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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10754/2024 R.G., a cui è riunito il procedimento n.10755/2024, promosso da:
nonché l Parte_1 [...]
rapp. e dif. dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Parte_2
STATO DI BARI
RICORRENTI contro
, rappr. e dif. dagli avv.ti BARBARA DAPRILE e CARMELINA LA GATTA CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi del 02.9.2024, e poi riuniti in corso di causa, le parti ricorrenti in epigrafe indicate spiegavano le odierne opposizioni: avverso gli avvisi di addebito dell (n. 314 2024 00013247 90 000 di CP_1 importo pari a € 436.691,15 [di cui € 436.687,04 quali interessi di rivalsa e interessi di mora ex art.116, comma 8, l. n 388/2000, ed € 4,11 per spese di notifica], e n. 314 2024 00013252 02 000, di importo pari a €
1.018,68 [di cui € 1.014,57 quali interessi di rivalsa e interessi di mora ex art.116, comma 8, l. n 388/2000, ed € 4,11 per spese di notifica], entrambi recanti il C.F. ( del P.IVA_1 C.F._1 destinatario/intimato e notificati in data 23.07.2024; nonché n. 314 2024 00013251 01 000 di importo pari a € 44.578,04 [di cui € 44.573,93 quali interessi di rivalsa e interessi di mora ex art.116, comma 8, l. n
388/2000, ed € 4,11 per spese di notifica], recante il C.F. P.IVA_2
BARI) del destinatario/intimato e notificato in data Parte_3
23.07.2024), eccependo il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni intimate, e lamentavano il difetto di motivazione degli avvisi di addebito (mancata indicazione del credito ecc.), la non perentorietà del termine ex art. 24 D.P.R. 1032/1973, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 116 l. 388/2000, l'insussistenza del danno nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese oggetto degli avvisi di addebito;
per tutto quanto innanzi, hanno agito in giudizio per sentir: accertare nel merito la nullità degli avvisi di addebito sopra menzionati;
e, in via subordinata, annullare gli avvisi di addebito sopra richiamati, in quanto illegittimi per le ragioni suddette;
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Le opposizioni devono essere respinte per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare deve osservarsi che i vizi attinenti alla forma degli avvisi opposti e i vizi di forma del procedimento esattoriale sono sussumibili nell'azione di opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c. e vanno fatti valer entro il termine previsto da tale articolo, oggi stabilito in venti giorni. Ne deriva che le doglianze mosse sono inammissibili in quanto i ricorsi sono stati depositati in data 02.09.2024
e quindi oltre venti giorni dalla notifica degli avvisi avvenuti in data
23.7.2024 (cfr. Cass. n.252/08, 17780/07, 2665/03).
Ciò posto, nel merito preme osservare che le pretese dell' si fondano CP_1 sul risarcimento del danno che si assume derivato dalla violazione, da parte delle Amministrazioni intimate (datore di lavoro), dell'obbligo di rispettare i termini nel trasmettere la necessaria documentazione per i benefici pensionistici ex art. 6 l.n.824/71 degli assicurati, condotta inadempiente che, per l'ente previdenziale, ha comportato la ritardata disponibilità dei contributi da riscatto versati dai dipendenti dopo la presentazione delle relative domande, da parte degli iscritti, e in riferimento alle quali andava commisurata l'entità dei contributi derivanti dagli oneri di riscatto.
Sostiene difatti l'istituto che ha dovuto corrispondere interessi evitabili a fronte del puntuale e tempestivo assolvimento dell'obbligo a carico del datore di lavoro.
Le norme in esame sono l'art.6 L. n.824/71 che prevede che: “L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro. L
[...]
gli altri enti erogatori di pensione, anche di Controparte_2 carattere sussidiario o interno nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito di quanto previsto al successivo comma, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie. Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa…” e l'art. 24 dpr 1032/73 che a sua volta sancisce che: “Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene;
questa ne cura l'istruttoria.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio. Per i militari in servizio permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche se presentata durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni. Per le altre categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda può essere presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio. Nei confronti del personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonché delle altre categorie di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto è determinato considerando, come limite di età per la cessazione dal servizio, quello sino al quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore. La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente;
l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione”.
Ebbene, nel caso de quo non è in contestazione tra le parti che le amministrazioni ricorrenti abbiano inviato in ritardo la documentazione necessaria, con consequenziale pagamento in ritardo agli assicurati, da parte dell , dei trattamenti di fine servizio/rapporto, con CP_2 conseguente pagamento dei relativi interessi.
Le ricorrenti, peraltro, sostengono che il termine di cui art. 24 citato sia di natura ordinatoria la cui inosservanza non produce alcun danno e, in ogni caso, non è sanzionata.
Va evidenziato, sul punto, che le amministrazioni ricorrenti - nel cui ambito rientrano le posizioni contributive oggetto delle pretese - agiscono quindi nella qualità di datore di lavoro e pertanto sono tenute ad adempiere le obbligazioni ex lege, con altresì conseguenze civilistiche risarcitorie, nei confronti del soggetto obbligato alla prestazione previdenziale.
Infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n.
12865/21), “se allora sussiste un obbligo ex lege nei confronti di un determinato soggetto, non si vede come a priori debba escludersi che il suo mancato o tardivo adempimento non possa arrecare un danno al soggetto nei cui confronti l'adempimento avrebbe dovuto compiersi. Al contrario, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in vari settori, ha riconosciuto la eventuale configurabilità di un danno come derivante da violazione di un obbligo ex lege (cfr., p. es., Cass. sez. 3, ord. 13 maggio 2020 n.8889,
Cass. sez. 3, 11 novembre 2011 n. 23577, Cass. sez. 3, 28 giugno 2005 n.
13892 e Cass. sez. 3, 25 settembre 1998 n. 9590)”. Né può condividersi la tesi secondo cui il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 24, comma 6, non prevederebbe specifica previsione sanzionatoria e dunque alcuna responsabilità potrebbe essere addebitata: al riguardo, è sufficiente ancora richiamare quanto ritenuto da S.U. 31 marzo 2006 n. 7577
a proposito di una norma del tutto affine, aggiungendo inoltre che, allo stato dell'ordinamento giuridico, non è sostenibile che ogni danno rientri nel paradigma del c.d. danno punitivo, ben potendo attestarsi nella funzione puramente recuperatoria, ovvero ricostruttiva della lesa sfera giuridica del danneggiato.
Né può condividersi l'argomentazione secondo cui non vi sarebbe alcun danno in capo all'opposto, né tanto meno alcuna possibilità di rivalsa dello stesso nei confronti delle amministrazioni opponenti in ragione di quanto previsto dalla L. n. 183/2011.
Invero, la citata Legge ha stabilito all'art. 2, co. 5 (il quale ha modificato l'art. 2, comma 3, della L. n. 335/95), per garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, un apporto dello Stato erogato su base trimestrale, subordinatamente alla verifica delle effettive necessità finanziarie della gestione. Ne deriverebbe che, se l'incremento di spesa cagionato dall'asserito ritardo nell'azione della P.A. datrice di lavoro viene comunque ristorato per legge dallo Stato, non risulterebbe alcun reale danno alle casse dell . CP_1
Sul punto la Corte ha specificato che: “La doglianza è più suggestiva che consistente, dato che, a ben guardare, si fonda sul contributo finanziario che lo Stato normativamente è obbligato a fornire trimestralmente per
"garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici" rappresentandolo come una fonte di esonero dello Stato stesso da ogni conseguenza risarcitoria derivata dalla sua violazione di altre norme: la L. n. 335 del
1995, art. 2, comma 3, diverrebbe allora una norma omnicomprensiva, la cui presenza nell'ordinamento tutto assorbirebbe. Interpretazione che, chiaramente, non è ragionevole, per cui, anche a prescindere dal considerare la ragione addotta dal giudice d'appello, il motivo non risulta fondato” (cfr. Cass., n.12865/21).
Va dunque concluso che non sembra che la natura ordinatoria del termine osti all'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria, atteso che il termine previsto dall'art. 24 d.p.r. 1032/1973 costituisce un termine di adempimento dell'obbligazione legale e la mancata previsione di una decadenza non ne legittima l'inosservanza.
Il ritardo nella trasmissione delle domande di riscatto ha certamente cagionato un pregiudizio all , il quale ha dovuto attribuire tale CP_2 riscatto ai fini previdenziali (con corrispondente onere prestazionale nei confronti del beneficiario) ricevendo in ritardo la contribuzione dovuta per il riscatto stesso.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che nel caso quo non trovano applicazione le fattispecie di cui gli artt. 2947 e 2948 n. 4 c.c., atteso che il riferimento agli interessi nella fattispecie in esame assume rilevanza quale criterio di quantificazione del danno e non quale oggetto della prestazione principale. Invero, la prescrizione, nella fattispecie in esame, va qualificata come contrattuale e dunque ha durata decennale, peraltro differita dal legislatore al 31.12.2023 ex art.9 comma 1 lett.a)
d.l. n.198/22. A ciò si aggiunga, peraltro, che le poste oggetto delle pretese sono relative ai periodi di competenza 06/2020 e 05/2022. Dunque,
l'eccezione è del tutto infondata.
In definitiva, alla luce di tutto quanto suesposto, le opposizioni devono essere rigettate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta le opposizioni;
-compensa le spese.
Bari, 09.12.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)