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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.940/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LA, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.744/2025 del Tribunale di
LA ( est. AP) , e promossa da
(C.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Cristina Catalano ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa in LA, Corso Venezia n. 10
APPELLANTE contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato in LA, presso l'ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in totale riforma della
Sentenza impugnata, così giudicare: in via principale:
- dichiarare nullo, annullare o revocare l'Ordinanza e per l'effetto dichiarare non dovute le somme in essa richieste; - condannare l' a rimborsare al Sig. le somme da quest'ultimo corrisposto a CP_1 Pt_1
titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata e pari ad euro 2.875,00 oltre interessi legali dal 10.04.2025 a quello dell'effettivo rimborso.
PER L'APPELLATO respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado, in CP_1
particolare:
Confermare l'ordinanza opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e CP_1 dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale.
Con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale di LA ha rigettato il ricorso proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione n.O1-002055865 emessa dall' e notificata Pt_1 CP_1
in data 15.10.2024, con la quale gli veniva intimato di provvedere al pagamento della somma di euro 6.212,50,in qualità di legale rappresentante della Controparte_2
a titolo sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali
[...] per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c.
1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983 n. 463.
Nello specifico l'odierno appellante lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo più legale rappresentante della società; la carenza di motivazione dell'ordinanza; l'intempestività della contestazione della violazione.
Per quanto d'interesse in questo giudizio, il Tribunale statuiva fra altro “Parimenti infondata appare l'eccezione mossa dal ricorrente sulla tardività della notificazione della violazione, il quale ha sostenuto che gli sia stata notificata oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Deve osservarsi, infatti che non è maturata la decadenza del termine dei novanta giorni ai sensi dell'art. 14 delle legge n. 689/1981, in quanto il termine di cui sopra non è infatti applicabile alla disciplina in esame, prevista dall'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, ha previsto una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art.
14 della legge n. 689 del 1981.
Sul punto, inoltre deve rilevarsi, che riguardo l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, il D.L. n. 463/1983 ha espressamente previsto che gli estremi della violazione vadano notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione. CP_ Pertanto, l' notificando l'avviso di accertamento del 6.12.2019, relativo ad una violazione del 2018, ha impedito il termine decadenziale sopra indicato. (doc. B.4 memoria
. CP_1
Avverso detta sentenza ha interposto appello , censurando il su citato capo della Pt_1 sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla CP_ tardività della notifica della contestazione da parte dell' in violazione di quanto previsto dall'art. 14 della l. n.689/1981.
Secondo parte appellante, il Tribunale ha erroneamente applicato una disciplina – quella introdotta con l'art. 23 del D.L. n.48/2023, in vigore esclusivamente per le violazioni commesse a decorrere dal 1 gennaio 2023 e pertanto non applicabile alle violazioni oggetto del presente giudizio, risalenti a dicembre 2017 e gennaio 2018 e, quindi, ben antecedenti alla novella normativa.
La deroga all'art. 14 della L. n.689/1981 è, quindi, espressamente limitata ai periodi di omissione successivi al 2023 e non può essere applicata retroattivamente a violazioni anteriori al 1 gennaio 2023, come quelle in oggetto relative agli anni 2017 e 2018
Premesso quanto sopra, parte appellante ritiene che non avendo dimostrato l' di aver CP_1 rispettato il termine di cui all'art. 14 della legge n.689/1981 (in quanto l'atto di accertamento è stato notificato solo in data 6.12.2019) ben oltre il termine prescritto dalla norma in parola, l'azione dovrà essere quindi ritenuta decaduta con conseguenziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di tardività della notifica sollevata dallo per l'intervenuta decadenza dell' dal potere sanzionatorio in Pt_1 CP_1
relazione alle contestazioni oggetto di causa.
Resiste l' con memoria del 14.11.2025, precisando che il termine di cui al richiamato CP_1
art. 14 non è applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 . La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638, come riscritto dalle successive modificazioni, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del
1981 solo «in quanto applicabili».
In subordine, ove si ritenga applicabile alla fattispecie per cui è causa il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione, questo termine non è comunque decorso.
precisa innanzitutto che, per tutte le omissioni riferite a un determinato anno, il dies CP_1
a quo per l'emissione dell'atto di accertamento non può essere anteriore al 16 dicembre dello stesso anno. Questo perché l'accertamento deve necessariamente riguardare tutte le omissioni riferibili alla singola annualità. Solo considerando l'intera annualità è infatti possibile stabilire se l'omissione, complessivamente, supera o meno la soglia di rilevanza penale e quale ne sia l'effettivo ammontare.
In ogni caso, nello stabilire il dies a quo per l'emissione dell'atto di accertamento, secondo
, occorre considerare che il termine di 90 giorni previsto per la contestazione della CP_1 violazione prevista dall'art. 14 della L. 689/1981 decorre “dall'accertamento” della violazione, non dal momento di perfezionamento della stessa.
Nel caso di specie l'accertamento è seguito ad una verifica degli archivi ed è datato
6.12.2019, così la comunicazione di accertamento prodotta dall' data in alcun modo CP_1
contestata dallo . Pt_1
Tale accertamento è stato notificato allo con spediz.17/12/2019 e Pt_1 ricevim.7/1/2020, e quindi entro il termine di novanta giorni dall'accertamento stesso.
All'udienza del 25 novembre 2025,la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
^^^^^
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
E' pacifico in causa che l'ordinanza ingiunzione n.O1-002055865 emessa dall' di CP_1
LA è stata notificata il 15.10.2024 e ha ad oggetto la irrogata sanzione amministrativa di € 6.212,50 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità indicata nell'atto di accertamento prot.n.4900.06/12/2019.0618235, (anno 2018) (mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018) notificato in data 17/12/2019 ai sensi dell'art.2 della L.638/83.
L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Dalla norma si evince che il termine massimo di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione, decorre non dalla violazione, ma dal compiuto accertamento della stessa da parte dell'Ente (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 27702 del 29.10.2019: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata.”).
L'art.23 del D.L. n. 48/23 dispone inoltre al comma 2 che “ Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”
In base alla disposizione in esame, che si riferisce specificatamente proprio all'articolo 2, co. 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, posto a base delle sanzioni amministrative di cui alla OI opposta, l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 è esclusa solo per i periodi di omissione a far tempo dal 1 gennaio 2023 e, conseguentemente, è inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie, che ha ad oggetto pacificamente le annualità 2017
e 2018. Quanto poi alle argomentazioni dell' , secondo cui nel determinare il dies a quo per CP_1
l'applicazione del termine di 90 giorni, occorrerebbe tenere conto del tempo necessario a compiere tutte le attività istruttorie richieste agli uffici amministrativi dell' occorre CP_1 ricordare che la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del 08/08/2005;
Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
In definitiva, se è vero che la mera notizia del fatto materiale non coincide con la nozione di accertamento, perché quest'ultimo si completa solo quando l'organo di vigilanza acquisisce la piena conoscenza dell'illecito, tuttavia, l'atto istruttorio deve essere tale in senso tecnico e non può consistere in un'attività meramente dilatoria.
Nella fattispecie oggetto di causa, deve rilevarsi che i dati erano in possesso dell' dal CP_1
momento della scadenza del termine per il versamento e cioè dal giorno 16 del mese successivo a quello di maturazione delle ritenute previdenziali e nessun ulteriore accertamento era necessario.
Considerando anche il termine per la comunicazione del modello UNIEMENS ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, il termine da cui tutti i dati erano disponibili ad deve individuarsi , al più tardi, nel 28.02.2018. CP_1
L'avviso di accertamento della violazione, sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, rileva testualmente che “ Da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto Inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte essenziale del presente atto, non ha versato all' le CP_1 ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori.”
Nell'allegato prospetto delle inadempienze si fa riferimento al mancato pagamento di ritenute risultanti dagli dei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018. Pt_2 L'Istituto appellato non ha indicato la data di inizio degli accertamenti istruttori né quella della loro conclusione al fine di poter giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'art 14 L 689/81.
Ritenuta, quindi, l'applicabilità del termine di 90 giorni di cui all'art 14 cit. non c'è dubbio che si sia verificata l'estinzione dell'obbligazione di pagamento in quanto, con riferimento all'ordinanza ingiunzione opposta, gli importi relativi al mese di dicembre 2017, dovevano essere versati entro il 16.1.2018 e comunicati entro il 31.01.2018, mentre gli importi relativi al mese di gennaio 2018 dovevano essere versati entro il 16.2.2018 e comunicati entro il 28.02.2018, cosicché le notifiche delle violazioni commesse dovevano essere effettuate al più tardi il 28.05.2018.
Invece, l'avviso di accertamento relativo alla ordinanza ingiunzione impugnata , è datato
06.12.2019 e risulta notificato in data 17.12.2019, quando il termine ex art. 14 L. 689/1981 era già abbondantemente spirato, di modo che l'obbligazione di pagamento della sanzione
è estinta.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va dunque riformata, dichiarando non dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione n.O1-002055865.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività Parte_1 istruttoria, nella misura di €.1.900,00 per il primo grado ed €.2.000,00 per il grado di appello, oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
PQM
In riforma della sentenza n.744/2025 del Tribunale di LA, accoglie le domande formulate in primo grado da e dichiara non dovute le somme di cui all'ordinanza Parte_1
ingiunzione n.O1-002055865.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi €.3.900,00 oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
LA, 25.11.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
Registro generale Appello Lavoro n.940/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LA, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.744/2025 del Tribunale di
LA ( est. AP) , e promossa da
(C.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Cristina Catalano ed elettivamente domiciliato presso lo Studio della stessa in LA, Corso Venezia n. 10
APPELLANTE contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato in LA, presso l'ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in totale riforma della
Sentenza impugnata, così giudicare: in via principale:
- dichiarare nullo, annullare o revocare l'Ordinanza e per l'effetto dichiarare non dovute le somme in essa richieste; - condannare l' a rimborsare al Sig. le somme da quest'ultimo corrisposto a CP_1 Pt_1
titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata e pari ad euro 2.875,00 oltre interessi legali dal 10.04.2025 a quello dell'effettivo rimborso.
PER L'APPELLATO respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado, in CP_1
particolare:
Confermare l'ordinanza opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e CP_1 dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale.
Con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale di LA ha rigettato il ricorso proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione n.O1-002055865 emessa dall' e notificata Pt_1 CP_1
in data 15.10.2024, con la quale gli veniva intimato di provvedere al pagamento della somma di euro 6.212,50,in qualità di legale rappresentante della Controparte_2
a titolo sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali
[...] per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, c.
1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983 n. 463.
Nello specifico l'odierno appellante lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo più legale rappresentante della società; la carenza di motivazione dell'ordinanza; l'intempestività della contestazione della violazione.
Per quanto d'interesse in questo giudizio, il Tribunale statuiva fra altro “Parimenti infondata appare l'eccezione mossa dal ricorrente sulla tardività della notificazione della violazione, il quale ha sostenuto che gli sia stata notificata oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Deve osservarsi, infatti che non è maturata la decadenza del termine dei novanta giorni ai sensi dell'art. 14 delle legge n. 689/1981, in quanto il termine di cui sopra non è infatti applicabile alla disciplina in esame, prevista dall'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, ha previsto una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art.
14 della legge n. 689 del 1981.
Sul punto, inoltre deve rilevarsi, che riguardo l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, il D.L. n. 463/1983 ha espressamente previsto che gli estremi della violazione vadano notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione. CP_ Pertanto, l' notificando l'avviso di accertamento del 6.12.2019, relativo ad una violazione del 2018, ha impedito il termine decadenziale sopra indicato. (doc. B.4 memoria
. CP_1
Avverso detta sentenza ha interposto appello , censurando il su citato capo della Pt_1 sentenza con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla CP_ tardività della notifica della contestazione da parte dell' in violazione di quanto previsto dall'art. 14 della l. n.689/1981.
Secondo parte appellante, il Tribunale ha erroneamente applicato una disciplina – quella introdotta con l'art. 23 del D.L. n.48/2023, in vigore esclusivamente per le violazioni commesse a decorrere dal 1 gennaio 2023 e pertanto non applicabile alle violazioni oggetto del presente giudizio, risalenti a dicembre 2017 e gennaio 2018 e, quindi, ben antecedenti alla novella normativa.
La deroga all'art. 14 della L. n.689/1981 è, quindi, espressamente limitata ai periodi di omissione successivi al 2023 e non può essere applicata retroattivamente a violazioni anteriori al 1 gennaio 2023, come quelle in oggetto relative agli anni 2017 e 2018
Premesso quanto sopra, parte appellante ritiene che non avendo dimostrato l' di aver CP_1 rispettato il termine di cui all'art. 14 della legge n.689/1981 (in quanto l'atto di accertamento è stato notificato solo in data 6.12.2019) ben oltre il termine prescritto dalla norma in parola, l'azione dovrà essere quindi ritenuta decaduta con conseguenziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di tardività della notifica sollevata dallo per l'intervenuta decadenza dell' dal potere sanzionatorio in Pt_1 CP_1
relazione alle contestazioni oggetto di causa.
Resiste l' con memoria del 14.11.2025, precisando che il termine di cui al richiamato CP_1
art. 14 non è applicabile alla disciplina in esame, che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 . La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre
1983, n. 638, come riscritto dalle successive modificazioni, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del
1981 solo «in quanto applicabili».
In subordine, ove si ritenga applicabile alla fattispecie per cui è causa il termine di novanta giorni dall'accertamento per la notificazione della violazione, questo termine non è comunque decorso.
precisa innanzitutto che, per tutte le omissioni riferite a un determinato anno, il dies CP_1
a quo per l'emissione dell'atto di accertamento non può essere anteriore al 16 dicembre dello stesso anno. Questo perché l'accertamento deve necessariamente riguardare tutte le omissioni riferibili alla singola annualità. Solo considerando l'intera annualità è infatti possibile stabilire se l'omissione, complessivamente, supera o meno la soglia di rilevanza penale e quale ne sia l'effettivo ammontare.
In ogni caso, nello stabilire il dies a quo per l'emissione dell'atto di accertamento, secondo
, occorre considerare che il termine di 90 giorni previsto per la contestazione della CP_1 violazione prevista dall'art. 14 della L. 689/1981 decorre “dall'accertamento” della violazione, non dal momento di perfezionamento della stessa.
Nel caso di specie l'accertamento è seguito ad una verifica degli archivi ed è datato
6.12.2019, così la comunicazione di accertamento prodotta dall' data in alcun modo CP_1
contestata dallo . Pt_1
Tale accertamento è stato notificato allo con spediz.17/12/2019 e Pt_1 ricevim.7/1/2020, e quindi entro il termine di novanta giorni dall'accertamento stesso.
All'udienza del 25 novembre 2025,la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
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L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
E' pacifico in causa che l'ordinanza ingiunzione n.O1-002055865 emessa dall' di CP_1
LA è stata notificata il 15.10.2024 e ha ad oggetto la irrogata sanzione amministrativa di € 6.212,50 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità indicata nell'atto di accertamento prot.n.4900.06/12/2019.0618235, (anno 2018) (mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018) notificato in data 17/12/2019 ai sensi dell'art.2 della L.638/83.
L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Dalla norma si evince che il termine massimo di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione, decorre non dalla violazione, ma dal compiuto accertamento della stessa da parte dell'Ente (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 27702 del 29.10.2019: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata.”).
L'art.23 del D.L. n. 48/23 dispone inoltre al comma 2 che “ Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”
In base alla disposizione in esame, che si riferisce specificatamente proprio all'articolo 2, co. 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, posto a base delle sanzioni amministrative di cui alla OI opposta, l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 è esclusa solo per i periodi di omissione a far tempo dal 1 gennaio 2023 e, conseguentemente, è inapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie, che ha ad oggetto pacificamente le annualità 2017
e 2018. Quanto poi alle argomentazioni dell' , secondo cui nel determinare il dies a quo per CP_1
l'applicazione del termine di 90 giorni, occorrerebbe tenere conto del tempo necessario a compiere tutte le attività istruttorie richieste agli uffici amministrativi dell' occorre CP_1 ricordare che la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del 08/08/2005;
Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
In definitiva, se è vero che la mera notizia del fatto materiale non coincide con la nozione di accertamento, perché quest'ultimo si completa solo quando l'organo di vigilanza acquisisce la piena conoscenza dell'illecito, tuttavia, l'atto istruttorio deve essere tale in senso tecnico e non può consistere in un'attività meramente dilatoria.
Nella fattispecie oggetto di causa, deve rilevarsi che i dati erano in possesso dell' dal CP_1
momento della scadenza del termine per il versamento e cioè dal giorno 16 del mese successivo a quello di maturazione delle ritenute previdenziali e nessun ulteriore accertamento era necessario.
Considerando anche il termine per la comunicazione del modello UNIEMENS ovvero l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, il termine da cui tutti i dati erano disponibili ad deve individuarsi , al più tardi, nel 28.02.2018. CP_1
L'avviso di accertamento della violazione, sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta, rileva testualmente che “ Da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto Inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte essenziale del presente atto, non ha versato all' le CP_1 ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori.”
Nell'allegato prospetto delle inadempienze si fa riferimento al mancato pagamento di ritenute risultanti dagli dei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018. Pt_2 L'Istituto appellato non ha indicato la data di inizio degli accertamenti istruttori né quella della loro conclusione al fine di poter giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'art 14 L 689/81.
Ritenuta, quindi, l'applicabilità del termine di 90 giorni di cui all'art 14 cit. non c'è dubbio che si sia verificata l'estinzione dell'obbligazione di pagamento in quanto, con riferimento all'ordinanza ingiunzione opposta, gli importi relativi al mese di dicembre 2017, dovevano essere versati entro il 16.1.2018 e comunicati entro il 31.01.2018, mentre gli importi relativi al mese di gennaio 2018 dovevano essere versati entro il 16.2.2018 e comunicati entro il 28.02.2018, cosicché le notifiche delle violazioni commesse dovevano essere effettuate al più tardi il 28.05.2018.
Invece, l'avviso di accertamento relativo alla ordinanza ingiunzione impugnata , è datato
06.12.2019 e risulta notificato in data 17.12.2019, quando il termine ex art. 14 L. 689/1981 era già abbondantemente spirato, di modo che l'obbligazione di pagamento della sanzione
è estinta.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va dunque riformata, dichiarando non dovute le somme di cui all'ordinanza ingiunzione n.O1-002055865.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività Parte_1 istruttoria, nella misura di €.1.900,00 per il primo grado ed €.2.000,00 per il grado di appello, oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
PQM
In riforma della sentenza n.744/2025 del Tribunale di LA, accoglie le domande formulate in primo grado da e dichiara non dovute le somme di cui all'ordinanza Parte_1
ingiunzione n.O1-002055865.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in CP_1 complessivi €.3.900,00 oltre oneri di legge e rimborso spese generali.
LA, 25.11.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni