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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/06/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 216/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA e elettivamente domiciliati in VIA
MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte chiedono che l'Ill.mo
Presidente Voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Giudice Relatore, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte, affinché, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e, disposta la trasmissione pagina 1 di 7 degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia, rimettere la causa al Collegio per l'omologazione della separazione alle seguenti
Condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. La casa familiare, sita in Comune di Quart, Villaggio Rovarey n.6,
di proprietà del signor unitamente ai mobili, arredi Parte_2
e pertinenze, rimane assegnata a quest'ultimo essendosene la signora già allontanata prelevando e portando con sé tutti Parte_1
suoi beni ed effetti personali.
3. I figli minori , e restano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, con responsabilità anche disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione che li riguardano e congiunta per quelle concernenti la salute e l'istruzione, con suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e residenza presso la madre.
4. Il regime di frequentazione è stabilito su calendario bisettimanale con le modalità che seguono:
- la prima settimana, i minori permarranno:
* dal lunedì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al mercoledì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo estivo) con la madre;
* dal mercoledì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al venerdì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo pagina 2 di 7 estivo) con il padre;
* dal venerdì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al lunedì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo estivo) con la madre;
- la seconda settimana:
* dal lunedì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al mercoledì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo estivo) con il padre;
* dal mercoledì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al venerdì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo estivo) con la madre;
* dal venerdì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al lunedì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo estivo) con il padre;
- metà delle vacanze natalizie, e così ad anni alterni dal termine della scuola al 30.12 e dal 31.12 al 06.01;
- metà delle vacanze pasquali, d'inverno e di ogni altro periodo di vacanza scolastica;
- quindici giorni anche consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi con l'altro genitore entro il 30.04 di ogni anno.
Fatte salve diverse modalità che le parti potranno concordare tra loro e comunque, in caso di impossibilità del padre a tenere con sé i figli nei periodi di sua spettanza, coincidenti con vacanze scolastiche degli stessi e/o per i pranzi del figlio più grande, i pagina 3 di 7 medesimi permarranno presso la madre, se disponibile, ed il padre provvederà a recuperarli al termine del lavoro.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando presso di sé, mentre saranno suddivise al 50% tutte le spese relative alla salute, alla scuola, alle attività sportive e ludico-
ricreative, ivi compresa la mensa e gli articoli di vestiario relativo a due cambi di stagione.
Le parti concordano che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla madre.
Ai fini dell'individuazione e disciplina delle spese ci si riporta al
Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il
Tribunale di Aosta sottoscritto in data 22.02.2019 che nelle parti essenziali si riporta:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico,
quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e)
abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 *spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) spese per la patente;
g) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
6. Tenuto conto delle attuali posizioni lavorative e soprattutto pagina 5 di 7 delle capacità professionali di entrambi, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare alla reciproca richiesta di contributi alimentari e di mantenimento.
7. Spese di giudizio interamente dimidiate tra le parti.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 5 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da pagina 6 di 7 nata il [...] a [...] (F) Parte_1
C.F. CodiceFiscale_3
e
, nato il [...] ad [...], Parte_2
C.F. CodiceFiscale_4
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 4 giugno 2016 in Quart e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Quart al n. 6
parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QUART per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 216/2025 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA e elettivamente domiciliati in VIA
MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. NELVA STELLIO ELENA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando sin d'ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte chiedono che l'Ill.mo
Presidente Voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Giudice Relatore, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte, affinché, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e, disposta la trasmissione pagina 1 di 7 degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia, rimettere la causa al Collegio per l'omologazione della separazione alle seguenti
Condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno.
2. La casa familiare, sita in Comune di Quart, Villaggio Rovarey n.6,
di proprietà del signor unitamente ai mobili, arredi Parte_2
e pertinenze, rimane assegnata a quest'ultimo essendosene la signora già allontanata prelevando e portando con sé tutti Parte_1
suoi beni ed effetti personali.
3. I figli minori , e restano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale su di loro, con responsabilità anche disgiunta in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione che li riguardano e congiunta per quelle concernenti la salute e l'istruzione, con suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e residenza presso la madre.
4. Il regime di frequentazione è stabilito su calendario bisettimanale con le modalità che seguono:
- la prima settimana, i minori permarranno:
* dal lunedì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al mercoledì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo estivo) con la madre;
* dal mercoledì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al venerdì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo pagina 2 di 7 estivo) con il padre;
* dal venerdì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al lunedì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo estivo) con la madre;
- la seconda settimana:
* dal lunedì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al mercoledì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo estivo) con il padre;
* dal mercoledì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al venerdì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo estivo) con la madre;
* dal venerdì all'uscita da scuola (o dai centri estivi o dalle ore
[10,00] durante il periodo estivo) fino al lunedì mattina al rientro a scuola (o ai centri estivi o alle ore [10,00] durante il periodo estivo) con il padre;
- metà delle vacanze natalizie, e così ad anni alterni dal termine della scuola al 30.12 e dal 31.12 al 06.01;
- metà delle vacanze pasquali, d'inverno e di ogni altro periodo di vacanza scolastica;
- quindici giorni anche consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi con l'altro genitore entro il 30.04 di ogni anno.
Fatte salve diverse modalità che le parti potranno concordare tra loro e comunque, in caso di impossibilità del padre a tenere con sé i figli nei periodi di sua spettanza, coincidenti con vacanze scolastiche degli stessi e/o per i pranzi del figlio più grande, i pagina 3 di 7 medesimi permarranno presso la madre, se disponibile, ed il padre provvederà a recuperarli al termine del lavoro.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando presso di sé, mentre saranno suddivise al 50% tutte le spese relative alla salute, alla scuola, alle attività sportive e ludico-
ricreative, ivi compresa la mensa e gli articoli di vestiario relativo a due cambi di stagione.
Le parti concordano che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla madre.
Ai fini dell'individuazione e disciplina delle spese ci si riporta al
Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati in essere presso il
Tribunale di Aosta sottoscritto in data 22.02.2019 che nelle parti essenziali si riporta:
*spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; b) rette richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico,
quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e)
abbonamento trasporto pubblico;
*spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
pagina 4 di 7 *spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
*spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c)
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
f) spese per la patente;
g) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.
*spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
*spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
6. Tenuto conto delle attuali posizioni lavorative e soprattutto pagina 5 di 7 delle capacità professionali di entrambi, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare alla reciproca richiesta di contributi alimentari e di mantenimento.
7. Spese di giudizio interamente dimidiate tra le parti.
I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 5 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da pagina 6 di 7 nata il [...] a [...] (F) Parte_1
C.F. CodiceFiscale_3
e
, nato il [...] ad [...], Parte_2
C.F. CodiceFiscale_4
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 4 giugno 2016 in Quart e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Quart al n. 6
parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di QUART per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 10/6/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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