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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1844/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1844/2021 promossa da:
(P.Iva ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Filippo Lupo
APPELLANTE contro
(già ) (C.F. ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Giampaolo Pecci
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, in accoglimento dell'appello interposto dalla e in riforma della Controparte_3 impugnata sentenza:
- riformare la sentenza di primo grado n. 287/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Rimini – Sezione
Unica Civile, Giudice dott.ssa Silvia Rossi, all'esito del procedimento rubricato al n. 5342/2016 R.G., resa in data 19.03.2021, pubblicata in data 20.03.2021, non notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e, per l'effetto: pagina 1 di 18 In via pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Giudice Italiano, in favore dell'autorità giurisdizionale sammarinese, per le ragioni esposte in atti.
Per l'effetto:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1441/2016 emesso dal Tribunale di Rimini in data 01/08/2016, depositato in data 04/08/2016, all'esito del procedimento n. 2652/2016 R.G., previa dichiarazione della sua invalidità – con qualunque statuizione – e la sua giuridica inefficacia.
In via preliminare, nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto e sopra descritto per originaria carenza di legittimazione attiva in capo alla per tutte le ragioni esposte in atti. Controparte_2
Per l'effetto:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto e sopra descritto, previa dichiarazione della sua invalidità – con qualunque statuizione – e la sua giuridica inefficacia.
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la carenza di prova, in punto di an, del credito rivendicato dalla Controparte_2 nei confronti della società siccome basato in via esclusiva su
[...] Controparte_3 un assegno bancario in bianco non trasferibile intestato ad altro soggetto giuridico, per tutto quanto esposto in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel corso del presente procedimento;
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto rappresenta una indebita duplicazione delle richieste di pagamento avanzate dalla nei confronti di più soggetti giuridici Controparte_2 per le medesime causali, per tutto quanto esposto in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel corso del presente procedimento.
E, per l'effetto:
- per tutto quanto accertato e dichiarato, revocare il decreto ingiuntivo opposto sopra descritto, con qualunque statuizione.
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità del/i sedicente/i contratto/i di apertura di credito sul conto corrente di corrispondenza n. 1010855/3 del 28.11.2005, per tutti i motivi esposti in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel corso del presente procedimento;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 1010855/3 del 28.11.2005 ex art. 1418, comma 2, c.c., per assenza dell'elemento essenziale dell'accordo delle parti di cui all'art. 1325 c.c., per tutte le ragioni esposte in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel corso del presente procedimento;
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto risulta in parte basato su di un contratto di pagina 2 di 18 apertura di conto corrente concluso dal Sig. in posizione di conflitto di interessi e, per Parte_2
l'effetto, accertare e dichiarare la invalidità/annullabilità/inefficacia del contratto di apertura di conto corrente (nonché delle successive asserite aperture di credito) nei confronti della società
[...]
Controparte_3
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 1000538/7 del 23.09.2010 ex art. 1418, comma 2, c.c., per assenza dell'elemento essenziale dell'accordo delle parti di cui all'art. 1325 c.c., per tutte le ragioni esposte in atti e per quanto si verrà ad argomentare e provare nel corso del presente procedimento;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'antescritta eccezione di nullità, accertare e dichiarare la invalidità/annullabilità/inefficacia del contratto di mutuo chirografario n. 1000538/7 del 23.09.2010 nei confronti della società
[...]
per tutti i motivi illustrati in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel Controparte_3 corso del presente procedimento;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole concernenti le modalità di calcolo degli interessi compensativi con riferimento al mutuo chirografario n. 1000538/7, per tutte le ragioni esplicitate in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel corso del presente procedimento;
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza di una valida e previa determinazione del saldo eventualmente dovuto, con conseguente illiquidità del credito azionato in via monitoria.
E, per l'effetto:
- per tutto quanto accertato e dichiarato, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con qualunque statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio ex D.M: n. 55/2014, oltre accessori di legge.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previe le pronunce e le declaratorie del caso, ed in accoglimento delle argomentazioni quivi espresse:
- respingersi integralmente le avverse domande ed eccezioni sicché infondate in fatto ed in diritto e disattendere così le argomentazioni, le pretese e le richieste tutte articolate dalla controparte, conseguentemente respingendo l'appello proposto.
- confermare la sentenza n. 287/2021 emessa dal Tribunale di Rimini in data 19.03.2021 e pubblicata in data 20.03.2021 non notificata, e per l'effetto:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 1441/2016 emesso dal Tribunale di Rimini.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge. pagina 3 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. O.I. OPPORTUNITA' proponeva opposizione avverso il Controparte_3
decreto ingiuntivo n.1441/2016 emesso dal Tribunale di Rimini a favore di
[...]
, per l'importo di euro 110.000,00 oltre interessi e spese, Controparte_2
chiedendone la revoca o comunque l'annullamento.
2. In particolare la società opponente eccepiva, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice adito, attesa la competenza giurisdizionale della Repubblica di San Marino in considerazione del dato testuale dei contratti fatti valere in giudizio e dalla circostanza per la quale i predetti contratti erano stati sottoscritti e dovevano essere eseguiti presso la
Repubblica di San Marino.
3. O.I. OPPORTUNITA' IMMOBILIARE eccepiva poi il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta dato dalla genericità dell'atto di cessione in blocco dei crediti da parte del a sei istituti bancari differenti;
deduceva inoltre che l'opposta non Controparte_4
aveva offerto prova alcuna in merito all'accordo intercorso con il Controparte_4
circa la dazione dell'assegno a garanzia del debito del terzo;
che trattandosi di assegno non trasferibile, inoltre, non aveva alcun titolo per agire contro Controparte_2
l'opponente; che infine, trattandosi di assegno emesso senza luogo e data di emissione lo stesso doveva considerarsi nullo e, come tale, poteva al più valere come promessa di pagamento;
senonché, essendo l'assegno emesso a favore del Controparte_4
dell'effetto processuale previsto dall'art. 1988 c.c. non poteva avvalersi parte opposta, la quale aveva, dunque, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del rapporto fondamentale.
faceva poi presente che la banca aveva agito anche nei confronti del Controparte_5
fideiussore , con ciò procurandosi un diverso titolo monitorio fondato Controparte_6
sui medesimi rapporti bancari.
4. In via subordinata, eccepiva la non debenza del credito ingiunto Controparte_5
per illegittimità del saldo debitorio di cui ai rapporti garantiti.
Nello specifico, parte opponente rilevava l'assenza del contratto di apertura di credito, avendo la banca prodotto solamente il contratto di conto corrente, con conseguente nullità pagina 4 di 18 del primo per difetto di forma scritta, che si ravvisava anche nella mancata sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della banca.
5. Deduceva inoltre che il contratto di conto corrente era stato sottoscritto, per la società Il
Porto Leonardo s.r.l., da , che all'epoca era anche Presidente e Amministratore Parte_2
Delegato del da qui l'evidente conflitto di interessi, da intendersi Controparte_4
come contratto concluso con sé stesso.
6. Quanto al mutuo, faceva presente di non essere stata a conoscenza Controparte_5
del predetto finanziamento sino alla notifica del decreto ingiuntivo e che, peraltro, mancava agli atti la delibera con cui il CdA della società Il Porto Leonardo s.r.l. aveva autorizzato tale sottoscrizione, che dunque era stata fatta dal solo ancora una volta in conflitto Parte_2
di interessi.
7. Eccepiva, poi, la illegittimità del meccanismo cd. di ammortamento alla francese e, da ultimo, la mancanza di prova scritta del credito ingiunto per non aver la banca prodotto tutti gli estratti conto relativi ai rapporti fatti valere nel giudizio monitorio.
8. Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle avverse eccezioni e domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, l'opposta confermava la sussistenza della giurisdizione italiana per aver la società debitrice sede in Italia, così come confermava la sussistenza della propria legittimazione attiva atteso che nell'atto di cessione dei crediti prima facenti capo al
[...]
espressamente si prevedeva quale cessionario il fondo comune di CP_4
investimento.
9. Quanto alle eccezioni sollevate da parte opponente con riferimento all'assegno, CP_2
INVESTIMENTI faceva presente che valendo lo stesso come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. incombeva su parte opponente l'onere della prova relativo all'insussistenza del credito e alla inesistenza o estinzione del rapporto principale. Parte opposta, inoltre, evidenziava che il credito non poteva che intendersi trasferito a Controparte_2
per effetto della cessione in blocco dei crediti operata dal Controparte_4
10. Quanto al contratto di conto corrente e al finanziamento, Controparte_2
pagina 5 di 18 sottolineava, in primo luogo, come il garante non potesse eccepire l'invalidità dei rapporti fondamentali per vizi genetici dello stesso, quali quello derivante dall'asserito conflitto di interesse;
in ogni caso l'azione di annullamento ex art. 1495 c.c. doveva intendersi prescritta.
Quanto alla mancanza della delibera del CdA della società Il Porto Leonardo s.r.l., parte opposta faceva presente che in ogni caso la società aveva ratificato la stipula del contratto usufruendo del finanziamento. Da ultimo, negava l'illegittimità Controparte_2
del cd. ammortamento alla francese e dava conto di aver prodotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo gli estratti conto completi relativi ai rapporti garantiti.
11. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese di lite.
12. Preliminarmente, il giudice di primo grado rigettava l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano osservando che, anche a tacere del fatto che l'eccezione veniva formulata in relazione ai contratti bancari sottoscritti dal debitore principale, e non dal garante, i predetti contratti (apertura di conto corrente del 28.11.2005 e finanziamento chirografario del 23.09.2010) contenevano una cd. proroga della giurisdizione asimmetrica, essendo, infatti, prevista per la sola banca la possibilità di adire uno Stato diverso dalla
Repubblica di San Marino, clausola che la giurisprudenza di legittimità aveva già ritenuto valida e che introduceva, dunque, in astratto una giurisdizione convenzionale, che, conformemente alla previsione di cui all'art. 4 della l. n. 218/1995, prescindeva da qualsiasi criterio di collegamento territoriale.
13. Osservava, inoltre, che tale clausola di determinazione convenzionale della giurisdizione, tuttavia, per poter essere valida deve essere determinata o quantomeno determinabile nel suo contenuto, altrimenti esponendo la parte che subisce l'asimmetria all'arbitrio avversario nella scelta del luogo ove radicare la causa, e che i criteri che consentono di rendere determinabile la giurisdizione sono quelli di cui all'art. 3 della citata legge n. 281/1995 e, dunque, in primo luogo, il criterio della sede legale del debitore;
atteso dunque che
[...]
aveva sede in Rimini, la giurisdizione era stata correttamente individuata dalla CP_5
parte creditrice. pagina 6 di 18 In ogni caso, il giudice di primo grado rilevava che la determinazione convenzionale della giurisdizione si aggiungeva e non si sostituiva a quella di cui all'art. 3 della legge n.
218/1995; conseguentemente, la giurisdizione italiana nel caso di specie trovava direttamente il proprio radicamento anche nella predetta previsione legislativa.
14. Il Tribunale riteneva infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, in base alla tesi per la quale quest'ultima non sarebbe stata titolare del potere di procedere al conferimento di crediti in fondi di investimento, rilevando che tale tesi era smentita sia dalla legislazione vigente sia dall'atto di cessione dei crediti, essendo infatti consentita, al fine di favorire la stabilità del sistema bancario nell'ambito di procedure di liquidazione coatta amministrativa, non solo la cessione in blocco delle attività da parte della cedente in liquidazione coatta amministrativa a favore di altri istituti di credito, ma altresì che i cessionari a loro volta investissero le predette attività in fondi comuni di investimento, come espressamente previsto dall'art. 5 del decreto legge dell'11 ottobre 2011
n. 169; evidenziava, inoltre, che l'operazione in forza della quale
[...]
era legittimata all'ingiunzione di pagamento nei confronti di Controparte_2 [...]
era stata oggetto dell'iter autorizzativo previsto nell'atto di cessione del 12 CP_5
ottobre 2011.
15. Riteneva poi il Tribunale che la questione del difetto di legittimazione attiva risultava infondata anche sotto il diverso profilo per cui il titolo fatto valere in giudizio (ossia l'assegno bancario) era stato emesso come “non trasferibile” a favore del
[...]
osservando che il credito era stato trasferito a on CP_4 Controparte_2
tutte le garanzie connesse in base all'art. 2 co. 2 dell'atto di cessione, così come previsto anche dalla legislazione italiana all'art. 58 TUB, a sua volta precipitato normativo dell'art. 1263 c.c.
16. Del resto, osservava il Tribunale che parte opponente non aveva offerto alcuna prova che il predetto assegno non fosse titolo “accessorio” al debito principale maturato dalla società Il Porto di Leonardo s.r.l., ossia, in altri termini, non fosse stato rilasciato a garanzia dei rapporti bancari intercorsi fra il debitore principale e l'istituto di credito, evidenziando che secondo la giurisprudenza di legittimità non viola il principio dell'autonomia pagina 7 di 18 contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione ad un assegno rilasciato senza data in garanzia, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c., osservando che la nullità del patto di garanzia in base al quale il prenditore accetta di incassare l'assegno solo in caso di inadempimento del debitore principale non può confondersi con il rapporto sottostante in forza del quale l'assegno viene rilasciato.
17. Tale rapporto- in forza dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c. – si presume esistente fino a prova contraria e, nel caso di specie, parte opponente non aveva offerto alcuna prova che consentisse di affermare l'inesistenza del rapporto fra prenditore ed emittente;
di contro, parte opposta aveva qualificato tale rapporto come rapporto di garanzia e di esso aveva dato prova mediante la produzione dell'estratto notarile conforme alle scritture contabili ove, fra le garanzie del credito oggetto di ingiunzione, era indicato anche l'assegno bancario emesso per l'importo di euro 110.000,00 da . Controparte_5
In assenza di prova contraria, dunque, doveva intendersi sussistente il rapporto di garanzia fra e l'istituto di credito con conseguente obbligo solidale in capo a Controparte_5
per il credito maturato dall'istituto di credito nei confronti del Controparte_5
debitore principale.
18. Ciò premesso, osservava il Tribunale che era comunque onere della banca, essendo attrice in senso sostanziale, dare prova della correttezza dell'importo ingiunto quale saldo debitore dei contratti bancari sottoscritti da Il Porto di Leonardo, nulla ostando poi che il creditore si precostituisse più titoli esecutivi nei confronti di più soggetti, valendo il solo limite dell'importo del credito verso il debitore principale.
19. Quanto all'eccezione di nullità dell'apertura di credito su conto corrente n. 1010855/3 per inosservanza dell'obbligo della forma scritta, considerato che la banca aveva prodotto in giudizio il solo contratto di conto corrente sottoscritto dal debitore principale in data
28.11.2005 (privo, peraltro, delle relative condizioni economiche), il giudice di primo grado osservava che la banca non aveva, in effetti, prodotto scritture comprovanti le condizioni degli affidamenti (che pur erano stati aperti sul conto come si evinceva dagli estratti conto in atti), ma che tuttavia la doglianza in punto di diritto non era fondata alla luce della pagina 8 di 18 normativa applicabile al caso di specie, vale a dire la normativa sammarinese.
20. A tale riguardo osservava il Tribunale che ai sensi dell'art. 57 della l. n. 218/1995, le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. Ai sensi dell'art. 4, in caso di mancata scelta ad opera delle parti della legge applicabile, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto;
l'individuazione viene svolta in relazione alla “prestazione caratteristica ”che, nel caso di specie, doveva essere individuata nell'attività di prestito effettuata da un soggetto specializzato quale l'istituto di credito e avendo, dunque, il la sede Controparte_4
principale presso la Repubblica di San Marino, doveva trovare applicazione la legge di tale
Paese.
21. Ciò premesso, il Tribunale osservava che alla data di sottoscrizione del rapporto di conto corrente (28.11.2005) non esisteva una regolamentazione specifica circa i contratti bancari;
la legge n. 165 del 17.11.2005 (prodotta dall'opponente ai sensi dell'art. 14 della legge n. 281/1995), infatti, disciplina l'attività bancaria ma non i contratti che prevedono come parte contrattuale la banca. Pertanto, alcuna forma era prevista per la validità dei contratti bancari al momento della genesi del rapporto oggetto di causa;
conseguentemente, alcuna nullità poteva essere predicata per inosservanza dell'obbligo della forma scritta.
Solo con l'entrata in vigore del Regolamento n. 7/2007 la Repubblica di San Marino aveva previsto la forma scritta come forma ad substantiam per la validità dei contratti bancari, come indicato dall'Articolo X.IV.1 – titolato “Obblighi di forma e di trasmissione” e dal successivo Articolo X.IV.2 rubricato “Nullità relativa”.
22. Conseguentemente, il contratto di conto corrente del 28.11.2005, pur privo delle condizioni economiche, doveva ritenersi validamente pattuito, mentre il successivo contratto del 23.09.2010 era stato redatto per iscritto coerentemente con il Regolamento
n.7/2007 medio tempore entrato in vigore. Anche gli affidamenti in essere sin dall'apertura del conto corrente (circostanza, questa, pacifica per le parti) risultavano, dunque, conformi alla legge sammarinese ratione temporis applicabile.
23. Analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento alla eccepita nullità del contratto di conto corrente per sottoscrizione del solo cliente;
con la precisazione che anche pagina 9 di 18 in base al Regolamento n. 7/2007 la nullità del contratto per difetto di forma scritta è nullità relativa che può essere fatta valere solo dal cliente, essendo dunque logico ritenere che il requisito sia rispettato ogniqualvolta l'inequivoca volontà di dar corso al rapporto contrattuale emerga dalla sottoscrizione della parte debole del contratto e dalla esecuzione dello stesso da parte dell'istituto bancario.
24. Con la produzione documentale effettuata in data 9.4.2017 l'opposta aveva poi provato documentalmente lo svolgersi del rapporto mediante produzione integrale degli estratti conto dal 2005 al 2011, dovendosi in conclusione riconoscersi come dovuto il saldo di cui al conto corrente, per euro 45.147,50.
25. Inoltre, il Tribunale riteneva non fondata la tesi dell'annullabilità, invalidità ed inefficacia del contratto di conto corrente per conflitto di interessi, per essere stato il contratto concluso da , al contempo legale rappresentante della società Il Porto di Parte_2
Leonardo s.r.l. (debitore principale) e Amministratore Delegato del , Controparte_4
osservando a tale riguardo che la posizione assunta dall'opponente si traduceva in una domanda, e non in mera eccezione riconvenzionale, come evincibile dal tenore letterale delle conclusioni di cui agli atti;
così qualificata la difesa dell'opponente, si doveva concludere per la non disponibilità della predetta azione in capo al garante in quanto secondo la giurisprudenza della S.C. “l'art. 1945 cod. civ., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 cod. civ. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12225 del
20/08/2003 (Rv. 566042 - 01)).
Peraltro, il Tribunale rilevava che la domanda doveva intendersi prescritta, essendo stato il contratto sottoscritto in data 28.11.2005 e l'azione esercitata solo in sede di opposizione a pagina 10 di 18 decreto ingiuntivo, e che ad analoghe conclusioni si giungeva con riferimento alle deduzioni svolte da con riferimento al contratto di mutuo chirografario per Controparte_5
quanto concerneva la tesi dell'annullabilità per sussistenza di conflitto di interessi.
26. Quanto alla presunta mancanza di accordo (elemento il cui difetto, ex art. 1325 c.c., comporterebbe la nullità del contratto e l'esperibilità della relativa azione ex art. 1421 c.c. da parte di chiunque vi abbia interesse) il Tribunale rilevava come fosse il Parte_2
Presidente del CdA della società debitrice e che l'art. 2745 bis c.c. attribuisce agli amministratori un potere di rappresentanza generale e specifica che “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”; posto che nulla aveva provato l'opponente con riferimento al dolo intenzionale indicato dalla norma, doveva, dunque, concludersi per la validità del contratto di mutuo sottoscritto in nome e per conto della società Il Porto di
Leonardo S.r.l. da parte del Presidente del CdA.
27. Infine il Tribunale riteneva infondata anche l'ultima censura mossa dall'opponente attinente alla illegittimità del metodo di calcolo degli interessi nel piano di ammortamento, osservando come il cd. ammortamento alla francese non genera alcun fenomeno anatocistico in quanto gli interessi corrispettivi sono determinati in percentuale della sola quota di capitale progressivamente crescente e per il periodo corrispondente all'arco temporale di ciascun rateo. L'interesse di mora, invece, viene calcolato sull'intera rata scaduta e non pagata (comprensiva, quindi, di quota capitale e quota interessi) in quanto “se gli interessi di mora maturassero solo sul capitale dei ratei scaduti, il mutuatario godrebbe degli interessi corrispettivi (esigibili e non pagati) a titolo gratuito, pur essendo questi oggetto dell'unica obbligazione pecuniaria dell'accipiens”. Se poi l'eccezione era quella della non trasparenza del tasso di interesse pattuito perché non espressione del reale costo del finanziamento, il giudice di primo grado osservava che la deduzione era infondata posto che il reale costo del finanziamento non era espresso dal tasso di interesse ma dal TAEG, indicatore diverso su cui l'opponente nulla aveva dedotto in giudizio.
28. Ha proposto appello O.I. chiedendo la riforma della sentenza e si è costituita in giudizio pagina 11 di 18 chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
29. Con il primo motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, in luogo di quella sammarinese, fondando il proprio convincimento sulla scorta – da un lato – del disposto di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 218/1995 e – dall'altro – in base alla previsione contrattuale inserita nei rapporti negoziali azionati da
Controparte_2
Si deduce che nel caso che ci occupa il rapporto contrattuale per cui è causa appartiene alla cognizione dell'autorità giurisdizionale sammarinese, posto che il contratto di apertura di conto corrente n. 1010855/3 (e la successiva ricontrattualizzazione) ed il contratto di finanziamento chirografario sono stati conclusi nella Repubblica di San Marino.
Ne deriverebbe – dunque – la sussistenza della giurisdizione del Giudice sammarinese e la carenza della potestas iudicandi del Giudice italiano, non ravvedendosi alcun criterio di collegamento idoneo – ai sensi della Legge n. 218/1995 – a radicare la controversia dinanzi al Giudice italiano, atteso che – come spiegato dalla giurisprudenza della Suprema Corte – vi deve essere un criterio di collegamento specifico che legittimi il potere decisionale in capo all'autorità giurisdizionale italiana.
30. Deduce inoltre l'appellante, a conferma della sussistenza della giurisdizione sammarinese nel caso di specie, che tanto l'art. 20 delle Condizioni Generali di contratto relative all'apertura di conto corrente di corrispondenza del 28.11.2005, quanto l'art. 13 delle
“Norme che regolano il finanziamento chirografario”, dispongono che “Per ogni controversia che potesse sorgere tra il prestatario e la in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro CP_7
competente è esclusivamente quello di San Marino. La a sua insindacabile scelta, può adire CP_7
l'Autorità Giudiziaria di altro Stato”.
A tale riguardo si deduce che, nonostante l'ultimo capoverso, anche in caso di scelta di una giurisdizione diversa da quella sammarinese da parte della banca o dei suoi aventi causa pagina 12 di 18 deve ritenersi la necessità di un valido criterio di collegamento con la controversia che, nella specie, è inesistente.
31. Con il secondo motivo si lamenta il difetto di legittimazione attiva da parte dell'appellata, riproponendo la tesi già esaminata dal giudice di primo grado e deducendo che il non era legittimato e/o autorizzato a conferire alcunché in Controparte_4
fondi di investimento, per di più in assenza di qualsivoglia assenso da parte del presunto debitore.
Pertanto, essendo gli istituti di credito (indicati nell'atto di cessione datato 12/10/2011) subentrati nella medesima posizione giuridica della banca in liquidazione coatta amministrativa (in quanto successori a titolo particolare), gli stessi non risultavano titolari del potere di procedere al conferimento di crediti in fondi di investimento.
A ciò si aggiunga che la società avrebbe agito in via monitoria Controparte_2
senza avere alcun potere di legittimazione attiva in tal senso, in quanto l'assegno non trasferibile dalla medesima azionato indicava quale beneficiario il Controparte_4
In sostanza, l'operazione di conferimento in favore dell'odierna appellata in alcun modo avrebbe potuto includere un titolo di credito non trasferibile emesso in favore di altri soggetti.
32. In particolare, si deduce che la sentenza di primo grado sarebbe altresì errata nella parte in cui stabilisce che “Il credito, dunque, è stato trasferito a con tutte le Controparte_2
garanzie connesse, così come previsto anche dalla legislazione italiana all'art. 58 TUB a sua volta precipitato normativo dell'art. 1263 c.c.”, avendo il giudice di prime cure, in relazione alla suindicata cessione dei crediti, erroneamente applicato la normativa prevista in materia dall'art. 58 TUB anziché quella prevista dalla Legge sammarinese;
l'atto di cessione dei rapporti giuridici in blocco del del 12/10/2011 è avvenuto ai sensi Controparte_4
della Legge Sammarinese n. 165/2005 e non ai sensi dell'art. 58 TUB previsto dalla normativa italiana.
33. Si ribadisce, inoltre, che non possedeva alcuna legittimazione attiva Controparte_2
per azionare un titolo di credito non trasferibile emesso a favore di altro soggetto
[...]
, e che nel corso del giudizio primo grado non è stato dimostrato il rapporto CP_4
pagina 13 di 18 e/o l'accordo in base al quale la società avrebbe Controparte_3
consegnato il titolo di credito prodotto in copia al fine di garantire parzialmente debiti di una diversa società nei confronti del Controparte_4
Nel caso di specie, trattandosi di assegno non trasferibile, l'unico soggetto che avrebbe potuto beneficiare della presunzione iuris tantum concernente il rapporto sottostante era il e non certo soggetti terzi privi di collegamenti di sorta con la società Controparte_4
Controparte_3
34. Con il terzo motivo si lamenta che la sentenza di primo grado sarebbe, altresì, viziata laddove il Giudice di prime cure ha stabilito che il contratto di c/c del 28.11.2005 “pur privo delle condizioni economiche, è validamente pattuito”, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto, già la Legge Sammarinese n. 165 del 2005 prevedeva, a pena di nullità, l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari stipulati nella Repubblica di San Marino, con conseguente nullità del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n.
1010855/3 del 28.11.2005, per mancanza di forma e di consenso.
35. Sotto questo ultimo profilo si ripropone la questione di nullità del contratto di apertura di conto corrente in esame in quanto lo stesso sarebbe stato sottoscritto in autonomia dal sig. senza il necessario requisito dell'accordo delle parti ex art. 1325 e 1418, co. Parte_2
II, c.c. per non avere il Consiglio di Amministrazione della società Il Porto di Leonardo
S.r.l. emesso alcuna delibera autorizzativa, nonostante sia espressamente richiesto dallo statuto e dall'atto costitutivo della società garantita a pena di invalidità/inefficacia.
36. Con il quarto motivo si lamenta come erronea la valutazione circa l'insussistenza del conflitto di interessi in relazione ai contratti di conto corrente del 28/11/2005 e di mutuo chirografario, l'indisponibilità in capo al garante circa l'esercizio di azioni spettanti al debitore principale e l'intervenuta prescrizione.
L'appellante ribadisce che il contratto di apertura del conto corrente n. 1010855/3 risulta essere stato sottoscritto, in conflitto di interessi, (solo) dal Sig. , il quale, oltre a Parte_2
non essere stato autorizzato, con relativa delibera, dal Consiglio di Amministrazione della società Il Porto di Leonardo S.r.l., alla stessa data, era altresì Presidente nonché
Amministratore Delegato del Controparte_4
pagina 14 di 18 37. Quanto al mutuo chirografario, si reputa ingiusta la decisione del giudice di prime cure di dichiarare infondata l'eccezione di nullità per mancanza di un valido consenso e di annullabilità per conflitto di interessi, deducendo che la questione è rilevabile d'ufficio ed è sottratta al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardi fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo.
Si ribadisce che la società (così come i soci della società Controparte_3
“Il Porto di Leonardo s.r.l.” diversi dal predetto Sig. è venuta a conoscenza Parte_2
dell'esistenza del contratto di mutuo chirografario n. 10005307 solo con la notifica del provvedimento monitorio opposto.
38. Con il quinto motivo si lamenta la nullità della clausola determinativa degli interessi relativa al mutuo chirografario del 23.09.2010 in quanto assistito da un piano di ammortamento alla francese, meccanismo che secondo l'appellante si traduce in una violazione delle norme che impongono una chiara ed inequivocabile determinazione dell'entità degli interessi, specie se concordati in misura superiore al saggio legale.
39. L'appellata si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado;
nelle more del giudizio ha allegato e documentato di aver cambiato la denominazione in CP_1
40. L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, osserva la Corte che la decisione impugnata è del tutto condivisibile sul punto, apparendo dirimente nel caso di specie la clausola cd. di proroga della giurisdizione asimmetrica “La Banca, a sua insindacabile scelta, può adire l'Autorità
Giudiziaria di altro Stato.” contenuta nei contratti bancari sottoscritti dal debitore principale
(apertura di conto corrente del 28.11.2005 e finanziamento chirografario del 23.09.2010) con la quale è stata prevista, per la sola banca, la possibilità di adire uno Stato diverso dalla
Repubblica di San Marino.
Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante circa la mancanza di un valido criterio di collegamento con la controversia, la società è garante della Controparte_5
società Il Porto di Leonardo ed ha pacificamente sede a Rimini e dunque, nel caso in esame, pagina 15 di 18 sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1° della Legge 31 maggio 1995, n.
218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato
a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.”
41. Il secondo motivo è inammissibile, e comunque infondato, non avendo l'appellante sottoposto ad alcuna effettiva critica la motivazione del Tribunale sul punto, limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dal giudice di primo grado. Ad ogni buon conto, si ribadisce che la cessione in blocco di crediti dal liquidazione era una operazione prevista dal Decreto Legge Controparte_8
Sammarinese 11.10.2011, n. 169 intitolato "Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del Risparmio", che per come indicato all'art. 1 del medesimo, che all'art. 5 in particolare prevedeva che: “Gli atti di cessione degli attivi e dei passivi alle banche, nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 1, nonchè gli eventuali successivi atti di trasferimento degli stessi attivi a società veicolo, o fondi comuni di investimento, per agevolare le operazioni di realizzo sono esenti dalle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura.”
42. Anche sotto il profilo della non trasferibilità del titolo, come evidenziato nella sentenza appellata, non può essere eccepita la carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
oggi stante il chiaro disposto dell'art. 2 comma 2 dell'atto di cessione,
[...] CP_1
secondo il quale il credito viene trasferito a con tutte le Controparte_2
garanzie connesse, che nel caso in esame è costituito dall'assegno bancario azionato in monitorio, il quale può fungere quale promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. non solo, evidentemente, nei rapporti diretti tra il soggetto che ha emesso il titolo di credito ( e il beneficiario/prenditore Controparte_3 [...]
ma anche rispetto alla in considerazione Controparte_8 Controparte_2
della cessione in blocco di tutti i crediti, nessuno escluso del Controparte_8
successivamente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della stessa.
43. Risultano infondati anche il terzo e il quarto motivo di appello.
Osserva la Corte che il contratto di conto corrente del 28.11.2005 è perfettamente valido ed pagina 16 di 18 efficace in quanto conforme alla normativa sammarinese pro - tempore vigente, come già correttamente evidenziato dal Tribunale in ordine al rilevato difetto delle condizioni economiche, che sono state regolamentate nel successivo contratto del 23.09.2010 redatto per iscritto coerentemente con il Regolamento n.7/2007 medio tempore entrato in vigore.
44. Quanto poi alla dedotta annullabilità del contratto di apertura del conto corrente e del mutuo chirografario per essere stato sottoscritto per conto della società Il Porto di
Leonardo RL dall'amministratore deducendo il suo conflitto di interessi ex art. Parte_2
1395 c.c. in quanto all'epoca rivestiva anche la carica di Presidente del Controparte_4
e comunque in assenza di specifica delibera del Cda della società Il Porto di Leonardo, si osserva che risulta dirimente a decidere la questione la mancanza di legittimazione del garante a poter opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale intervenuto tra altri soggetti;
ferma restando, comunque, l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento già rilevata dal Tribunale ad abundantiam.
45. Infine, la sentenza merita conferma anche in ordine alla legittimità del meccanismo di ammortamento cd alla francese del mutuo chirografario.
Le Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 hanno infatti risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale stabilendo, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese, il seguente principio di diritto:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
46. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della società appellata sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
pagina 17 di 18 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in Controparte_3
favore di (già , liquidate in Euro 9.991,00 per CP_1 Controparte_2
compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 06.10.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1844/2021 promossa da:
(P.Iva ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Filippo Lupo
APPELLANTE contro
(già ) (C.F. ) CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Giampaolo Pecci
APPELLATA
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, in accoglimento dell'appello interposto dalla e in riforma della Controparte_3 impugnata sentenza:
- riformare la sentenza di primo grado n. 287/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Rimini – Sezione
Unica Civile, Giudice dott.ssa Silvia Rossi, all'esito del procedimento rubricato al n. 5342/2016 R.G., resa in data 19.03.2021, pubblicata in data 20.03.2021, non notificata ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e, per l'effetto: pagina 1 di 18 In via pregiudiziale di rito:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Giudice Italiano, in favore dell'autorità giurisdizionale sammarinese, per le ragioni esposte in atti.
Per l'effetto:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1441/2016 emesso dal Tribunale di Rimini in data 01/08/2016, depositato in data 04/08/2016, all'esito del procedimento n. 2652/2016 R.G., previa dichiarazione della sua invalidità – con qualunque statuizione – e la sua giuridica inefficacia.
In via preliminare, nel merito:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto e sopra descritto per originaria carenza di legittimazione attiva in capo alla per tutte le ragioni esposte in atti. Controparte_2
Per l'effetto:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto e sopra descritto, previa dichiarazione della sua invalidità – con qualunque statuizione – e la sua giuridica inefficacia.
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la carenza di prova, in punto di an, del credito rivendicato dalla Controparte_2 nei confronti della società siccome basato in via esclusiva su
[...] Controparte_3 un assegno bancario in bianco non trasferibile intestato ad altro soggetto giuridico, per tutto quanto esposto in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel corso del presente procedimento;
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto rappresenta una indebita duplicazione delle richieste di pagamento avanzate dalla nei confronti di più soggetti giuridici Controparte_2 per le medesime causali, per tutto quanto esposto in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel corso del presente procedimento.
E, per l'effetto:
- per tutto quanto accertato e dichiarato, revocare il decreto ingiuntivo opposto sopra descritto, con qualunque statuizione.
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità del/i sedicente/i contratto/i di apertura di credito sul conto corrente di corrispondenza n. 1010855/3 del 28.11.2005, per tutti i motivi esposti in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel corso del presente procedimento;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 1010855/3 del 28.11.2005 ex art. 1418, comma 2, c.c., per assenza dell'elemento essenziale dell'accordo delle parti di cui all'art. 1325 c.c., per tutte le ragioni esposte in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel corso del presente procedimento;
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto risulta in parte basato su di un contratto di pagina 2 di 18 apertura di conto corrente concluso dal Sig. in posizione di conflitto di interessi e, per Parte_2
l'effetto, accertare e dichiarare la invalidità/annullabilità/inefficacia del contratto di apertura di conto corrente (nonché delle successive asserite aperture di credito) nei confronti della società
[...]
Controparte_3
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 1000538/7 del 23.09.2010 ex art. 1418, comma 2, c.c., per assenza dell'elemento essenziale dell'accordo delle parti di cui all'art. 1325 c.c., per tutte le ragioni esposte in atti e per quanto si verrà ad argomentare e provare nel corso del presente procedimento;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione dell'antescritta eccezione di nullità, accertare e dichiarare la invalidità/annullabilità/inefficacia del contratto di mutuo chirografario n. 1000538/7 del 23.09.2010 nei confronti della società
[...]
per tutti i motivi illustrati in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel Controparte_3 corso del presente procedimento;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole concernenti le modalità di calcolo degli interessi compensativi con riferimento al mutuo chirografario n. 1000538/7, per tutte le ragioni esplicitate in atti e per quanto si verrà ad argomentare e a provare nel corso del presente procedimento;
- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in assenza di una valida e previa determinazione del saldo eventualmente dovuto, con conseguente illiquidità del credito azionato in via monitoria.
E, per l'effetto:
- per tutto quanto accertato e dichiarato, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con qualunque statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio ex D.M: n. 55/2014, oltre accessori di legge.
Conclusioni per l'appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previe le pronunce e le declaratorie del caso, ed in accoglimento delle argomentazioni quivi espresse:
- respingersi integralmente le avverse domande ed eccezioni sicché infondate in fatto ed in diritto e disattendere così le argomentazioni, le pretese e le richieste tutte articolate dalla controparte, conseguentemente respingendo l'appello proposto.
- confermare la sentenza n. 287/2021 emessa dal Tribunale di Rimini in data 19.03.2021 e pubblicata in data 20.03.2021 non notificata, e per l'effetto:
- confermare il decreto ingiuntivo n. 1441/2016 emesso dal Tribunale di Rimini.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali per il doppio grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge. pagina 3 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. O.I. OPPORTUNITA' proponeva opposizione avverso il Controparte_3
decreto ingiuntivo n.1441/2016 emesso dal Tribunale di Rimini a favore di
[...]
, per l'importo di euro 110.000,00 oltre interessi e spese, Controparte_2
chiedendone la revoca o comunque l'annullamento.
2. In particolare la società opponente eccepiva, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice adito, attesa la competenza giurisdizionale della Repubblica di San Marino in considerazione del dato testuale dei contratti fatti valere in giudizio e dalla circostanza per la quale i predetti contratti erano stati sottoscritti e dovevano essere eseguiti presso la
Repubblica di San Marino.
3. O.I. OPPORTUNITA' IMMOBILIARE eccepiva poi il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta dato dalla genericità dell'atto di cessione in blocco dei crediti da parte del a sei istituti bancari differenti;
deduceva inoltre che l'opposta non Controparte_4
aveva offerto prova alcuna in merito all'accordo intercorso con il Controparte_4
circa la dazione dell'assegno a garanzia del debito del terzo;
che trattandosi di assegno non trasferibile, inoltre, non aveva alcun titolo per agire contro Controparte_2
l'opponente; che infine, trattandosi di assegno emesso senza luogo e data di emissione lo stesso doveva considerarsi nullo e, come tale, poteva al più valere come promessa di pagamento;
senonché, essendo l'assegno emesso a favore del Controparte_4
dell'effetto processuale previsto dall'art. 1988 c.c. non poteva avvalersi parte opposta, la quale aveva, dunque, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del rapporto fondamentale.
faceva poi presente che la banca aveva agito anche nei confronti del Controparte_5
fideiussore , con ciò procurandosi un diverso titolo monitorio fondato Controparte_6
sui medesimi rapporti bancari.
4. In via subordinata, eccepiva la non debenza del credito ingiunto Controparte_5
per illegittimità del saldo debitorio di cui ai rapporti garantiti.
Nello specifico, parte opponente rilevava l'assenza del contratto di apertura di credito, avendo la banca prodotto solamente il contratto di conto corrente, con conseguente nullità pagina 4 di 18 del primo per difetto di forma scritta, che si ravvisava anche nella mancata sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante della banca.
5. Deduceva inoltre che il contratto di conto corrente era stato sottoscritto, per la società Il
Porto Leonardo s.r.l., da , che all'epoca era anche Presidente e Amministratore Parte_2
Delegato del da qui l'evidente conflitto di interessi, da intendersi Controparte_4
come contratto concluso con sé stesso.
6. Quanto al mutuo, faceva presente di non essere stata a conoscenza Controparte_5
del predetto finanziamento sino alla notifica del decreto ingiuntivo e che, peraltro, mancava agli atti la delibera con cui il CdA della società Il Porto Leonardo s.r.l. aveva autorizzato tale sottoscrizione, che dunque era stata fatta dal solo ancora una volta in conflitto Parte_2
di interessi.
7. Eccepiva, poi, la illegittimità del meccanismo cd. di ammortamento alla francese e, da ultimo, la mancanza di prova scritta del credito ingiunto per non aver la banca prodotto tutti gli estratti conto relativi ai rapporti fatti valere nel giudizio monitorio.
8. Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle avverse eccezioni e domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, l'opposta confermava la sussistenza della giurisdizione italiana per aver la società debitrice sede in Italia, così come confermava la sussistenza della propria legittimazione attiva atteso che nell'atto di cessione dei crediti prima facenti capo al
[...]
espressamente si prevedeva quale cessionario il fondo comune di CP_4
investimento.
9. Quanto alle eccezioni sollevate da parte opponente con riferimento all'assegno, CP_2
INVESTIMENTI faceva presente che valendo lo stesso come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. incombeva su parte opponente l'onere della prova relativo all'insussistenza del credito e alla inesistenza o estinzione del rapporto principale. Parte opposta, inoltre, evidenziava che il credito non poteva che intendersi trasferito a Controparte_2
per effetto della cessione in blocco dei crediti operata dal Controparte_4
10. Quanto al contratto di conto corrente e al finanziamento, Controparte_2
pagina 5 di 18 sottolineava, in primo luogo, come il garante non potesse eccepire l'invalidità dei rapporti fondamentali per vizi genetici dello stesso, quali quello derivante dall'asserito conflitto di interesse;
in ogni caso l'azione di annullamento ex art. 1495 c.c. doveva intendersi prescritta.
Quanto alla mancanza della delibera del CdA della società Il Porto Leonardo s.r.l., parte opposta faceva presente che in ogni caso la società aveva ratificato la stipula del contratto usufruendo del finanziamento. Da ultimo, negava l'illegittimità Controparte_2
del cd. ammortamento alla francese e dava conto di aver prodotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo gli estratti conto completi relativi ai rapporti garantiti.
11. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese di lite.
12. Preliminarmente, il giudice di primo grado rigettava l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano osservando che, anche a tacere del fatto che l'eccezione veniva formulata in relazione ai contratti bancari sottoscritti dal debitore principale, e non dal garante, i predetti contratti (apertura di conto corrente del 28.11.2005 e finanziamento chirografario del 23.09.2010) contenevano una cd. proroga della giurisdizione asimmetrica, essendo, infatti, prevista per la sola banca la possibilità di adire uno Stato diverso dalla
Repubblica di San Marino, clausola che la giurisprudenza di legittimità aveva già ritenuto valida e che introduceva, dunque, in astratto una giurisdizione convenzionale, che, conformemente alla previsione di cui all'art. 4 della l. n. 218/1995, prescindeva da qualsiasi criterio di collegamento territoriale.
13. Osservava, inoltre, che tale clausola di determinazione convenzionale della giurisdizione, tuttavia, per poter essere valida deve essere determinata o quantomeno determinabile nel suo contenuto, altrimenti esponendo la parte che subisce l'asimmetria all'arbitrio avversario nella scelta del luogo ove radicare la causa, e che i criteri che consentono di rendere determinabile la giurisdizione sono quelli di cui all'art. 3 della citata legge n. 281/1995 e, dunque, in primo luogo, il criterio della sede legale del debitore;
atteso dunque che
[...]
aveva sede in Rimini, la giurisdizione era stata correttamente individuata dalla CP_5
parte creditrice. pagina 6 di 18 In ogni caso, il giudice di primo grado rilevava che la determinazione convenzionale della giurisdizione si aggiungeva e non si sostituiva a quella di cui all'art. 3 della legge n.
218/1995; conseguentemente, la giurisdizione italiana nel caso di specie trovava direttamente il proprio radicamento anche nella predetta previsione legislativa.
14. Il Tribunale riteneva infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, in base alla tesi per la quale quest'ultima non sarebbe stata titolare del potere di procedere al conferimento di crediti in fondi di investimento, rilevando che tale tesi era smentita sia dalla legislazione vigente sia dall'atto di cessione dei crediti, essendo infatti consentita, al fine di favorire la stabilità del sistema bancario nell'ambito di procedure di liquidazione coatta amministrativa, non solo la cessione in blocco delle attività da parte della cedente in liquidazione coatta amministrativa a favore di altri istituti di credito, ma altresì che i cessionari a loro volta investissero le predette attività in fondi comuni di investimento, come espressamente previsto dall'art. 5 del decreto legge dell'11 ottobre 2011
n. 169; evidenziava, inoltre, che l'operazione in forza della quale
[...]
era legittimata all'ingiunzione di pagamento nei confronti di Controparte_2 [...]
era stata oggetto dell'iter autorizzativo previsto nell'atto di cessione del 12 CP_5
ottobre 2011.
15. Riteneva poi il Tribunale che la questione del difetto di legittimazione attiva risultava infondata anche sotto il diverso profilo per cui il titolo fatto valere in giudizio (ossia l'assegno bancario) era stato emesso come “non trasferibile” a favore del
[...]
osservando che il credito era stato trasferito a on CP_4 Controparte_2
tutte le garanzie connesse in base all'art. 2 co. 2 dell'atto di cessione, così come previsto anche dalla legislazione italiana all'art. 58 TUB, a sua volta precipitato normativo dell'art. 1263 c.c.
16. Del resto, osservava il Tribunale che parte opponente non aveva offerto alcuna prova che il predetto assegno non fosse titolo “accessorio” al debito principale maturato dalla società Il Porto di Leonardo s.r.l., ossia, in altri termini, non fosse stato rilasciato a garanzia dei rapporti bancari intercorsi fra il debitore principale e l'istituto di credito, evidenziando che secondo la giurisprudenza di legittimità non viola il principio dell'autonomia pagina 7 di 18 contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione ad un assegno rilasciato senza data in garanzia, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c., osservando che la nullità del patto di garanzia in base al quale il prenditore accetta di incassare l'assegno solo in caso di inadempimento del debitore principale non può confondersi con il rapporto sottostante in forza del quale l'assegno viene rilasciato.
17. Tale rapporto- in forza dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c. – si presume esistente fino a prova contraria e, nel caso di specie, parte opponente non aveva offerto alcuna prova che consentisse di affermare l'inesistenza del rapporto fra prenditore ed emittente;
di contro, parte opposta aveva qualificato tale rapporto come rapporto di garanzia e di esso aveva dato prova mediante la produzione dell'estratto notarile conforme alle scritture contabili ove, fra le garanzie del credito oggetto di ingiunzione, era indicato anche l'assegno bancario emesso per l'importo di euro 110.000,00 da . Controparte_5
In assenza di prova contraria, dunque, doveva intendersi sussistente il rapporto di garanzia fra e l'istituto di credito con conseguente obbligo solidale in capo a Controparte_5
per il credito maturato dall'istituto di credito nei confronti del Controparte_5
debitore principale.
18. Ciò premesso, osservava il Tribunale che era comunque onere della banca, essendo attrice in senso sostanziale, dare prova della correttezza dell'importo ingiunto quale saldo debitore dei contratti bancari sottoscritti da Il Porto di Leonardo, nulla ostando poi che il creditore si precostituisse più titoli esecutivi nei confronti di più soggetti, valendo il solo limite dell'importo del credito verso il debitore principale.
19. Quanto all'eccezione di nullità dell'apertura di credito su conto corrente n. 1010855/3 per inosservanza dell'obbligo della forma scritta, considerato che la banca aveva prodotto in giudizio il solo contratto di conto corrente sottoscritto dal debitore principale in data
28.11.2005 (privo, peraltro, delle relative condizioni economiche), il giudice di primo grado osservava che la banca non aveva, in effetti, prodotto scritture comprovanti le condizioni degli affidamenti (che pur erano stati aperti sul conto come si evinceva dagli estratti conto in atti), ma che tuttavia la doglianza in punto di diritto non era fondata alla luce della pagina 8 di 18 normativa applicabile al caso di specie, vale a dire la normativa sammarinese.
20. A tale riguardo osservava il Tribunale che ai sensi dell'art. 57 della l. n. 218/1995, le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. Ai sensi dell'art. 4, in caso di mancata scelta ad opera delle parti della legge applicabile, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto;
l'individuazione viene svolta in relazione alla “prestazione caratteristica ”che, nel caso di specie, doveva essere individuata nell'attività di prestito effettuata da un soggetto specializzato quale l'istituto di credito e avendo, dunque, il la sede Controparte_4
principale presso la Repubblica di San Marino, doveva trovare applicazione la legge di tale
Paese.
21. Ciò premesso, il Tribunale osservava che alla data di sottoscrizione del rapporto di conto corrente (28.11.2005) non esisteva una regolamentazione specifica circa i contratti bancari;
la legge n. 165 del 17.11.2005 (prodotta dall'opponente ai sensi dell'art. 14 della legge n. 281/1995), infatti, disciplina l'attività bancaria ma non i contratti che prevedono come parte contrattuale la banca. Pertanto, alcuna forma era prevista per la validità dei contratti bancari al momento della genesi del rapporto oggetto di causa;
conseguentemente, alcuna nullità poteva essere predicata per inosservanza dell'obbligo della forma scritta.
Solo con l'entrata in vigore del Regolamento n. 7/2007 la Repubblica di San Marino aveva previsto la forma scritta come forma ad substantiam per la validità dei contratti bancari, come indicato dall'Articolo X.IV.1 – titolato “Obblighi di forma e di trasmissione” e dal successivo Articolo X.IV.2 rubricato “Nullità relativa”.
22. Conseguentemente, il contratto di conto corrente del 28.11.2005, pur privo delle condizioni economiche, doveva ritenersi validamente pattuito, mentre il successivo contratto del 23.09.2010 era stato redatto per iscritto coerentemente con il Regolamento
n.7/2007 medio tempore entrato in vigore. Anche gli affidamenti in essere sin dall'apertura del conto corrente (circostanza, questa, pacifica per le parti) risultavano, dunque, conformi alla legge sammarinese ratione temporis applicabile.
23. Analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento alla eccepita nullità del contratto di conto corrente per sottoscrizione del solo cliente;
con la precisazione che anche pagina 9 di 18 in base al Regolamento n. 7/2007 la nullità del contratto per difetto di forma scritta è nullità relativa che può essere fatta valere solo dal cliente, essendo dunque logico ritenere che il requisito sia rispettato ogniqualvolta l'inequivoca volontà di dar corso al rapporto contrattuale emerga dalla sottoscrizione della parte debole del contratto e dalla esecuzione dello stesso da parte dell'istituto bancario.
24. Con la produzione documentale effettuata in data 9.4.2017 l'opposta aveva poi provato documentalmente lo svolgersi del rapporto mediante produzione integrale degli estratti conto dal 2005 al 2011, dovendosi in conclusione riconoscersi come dovuto il saldo di cui al conto corrente, per euro 45.147,50.
25. Inoltre, il Tribunale riteneva non fondata la tesi dell'annullabilità, invalidità ed inefficacia del contratto di conto corrente per conflitto di interessi, per essere stato il contratto concluso da , al contempo legale rappresentante della società Il Porto di Parte_2
Leonardo s.r.l. (debitore principale) e Amministratore Delegato del , Controparte_4
osservando a tale riguardo che la posizione assunta dall'opponente si traduceva in una domanda, e non in mera eccezione riconvenzionale, come evincibile dal tenore letterale delle conclusioni di cui agli atti;
così qualificata la difesa dell'opponente, si doveva concludere per la non disponibilità della predetta azione in capo al garante in quanto secondo la giurisprudenza della S.C. “l'art. 1945 cod. civ., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 cod. civ. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12225 del
20/08/2003 (Rv. 566042 - 01)).
Peraltro, il Tribunale rilevava che la domanda doveva intendersi prescritta, essendo stato il contratto sottoscritto in data 28.11.2005 e l'azione esercitata solo in sede di opposizione a pagina 10 di 18 decreto ingiuntivo, e che ad analoghe conclusioni si giungeva con riferimento alle deduzioni svolte da con riferimento al contratto di mutuo chirografario per Controparte_5
quanto concerneva la tesi dell'annullabilità per sussistenza di conflitto di interessi.
26. Quanto alla presunta mancanza di accordo (elemento il cui difetto, ex art. 1325 c.c., comporterebbe la nullità del contratto e l'esperibilità della relativa azione ex art. 1421 c.c. da parte di chiunque vi abbia interesse) il Tribunale rilevava come fosse il Parte_2
Presidente del CdA della società debitrice e che l'art. 2745 bis c.c. attribuisce agli amministratori un potere di rappresentanza generale e specifica che “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società”; posto che nulla aveva provato l'opponente con riferimento al dolo intenzionale indicato dalla norma, doveva, dunque, concludersi per la validità del contratto di mutuo sottoscritto in nome e per conto della società Il Porto di
Leonardo S.r.l. da parte del Presidente del CdA.
27. Infine il Tribunale riteneva infondata anche l'ultima censura mossa dall'opponente attinente alla illegittimità del metodo di calcolo degli interessi nel piano di ammortamento, osservando come il cd. ammortamento alla francese non genera alcun fenomeno anatocistico in quanto gli interessi corrispettivi sono determinati in percentuale della sola quota di capitale progressivamente crescente e per il periodo corrispondente all'arco temporale di ciascun rateo. L'interesse di mora, invece, viene calcolato sull'intera rata scaduta e non pagata (comprensiva, quindi, di quota capitale e quota interessi) in quanto “se gli interessi di mora maturassero solo sul capitale dei ratei scaduti, il mutuatario godrebbe degli interessi corrispettivi (esigibili e non pagati) a titolo gratuito, pur essendo questi oggetto dell'unica obbligazione pecuniaria dell'accipiens”. Se poi l'eccezione era quella della non trasparenza del tasso di interesse pattuito perché non espressione del reale costo del finanziamento, il giudice di primo grado osservava che la deduzione era infondata posto che il reale costo del finanziamento non era espresso dal tasso di interesse ma dal TAEG, indicatore diverso su cui l'opponente nulla aveva dedotto in giudizio.
28. Ha proposto appello O.I. chiedendo la riforma della sentenza e si è costituita in giudizio pagina 11 di 18 chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
29. Con il primo motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente la giurisdizione italiana, in luogo di quella sammarinese, fondando il proprio convincimento sulla scorta – da un lato – del disposto di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 218/1995 e – dall'altro – in base alla previsione contrattuale inserita nei rapporti negoziali azionati da
Controparte_2
Si deduce che nel caso che ci occupa il rapporto contrattuale per cui è causa appartiene alla cognizione dell'autorità giurisdizionale sammarinese, posto che il contratto di apertura di conto corrente n. 1010855/3 (e la successiva ricontrattualizzazione) ed il contratto di finanziamento chirografario sono stati conclusi nella Repubblica di San Marino.
Ne deriverebbe – dunque – la sussistenza della giurisdizione del Giudice sammarinese e la carenza della potestas iudicandi del Giudice italiano, non ravvedendosi alcun criterio di collegamento idoneo – ai sensi della Legge n. 218/1995 – a radicare la controversia dinanzi al Giudice italiano, atteso che – come spiegato dalla giurisprudenza della Suprema Corte – vi deve essere un criterio di collegamento specifico che legittimi il potere decisionale in capo all'autorità giurisdizionale italiana.
30. Deduce inoltre l'appellante, a conferma della sussistenza della giurisdizione sammarinese nel caso di specie, che tanto l'art. 20 delle Condizioni Generali di contratto relative all'apertura di conto corrente di corrispondenza del 28.11.2005, quanto l'art. 13 delle
“Norme che regolano il finanziamento chirografario”, dispongono che “Per ogni controversia che potesse sorgere tra il prestatario e la in occasione o in dipendenza del presente rapporto, il Foro CP_7
competente è esclusivamente quello di San Marino. La a sua insindacabile scelta, può adire CP_7
l'Autorità Giudiziaria di altro Stato”.
A tale riguardo si deduce che, nonostante l'ultimo capoverso, anche in caso di scelta di una giurisdizione diversa da quella sammarinese da parte della banca o dei suoi aventi causa pagina 12 di 18 deve ritenersi la necessità di un valido criterio di collegamento con la controversia che, nella specie, è inesistente.
31. Con il secondo motivo si lamenta il difetto di legittimazione attiva da parte dell'appellata, riproponendo la tesi già esaminata dal giudice di primo grado e deducendo che il non era legittimato e/o autorizzato a conferire alcunché in Controparte_4
fondi di investimento, per di più in assenza di qualsivoglia assenso da parte del presunto debitore.
Pertanto, essendo gli istituti di credito (indicati nell'atto di cessione datato 12/10/2011) subentrati nella medesima posizione giuridica della banca in liquidazione coatta amministrativa (in quanto successori a titolo particolare), gli stessi non risultavano titolari del potere di procedere al conferimento di crediti in fondi di investimento.
A ciò si aggiunga che la società avrebbe agito in via monitoria Controparte_2
senza avere alcun potere di legittimazione attiva in tal senso, in quanto l'assegno non trasferibile dalla medesima azionato indicava quale beneficiario il Controparte_4
In sostanza, l'operazione di conferimento in favore dell'odierna appellata in alcun modo avrebbe potuto includere un titolo di credito non trasferibile emesso in favore di altri soggetti.
32. In particolare, si deduce che la sentenza di primo grado sarebbe altresì errata nella parte in cui stabilisce che “Il credito, dunque, è stato trasferito a con tutte le Controparte_2
garanzie connesse, così come previsto anche dalla legislazione italiana all'art. 58 TUB a sua volta precipitato normativo dell'art. 1263 c.c.”, avendo il giudice di prime cure, in relazione alla suindicata cessione dei crediti, erroneamente applicato la normativa prevista in materia dall'art. 58 TUB anziché quella prevista dalla Legge sammarinese;
l'atto di cessione dei rapporti giuridici in blocco del del 12/10/2011 è avvenuto ai sensi Controparte_4
della Legge Sammarinese n. 165/2005 e non ai sensi dell'art. 58 TUB previsto dalla normativa italiana.
33. Si ribadisce, inoltre, che non possedeva alcuna legittimazione attiva Controparte_2
per azionare un titolo di credito non trasferibile emesso a favore di altro soggetto
[...]
, e che nel corso del giudizio primo grado non è stato dimostrato il rapporto CP_4
pagina 13 di 18 e/o l'accordo in base al quale la società avrebbe Controparte_3
consegnato il titolo di credito prodotto in copia al fine di garantire parzialmente debiti di una diversa società nei confronti del Controparte_4
Nel caso di specie, trattandosi di assegno non trasferibile, l'unico soggetto che avrebbe potuto beneficiare della presunzione iuris tantum concernente il rapporto sottostante era il e non certo soggetti terzi privi di collegamenti di sorta con la società Controparte_4
Controparte_3
34. Con il terzo motivo si lamenta che la sentenza di primo grado sarebbe, altresì, viziata laddove il Giudice di prime cure ha stabilito che il contratto di c/c del 28.11.2005 “pur privo delle condizioni economiche, è validamente pattuito”, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto, già la Legge Sammarinese n. 165 del 2005 prevedeva, a pena di nullità, l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari stipulati nella Repubblica di San Marino, con conseguente nullità del contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza n.
1010855/3 del 28.11.2005, per mancanza di forma e di consenso.
35. Sotto questo ultimo profilo si ripropone la questione di nullità del contratto di apertura di conto corrente in esame in quanto lo stesso sarebbe stato sottoscritto in autonomia dal sig. senza il necessario requisito dell'accordo delle parti ex art. 1325 e 1418, co. Parte_2
II, c.c. per non avere il Consiglio di Amministrazione della società Il Porto di Leonardo
S.r.l. emesso alcuna delibera autorizzativa, nonostante sia espressamente richiesto dallo statuto e dall'atto costitutivo della società garantita a pena di invalidità/inefficacia.
36. Con il quarto motivo si lamenta come erronea la valutazione circa l'insussistenza del conflitto di interessi in relazione ai contratti di conto corrente del 28/11/2005 e di mutuo chirografario, l'indisponibilità in capo al garante circa l'esercizio di azioni spettanti al debitore principale e l'intervenuta prescrizione.
L'appellante ribadisce che il contratto di apertura del conto corrente n. 1010855/3 risulta essere stato sottoscritto, in conflitto di interessi, (solo) dal Sig. , il quale, oltre a Parte_2
non essere stato autorizzato, con relativa delibera, dal Consiglio di Amministrazione della società Il Porto di Leonardo S.r.l., alla stessa data, era altresì Presidente nonché
Amministratore Delegato del Controparte_4
pagina 14 di 18 37. Quanto al mutuo chirografario, si reputa ingiusta la decisione del giudice di prime cure di dichiarare infondata l'eccezione di nullità per mancanza di un valido consenso e di annullabilità per conflitto di interessi, deducendo che la questione è rilevabile d'ufficio ed è sottratta al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., sempre che riguardi fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo.
Si ribadisce che la società (così come i soci della società Controparte_3
“Il Porto di Leonardo s.r.l.” diversi dal predetto Sig. è venuta a conoscenza Parte_2
dell'esistenza del contratto di mutuo chirografario n. 10005307 solo con la notifica del provvedimento monitorio opposto.
38. Con il quinto motivo si lamenta la nullità della clausola determinativa degli interessi relativa al mutuo chirografario del 23.09.2010 in quanto assistito da un piano di ammortamento alla francese, meccanismo che secondo l'appellante si traduce in una violazione delle norme che impongono una chiara ed inequivocabile determinazione dell'entità degli interessi, specie se concordati in misura superiore al saggio legale.
39. L'appellata si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado;
nelle more del giudizio ha allegato e documentato di aver cambiato la denominazione in CP_1
40. L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, osserva la Corte che la decisione impugnata è del tutto condivisibile sul punto, apparendo dirimente nel caso di specie la clausola cd. di proroga della giurisdizione asimmetrica “La Banca, a sua insindacabile scelta, può adire l'Autorità
Giudiziaria di altro Stato.” contenuta nei contratti bancari sottoscritti dal debitore principale
(apertura di conto corrente del 28.11.2005 e finanziamento chirografario del 23.09.2010) con la quale è stata prevista, per la sola banca, la possibilità di adire uno Stato diverso dalla
Repubblica di San Marino.
Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante circa la mancanza di un valido criterio di collegamento con la controversia, la società è garante della Controparte_5
società Il Porto di Leonardo ed ha pacificamente sede a Rimini e dunque, nel caso in esame, pagina 15 di 18 sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 comma 1° della Legge 31 maggio 1995, n.
218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato
a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.”
41. Il secondo motivo è inammissibile, e comunque infondato, non avendo l'appellante sottoposto ad alcuna effettiva critica la motivazione del Tribunale sul punto, limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dal giudice di primo grado. Ad ogni buon conto, si ribadisce che la cessione in blocco di crediti dal liquidazione era una operazione prevista dal Decreto Legge Controparte_8
Sammarinese 11.10.2011, n. 169 intitolato "Misure urgenti a sostegno di operazioni a tutela del Risparmio", che per come indicato all'art. 1 del medesimo, che all'art. 5 in particolare prevedeva che: “Gli atti di cessione degli attivi e dei passivi alle banche, nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 1, nonchè gli eventuali successivi atti di trasferimento degli stessi attivi a società veicolo, o fondi comuni di investimento, per agevolare le operazioni di realizzo sono esenti dalle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura.”
42. Anche sotto il profilo della non trasferibilità del titolo, come evidenziato nella sentenza appellata, non può essere eccepita la carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
oggi stante il chiaro disposto dell'art. 2 comma 2 dell'atto di cessione,
[...] CP_1
secondo il quale il credito viene trasferito a con tutte le Controparte_2
garanzie connesse, che nel caso in esame è costituito dall'assegno bancario azionato in monitorio, il quale può fungere quale promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. non solo, evidentemente, nei rapporti diretti tra il soggetto che ha emesso il titolo di credito ( e il beneficiario/prenditore Controparte_3 [...]
ma anche rispetto alla in considerazione Controparte_8 Controparte_2
della cessione in blocco di tutti i crediti, nessuno escluso del Controparte_8
successivamente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della stessa.
43. Risultano infondati anche il terzo e il quarto motivo di appello.
Osserva la Corte che il contratto di conto corrente del 28.11.2005 è perfettamente valido ed pagina 16 di 18 efficace in quanto conforme alla normativa sammarinese pro - tempore vigente, come già correttamente evidenziato dal Tribunale in ordine al rilevato difetto delle condizioni economiche, che sono state regolamentate nel successivo contratto del 23.09.2010 redatto per iscritto coerentemente con il Regolamento n.7/2007 medio tempore entrato in vigore.
44. Quanto poi alla dedotta annullabilità del contratto di apertura del conto corrente e del mutuo chirografario per essere stato sottoscritto per conto della società Il Porto di
Leonardo RL dall'amministratore deducendo il suo conflitto di interessi ex art. Parte_2
1395 c.c. in quanto all'epoca rivestiva anche la carica di Presidente del Controparte_4
e comunque in assenza di specifica delibera del Cda della società Il Porto di Leonardo, si osserva che risulta dirimente a decidere la questione la mancanza di legittimazione del garante a poter opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale intervenuto tra altri soggetti;
ferma restando, comunque, l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento già rilevata dal Tribunale ad abundantiam.
45. Infine, la sentenza merita conferma anche in ordine alla legittimità del meccanismo di ammortamento cd alla francese del mutuo chirografario.
Le Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024 hanno infatti risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale stabilendo, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese, il seguente principio di diritto:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
46. In conclusione l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della società appellata sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
pagina 17 di 18 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del grado in Controparte_3
favore di (già , liquidate in Euro 9.991,00 per CP_1 Controparte_2
compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 06.10.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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