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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1675 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2022, promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Manin 233 09047 Selargius ITALIA presso lo studio dell'Avv. ZONCHELLO SIMONA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il 5.12,1968 in Genova, elettivamente domiciliato in VIA BACAREDDA, 1 CP_1
CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. ONNIS SILVIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 4.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
dato atto che con sentenza non definitiva n. 677/2023 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi, Voglia definitivamente decidendo disporre, sull'accordo delle parti, che: - le figlie minori e resteranno affidate in via esclusiva alla madre, in ragione del percorso terapeutico Per_1 Per_2
del padre tutt'ora in atto;
- ad ogni modo, le parti, garantiranno alle figlie il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,
istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- i genitori, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo,
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie - decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, nonché
all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime e spiegando loro, compatibilmente con l'età, le decisioni stesse;
i genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative alle figlie, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza delle minori;
preserveranno inoltre le bambine da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche;
- e manterranno l'attuale Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Cagliari, nella via Noto n. 9; - le figlie staranno col padre per due pomeriggi nel corso della settimana (tendenzialmente il mercoledì e il giovedì durante il periodo scolastico), dalle ore 16.30 fino alle 20.30 (inclusa la cena, ma senza pernottamento), nonché a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 20.30 (inclusa la cena); - le parti si impegnano a garantire la prosecuzione del percorso psicoterapeutico già attivato per le minori, fino a che sarà necessario per preservarne il rispettivo benessere psico-fisico, mentre il signor si impegna a proseguire i percorsi personali già in atto CP_1
e, segnatamente, quello psicoterapeutico individuale e quello di terapia familiare;
- tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, il signor contribuirà al mantenimento delle CP_1
figlie minori corrispondendo a tale titolo alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1
complessiva somma di € 700,00 mensili, oltre ai propri buoni pasto aziendali (generalmente ammontanti a circa € 200,00 mensili, con la precisazione che qualora l'ammontare complessivo dovesse essere inferiore, la differenza verrà corrisposta in contanti) e al 50% delle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense in data 29
novembre 2017; - l'assegno unico per le figlie, su accordo delle parti, resta percepito in via esclusiva dalla RA;
- stante l'autosufficienza economica delle parti, ciascuno dei coniugi Pt_1
provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 10/03/2022, assunti i
[...] Parte_1
provvedimenti provvisori ed urgenti, pronunciata in data 21.03.2023 la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva n. 677/2023, con note depositata in data 30.01.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 677/2023 del 21.03.2023 con cui è già stata pronunciata la separazione personale delle parti. Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Alla luce del contenuto della sentenza che ha definito il procedimento penale a carico del resistente,
emerge l'opportunità della conferma delle condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale
22.11.2022, coì come concordato dalle stesse parti.
Invero, la natura dei fatti contestati (violenza sessuale in danno di una congiunta della ricorrente e affine del resistente) e la provata responsabilità del resistente non possono che indurre la massima prudenza nel modificare gli accordi assunti all'udienza del 24.06.2022 che tenevano conto proprio delle fragilità – anche sotto il profilo genitoriale - manifestate dal resistente. Laddove si consideri che lo stesso segue ancora un percorso di sostegno individuale psicologico e psichiatrico e, che in forza della richiamata sentenza del Giudice penale, al resistente è stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata all'obbligo di svolgere un idoneo programma di recupero presso l'Associazione “Donne al traguardo onlus” da adempiere nel termine di un anno, ai sensi dell'art. 165, comma 5, c.p. Tutto ciò non può che incidere sulla attuale capacità del resistente di prendersi cura delle figlie e di assumere in autonomia le migliori decisioni per loro.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che in data 21.03.2023 con sentenza non definitiva n. 677/2023 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
- Affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre, in ragione Per_3 Persona_4
del percorso terapeutico del padre tutt'ora in atto;
- le parti, garantiranno alle figlie il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- i genitori, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie - decisioni relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, nonché
all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche,
sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago;
- tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime e spiegando loro, compatibilmente con l'età, le decisioni stesse;
i genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative alle figlie, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza delle minori;
preserveranno inoltre le bambine da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi,
nonché dalle questioni economiche;
-
- e manterranno l'attuale residenza anagrafica presso l'abitazione materna Per_1 Per_2
sita in Cagliari, nella via Noto n. 9;
- le figlie staranno col padre per due pomeriggi nel corso della settimana (tendenzialmente il mercoledì e il giovedì durante il periodo scolastico), dalle ore 16.30 fino alle 20.30 (inclusa la cena, ma senza pernottamento), nonché a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10.00
fino alla domenica alle ore 20.30 (inclusa la cena);
- le parti si impegnano a garantire la prosecuzione del percorso psicoterapeutico già attivato per le minori, fino a che sarà necessario per preservarne il rispettivo benessere psico-fisico,
mentre il signor si impegna a proseguire i percorsi personali già in atto e, CP_1
segnatamente, quello psicoterapeutico individuale e quello di terapia familiare;
- tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, il signor contribuirà al CP_1
mantenimento delle figlie minori corrispondendo a tale titolo alla RA , entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 700,00 mensili, oltre ai propri buoni pasto aziendali (generalmente ammontanti a circa € 200,00 mensili, con la precisazione che qualora l'ammontare complessivo dovesse essere inferiore, la differenza verrà corrisposta in contanti) e al 50% delle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo le Linee Guida del
Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017;
- l'assegno unico per le figlie, su accordo delle parti, resta percepito in via esclusiva dalla
RA ; Pt_1
- Stante l'autosufficienza economica delle parti, ciascuno dei coniugi provvederà
autonomamente al proprio mantenimento;
- Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
27.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1675 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2022, promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Manin 233 09047 Selargius ITALIA presso lo studio dell'Avv. ZONCHELLO SIMONA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il 5.12,1968 in Genova, elettivamente domiciliato in VIA BACAREDDA, 1 CP_1
CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. ONNIS SILVIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
All'udienza del 4.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
dato atto che con sentenza non definitiva n. 677/2023 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi, Voglia definitivamente decidendo disporre, sull'accordo delle parti, che: - le figlie minori e resteranno affidate in via esclusiva alla madre, in ragione del percorso terapeutico Per_1 Per_2
del padre tutt'ora in atto;
- ad ogni modo, le parti, garantiranno alle figlie il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,
istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- i genitori, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo,
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie - decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, nonché
all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime e spiegando loro, compatibilmente con l'età, le decisioni stesse;
i genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative alle figlie, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza delle minori;
preserveranno inoltre le bambine da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi, nonché dalle questioni economiche;
- e manterranno l'attuale Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Cagliari, nella via Noto n. 9; - le figlie staranno col padre per due pomeriggi nel corso della settimana (tendenzialmente il mercoledì e il giovedì durante il periodo scolastico), dalle ore 16.30 fino alle 20.30 (inclusa la cena, ma senza pernottamento), nonché a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 20.30 (inclusa la cena); - le parti si impegnano a garantire la prosecuzione del percorso psicoterapeutico già attivato per le minori, fino a che sarà necessario per preservarne il rispettivo benessere psico-fisico, mentre il signor si impegna a proseguire i percorsi personali già in atto CP_1
e, segnatamente, quello psicoterapeutico individuale e quello di terapia familiare;
- tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, il signor contribuirà al mantenimento delle CP_1
figlie minori corrispondendo a tale titolo alla RA , entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1
complessiva somma di € 700,00 mensili, oltre ai propri buoni pasto aziendali (generalmente ammontanti a circa € 200,00 mensili, con la precisazione che qualora l'ammontare complessivo dovesse essere inferiore, la differenza verrà corrisposta in contanti) e al 50% delle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo le Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense in data 29
novembre 2017; - l'assegno unico per le figlie, su accordo delle parti, resta percepito in via esclusiva dalla RA;
- stante l'autosufficienza economica delle parti, ciascuno dei coniugi Pt_1
provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
- tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio saranno interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 10/03/2022, assunti i
[...] Parte_1
provvedimenti provvisori ed urgenti, pronunciata in data 21.03.2023 la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva n. 677/2023, con note depositata in data 30.01.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 677/2023 del 21.03.2023 con cui è già stata pronunciata la separazione personale delle parti. Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Alla luce del contenuto della sentenza che ha definito il procedimento penale a carico del resistente,
emerge l'opportunità della conferma delle condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale
22.11.2022, coì come concordato dalle stesse parti.
Invero, la natura dei fatti contestati (violenza sessuale in danno di una congiunta della ricorrente e affine del resistente) e la provata responsabilità del resistente non possono che indurre la massima prudenza nel modificare gli accordi assunti all'udienza del 24.06.2022 che tenevano conto proprio delle fragilità – anche sotto il profilo genitoriale - manifestate dal resistente. Laddove si consideri che lo stesso segue ancora un percorso di sostegno individuale psicologico e psichiatrico e, che in forza della richiamata sentenza del Giudice penale, al resistente è stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata all'obbligo di svolgere un idoneo programma di recupero presso l'Associazione “Donne al traguardo onlus” da adempiere nel termine di un anno, ai sensi dell'art. 165, comma 5, c.p. Tutto ciò non può che incidere sulla attuale capacità del resistente di prendersi cura delle figlie e di assumere in autonomia le migliori decisioni per loro.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che in data 21.03.2023 con sentenza non definitiva n. 677/2023 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
- Affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre, in ragione Per_3 Persona_4
del percorso terapeutico del padre tutt'ora in atto;
- le parti, garantiranno alle figlie il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- i genitori, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie - decisioni relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, nonché
all'eventuale indirizzo religioso, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche,
sportive e ricreative, ai viaggi di formazione e di svago;
- tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie medesime e spiegando loro, compatibilmente con l'età, le decisioni stesse;
i genitori si informeranno reciprocamente su questioni relative alle figlie, alla situazione familiare e ad eventuali cambiamenti, senza la presenza delle minori;
preserveranno inoltre le bambine da pressioni proprie e dei rispettivi familiari, dai reciproci conflitti, da interferenze di terzi,
nonché dalle questioni economiche;
-
- e manterranno l'attuale residenza anagrafica presso l'abitazione materna Per_1 Per_2
sita in Cagliari, nella via Noto n. 9;
- le figlie staranno col padre per due pomeriggi nel corso della settimana (tendenzialmente il mercoledì e il giovedì durante il periodo scolastico), dalle ore 16.30 fino alle 20.30 (inclusa la cena, ma senza pernottamento), nonché a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10.00
fino alla domenica alle ore 20.30 (inclusa la cena);
- le parti si impegnano a garantire la prosecuzione del percorso psicoterapeutico già attivato per le minori, fino a che sarà necessario per preservarne il rispettivo benessere psico-fisico,
mentre il signor si impegna a proseguire i percorsi personali già in atto e, CP_1
segnatamente, quello psicoterapeutico individuale e quello di terapia familiare;
- tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, il signor contribuirà al CP_1
mantenimento delle figlie minori corrispondendo a tale titolo alla RA , entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 700,00 mensili, oltre ai propri buoni pasto aziendali (generalmente ammontanti a circa € 200,00 mensili, con la precisazione che qualora l'ammontare complessivo dovesse essere inferiore, la differenza verrà corrisposta in contanti) e al 50% delle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo le Linee Guida del
Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017;
- l'assegno unico per le figlie, su accordo delle parti, resta percepito in via esclusiva dalla
RA ; Pt_1
- Stante l'autosufficienza economica delle parti, ciascuno dei coniugi provvederà
autonomamente al proprio mantenimento;
- Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
27.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti