Decreto cautelare 13 agosto 2022
Ordinanza cautelare 20 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 20/09/2022, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2022
N. 00960/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Carpentieri, Cristian Marchello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Uff. Scolastico Reg Puglia - Uff VII Ambito Terr. per la Provincia di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. -OMISSIS- del 04.07.2022, con cui il Dirigente dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ambito Territoriale per la Provincia di -OMISSIS- ha escluso il sig. -OMISSIS- dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di -OMISSIS- per gli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024;
della nota prot. -OMISSIS-, con cui sono state pubblicate le Graduatorie Provinciali per le supplenze definitive, per tutti gli ordini e gradi di scuola della Provincia di -OMISSIS- - posti comuni e di sostegno - valevoli per il biennio 2022/2024;
della nota prot. -OMISSIS-, di pubblicazione dell'Elenco degli esclusi dalle Graduatorie Provinciali per le supplenze definitive, per tutti gli ordini e gradi di scuola della Provincia di -OMISSIS- - posti comuni e di sostegno - valevoli per il biennio 2022/2024;
della nota prot n. -OMISSIS- di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali Incrociate per le supplenze definitive della Provincia di -OMISSIS- - scuola secondaria di I e II grado - valevoli per il biennio 2022/2024 I e II fascia;
nonché, ove occorra, del decreto n. prot -OMISSIS- del 06.05.2022 con cui il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali.
e per l’ammissione con riserva
alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di -OMISSIS- per gli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024, con espressa salvaguardia del diritto alla scelta della scuola in cui prestare servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, Uff. Scolastico Reg Puglia – Uff. VII - Ambito Terr. per la Provincia di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. L. Carpentieri;
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda, per assenza della potestas iudicandi in capo all’odierno Collegio. Invero:
a) l'art. 63, commi 1 e 4, del D. Lgs. 165/2001, ha stabilito che sono devolute all'A.G.O., " in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni […] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro […], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ", mentre sono assegnate alla giurisdizione del giudice amministrativo " le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ";
b) la Corte di Cassazione ha individuato una netta linea di demarcazione tra le due giurisdizioni, chiarendo che: “ ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, sull’assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario ” (Cass. civ, SS.UU. 26.6.2019, n. 17123. In termini confermativi, cfr. Cass.civ, SS.UU, 26.6.2020, n. 17123);
c) tale linea di demarcazione è stata ribadita anche dal Consiglio di Stato, il quale – in un caso riguardante proprio l’inserimento del docente nelle graduatorie GPS – ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che: “ per l’inserimento in dette graduatorie non è previsto alcun bando di concorso, né procedura selettiva, né valutazione degli aspiranti, discendendo l’inserimento dal possesso dei titoli e dal rispetto delle modalità e termini di presentazione stabiliti dalla medesima O.M. n. 60 del 2020 e dagli atti alla stessa collegati, con la conseguenza che la posizione soggettiva dell’aspirante non è qualificabile in termini di interesse legittimo ma di diritto soggettivo all’inserimento nella graduatoria, all’esito di una operazione di mera rilevazione avuto riguardo ai titoli posseduti e dichiarati dal candidato medesimo ” (C.d.S, sent. n. 2048/22, punto n. 8.5 della parte motivazionale);
d) nel caso di specie, si controverte in ordine all’esclusione del ricorrente dalle graduatorie GPS, a seguito di asserito mendacio da parte di quest’ultimo;
e) tale esclusione rientra pertanto tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione;
- per tali ragioni, in difetto di giurisdizione da parte dell’odierno giudicante – stante la giurisdizione, in subiecta materia , del g.o. – la domanda cautelare va rigettata;
- ritenuto infine di disporre compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - rigetta la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO