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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3320/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3320/2024 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BERRETTA DANIELE C.F._1
MOIRA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a Darwen (REGNO UNITO) il 07/07/1970, c.f. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. PUGLISI MARIA ELEONORA C.F._2
e dall'avv. PARATORE DOMENICO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11/11/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 29/03/2024 ha adìto il Tribunale per ottenere Parte_1 la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento delle figlie minori
(n. il 05/09/2019) e (n. il 07/02/2021), nate dalla Persona_1 Persona_2 relazione more uxorio intrattenuta con CP_1
La ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento presso sé, e disciplinasse i tempi di visita e permanenza col padre.
Quanto agli aspetti economici, ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie con un assegno di euro 800,00 mensili, sostenendo integralmente le spese straordinarie;
inoltre ha chiesto la somma di euro
500,00 a titolo di contributo per il canone di locazione mensile e l'ulteriore somma di euro 200,00 a titolo di contributo per le utenze domestiche.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito formulando le proprie CP_1 richieste.
Nel corso del giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed all'udienza dell'11/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi al contenuto dell'accordo depositato in atti e segnatamente:
“1. le minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...]_2
Catania il 07.02.2021) verranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. il Sig. potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana dalle ore Per_1
17:00 e fino alle ore 20:00 con possibilità di concordare orari e giorni diversi laddove dovesse rendersi necessario in virtù di particolari esigenze delle minori. Il padre le riaccompagnerà presso il domicilio della madre all'orario sopra indicato;
3. in un'ottica di graduale introduzione del pernottamento presso la dimora paterna, i genitori concordano che lo stesso verrà introdotto, gradualmente – con previsione di un pernottamento al mese sino a maggio 2025 e di due pernottamenti mensili, a fine settimana alterni, dal mese di giugno 2025 in poi – con modalità da concordare all'esito delle festività natalizie, la cui regolamentazione viene indicata nei paragrafi
2 successivi. Per tale ipotesi, i genitori concordano che il padre potrà tenere con sé le figlie dalle ore 11:00 del sabato (o, nel caso, dall'orario di uscita da scuola) e sino alle ore 19:00 della domenica;
4. quanto alle festività natalizie, le minori trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di
Natale con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, e la vigilia di Capodanno con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro. Il genitore non collocatario trascorrerà altresì con le bambine 4 giorni consecutivi (non comprensivi dei giorni di festa: i.e. 27,28,29 e 30 dicembre o 2,3,4 e 5 gennaio) durante le vacanze scolastiche del periodo di natalizio, da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno. Considerata l'età delle minori, in tale periodo il padre garantirà frequenti contatti telefonici tra la madre e le figlie
(telefonate e videochiamate);
5. durante le festività pasquali le minori trascorreranno 2 (due) giorni consecutivi – e, dunque, comprensivi di pernottamento – con ciascun genitore comprensivi, alternativamente, della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo e, così, ad anni alterni;
6. le ulteriori festività dovranno essere equamente distribuite tra i genitori e, in particolare, disporre che le minori trascorreranno il 06 gennaio, l'01 maggio e l'01 novembre con la madre ed il 25 aprile, il 02 giugno, l'08 dicembre con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 20:30 e, così, ad anni alterni con possibilità di concordare orari e giorni diversi, laddove si rendesse necessario in forza di particolari esigenze delle minori;
7. le minori trascorreranno una settimana nel mese di giugno, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto con il padre con pernottamento presso il padre per tutto il periodo previsto. Detti periodi dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
8. le minori trascorreranno il giorno del compleanno del padre e della festa del papà con il Sig. ed il giorno del compleanno della madre e della festa della Per_1 mamma con la Sig.ra ; Pt_1
9. il giorno del compleanno delle minori verrà condiviso, ove possibile, da entrambi i genitori. In caso di disaccordo tale da renderne impossibile la condivisione, le minori festeggeranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi di anno di anno, al fine di garantire ai genitori di trascorre il giorno con la festeggiata;
3 10. per quanto riguarda il contributo al mantenimento delle minori, il Sig. Per_1 provvederà al versamento dell'importo mensile di €. 400,00 (quattrocento/00) per ciascuna figlia da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre ad un contributo pari al 50% delle spese straordinarie;
11. il Sig. LM presta sin d'ora il consenso affinché l'assegno unico universale venga percepito, nella misura del 100%, dalla Sig.ra ” Parte_1
La causa, quindi, è stata rimessa in decisione dinnanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Il Collegio ritiene che tali accordi vadano, confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006 n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs n. 154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle due figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo relativo alla percezione, da parte della ricorrente, dell'intero assegno unico.
Le spese di giudizio, stante la definizione congiunta della controversia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3320/2024 R.G., ogni altra eccezione e domanda disattesa, così statuisce: dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Parte_1 dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le due figlie minori CP_1
Pers e secondo tempi e modalità specificate in parte motiva;
Per_1 pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due CP_1
Pers figlie minori e versando a entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 800,00 (euro 400,00 a figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
4 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell' 11.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3320/2024 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BERRETTA DANIELE C.F._1
MOIRA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a Darwen (REGNO UNITO) il 07/07/1970, c.f. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. PUGLISI MARIA ELEONORA C.F._2
e dall'avv. PARATORE DOMENICO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11/11/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 29/03/2024 ha adìto il Tribunale per ottenere Parte_1 la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento delle figlie minori
(n. il 05/09/2019) e (n. il 07/02/2021), nate dalla Persona_1 Persona_2 relazione more uxorio intrattenuta con CP_1
La ricorrente ha chiesto che il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento presso sé, e disciplinasse i tempi di visita e permanenza col padre.
Quanto agli aspetti economici, ha chiesto di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie con un assegno di euro 800,00 mensili, sostenendo integralmente le spese straordinarie;
inoltre ha chiesto la somma di euro
500,00 a titolo di contributo per il canone di locazione mensile e l'ulteriore somma di euro 200,00 a titolo di contributo per le utenze domestiche.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito formulando le proprie CP_1 richieste.
Nel corso del giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo ed all'udienza dell'11/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi al contenuto dell'accordo depositato in atti e segnatamente:
“1. le minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...]_2
Catania il 07.02.2021) verranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. il Sig. potrà tenere con sé le figlie due pomeriggi a settimana dalle ore Per_1
17:00 e fino alle ore 20:00 con possibilità di concordare orari e giorni diversi laddove dovesse rendersi necessario in virtù di particolari esigenze delle minori. Il padre le riaccompagnerà presso il domicilio della madre all'orario sopra indicato;
3. in un'ottica di graduale introduzione del pernottamento presso la dimora paterna, i genitori concordano che lo stesso verrà introdotto, gradualmente – con previsione di un pernottamento al mese sino a maggio 2025 e di due pernottamenti mensili, a fine settimana alterni, dal mese di giugno 2025 in poi – con modalità da concordare all'esito delle festività natalizie, la cui regolamentazione viene indicata nei paragrafi
2 successivi. Per tale ipotesi, i genitori concordano che il padre potrà tenere con sé le figlie dalle ore 11:00 del sabato (o, nel caso, dall'orario di uscita da scuola) e sino alle ore 19:00 della domenica;
4. quanto alle festività natalizie, le minori trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di
Natale con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, e la vigilia di Capodanno con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro. Il genitore non collocatario trascorrerà altresì con le bambine 4 giorni consecutivi (non comprensivi dei giorni di festa: i.e. 27,28,29 e 30 dicembre o 2,3,4 e 5 gennaio) durante le vacanze scolastiche del periodo di natalizio, da concordarsi entro il 30 novembre di ogni anno. Considerata l'età delle minori, in tale periodo il padre garantirà frequenti contatti telefonici tra la madre e le figlie
(telefonate e videochiamate);
5. durante le festività pasquali le minori trascorreranno 2 (due) giorni consecutivi – e, dunque, comprensivi di pernottamento – con ciascun genitore comprensivi, alternativamente, della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo e, così, ad anni alterni;
6. le ulteriori festività dovranno essere equamente distribuite tra i genitori e, in particolare, disporre che le minori trascorreranno il 06 gennaio, l'01 maggio e l'01 novembre con la madre ed il 25 aprile, il 02 giugno, l'08 dicembre con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 20:30 e, così, ad anni alterni con possibilità di concordare orari e giorni diversi, laddove si rendesse necessario in forza di particolari esigenze delle minori;
7. le minori trascorreranno una settimana nel mese di giugno, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto con il padre con pernottamento presso il padre per tutto il periodo previsto. Detti periodi dovranno essere concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
8. le minori trascorreranno il giorno del compleanno del padre e della festa del papà con il Sig. ed il giorno del compleanno della madre e della festa della Per_1 mamma con la Sig.ra ; Pt_1
9. il giorno del compleanno delle minori verrà condiviso, ove possibile, da entrambi i genitori. In caso di disaccordo tale da renderne impossibile la condivisione, le minori festeggeranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi di anno di anno, al fine di garantire ai genitori di trascorre il giorno con la festeggiata;
3 10. per quanto riguarda il contributo al mantenimento delle minori, il Sig. Per_1 provvederà al versamento dell'importo mensile di €. 400,00 (quattrocento/00) per ciascuna figlia da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre ad un contributo pari al 50% delle spese straordinarie;
11. il Sig. LM presta sin d'ora il consenso affinché l'assegno unico universale venga percepito, nella misura del 100%, dalla Sig.ra ” Parte_1
La causa, quindi, è stata rimessa in decisione dinnanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Il Collegio ritiene che tali accordi vadano, confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006 n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs n. 154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle due figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo relativo alla percezione, da parte della ricorrente, dell'intero assegno unico.
Le spese di giudizio, stante la definizione congiunta della controversia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3320/2024 R.G., ogni altra eccezione e domanda disattesa, così statuisce: dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre Parte_1 dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le due figlie minori CP_1
Pers e secondo tempi e modalità specificate in parte motiva;
Per_1 pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due CP_1
Pers figlie minori e versando a entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Parte_1 un assegno mensile di euro 800,00 (euro 400,00 a figlia), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
4 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell' 11.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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