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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/08/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1656/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1656/2022 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
Bongioanni, presso il quale è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
, , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Antonio Antonucci C.F._3
del foro di Roma, presso il quale sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2186/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 23/05/2022
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Voglia L'Ecc.ma Corte,
in via istruttoria: darsi atto che l'odierno appellante, in primo grado, ha offerto in comunicazione, quali mezzi di prova, i seguenti documenti
I) originale notificato Ricorso per Decreto Ingiuntivo;
II) nr. 9 documenti del fascicolo monitorio;
III) Ricorso ex art. 702 bis, canoni locazione;
IV) Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, Tribunale Roma;
V) Ricorso per Cassazione, immobile Arignano;
VI) scambio mail, marzo 2015;
VII) disposizione di bonifico, 12.3.2015;
VIII) registrazione conversazione telefonica / delli Parte_1 CP_1
22.11.2019 - h. 16,01 (allegata, quale file mp4, a comunicazione mail 14.7.2020,
/ avv.to Bongioanni); Parte_1
IX) Sentenza Tribunale Roma, 29.6.2021;
nel merito, in via principale: per le causali di cui in narrativa, respingersi l'avversaria domanda riconvenzionale e confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo per capitale, interessi e spese;
in via subordinata, salvo gravame: per le causali di cui in narrativa, respingersi l'avversaria domanda riconvenzionale e dichiararsi tenuti e, pertanto, condannarsi gli appellati a pagare all'appellante, in solido tra loro (o, in subordine, pro quota), l'importo di € 11.436,25 (leggasi: undicimilaquattrocentotrentasei/25), oltre gli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo per le causali di cui in narrativa.
in ogni caso: col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis juribus
2 Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
Respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione;
Rigettare l'appello proposto da poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1
confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 2186/2022, pubblicata il 23 maggio 2022;
Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
azionava in via monitoria nei confronti di e di Parte_1 CP_1 CP_2 il credito di € 11.436,25 a titolo di quota allo stesso spettante dei beni presenti nella
[...]
cassetta di sicurezza nr. 730-02-265 presso l'Agenzia nr. 730 di Torino della 'Deutsche Bank'
S.p.A.; tale cassetta di sicurezza era stata aperta dai quattro fratelli ( , e Pt_1 CP_1 CP_2
) in data 16 ottobre 2013, successivamente al decesso della madre, al fine di depositarvi Per_1
i gioielli appartenuti a quest'ultima e poi venduti al prezzo di € 45.745,00.
Con decreto ingiuntivo n. 3204/20, emesso in data 25.5.2020, il Tribunale di Torino intimava a e di pagare, in solido, in favore di la somma di CP_1 CP_2 Parte_1
€ 11.436,25.
e proponevano opposizione, sostenendo che tra i quattro CP_1 CP_2
fratelli fosse intercorso un accordo in forza del quale i proventi di tutti beni ereditari, compresi quelli derivanti dalla vendita dei preziosi presenti nella cassetta di sicurezza, sarebbero confluiti in un conto corrente comune e sarebbero serviti per la gestione del compendio ereditario, costituito originariamente da tredici immobili in comunione tra i fratelli, di cui, al momento dell'opposizione, ne residuavano uno in Torino, via Cernaia 40, uno in Castiglioncello, uno in
Rosignano Marittimo e uno in Hong Kong.
In via riconvenzionale, gli opponenti chiedevano la condanna di alla restituzione Parte_1 di € 25.898,36, di cui:
- € 3.531,70 quale quota costi di gestione sostenuti dal 27.5.2019 per il compendio immobiliare in comunione;
3 - € 1.067,50 quale quota costi rifacimento facciata dell'immobile sito in Castiglioncello;
- € 1.700,00 a titolo quota canoni di locazione dell'immobile sito in Torino, via Cernaia 40;
- € 16.666,00 quale quota acconto prezzo, ricevuto in relazione all'immobile sito in Arignano;
- € 2.933,16 a titolo di spese condominiali e di riscaldamento relative all'immobile sito in
Torino, Via Sempione 72/9.
chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali ex adverso Parte_1
proposte, contestando l'esistenza di un accordo tale per cui i proventi di tutti i beni caduti in successione, ivi compresi i preziosi presenti nella cassetta di sicurezza, avrebbero dovuto essere destinati alla gestione del compendio ereditario ed eccependo la litispendenza di altro giudizio dal medesimo promosso, avente ad oggetto l'immobile di Via Cernaia 40 (Torino), rubricato al n. RG 13413/2019.
Rigettata dal Tribunale l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e assunte le prove orali, la causa giungeva a decisione.
Con sentenza del 20.05.2022 il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo n. 3204/20, dichiarava e tenuti a corrispondere la somma di € 3.812,08 CP_1 CP_2
ciascuno in favore di condannava a corrispondere a sua volta la Parte_1 Parte_1 somma di € 850,00 al TE ed € 850,00 alla sorella e, per l'effetto, condannava ciascuno degli opponenti a versare in favore del convenuto opposto la somma di € 2.962,08, rigettando ogni altra domanda proposta dalle parti.
Le spese di lite venivano poste, in solido, a carico degli opponenti nella misura del 50% e venivano compensate tra le parti per il restante 50%.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello onde ottenere, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti appellate si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 21.05.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni richiamando rispettivamente quelle di cui all'atto d'appello e alla comparsa di costituzione e risposta. Con ordinanza del 22.05.25 la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino ha ritenuto che l'opposizione proposta da e CP_1 CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 3204/20 dovesse trovare parziale accoglimento, in
[...]
quanto è stato considerato non provato il consenso di a versare il corrispettivo ricavato Pt_1
dalla vendita dei gioielli sul conto corrente cointestato agli altri tre fratelli ( , e CP_1 CP_2
) per la gestione del compendio immobiliare comune. Il giudice di prime cure ha, Per_1
dunque, confermato il diritto dell'opposto ad ottenere dai fratelli la somma di € 11.436,25, portata dal decreto ingiuntivo, ma, trattandosi di scioglimento di comunione ereditaria, ha altresì precisato che ogni coerede ne rispondesse nei limiti della propria quota. È stato, pertanto, sancito che e fossero tenuti, nei confronti di CP_1 CP_2 Parte_1 ciascuno per un terzo della somma di € 11.436,25, ovvero per € 3.812,08 cadauno, spettando l'ulteriore terzo all'altro TE , non convenuto in giudizio, con conseguente Persona_2
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le pretese azionate in via riconvenzionale da e da sono state CP_1 CP_2
specificamente esaminate, rilevando come, in ordine ai costi di gestione del compendio immobiliare e i costi di rifacimento facciata dell'immobile sito in Castiglioncello, gli opponenti non avessero provato che la provvista fosse stata fornita con denaro personale confluito sul conto cointestato;
parimenti non era stata raggiunta la prova che avesse Pt_1 conferito mandato all'avv. Dong per una causa relativa ad immobile in Shenzen, né era stato provato l'incasso del corrispettivo derivante dalla vendita dell'immobile di Arignano, mentre, in relazione alle spese condominiali e di riscaldamento per l'immobile di Via Sempione 72/, lo stesso ne aveva documentato l'avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario. E' stata, Pt_1
invece, accolta la domanda di restituzione dell'importo di € 850,00 in favore di CP_2
e di € 850,00 in favore di , quale quota del 25% spettante a ciascun
[...] CP_1
coerede per i canoni di locazione di dicembre 2019 e gennaio 2020 dell'immobile di via Cernaia
40, il cui incasso da parte sua non era stato ritenuto specificamente contestato da Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto è stato in definitiva revocato e gli opponenti sono stati dichiarati tenuti a corrispondere in favore di la somma di € 3.812,08 ciascuno. Eccepita e Parte_1
operata la compensazione con le somme accertate come loro dovute, pari ad € 850,00 ciascuno,
e sono stati condannati a corrispondere in favore di CP_1 CP_2 Pt_1 la somma di € 2.962,08 cadauno, con condanna dei medesimi alla rifusione delle spese di
[...]
lite nella misura del 50% e compensazione del restante 50%.
5 2) I motivi di appello proposti da Parte_1
L'appellante solleva due sostanziali ordini di censure, volte ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, in riferimento, in particolare, alla ripartizione pro quota fra tutti e quattro i fratelli, anziché limitarsi alle sole parti convenute in causa, con conseguente riduzione delle quote di competenza degli odierni appellati, nonché in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di litispendenza e per l'effetto contesta la decisione di primo grado in relazione alla operata parziale compensazione delle spese di primo grado.
Primo motivo
Parte appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nell'individuare i soggetti passivamente legittimati, in quanto le somme oggi richieste da sarebbero state incassate Pt_1
non dal TE , ma soltanto ed esclusivamente dai fratelli e Per_1 CP_1 CP_2
Sarebbero, pertanto, solo ed esclusivamente questi ultimi gli unici legittimati passivi della richiesta di pagamento da parte del TE tanto in sede monitoria, quanto nella successiva Pt_1
opposizione, indipendentemente dall'intestazione del conto corrente. Da ciò la riforma della sentenza nella parte in cui prevede che e rispondano nei CP_1 CP_2
confronti di ciascuno per un terzo della somma di € 11.436,25, e così per € Parte_1
3.812,08 cadauno, spettando l'ulteriore terzo a ”, di fatto limitando la quota Persona_2
a carico degli odierni appellati.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene contestata per aver accolto l'avversaria eccezione di compensazione, avente ad oggetto gli importi percepiti a titolo di canoni di locazione del negozio, in comproprietà tra le parti, sito in Via Cernaia 40, Torino.
Tale determinazione sarebbe a sua volta derivata dalla errata negazione della litispendenza ex art. 39 cpc con il procedimento RG n. 13413/2019 radicato dall'odierno appellante al fine di ottenere il rendiconto della gestione anche di detto immobile, in modo da definire puntualmente i rapporti di dare/avere tra le parti.
La sentenza impugnata dovrebbe, pertanto, essere altresì censurata laddove dispone la compensazione con somme oggetto di altro giudizio, preventivamente radicato e tuttora pendente tra le medesime parti. Tale censura si rifletterebbe, infine, anche sulla liquidazione delle spese di lite, con conseguente riforma della sentenza di primo grado laddove ha statuito che 'le spese di causa, alla luce della parziale soccombenza, devono essere compensate per il
50%'.
Con la comparsa conclusionale viene allegata la circostanza che la causa su cui l'appellante
6 fonda la litispendenza è giunta a sentenza, che viene prodotta, e che dalla stessa emergerebbe come in quel giudizio si sia tenuto conto della gestione dell'immobile di Via Cernaia 40 fino a marzo 2021, momento della vendita, con evidente valutazione dei canoni di dicembre 2019 e gennaio 2020 qui opposti in compensazione dagli appellati. La sentenza di primo grado, rispetto alla quale pende il giudizio di appello, conferma, quindi, la fondatezza della doglianza esposta con il secondo motivo di appello e porta a ribadire l'istanza di accertamento della litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
3) La difesa di e CP_1 CP_2
Le parti appellate deducono in via preliminare il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dagli esponenti.
In merito al primo motivo di impugnazione, ne viene evidenziata la manifesta infondatezza, in quanto il giudice di prime cure avrebbe correttamente individuato i soggetti passivamente legittimati: la decisione di vendere i gioielli sarebbe stata presa da tutti i fratelli ( ed Per_1
compresi) e il ricavato, trattandosi di incasso di pertinenza della comunione ereditaria, Pt_1
sarebbe stato versato sul conto cointestato con l'intenzione di utilizzarlo per far fronte alle spese di gestione degli altri beni comuni.
Il Tribunale avrebbe tratto la logica e corretta conclusione che tutti i soggetti che hanno beneficiato dell'incasso siano obbligati alla restituzione e dell'incasso avrebbero beneficiato
, e cointestatari del conto corrente su cui le somme sono state Per_1 CP_1 CP_2
depositate. Gli appellati colgono, tuttavia, l'occasione per ribadire che dall'operazione complessiva avrebbe tratto vantaggio anche l'appellante, in dipendenza dalla destinazione del ricavato della vendita dei gioielli materni alla gestione del compendio immobiliare in comunione ereditaria.
La censura relativa al mancato riconoscimento della litispendenza viene, invece, contestata per insussistenza dei presupposti, presentando i due procedimenti petitum e causa petendi differenti.
Ne consegue, nell'ottica di parte appellata, il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con riferimento alla conclusione del diverso giudizio rispetto al quale la controparte chiede la declaratoria di litispendenza, nel replicare a quanto sostenuto da ella comparsa Parte_1
conclusionale, i due fratelli e producono la documentazione di quel giudizio CP_1 CP_2
dalla quale evincere la mancata opposizione in compensazione di tale credito da parte loro,
7 avendone già ottenuto il riconoscimento nel presente giudizio: insistono, pertanto, per il rigetto integrale dell'appello.
4) I motivi della decisione
L'esame dei motivi di appello deve partire dalla constatazione che gli appellati non hanno svolto alcun appello incidentale, pertanto, è passato in giudicato il rigetto di tutte le loro domande riconvenzionali ad eccezione di quella accolta, relativa al credito di 1.700 complessivi oggetto del secondo motivo di appello da parte di Parte_1
Analogamente è passata in giudicato la statuizione sul diritto dell'odierno appellante ad ottenere dai coeredi la somma di € 11.463,25 quale sua quota parte del corrispettivo ottenuto dai fratelli dalla vendita dei preziosi caduti in comunione ereditaria alla morte della madre nel 2013.
4.1. Con il primo motivo di appello ensura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha limitato l'obbligo restitutorio in capo ai fratelli convenuti e alla CP_1 CP_2
loro quota, in applicazione del principio di cui all'art. 752 c.c., sull'erroneo presupposto che le somme siano state incassate anche per conto del TE , tenuto, pertanto, a restituire Per_1
a il restante terzo non addossato ai primi due. Pt_1
In particolare, l'appellante sostiene che dalla documentazione in atti emergerebbe chiaramente come la vendita dei preziosi sia stata attuata da e i quali unici due avrebbero CP_1 CP_2 poi incassato le somme date in corrispettivo dall'acquirente . Rispetto a tali circostanze CP_3
incontestate a nulla rileverebbe che il conto su cui tali somme sono state poi depositate sia risultato intestato anche al TE , rimasto completamente estraneo alla vicenda. Per_1
Tuttavia, già in primo grado gli appellati avevano sostenuto che la vendita ed il successivo versamento del corrispettivo sul conto della Deutsche Bank era avvenuto su accordo di tutti i fratelli con l'intento comune di utilizzare tali fondi per sostenere le spese di gestione del patrimonio comune. Ora se, come affermato dal giudice di primo grado con statuizione non oggetto di appello, gli appellati non hanno adeguatamente provato il consenso di Pt_1
all'utilizzo comune della somma ottenuta dalla vendita, con conseguente accoglimento dell'istanza restitutoria pro quota dallo stesso avanzata, l'istruttoria svolta ha, invece, permesso di ritenere provato il consenso di . Per_1
Nel corso del suo interrogatorio formale all'udienza del 13.10.2021, infatti, ha dichiarato Pt_1
che la mattina in cui i preziosi dovevano essere ritirati dalla cassetta di sicurezza, e questa doveva essere conseguentemente chiusa, lui si era presentato in banca e aveva anche fotografato i gioielli in vista di una futura divisione in natura. Ha poi dichiarato che Loro però hanno portato via di prepotenza e senza il mio consenso i gioielli. Mio TE mi disse: non CP_1
8 preoccuparmi, che avrebbe portato i gioielli da , che costui li avrebbe stimati e poi il CP_3
ricavato della vendita si sarebbe diviso. Loro poi se ne sono andarono con i gioielli dentro una borsa sportiva.
Io sono andato successivamente da perché non sapendo più nulla da mio TE e CP_3
volli capire cosa fosse successo dei gioielli. mi disse che i gioielli li aveva stimati e CP_3
pagati ai miei fratelli.
Il sig. , escusso come teste nella medesima udienza, ha poi dichiarato che i gioielli gli CP_3
furono portati da , e nonché che lui li aveva Per_1 Tes_1 CP_2 Testimone_2
comprati ed aveva pagato il corrispettivo con assegni bancari sicuramente intestati ad CP_1
e senza saper riferire di eventuali assegni intestati ad .
[...] CP_2 Per_1
L'intestazione degli assegni ad e è documentalmente confermata in atti. CP_1 CP_2
Da tali elementi si evince come il TE fosse presente al momento del ritiro dei Per_1
gioielli in banca e della consegna all'acquirente , cosicchè il versamento del CP_3
corrispettivo ricevuto sul conto anche a lui pacificamente intestato conferma il consenso dello stesso all'operazione complessivamente considerata, pur in assenza di assegni a lui intestati, avendo i fratelli pacificamente agito con il suo consenso.
Una volta affermato il diritto del TE alla percezione della sua quota, gli altri fratelli Pt_1
devono, pertanto, risponderne nei limiti delle loro quote ereditarie come sancito dall'art. 752
c.c.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.2. Con il secondo motivo di appello ha riproposto l'eccezione di Parte_1
litispendenza con il giudizio dallo stesso azionato nei confronti di tutti i fratelli per ottenere il rendiconto della gestione dell'immobile di Torino, Via Cernaia 40.
In tale contesto l'appellante conferma di aver incassato per intero i canoni di locazione del predetto esercizio commerciale per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 per complessivi
3.400 euro, ma sostiene che l'eventuale debenza ai coeredi pro quota sarebbe oggetto del suddetto giudizio, volto ad ottenere il rendiconto della suddetta gestione da parte dei coeredi con determinazione della quota spettante a ciascuno di loro anche alla luce dell'incasso dei suddetti canoni da parte di Pt_1
A conferma della litispendenza l'appellante ha allegato alla comparsa conclusionale la sentenza di primo grado emessa in quel giudizio, sulla quale pende attualmente appello, ma dalla quale emergerebbe come il rendiconto richiesto abbia coperto anche il periodo di dicembre 2019 e gennaio 2020 essendo stato esteso fino a marzo 2021, momento della vendita dell'immobile, a
9 fronte dell'iniziale decorrenza dal momento di iscrizione a ruolo della causa nel maggio 2019.
Dovevano, pertanto, ritenersi superate le considerazioni svolti dagli appellati in relazione alla mancata sovrapponibilità anche temporale dei due giudizi.
Nonostante l'estensione temporale del rendiconto di gestione trovi conferma negli atti, occorre considerare che i due giudizi non hanno certo lo stesso oggetto, dal momento che in questo il credito pro quota viene unicamente opposto in compensazione, mentre nell'altro l'oggetto del giudizio è la resa del conto, che ha solo come conseguenza l'affermazione di quanto dovuto ai singoli coeredi e sempre nei limiti delle domande ivi avanzate.
Dalla documentazione depositata dagli appellati con la memoria di replica emerge chiaramente come gli stessi non abbiano richiesto in quel giudizio di considerare il loro credito pro quota sui canoni di locazione di dicembre 2019 e gennaio 2020, avendone già ottenuto il riconoscimento nel presente giudizio.
Il motivo è infondato e l'appello deve essere interamente rigettato.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato in base al decisum (scaglione euro 5.201,00-
26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro
1.911,00 per la fase decisionale), aumentato ad euro 6.354,40 per la difesa di più parti processuali, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
10
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2186/2022 del
Tribunale di Torino, pubblicata in data 23/05/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.354,40 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio in data 15.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1656/2022 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Parte_1 CodiceFiscale_1
Bongioanni, presso il quale è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
, , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Antonio Antonucci C.F._3
del foro di Roma, presso il quale sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2186/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 23/05/2022
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Voglia L'Ecc.ma Corte,
in via istruttoria: darsi atto che l'odierno appellante, in primo grado, ha offerto in comunicazione, quali mezzi di prova, i seguenti documenti
I) originale notificato Ricorso per Decreto Ingiuntivo;
II) nr. 9 documenti del fascicolo monitorio;
III) Ricorso ex art. 702 bis, canoni locazione;
IV) Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, Tribunale Roma;
V) Ricorso per Cassazione, immobile Arignano;
VI) scambio mail, marzo 2015;
VII) disposizione di bonifico, 12.3.2015;
VIII) registrazione conversazione telefonica / delli Parte_1 CP_1
22.11.2019 - h. 16,01 (allegata, quale file mp4, a comunicazione mail 14.7.2020,
/ avv.to Bongioanni); Parte_1
IX) Sentenza Tribunale Roma, 29.6.2021;
nel merito, in via principale: per le causali di cui in narrativa, respingersi l'avversaria domanda riconvenzionale e confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo per capitale, interessi e spese;
in via subordinata, salvo gravame: per le causali di cui in narrativa, respingersi l'avversaria domanda riconvenzionale e dichiararsi tenuti e, pertanto, condannarsi gli appellati a pagare all'appellante, in solido tra loro (o, in subordine, pro quota), l'importo di € 11.436,25 (leggasi: undicimilaquattrocentotrentasei/25), oltre gli interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo per le causali di cui in narrativa.
in ogni caso: col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis juribus
2 Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita;
Respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione;
Rigettare l'appello proposto da poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1
confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 2186/2022, pubblicata il 23 maggio 2022;
Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA e successive occorrende.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
azionava in via monitoria nei confronti di e di Parte_1 CP_1 CP_2 il credito di € 11.436,25 a titolo di quota allo stesso spettante dei beni presenti nella
[...]
cassetta di sicurezza nr. 730-02-265 presso l'Agenzia nr. 730 di Torino della 'Deutsche Bank'
S.p.A.; tale cassetta di sicurezza era stata aperta dai quattro fratelli ( , e Pt_1 CP_1 CP_2
) in data 16 ottobre 2013, successivamente al decesso della madre, al fine di depositarvi Per_1
i gioielli appartenuti a quest'ultima e poi venduti al prezzo di € 45.745,00.
Con decreto ingiuntivo n. 3204/20, emesso in data 25.5.2020, il Tribunale di Torino intimava a e di pagare, in solido, in favore di la somma di CP_1 CP_2 Parte_1
€ 11.436,25.
e proponevano opposizione, sostenendo che tra i quattro CP_1 CP_2
fratelli fosse intercorso un accordo in forza del quale i proventi di tutti beni ereditari, compresi quelli derivanti dalla vendita dei preziosi presenti nella cassetta di sicurezza, sarebbero confluiti in un conto corrente comune e sarebbero serviti per la gestione del compendio ereditario, costituito originariamente da tredici immobili in comunione tra i fratelli, di cui, al momento dell'opposizione, ne residuavano uno in Torino, via Cernaia 40, uno in Castiglioncello, uno in
Rosignano Marittimo e uno in Hong Kong.
In via riconvenzionale, gli opponenti chiedevano la condanna di alla restituzione Parte_1 di € 25.898,36, di cui:
- € 3.531,70 quale quota costi di gestione sostenuti dal 27.5.2019 per il compendio immobiliare in comunione;
3 - € 1.067,50 quale quota costi rifacimento facciata dell'immobile sito in Castiglioncello;
- € 1.700,00 a titolo quota canoni di locazione dell'immobile sito in Torino, via Cernaia 40;
- € 16.666,00 quale quota acconto prezzo, ricevuto in relazione all'immobile sito in Arignano;
- € 2.933,16 a titolo di spese condominiali e di riscaldamento relative all'immobile sito in
Torino, Via Sempione 72/9.
chiedeva il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali ex adverso Parte_1
proposte, contestando l'esistenza di un accordo tale per cui i proventi di tutti i beni caduti in successione, ivi compresi i preziosi presenti nella cassetta di sicurezza, avrebbero dovuto essere destinati alla gestione del compendio ereditario ed eccependo la litispendenza di altro giudizio dal medesimo promosso, avente ad oggetto l'immobile di Via Cernaia 40 (Torino), rubricato al n. RG 13413/2019.
Rigettata dal Tribunale l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e assunte le prove orali, la causa giungeva a decisione.
Con sentenza del 20.05.2022 il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo n. 3204/20, dichiarava e tenuti a corrispondere la somma di € 3.812,08 CP_1 CP_2
ciascuno in favore di condannava a corrispondere a sua volta la Parte_1 Parte_1 somma di € 850,00 al TE ed € 850,00 alla sorella e, per l'effetto, condannava ciascuno degli opponenti a versare in favore del convenuto opposto la somma di € 2.962,08, rigettando ogni altra domanda proposta dalle parti.
Le spese di lite venivano poste, in solido, a carico degli opponenti nella misura del 50% e venivano compensate tra le parti per il restante 50%.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello onde ottenere, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale, col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti appellate si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 21.05.25, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni richiamando rispettivamente quelle di cui all'atto d'appello e alla comparsa di costituzione e risposta. Con ordinanza del 22.05.25 la causa veniva trattenuta a decisione, con concessione dei termini per gli scritti difensivi conclusivi.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Torino ha ritenuto che l'opposizione proposta da e CP_1 CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 3204/20 dovesse trovare parziale accoglimento, in
[...]
quanto è stato considerato non provato il consenso di a versare il corrispettivo ricavato Pt_1
dalla vendita dei gioielli sul conto corrente cointestato agli altri tre fratelli ( , e CP_1 CP_2
) per la gestione del compendio immobiliare comune. Il giudice di prime cure ha, Per_1
dunque, confermato il diritto dell'opposto ad ottenere dai fratelli la somma di € 11.436,25, portata dal decreto ingiuntivo, ma, trattandosi di scioglimento di comunione ereditaria, ha altresì precisato che ogni coerede ne rispondesse nei limiti della propria quota. È stato, pertanto, sancito che e fossero tenuti, nei confronti di CP_1 CP_2 Parte_1 ciascuno per un terzo della somma di € 11.436,25, ovvero per € 3.812,08 cadauno, spettando l'ulteriore terzo all'altro TE , non convenuto in giudizio, con conseguente Persona_2
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le pretese azionate in via riconvenzionale da e da sono state CP_1 CP_2
specificamente esaminate, rilevando come, in ordine ai costi di gestione del compendio immobiliare e i costi di rifacimento facciata dell'immobile sito in Castiglioncello, gli opponenti non avessero provato che la provvista fosse stata fornita con denaro personale confluito sul conto cointestato;
parimenti non era stata raggiunta la prova che avesse Pt_1 conferito mandato all'avv. Dong per una causa relativa ad immobile in Shenzen, né era stato provato l'incasso del corrispettivo derivante dalla vendita dell'immobile di Arignano, mentre, in relazione alle spese condominiali e di riscaldamento per l'immobile di Via Sempione 72/, lo stesso ne aveva documentato l'avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario. E' stata, Pt_1
invece, accolta la domanda di restituzione dell'importo di € 850,00 in favore di CP_2
e di € 850,00 in favore di , quale quota del 25% spettante a ciascun
[...] CP_1
coerede per i canoni di locazione di dicembre 2019 e gennaio 2020 dell'immobile di via Cernaia
40, il cui incasso da parte sua non era stato ritenuto specificamente contestato da Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto è stato in definitiva revocato e gli opponenti sono stati dichiarati tenuti a corrispondere in favore di la somma di € 3.812,08 ciascuno. Eccepita e Parte_1
operata la compensazione con le somme accertate come loro dovute, pari ad € 850,00 ciascuno,
e sono stati condannati a corrispondere in favore di CP_1 CP_2 Pt_1 la somma di € 2.962,08 cadauno, con condanna dei medesimi alla rifusione delle spese di
[...]
lite nella misura del 50% e compensazione del restante 50%.
5 2) I motivi di appello proposti da Parte_1
L'appellante solleva due sostanziali ordini di censure, volte ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, in riferimento, in particolare, alla ripartizione pro quota fra tutti e quattro i fratelli, anziché limitarsi alle sole parti convenute in causa, con conseguente riduzione delle quote di competenza degli odierni appellati, nonché in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di litispendenza e per l'effetto contesta la decisione di primo grado in relazione alla operata parziale compensazione delle spese di primo grado.
Primo motivo
Parte appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nell'individuare i soggetti passivamente legittimati, in quanto le somme oggi richieste da sarebbero state incassate Pt_1
non dal TE , ma soltanto ed esclusivamente dai fratelli e Per_1 CP_1 CP_2
Sarebbero, pertanto, solo ed esclusivamente questi ultimi gli unici legittimati passivi della richiesta di pagamento da parte del TE tanto in sede monitoria, quanto nella successiva Pt_1
opposizione, indipendentemente dall'intestazione del conto corrente. Da ciò la riforma della sentenza nella parte in cui prevede che e rispondano nei CP_1 CP_2
confronti di ciascuno per un terzo della somma di € 11.436,25, e così per € Parte_1
3.812,08 cadauno, spettando l'ulteriore terzo a ”, di fatto limitando la quota Persona_2
a carico degli odierni appellati.
Secondo motivo
Con il secondo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene contestata per aver accolto l'avversaria eccezione di compensazione, avente ad oggetto gli importi percepiti a titolo di canoni di locazione del negozio, in comproprietà tra le parti, sito in Via Cernaia 40, Torino.
Tale determinazione sarebbe a sua volta derivata dalla errata negazione della litispendenza ex art. 39 cpc con il procedimento RG n. 13413/2019 radicato dall'odierno appellante al fine di ottenere il rendiconto della gestione anche di detto immobile, in modo da definire puntualmente i rapporti di dare/avere tra le parti.
La sentenza impugnata dovrebbe, pertanto, essere altresì censurata laddove dispone la compensazione con somme oggetto di altro giudizio, preventivamente radicato e tuttora pendente tra le medesime parti. Tale censura si rifletterebbe, infine, anche sulla liquidazione delle spese di lite, con conseguente riforma della sentenza di primo grado laddove ha statuito che 'le spese di causa, alla luce della parziale soccombenza, devono essere compensate per il
50%'.
Con la comparsa conclusionale viene allegata la circostanza che la causa su cui l'appellante
6 fonda la litispendenza è giunta a sentenza, che viene prodotta, e che dalla stessa emergerebbe come in quel giudizio si sia tenuto conto della gestione dell'immobile di Via Cernaia 40 fino a marzo 2021, momento della vendita, con evidente valutazione dei canoni di dicembre 2019 e gennaio 2020 qui opposti in compensazione dagli appellati. La sentenza di primo grado, rispetto alla quale pende il giudizio di appello, conferma, quindi, la fondatezza della doglianza esposta con il secondo motivo di appello e porta a ribadire l'istanza di accertamento della litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
3) La difesa di e CP_1 CP_2
Le parti appellate deducono in via preliminare il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dagli esponenti.
In merito al primo motivo di impugnazione, ne viene evidenziata la manifesta infondatezza, in quanto il giudice di prime cure avrebbe correttamente individuato i soggetti passivamente legittimati: la decisione di vendere i gioielli sarebbe stata presa da tutti i fratelli ( ed Per_1
compresi) e il ricavato, trattandosi di incasso di pertinenza della comunione ereditaria, Pt_1
sarebbe stato versato sul conto cointestato con l'intenzione di utilizzarlo per far fronte alle spese di gestione degli altri beni comuni.
Il Tribunale avrebbe tratto la logica e corretta conclusione che tutti i soggetti che hanno beneficiato dell'incasso siano obbligati alla restituzione e dell'incasso avrebbero beneficiato
, e cointestatari del conto corrente su cui le somme sono state Per_1 CP_1 CP_2
depositate. Gli appellati colgono, tuttavia, l'occasione per ribadire che dall'operazione complessiva avrebbe tratto vantaggio anche l'appellante, in dipendenza dalla destinazione del ricavato della vendita dei gioielli materni alla gestione del compendio immobiliare in comunione ereditaria.
La censura relativa al mancato riconoscimento della litispendenza viene, invece, contestata per insussistenza dei presupposti, presentando i due procedimenti petitum e causa petendi differenti.
Ne consegue, nell'ottica di parte appellata, il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con riferimento alla conclusione del diverso giudizio rispetto al quale la controparte chiede la declaratoria di litispendenza, nel replicare a quanto sostenuto da ella comparsa Parte_1
conclusionale, i due fratelli e producono la documentazione di quel giudizio CP_1 CP_2
dalla quale evincere la mancata opposizione in compensazione di tale credito da parte loro,
7 avendone già ottenuto il riconoscimento nel presente giudizio: insistono, pertanto, per il rigetto integrale dell'appello.
4) I motivi della decisione
L'esame dei motivi di appello deve partire dalla constatazione che gli appellati non hanno svolto alcun appello incidentale, pertanto, è passato in giudicato il rigetto di tutte le loro domande riconvenzionali ad eccezione di quella accolta, relativa al credito di 1.700 complessivi oggetto del secondo motivo di appello da parte di Parte_1
Analogamente è passata in giudicato la statuizione sul diritto dell'odierno appellante ad ottenere dai coeredi la somma di € 11.463,25 quale sua quota parte del corrispettivo ottenuto dai fratelli dalla vendita dei preziosi caduti in comunione ereditaria alla morte della madre nel 2013.
4.1. Con il primo motivo di appello ensura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha limitato l'obbligo restitutorio in capo ai fratelli convenuti e alla CP_1 CP_2
loro quota, in applicazione del principio di cui all'art. 752 c.c., sull'erroneo presupposto che le somme siano state incassate anche per conto del TE , tenuto, pertanto, a restituire Per_1
a il restante terzo non addossato ai primi due. Pt_1
In particolare, l'appellante sostiene che dalla documentazione in atti emergerebbe chiaramente come la vendita dei preziosi sia stata attuata da e i quali unici due avrebbero CP_1 CP_2 poi incassato le somme date in corrispettivo dall'acquirente . Rispetto a tali circostanze CP_3
incontestate a nulla rileverebbe che il conto su cui tali somme sono state poi depositate sia risultato intestato anche al TE , rimasto completamente estraneo alla vicenda. Per_1
Tuttavia, già in primo grado gli appellati avevano sostenuto che la vendita ed il successivo versamento del corrispettivo sul conto della Deutsche Bank era avvenuto su accordo di tutti i fratelli con l'intento comune di utilizzare tali fondi per sostenere le spese di gestione del patrimonio comune. Ora se, come affermato dal giudice di primo grado con statuizione non oggetto di appello, gli appellati non hanno adeguatamente provato il consenso di Pt_1
all'utilizzo comune della somma ottenuta dalla vendita, con conseguente accoglimento dell'istanza restitutoria pro quota dallo stesso avanzata, l'istruttoria svolta ha, invece, permesso di ritenere provato il consenso di . Per_1
Nel corso del suo interrogatorio formale all'udienza del 13.10.2021, infatti, ha dichiarato Pt_1
che la mattina in cui i preziosi dovevano essere ritirati dalla cassetta di sicurezza, e questa doveva essere conseguentemente chiusa, lui si era presentato in banca e aveva anche fotografato i gioielli in vista di una futura divisione in natura. Ha poi dichiarato che Loro però hanno portato via di prepotenza e senza il mio consenso i gioielli. Mio TE mi disse: non CP_1
8 preoccuparmi, che avrebbe portato i gioielli da , che costui li avrebbe stimati e poi il CP_3
ricavato della vendita si sarebbe diviso. Loro poi se ne sono andarono con i gioielli dentro una borsa sportiva.
Io sono andato successivamente da perché non sapendo più nulla da mio TE e CP_3
volli capire cosa fosse successo dei gioielli. mi disse che i gioielli li aveva stimati e CP_3
pagati ai miei fratelli.
Il sig. , escusso come teste nella medesima udienza, ha poi dichiarato che i gioielli gli CP_3
furono portati da , e nonché che lui li aveva Per_1 Tes_1 CP_2 Testimone_2
comprati ed aveva pagato il corrispettivo con assegni bancari sicuramente intestati ad CP_1
e senza saper riferire di eventuali assegni intestati ad .
[...] CP_2 Per_1
L'intestazione degli assegni ad e è documentalmente confermata in atti. CP_1 CP_2
Da tali elementi si evince come il TE fosse presente al momento del ritiro dei Per_1
gioielli in banca e della consegna all'acquirente , cosicchè il versamento del CP_3
corrispettivo ricevuto sul conto anche a lui pacificamente intestato conferma il consenso dello stesso all'operazione complessivamente considerata, pur in assenza di assegni a lui intestati, avendo i fratelli pacificamente agito con il suo consenso.
Una volta affermato il diritto del TE alla percezione della sua quota, gli altri fratelli Pt_1
devono, pertanto, risponderne nei limiti delle loro quote ereditarie come sancito dall'art. 752
c.c.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
4.2. Con il secondo motivo di appello ha riproposto l'eccezione di Parte_1
litispendenza con il giudizio dallo stesso azionato nei confronti di tutti i fratelli per ottenere il rendiconto della gestione dell'immobile di Torino, Via Cernaia 40.
In tale contesto l'appellante conferma di aver incassato per intero i canoni di locazione del predetto esercizio commerciale per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 per complessivi
3.400 euro, ma sostiene che l'eventuale debenza ai coeredi pro quota sarebbe oggetto del suddetto giudizio, volto ad ottenere il rendiconto della suddetta gestione da parte dei coeredi con determinazione della quota spettante a ciascuno di loro anche alla luce dell'incasso dei suddetti canoni da parte di Pt_1
A conferma della litispendenza l'appellante ha allegato alla comparsa conclusionale la sentenza di primo grado emessa in quel giudizio, sulla quale pende attualmente appello, ma dalla quale emergerebbe come il rendiconto richiesto abbia coperto anche il periodo di dicembre 2019 e gennaio 2020 essendo stato esteso fino a marzo 2021, momento della vendita dell'immobile, a
9 fronte dell'iniziale decorrenza dal momento di iscrizione a ruolo della causa nel maggio 2019.
Dovevano, pertanto, ritenersi superate le considerazioni svolti dagli appellati in relazione alla mancata sovrapponibilità anche temporale dei due giudizi.
Nonostante l'estensione temporale del rendiconto di gestione trovi conferma negli atti, occorre considerare che i due giudizi non hanno certo lo stesso oggetto, dal momento che in questo il credito pro quota viene unicamente opposto in compensazione, mentre nell'altro l'oggetto del giudizio è la resa del conto, che ha solo come conseguenza l'affermazione di quanto dovuto ai singoli coeredi e sempre nei limiti delle domande ivi avanzate.
Dalla documentazione depositata dagli appellati con la memoria di replica emerge chiaramente come gli stessi non abbiano richiesto in quel giudizio di considerare il loro credito pro quota sui canoni di locazione di dicembre 2019 e gennaio 2020, avendone già ottenuto il riconoscimento nel presente giudizio.
Il motivo è infondato e l'appello deve essere interamente rigettato.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato in base al decisum (scaglione euro 5.201,00-
26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi (euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro
1.911,00 per la fase decisionale), aumentato ad euro 6.354,40 per la difesa di più parti processuali, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
10
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2186/2022 del
Tribunale di Torino, pubblicata in data 23/05/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.354,40 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio in data 15.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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