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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/06/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 1277/2022 R.G.
UDIENZA 10/6/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.05;
- che, alle ore 9.00, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 10/6/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies
c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1277, Ruolo
Generale dell'anno 2022, all'udienza 10/6/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'Avv. Daniele Autieri, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_2
domiciliate presso l'Avv. Marco Pesenti, in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 C.P.C. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attore proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo impugnato ottenuto da con cui era Controparte_1 stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.898,80, oltre accessori e spese, per esposizione debitoria dal finanziamento ad esso concesso, risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda monitoria.
Al riguardo, l'opponente contestava il merito della pretesa, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
La società ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Accolta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, la causa era istruita con produzione documentale;
era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi All'odierna udienza le parti erano invitate a precisare le conclusioni ed era disposta la discussione orale della causa ex art. 281-sexies c.p.c.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
Preliminarmente, come discorso di carattere generale, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento
Pagina 4 Dott. Renato Buzi alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Iniziando dalla prova del credito esatto da in Controparte_1 via monitoria è sufficiente interfogliare la ridetta ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo:
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi In avanti, riguardo al prestito concesso dalla società finanziaria, come discorso di carattere generale, va ricordato che il mutuo è contratto di
Pagina 7 Dott. Renato Buzi natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata con la consegna in natura ovvero, in considerazione del crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari, attraverso la sua sostituzione con annotazioni contabili – ad es. ordine proveniente da un istituto bancario di versare una somma determinata a un terzo (cfr. Cass.
25596/2011 e Cass. 14/2011).
Di poi, osta all'applicazione dell'invocata Cass. 12838/2025 (v. note di trattazione scritta dell'opponente 4/6/2025: “(…) Facciamo soltanto rilevare che è stata emessa dalla S.C. una recente sentenza, applicabile al caso di specie, la n. 12838 del 15.05.2025, che si è pronunciata sulla nullità del contratto di apertura di credito con carta di tipo
“revolving”, per contrarietà a norma imperativa, sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. (Ufficio Italiano dei Cambi) (…)”) sia la tardività dell'eccezione per essere stata proposta solo in fase decisionale, sia l'omessa prova della mancata iscrizione della società creditrice nell'elenco indicato nella pronuncia, sia la violazione dell'obbligo di buona fede e del divieto di venire contra factum proprium, in relazione alla circostanza che l'opponente ha pacificamente dato esecuzione al contratto dedotto in giudizio per più anni, giovandosi della carta revolving e del credito con essa ottenuto, senza mai nulla eccepire, salvo poi lamentarne la nullità.
Il difetto di allegazione e di prova, non colmato dal citante con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., né superabile sulla base della documentazione prodotta dall'istituto di credito opposto, ha inoltre impedito a questo Giudice di dare ingresso alla consulenza tecnica d'ufficio contabile.
In conclusione, stante le considerazioni sopra svolte, l'opposizione va rigettata e deve essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, già munito di efficacia esecutiva come per legge.
Le superiori conclusioni assorbono ogni altra questione, sia di merito che di rito.
Stante origine e natura della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla
Pagina 8 Dott. Renato Buzi difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 89/2022, depositato il 13/1/2022, del Tribunale di
Velletri, già munito di efficacia esecutiva come per legge, che va integralmente confermato;
- compensa le spese di lite.
Velletri, 10/6/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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