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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1539/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1539 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12 dicembre 2024, avente ad oggetto, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Antonazzo giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa quale mandataria, Controparte_1
in virtù di atto per Notar in Pordenone del Controparte_2 Persona_1
02.11.2018, rep. 53366, racc. 39537, rappresentata da in virtù Controparte_3
di atto per Notar in Milano del 27.05.2020, rep. 142719/36506, Persona_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Marchi e Marco Bigi giusta procura speciale per
Notar in Milano del 20.02.2023, rep. n. 149643 Persona_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 30.4.2022 Parte_1
per il pagamento di “un importo non meglio specificato”, in virtù di decreto ingiuntivo n.
2332/2013.
Parte opponente ha eccepito: la carenza legittimazione attiva di la nullità del Controparte_1 precetto per genericità; l'omessa notifica del titolo esecutivo;
l'omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo;
l'omessa indicazione del provvedimento che ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
l'estinzione della garanzia fideiussoria ex artt. 1955 e
1957 c.c.
1 Legittimazione attiva di AQUI Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la carenza legittimazione attiva di er mancata titolarità del credito azionato. CP_1
Tale contestazione è generica ed infondata.
Parte opposta ha provato la legittimazione di CP_1
Dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che è divenuta cessionaria CP_1 di un portafoglio di crediti della (già Banca Popolare dell'Emilia Romagna) CP_4
per effetto del contratto di cessione di crediti del 24.10.2018 con avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni, n. 128 del
03.11.2018. Dall'avviso pubblicato in G.U. risulta che la cessione concerne “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra il 01.04.1988 e il 31.122017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” , il cui elenco è stato pubblicato sul sito internet https://istituzionale.bper.it/” con l'elencazione dei crediti ceduti indicati con il codice identificativo della sofferenza (NDG). La linea di credito, relativa alla posizione di Finpower – Vst Srl e dei suoi fideiussori, è indicata con n. NDG
3438228, medesimo codice riportato nell'estratto ex art. 50 TUB , nonchè nella dichiarazione di cessione del 07.02.2023, con firma autenticata, rilasciata dalla Banca Cedente alla cessionaria.
2 Genericità del precetto
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la nullità del precetto per genericità non evincendosi la somma precettata.
Tale contestazione è infondata
Nell'atto è indicato chiaramente che il fideiussore/opponente risponde nei limiti della garanzia fideiussoria, ossia dell'importo di euro € 86.250,00 per debito scaduto, € 52.415,21 per interessi di mora dal 01.09.2014 al 30.03.2022, oltre ad € 4.045,18 per spese legali del D.I. e dell'atto di precetto.
3. Omessa notifica del titolo esecutivo;
omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo;
omessa indicazione del provvedimento che ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo
I motivi relativi alla omessa notifica del D.I. n. 2332/2013 del Tribunale di Modena, omessa indicazione della data di notifica del D.I., omessa indicazione del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi.
Tale opposizione è stata tempestivamente proposta, poiché il precetto è stato notificato in data
29.4.2022 e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 19.05.2022.
Tali motivi sono infondati.
Nell'atto di precetto è chiaramente indicato che il decreto ingiuntivo n. 2332/2013 del
Tribunale di Modena era già stato regolarmente notificato a parte opponente, che a seguito di ordinanza del Tribunale di Modena era stata apposta la formula esecutiva in data 01.09.2014.
Dalla documentazione in atti risulta che parte opponente ha regolarmente ricevuto la notifica del D.I. n. 2332/2013 del Tribunale di Modena in data 18.09.2013; ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Modena con giudizio iscritto a ruolo RG 7647/2013, riunita a quello n.
9076/13; ha rinunciato al giudizio di opposizione, con conseguente estinzione del giudizio, ed esecutorietà del D.I. opposto;
4. Estinzione della garanzia fideiussoria ex artt. 1955 e 1957 c.c.
Con l'ultimo motivo parte opponente ha dedotto l'estinzione della garanzia fideiussoria ex artt.
1955 e 1957 c.c.
Tali contestazioni sono inammissibili, poiché parte opponente ha eccepito l'estinzione della garanzia fideiussoria, ex art. 1955 e 1957 c.c., nel giudizio di opposizione a D.I., dichiarato estinto per intervenuta rinuncia della stessa opponente.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 2.835,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 11.268,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 14 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1539 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12 dicembre 2024, avente ad oggetto, avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Antonazzo giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa quale mandataria, Controparte_1
in virtù di atto per Notar in Pordenone del Controparte_2 Persona_1
02.11.2018, rep. 53366, racc. 39537, rappresentata da in virtù Controparte_3
di atto per Notar in Milano del 27.05.2020, rep. 142719/36506, Persona_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Marchi e Marco Bigi giusta procura speciale per
Notar in Milano del 20.02.2023, rep. n. 149643 Persona_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il precetto notificato in data 30.4.2022 Parte_1
per il pagamento di “un importo non meglio specificato”, in virtù di decreto ingiuntivo n.
2332/2013.
Parte opponente ha eccepito: la carenza legittimazione attiva di la nullità del Controparte_1 precetto per genericità; l'omessa notifica del titolo esecutivo;
l'omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo;
l'omessa indicazione del provvedimento che ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
l'estinzione della garanzia fideiussoria ex artt. 1955 e
1957 c.c.
1 Legittimazione attiva di AQUI Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la carenza legittimazione attiva di er mancata titolarità del credito azionato. CP_1
Tale contestazione è generica ed infondata.
Parte opposta ha provato la legittimazione di CP_1
Dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che è divenuta cessionaria CP_1 di un portafoglio di crediti della (già Banca Popolare dell'Emilia Romagna) CP_4
per effetto del contratto di cessione di crediti del 24.10.2018 con avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni, n. 128 del
03.11.2018. Dall'avviso pubblicato in G.U. risulta che la cessione concerne “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra il 01.04.1988 e il 31.122017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991” , il cui elenco è stato pubblicato sul sito internet https://istituzionale.bper.it/” con l'elencazione dei crediti ceduti indicati con il codice identificativo della sofferenza (NDG). La linea di credito, relativa alla posizione di Finpower – Vst Srl e dei suoi fideiussori, è indicata con n. NDG
3438228, medesimo codice riportato nell'estratto ex art. 50 TUB , nonchè nella dichiarazione di cessione del 07.02.2023, con firma autenticata, rilasciata dalla Banca Cedente alla cessionaria.
2 Genericità del precetto
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la nullità del precetto per genericità non evincendosi la somma precettata.
Tale contestazione è infondata
Nell'atto è indicato chiaramente che il fideiussore/opponente risponde nei limiti della garanzia fideiussoria, ossia dell'importo di euro € 86.250,00 per debito scaduto, € 52.415,21 per interessi di mora dal 01.09.2014 al 30.03.2022, oltre ad € 4.045,18 per spese legali del D.I. e dell'atto di precetto.
3. Omessa notifica del titolo esecutivo;
omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo;
omessa indicazione del provvedimento che ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo
I motivi relativi alla omessa notifica del D.I. n. 2332/2013 del Tribunale di Modena, omessa indicazione della data di notifica del D.I., omessa indicazione del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, rientrano nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi.
Tale opposizione è stata tempestivamente proposta, poiché il precetto è stato notificato in data
29.4.2022 e l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 19.05.2022.
Tali motivi sono infondati.
Nell'atto di precetto è chiaramente indicato che il decreto ingiuntivo n. 2332/2013 del
Tribunale di Modena era già stato regolarmente notificato a parte opponente, che a seguito di ordinanza del Tribunale di Modena era stata apposta la formula esecutiva in data 01.09.2014.
Dalla documentazione in atti risulta che parte opponente ha regolarmente ricevuto la notifica del D.I. n. 2332/2013 del Tribunale di Modena in data 18.09.2013; ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Modena con giudizio iscritto a ruolo RG 7647/2013, riunita a quello n.
9076/13; ha rinunciato al giudizio di opposizione, con conseguente estinzione del giudizio, ed esecutorietà del D.I. opposto;
4. Estinzione della garanzia fideiussoria ex artt. 1955 e 1957 c.c.
Con l'ultimo motivo parte opponente ha dedotto l'estinzione della garanzia fideiussoria ex artt.
1955 e 1957 c.c.
Tali contestazioni sono inammissibili, poiché parte opponente ha eccepito l'estinzione della garanzia fideiussoria, ex art. 1955 e 1957 c.c., nel giudizio di opposizione a D.I., dichiarato estinto per intervenuta rinuncia della stessa opponente.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Spese
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate con attribuzione come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022.; tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), le spese vanno così liquidate:
fase di studio € 2.552,00
fase introduttiva € 1.628,00
fase istruttoria € 2.835,00
fase decisoria € 4.253,00 in totale per parte convenuta € 11.268,00, oltre i.v.a. e c.p.a. nella misura vigente e rimborso spese generali al 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di Paolo, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a pagare in favore di parte opposta le spese di lite liquidate in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 14 marzo 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo