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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 292/2025 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.07.1944, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e FI MA, presso il cui studio in Rimini, al Corso D'Augusto n. 134, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_1
c.f. , in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Arturo
RE e CO CO e con questi elettivamente domiciliati in Venezia
Santa Croce n. 502, presso lo studio dell'avv. Adalberto Perulli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di
1 provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 25.11.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 10.02.2025, ha agito in Parte_1 giudizio al fine di accertare l'illegittimità della trattenuta operata sulla pensione di vecchiaia da esso percepita, a titolo di contributo di solidarietà in favore della Parte_2
a favore dei Dottori ai sensi dell'art. 22 del regolamento CP_1 della , approvato con d.m. del 14.07.2004, e successive delibere CP_1
(delibera n. 4 del 28.10.2008, delibera del 27.06.2013, delibera n.
10/17 del 29.11.2017).
Più specificamente, a sostegno del ricorso, ha dedotto: di essersi iscritto alla e aver presentato domanda di pensione, avendo CP_1 maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia totalizzata;
che la CP_1 ha liquidato la pensione, ma ha applicato una trattenuta mensile a titolo di “contributo di solidarietà”, pari a € 68,07, come risulta dai cedolini pensione prodotti in atti;
che tale trattenuta è stata operata in modo continuativo, nonostante il carattere dichiarato “straordinario” e
“temporaneo” del contributo.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del prelievo operato, evidenziando che il regolamento della , in quanto atto amministrativo privo di CP_1 forza di legge, non può incidere sui diritti acquisiti, riducendo unilateralmente l'importo della pensione già maturata e in pagamento, il che ha trovato conferma in numerose pronunce della Corte di Cassazione
(tra le altre sentenze n. 26102/2014, n. 26229/2014, n. 25029/2009,
n. 25212/2009, n. 20235/2010 e n. 180/2019), che hanno affermato l'illegittimità del contributo di solidarietà sulle pensioni già maturate, in quanto lesivo dell'affidamento del pensionato e contrario al principio di ragionevolezza ex art. 3 Costituzione;
che la legge 335/1995 consente
2 agli enti previdenziali privatizzati di intervenire sugli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio (aliquote, coefficienti, criteri di determinazione), ma non di ridurre l'ammontare delle prestazioni già maturate tramite contributi di solidarietà. Infine, ha dedotto che la prescrizione che opera in ordine ai ratei indebitamente trattenuti è decennale e non quinquennale.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione delle rate sulla pensione liquidata a esso ricorrente e condanni la alla CP_1 restituzione delle ritenute operate;
con vi ttoria di spese.
La Parte_3
( ha eccepito, in via preliminare, la
[...] CP_1 decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/70, trattandosi di pensione domandata e liquidata con decorrenza dall'1.11.2008. Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso stante la legittimità del contributo preteso, evidenziando: che il contributo di solidarietà è stato introdotto dal Regolamento del 2004, applicato per quinquenni successivi tramite delibere approvate dai Ministe ri vigilanti (2004-2008, 2009-2013, 2014-
2018, 2019-2023); che la misura è temporanea, progressiva e applicata solo sulla quota reddituale della pensione, con esenzione per trattamenti inferiori a una soglia e aliquote crescenti per scaglioni di importo;
c he dall'1.1.2024 il contributo non è più applicato;
che il contributo di solidarietà è stato applicato sin dalla liquidazione della pensione, secondo la normativa vigente;
che non sono stati presentati ricorsi amministrativi o giudiziari nei termini previs ti;
che, in ogni caso, con riferimento ai ratei pensionistici opera la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ai sensi dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 19 L. 21/1986, con conseguente prescrizione per le somme anteriori al 20.5.2020 (o, in subordine, al 20.5.2015).
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari l'improcedibilità della domanda o comunque la rigetti nel merito, con vittoria di spese.
3 LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Deve escludersi, infatti, che al caso di specie sia applicabile l'art. 47
d.P.R. n. 639/1970, in considerazione del fatto che l'art. 443 c.p.c. prevede che “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amminist rativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”. Nel caso di specie, l'art. 57 del
Regolamento Unitario che indica gli atti contro i quali è previsto il ricorso non è applicabile alla fattispecie in esame, né sono indicate norme che impongano la presentazione di una domanda ad hoc alla odierna resistente per la restituzione del contributo di CP_1 solidarietà.
Ne consegue, quindi, che, non essendo necessaria la presentazione di una preventiva domanda amministrativa, non è invocabile la disposizione di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/70.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la domanda proposta è sostanzialmente una domanda di ripetizione di somme che sarebbero state asseritamente corrisposte e, quindi, non si pone un problema di quantificazione della prestazione pensionistica, se non nei t ermini così chiariti. Il che implica che, anche sotto questo profilo, non può trovare applicazione la norma invocata dalla che deve ritenersi di CP_1 stretta interpretazione.
2.1 Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che i fatti oggetto di causa non sono contestati, ossia l'applicazione della trattenuta sulla pensione di vecchiaia riconosciuta dal ricorrente e operata mensilmente dalla a titolo di contributo di solidarietà. CP_1
4 2.2 La trattenuta operata dalla C.N.P.A.D.C. è illegittima, come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento consolidato costante.
Così, in particolare, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.
31875/2018, la cui motivazione, per comodità espositiva, si riporta di seguito: “Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso l e mosse dalla legge delega n. 537/1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della A riguardo va ricordato che: a) il Governo è CP_1 stato delegato (con la L n 537/19993 art b1, commi 32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare (...) uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stes si degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse
"privatizzate"" hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta " e che" la gestione economico -finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria
5 costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il
Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad CP_1 introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di
"sostanziale delegificazione affidata dalla leg ge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass.
16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. c) Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle
Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L.
n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando
Regolamento della previdenza ragionieri - non è stato CP_1 consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art.3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335/1995 art 3 , comma
12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complement are) - che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n.
296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ric ondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di
6 rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo a rt. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al Dlgs n 509/1994 art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco t emporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione
- affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenz iali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali. Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal
7 quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contr asto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass Controparte_1
25212/09 ) che "L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa dispos izione che la prevede
(ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 ad 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coeff icienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" ).
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella s pecie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti».
(…) «Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una "variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione
8 relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio de l pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3, comma 12, I.
n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in bas e ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L.
n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in qua nto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere CP_1 di introdurre prestazioni patrim oniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1 comma
488 della L. n. 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica,
- secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 2 96, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte ( cfr. Cass 6702/2016, ord.
N. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legi slativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere
9 provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non CP_1 già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame».
(…) «Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale
n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un
"prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all' art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciu ti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un pr elievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati CP_1 un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e r ecente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014
(ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le cond izioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il
10 principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte».
In questo senso, anche le più recenti decisioni della Corte di
Cassazione n. 19711/2017 e n. 2356/2025.
Sul tema, inoltre, si è pronunciata la Corte d'Appello di Venezia, che, tra le altre (cfr. le numerose sentenze prodotte da parte ricorrente), con sentenza del 6.04. 2023 resa nel procedimento r.g.n. 916/2021 ha affermato che «Tutte le argomentazioni della sono già state CP_1 ripetutamente respinte dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze
(tra cui le nn. 423/2019, 603/2019, 982/2019, 9864/2019,
19561/2019 n. 482/2022 n. 29292/2019, 27340/2020, 28054/2020,
28055/2020, 6897/2022, 34541/2022), con le quali l'appello evita accuratamente di misurarsi, che hanno definitivamente chiarito che “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non pos sono Parte_3 adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 31527/2022). Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla nel presente giudizio (compresa l'irrilevanza, ai fini della CP_1 decisione, degli artt. 1, comma 763, L. 296/2006, e 1, comma 488, L.
147/2013) ed i principi affermati dalla Corte di Cassazione, riferiti al contributo di solidarietà imposto dalla negli anni 2009 -2013, CP_1 devono ritenersi pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame, relativa alla imposizione del contributo di solidarietà ed alle sue proroghe per i quinquenni successivi disposte dalle successive Delibere dell'Assemblea dei Delegati».
11 3.1 Ciò posto, applicando i principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte al caso di specie, deve ritenersi che il prelievo operato dalla
è illegittimo. CP_1
Né rileva, in senso contrario, il fatto che la pensione risulti liquidata con decorrenza dall'1.11.2008: sul punto, infatti, deve osservarsi che, come emerge dalla stessa ricostruzione operata dalla , le CP_1 disposizioni regolamentari che hanno previsto il contributo di solidarietà, pur antecedenti al conseguimento della pensione, sono state poi prorogate nel corso del tempo, con la conseguenza che, in ogni caso, tenuto conto dell'illegittimità del potere della di deliberare CP_1 un contributo di solidar ietà affermata pacificamente dalla Suprema
Corte per le ragioni innanzi evidenziate, ciò che rileva è l'illegittimità dell'esercizio di questo potere che si è poi prorogato, in maniera altrettanto illegittima, nel corso degli anni, rendendo quindi illegitt imi i prelievi operati nel corso del tempo.
3.2 Quanto alla prescrizione applicabile al caso di specie, essa è decennale.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, tra le altre, con la sentenza n. 31527/2022 emessa in una fattispecie relativa proprio azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla a favore dei dottori Controparte_1 commercialisti a titolo di contributo d i solidarietà, con la quale si è ribadito che in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, con la conseguenza, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla ri liquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; alla luce di ciò si è affermato che l'azione è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili.
12 Ne consegue, quindi, che, poiché la pensione è stata liquidata con decorrenza dall'1.11.2008, il ricorso è stato notificato il 20.05.2025 e non vi sono atti interruttivi precedenti, sono prescritte le somme trattenute in data anteriore al 20.05.2015.
Inoltre, al ricorrente, in conseguenza dell'accoglimento della domanda, spettano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto
(coincidente con i prelievi effettuati dalla fino al momento CP_1 dell'effettivo pagamento, in base ad un consolid ato e condiviso indirizzo della S.C. «che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito
«maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originar io credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass.
SS.UU. n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che
“[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito) [...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]”;» (cfr., tra le altre, Cass. 3740/2022).
Alla luce di ciò, la domanda va accolta e va accertata e dichiarata l'illegittimità della trattenuta operata dalla sulla pensione CP_1 di vecchiaia erogata al ricorrente e, per l'effetto, la Parte_1
C.N.P.A.D.C. va condannata alla restitu zione delle somme a tale titolo percepite dal 20.05.2015 , tenuto conto della prescrizione decennale,
13 fino alla cessazione della trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini indicati.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
26.000,00 contributo di € 68.07 x 130 mensilità=€ 8.849,1), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, che comprende anche la voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione. Sul punto, in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 8561/23: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. In termini analoghi anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 28627/23 “In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m.
n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Gianfrancesco Garattoni e FI MA che ne hanno fatto richiesta.
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 292/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dalla sulla pensione di vecchiaia erogata al ricorrente CP_1 Parte_1
;
[...]
2. condanna, per l'effetto, la alla restituzione in favore di CP_1
delle somme a tale titolo percepite dal 20.05.2015 Parte_1 fino alla cessazione della trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini indicati in parte motiva;
3. condanna la al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore di , che liquida in € 3.000,00 per compenso, Parte_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Gianfrancesco Garattoni e
FI MA.
Venezia, 26.11.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 292/2025 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.07.1944, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e FI MA, presso il cui studio in Rimini, al Corso D'Augusto n. 134, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_1
c.f. , in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Arturo
RE e CO CO e con questi elettivamente domiciliati in Venezia
Santa Croce n. 502, presso lo studio dell'avv. Adalberto Perulli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di
1 provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 25.11.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 10.02.2025, ha agito in Parte_1 giudizio al fine di accertare l'illegittimità della trattenuta operata sulla pensione di vecchiaia da esso percepita, a titolo di contributo di solidarietà in favore della Parte_2
a favore dei Dottori ai sensi dell'art. 22 del regolamento CP_1 della , approvato con d.m. del 14.07.2004, e successive delibere CP_1
(delibera n. 4 del 28.10.2008, delibera del 27.06.2013, delibera n.
10/17 del 29.11.2017).
Più specificamente, a sostegno del ricorso, ha dedotto: di essersi iscritto alla e aver presentato domanda di pensione, avendo CP_1 maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia totalizzata;
che la CP_1 ha liquidato la pensione, ma ha applicato una trattenuta mensile a titolo di “contributo di solidarietà”, pari a € 68,07, come risulta dai cedolini pensione prodotti in atti;
che tale trattenuta è stata operata in modo continuativo, nonostante il carattere dichiarato “straordinario” e
“temporaneo” del contributo.
Ciò posto, ha dedotto l'illegittimità del prelievo operato, evidenziando che il regolamento della , in quanto atto amministrativo privo di CP_1 forza di legge, non può incidere sui diritti acquisiti, riducendo unilateralmente l'importo della pensione già maturata e in pagamento, il che ha trovato conferma in numerose pronunce della Corte di Cassazione
(tra le altre sentenze n. 26102/2014, n. 26229/2014, n. 25029/2009,
n. 25212/2009, n. 20235/2010 e n. 180/2019), che hanno affermato l'illegittimità del contributo di solidarietà sulle pensioni già maturate, in quanto lesivo dell'affidamento del pensionato e contrario al principio di ragionevolezza ex art. 3 Costituzione;
che la legge 335/1995 consente
2 agli enti previdenziali privatizzati di intervenire sugli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio (aliquote, coefficienti, criteri di determinazione), ma non di ridurre l'ammontare delle prestazioni già maturate tramite contributi di solidarietà. Infine, ha dedotto che la prescrizione che opera in ordine ai ratei indebitamente trattenuti è decennale e non quinquennale.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione delle rate sulla pensione liquidata a esso ricorrente e condanni la alla CP_1 restituzione delle ritenute operate;
con vi ttoria di spese.
La Parte_3
( ha eccepito, in via preliminare, la
[...] CP_1 decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/70, trattandosi di pensione domandata e liquidata con decorrenza dall'1.11.2008. Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso stante la legittimità del contributo preteso, evidenziando: che il contributo di solidarietà è stato introdotto dal Regolamento del 2004, applicato per quinquenni successivi tramite delibere approvate dai Ministe ri vigilanti (2004-2008, 2009-2013, 2014-
2018, 2019-2023); che la misura è temporanea, progressiva e applicata solo sulla quota reddituale della pensione, con esenzione per trattamenti inferiori a una soglia e aliquote crescenti per scaglioni di importo;
c he dall'1.1.2024 il contributo non è più applicato;
che il contributo di solidarietà è stato applicato sin dalla liquidazione della pensione, secondo la normativa vigente;
che non sono stati presentati ricorsi amministrativi o giudiziari nei termini previs ti;
che, in ogni caso, con riferimento ai ratei pensionistici opera la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ai sensi dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 19 L. 21/1986, con conseguente prescrizione per le somme anteriori al 20.5.2020 (o, in subordine, al 20.5.2015).
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari l'improcedibilità della domanda o comunque la rigetti nel merito, con vittoria di spese.
3 LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda.
Deve escludersi, infatti, che al caso di specie sia applicabile l'art. 47
d.P.R. n. 639/1970, in considerazione del fatto che l'art. 443 c.p.c. prevede che “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amminist rativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”. Nel caso di specie, l'art. 57 del
Regolamento Unitario che indica gli atti contro i quali è previsto il ricorso non è applicabile alla fattispecie in esame, né sono indicate norme che impongano la presentazione di una domanda ad hoc alla odierna resistente per la restituzione del contributo di CP_1 solidarietà.
Ne consegue, quindi, che, non essendo necessaria la presentazione di una preventiva domanda amministrativa, non è invocabile la disposizione di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/70.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la domanda proposta è sostanzialmente una domanda di ripetizione di somme che sarebbero state asseritamente corrisposte e, quindi, non si pone un problema di quantificazione della prestazione pensionistica, se non nei t ermini così chiariti. Il che implica che, anche sotto questo profilo, non può trovare applicazione la norma invocata dalla che deve ritenersi di CP_1 stretta interpretazione.
2.1 Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.
In primo luogo, deve osservarsi che i fatti oggetto di causa non sono contestati, ossia l'applicazione della trattenuta sulla pensione di vecchiaia riconosciuta dal ricorrente e operata mensilmente dalla a titolo di contributo di solidarietà. CP_1
4 2.2 La trattenuta operata dalla C.N.P.A.D.C. è illegittima, come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento consolidato costante.
Così, in particolare, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.
31875/2018, la cui motivazione, per comodità espositiva, si riporta di seguito: “Appare opportuno indicare la base giuridica ed il parametro di legittimità cui rapportare l'art 22 del Regolamento, entrato in vigore dall'1/1/2004 e che ha introdotto il contributo di solidarietà, partendo dal processo di delegificazione, che ha presso l e mosse dalla legge delega n. 537/1993, e dalla conseguente individuazione dei poteri regolamentari della A riguardo va ricordato che: a) il Governo è CP_1 stato delegato (con la L n 537/19993 art b1, commi 32 e 33, lett. a), punto 4, Interventi correttivi di finanza pubblica) - per quel che qui interessa - "ad emanare (...) uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza", attenendosi, tra l'altro, al principio e criterio direttivo seguente:
"privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stes si degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti". b) il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, ha ribadito che le Casse
"privatizzate"" hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta " e che" la gestione economico -finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale". Per far ciò l'art. 1, comma 4, in combinato disposto con l'art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria
5 costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il
Regolamento della approvato con decreto ministeriale) ad CP_1 introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di
"sostanziale delegificazione affidata dalla leg ge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti (cfr, Cass.
16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto "anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. c) Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit., non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle
Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L.
n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, (che indica i regolamenti di delegificazione come quelli "destinati a sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali, in conformità a nuove norme generali regolatrici della materia stabilite con legge, e con effetto di abrogazione differita delle disposizioni legislative sostituite) sicché ad essi - e, quindi, anche all'emanando
Regolamento della previdenza ragionieri - non è stato CP_1 consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse "privatizzate", a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art.3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall'autonomia normativa delle Casse privatizzate. d) Quest'ultima disposizione (L. n. 335/1995 art 3 , comma
12, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complement are) - che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n.
296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame - sancisce testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ric ondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di
6 rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo a rt. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge". La norma, quindi, richiama le disposizioni di cui al Dlgs n 509/1994 art 2 cit., spec. commi 1 e 2), ribadendone i principi di autonomia e lo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati. In coerenza con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (funzionali alla garanzia di stabilità delle gestioni, da ricondursi ad un arco t emporale non inferiore a 15 anni), poi, gli stessi enti risultano contestualmente abilitati ad adottare - "nel rispetto del principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate" - provvedimenti di "variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione del coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". e) Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, una sostanziale delegificazione
- affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenz iali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti. Al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione - adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia - sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali. Coerentemente, il sindacato giurisdizionale - su tali atti di delegificazione - ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal
7 quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art 1418 e 1324 cc), per contr asto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe
(anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass Controparte_1
25212/09 ) che "L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa dispos izione che la prevede
(ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 ad 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coeff icienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti" ).
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella s pecie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
"criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti».
(…) «Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una "variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione
8 relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio de l pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3, comma 12, I.
n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in bas e ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L.
n. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 in qua nto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere CP_1 di introdurre prestazioni patrim oniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1 comma
488 della L. n. 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica,
- secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 2 96, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte ( cfr. Cass 6702/2016, ord.
N. 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legi slativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere
9 provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non CP_1 già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame».
(…) «Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale
n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un
"prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all' art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciu ti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un pr elievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di applicare ai pensionati CP_1 un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e r ecente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014
(ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le cond izioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il
10 principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum") possa incidere sulle conclusioni qui assunte».
In questo senso, anche le più recenti decisioni della Corte di
Cassazione n. 19711/2017 e n. 2356/2025.
Sul tema, inoltre, si è pronunciata la Corte d'Appello di Venezia, che, tra le altre (cfr. le numerose sentenze prodotte da parte ricorrente), con sentenza del 6.04. 2023 resa nel procedimento r.g.n. 916/2021 ha affermato che «Tutte le argomentazioni della sono già state CP_1 ripetutamente respinte dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze
(tra cui le nn. 423/2019, 603/2019, 982/2019, 9864/2019,
19561/2019 n. 482/2022 n. 29292/2019, 27340/2020, 28054/2020,
28055/2020, 6897/2022, 34541/2022), con le quali l'appello evita accuratamente di misurarsi, che hanno definitivamente chiarito che “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non pos sono Parte_3 adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 31527/2022). Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla nel presente giudizio (compresa l'irrilevanza, ai fini della CP_1 decisione, degli artt. 1, comma 763, L. 296/2006, e 1, comma 488, L.
147/2013) ed i principi affermati dalla Corte di Cassazione, riferiti al contributo di solidarietà imposto dalla negli anni 2009 -2013, CP_1 devono ritenersi pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame, relativa alla imposizione del contributo di solidarietà ed alle sue proroghe per i quinquenni successivi disposte dalle successive Delibere dell'Assemblea dei Delegati».
11 3.1 Ciò posto, applicando i principi di diritto affermati dalla Suprema
Corte al caso di specie, deve ritenersi che il prelievo operato dalla
è illegittimo. CP_1
Né rileva, in senso contrario, il fatto che la pensione risulti liquidata con decorrenza dall'1.11.2008: sul punto, infatti, deve osservarsi che, come emerge dalla stessa ricostruzione operata dalla , le CP_1 disposizioni regolamentari che hanno previsto il contributo di solidarietà, pur antecedenti al conseguimento della pensione, sono state poi prorogate nel corso del tempo, con la conseguenza che, in ogni caso, tenuto conto dell'illegittimità del potere della di deliberare CP_1 un contributo di solidar ietà affermata pacificamente dalla Suprema
Corte per le ragioni innanzi evidenziate, ciò che rileva è l'illegittimità dell'esercizio di questo potere che si è poi prorogato, in maniera altrettanto illegittima, nel corso degli anni, rendendo quindi illegitt imi i prelievi operati nel corso del tempo.
3.2 Quanto alla prescrizione applicabile al caso di specie, essa è decennale.
In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, tra le altre, con la sentenza n. 31527/2022 emessa in una fattispecie relativa proprio azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla a favore dei dottori Controparte_1 commercialisti a titolo di contributo d i solidarietà, con la quale si è ribadito che in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, con la conseguenza, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla ri liquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; alla luce di ciò si è affermato che l'azione è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili.
12 Ne consegue, quindi, che, poiché la pensione è stata liquidata con decorrenza dall'1.11.2008, il ricorso è stato notificato il 20.05.2025 e non vi sono atti interruttivi precedenti, sono prescritte le somme trattenute in data anteriore al 20.05.2015.
Inoltre, al ricorrente, in conseguenza dell'accoglimento della domanda, spettano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto
(coincidente con i prelievi effettuati dalla fino al momento CP_1 dell'effettivo pagamento, in base ad un consolid ato e condiviso indirizzo della S.C. «che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito
«maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originar io credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass.
SS.UU. n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che
“[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito) [...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]”;» (cfr., tra le altre, Cass. 3740/2022).
Alla luce di ciò, la domanda va accolta e va accertata e dichiarata l'illegittimità della trattenuta operata dalla sulla pensione CP_1 di vecchiaia erogata al ricorrente e, per l'effetto, la Parte_1
C.N.P.A.D.C. va condannata alla restitu zione delle somme a tale titolo percepite dal 20.05.2015 , tenuto conto della prescrizione decennale,
13 fino alla cessazione della trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini indicati.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad €
26.000,00 contributo di € 68.07 x 130 mensilità=€ 8.849,1), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, che comprende anche la voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione. Sul punto, in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione, ordinanza n. 8561/23: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”. In termini analoghi anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 28627/23 “In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m.
n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione”.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Gianfrancesco Garattoni e FI MA che ne hanno fatto richiesta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 292/2025 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dalla sulla pensione di vecchiaia erogata al ricorrente CP_1 Parte_1
;
[...]
2. condanna, per l'effetto, la alla restituzione in favore di CP_1
delle somme a tale titolo percepite dal 20.05.2015 Parte_1 fino alla cessazione della trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini indicati in parte motiva;
3. condanna la al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore di , che liquida in € 3.000,00 per compenso, Parte_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Gianfrancesco Garattoni e
FI MA.
Venezia, 26.11.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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