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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/09/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 7126, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( ) elettivamente domiciliata in via Parte_1 C.F._1 san Felice, n.5, 80054 Gragnano (Na), presso l'avv. Sebastiano Nastro dal quale è rappresentato e difeso,come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2022, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione INPS n. OI-01000991650, per un importo di complessivo di €. 10.000,00 oltre a spese, in relazione alla sua presunta responsabilità, quale titolare dell'omonima impresa individuale Pt_1
per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
[...] sulle retribuzioni dei lavoratori relative al periodo 01-02/2016.
La ricorrente domanda l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione deducendo l'omessa notifica dell'atto di accertamento dell'illecito amministrativo;
la prescrizione dei crediti;
l'avvenuto pagamento del credito contributivo. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l'INPS, chiedendo, sulla base di diverse argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
In via preliminare, va dato atto che in corso di causa l'INPS ha dimostrato di aver provveduto in autotutela alla rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa comminata alla ricorrente, nonché all'emissione, a cura del
Direttore della Struttura territoriale, di un nuovo provvedimento sanzionatorio che annulla e sostituisce il precedente oggetto dell'opposizione in virtù delle modifiche introdotte con decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” che ha modificato il quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
A seguito delle descritte modifiche legislative e dell'emissione del nuovo provvedimento sanzionatorio, l'INPS ha ridotto l'importo dovuto dalla ricorrente a titolo di sanzione per il mancato versamento tempestivo dei crediti previdenziali in € 153,29 (CFR. provvedimento di rettifica prodotto in atti).
A fronte di tale rideterminazione del credito, la ricorrente, tuttavia, non ha prestato adesione ne ha dato prova dell'avvenuto pagamento. Pertanto, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere sussistendo ancora motivi di contrasto tra le parti in merito all'oggetto della controversia.
Ciò precisato, venendo al merito, le motivazione addotte dalla ricorrente a sostegno del ricorso introduttivo non hanno trovato fondamento alla luce delle allegazioni dell'istituto previdenziale che ha puntualmente dimostrato la tempestiva e rituale notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data
08.05.2018 con cui veniva contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relative al periodo
01-02/2016 e con cui l' ha interrotto il decorso del termine di Controparte_2 prescrizione quinquennale.
D'altronde deve darsi atto che il pagamento del credito previdenziale cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione de quo agitur, per pacifica ammissione
Pag. 2 di 3 delle parti, è avvenuto tardivamente solo in data 02.08.2019 (cfr. prospetti di pagamento prodotti in atti) motivo per cui è stata elevata l'ordinanza ingiunzione
OI-01000991650 con cui è stata elevata la sanzione oggi rideterminata in €
153,29 per effetto del provvedimento di rettifica ex decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.
Per tutto quanto premesso, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento della sanzione così come rideterminazione nella misura pari a €
153,29 giusta provvedimento di rettifica.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti attesa la novità delle questioni trattate e le modifiche legislative intervenute in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto condanna la ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa rideterminata nella misura di € 153,29.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Torre Annunziata, 24/9/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 7126, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( ) elettivamente domiciliata in via Parte_1 C.F._1 san Felice, n.5, 80054 Gragnano (Na), presso l'avv. Sebastiano Nastro dal quale è rappresentato e difeso,come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2022, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione INPS n. OI-01000991650, per un importo di complessivo di €. 10.000,00 oltre a spese, in relazione alla sua presunta responsabilità, quale titolare dell'omonima impresa individuale Pt_1
per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
[...] sulle retribuzioni dei lavoratori relative al periodo 01-02/2016.
La ricorrente domanda l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione deducendo l'omessa notifica dell'atto di accertamento dell'illecito amministrativo;
la prescrizione dei crediti;
l'avvenuto pagamento del credito contributivo. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l'INPS, chiedendo, sulla base di diverse argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
In via preliminare, va dato atto che in corso di causa l'INPS ha dimostrato di aver provveduto in autotutela alla rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa comminata alla ricorrente, nonché all'emissione, a cura del
Direttore della Struttura territoriale, di un nuovo provvedimento sanzionatorio che annulla e sostituisce il precedente oggetto dell'opposizione in virtù delle modifiche introdotte con decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” che ha modificato il quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
A seguito delle descritte modifiche legislative e dell'emissione del nuovo provvedimento sanzionatorio, l'INPS ha ridotto l'importo dovuto dalla ricorrente a titolo di sanzione per il mancato versamento tempestivo dei crediti previdenziali in € 153,29 (CFR. provvedimento di rettifica prodotto in atti).
A fronte di tale rideterminazione del credito, la ricorrente, tuttavia, non ha prestato adesione ne ha dato prova dell'avvenuto pagamento. Pertanto, non può essere dichiarata cessata la materia del contendere sussistendo ancora motivi di contrasto tra le parti in merito all'oggetto della controversia.
Ciò precisato, venendo al merito, le motivazione addotte dalla ricorrente a sostegno del ricorso introduttivo non hanno trovato fondamento alla luce delle allegazioni dell'istituto previdenziale che ha puntualmente dimostrato la tempestiva e rituale notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data
08.05.2018 con cui veniva contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori relative al periodo
01-02/2016 e con cui l' ha interrotto il decorso del termine di Controparte_2 prescrizione quinquennale.
D'altronde deve darsi atto che il pagamento del credito previdenziale cui ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione de quo agitur, per pacifica ammissione
Pag. 2 di 3 delle parti, è avvenuto tardivamente solo in data 02.08.2019 (cfr. prospetti di pagamento prodotti in atti) motivo per cui è stata elevata l'ordinanza ingiunzione
OI-01000991650 con cui è stata elevata la sanzione oggi rideterminata in €
153,29 per effetto del provvedimento di rettifica ex decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.
Per tutto quanto premesso, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento della sanzione così come rideterminazione nella misura pari a €
153,29 giusta provvedimento di rettifica.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti attesa la novità delle questioni trattate e le modifiche legislative intervenute in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto condanna la ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa rideterminata nella misura di € 153,29.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Torre Annunziata, 24/9/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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