazione di non aver riscosso gli onorari non può essere resa solamente da uno dei procuratori, giacchè, se formulata in questi termini, non basterebbe ad escludere che tali compensi possano essere stati percepiti da un altro dei difensori. Con la conseguenza, in quest'ultima ipotesi, che la parte
Pagina 9 di 11 privata si troverebbe nella situazione di aver sostenuto degli esborsi a titolo di compensi professionali per la prestazione d'opera legale e di non poter chiedere il pagamento delle spese processuali al soccombente, per effetto del provvedimento di distrazione che ha attribuito tale diritto ad un difensore diverso da quello che ha riscosso gli onorari.
Pertanto, qualora la parte abbia più difensori, costituisce condizione per l'adozione del provvedimento di distrazione l'attestazione dell'omessa riscossione dei compensi da parte di tutti i difensori in procura. Dichiarazione che, ben può essere resa anche solo da uno di essi, se munito di mandato ad agire disgiuntamente, ma che deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo (cfr. Cass. 21281/2018).
Nel caso di specie, la dichiarazione di distrazione è stata fatta dagli avv. Ansalone e dell'Aglio senza essere, tuttavia, riferita all'intero collegio difensivo e, pertanto, non ricorrono le condizioni per porre la distrazione delle spese in favore dei richiedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara aperta la successione testamentaria e legittima di nato in Persona_1
Fisciano il 31.8.1923 ed ivi deceduto in data 23.2.1999 e di nata Persona_2
a OL (AV) il 14.1.1921 e deceduta a Fisciano il 5.12.2003;
2) Dichiara ad essi succeduti i figli (avente diritto ad una quota Parte_3 pari a 4/9), (avente diritto ad una quota pari a 1/9), Parte_1 Parte_2
(avente diritto ad una quota pari a 1/9); (avente diritto ad una quota pari CP_3
a 1/9), (avente diritto ad una quota pari a 1/9) e Controparte_4 [...]
(avente diritto ad una quota pari a 1/9); CP_1
3) Accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria limitatamente ai suddetti immobili: 1) negozio in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 4; 2) negozio in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 3; 3) terreno in Via G. De Falco
Fg.16 Part. 41; 4) deposito in Via Pendino 40 Fg.16 Part. 55 Sub 5; 5) area Scoperta in Via Pendino ex Porcilaia foglio 16 part. 51 sub 3;¸6) abitazione in Via Pendino
Fg. 16 Part. 49 Sub 2;
4) Assegna la quota n. 1 composta dall'unità immobiliare sita in Piazza De Gasperi Fg.
16 Part. 1028 Sub 3 a con obbligo a carico di costui di Parte_3 corrisponde a titolo di eccedenza la somma di euro 2.666,67 a colui che risulterà assegnatario della quota n. 4;
5) rinvia a separata ordinanza per le operazioni relative all'estrazione a sorte delle quote dalla n. 2 alla n. 6 composte dai beni di cui in parte motiva;
Pagina 10 di 11 6) Rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori;
7) pone a carico di ciascun condividente, in proporzione della rispettiva quota, le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
8) pone le spese del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria a carico della massa da dividere e liquida quelle relative agli attori in euro 580,77 per spese vive ed euro 15.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione agli avv.ti Olga Frallicciardi e Salvatore Iannone dichiaratisi antistatari;
quelle relative ai convenuti in euro 18.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/08/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5810/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 5.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PAPA GIOVANNI XXIII 17 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
IANNONE SALVATORE (c.f.: ) e dell'Avv. FRALLICCIARDI C.F._2
OLGA ( ) VIA CAMPO SPORTIVO, 4 MERCATO SAN C.F._3
SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._4
PAPA GIOVANNI XXIII 17 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
IANNONE SALVATORE (c.f.: ) e dell'Avv. FRALLICCIARDI C.F._2
OLGA ( ) VIA CAMPO SPORTIVO, 4 MERCATO SAN C.F._3
SEVERINO, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._5
DELL'AGLIO SABATO (c.f.: ), dall'Avv. ANSALONE C.F._6
GUGLIELMO ( VIA S.S.88 N. CIV. 134 84084 FISCIANO e C.F._7 dall'avv. LENTO FRANCESCA ( ) VIA TRIESTE N. 6 84085 C.F._8
MERCATO SAN SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
Pagina 1 di 11 CONVENUTA
SS (c.f.: ), elettivamente CP_2 C.F._9 domiciliato in VIA TRIESTE 6 MERCATO S.SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
DELL'AGLIO SABATO (c.f.: ) e dell'Avv. ANSALONE C.F._6
GUGLIELMO ( VIA DEL CENTENARIO, 57 84084 FISCIANO;
C.F._7 dell'avv. LENTO FRANCESCA ( ) VIA TRIESTE N. 6 84085 C.F._8
MERCATO SAN SEVERINO, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._10
TRIESTE 6 MERCATO S.SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. DELL'AGLIO SABATO
(c.f.: ) e dell'Avv. ANSALONE GUGLIELMO C.F._6
( VIA S.S.88 N. CIV. 134 84084 FISCIANO;
dell'avv. LENTO C.F._7
FRANCESCA ( ) VIA TRIESTE N. 6 84085 MERCATO SAN C.F._8
SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_4 C.F._11
VIA TRIESTE 6 MERCATO S.SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. DELL'AGLIO
SABATO (c.f.: ) e dell'Avv. ANSALONE GUGLIELMO C.F._6
( VIA S.S.88 N. CIV. 134 84084 FISCIANO;
dell'avv. LENTO C.F._7
FRANCESCA ( ) VIA TRIESTE N. 6 84085 MERCATO SAN C.F._8
SEVERINO, dal quale è rappresentata e difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto degli attori di accettare l'eredità sollevata dai convenuti.
Invero, l'assunzione della qualità di eredi di e di in Persona_1 Persona_2 capo agli attori prima della scadenza del decennio, può senz'altro desumersi dalle modalità in
Pagina 2 di 11 concreto attraverso cui i germani avevano accettato, tutti, la gestione esclusiva da parte Pt_1 del germano sui beni comuni. CP_2
Dall'esame dello stesso atto di costituzione dei convenuti risulta, infatti, che il germano aveva accentrato completamente a sé la gestione degli immobili e delle CP_2 relative rendite prodotte dai beni caduti nella successione di entrambi i genitori quale mandatario e utile gestore degli altri coeredi (cfr. pagg. 6 e 7 della comparsa di costituzione), con la tolleranza di quest'ultimi.
Lo stretto legame parentale esistente tra i coeredi (fratelli) e l'assunzione da parte del germano della gestione materiale degli immobili, appare dimostrativo non CP_2 già del disinteresse degli altri germani (che non avevano formalizzato l'accettazione), e dunque della conseguente prescrizione, ma piuttosto di una sorta di acquiescenza tacita all'esercizio dei diritti successori da parte di anche in proprio conto. CP_2
Se ne desume dunque che non è maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte degli attori, i quali, pur essendosi considerati da sempre eredi dei genitori, hanno sempre accettato e tollerato la gestione esclusiva da parte del germano CP_2 considerandola espletata anche in proprio nome e conto.
Sempre in via preliminare, va dichiarata aperta la successione di nato in Persona_1
Fisciano il 31.8.1923 ed ivi deceduto in data 23.2.1999 e di nata a [...] Persona_2
(AV) il 14.1.1921 e deceduta a Fisciano il 5.12.2003.
Entrambi i de cuius hanno disposto, con testamenti olografi del 26.8.1996, che l'intera quota disponibile del loro patrimonio spettasse al figlio Parte_3
Pertanto, a seguito di dette successioni legittime e testamentarie i de cuius hanno lasciato quali loro eredi i figli (avente diritto ad una quota pari a 4/9), Parte_3
(avente diritto ad una quota pari a 1/9), (avente diritto ad una Parte_1 Parte_2 quota pari a 1/9); (avente diritto ad una quota pari a 1/9), CP_3 Controparte_4
(avente diritto ad una quota pari a 1/9) e (avente diritto ad una quota pari a Controparte_1
1/9).
La massa ereditaria risulta costituita dai seguenti cespiti siti in Fisciano (SA): 1)
Negozio in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 4; 2) Negozio in Piazza De Gasperi Fg.
16 Part. 1028 Sub 3; 3) Abitazione in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 27; 4)
Abitazione in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 26; 5) Box in Piazza De Gasperi Fg.
16 Part. 1028 Sub 39; 6) Abitazione in Via G. De Falco Fg.16 Part. 40 Sub 2; 7) Terreno in
Via G. De Falco Fg.16 Part. 41; 8) Deposito in Via G. De Falco 28 Fg.16 Part. 73 sub 21; 9)
Abitazione in Via Pendino Fg. 16 Part. 49 Sub 2; 10) complesso immobiliare in via Pendino
Pagina 3 di 11 Fg. 16 Part. 51 Sub 1 e 3, part. 50 Sub 8 e 9; 11) Deposito in Via Pendino 38; 12) Deposito in
Via Pendino 40 Fg.16 Part. 55 Sub 5; 13) Area Scoperta in Via Pendino ex Porcilaia;
14)
Terreno sito in Prese di Pizzolano Fg. 7 Part. 15.
Nel corso del giudizio è stata espletata la ctu la quale ha riscontrato la presenza di abusi e difformità urbanistiche nei seguenti immobili: 1) Alloggio sito in Fisciano p.zza De Gasperi fol. 16, p. 1028 sub 27 (dal confronto fra la situazione attuale e la Planimetria del piano tipo allegata alla Licenza Edilizia risulta che sul lato est il locale lavanderia è stato realizzato sul balcone di progetto;
la cucina è stata ampliata in parte sul balcone di progetto ed in parte in aggetto); 2) alloggio sito in Fisciano p.zza De Gasperi fol. 16, p. 1028 sub 28 (dal confronto fra la situazione attuale e la Planimetria del piano tipo allegata alla Licenza Edilizia risulta che sul lato est il locale lavanderia è stato realizzato sul balcone di progetto. Anche la cucina è stata ampliata in parte sul balcone di progetto ed in parte in aggetto); 3) box in Fisciano p.zza
De Gasperi fol. 16, p. 1028 sub 39; 4) Alloggio sito in Fisciano alla via G. De Falco fol. 16 p.
40 sub 2; 5) Locale deposito sito in Fisciano alla via G. De Falco (di cui non è dato rinvenire titolo edificativo né di proprietà tale da inferire la anteriorità dell'edificazione al 31.10.1942);
6) Complesso immobiliare sito in Fisciano via Pendino fol. 16, p. 47-50 sub 8 e 9 e p.lla 51, sub 1 e 3; 7) Locale deposito via pendino 38 nemmeno riportato in catasto;
8) Terreno in
Fisciano loc. Prese di Pizzolano, su cui insistono manufatti abusivi.
Orbene, com'è noto, il diritto potestativo individuale riconosciuto al singolo condividente di domandare, in ogni tempo, lo scioglimento della comunione trova, ad avviso della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021), un duplice limite nelle norme dettate dal legislatore in tema di conformità catastale e urbanistico-edilizia.
La disciplina sulla conformità catastale assolve una funzione anzitutto di carattere fiscale, poiché la corretta identificazione dei fabbricati e dei titolari dei diritti reali ad essi inerenti consente l'applicazione delle imposte ai sensi di legge;
rispetto alla normativa urbanistica, occorre invece osservare come il diritto di proprietà abbia sì carattere assoluto, ma la facoltà di edificare sul suolo sia limitata dalla necessaria presenza di un titolo abilitativo alla costruzione nei limiti di legge, ad eccezione delle ipotesi in cui ricorra una c.d. attività di edilizia libera o si tratti di costruzioni realizzate prima del 1967.
La ratio sopra richiamata è garantita dall'ordinamento prevedendo, per quanto rileva ai nostri fini, la sanzione civile della nullità degli atti di scioglimento della comunione di diritti reali su beni immobili non rispondenti allo stato di fatto o realizzati abusivamente: così è sancito dall'art. 29, co. 1 bis della legge n. 52/1985, che richiede, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti
Pagina 4 di 11 dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e dagli art. 46 del d.p.r. n. 380/2001 e 40, co. 2 della legge n. 47/1985, che richiedono gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 ovvero, per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata ante 1967.
Tanto premesso, vale la pena precisare che le difformità catastali rilevate in sede di c.t.u., come si evince dalla loro descrizione, hanno carattere oggettivo, poiché derivano dalla mancata corrispondenza tra lo stato materiale effettivo dell'immobile e la rappresentazione catastale del medesimo.
In presenza di tali discrasie, non regolarizzate nelle more del giudizio, lo scioglimento della comunione su tali beni immobili risulta, dunque, impedito dal sopra citato art. 29 co. 1 bis della legge n. 52/1985. E' infatti pacifico che la norma trovi applicazione anche nel caso in esame, essendo insito nella pronuncia giudiziale di divisione un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, in virtù del quale ogni condividente perde la comproprietà sul tutto e acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati.
Del resto, il Giudice, con la propria decisione, non potrebbe realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, tantomeno, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale dei consociati.
Lo scioglimento della comunione su detti immobili, la quale avrebbe ad oggetto beni in parte catastalmente difformi e abusivi, è dunque impedito dagli art. 29, co. 1 bis della legge n.
52/1985 e dagli art. art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 40 della legge n. 47 del 1985 che vietano la stipulazione di tali atti, comminandone la nullità.
In tal senso si sono peraltro pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella nota decisione n. 25021/2019, con la quale è stato chiarito che, in materia di conformità edilizia ed urbanistica, gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del
1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Pagina 5 di 11 attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.
Parimenti vale con riferimento alla conformità catastale oggettiva, soggetta al medesimo principio sopra richiamato, attesa l'evidente analogia, strutturale e teleologica, delle rispettive discipline (Cass. 29 settembre 2020, n. 20526). Del resto, è oramai indubbio che tale disciplina non sconti alcuna eccezione rispetto allo scioglimento della comunione ereditaria, che va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge (Sez. Un., n. 25021/2019, cit.).
Tuttavia, gli attori, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno limitato la domanda di scioglimento della comunione ereditaria ai soli beni risultati conformi sia dal punto di vista castale, sia dal punto di vista urbanistico, con esclusione degli altri.
Pertanto, il Tribunale esaminerà la domanda limitatamente ai beni risultati conformi ossia: 1) Negozio in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 4; 2) Negozio in Piazza De
Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 3; 3) Terreno in Via G. De Falco Fg.16 Part. 41; 4) Deposito in
Via Pendino 40 Fg.16 Part. 55 Sub 5; 5) Area Scoperta in Via Pendino ex Porcilaia¸6)
Abitazione in Via Pendino Fg. 16 Part. 49 Sub 2.
Il ctu ha stimato detti beni complessivamente in euro 363.000, pertanto, tenuto conto delle quote spettanti a ciascun coerede avremo: 1) titolare di una quota Parte_3 pari a 4/9 e dunque, pari ad euro 161.333,33; 2) gli altri coeredi titolari di una quota pari ad
1/9 e dunque pari ad euro 40.333,33.
Ne discende che il progetto divisionale redatto dal ctu va necessariamente modificato con la formazione di 6 quote nei termini di cui di seguito.
Nel caso di specie, le quote sono diseguali, atteso che a spetta Parte_3 una quota maggiore (4/9) e, pertanto, allo stesso va attribuita, ai sensi dell'art. 729 c.p.c. la quota n. 1 composta dall'unità immobiliare che più si avvicina al valore della sua (pari ad euro 161.333,33) ossia il negozio in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 3, con obbligo di corrisponde a titolo di eccedenza la somma di euro 2.666,67 a colui che risulterà assegnatario della quota n. 4.
La quota n. 2 è composta dal negozio in Piazza De Gasperi, Fg. 16 Part. 1028 Sub 4, dal valore di euro 132.000,00, con obblio di corrispondere a titolo di eccedenza la somma di
Pagina 6 di 11 euro 34.666,66 all'assegnatario della quota n. 4; euro 25.333,33 all'assegnatario della quota n.
5; euro 31.666,68 all'assegnatario della quota n. 6.
La quota n. 3 è composta dall'unità immobiliare sita in Via Pendino, Fg. 16 Part. 49 Sub
2, dal valore di euro 44.000,00, con obbligo di corrispondere a titolo di eccedenza la somma di euro 3.666,65 a colui che risulterà assegnatario della quota n. 6.
La quota n. 4 è composta dall'area scoperta in via Pendino (foglio 16 part.lla 51 sub 3) dal valore di euro 3000,00+ euro 37.333,33 a titolo di conguaglio (euro 2.666,67 dovrà essere corrisposto da euro 34.666,66 dall'assegnatario della quota n. 2). Parte_3
La quota n. 5 è composta dal locale deposito, foglio 16 part. 55 sub 5, dal valore di euro
15.000+ euro 25.333,33 a titolo di conguaglio che dovrà essere corrisposto dall'assegnatario della quota n. 2.
La quota n. 6 è composta dal terreno in Via G. De Falco, Fg.16 Part. 41, dal valore di euro 5.000,00+ euro 35.333,33 a titolo di conguaglio (euro 31.666,68 dovrà essere corrisposto dall'assegnatario della quota n. 2; euro 3.666,65 dall'assegnatario della quota n. 3).
Dal momento che le quote dei coeredi , Parte_2 Parte_1 CP_3
e sono uguali dovrà procedersi all'estrazione a sorte Controparte_4 Controparte_1 delle quote dalla n. 2 alla n. 6, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, e, dunque, è necessario rimettere la causa sul ruolo con separata ordinanza, ai fini dell'espletamento delle relative incombenze.
Per quanto concerne l'azione di rendiconto e di pagamento di indennità proposte dagli attori, esse vanno rigettate per quanto di ragione.
Prevede l'art. 723 c.c. che "dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti".
La ragione di tale domanda – che può proporsi anche autonomamente rispetto a quella di divisione - risiede nel fatto che il compimento di attività di gestione ed amministrazione di beni anche parzialmente altrui, in base ad assunzione volontaria ovvero a mandato anche tacito ad amministrare, comporta per sua natura l'obbligo di portare a conoscenza degli altri aventi diritto, secondo il principio di responsabilità e buona fede, tutti gli atti posti in essere nell'interesse comune, ed in special modo quelli dai quali possono scaturire reciproche partite debitorie e creditorie.
In particolare, l'obbligo di rappresentazione dei frutti discende dal fatto che, in seno alla comunione - ereditaria e non - i condividenti hanno pari diritto sulla massa comune in
Pagina 7 di 11 proporzione delle rispettive quote, le quali tuttavia si concretano in natura solo per effetto dello scioglimento della comunione: pertanto, fino a quando permane lo stato di indivisione, questo attrae necessariamente nella sua orbita non solo le singole componenti della massa comune ma anche i rispettivi frutti, facendoli entrare indiscriminatamente nel coacervo, onde essere poi attribuiti agli aventi diritto in proporzione delle singole quote astratte e non già quali accessori dei singoli beni che verranno specificamente assegnati a ciascun coerede.
I frutti, pertanto, costituiscono tecnicamente degli incrementi della massa e sono pertanto sempre dovuti a tutti gli aventi diritto, sia nella forma degli incrementi in natura, sia nell'ipotesi dei frutti civili, derivanti dalla collocazione sul mercato dei cespiti comuni.
Diverso discorso è da farsi con riferimento ai cosiddetti frutti civili derivanti dal godimento esclusivo di un cespite immobiliare comune da parte di uno solo degli aventi diritto, che si configura, più propriamente, come obbligo indennitario, ovvero risarcitorio, correlato alla privazione del godimento del bene comune in danno degli altri aventi diritto.
Tale posizione creditoria, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, non discende tuttavia automaticamente dall'utilizzo esclusivo di un bene comune da parte di uno soltanto dei condividenti, richiedendosi al contrario la dimostrazione che vi sia stato impedimento all'esercizio dell'altrui concorrente diritto sul bene, ovvero che quest'ultimo abbia in concreto prodotto incrementi patrimoniali suscettibili di distribuzione fra tutti i contitolari.
In difetto di tale prova, il godimento diretto di un bene comune costituisce invero – di per sé solo considerato - normale estrinsecazione del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 1102
c.c, ferma la possibilità dell'altrui concorrente godimento, e non può pertanto ingenerare in capo agli altri contitolari un diritto di credito per il sol fatto che gli stessi si siano astenuti da un contestuale utilizzo del bene comune, lasciandone al congiunto il godimento esclusivo (in tal senso, fra le ultime, Cass., Sent. 20 gennaio 2022, n. 1738, secondo la quale "..se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale", ovvero, come già detto, abbiano posto in essere condotte ostative all'altrui godimento, nel qual caso – senz'altro – dovranno essere tenuti alla rappresentazione dei frutti in favore degli altri
Pagina 8 di 11 aventi diritto, attraverso il riconoscimento di una somma di denaro equivalente ai frutti civili propriamente considerati..").
Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non sia stata fornita la suddetta prova e pertanto, vanno rigettate le domande di rendicontazione e di pagamento di indennità proposte dagli attori.
Le spese del giudizio, comprese quelle della CTU, vanno poste a carico della massa ereditaria in proporzione delle rispettive quote essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 2014/55, del valore della causa e dell'attività esercitata e senza distrazione delle spese in favore dei difensori della parte convenuta avv.ti dell'Aglio e
Ansalone per quanto di ragione.
Va rilevato, infatti, che i convenuti risultano assistiti - congiuntamente e disgiuntamente
– dagli avv.ti Dell'Aglio, Ansalone e Lento e soltanto i primi due si sono dichiarati antistatari ed hanno richiesto la distrazione in proprio favore delle spese processuali, mentre l'avv. Lento non ha richiesto la distrazione delle spese.
L'art. 93 c.p.c., prevede che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
La norma va interpretata nel senso che la richiesta di distrazione, anche quando proveniente da uno solo dei procuratori (se munito di mandato ad operare disgiuntamente), deve comunque concernere l'intero collegio difensivo. La ragione è chiara.
La distrazione delle spese processuali in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta priva la parte vittoriosa della possibilità di agire nei confronti del soccombente per il recupero delle stesse, dal momento che il provvedimento di distrazione fa sorgere in capo al difensore un diritto proprio, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata (v., ex plurimis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7232 del 21/03/2013, Rv. 625396 - 01).
La "traslazione" del diritto alle spese di lite è ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall'altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore. Orbene, in caso di pluralità di difensori, mentre quest'ultima circostanza, se affermata positivamente da uno di essi, vale ad escludere automaticamente che le stesse spese possano essere state anticipate anche da un altro legale, la dichiarazione di non aver riscosso gli onorari non può essere resa solamente da uno dei procuratori, giacchè, se formulata in questi termini, non basterebbe ad escludere che tali compensi possano essere stati percepiti da un altro dei difensori. Con la conseguenza, in quest'ultima ipotesi, che la parte
Pagina 9 di 11 privata si troverebbe nella situazione di aver sostenuto degli esborsi a titolo di compensi professionali per la prestazione d'opera legale e di non poter chiedere il pagamento delle spese processuali al soccombente, per effetto del provvedimento di distrazione che ha attribuito tale diritto ad un difensore diverso da quello che ha riscosso gli onorari.
Pertanto, qualora la parte abbia più difensori, costituisce condizione per l'adozione del provvedimento di distrazione l'attestazione dell'omessa riscossione dei compensi da parte di tutti i difensori in procura. Dichiarazione che, ben può essere resa anche solo da uno di essi, se munito di mandato ad agire disgiuntamente, ma che deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo (cfr. Cass. 21281/2018).
Nel caso di specie, la dichiarazione di distrazione è stata fatta dagli avv. Ansalone e dell'Aglio senza essere, tuttavia, riferita all'intero collegio difensivo e, pertanto, non ricorrono le condizioni per porre la distrazione delle spese in favore dei richiedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara aperta la successione testamentaria e legittima di nato in Persona_1
Fisciano il 31.8.1923 ed ivi deceduto in data 23.2.1999 e di nata Persona_2
a OL (AV) il 14.1.1921 e deceduta a Fisciano il 5.12.2003;
2) Dichiara ad essi succeduti i figli (avente diritto ad una quota Parte_3 pari a 4/9), (avente diritto ad una quota pari a 1/9), Parte_1 Parte_2
(avente diritto ad una quota pari a 1/9); (avente diritto ad una quota pari CP_3
a 1/9), (avente diritto ad una quota pari a 1/9) e Controparte_4 [...]
(avente diritto ad una quota pari a 1/9); CP_1
3) Accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria limitatamente ai suddetti immobili: 1) negozio in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 4; 2) negozio in Piazza De Gasperi Fg. 16 Part. 1028 Sub 3; 3) terreno in Via G. De Falco
Fg.16 Part. 41; 4) deposito in Via Pendino 40 Fg.16 Part. 55 Sub 5; 5) area Scoperta in Via Pendino ex Porcilaia foglio 16 part. 51 sub 3;¸6) abitazione in Via Pendino
Fg. 16 Part. 49 Sub 2;
4) Assegna la quota n. 1 composta dall'unità immobiliare sita in Piazza De Gasperi Fg.
16 Part. 1028 Sub 3 a con obbligo a carico di costui di Parte_3 corrisponde a titolo di eccedenza la somma di euro 2.666,67 a colui che risulterà assegnatario della quota n. 4;
5) rinvia a separata ordinanza per le operazioni relative all'estrazione a sorte delle quote dalla n. 2 alla n. 6 composte dai beni di cui in parte motiva;
Pagina 10 di 11 6) Rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori;
7) pone a carico di ciascun condividente, in proporzione della rispettiva quota, le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
8) pone le spese del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria a carico della massa da dividere e liquida quelle relative agli attori in euro 580,77 per spese vive ed euro 15.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione agli avv.ti Olga Frallicciardi e Salvatore Iannone dichiaratisi antistatari;
quelle relative ai convenuti in euro 18.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/08/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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