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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 52/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 in proprio e quali eredi di , con il patrocinio dell'avv. SALLEMI Persona_1 SEBASTIANO e dell'avv. MELFI VITO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO LUCA P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Responsabilità extracontrattuale per fatto altrui
CONCLUSIONI per la parte attrice: “condannare, per i motivi esposti in narrativa, la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino Parte_3 (TO), Piazza San Carlo n. 56 (C.F.: P.IVA: al pagamento in favore P.IVA_1 P.IVA_2 dell'odierna attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per l'importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio, sin d'ora quantificati negli importi che di seguito si indicano: 1)
€86.400,00; 2) : €14.600,00; 3) Parte_1 Parte_2 Per_1 : €24.478,00. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del
[...] sottoscritto procuratore dichiaratisi antistatario”.
per la parte convenuta: “conclude per il rigetto della domanda proposta dai signori , Parte_1
e nei suoi confronti in quanto completamente priva di fondamento Parte_2 Persona_1 per i motivi esposti;
e solo in subordine, per il riconoscimento della responsabilità di parte attrice nella causazione del danno e conseguente rigetto in toto della domanda proposta o drastica sua riduzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a mezzo pec, in data 04.01.2021, e Parte_1
, in proprio e quali eredi di , convenivano in giudizio Parte_2 Persona_1 [...]
quale società incorporante la al fine di sentire accertare e dichiarare la CP_2 CP_3 responsabilità della stessa ex art. 31, comma 3 TUF, quale intermediario finanziario, per il fatto illecito del proprio preposto, tale promotore finanziario (e mandatario prima del gruppo banca Persona_2
, poi del gruppo oggi gruppo ) che, tra il 2010 e il 2017, CP_4 Controparte_5 Controparte_6
“già noto alla famiglia – ”, profittando della fiducia di cui godeva presso gli odierni Per_1 Pt_2 attori, “grazie, peraltro, all'affidabilità del gruppo bancario rappresentato”, li avrebbe “sviati dall'acquisto dei prodotti offerti dalla propria mandante al solo fine di indirizzarli verso Cifra srl”.
Nello specifico, secondo la narrazione attrice, il predetto promotore li avrebbe indotti a disinvestire le somme già riposte in altri prodotti finanziari a marchio banca per investirle in una società CP_3 denominata Cifra srl, che asseriva essere convenzionata con il gruppo San Paolo Invest, destinando le relative risorse verso un altro strumento finanziario, anch'esso asseritamente a marchio , CP_3 costituente un investimento sicuro, a reddito fisso e con capitale garantito, con la corresponsione periodica (annuale) di una cedola per il rimborso degli interessi maturati pari al 4% dell'intero investimento effettuato;
con plurime operazioni di disinvestimento e reinvestimento, dall'11.03.2010 al 21.11.2014, gli attori avrebbero investito in Cifra srl (tramite assegni bancari intestati direttamente alla stessa) rispettivamente
€100.000,00 , €20.000,00 ed €25.000 . Parte_1 Parte_2 Persona_1
A fronte di tali investimenti, nessun contratto veniva sottoposto agli attori che, anzi, avrebbero apposto la propria firma presso l'agenzia del promotore ad insegna San Paolo Invest Banca Fideuram ubicata in Ragusa, Corso Vittorio Veneto n. 532, su una pagina “del tutto bianca, fatta eccezione che per i dati dell'investitore e dell'importo conferito”, su cui lo stesso promotore avrebbe successivamente provveduto a stampare il modulo contrattuale. Né, pure a fronte di specifica e reiterata richiesta, alcuna copia dei predetti moduli (in bianco previamente) sottoscritti sarebbe mai stata consegnata successivamente ad alcuno degli investitori odierni attori.
Riferivano ancora gli attori che, periodicamente, Cifra srl comunicava, per il tramite del , Per_2 l'ammontare dei conferimenti effettuati dagli investitori nonché l'ammontare della cedola periodicamente agli stessi corrisposta (complessivamente €13.600,00 a €5.400,00 a Parte_1 Parte_2 ed €522,00 a ), così fugando ogni sospetto sulla reale operazione posta in essere. Persona_1
Solo alla fine dell'anno 2017, insospettiti dall'atteggiamento evasivo del rispetto alle reiterate Per_2 richieste degli attori di disinvestimento di parte delle somme conferite in Cifra srl, la famiglia Per_3
avrebbe compiuto delle approfondite ricerche sulla società Cifra srl, constatando che si trattava di
[...] società estranea al gruppo San Paolo Invest spa, dedita all'attività di compravendita e gestione immobiliare che, tramite il , operava illegittimamente tra il pubblico una vera e propria attività di raccolta del Per_2 risparmio, attraverso la sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione che, lungi dal rappresentare un investimento sicuro, costituivano investimenti in capitale di rischio, con conseguente esposizione degli investitori ai rischi connessi alla gestione sociale.
Gli attori documentavano altresì che tali condotte sono state sottoposte al vaglio della Procura della Repubblica di Ragusa, che ha avviato ai danni del , di altro promotore finanziario e Per_2 dell'amministratore della Cifra srl un procedimento penale per truffa che ha condotto al rinvio a giudizio degli imputati.
pagina 2 di 6 Chiedevano, pertanto, di condannare la convenuta al pagamento in favore degli stessi “di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per l'importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio” quantificandoli nella misura pari alla differenza, per ciascun attore, tra quanto investito e quanto già ricevuto a titolo di cedole maturate nel corso degli anni, invocandone la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF (e, più in generale, ex art. 2049 e 1228 c.c.) in relazione all'operato del proprio promotore, qualificato come illecito e mantenuto in connessione con la sua attività di promotore della società convenuta.
Si costituiva San Paolo Invest resistendo alla domanda attrice, ritenendola sprovvista di fondamento giuridico, sia in fatto che in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto. Deduceva in particolare che, dalla stessa documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, ancorché parziale e, in alcuni casi, recante cancellature, si evince chiaramente che: a) nei contratti non vi è alcun riferimento a o a San CP_3 Paolo Invest, ma solo a Cifra srl, peraltro espressamente indicata come società immobiliare;
b) è ben chiaro che trattasi di contratti di associazione in partecipazione;
c) sono chiaramente indicate tutte le condizioni alle quali era sottoposta l'Associazione in Partecipazione ed è precisato, inoltre, che il denaro versato non integrava un investimento, ma rappresentava un apporto a fronte del quale veniva riconosciuta una quota di partecipazione agli utili proporzionale all'apporto effettuato, da cui sarebbe stata detratto l'importo del 4% riconosciuto sul versamento effettuato.
Pertanto, la convenuta sosteneva la piena consapevolezza delle attrici sia della natura della operazione posta in essere sia dell'assoluta estraneità del gruppo San Paolo alla stessa, anche in ragione delle ben diverse modalità operative del gruppo (che, ad esempio, nei propri prestampati di contratto reca sempre il proprio logo, e che consente gli investimenti attraverso pagamenti disposti dai clienti mediante bonifico dai loro conti), perfettamente note agli odierni attori, già sottoscrittori di prodotti finanziari del gruppo San Paolo Invest. Escludeva pertanto il carattere illecito dell'operazione e la qualsivoglia responsabilità del gruppo San Paolo in relazione alla stessa. Deduceva vieppiù che la condotta degli investitori, caratterizzata da consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, come dedotto dalla stessa parte attrice (che avrebbe acconsentito alla sottoscrizione di moduli in bianco, senza alcuna descrizione del prodotto finanziario in cui investiva), avrebbe escluso l'esistenza del nesso di occasionalità necessaria, elemento costitutivo della fattispecie invocata. In via subordinata, eccepiva il concorso di colpa degli attori nella causazione e nell'aggravamento del danno di cui veniva invocato il risarcimento, idoneo ad escludere in ogni caso ogni obbligo risarcitorio in capo alla convenuta o, comunque, a ridurlo drasticamente. Infine contestava la pretesa risarcitoria anche nel quantum, stante che le cedole incassate annualmente dal 2010 al 2017 dovevano avere un ammontare necessariamente maggiore di quello indicato, riferibile solo ad alcune cedole e non a tutte quelle frattanto maturate.
All'udienza del 5.05.2021, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, cpc.
Con provvedimento dell'11.05.2021, il Giudice ammetteva la prova orale articolata da parte attrice sugli articolati di prova di cui alla memoria istruttoria. I due testi indicati venivano escussi all'udienza del 9.02.2023. All'udienza ex art. 127 ter cpc del 15.01.2025 le parti precisavano le conclusioni ed instavano per la decisione, che pertanto veniva riservata, previo rituale scambio tra le parti di memorie ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che la qualità rispettivamente di figlia ( ) e moglie Parte_1 ( ) di e, quindi, di eredi dello stesso, quale elemento fondante la Parte_2 Persona_1 legittimazione ad agire anche iure hereditatis, benchè non documentata dalle attrici, può considerarsi dimostrata per effetto della non contestazione di parte convenuta (Cass. civ. n. 12309/2023). pagina 3 di 6 Nel merito, la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
In materia di intermediazione finanziaria, l'art. 31 TUF, in linea di continuità con l'art. 2049 c.c., configura a carico dell'intermediario preponente un'ipotesi di responsabilità solidale con il preposto promotore finanziario quanto ai danni dallo stesso cagionati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidategli.
Secondo il consolidato orientamento della corte nomofilattica, in materia di intermediazione finanziaria, si ravvisa la responsabilità del preponente per il fatto del preposto ogniqualvolta il fatto dannoso sia stato realizzato o agevolato da una condotta riconducibile alla sua attività lavorativa (Cass. Civ. n. 18928/2017), risultando irrilevante la valutazione dello stato soggettivo del preposto (Cass. Civ. n. 18860/2015).
Presupposto della responsabilità dell'intermediario è, dunque, la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza della Suprema Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria" (Cass. civ. n. 31453/2022). In questa prospettiva, il comportamento doloso, anche di rilevanza penale e, più in generale, la violazione, da parte del promotore stesso, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico, non valgono, in linea di principio, ad interrompere il nesso causale fra esercizio delle incombenze e danno (Cass. n. 1741/11, ma anche Cass. n. 6829/11, secondo cui non “rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato”).
Al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte dell'investitore, della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia (Cass. Civ. n. 25374/2018, Cass. Civ. n. 22956/2018; Cass. Civ. n. 18928/2017: (la responsabilità dell'intermediario finanziario) “deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente”).
Sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (già Cass. civ. n. 6708/2010, nonchè, tra le altre, Cass. civ. n. 27925/2013 e Cass. n. 22956/2015, anche per la precisazione che, per ritenere l'estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'istituto di credito, è necessario che la condotta dell'investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - con accertamento che compete insindacabilmente al giudice di merito).
Elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore possono essere il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza, da parte dell'investitore, pagina 4 di 6 del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. Civ. n. 27925/2013; Cass. Civ. n. 301612018; Cass. Civ. n. 857/2017) oltre che i comportamenti imprudenti del cliente “qualora presentino delle anomalie significative” (Cass. ord. n. 1786/2022). Tali comportamenti possono ravvisarsi nella consegna al promotore di rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati (Cass. Civ. n. 25374/2018), o, l'accertata esistenza di un mandato conferito dall'investitore al promotore che ha consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia (Cass. Civ. n. 22956/2015).
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, appare evidente l'insussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata da parte attrice, quantomeno in relazione al nesso di occasionalità necessaria tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario ed il danno da questi arrecato agli investitori, interrotto dalla condotta, certamente anomala, di questi ultimi.
Ed è proprio nella stessa narrazione in fatto delle attrici, confermata dalle dichiarazioni testimoniali rese dai loro testi ( e rispettivamente amica di lunga data e marito di Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
, che si rinvengono plurimi elementi sintomatici di quel contegno significativamente "anomalo"
[...] degli investitori descritto dalla giurisprudenza sopra richiamata, idoneo a recidere il c.d. nesso di causalità necessaria.
Tra tutti, assumono carattere dirimente: a) la ripetuta sottoscrizione da parte degli attori (le operazioni di investimento descritte in citazione sono ben 7, di cui 4 in capo a 2 in capo a Parte_1 Per_1
ed una in capo a ), in un lungo lasso di tempo, dal 2010 al 2014, di fogli in bianco,
[...] Parte_2 in luogo dei contratti di investimento finanziario completi della specificazione delle condizioni e caratteristiche dell'investimento che, in relazione a tutti e tre gli attori, aveva un valore complessivo certamente rilevante, pari ad €145.000,00. La sottoscrizione di fogli in bianco è stata confermata da entrambi i testimoni escussi, dichiaratisi personalmente presenti, ancorché in occasioni diverse l'una dall'altro, alla sottoscrizione dei predetti biancosegni;
b) l'aver omesso, a fronte del comportamento percepito come anomalo (riferisce la teste : “ scherzava sul fatto che stesse firmando fogli in Tes_1 Parte_1 bianco, il promotore comunque rassicurava sul fatto che si trattava di una prassi da lui seguita”; riferisce il teste “si, lui operava sulla fiducia, a fronte delle nostre perplessità lui diceva che era la prassi”), alla Tes_2 luce della pregressa esperienza di investitori finanziari, maturata anche con il gruppo (lo CP_3 riferiscono gli attori in citazione, laddove allegano di aver disinvestito le somme prima riposte in altri prodotti finanziari a marchio per investirli in Cifra srl, e lo conferma la convenuta), di CP_5 rivolgersi direttamente all'intermediario finanziario per avere delucidazioni su tali modalità di sottoscrizione di programmi di investimento, ben diverse da quelle sino a quel momento adottate;
c) l'aver tollerato senza doglianza alcuna (non vi è alcuna prova contraria agli atti) la mancata consegna, negli anni, di copia dei contratti che il promotore avrebbe dovuto compilare dopo la sottoscrizione del foglio in bianco, benchè sin da subito espressamente richiesta (riferisce il teste “ricordo grosso modo che queste firme in Testimone_2 bianco sono state messe nell'arco di un quinquennio;
la richiesta dei contratti è avvenuta subito, non dopo il quinquennio, dopo le prime firme in bianco”) senza mai coinvolgere, anche in questo caso, direttamente l'intermediario finanziario, pur a fronte di un comportamento non collaborativo del promotore che non riscontrava fattivamente dette richieste ma perseverando, vieppiù, nella sottoscrizione dei successivi investimenti (rectius: apporti di capitale), con le medesime modalità, anomale e gravemente irregolari;
d) l'aver consegnato al promotore finanziario assegni intestati direttamente alla società Cifra srl, senza alcuna evidenza che questa fosse, come dedotto in citazione, “convenzionata con ”; e) l'attrice CP_3 Parte_1
come si evince dalla corrispondenza in atti (doc. n. 9), e come allegato dalla convenuta senza
[...]
pagina 5 di 6 contestazione da parte dell'interessata, esercita la professione di avvocato, pertanto, era perfettamente in grado (e suo tramite anche i genitori e ) di comprendere la gravità della Persona_1 Parte_2 reiterata violazione delle più elementari regole di condotta da parte del promotore finanziario ed il comportamento evidentemente lesivo della disciplina legale, di talchè avrebbe potuto/dovuto rifiutarsi di prestarvi acquiescenza rivolgendosi direttamente all'intermediario finanziario, mettendolo in condizioni di sorvegliare sulla condotta del promotore.
La condotta anomala degli investitori (tale qualificabile sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra esposti), per la sua obiettiva rilevanza, vale pertanto ad escludere, per fatto proprio degli investitori stessi, la responsabilità solidale della convenuta, risultandone reciso il c.d. nesso di causalità necessaria.
Ne consegue la reiezione della domanda nei confronti della convenuta e la condanna delle attrici, giusta soccombenza, ala pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta le domande attoree e condanna e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , al pagamento, in favore della Persona_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi €12.000,00 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Ragusa, 25/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 52/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 in proprio e quali eredi di , con il patrocinio dell'avv. SALLEMI Persona_1 SEBASTIANO e dell'avv. MELFI VITO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO LUCA P.IVA_1
CONVENUTO/I
OGGETTO
Responsabilità extracontrattuale per fatto altrui
CONCLUSIONI per la parte attrice: “condannare, per i motivi esposti in narrativa, la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino Parte_3 (TO), Piazza San Carlo n. 56 (C.F.: P.IVA: al pagamento in favore P.IVA_1 P.IVA_2 dell'odierna attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per l'importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio, sin d'ora quantificati negli importi che di seguito si indicano: 1)
€86.400,00; 2) : €14.600,00; 3) Parte_1 Parte_2 Per_1 : €24.478,00. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del
[...] sottoscritto procuratore dichiaratisi antistatario”.
per la parte convenuta: “conclude per il rigetto della domanda proposta dai signori , Parte_1
e nei suoi confronti in quanto completamente priva di fondamento Parte_2 Persona_1 per i motivi esposti;
e solo in subordine, per il riconoscimento della responsabilità di parte attrice nella causazione del danno e conseguente rigetto in toto della domanda proposta o drastica sua riduzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
pagina 1 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a mezzo pec, in data 04.01.2021, e Parte_1
, in proprio e quali eredi di , convenivano in giudizio Parte_2 Persona_1 [...]
quale società incorporante la al fine di sentire accertare e dichiarare la CP_2 CP_3 responsabilità della stessa ex art. 31, comma 3 TUF, quale intermediario finanziario, per il fatto illecito del proprio preposto, tale promotore finanziario (e mandatario prima del gruppo banca Persona_2
, poi del gruppo oggi gruppo ) che, tra il 2010 e il 2017, CP_4 Controparte_5 Controparte_6
“già noto alla famiglia – ”, profittando della fiducia di cui godeva presso gli odierni Per_1 Pt_2 attori, “grazie, peraltro, all'affidabilità del gruppo bancario rappresentato”, li avrebbe “sviati dall'acquisto dei prodotti offerti dalla propria mandante al solo fine di indirizzarli verso Cifra srl”.
Nello specifico, secondo la narrazione attrice, il predetto promotore li avrebbe indotti a disinvestire le somme già riposte in altri prodotti finanziari a marchio banca per investirle in una società CP_3 denominata Cifra srl, che asseriva essere convenzionata con il gruppo San Paolo Invest, destinando le relative risorse verso un altro strumento finanziario, anch'esso asseritamente a marchio , CP_3 costituente un investimento sicuro, a reddito fisso e con capitale garantito, con la corresponsione periodica (annuale) di una cedola per il rimborso degli interessi maturati pari al 4% dell'intero investimento effettuato;
con plurime operazioni di disinvestimento e reinvestimento, dall'11.03.2010 al 21.11.2014, gli attori avrebbero investito in Cifra srl (tramite assegni bancari intestati direttamente alla stessa) rispettivamente
€100.000,00 , €20.000,00 ed €25.000 . Parte_1 Parte_2 Persona_1
A fronte di tali investimenti, nessun contratto veniva sottoposto agli attori che, anzi, avrebbero apposto la propria firma presso l'agenzia del promotore ad insegna San Paolo Invest Banca Fideuram ubicata in Ragusa, Corso Vittorio Veneto n. 532, su una pagina “del tutto bianca, fatta eccezione che per i dati dell'investitore e dell'importo conferito”, su cui lo stesso promotore avrebbe successivamente provveduto a stampare il modulo contrattuale. Né, pure a fronte di specifica e reiterata richiesta, alcuna copia dei predetti moduli (in bianco previamente) sottoscritti sarebbe mai stata consegnata successivamente ad alcuno degli investitori odierni attori.
Riferivano ancora gli attori che, periodicamente, Cifra srl comunicava, per il tramite del , Per_2 l'ammontare dei conferimenti effettuati dagli investitori nonché l'ammontare della cedola periodicamente agli stessi corrisposta (complessivamente €13.600,00 a €5.400,00 a Parte_1 Parte_2 ed €522,00 a ), così fugando ogni sospetto sulla reale operazione posta in essere. Persona_1
Solo alla fine dell'anno 2017, insospettiti dall'atteggiamento evasivo del rispetto alle reiterate Per_2 richieste degli attori di disinvestimento di parte delle somme conferite in Cifra srl, la famiglia Per_3
avrebbe compiuto delle approfondite ricerche sulla società Cifra srl, constatando che si trattava di
[...] società estranea al gruppo San Paolo Invest spa, dedita all'attività di compravendita e gestione immobiliare che, tramite il , operava illegittimamente tra il pubblico una vera e propria attività di raccolta del Per_2 risparmio, attraverso la sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione che, lungi dal rappresentare un investimento sicuro, costituivano investimenti in capitale di rischio, con conseguente esposizione degli investitori ai rischi connessi alla gestione sociale.
Gli attori documentavano altresì che tali condotte sono state sottoposte al vaglio della Procura della Repubblica di Ragusa, che ha avviato ai danni del , di altro promotore finanziario e Per_2 dell'amministratore della Cifra srl un procedimento penale per truffa che ha condotto al rinvio a giudizio degli imputati.
pagina 2 di 6 Chiedevano, pertanto, di condannare la convenuta al pagamento in favore degli stessi “di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per l'importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio” quantificandoli nella misura pari alla differenza, per ciascun attore, tra quanto investito e quanto già ricevuto a titolo di cedole maturate nel corso degli anni, invocandone la responsabilità ex art. 31, comma 3, TUF (e, più in generale, ex art. 2049 e 1228 c.c.) in relazione all'operato del proprio promotore, qualificato come illecito e mantenuto in connessione con la sua attività di promotore della società convenuta.
Si costituiva San Paolo Invest resistendo alla domanda attrice, ritenendola sprovvista di fondamento giuridico, sia in fatto che in diritto e chiedendone, pertanto, il rigetto. Deduceva in particolare che, dalla stessa documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, ancorché parziale e, in alcuni casi, recante cancellature, si evince chiaramente che: a) nei contratti non vi è alcun riferimento a o a San CP_3 Paolo Invest, ma solo a Cifra srl, peraltro espressamente indicata come società immobiliare;
b) è ben chiaro che trattasi di contratti di associazione in partecipazione;
c) sono chiaramente indicate tutte le condizioni alle quali era sottoposta l'Associazione in Partecipazione ed è precisato, inoltre, che il denaro versato non integrava un investimento, ma rappresentava un apporto a fronte del quale veniva riconosciuta una quota di partecipazione agli utili proporzionale all'apporto effettuato, da cui sarebbe stata detratto l'importo del 4% riconosciuto sul versamento effettuato.
Pertanto, la convenuta sosteneva la piena consapevolezza delle attrici sia della natura della operazione posta in essere sia dell'assoluta estraneità del gruppo San Paolo alla stessa, anche in ragione delle ben diverse modalità operative del gruppo (che, ad esempio, nei propri prestampati di contratto reca sempre il proprio logo, e che consente gli investimenti attraverso pagamenti disposti dai clienti mediante bonifico dai loro conti), perfettamente note agli odierni attori, già sottoscrittori di prodotti finanziari del gruppo San Paolo Invest. Escludeva pertanto il carattere illecito dell'operazione e la qualsivoglia responsabilità del gruppo San Paolo in relazione alla stessa. Deduceva vieppiù che la condotta degli investitori, caratterizzata da consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, come dedotto dalla stessa parte attrice (che avrebbe acconsentito alla sottoscrizione di moduli in bianco, senza alcuna descrizione del prodotto finanziario in cui investiva), avrebbe escluso l'esistenza del nesso di occasionalità necessaria, elemento costitutivo della fattispecie invocata. In via subordinata, eccepiva il concorso di colpa degli attori nella causazione e nell'aggravamento del danno di cui veniva invocato il risarcimento, idoneo ad escludere in ogni caso ogni obbligo risarcitorio in capo alla convenuta o, comunque, a ridurlo drasticamente. Infine contestava la pretesa risarcitoria anche nel quantum, stante che le cedole incassate annualmente dal 2010 al 2017 dovevano avere un ammontare necessariamente maggiore di quello indicato, riferibile solo ad alcune cedole e non a tutte quelle frattanto maturate.
All'udienza del 5.05.2021, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, cpc.
Con provvedimento dell'11.05.2021, il Giudice ammetteva la prova orale articolata da parte attrice sugli articolati di prova di cui alla memoria istruttoria. I due testi indicati venivano escussi all'udienza del 9.02.2023. All'udienza ex art. 127 ter cpc del 15.01.2025 le parti precisavano le conclusioni ed instavano per la decisione, che pertanto veniva riservata, previo rituale scambio tra le parti di memorie ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che la qualità rispettivamente di figlia ( ) e moglie Parte_1 ( ) di e, quindi, di eredi dello stesso, quale elemento fondante la Parte_2 Persona_1 legittimazione ad agire anche iure hereditatis, benchè non documentata dalle attrici, può considerarsi dimostrata per effetto della non contestazione di parte convenuta (Cass. civ. n. 12309/2023). pagina 3 di 6 Nel merito, la domanda è infondata e va pertanto rigettata.
In materia di intermediazione finanziaria, l'art. 31 TUF, in linea di continuità con l'art. 2049 c.c., configura a carico dell'intermediario preponente un'ipotesi di responsabilità solidale con il preposto promotore finanziario quanto ai danni dallo stesso cagionati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidategli.
Secondo il consolidato orientamento della corte nomofilattica, in materia di intermediazione finanziaria, si ravvisa la responsabilità del preponente per il fatto del preposto ogniqualvolta il fatto dannoso sia stato realizzato o agevolato da una condotta riconducibile alla sua attività lavorativa (Cass. Civ. n. 18928/2017), risultando irrilevante la valutazione dello stato soggettivo del preposto (Cass. Civ. n. 18860/2015).
Presupposto della responsabilità dell'intermediario è, dunque, la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza della Suprema Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria" (Cass. civ. n. 31453/2022). In questa prospettiva, il comportamento doloso, anche di rilevanza penale e, più in generale, la violazione, da parte del promotore stesso, degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico, non valgono, in linea di principio, ad interrompere il nesso causale fra esercizio delle incombenze e danno (Cass. n. 1741/11, ma anche Cass. n. 6829/11, secondo cui non “rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato”).
Al fine di escludere la responsabilità solidale dell'intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte dell'investitore, della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia (Cass. Civ. n. 25374/2018, Cass. Civ. n. 22956/2018; Cass. Civ. n. 18928/2017: (la responsabilità dell'intermediario finanziario) “deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente”).
Sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (già Cass. civ. n. 6708/2010, nonchè, tra le altre, Cass. civ. n. 27925/2013 e Cass. n. 22956/2015, anche per la precisazione che, per ritenere l'estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'istituto di credito, è necessario che la condotta dell'investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - con accertamento che compete insindacabilmente al giudice di merito).
Elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore possono essere il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza, da parte dell'investitore, pagina 4 di 6 del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. Civ. n. 27925/2013; Cass. Civ. n. 301612018; Cass. Civ. n. 857/2017) oltre che i comportamenti imprudenti del cliente “qualora presentino delle anomalie significative” (Cass. ord. n. 1786/2022). Tali comportamenti possono ravvisarsi nella consegna al promotore di rilevanti somme senza chiedere copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e senza verificare personalmente, presso la sede di quest'ultimo, l'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questi falsificati (Cass. Civ. n. 25374/2018), o, l'accertata esistenza di un mandato conferito dall'investitore al promotore che ha consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia (Cass. Civ. n. 22956/2015).
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, appare evidente l'insussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata da parte attrice, quantomeno in relazione al nesso di occasionalità necessaria tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario ed il danno da questi arrecato agli investitori, interrotto dalla condotta, certamente anomala, di questi ultimi.
Ed è proprio nella stessa narrazione in fatto delle attrici, confermata dalle dichiarazioni testimoniali rese dai loro testi ( e rispettivamente amica di lunga data e marito di Testimone_1 Testimone_2 Parte_1
, che si rinvengono plurimi elementi sintomatici di quel contegno significativamente "anomalo"
[...] degli investitori descritto dalla giurisprudenza sopra richiamata, idoneo a recidere il c.d. nesso di causalità necessaria.
Tra tutti, assumono carattere dirimente: a) la ripetuta sottoscrizione da parte degli attori (le operazioni di investimento descritte in citazione sono ben 7, di cui 4 in capo a 2 in capo a Parte_1 Per_1
ed una in capo a ), in un lungo lasso di tempo, dal 2010 al 2014, di fogli in bianco,
[...] Parte_2 in luogo dei contratti di investimento finanziario completi della specificazione delle condizioni e caratteristiche dell'investimento che, in relazione a tutti e tre gli attori, aveva un valore complessivo certamente rilevante, pari ad €145.000,00. La sottoscrizione di fogli in bianco è stata confermata da entrambi i testimoni escussi, dichiaratisi personalmente presenti, ancorché in occasioni diverse l'una dall'altro, alla sottoscrizione dei predetti biancosegni;
b) l'aver omesso, a fronte del comportamento percepito come anomalo (riferisce la teste : “ scherzava sul fatto che stesse firmando fogli in Tes_1 Parte_1 bianco, il promotore comunque rassicurava sul fatto che si trattava di una prassi da lui seguita”; riferisce il teste “si, lui operava sulla fiducia, a fronte delle nostre perplessità lui diceva che era la prassi”), alla Tes_2 luce della pregressa esperienza di investitori finanziari, maturata anche con il gruppo (lo CP_3 riferiscono gli attori in citazione, laddove allegano di aver disinvestito le somme prima riposte in altri prodotti finanziari a marchio per investirli in Cifra srl, e lo conferma la convenuta), di CP_5 rivolgersi direttamente all'intermediario finanziario per avere delucidazioni su tali modalità di sottoscrizione di programmi di investimento, ben diverse da quelle sino a quel momento adottate;
c) l'aver tollerato senza doglianza alcuna (non vi è alcuna prova contraria agli atti) la mancata consegna, negli anni, di copia dei contratti che il promotore avrebbe dovuto compilare dopo la sottoscrizione del foglio in bianco, benchè sin da subito espressamente richiesta (riferisce il teste “ricordo grosso modo che queste firme in Testimone_2 bianco sono state messe nell'arco di un quinquennio;
la richiesta dei contratti è avvenuta subito, non dopo il quinquennio, dopo le prime firme in bianco”) senza mai coinvolgere, anche in questo caso, direttamente l'intermediario finanziario, pur a fronte di un comportamento non collaborativo del promotore che non riscontrava fattivamente dette richieste ma perseverando, vieppiù, nella sottoscrizione dei successivi investimenti (rectius: apporti di capitale), con le medesime modalità, anomale e gravemente irregolari;
d) l'aver consegnato al promotore finanziario assegni intestati direttamente alla società Cifra srl, senza alcuna evidenza che questa fosse, come dedotto in citazione, “convenzionata con ”; e) l'attrice CP_3 Parte_1
come si evince dalla corrispondenza in atti (doc. n. 9), e come allegato dalla convenuta senza
[...]
pagina 5 di 6 contestazione da parte dell'interessata, esercita la professione di avvocato, pertanto, era perfettamente in grado (e suo tramite anche i genitori e ) di comprendere la gravità della Persona_1 Parte_2 reiterata violazione delle più elementari regole di condotta da parte del promotore finanziario ed il comportamento evidentemente lesivo della disciplina legale, di talchè avrebbe potuto/dovuto rifiutarsi di prestarvi acquiescenza rivolgendosi direttamente all'intermediario finanziario, mettendolo in condizioni di sorvegliare sulla condotta del promotore.
La condotta anomala degli investitori (tale qualificabile sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra esposti), per la sua obiettiva rilevanza, vale pertanto ad escludere, per fatto proprio degli investitori stessi, la responsabilità solidale della convenuta, risultandone reciso il c.d. nesso di causalità necessaria.
Ne consegue la reiezione della domanda nei confronti della convenuta e la condanna delle attrici, giusta soccombenza, ala pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta le domande attoree e condanna e , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , al pagamento, in favore della Persona_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi €12.000,00 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Ragusa, 25/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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