Articolo 1 della Legge 28 gennaio 1963, n. 20
Articolo 2
Versione
6 febbraio 1963
Art. 1.
Al personale civile delle Amministrazioni statali, il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1963