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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5899/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
TO Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 28 novembre 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5899 dell'anno 2023
T R A
( ) domiciliata alla Via Barulli n. 6, presso lo studio legale Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Paolo Mansueto (c.f. ), che congiuntamente e disgiuntamente C.F._2 dall'avv. Arianna Volpe (c.f. ) la rappresenta e difende in virtù di documentazione in C.F._3 atti;
Appellante
C O N T R O
in persona del ll.r.p.t. e con sede in Milano alla via Scarsellini 14 (P. IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Taranto alla via Federico di Palma 123 presso lo studio P.IVA_1 professionale dell'Avv. Giuseppe Ramellini ( c.f. ) che la rappresenta e difende come C.F._4 da documentazione in atti;
Appellata
residente in [...] a Massafr (Ta); Controparte_2
Appellata contumace
Ove all'udienza del 10 ottobre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e
281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
1 Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la sig.ra evocava innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Taranto la sig.ra e la spa deducendo: 1) che alle 15,30 del Controparte_2 Controparte_3
13 gennaio 2021, mentre alla guida della Smart Fortwo Coupè tg. DN746NR di sua proprietà ed assicurata presso la spa percorreva la Via Gentile in abitato di Massafra (Ta), all'altezza della intersezione CP_3 Cont con CO I VI collideva con la Renault Clio tg. BE495WA assicurata presso e condotta dalla proprietaria che ometteva di concedere ad essa attrice la dovuta precedenza provenendo Controparte_2 dalla sinistra della seconda e proiettando a seguito dell'urto il veicolo della attrice verso il muretto latistante a destra la carreggiata di Via Gentile, onde l'autovettura Smart di essa attrice risultava danneggiata sia sul lato anteriore sinistro per effetto della collisione col veicolo della convenuta, sia sul lato destro per effetto della collisione col muretto verso il quale era sospinta a seguito dell'urto.
Concludeva chiedendo: 1) accertarsi la responsabilità esclusiva di per l'incidente Controparte_2 verificatosi;
2) la condanna della convenuta al ristoro dei danni quantificati in narrativa in misura pari ad euro
2693,31 o altra somma determinanda, oltre accessori;
3) la rifusione delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa di risposta la chiedendo il rigetto della domanda col ristoro Controparte_5 delle spese di lite.
Con sentenza n. 2160/2023 emessa in data 12 ottobre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
5710/2021 r.g., il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , in Controparte_6 persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre 15% RSG, CPA
e IVA.pone definitivamente a carico di il costo della svolta CTU, come da decreto in atti, Parte_1 ritualmente comunicato.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
[a) accogliere l'appello proposto poiché ammissibile e fondato;
b) per l'effetto in riforma integrale della sentenza n. 2160/23 del Giudice di Pace di Taranto, Avv. Lanfranco
D'Alanno resa all'esito del processo civile n. RG. 5710/21 accertare e dichiarare che l'appellante ha subito danni alla propria autovettura (Smart Fortwo Coupè, . assicurata e tgt. DN746NR) nel sinistro Controparte_6 stradale per cui è causa e per responsabilità esclusiva della sig.ra ; Controparte_2
c) per le ragioni indicate negli atti e verbali di primo grado nonché nel presente atto di gravame, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al ristoro di tutti i danni materiali Controparte_7 subiti dalla vettura di proprietà della attrice, in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura
2 determinata dal CTU od in quella ritenuta di giustizia, oltre i costi accessori, il fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo. Il tutto nel limite di €. 5.000,00;
d) Con vittoria di spese (compreso il costo della Ctu espletata e di quella eventualmente espletanda) e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, in relazione al doppio grado di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste l'appellante 1) error in iudicando del GdP nella Parte_1 valutazione della prova testimoniale assunta col teste;
2) error in iudicando per avere il GdP Testimone_1 escluso rilevanza alla testimonianza de relato, quale quella resa dal teste;
3) error in iudicando Testimone_2 per avere il GdP escluso rilevanza alla cd constatazione amichevole di sinistro.
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto confermando in toto l'impugnata sentenza;
vittoria nelle spese e competenze del giudizio”
Così argomentava le proprie richieste processuali la spa : CP_1
[ a) Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame e alla loro contestazione, occorre precisare che costituitasi tempestivamente in giudizio (all'epoca ), aveva contestato il reale CP_1 CP_3 accadimento dell'incidente. La contestazione era sorta dagli accurati accertamenti tecnici eseguiti sulle vetture che si sosteneva essere coinvolte nell'incidente e dall'esame di luoghi nei quali il fatto si sarebbe verificato. In buona sostanza, la perizia è stata eseguita in due tranche ed è stata particolarmente accurata.
Nella comparsa di risposta con la quale la deducente si è costituita nel giudizio di prime cure sono stati esposti
i dettagli tecnici che la hanno indotta a ritenere mai accaduto il sinistro per cui è causa;
solo al fine di fare uno stringatissimo riassunto della contestazione, d'altra parte il Tribunale la potrà meglio leggere nella già richiamata comparsa di risposta, si può dire che si è escluso che un impalpabile urto diretto possa aver causato l'impatto della vettura dell'attrice contro un muro. Ovviamente ha corredato le sue difese CP_1 producendo perizie e foto delle vetture e dei luoghi. E' seguito il rigetto della richiesta risarcitoria della sig.ra per 4 volte (cfr. lettere prodotte); Pt_1
b) L'appello proposto è del tutto destituito di fondamento. Buona parte del gravame poggia sulla valutazione della prova testimoniale operata dal GdP che controparte contesta. La doglianza non coglie nel segno. E' appena il caso di ricordare che il teste addotto dalla parte attrice non ha direttamente Testimone_1 assistito al sinistro e per su stessa ammissione e venuto a conoscenza delle (presunte) modalità perché riferitegli dalla stessa sig.ra Parte_1
c) In sostanza ci si trova dinanzi al più classico dei casi della testimonianza de relato actoris e quindi in presenza di un teste che ha deposto su fatti e circostanze di cui era stato informato dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio. Come ormai abbondantemente chiarito dalla giurisprudenza, tali testimonianze sono
3 nulle e comunque prive di valore. Da ultimo, dopo una lunga serie di sentenze in realtà tutte uguali, si è espressa Cass. Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 34345;
d) A quanto detto deve aggiungersi che della presenza anche tardiva del teste sul luogo dell'incidente, che per di più nella deposizione non ha lesinato giudizi di carattere puramente personale che non poteva dare sia perché teste ed ancor più perché de relato actoris, non vi è certezza alcuna dato che non vi è stato intervento di Autorità. Del tutto inconferente è quanto sostenuto dalla appellante in ordine alla libera valutazione della testimonianza da parte del Giudice. La Suprema Corte – che ha sempre ribadito la nullità di tali testimonianze
– ha in qualche sporadico caso affermato che testimonianza de relato può assumere un minuscolo valore se confortata da altri elementi di prova acquisiti al processo. Nel caso tali elementi non solo non ci sono ma sinanche sono di segno contrario alla tesi di aprte attrice e del teste. Si intende fare riferimento alla ctu esperita che ha concluso per l'assoluta incompatibilità dei danni presenti sui mezzi venuti a presunta collisione con la dinamica dell'incidente prospettato dalla sig.ra Pt_1
e) Né è contestabile, e non lo è stato quanto meno tecnicamente nell'atto di appello, l'esito della ctu esperita sulle vetture volta a verificare la compatibilità dei danni con la dinamica dell'incidente. Premesso che la ctu non presenta punti deboli di alcun genere, la sentenza del GdP risutla essere ancora più chiara dal momento che ha evidenziato due spetti fondamentali:
1) dall'esame delle due vetture, anche se eseguita per buona parte sulle foto prodotte dalla deducente mai contestate dalla parte attrice, il ctu ha rilevato che la vettura Renault della convenuta sig.ra
[...]
, NON presentava danni evidenti sul paraurti anteriore e cioè con la parte della vettura che CP_2 avrebbe colpito la Smart della sig.ra la mancanza di danni sulla Renault non dava conto di quelli Pt_1 evidenti presenti sulla Smart. Vi erano poi incongruenze sull'altezza e sull'andamento degli urti;
2) parte attrice, letta la ctu, ha tentato di spostare il problema modificando quello che era stato indicato come un violento urto in una piccola strisciata e tentando di accreditare una presunta manovra di emergenza della sig.ra mai prima prospettata. Evidente che si è trattato di un tentativo di ribaltare la situazione che Pt_1 non si esita a definire disperato oltre che inammissibile. Sta di fatto che né il ctu né il GdP sono caduti nel tranello;
m) Si ribadisce che nel gravame non sono stati prospettati motivi tecnici sufficienti a inficiare sia la sentenza che la ctu e pertanto la decisione di prime cure merita conferma;
]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_2
II.- L'art.115 cpc come modificato dalla legge n.69/2009, sotto la rubrica “disponibilità delle prove” dispone:
“salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il giudice
4 può tuttavia , senza bisogno di prova , porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Ne consegue che con la modifica dell'art. 115 cpc la confessione ha abdicato alle funzioni di “regina delle prove”, e sul trono siedono ora le allegazioni difensive che non siano specificamente contestati dalla parte convenuta.
Le prove sono soggette al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 cpc che, sotto la rubrica
“valutazione delle prove”, così dispone: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.”.
Il lessico giuridico utilizzato dal legislatore (“salvo che la legge disponga altrimenti”) introduce così il principio di tassatività delle ipotesi di prova c.d. vincolante per il giudice, dovendo queste essere oggetto di una disposizione del legislatore, e costituendo così una deroga alla regola generale della valutazione dei risultati probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Ne consegue che il giudice nella valutazione delle prove deve:
a) Verificare se siano state assunte prove vincolanti nelle ipotesi previste dalla legge;
b) nel caso di risposta affermativa, decidere la causa secondo le predette prove vincolanti, considerando irrilevanti le ulteriori prove eventualmente ammesse ed espletate;
c) nel caso di risposta negativa , valutare le prove ammesse ed espletate secondo il “prudente apprezzamento”, esplicitando nella motivazione quali sono le prove che ritiene idonee a fondare la decisione della controversia, senza necessariamente passare analiticamente in rassegna le ulteriori prove ammesse ed espletate che ritiene non rilevanti a tal fine.
Il binomio contenuto nell'art. 116 cpc, articolato sul rapporto regola-eccezione esistente tra valutazione complessiva generale della prova, e tassatività delle ipotesi di prova vincolante, si riverbera con immediatezza
, conformandone il contenuto, sull'obbligo di motivare in relazione alla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova1 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite2, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte3, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione4, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Peraltro in forza del divieto della cd “ultrapetizione del testimone” ( amplius sul tema in Tribunale di Taranto
G.U. dott. TO Munno , sent. 07 luglio 2014 emessa nel procedimento n. 4267/2005 RGT pagg. 5 e ss cui si rinvia per brevità anche ai sensi dell'art. 118 d.a.c.p.c. ) non potrebbe legittimamente attendersi che i testimoni introducano nel processo fatti ulteriori rispetto a quelli allegati nell'esercizio della attività assertiva istituzionalmente devoluta alla parte e vietata al testimone ( iudex iuxta alligata et probata partium iudicare debet ).
III.- Applicando i criteri generali dettati dalla Legge ed evidenziati nel paragrafo che precede, occorre rilevare come nel corso del processo di primo grado non sembra siano state assunte prove cd vincolanti.
Nessuna norma di Legge sembra infatti attribuire efficacia legale vincolante alla cd Constatazione
Amichevole di Sinistro.
A tal fine l'art. 143 del DLvo 209/2005, sotto la rubrica “denuncia di sinistro”, così dispone nel suo comma secondo: “2.- Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si
rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998, Refin c. . CP_8 3 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995, c. . Per_1 Per_2
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995 Nanni c. D' ). Per_3
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998 Semeraro c. Banca Nazionale dell'Agricoltura). 4 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 6 presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”
La constatazione congiunta introduce una presunzione iuris tantum di veridicità dei fatti rappresentati, salvo prova contraria da rendersi a cura dell'impresa di assicurazione.
Le incompletezze del modulo di denuncia ex art. 143 Dlvo 209/2005 non ne inficiano la validità probatoria,
peraltro limitata alla presunzione semplice, in difetto di esplicite disposizioni della legge, potendo al più
ridurla in corrispondenza delle lacune riscontrate.
Rebus sic stantibus incombeva sull'assicuratore fornire nella stessa fase stragiudiziale la prova contraria richiesta dall'art. 143 comma 2 del T.U. 209/2005 per infirmare la presunzione semplice di veridicità istituita sulle dichiarazioni congiunte dei conducenti:
“2.- Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume,
salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze,
con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”
La prova contraria alla presunzione semplice da cui è assistita la cd Constatazione Amichevole di
Sinistro, in difetto di limitazioni e/o indicazioni legislative, può essere resa con ogni mezzo.
Dalle numerose fotografie allegate nel fascicolo di primo grado prodotto dalla si Controparte_1 evincono i seguenti particolari.
La Renault Clio proveniente da CO I VI, che avrebbe colliso con la fiancata laterale sinistra della
Smart condotta dall'appellante, appare nella sua componente frontale del tutto priva di qualsivoglia segno di lesione o macchie di vernice del veicolo antagonista;
anche le componenti più fragili dell'autovettura, quale i vetrini ed i trasparenti di copertura di luci e fanali, appaiono integri e privi di incrinature, graffi o raschi.
Si riproduce una delle fotografie allegate nel fascicolo di primo grado depositato dalla CP_1
da cui è possibile visionare la parte frontale del veicolo Renault Clio che, provenendo da CO I
[...]
VI, avrebbe colliso con la fiancata sinistra della Smart condotta dalla sig.ra in transito Pt_1 lungo la Via Gentile.
7 La collisione sarebbe avvenuta con la fiancata laterale sinistra della Smart condotta dalla sig.ra la disamina delle fotografie evidenzia solo una modesta introflessione della portiera Pt_1 posteriore sinistra nella parte basse, con la presenza di alcune striature orizzontali segno evidente di una lesione di striscio.
Deve quindi escludersi che la Renault Clio possa aver impattato con intensità con la Smart condotta dalla sig.ra o, quantomeno, con una intensità tale da proiettare il veicolo investito verso la Pt_1 parte opposta della ristretta carreggiata urbana sino a farlo collidere con il fabbricato esistente ed a procurarsi lesioni anche sulla parte destra.
Un'impatto subito nella sua parte posteriore sinistra avrebbe provocato alla Smart una semirotazione sino a portare l'asse longitudinale del veicolo in posizione obliqua rispetto all'asse della carreggiata urbana della Via Gentile, un movimento incompatibile con le lesioni presenti sullo spigolo anteriore destro della Smart che dalla predetta semirotazione sarebbe stato proiettato più verso il centro strada e non, invece, sul latistante fabbricato.
Del tutto ininfluente la deposizione del teste non presente al momento di Testimone_1 verificazione del fatto.
8 La testimonianza non è considerata dalla Legge come prova vincolante, e se avviene de relato è munita di efficacia ancora minore;
nel caso di specie non è diversa dalla semplice allegazione difensiva della sig.ra Pt_1
IV.- In conclusione i vizi lamentati dalla appellante si rivelano insussistenti, con conseguenziale reiezione del gravame.
V.- Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2160/2023 emessa in data 12 ottobre 2023 Parte_1 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 5710/2021 r.g., dal Giudice di Pace di Taranto;
3) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite in favore della Parte_1
liquidandole in euro 1200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, Controparte_1 oltre spese di registrazione della sentenza.
Monopoli, 28 ottobre 2025;
Il giudice
Dott. TO Munno
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 2 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
TO Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 28 novembre 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5899 dell'anno 2023
T R A
( ) domiciliata alla Via Barulli n. 6, presso lo studio legale Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Paolo Mansueto (c.f. ), che congiuntamente e disgiuntamente C.F._2 dall'avv. Arianna Volpe (c.f. ) la rappresenta e difende in virtù di documentazione in C.F._3 atti;
Appellante
C O N T R O
in persona del ll.r.p.t. e con sede in Milano alla via Scarsellini 14 (P. IVA Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Taranto alla via Federico di Palma 123 presso lo studio P.IVA_1 professionale dell'Avv. Giuseppe Ramellini ( c.f. ) che la rappresenta e difende come C.F._4 da documentazione in atti;
Appellata
residente in [...] a Massafr (Ta); Controparte_2
Appellata contumace
Ove all'udienza del 10 ottobre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e
281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege per la decisione.
1 Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la sig.ra evocava innanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Taranto la sig.ra e la spa deducendo: 1) che alle 15,30 del Controparte_2 Controparte_3
13 gennaio 2021, mentre alla guida della Smart Fortwo Coupè tg. DN746NR di sua proprietà ed assicurata presso la spa percorreva la Via Gentile in abitato di Massafra (Ta), all'altezza della intersezione CP_3 Cont con CO I VI collideva con la Renault Clio tg. BE495WA assicurata presso e condotta dalla proprietaria che ometteva di concedere ad essa attrice la dovuta precedenza provenendo Controparte_2 dalla sinistra della seconda e proiettando a seguito dell'urto il veicolo della attrice verso il muretto latistante a destra la carreggiata di Via Gentile, onde l'autovettura Smart di essa attrice risultava danneggiata sia sul lato anteriore sinistro per effetto della collisione col veicolo della convenuta, sia sul lato destro per effetto della collisione col muretto verso il quale era sospinta a seguito dell'urto.
Concludeva chiedendo: 1) accertarsi la responsabilità esclusiva di per l'incidente Controparte_2 verificatosi;
2) la condanna della convenuta al ristoro dei danni quantificati in narrativa in misura pari ad euro
2693,31 o altra somma determinanda, oltre accessori;
3) la rifusione delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa di risposta la chiedendo il rigetto della domanda col ristoro Controparte_5 delle spese di lite.
Con sentenza n. 2160/2023 emessa in data 12 ottobre 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
5710/2021 r.g., il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , in Controparte_6 persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre 15% RSG, CPA
e IVA.pone definitivamente a carico di il costo della svolta CTU, come da decreto in atti, Parte_1 ritualmente comunicato.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
[a) accogliere l'appello proposto poiché ammissibile e fondato;
b) per l'effetto in riforma integrale della sentenza n. 2160/23 del Giudice di Pace di Taranto, Avv. Lanfranco
D'Alanno resa all'esito del processo civile n. RG. 5710/21 accertare e dichiarare che l'appellante ha subito danni alla propria autovettura (Smart Fortwo Coupè, . assicurata e tgt. DN746NR) nel sinistro Controparte_6 stradale per cui è causa e per responsabilità esclusiva della sig.ra ; Controparte_2
c) per le ragioni indicate negli atti e verbali di primo grado nonché nel presente atto di gravame, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al ristoro di tutti i danni materiali Controparte_7 subiti dalla vettura di proprietà della attrice, in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura
2 determinata dal CTU od in quella ritenuta di giustizia, oltre i costi accessori, il fermo tecnico, interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo. Il tutto nel limite di €. 5.000,00;
d) Con vittoria di spese (compreso il costo della Ctu espletata e di quella eventualmente espletanda) e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, in relazione al doppio grado di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste l'appellante 1) error in iudicando del GdP nella Parte_1 valutazione della prova testimoniale assunta col teste;
2) error in iudicando per avere il GdP Testimone_1 escluso rilevanza alla testimonianza de relato, quale quella resa dal teste;
3) error in iudicando Testimone_2 per avere il GdP escluso rilevanza alla cd constatazione amichevole di sinistro.
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto confermando in toto l'impugnata sentenza;
vittoria nelle spese e competenze del giudizio”
Così argomentava le proprie richieste processuali la spa : CP_1
[ a) Prima di procedere all'esame dei motivi di gravame e alla loro contestazione, occorre precisare che costituitasi tempestivamente in giudizio (all'epoca ), aveva contestato il reale CP_1 CP_3 accadimento dell'incidente. La contestazione era sorta dagli accurati accertamenti tecnici eseguiti sulle vetture che si sosteneva essere coinvolte nell'incidente e dall'esame di luoghi nei quali il fatto si sarebbe verificato. In buona sostanza, la perizia è stata eseguita in due tranche ed è stata particolarmente accurata.
Nella comparsa di risposta con la quale la deducente si è costituita nel giudizio di prime cure sono stati esposti
i dettagli tecnici che la hanno indotta a ritenere mai accaduto il sinistro per cui è causa;
solo al fine di fare uno stringatissimo riassunto della contestazione, d'altra parte il Tribunale la potrà meglio leggere nella già richiamata comparsa di risposta, si può dire che si è escluso che un impalpabile urto diretto possa aver causato l'impatto della vettura dell'attrice contro un muro. Ovviamente ha corredato le sue difese CP_1 producendo perizie e foto delle vetture e dei luoghi. E' seguito il rigetto della richiesta risarcitoria della sig.ra per 4 volte (cfr. lettere prodotte); Pt_1
b) L'appello proposto è del tutto destituito di fondamento. Buona parte del gravame poggia sulla valutazione della prova testimoniale operata dal GdP che controparte contesta. La doglianza non coglie nel segno. E' appena il caso di ricordare che il teste addotto dalla parte attrice non ha direttamente Testimone_1 assistito al sinistro e per su stessa ammissione e venuto a conoscenza delle (presunte) modalità perché riferitegli dalla stessa sig.ra Parte_1
c) In sostanza ci si trova dinanzi al più classico dei casi della testimonianza de relato actoris e quindi in presenza di un teste che ha deposto su fatti e circostanze di cui era stato informato dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio. Come ormai abbondantemente chiarito dalla giurisprudenza, tali testimonianze sono
3 nulle e comunque prive di valore. Da ultimo, dopo una lunga serie di sentenze in realtà tutte uguali, si è espressa Cass. Sez. VI, 22 novembre 2022, n. 34345;
d) A quanto detto deve aggiungersi che della presenza anche tardiva del teste sul luogo dell'incidente, che per di più nella deposizione non ha lesinato giudizi di carattere puramente personale che non poteva dare sia perché teste ed ancor più perché de relato actoris, non vi è certezza alcuna dato che non vi è stato intervento di Autorità. Del tutto inconferente è quanto sostenuto dalla appellante in ordine alla libera valutazione della testimonianza da parte del Giudice. La Suprema Corte – che ha sempre ribadito la nullità di tali testimonianze
– ha in qualche sporadico caso affermato che testimonianza de relato può assumere un minuscolo valore se confortata da altri elementi di prova acquisiti al processo. Nel caso tali elementi non solo non ci sono ma sinanche sono di segno contrario alla tesi di aprte attrice e del teste. Si intende fare riferimento alla ctu esperita che ha concluso per l'assoluta incompatibilità dei danni presenti sui mezzi venuti a presunta collisione con la dinamica dell'incidente prospettato dalla sig.ra Pt_1
e) Né è contestabile, e non lo è stato quanto meno tecnicamente nell'atto di appello, l'esito della ctu esperita sulle vetture volta a verificare la compatibilità dei danni con la dinamica dell'incidente. Premesso che la ctu non presenta punti deboli di alcun genere, la sentenza del GdP risutla essere ancora più chiara dal momento che ha evidenziato due spetti fondamentali:
1) dall'esame delle due vetture, anche se eseguita per buona parte sulle foto prodotte dalla deducente mai contestate dalla parte attrice, il ctu ha rilevato che la vettura Renault della convenuta sig.ra
[...]
, NON presentava danni evidenti sul paraurti anteriore e cioè con la parte della vettura che CP_2 avrebbe colpito la Smart della sig.ra la mancanza di danni sulla Renault non dava conto di quelli Pt_1 evidenti presenti sulla Smart. Vi erano poi incongruenze sull'altezza e sull'andamento degli urti;
2) parte attrice, letta la ctu, ha tentato di spostare il problema modificando quello che era stato indicato come un violento urto in una piccola strisciata e tentando di accreditare una presunta manovra di emergenza della sig.ra mai prima prospettata. Evidente che si è trattato di un tentativo di ribaltare la situazione che Pt_1 non si esita a definire disperato oltre che inammissibile. Sta di fatto che né il ctu né il GdP sono caduti nel tranello;
m) Si ribadisce che nel gravame non sono stati prospettati motivi tecnici sufficienti a inficiare sia la sentenza che la ctu e pertanto la decisione di prime cure merita conferma;
]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_2
II.- L'art.115 cpc come modificato dalla legge n.69/2009, sotto la rubrica “disponibilità delle prove” dispone:
“salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il giudice
4 può tuttavia , senza bisogno di prova , porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”
Ne consegue che con la modifica dell'art. 115 cpc la confessione ha abdicato alle funzioni di “regina delle prove”, e sul trono siedono ora le allegazioni difensive che non siano specificamente contestati dalla parte convenuta.
Le prove sono soggette al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 116 cpc che, sotto la rubrica
“valutazione delle prove”, così dispone: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.”.
Il lessico giuridico utilizzato dal legislatore (“salvo che la legge disponga altrimenti”) introduce così il principio di tassatività delle ipotesi di prova c.d. vincolante per il giudice, dovendo queste essere oggetto di una disposizione del legislatore, e costituendo così una deroga alla regola generale della valutazione dei risultati probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Ne consegue che il giudice nella valutazione delle prove deve:
a) Verificare se siano state assunte prove vincolanti nelle ipotesi previste dalla legge;
b) nel caso di risposta affermativa, decidere la causa secondo le predette prove vincolanti, considerando irrilevanti le ulteriori prove eventualmente ammesse ed espletate;
c) nel caso di risposta negativa , valutare le prove ammesse ed espletate secondo il “prudente apprezzamento”, esplicitando nella motivazione quali sono le prove che ritiene idonee a fondare la decisione della controversia, senza necessariamente passare analiticamente in rassegna le ulteriori prove ammesse ed espletate che ritiene non rilevanti a tal fine.
Il binomio contenuto nell'art. 116 cpc, articolato sul rapporto regola-eccezione esistente tra valutazione complessiva generale della prova, e tassatività delle ipotesi di prova vincolante, si riverbera con immediatezza
, conformandone il contenuto, sull'obbligo di motivare in relazione alla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova1 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite2, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte3, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione4, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Peraltro in forza del divieto della cd “ultrapetizione del testimone” ( amplius sul tema in Tribunale di Taranto
G.U. dott. TO Munno , sent. 07 luglio 2014 emessa nel procedimento n. 4267/2005 RGT pagg. 5 e ss cui si rinvia per brevità anche ai sensi dell'art. 118 d.a.c.p.c. ) non potrebbe legittimamente attendersi che i testimoni introducano nel processo fatti ulteriori rispetto a quelli allegati nell'esercizio della attività assertiva istituzionalmente devoluta alla parte e vietata al testimone ( iudex iuxta alligata et probata partium iudicare debet ).
III.- Applicando i criteri generali dettati dalla Legge ed evidenziati nel paragrafo che precede, occorre rilevare come nel corso del processo di primo grado non sembra siano state assunte prove cd vincolanti.
Nessuna norma di Legge sembra infatti attribuire efficacia legale vincolante alla cd Constatazione
Amichevole di Sinistro.
A tal fine l'art. 143 del DLvo 209/2005, sotto la rubrica “denuncia di sinistro”, così dispone nel suo comma secondo: “2.- Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si
rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998, Refin c. . CP_8 3 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995, c. . Per_1 Per_2
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995 Nanni c. D' ). Per_3
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998 Semeraro c. Banca Nazionale dell'Agricoltura). 4 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 6 presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle
circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”
La constatazione congiunta introduce una presunzione iuris tantum di veridicità dei fatti rappresentati, salvo prova contraria da rendersi a cura dell'impresa di assicurazione.
Le incompletezze del modulo di denuncia ex art. 143 Dlvo 209/2005 non ne inficiano la validità probatoria,
peraltro limitata alla presunzione semplice, in difetto di esplicite disposizioni della legge, potendo al più
ridurla in corrispondenza delle lacune riscontrate.
Rebus sic stantibus incombeva sull'assicuratore fornire nella stessa fase stragiudiziale la prova contraria richiesta dall'art. 143 comma 2 del T.U. 209/2005 per infirmare la presunzione semplice di veridicità istituita sulle dichiarazioni congiunte dei conducenti:
“2.- Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume,
salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze,
con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”
La prova contraria alla presunzione semplice da cui è assistita la cd Constatazione Amichevole di
Sinistro, in difetto di limitazioni e/o indicazioni legislative, può essere resa con ogni mezzo.
Dalle numerose fotografie allegate nel fascicolo di primo grado prodotto dalla si Controparte_1 evincono i seguenti particolari.
La Renault Clio proveniente da CO I VI, che avrebbe colliso con la fiancata laterale sinistra della
Smart condotta dall'appellante, appare nella sua componente frontale del tutto priva di qualsivoglia segno di lesione o macchie di vernice del veicolo antagonista;
anche le componenti più fragili dell'autovettura, quale i vetrini ed i trasparenti di copertura di luci e fanali, appaiono integri e privi di incrinature, graffi o raschi.
Si riproduce una delle fotografie allegate nel fascicolo di primo grado depositato dalla CP_1
da cui è possibile visionare la parte frontale del veicolo Renault Clio che, provenendo da CO I
[...]
VI, avrebbe colliso con la fiancata sinistra della Smart condotta dalla sig.ra in transito Pt_1 lungo la Via Gentile.
7 La collisione sarebbe avvenuta con la fiancata laterale sinistra della Smart condotta dalla sig.ra la disamina delle fotografie evidenzia solo una modesta introflessione della portiera Pt_1 posteriore sinistra nella parte basse, con la presenza di alcune striature orizzontali segno evidente di una lesione di striscio.
Deve quindi escludersi che la Renault Clio possa aver impattato con intensità con la Smart condotta dalla sig.ra o, quantomeno, con una intensità tale da proiettare il veicolo investito verso la Pt_1 parte opposta della ristretta carreggiata urbana sino a farlo collidere con il fabbricato esistente ed a procurarsi lesioni anche sulla parte destra.
Un'impatto subito nella sua parte posteriore sinistra avrebbe provocato alla Smart una semirotazione sino a portare l'asse longitudinale del veicolo in posizione obliqua rispetto all'asse della carreggiata urbana della Via Gentile, un movimento incompatibile con le lesioni presenti sullo spigolo anteriore destro della Smart che dalla predetta semirotazione sarebbe stato proiettato più verso il centro strada e non, invece, sul latistante fabbricato.
Del tutto ininfluente la deposizione del teste non presente al momento di Testimone_1 verificazione del fatto.
8 La testimonianza non è considerata dalla Legge come prova vincolante, e se avviene de relato è munita di efficacia ancora minore;
nel caso di specie non è diversa dalla semplice allegazione difensiva della sig.ra Pt_1
IV.- In conclusione i vizi lamentati dalla appellante si rivelano insussistenti, con conseguenziale reiezione del gravame.
V.- Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 91 cpc.
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2160/2023 emessa in data 12 ottobre 2023 Parte_1 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 5710/2021 r.g., dal Giudice di Pace di Taranto;
3) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna a rifondere spese e competenze di lite in favore della Parte_1
liquidandole in euro 1200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, Controparte_1 oltre spese di registrazione della sentenza.
Monopoli, 28 ottobre 2025;
Il giudice
Dott. TO Munno
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 2 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove 5