Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/02/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8959/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8959 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 14-10-2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Aversa al Viale Europa, 314b presso lo studio dell'avv. Vincenzo Martino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in San Marcellino Controparte_1 C.F._2
al Corso Europa n.387- via Oberdan n.3 presso lo studio dell' avv. Paolo Cantile che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8-8-2021 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio, in regime di separazione dei beni, a Frignano il 16 febbraio
2002, con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli -
( nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...])- deduceva che la Per_1 Per_2
1
prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
Deduceva, in particolare, di essere separata di fatto dal 2017 allorquando il resistente abbandonava il tetto coniugale ed intratteneva la relazione con un'altra donna;
di aver subito, nel corso del matrimonio, molteplici comportamenti violenti, minacciosi ed irrispettosi da parte del marito, anche in presenza dei minori ed anche mentre era incinta;
che il resistente per tale condotte era stato condannato a 4 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 609 bis e 612 bis (cfr. all.
9 - sentenza Trib. Na-Nord n. 764/2021); che dall'allontanamento il resistente si era disinteressato ai figli.
Su tali premesse chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al resistente, avendo tenuto condotte violente a livello psicologico ed emotivo oltre ad assumere un atteggiamento disinteressato nei confronti del nucleo familiare;
l'affido esclusivo del minore, con residenza privilegiata presso di sé; visite rimesse al prudente apprezzamento del Tribunale;
l'assegnazione della casa familiare;
una somma a titolo di mantenimento esclusivamente per i figli di 600,00 euro 300,00 euro ciascuno- oltre Istat;
le spese straordinarie al 50%, oltre Istat;
la Pt_2
condanna alle spese.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, chiedeva, a sua volta, la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.; il rigetto della domanda di addebito avanzata, essendo la rottura imputabile ad un'elevata conflittualità; l'affido condiviso del minore, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita;
l'intervento dei SS in caso di ostacoli nel diritto di visita e nel rapporto con il minore;
il rigetto dell'assegnazione della casa familiare essendo di proprietà della di lui madre e concessa in comodato d'uso; la previsione di un mantenimento esclusivamente per i figli di € 400,00
-ossia 200,00 euro ciascuno- nonché il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale dell' 11.1.2022 entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Satta) il quale chiedeva alle parti ed alla Procura Sede di trasmettere documentazione in ordine alla sussistenza di divieti di avvicinamento del resistente ai figli, rinviando al 17-5-2022 in modalità cartolare.
Riassegnato il procedimento al relatore (dott.ssa Sequino), con ordinanza del 18 maggio 2022 il
Giudice relatore disponeva l'ascolto del minore ai sensi dell'art. 315 bis c.c.
All'esito dell' ascolto del minore , il Presidente f.f. (dott.ssa Sequino), così provvedeva in via Per_2
provvisoria: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava il minore alla madre in via esclusiva, tenuto conto dell'atteggiamento violento del nei confronti della ricorrente, come CP_1
dedotto in ricorso, anche alla presenza dei figli e sulla base della documentazione in atti (cfr. sentenza
2 R.G. n. 8959/2021
di condanna n. 764/2021 del Tribunale di Napoli Nord, confermata in appello con sentenza n.
8922/2021 per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis e 612 bis c.p.); tenuto conto, altresì, del disinteresse del padre sia in ordine al diritto di visita, non esercitato da anni sia per quanto concerne il mantenimento, come emerso dalle dichiarazioni del minore (Papà non lo vedo da 4 anni. Non ci siamo neanche mai sentiti per telefono. L'ho incontrato qualche volta per strada ma lui ha abbassato la testa. All'inizio non avevo problemi con lui. Poi ha iniziato a non versare il mantenimento a non farsi sentire. Quando mio fratello aveva 4 anni lo mandò in ospedale. A me ha dato qualche schiaffo
e poi mi urlava contro. All'inizio io lo contattavo ma lui vedevo che non si interessava. Pensava a stare con la compagna e poi si è anche lasciato. Negli ultimi 4 anni non ho mai sentito e visto papà.
Non ci siamo neanche mai sentiti per le feste. Anche mio fratello non lo vede e non lo sente. Quando stavano insieme, non ho ricordi belli con lui. Ricordo solo che picchiava mio fratello. Non ho alcun ricordo bello con papà; dichiarazioni rese dal minore all'udienza dell'8-6-2022); nulla stabiliva sul diritto di visita;
assegnava la casa familiare alla ricorrente per abitarla unitamente ai figli;
prevedeva in capo al resistente la corresponsione di un assegno, da versarsi alla ricorrente, a titolo di mantenimento per i figli ari ad € 500,00-ossia euro 250,00 ciascuno- oltre Istat;
poneva le spese mediche non coperte dal SSN e straordinarie per i minori, al 50%, come da Protocollo di Intesa;
nulla disponeva sul mantenimento della ricorrente in assenza di domanda;
infine nominava G.I. se stesso fissando l'udienza del 26-10-2022.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate in precedenza.
Espletata l'istruttoria, previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza dell' 11.10.2024 , tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art.190 c. p. c. (ordinanza del 14/18 ottobre 2024).
In via preliminare nulla va disposto sull'affido e diritto di visita essendo i figli della coppia - Per_1
( nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) maggiorenni. Per_2
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che il coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte
3 R.G. n. 8959/2021
di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. ex multis Cass. Civ.; Sez. I n. 26571/2007; Tribunale Terni, 27/5/2022 n.448;
Corte appello Palermo, sez. I, 12/6/2013 n.991 secondo cui In materia di separazione tra coniugi, la violenza consumata all'interno delle mura domestiche, assume rilevanza determinante anche quando si estrinsechi in un solo episodio di violenza fisica e a essa possa riconnettersi efficacia risolutiva del rapporto coniugale. Invero, il fatto che risulti provato per testi, un solo episodio di percosse, non può far ritenere che l'episodicità del fatto presupponga in re ipsa che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia. Anche un solo episodio di violenza costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra, nonché disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, quale principio posto alla base dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione ed è quindi comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia).
Altresì secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri coniugali, da giustificare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione coniugale, nonché esonerare il giudice dal compito di comparare i comportamenti di entrambi i coniugi, in quanto le condotte violente ed aggressive, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione (Tribunale Torino sez. VII, 11/02/2022, n.608;
Tribunale Pisa sez. I, 28/01/2022, n.120).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
In particolare è provato per tabulas che il è stato condannato con sentenza passata in CP_1
4 R.G. n. 8959/2021
giudicato ad anni 4 di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, per i reati di cui agli artt. 572 e 61 n. 11 quinquies, 609 bis e ter n. 5 quater e 61 n. 2 c.p. e 612 bis , comma 1 e 2, c.p. (cfr. sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 8922/2021, passata in giudicato in data 17.11.2022, che ha confermato la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 764/2021).
In definitiva la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 2, comma c.c. con addebito a carico del resistente, non potendo essere giustificati comportamenti violenti di qualunque forma, in quanto lesivi della dignità della persona e della parità delle parti, alla base dei diritti fondamentali della Costituzione e pilastro di ogni relazione umana e sociale.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione ( ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che convivendo la ricorrente con i figli maggiorenni ma non indipendenti, la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in San Marcellino, alla Via Ugo Foscolo snc (e Via F.
Petrarca n. 5) - va accolta, come previsto in sede presidenziale.
5 R.G. n. 8959/2021
Sulla domanda di mantenimento dei figli ( nato a [...] il [...]) e (nato Per_1 Per_2
a Caserta il 14.12.2006) maggiorenni ma non indipendenti economicamente
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che essendo i figli conviventi con la madre, sussiste in capo alla ricorrente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che
6 R.G. n. 8959/2021
fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252).
La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori
(cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Venendo al caso di specie, non è contestata la non indipendenza economica del figlio che è Per_2
divenuto maggiorenne nel corso del giudizio.
Per quanto concerne, invece, il figlio non può dirsi raggiunta la prova dell' indipendenza Per_1
economica alla luce dell'istruttoria espletata.
In particolare il teste di parte convenuta ( sorella del convenuto escussa Testimone_1 all'udienza del 27.9.2023) ha riferito non so se adesso lavora. Non so se in precedenza lavorava, so però che andava con lo zio che aveva camion, escavatore, faceva lavori per strada Non so se veniva retribuito. L'ho visto fare dei lavori con lo zio a Frignano. Era ragazzetto quando andava dallo zio, non andava a scuola. Aveva 15 o forse 16-17 anni. L' ultima volta che l'ho visto mi ha detto che stava facendo la scuola serale e che si arrangiava con lavoretti saltuari ma non so se inquadrato o meno.
Non so per quanto tempo ha lavorato con lo zio. L'ho visto anche altre volte a Villa di Briano lavorare con lo zio sempre per strada. L' ho visto proprio sullo scavatore
Parimenti il teste di parte attrice , madre della ricorrente escussa all'udienza del Testimone_2
27.9.2023) ha riferito va a scuola a Casal di Principe, all'ultimo anno. Ogni tanto fa Per_1
lavoretti per aiutare a casa. Lavora come scavatore. Ha imparato con lo zio questo lavoro. Per_1
non lavorava con lo zio perché era piccolino. Lo zio se lo portava a lavoro ma era piccolino. Non andava tutti i giorni. Quando piangeva andava perché gli piaceva vedere. A scuola andava ma sta qualche anno indietro. Lavora per altri
7 R.G. n. 8959/2021
Infine teste di parte convenuta ( nipote del convenuto del o escussa all'udienza Testimone_3 del 7.2.2024) ha riferito : dall'arresto di mio zio non mi sono sentita con mio cugino. Prima mi raccontava che si stava diplomando con la scuola serale e voleva prendere la patente per i camion
Nonostante lo zio fosse stato arrestato lui continuava a lavorare per lui. Fin da piccolo andava con lo zio con escavatore. Io una volta lo incontrai a Villa di Briano vicino casa di mia nonna che lavorava A volte metteva anche dei video mentre lavorava. Ultimamente non l'ho sentito. Per andare con lo zio non andava a scuola. Fin da piccolo ha iniziato. Mio zio non era infatti contento perché preferiva che studiava, la mamma invece voleva che seguiva lo zio. Adesso si trova che deve frequentare la scuola, forse l'ha preso anche il diploma. Adesso non so se lavora perché da quando
c'è stato l'arresto ossia dal 29 novembre 2022, non l'ho più sentito. Una volta, due anni fa, mi ricordo di averlo sentito e lui mi disse che stava andando a lavorare con lo zio. So che percepiva somme per questi lavori. Quando era piccolo non so se le percepiva. Ma successivamente ha percepito una sorta di stipendio, sui 500/600 euro, Era lui a dirmelo. Lui era bravo gli portava i lavori avanti. Era appassionato. Dopo l'arresto dello zio, si è adoperato in altri lavori come di pitturazione. Ricordo che ha pitturato un condominio a San Marcellino.
In definitiva non essedo provata l'indipendenza economica del figlio ritenuto persistente Per_1
l'obbligo di mantenimento nei confronti di entrambi i figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 22 e 18), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass.
n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi, la ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come signora delle pulizie;
vive nella casa familiare e dispone di due auto (una utilizzata dal figlio); ha percepito da maggio a luglio 2020 il reddito di cittadinanza di € 698,69 e successivamente di €
798,69 fino a maggio 2021, misura poi revocata;
mentre il resistente è disoccupato (cfr. recesso dal rapporto di lavoro, dimissioni volontarie dal 28-1-2022); all'udienza del 27-9-2023 il difensore ha dato atto della detenzione del da novembre del 2022, in seguito alla condanna passata in CP_1
giudicato.
8 R.G. n. 8959/2021
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro € 400,00
-di cui € 250,00 per il figlio ( nato a [...] il [...]) ed € 150,00 per il figlio Per_2 Per_1
che si arrangia con lavori saltuari- da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Nulla, invece, si dispone a titolo di mantenimento di parte ricorrente, in assenza di domanda.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale
I compensi spettanti al difensore della ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato sono liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nata a [...] il [...]) e ( nato a [...] il [...]) con Parte_1 Controparte_1
addebito al resistente;
b) nulla si dispone sull'affido e sul diritto di visita essendo i figli della coppia ( nato Per_1
a Grosseto il 9.8.2002) e (nato a [...] il [...])- maggiorenni;
Per_2
c) assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in San Marcellino alla Via Ugo Foscolo snc (F. Petrarca n. 5) - alla ricorrente che l'abiterà unitamente ai figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
d) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, per il mantenimento dei figli maggiorenni e non indipendenti economicamente la somma mensile di € 400,00 -di cui 250,00 euro per il figlio ( nato Per_2
a Caserta il 14.12.2006) ed € 150,00 per il figlio ( nato a [...] il [...])- Per_1
oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie
9 R.G. n. 8959/2021
per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019.
Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) Nulla stabilisce a titolo di mantenimento in favore della ricorrente in assenza di domanda;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRIGNANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze (atto n. 5, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
g) condanna a pagare le spese di lite in favore dello Stato essendo la ricorrente Controparte_1
ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato liquidandole complessivamente in euro 3.809,00 (tremilaottocentonove,00) per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e
CPA se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
10