Articolo 77 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 90Articolo 78
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 77. (( (Modalita' particolari). )) (( 1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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