Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 11/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecosan Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG B1CFB25A68, rappresentata e difesa dall’avvocato Eleonora Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AT, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Mentullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OG (Società Gestione Ambiente) S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Orsini, Christian Santicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale di verifica del 30 ottobre 2024 a firma del RUP, comunicato alla ricorrente a mezzo pec in data 4 novembre 2024, con il quale è stata disposta l’esclusione della Ecosan Italia S.r.l. dalla gara d’appalto indetta dal Comune di AT per l’affidamento del servizio di disinfestazione, sanificazione e derattizzazione degli immobili di proprietà comunale o di pertinenza comunale e del territorio del Comune di AT, e della relativa nota di comunicazione a firma del Dirigente comunale, prot. n. 0220520/2024 del 4 novembre 2024, nonché della nota di trasmissione interna prot. n. 219012 del 30 ottobre 2024;
- per quanto occorra, dei verbali di gara, nella parte in cui risultino eventualmente lesivi per gli interessi della ricorrente, nonché della nota prot. n. 158554 del 4 settembre 2024 e della nota prot. n. 195623 del 27 settembre 2024, atti relativi al procedimento di verifica dell’anomalia, e di tutti gli atti ivi richiamati, di quelli ad essi presupposti, connessi e conseguenti;
- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, se ed in quanto esistente, in favore di altro operatore economico e degli eventuali atti/ provvedimenti di valutazione dell’offerta del concorrente risultato aggiudicatario e dell’eventuale sub procedimento di anomalia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, laddove esistente e non conosciuto;
Nonché per il risarcimento
- dei danni causati alla ricorrente in forma specifica attraverso l’aggiudicazione della gara in suo favore o, in subordine, per equivalente monetario, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato con l’o.e. risultato aggiudicatario;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 gennaio 2025, per l’annullamento:
- della Determinazione n. 2645/2024 del 7 dicembre 2024 a firma del Dirigente del Dipartimento IX Ambiente del Comune di AT, comunicata alla ricorrente a mezzo pec in data 12 dicembre 2024, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della gara in favore della OG (Società Gestione Ambiente) S.r.l. e della relativa nota di comunicazione avente prot. n. 0248238 del 12 dicembre 2024;
- se e in quanto occorra, della nota prot. n. 220704 del 4 dicembre 2024 richiamata nella determina di aggiudicazione e di tutti gli altri atti ivi richiamati, nonché di quelli presupposti, connessi e conseguenti, se ed in quanto lesivi per gli interessi della ricorrente;
Nonché per la declaratoria di inefficacia
- del contratto d’appalto con l’aggiudicataria, qualora medio tempore stipulato e per il subentro della ricorrente nell’integrale esecuzione del servizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di AT e di OG (Società Gestione Ambiente) S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente (Ecosan Italia S.r.l., d’ora innanzi per brevità denominata solo “Ecosan”) ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di AT per l’affidamento del servizio di disinfestazione, sanificazione e derattizzazione degli immobili di proprietà comunale o di pertinenza comunale e del territorio dello stesso Comune, per il periodo 2024/2026, svoltasi attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale denominata «Suite Acquisti Telematici».
2. All’esito delle operazioni di gara e dell’apertura delle offerte economiche l’offerta dalla stessa presentata risultava prima in graduatoria, avendo riportato 98,750 punti totali, di cui 68,75 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.
3. In ragione del superamento dei quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando, l’offerta veniva sottoposta a verifica; quindi, con nota prot. n. 158554 del 4 settembre 2024, sottoscritta dal RUP e dal Dirigente del Servizio competente (Dipartimento IX – Ambiente), veniva chiesto alla ricorrente di fornire le giustificazioni relative ai costi proposti.
3.1. Con nota acquisita al prot. del Comune di AT n. 161274 del 9 settembre 2024 la stessa forniva riscontro alla richiesta.
3.2. Con ulteriore nota del 27 settembre 2024, prot. n. 195623, sempre a firma del RUP e del Dirigente del IX Dipartimento, veniva chiesto alla ricorrente di integrare le giustificazioni già prodotte con ulteriori contenuti giustificativi « della capacità, in termini di produttività oraria della squadra tipo di previsto utilizzo », in ragione del rilievo di alcune discordanze nella documentazione prodotta, con riferimento ai diversi servizi oggetto di affidamento.
3.3. La Ecosan S.r.l. forniva le ulteriori precisazioni richieste con nota del 4 ottobre successivo.
3.4. Con nota prot. n. 0220520 del 4 novembre 2024 il Dirigente del Dipartimento VIII – Attività produttive, gare e contratti del Comune di AT comunicava alla ricorrente l’esclusione dalla procedura, all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, richiamando le « motivazioni di cui al relativo verbale di verifica » redatto dal RUP e trasmesso il 30 ottobre precedente.
4. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha interposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 3 dicembre 2024, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari.
4.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) « violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost. - violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 - sviamento di potere – arbitrarietà - travisamento dei fatti - errore sui presupposti –contraddittorietà – sproporzione - ingiustizia manifesta - motivazione apparente, illogica e irragionevole - istruttoria carente e sviata» ; la conclusione del RUP, secondo cui l’offerta formulata dalla ricorrente sarebbe inattendibile e quindi meritevole di esclusione, sarebbe munita di una motivazione solo apparente, in realtà fondata su considerazioni personali dello stesso, essendo state fornite nel corso del procedimento di verifica esaurienti spiegazioni su ognuno dei punti oggetto di analisi; il verbale di verifica dallo stesso redatto sarebbe, pertanto, fuorviante, illogico e irragionevole nel suo contenuto e nelle conclusioni; peraltro nessuno degli elementi indicati dalla norma di riferimento sarebbe stato considerato incongruo con un percorso logico-motivazionale sostenibile, avendo piuttosto il RUP tratto delle conclusioni generiche e pretestuose rispetto ai chiarimenti forniti, senza neppure considerare che l’offerta recava anche un significativo margine di utile di impresa;
II) - « stessa censura sotto diverso profilo - motivazione insufficiente, irrazionale, illogica e contraddittoria - sviamento di istruttoria – travisamento dei fatti – errore sui presupposti-arbitrarietà - illogicità manifesta»; sarebbe, inoltre, errata la stima del numero delle ore per servizi computate dalla ricorrente rispetto a quelle indicate nell’Allegato Tecnico predisposto dalla Stazione Appaltante; il RUP avrebbe, comunque, condotto una strumentale interpretazione della proposta formulata, limitandosi ad evidenziare le differenze di ore in termini numerici, omettendo tuttavia di valutare le giustifiche prodotte rispetto a ogni singola voce e dalle quali risulterebbero, invece, l’adeguatezza e sostenibilità della propria proposta; quest’ultima avrebbe anzi consentito di risolvere talune incongruenze presenti negli atti di gara in ordine alle qualifiche del personale e del numero di ore necessario all’esecuzione del servizio;
III) - «stessa censura sub I e II sotto diverso profilo» ; c on riferimento ai vari servizi in cui si articola l’appalto oggetto di affidamento il RUP avrebbe arrestato l’esame delle giustificazioni prodotte dalla ricorrente ad aspetti formali, prevalentemente afferenti al numero delle ore di lavoro indicate, senza tuttavia valutare le effettive indicazioni ivi svolte in ordine alle modalità di esecuzione e la particolare esperienza della stessa, attestata da svariati certificati di regolare esecuzione di precedenti affidamenti analoghi; in relazione ai costi della manodopera il RUP avrebbe concluso del tutto genericamente che gli stessi sarebbero sottostimati senza, tuttavia, fornire alcun elemento da cui avrebbe ricavato detta conclusione.
4.2. La ricorrente ha, quindi, concluso come in epigrafe, chiedendo, oltre all’annullamento dell’impugnata esclusione, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello stesso, in forma specifica o per equivalente.
5. Nel giudizio così introdotto si è costituito in resistenza il Comune di AT, depositando documentazione e memoria difensiva nella quale ha svolto analitiche controdeduzioni ai motivi di gravame.
6. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha chiesto rinvio per la proposizione di motivi aggiunti. È stata quindi fissata, per la discussione, la pubblica udienza del 2 aprile 2025.
7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 9 gennaio 2025 la ricorrente ha esteso l’impugnazione al sopravvenuto provvedimento di aggiudicazione della procedura in favore della OG (Società Gestione Ambiente) S.r.l., deducendone l’illegittimità derivata, e riproponendo avverso lo stesso le medesime censure già svolte nell’ambito del ricorso introduttivo.
8. La ricorrente ha ivi anche proposto domanda di declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 122 c.p.a. e contestuale istanza di subentro nella relativa esecuzione, per l’intera durata prevista dalla lex specialis .
9. A seguito della notificazione dei motivi aggiunti si è costituita in giudizio l’aggiudicataria, OG S.r.l., la quale ha depositato memoria difensiva nella quale ha anch’essa motivatamente invocato la reiezione dell’impugnazione.
10. In vista della pubblica udienza, come detto fissata per il 2 aprile 2025, le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
11. Nel corso della discussione la difesa del Comune di AT ha eccepito che inammissibilmente parte ricorrente avrebbe spiegato, nell’ambito della memoria di replica, un nuovo motivo di censura inerente l’affermato sviamento di potere del RUP, il quale si sarebbe sostituito alla commissione svolgendo valutazioni estranee alla propria competenza; a tale eccezione ha, nella stessa sede, replicato la parte ricorrente, deducendo che tale censura sarebbe stata, invero, già sviluppata negli atti introduttivi del giudizio.
12. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
13. Deve, in primo luogo, essere vagliata la questione discussa nel corso della pubblica udienza riportata al superiore punto 11.
13.1. Rileva, in proposito, il Collegio che parte ricorrente ha, nella memoria di replica depositata il 21 marzo 2025, dedotto che gli atti impugnati sarebbero inficiati da un profilo di sviamento di potere derivante dal fatto che lo stesso avrebbe « utilizzato in modo del tutto improprio lo strumento della verifica di anomalia spingendosi a compiere valutazioni tecniche che non gli competono ».
13.2. Tale censura, per quanto emerge dalla sintesi dei motivi riportata ai punti 4.1) e 7) che precedono, non risulta in effetti essere stata ritualmente proposta nell’ambito del ricorso, nel quale sono stati sì sollevati vari profili di sviamento di potere delle valutazioni del RUP, ma non anche in merito alla incompetenza dello stesso nelle valutazioni svolte, e neppure dei motivi aggiunti, nei quali sono state meramente riprodotte le censure di cui all’atto introduttivo del giudizio. La stessa, pertanto, deve ritenersi inammissibilmente proposta nella sede della memoria di replica e non può, di conseguenza, essere esaminata.
14. Prima di procedere con l’analisi dei motivi di censura veicolati nel ricorso e nei motivi aggiunti il Collegio ritiene necessario sinteticamente richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza con riferimento alle questioni dibattute nel presente giudizio, secondo i quali:
- « la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione » (Cons. di Stato sez. V, 31 dicembre 2024, n. 10542; in termini id ., 28 agosto 2024, n. 7284 e 29 aprile 2024, n. 3854);
- « la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; l'esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico » ( …. ) « la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità » (Cons. di Stato, sez. V, 22 febbraio 2024, n.1776);
15. Premesso quanto sopra, deve rilevarsi che nel caso di specie il procedimento si è articolato nei seguenti snodi:
- all’esito delle operazioni di gara, avendo l’offerta della ricorrente, prima nella graduatoria finale, riportato un punteggio superiore a quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando, è stato alla stessa richiesto di produrre giustificazioni sui costi del servizio;
- la ricorrente ha presentato una relazione nella quale, dopo avere descritto in termini generali il proprio profilo aziendale e le economie di scala praticate, ha esposto una « tabella sintetica dei costi inerenti i servizi ordinari e le migliorie offerte »;
- il RUP e il Dirigente del Servizio competente in relazione al contratto oggetto di affidamento, viste tali giustificazioni e ritenendo che i costi nelle stesse indicati per l’esecuzione del servizio non risultassero « adeguatamente supportati e giustificati da elementi descrittivi probatori della capacità di esecuzione dei servizi di progetto, con particolare riferimento alla sufficienza di un monte ore così significativamente inferiore a quanto stimato dalla stazione appaltante, anche in considerazione degli ulteriori oneri introdotti dai requisiti migliorativi », hanno chiesto alla Ecosan di fornire spiegazioni maggiormente dettagliate con riferimento ai singoli servizi in cui si articola l’appalto, e precisamente: « A) disinfestazione larvicida n. 16350 bocche di lupo + griglie », « B) disinfestazione adulticida »; « C) interventi di deblattizzazione »; « D) interventi di disinfezione immobili comunali e scuole »; « E) interventi di derattizzazione del territorio e scuole »;
- acquisite le ulteriori giustificazioni prodotte dalla ricorrente in data 7 ottobre 2024, il RUP ed il Dirigente del Dipartimento Ambiente hanno proceduto, nell’ambito del verbale di verifica presupposto al provvedimento di esclusione, ad una analitica disamina delle stesse, ponendo a confronto, per ciascuna delle sopra descritte voci in cui si articola il servizio, i dati emergenti dall’offerta tecnica e dalla documentazione presentata dalla ricorrente sia il 9 settembre 2024 che il 7 ottobre successivo; gli stessi hanno, quindi, valutato il complesso delle giustificazioni prodotte ed esposto i dati dalle stesse risultanti, in termini di monte ore proposto per l’esecuzione dei servizi e correlativi costi, evidenziandone la difformità rispetto alle richieste del Capitolato speciale, nei termini che seguono:
A) « Disinfestazione larvicida n. 16350 bocche di lupo + griglie »:
« (…) nel documento allegato al CSA del bando di gara (lex Specialis) il servizio larvicida è stato quantificato dalla SA come di seguito: (Manodopera II livello n. 2: n. ore 192 X costo unitario € 17,99 X n. Interventi tot. 6 x 3 anni) = € 60.894,72
Totale servizio per l'intero appalto per n. 3 operai = € 60.894,72 — ore lavoro n. 3456
Differenza costo manodopera: — 21.712,50
Differenza monte ore lavoro: — 1.278
Percentuale ribasso manodopera sui servizi da svolgere pari a: 35,65%»:
- in tale contesto è stato, altresì, rilevato che nel « 1° giustificativo » prodotto dalla ricorrente « non si evidenzia quante ore lavoro vengono impiegate per il servizio di Ispezione e mappatura focolai larvali ovvero se queste rientrano nel monte ore per il servizio larvicida. Rif. All. 4, 3A e 3B del CSA (Territorio comunale ed edifici). Inoltre considerata l'estensione territoriale del Comune di AT, il percorso effettuato dall'automezzo (150 km) non appare sufficiente a coprire l'intero territorio per il servizio richiesto (All. 4 del CSA) », mentre nel « 2° giustificativo » vengono riproposti gli stessi tempi di esecuzione, giustificati dall'esperienza decennale della società, che produce dei certificati di regolare esecuzione di appalti analoghi presso altri enti, nonché dall’utilizzo, da parte degli operatori, di « monopattini », ritenuto « non conforme al disposto normativo (in quanto l’art. 1-ter della legge 156/2021 vieta il trasporto, su tali mezzi, di altre persone, oggetti o animali …)»;
B) « Disinfestazione Adulticida »:
« nel documento allegato al CSA del bando di gara (lex Specialis) il servizio adulticida è stato quantificato dalla SA come di seguito: (Manodopera II livello n. 3: n. ore 90 X costo unitario € 22,91 X n. Interventi tot. 4 x 3 anni) = € 24.742,80
Totale servizio per l'intero appalto per n. 3 operai = € 24.742,80 — ore lavoro n. 1080
Differenza costo manodopera: — 11.270,16
Differenza monte ore lavoro: — 504
Percentuale ribasso manodopera pari a: 45,54% »;
- è stato, inoltre, osservato che « non si comprende chiaramente quante ore occorrono per completare l'intero territorio comunale per un intervento adulticida. (….) Inoltre non si comprende quante ore lavoro vengono impiegate per il monitoraggio delle forme adulte con posizionamento delle n. 3 trappole ovvero se queste rientrano nel monte ore per il servizio adulticida o, ancora, queste sono ricomprese nel Monitoraggio CAD + BG Sentinel larvicida » e che dalla suddivisione del territorio comunale in 4 macro aree proposto dalla ricorrente « non si comprende se il servizio viene effettuato da n. 4 operai in contemporanea, con n. 4 autoveicoli che lavorano per n. 7,5 ore ciascuno, percorrendo n. 60 km per autoveicolo, concludendo il servizio di disinfestazione adulticida in una sola notte che, in ogni caso, non coprono tutte le aree urbanizzate, e diversamente da quanto indicato nell'Offerta Tecnica (A), nella quale era stato previsto l'intervento in n. 3 giorni e n. 2 automezzi »;
C) « Interventi di deblattizzazione »:
« nel documento allegato al CSA del bando di gara (lex Specialis) il servizio di deblattizzazione è stato quantificato dalla SA come di seguito:
(Manodopera II livello n. 2: n. ore 60 X costo unitario € 17,62 X n. Interventi tot. 4 x 3 anni) = € 12.686,40
Totale servizio per l'intero appalto per n. 2 operai = € 12.686,40 — ore lavoro n. 720
Differenza costo manodopera: — 2.971,80
Differenza monte ore lavoro: — 540
Percentuale ribasso manodopera pari a: 23,43% »;
D) « Interventi di disinfezione immobili comunali e scuole»:
«nel documento allegato al CSA del bando di gara (lex Specialis) il servizio di sanificazione delle scuole e degli immobili comunali è stato
quantificato dalla SA come di seguito:
(Manodopera II livello n. 2: n. ore 200 X costo unitario € 17,62 X n. Interventi tot. 2 x 3 anni) = € 21.144,00
(Manodopera II livello n. 2: n. ore 256 X costo unitario 17,62 X n. Interventi tot. 3 x 3 anni) = € 40.596,48
Totale servizio per l'intero appalto per n. 2 operai = € 61.740,48 — ore lavoro n. 3504
Differenza costo manodopera: — 44.254,20
Differenza monte ore lavoro: — 2532
Percentuale ribasso manodopera pari a: 71,68% »;
E) « Interventi di derattizzazione del territorio e scuole »:
« nel documento allegato al CSA del bando di gara (lex Specialis) il servizio di derattizzazione delle scuole e del territorio è stato quantificato dalla
SA come di seguito:
(Manodopera II livello n. 2: n. ore 240 Xcosto unitario € 17,62 X n. Interventi tot. 6 x 3 anni) = € 76.118,40
Totale servizio per l'intero appalto per n. 2 operai = € 76.118,40 — ore lavoro n. 4320
Differenza costo manodopera: — 34.021,80
Differenza monte ore lavoro: — 1.980
Percentuale ribasso manodopera pari a: 44,70% »;
- oltre a quanto appena riportato, nel verbale in argomento è stato altresì rilevato che nel monte ore contabilizzato per i servizi previsti dal CSA e oggetto di gara sono inserite anche « numerose tipologie e numero di servizi proposti oltre a quelli indicati in capitolato, inseriti quali migliorie, come: interventi contro Zika, processionista e allontanamento rettili, il tutto per un monte ore annuo complessivo di 71 (n. 213 ore per intero appalto) »; che i servizi a richiesta indicati nel CSA (150) sono stati incrementati di 51 (per un totale di 201) e sono ricompresi forfetariamente nel costo dei servizi proposti; che con riferimento ai costi della manodopera, pur coerenti con le tabelle ministeriali, nelle giustificazioni non è stata fornita puntuale, adeguata e circostanziata dimostrazione delle modalità e delle condizioni per poter conseguire una effettiva riduzione delle ore lavorate, tale da incidere, in maniera così rilevante, sui costi da sostenere per il personale da utilizzare nell’esecuzione dell’appalto, e che pertanto tale voce, oggetto di un ribasso del 36,382%, deve ritenersi « sottostimata »;
- in conseguenza di tali rilievi l’offerta in esame è stata ritenuta « complessivamente anomala in quanto incapace di garantire una congrua remunerazione economica e la sua effettiva realizzabilità »;
- con provvedimento adottato in pari data la stazione appaltante ha, quindi, disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura.
16. Alla luce di quanto esposto, i motivi di illegittimità veicolati nel ricorso e nei motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente interdipendenti, non possono essere favorevolmente apprezzati.
16.1. È in primo luogo evidente – in ragione degli ampi stralci riportati al superiore punto 15) – che la motivazione del giudizio di inattendibilità dell’offerta sia tutt’altro che carente, generica e/o fondata su una personale interpretazione del RUP, e che lo stesso, diversamente da quanto sostenuto dalla Ecosan, sia stato preceduto da una analitica e completa istruttoria.
16.2. Emerge, invece, chiaramente, ad avviso del Collegio, che - fermo restando l’inevitabile margine di opinabilità intrinseco alle valutazioni per cui è causa - l’analisi condotta dal RUP e dal Dirigente del Dipartimento Ambiente (entrambi sottoscrittori del verbale con riferimento al quale è motivata l’impugnata esclusione) sull’offerta e sulle giustificazioni prodotte dalla ricorrente sia stato condotto in modo non solo approfondito, ma vieppiù alla stregua di criteri oggettivi, ponendo cioè a confronto le risultanze dell’offerta tecnica e delle giustificazioni con le richieste del capitolato speciale, e che solo all’esito della stessa le significative discrasie emerse tra la proposta della ricorrente e le richieste del Capitolato Speciale siano state ritenute non giustificate e non superabili e, di conseguenza, indice di complessiva inaffidabilità dell’offerta.
16.3. La motivazione resa a supporto dell’esclusione, per la sua analiticità ed oggettività, deve quindi ritenersi del tutto idonea all’assolvimento dell’onere richiesto dalla giurisprudenza in relazione al giudizio di anomalia dell’offerta (in termini, tra le tante, T.A.R. Lazio, sez. III, 18 giugno 2024, n. 12448; T.A.R. Campania, sez. IV, 3 giugno 2024, n. 3521; T.A.R. Veneto, sez. I, 20 dicembre 2023, n. 1943).
16.4. Non è, peraltro, condivisibile neppure la censura con la quale la Ecosan lamenta violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 in quanto, a suo dire, la verifica avrebbe riguardato elementi non considerati da tale norma, atteso che, da un lato, la stessa attribuisce alle stazioni appaltanti il potere, e al contempo il dovere, di verificare in generale la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, senza tuttavia vincolare tale analisi, come infondatamente sostenuto da parte ricorrente, esclusivamente agli elementi descritti al comma 3 della norma (economia del processo di fabbricazione, soluzioni tecniche prescelte o condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente, originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti), e, dall’altro, che le valutazioni svolte nel verbale di verifica certamente sono comprese nell’ambito della lett. a) della norma in questione, inerente « l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione », dizione ampia nella quale rientrano senza dubbio gli elementi nella specie ritenuti indice di anomalia.
16.5. Non può, inoltre, essere ritenuta rilevante ai fini in esame, considerata la globalità e complessività del giudizio, che mira ad accertare la generale sostenibilità del servizio da parte dell’offerente, la circostanza che l’offerta esponesse un utile di impresa.
16.6. Deve, per altro verso, rilevarsi, alla luce di quanto sopra esposto (in particolare al punto 15), che la motivazione del giudizio di anomalia espone in modo particolarmente dettagliato le svariate ragioni per le quali le soluzioni tecniche proposte dalla ricorrente sono state ritenute non idonee a giustificare la complessiva sostenibilità dell’offerta.
È, di conseguenza, privo di fondamento anche l’ulteriore profilo di doglianza spiegato dalla ricorrente, secondo cui quale il RUP si sarebbe limitato a rilevare una discrasia nel monte ore indicato, avendo lo stesso invece condotto, per quanto detto, una analisi completa sull’offerta all’esito della quale ha motivatamente ritenuto, in forza di considerazioni che si manifestano oggettive e non già “personali”, che lo scostamento in termini di ore proposte, già di per sé costituente indice di inadeguatezza dell’offerta, non fosse compensato da una gestione aziendale idonea a garantire comunque l’espletamento del servizio nei termini richiesti.
16.7. Alla luce di tali rilievi, e considerato altresì che parte ricorrente non ha indicato concreti ed oggettivi elementi a supporto dell’asserita erroneità delle conclusioni cui sono giunti il RUP ed il Dirigente del servizio nel giudizio reso circa la complessiva inaffidabilità dell’offerta, bensì sostanzialmente una mera riproposizione delle giustificazioni presentate nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, le doglianze all’esame appaiono dirette a stimolare un inammissibile sindacato sostitutivo in merito alle valutazioni tecniche allo stesso sottese.
17. Pertanto, ed in conclusione, le censure dirette avverso i provvedimenti impugnati non possono essere condivise. Il ricorso e i motivi aggiunti devono, quindi, essere respinti perché privi di fondamento.
18. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della stazione appaltante e della controinteressata e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; essendo quest’ultima rappresentata e difesa in giudizio da un avvocato dipendente dell’ente vanno riconosciuti in favore dello stesso non solo i compensi professionali ma anche, in luogo di IVA e CPA (accessori dovuti, invece, sulle spese legali liquidate in favore della controinteressata), gli oneri riflessi, nella misura e sulle voci come per legge (in termini, TAR AT sez. I, 8 maggio 2024 n. 333, 9 ottobre 2023 n. 693; Cons. Stato, sez. VII, 12 giugno 2023 n. 5754, che sul punto rinvia a Cass. Sez. Unite civili – ordinanza 6 febbraio 2023 n. 3592) nonché l’IRAP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di AT e della OG (Società Gestione Ambiente) S.r.l., liquidando le stesse nella somma di euro 5.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte, con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO