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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/01/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28972/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28972/2023 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MANFREDONIA FABIO, elettivamente domiciliato in Via Miguel Cervantes de Saavedra 64 80133 Napoli Italiapresso il difensore avv. MANFREDONIA FABIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SELLARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA TIBURTINA, 352 00159 ROMApresso il difensore avv. SELLARO GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, l' rappresentato dalla Pt_1 CP_2
sulla premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Via Claudio Asello
[...]
56, Ed. B, Sc. 2, p.4, int.15, Foglio 955, p.lla 359, sub 307, Zona Cens. 5, (A/3), occupato senza titolo, fin dal 10 maggio 2013, da , tanto premesso, chiedeva che fosse Controparte_1 accertata l'abusiva occupazione e, per l'effetto, che il fosse condannato sia al rilascio Controparte_1 dell'immobile stesso, sia al risarcimento del danno nella misura di euro 69489,48 maturato dal 10.5.2013 al 10.5.2023, oltre importi successivi dal giugno del 2023, con vittoria di spese di lite.
si costituiva in giudizio ed eccepiva la erroneità del rito prescelto di Controparte_1 cui chiedeva il mutamento e, nel merito, l'infondatezza delle avverse domanda, posto che, pur occupando l'immobile dal maggio del 2013, il 12.11.2019 aveva avanzato istanza di regolarizzazione ed aveva, quindi, provveduto a corrispondere le somme richieste dall' , che in data 8.10.2020 Pt_1 aveva esercitato, su invito dell' , il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile e che il Pt_1 11.01.2022 l' aveva dichiarato la decadenza dal diritto di beneficare della sanatoria prevista dalla Pt_1
Legge 11 novembre 2014 n. 164 sul presupposto, erroneo, che l'immobile fosse occupato da terzi. In via riconvenzionale chiedeva la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto l'immobile in pagina 1 di 3 questione, con vittoria di spese di lite.
Mutato il rito in ordinario, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 22.4.67 rogato dal dott. con cui l'immobile in esame era acquistato Persona_1 dalla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali. Quest'ultima veniva soppressa e ad essa succedeva nel patrimonio ope legis l'Inpdap, ex art. 4 del D.Lgs. 479/94 e, quindi, l' , ex D.L. Pt_1
201/2011, convertito in Legge 214/2011.
Con riferimento all'occupazione, il convenuto, costituitasi in giudizio, ha ammesso di occupare l'immobile in esame a far data dal maggio del 2013 e non ha offerto la prova di un titolo legittimante l'utilizzo del bene. La circostanza che abbia richiesto la sanatoria della propria posizione e che abbia esercitato il diritto di opzione per l'acquisto dell'appartamento non comporta il riconoscimento del diritto di godimento del bene, non essendo mai intervenuta la regolarizzazione ed essendo il convenuto stato dichiarato decaduto dal diritto di opzione all'acquisto, né vale a rendere legittimo un comportamento che, in assenza di un contratto o, comunque, del documentato consenso dell'Ente ad una occupazione fondata su un titolo, rimasto non provato, resta contra legem.
Né può evocarsi in questa sede una statuizione del diritto del convenuto di beneficare della sanatoria prevista dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 – art. 20, comma 4, lettera c-bis e del diritto di proprietà del sig. sull'immobile in esame, ex art. 2932 c.c., pure invocati in via Controparte_1 riconvenzionale. Con determina dell'11.2.2022, infatti, richiamata nell'allegato 9 depositato dalla stessa parte convenuta, quest'ultima è stata dichiarata decaduta dal diritto di beneficiare della sanatoria prevista dall'art. 20 della legge 164/2014 e l'atto non è stato impugnato davanti al competente giudice amministrativo, con la conseguenza che le domande riconvenzionali spiegate non possono trovare accoglimento.
deve, dunque, essere condannato all'immediato rilascio, in favore Controparte_1 dell'attrice, dell'immobile in premessa descritto libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. A ciò si aggiunga che nella specie la necessità di mettere a frutto il bene è comprovata dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale Pt_1 deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone. pagina 2 di 3 In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie a siffatto parametro risulta ancorata la domanda della parte attrice, operata alla luce della media dei parametri minimi OMI dettati con riferimento alle abitazioni di tipo economico site nella medesima microzona ed alla superficie di mq 71,00, quale desumibile dalla planimetria catastale, con la conseguenza che può ritenersi congrua la misura dell'indennità comprensiva di oneri accessori richiesta complessivamente in ragione di euro 69489,48 dal 10.5.2013 al 10.5.2023, già detratto quanto corrisposto dal convenuto, né quest'ultimo ha offerto la prova di importi differenti corrisposti, oltre euro 665,84 quale indennità maturata per il mese di giugno del 2023, epoca di instaurazione della lite. Si precisa a tal fine che il danno non può essere liquidato avuto riguardo al parametro del canone agevolato, venendo in rilievo nella specie un danno conseguente ad una condotta antigiuridica e non potendo, dunque, il convenuto beneficiare di norme agevolative dettate a tutela di categorie di utenti che hanno, al contrario, diritto ad occupare l'alloggio.
Consegue che il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di euro 70155,32, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa (compreso tra 52001,00-260000,00) ai parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia che ha importato l'esclusione di udienze per l'assunzione di prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in Controparte_1
Roma, via Via Claudio Asello, 56, Ed. B, Sc. 2, p.4, int.15, Foglio 955, p.lla 359, sub 307, Zona Cens. 5, (A/3) e, per l'effetto, condanna all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile stesso libero da persone e/o cose in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte Controparte_1 attrice, che liquida equitativamente in euro 70155,32, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Rigetta le domande riconvenzionali spiegate da;
Controparte_1
4. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 786,00 per spese vive ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, oltre euro 48,80 per spese di mediazione.
Roma , 12 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28972/2023 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MANFREDONIA FABIO, elettivamente domiciliato in Via Miguel Cervantes de Saavedra 64 80133 Napoli Italiapresso il difensore avv. MANFREDONIA FABIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
SELLARO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA TIBURTINA, 352 00159 ROMApresso il difensore avv. SELLARO GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, l' rappresentato dalla Pt_1 CP_2
sulla premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via Via Claudio Asello
[...]
56, Ed. B, Sc. 2, p.4, int.15, Foglio 955, p.lla 359, sub 307, Zona Cens. 5, (A/3), occupato senza titolo, fin dal 10 maggio 2013, da , tanto premesso, chiedeva che fosse Controparte_1 accertata l'abusiva occupazione e, per l'effetto, che il fosse condannato sia al rilascio Controparte_1 dell'immobile stesso, sia al risarcimento del danno nella misura di euro 69489,48 maturato dal 10.5.2013 al 10.5.2023, oltre importi successivi dal giugno del 2023, con vittoria di spese di lite.
si costituiva in giudizio ed eccepiva la erroneità del rito prescelto di Controparte_1 cui chiedeva il mutamento e, nel merito, l'infondatezza delle avverse domanda, posto che, pur occupando l'immobile dal maggio del 2013, il 12.11.2019 aveva avanzato istanza di regolarizzazione ed aveva, quindi, provveduto a corrispondere le somme richieste dall' , che in data 8.10.2020 Pt_1 aveva esercitato, su invito dell' , il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile e che il Pt_1 11.01.2022 l' aveva dichiarato la decadenza dal diritto di beneficare della sanatoria prevista dalla Pt_1
Legge 11 novembre 2014 n. 164 sul presupposto, erroneo, che l'immobile fosse occupato da terzi. In via riconvenzionale chiedeva la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto l'immobile in pagina 1 di 3 questione, con vittoria di spese di lite.
Mutato il rito in ordinario, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 22.4.67 rogato dal dott. con cui l'immobile in esame era acquistato Persona_1 dalla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali. Quest'ultima veniva soppressa e ad essa succedeva nel patrimonio ope legis l'Inpdap, ex art. 4 del D.Lgs. 479/94 e, quindi, l' , ex D.L. Pt_1
201/2011, convertito in Legge 214/2011.
Con riferimento all'occupazione, il convenuto, costituitasi in giudizio, ha ammesso di occupare l'immobile in esame a far data dal maggio del 2013 e non ha offerto la prova di un titolo legittimante l'utilizzo del bene. La circostanza che abbia richiesto la sanatoria della propria posizione e che abbia esercitato il diritto di opzione per l'acquisto dell'appartamento non comporta il riconoscimento del diritto di godimento del bene, non essendo mai intervenuta la regolarizzazione ed essendo il convenuto stato dichiarato decaduto dal diritto di opzione all'acquisto, né vale a rendere legittimo un comportamento che, in assenza di un contratto o, comunque, del documentato consenso dell'Ente ad una occupazione fondata su un titolo, rimasto non provato, resta contra legem.
Né può evocarsi in questa sede una statuizione del diritto del convenuto di beneficare della sanatoria prevista dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 – art. 20, comma 4, lettera c-bis e del diritto di proprietà del sig. sull'immobile in esame, ex art. 2932 c.c., pure invocati in via Controparte_1 riconvenzionale. Con determina dell'11.2.2022, infatti, richiamata nell'allegato 9 depositato dalla stessa parte convenuta, quest'ultima è stata dichiarata decaduta dal diritto di beneficiare della sanatoria prevista dall'art. 20 della legge 164/2014 e l'atto non è stato impugnato davanti al competente giudice amministrativo, con la conseguenza che le domande riconvenzionali spiegate non possono trovare accoglimento.
deve, dunque, essere condannato all'immediato rilascio, in favore Controparte_1 dell'attrice, dell'immobile in premessa descritto libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. A ciò si aggiunga che nella specie la necessità di mettere a frutto il bene è comprovata dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale Pt_1 deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone. pagina 2 di 3 In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie a siffatto parametro risulta ancorata la domanda della parte attrice, operata alla luce della media dei parametri minimi OMI dettati con riferimento alle abitazioni di tipo economico site nella medesima microzona ed alla superficie di mq 71,00, quale desumibile dalla planimetria catastale, con la conseguenza che può ritenersi congrua la misura dell'indennità comprensiva di oneri accessori richiesta complessivamente in ragione di euro 69489,48 dal 10.5.2013 al 10.5.2023, già detratto quanto corrisposto dal convenuto, né quest'ultimo ha offerto la prova di importi differenti corrisposti, oltre euro 665,84 quale indennità maturata per il mese di giugno del 2023, epoca di instaurazione della lite. Si precisa a tal fine che il danno non può essere liquidato avuto riguardo al parametro del canone agevolato, venendo in rilievo nella specie un danno conseguente ad una condotta antigiuridica e non potendo, dunque, il convenuto beneficiare di norme agevolative dettate a tutela di categorie di utenti che hanno, al contrario, diritto ad occupare l'alloggio.
Consegue che il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di euro 70155,32, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa (compreso tra 52001,00-260000,00) ai parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia che ha importato l'esclusione di udienze per l'assunzione di prove orali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito in Controparte_1
Roma, via Via Claudio Asello, 56, Ed. B, Sc. 2, p.4, int.15, Foglio 955, p.lla 359, sub 307, Zona Cens. 5, (A/3) e, per l'effetto, condanna all'immediato Controparte_1 rilascio dell'immobile stesso libero da persone e/o cose in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte Controparte_1 attrice, che liquida equitativamente in euro 70155,32, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Rigetta le domande riconvenzionali spiegate da;
Controparte_1
4. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 786,00 per spese vive ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, oltre euro 48,80 per spese di mediazione.
Roma , 12 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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