Sentenza 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/06/2022, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 01003/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2021, proposto da
IA CH, rappresentata e difesa dagli avvocati Cosimo Summa e Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso e Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la dichiarazione
del diritto di accesso in capo alla ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso, con conseguente condanna del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che dagli atti di causa risulta quanto segue:
- a) parte ricorrente espone di aver presentato, in data 4 agosto 2021, istanza di accesso agli atti all’INPS, sede di Ostuni, per avere copia dei modelli Ecocert, Retr. Pens e AR, relativi alla pensione SFS n. 01354113;
- b) il 5.8.21 la sede di Ostuni trasmetteva la domanda per competenza alla sede Brindisi, la quale, dopo il termine di 30 giorni, riscontrava la predetta istanza con mail del 10 settembre 2021 (v. memoria costituzione INPS), nella quale si evidenziava che non era possibile ostendere i modelli Ecocert, AR, Retr. Pens., relativi alla pensione SFS 1354113, perché « La pensione ai superstiti sopra indicata è una pensione di reversibilità, come tale liquidata nell’aliquota del 60% della pensione spettante al dante causa, senza che all’atto della liquidazione ci sia stata una gestione del conto assicurativo, in quanto il suo importo deriva direttamente dall'importo della pensione del dante causa, cui si collega. Se la pensione del dante causa avesse avuto una decorrenza relativamente più recente, avremmo almeno il modello AR (o modello equivalente) emesso al momento della liquidazione della pensione diretta del dante causa. Ma la pensione FS di provenienza aveva decorrenza 10/1993. Il soppresso Fondo di previdenza per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato è stato incorporato nell’INPS dal 4/2000, perciò solo le pensioni con decorrenza successiva a tale data sono state liquidate presso il nostro Istituto e disponiamo degli elaborati di calcolo. Per i pensionati anteriormente a tale data non si dispone neanche dei dati relativi alla posizione assicurativa. Pertanto, i documenti richiesti sono inesistenti e impossibili da riprodurre, stante l’assenza nei nostri archivi dell’intera posizione assicurativa del dante causa. Se può essere utile per esaminare i dati della pensione, allego il modello Te08 della pensione di reversibilità, che riporta anche i dati contributivi, onde poterne verificare la correttezza »;
- c) l’INPS ha quindi chiesto dichiararsi l’inammissibilità/improcedibilità del gravame per carenza di interesse o comunque la sua infondatezza nel merito;
- d) alla camera di consiglio del 2 febbraio 2022, la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 giugno 2022 su richiesta congiunta delle parti;
- e) con memoria del 27 maggio 2022, parte ricorrente ha dedotto che il Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato è confluito, dal 1° aprile 2000, nell’INPS, con la denominazione di Fondo Speciale del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., e che il marito della ricorrente, in pensione dal 1993, ne ha goduto fino al decesso (il 29.4.2017), allorquando la ricorrente è divenuta titolare della pensione di reversibilità;
- f) quindi, per effetto della suddetta incorporazione, parte ricorrente sostiene che l’INPS deve per forza aver acquisito tutta la documentazione relativa alle pratiche pensionistiche degli ex dipendenti FS;
- g) alla camera di consiglio del 15 giugno 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che:
- a) la presente controversia attiene all’accesso agli atti e, quindi, a documenti preesistenti presso l’Amministrazione che li detiene;
- b) nel caso di specie, l’INPS ha dedotto di non avere i documenti richiesti perché non esiste nei propri archivi la documentazione relativa all’intera posizione del dante causa;
- c) tale dato è di fatto ostativo all’accesso della ricorrente, posto che non si può ordinare all’INPS di consentire un accesso che sarebbe impossibile per l’inesistenza del relativo oggetto.
3) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto e che le spese possano essere compensate tra le parti, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO