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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2023, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36827/2018 R.G. proposto da: TO GIACINTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMEZIA 44, presso lo studio dell’avvocato FARALLO PIERO ([...]) rappresentato e difeso dagli avvocati DEL IC UR ([...]), LE NL ([...]), TO OL ([...]) -ricorrente- contro FALLIMENTO FISHERMAN'S GREEN PARK DI AN & C SNC, FERRARA ADRIANA, FALLIMENTO FISHERMAN'S GREEN PARK DI AN & C. SNC, AN UA, CAPOAN RA, MONVISO FINANCE SRL, AN IZ, BANCO DI NAPOLI SPA, AN IZ, AN UA, BANCO DI NAPOLI Civile Sent. Sez. 2 Num. 4900 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 16/02/2023 2 di 10 SPA, FERRARA ADRIANA, MONVISO FINANCE SRL -intimati- sul controricorso incidentale proposto da CAPOAN RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.PIERLUIGI DA PALESTRINA, 55, presso lo studio dell’avvocato ZO SS ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato SCALA ANGELO ([...]) -controricorrente e ricorrente incidentale- contro FALLIMENTO FISHERMAN'S GREEN PARK DI AN & C SNC, FERRARA ADRIANA, MONVISO FINANCE SRL, BANCO DI NAPOLI SPA, AN IZ, AN UA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5830/2018 depositata il 20/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Nel corso dell’anno 2008, MO CO evocava TO TO avanti il Tribunale di Latina, oltre ai creditori procedenti ed ai debitori esecutati nell’ambito di una procedura per esecuzione immobiliare promossa in danno di NA FE, IZ e UA CO (quali eredi di LO CO), avente ad oggetto un appartamento di Minturno. Siccome di esso il TO si affermava proprietario, l’attore domandava l’accertamento dell’inesistenza del suddetto diritto e, in subordine, la ripetizione 3 di 10 delle somme corrisposte per l’acquisto al termine della procedura esecutiva. A sua volta, il TO conveniva il CO avanti lo stesso Tribunale, per far accertare e dichiarare la prescrizione acquisitiva dell’immobile nonché, a mezzo di un ulteriore atto di citazione, NA FE, IZ e UA CO (quali eredi di LO CO), sempre allo scopo di far dichiarare maturata, in suo favore, la prescrizione acquisitiva. In tale giudizio intervenivano volontariamente la s.r.l. Monviso Finance ed il CO. I tre giudizi venivano riuniti e, in esito all’istruttoria, il Tribunale di Latina rigettava la domanda di usucapione del TO, dichiarando inesistente il suo diritto di proprietà sull’immobile. Sui gravami di entrambe le parti, con sentenza n. 5830 del 20 settembre 2018, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione principale del TO e quella incidentale del CO. La Corte distrettuale, escluso il possesso di un titolo di trasferimento della proprietà a favore del TO, affermava che la scrittura privata, da quest’ultimo invocata, era priva di sottoscrizione autenticata e, dunque, si presentava inopponibile all’aggiudicatario ed alla creditrice procedente. Aggiungeva che, pur essendo stato dimostrato come il TO fosse stato immesso nel possesso dell’immobile già nel 1982 e che la relazione con l’immobile si fosse protratta ininterrottamente fino alla data del rilascio (il 13 gennaio 2009), tuttavia il fatto che la relazione materiale fosse iniziata a titolo di detenzione qualificata (attraverso un implicito contratto di comodato) e non fosse stata dimostrata l’interversione del possesso, avrebbe reso la domanda immeritevole di accoglimento. Ricorre per cassazione TO TO, sulla base di quattro motivi. Si è costituito MO CO per resistere al ricorso 4 di 10 avversario e proporre ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. In prossimità dell’udienza, il TO ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ipotizzato l’esistenza di un implicito contratto di comodato, basandosi su due argomentazioni irrilevanti, ossia il mancato integrale pagamento del prezzo e il medesimo atteggiamento tenuto dal venditore CO in casi analoghi. In realtà, l’art. 1141 c.c. avrebbe posto una presunzione iuris tantum di possesso in capo a chi esercita il potere di fatto sulla cosa, spettando alla controparte l’onere di provare che l’attività materiale corrispondente al possesso sia iniziata come mera detenzione. 2) Mediante la seconda doglianza, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 1140, 1141, 1158 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente preteso, in danno del TO, l’interversione del possesso, benché egli fosse stato per ventisette anni nel possesso uti dominus del bene. Ed invece, proprio a seguito della raggiunta prova della relazione fattuale con l’appartamento, sarebbe stata configurabile l’applicazione dell’art. 1141 c.c. e cioè la presunzione del possesso. 3) I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per identità di ratio, non sono fondati. 5 di 10 3.a) La Corte d’appello ha testualmente affermato: “alla stregua delle risultanze della prova testimoniale, può ritenersi provato che il TO fu immesso del bene al fine di trattare l’acquisto nel possesso dell’immobile in occasione dell’incontro avuto nel giugno 1982 con l’allora proprietario al fine di trattare l’acquisto dell’appartamento: trattativa andata a buon fine, avendo il teste IO CA dichiarato che nel luglio/agosto dello stesso anno avrebbe voluto acquistare l’immobile per cui è causa ma di essersi dovuto accontentare di un altro del medesimo stabile avendogli il proprietario detto di averlo già venduto al TO. Sulla base delle risultanze della prova testimoniale e di quella documentale può altresì ritenersi provato che la relazione materiale di quest’ultimo con l’immobile in questione si è protratta da allora ininterrottamente per oltre un ventennio”. Sennonché, sulla scorta di una serie di elementi indiziari e di presunzioni, gravi precise e concordanti, oltre che sulla base di talune deposizioni testimoniali, la stessa Corte ha motivatamente concluso che “l’immissione del TO nel possesso dell’appartamento fu effettuata dal CO Gennaro nel giugno 1982 – non già in esecuzione di un contratto definitivo di compravendita, la cui stipula è rimasta indimostrata – bensì anticipatamente, in funzione della futura cessione della proprietà dell’immobile cui le parti si erano impegnate ad addivenire evidentemente in esito all’integrale pagamento del prezzo concordato”. 3.b) In tal modo, i giudici di secondo grado – pur avendo utilizzato in senso improprio la parola “possesso”, corrispondente invece in fatto ad una detenzione qualificata iniziale, perché anticipatoria rispetto al trasferimento della proprietà - si sono attenuti all’indirizzo di questa Suprema Corte, secondo cui, allorquando sia dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, 1° comma, c.c., la presunzione che esso 6 di 10 integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem". (Sez. 2, n. 26984 del 2 dicembre 2013). Tuttavia, tale presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario- possessore (Sez. 2, n. 27411 del 25 ottobre 2019). 3.c) E nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem" ove non sia dimostrata una "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (Sez. 2, n. 5211 del 16 marzo 2016; Sez. 2, n. 16412 del 4 luglio 2017). 3.d) Per il resto, con riguardo al profilo di critica nella ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dal ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). In altri termini, la doglianza pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti 7 di 10 esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). In conclusione, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4) Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. Con esso, il TO rileva che la Corte d’appello non avrebbe minimamente tenuto conto della scrittura privata e degli altri ulteriori elementi di fatto dedotti a sostegno del possesso. 4.a) Il quarto motivo invoca l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione sulla qualificazione della scrittura privata quale preliminare di vendita con effetti obbligatori e non reali, mentre i giudici di appello avrebbero considerato l’esistenza di un implicito comodato, non tenendo così in considerazione le ragioni di fatto oggetto di discussione fra le parti e poste a base della decisione di primo grado. Ed inoltre la scrittura privata avrebbe contenuto una 8 di 10 vera e propria vendita, che avrebbe necessitato solo di una mera riproduzione in forma pubblica. I due motivi, anch’essi esaminabili congiuntamente con riguardo alle censure dedotte, sono inammissibili. 4.b) È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 4.c) In particolare, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014). 9 di 10 Nella specie, il ricorrente si duole sostanzialmente della qualificazione giuridica data alla scrittura privata e della valutazione delle prove, non di un fatto storico trascurato dalla Corte d’appello. 5) Col suo ricorso incidentale, il CO, nell’ambito di un unico motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. Invero, la motivazione della sentenza impugnata – riferita alla compensazione delle spese di lite in primo grado – non avrebbe tenuto conto che le cause, pur essendo state introdotte prima della novella del 2009, erano però state decise allorquando la compensazione avrebbe dovuto essere motivata attraverso gravi ed eccezionali ragioni. Il motivo è infondato. In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale (Sez. 2 n. 15495 del 16 maggio 2022; Sez. L., n. 23059 del 26 settembre 2018). Nella specie, la Corte d’appello ha richiamato la qualità e complessità delle questioni esaminate (consistite nell’interpretazione della scrittura privata e nell’opponibilità della stessa, in quanto priva di data certa, non autenticata né trascritta prima del fallimento della società costituita dai figli del preteso venditore), idonee logicamente e giuridicamente ad integrare un’obiettiva incertezza sul diritto controverso. In definitiva, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. 10 di 10 Attesa la reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare che sia il ricorrente principale sia il ricorrente incidentale sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1- bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023, nella camera di consiglio
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem". (Sez. 2, n. 26984 del 2 dicembre 2013). Tuttavia, tale presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario- possessore (Sez. 2, n. 27411 del 25 ottobre 2019). 3.c) E nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem" ove non sia dimostrata una "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c. (Sez. 2, n. 5211 del 16 marzo 2016; Sez. 2, n. 16412 del 4 luglio 2017). 3.d) Per il resto, con riguardo al profilo di critica nella ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dal ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). In altri termini, la doglianza pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti 7 di 10 esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). In conclusione, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4) Il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. Con esso, il TO rileva che la Corte d’appello non avrebbe minimamente tenuto conto della scrittura privata e degli altri ulteriori elementi di fatto dedotti a sostegno del possesso. 4.a) Il quarto motivo invoca l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione sulla qualificazione della scrittura privata quale preliminare di vendita con effetti obbligatori e non reali, mentre i giudici di appello avrebbero considerato l’esistenza di un implicito comodato, non tenendo così in considerazione le ragioni di fatto oggetto di discussione fra le parti e poste a base della decisione di primo grado. Ed inoltre la scrittura privata avrebbe contenuto una 8 di 10 vera e propria vendita, che avrebbe necessitato solo di una mera riproduzione in forma pubblica. I due motivi, anch’essi esaminabili congiuntamente con riguardo alle censure dedotte, sono inammissibili. 4.b) È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 4.c) In particolare, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014). 9 di 10 Nella specie, il ricorrente si duole sostanzialmente della qualificazione giuridica data alla scrittura privata e della valutazione delle prove, non di un fatto storico trascurato dalla Corte d’appello. 5) Col suo ricorso incidentale, il CO, nell’ambito di un unico motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. Invero, la motivazione della sentenza impugnata – riferita alla compensazione delle spese di lite in primo grado – non avrebbe tenuto conto che le cause, pur essendo state introdotte prima della novella del 2009, erano però state decise allorquando la compensazione avrebbe dovuto essere motivata attraverso gravi ed eccezionali ragioni. Il motivo è infondato. In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale (Sez. 2 n. 15495 del 16 maggio 2022; Sez. L., n. 23059 del 26 settembre 2018). Nella specie, la Corte d’appello ha richiamato la qualità e complessità delle questioni esaminate (consistite nell’interpretazione della scrittura privata e nell’opponibilità della stessa, in quanto priva di data certa, non autenticata né trascritta prima del fallimento della società costituita dai figli del preteso venditore), idonee logicamente e giuridicamente ad integrare un’obiettiva incertezza sul diritto controverso. In definitiva, vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. 10 di 10 Attesa la reciproca soccombenza, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare che sia il ricorrente principale sia il ricorrente incidentale sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1- bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023, nella camera di consiglio