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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2331/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2331/2024 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1
FABIANO GIUSEPPINA SAMANTHA
e ato a SORIANO CALABRO (VV) il 16/10/1989, assistito Controparte_1
e difeso dall'avv. DI PROSPERO MARZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 27/12/2014 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in TROPEA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 21/01/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 21.01.2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 15 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
ACCORDO
Le parti, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., concordemente e con chiara e inequivoca volontà di accettazione di entrambi, a definizione di qualsivoglia reciproco rapporto economico e/o patrimoniale tra loro supposto e/o esistente, pertanto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro supposti e/o esistenti, convengono tra le altre cose, di far rientrare nelle condizioni di separazione/divorzio il trasferimento di una quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in
Montesilvano alla Via Flumendosa n. 2, unitamente al locale ad uso garage sito al piano terra (acquistati con atto di compravendita del 7.3.2016) e di una quota di proprietà pari al 50% del locale ad uso ripostiglio, anche esso sito in Via Flumendosa
n. 2 al piano terra acquistato con atto di compravendita del 13.02.2018), in favore della SI.ra ed attualmente di proprietà esclusiva del SI. Parte_1 [...]
, così come di seguito elencati, dettagliati e attribuiti, precisando che detto Pt_2
trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei loro rapporti.
pagina 3 di 15 ❖TRASFERIMENTO DI QUOTA DI PRORIETA' PARI AL 50% DI
APPARTAMENTO USO CIVILE ABITAZIONE, LOCALE USO GARAGE E
LOCALE USO RIPOSTIGLIO
Il SI. cede e trasferisce alla SI.ra , che accetta ed Parte_2 Parte_1
acquista con ogni garanzia di legge, la quota pari al 50% (cinquanta) della piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parti del fabbricato sito nel
Comune di Montesilvano (PE), Via Flumendosa n. 2, e precisamente:
1. Appartamento ad uso civile abitazione, posto al piano 2° (secondo), contraddistinto con il numero interno 6 (sei), composto da 6,5 vani catastali, confinante con Via Flumendosa a due lati, vano scala e pianerottolo condominiale, salvo altri, così come riportato dalla planimetria depositata in Catasto. Precisamente così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 9, z.c. 1, Via Flumendosa, n.2, piano 2, Categoria A/2, Classe 2,
Vani 6,5, R.C. Euro 469,98;
2. Locale ad uso garage al piano terra, avente consistenza di mq 31 (trentuno), confinante con area di accesso, centrale termica, centrale idrica, vano ascensore, salvo altri, così come riportato dalla planimetria depositata in Catasto. Precisamente così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 30, z.c. 1, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/6,
Classe 3, metri quadri 31, R.C. Euro 75,25;
3. Locale ad uso ripostiglio al piano terra, avente consistenza mq 8 (otto) confinante con vano ascensore, centrale idrica, proprietà Villani o aventi causa, salvo altri, così come riportato dalla planimetria depositata in Catasto. Precisamente così censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 20,
z.c.1, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c, Classe 1, metri quadri 8,
R.C. Euro 40,08;
pagina 4 di 15 ➢Le unità immobiliari di cui ai punti 1) e 2) (appartamento e garage) sono pervenute al SI. con acquisto per atto compravendita del notaio Pt_2 Persona_1
in data 7.03.2016 Repertorio 118321 Raccolta 29829 – Compravendita Nota
Presentata con Modello Unico n. 2420.1/2016 Reparto PI di Pescara in atti dal
23.3.2016 – Registrato e trascritto in Pescara il 23.03.2016 (Trascrizione Registro
Particolare 2420 Registro Generale 3607);
➢L'unità immobiliare di cui al punto 3) (locale ad uso ripostiglio), è pervenuta al
SI. con acquisto per atto compravendita del notaio in Pt_2 Persona_1
data 13.02.2018 Repertorio 122150 Raccolta n. 32746 – Compravendita Nota
Presentata con Modello Unico n. 1936.1/2018 Reparto PI di Pescara in atti dal
1.03.2018 – Registrato Trascritto in Pescara il 1.03.2018 (Trascrizione Registro
Particolare 1936 Registro Generale 2707);
➢In ordine alle unità immobiliari di cui ai punti n. 1) e 2) (appartamento e garage), il
SI. dichiara che le opere di costruzione del fabbricato, di cui le stesse fanno Pt_2
parte, sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e, successivamente, sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti dal Comune di Montesilvano:
- Concessione Edilizia n. 6296 del 29.11.1994 Rilasciata dal Comune di
Montesilvano;
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 3793 del 26.5.1998 Rilasciata dal Comune di
Montesilvano.
Inoltre, l'unità immobiliare a uso civile abitazione, sottoposta a diversa distribuzione di spazi interni del 22.12.2016 (Pratica PE0112145 in atti dal 23.12.2016 – n.
17288.1./2016), è munita di:
- Cila del 21.03.2016 Opere Edilizie di Manutenzione Straordinaria;
- Dichiarazione di fine lavori e Certificazione di Collaudo Finale 08.01.2017 Tecnico
Collaudatore Ing. ; Persona_2
pagina 5 di 15 - Segnalazione di certificazione di agibilità del 24.01.2017 presentato al Comune di
Montesilvano con dichiarazione di agibilità dell'immobile;
- Attestazione di prestazione energetica ex D.Lgs 192/2005 emessa in data
5.01.2017, che il SI. dichiara essere pienamente valida ed efficace, non Pt_2
scaduta e non decaduta, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
- Il SI. dichiara, quindi, che le suddette opere sono state eseguite in Pt_2
conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, che non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi e che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche;
- Il SI. dichiara, inoltre, che l'unità immobiliare composta dall'appartamento Pt_2
ad uso civile abitazione unitamente al locale ad uso garage, sita in Montesilvano (PE) alla Via Flumendosa n. 2, è stata acquistata per un importo pari ad € 125.000,00
(centoventicinquemila//00) e che il valore del compendio è di circa € 75.250,00
(settantacinquemiladuecentocinquanta//00);
➢In ordine all'unità immobiliare di cui al punto n. 3) (locale ad uso ripostiglio), il
SI. dichiara che le opere di costruzione del fabbricato, di cui lo stesso fa Pt_2
parte, sono state realizzate in base ai seguenti provvedimenti rilasciati dal Sindaco del Comune di Montesilvano (PE) e precisamente:
- Licenza edilizia del 28 agosto 1968;
- Licenza edilizia in variante dell'9 luglio 1971;
- Concessione Edilizia n. 6296 del 29.11.1994;
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 3793 del 26.5.1998.
pagina 6 di 15 - Il SI. dichiara, inoltre, in relazione a talune difformità che è stata presentata Pt_2
domanda di condono in data 29.3.1986 prot. 013215 con pagamento della relativa oblazione da parte del precedente proprietario. Le dette unità non sono comunque interessate dalle previsioni di sanatoria ai sensi delle leggi urbanistiche vigenti;
- Il SI. dichiara che il locale ad uso ripostiglio non rientra tra le categorie di Pt_2
edifici soggetti a certificazione energetica, trattandosi di ripostiglio dotato del solo impianto di illuminazione e non destinato ad essere occupato in via continuativa, pertanto, non idoneo a dar luogo ad un consumo significativo di energia;
- Il SI. dichiara, inoltre, che l'unità immobiliare costituita dal locale ad uso Pt_2
ripostiglio, sita in Montesilvano (PE) alla Via Flumendosa n. 2 piano terra, è stata acquistata per un importo pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento//00) e che il valore del compendio è di circa € 4.700,00 (quattromilasettecento//00);
➢ La quota di proprietà delle unità immobiliari, tutte, pari al 50% è ceduta, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza;
➢ Il cedente , intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma Parte_2
bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
➢Il SI. , inoltre, dichiara e garantisce: Parte_2
pagina 7 di 15 - che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Pescara in data 23.03.2016 al n. R.G. 3608 e al n. R.P. 541 Presentazione 74 del
23.03.2016 in dipendenza del contratto di mutuo ipotecario del 7.03.2016 Rep.
Notaio n. 118322 Raccolta 29830 (sull'immobile ad uso abitazione + locale ad uso garage al piano terra) che verrà interamente pagato dal SI. fino alla Parte_2
sua naturale scadenza e cancellato a cure e spese del medesimo;
➢Il SI. e la SI.ra convengono che in Parte_2 Parte_1
considerazione delle reciproche poste dare/avere il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
➢La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
➢Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione/divorzio definisce la separazione personale/divorzio delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale;
➢Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di
Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si pagina 8 di 15 obbligano a curare la trascrizione, nel più breve tempo possibile, presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Giudice ed il
Cancelliere da ogni responsabilità connessa a tali incombenze.
❖ALTRE CONDIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE PARTI LE PARTI E
ALLE FIGLIE MINORI
Inoltre, SI.ri e sono concordi come di seguito: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza dove vorranno nel territorio nazionale o internazionale, con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge il cambio di residenza a mezzo pec;
2. Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza presso Parte_2
l'abitazione presa in locazione in Montesilvano (PE) alla Via Gran Paradiso n. 3, ovvero in altra dimora confacente alle proprie esigenze;
3. La casa coniugale sita in Montesilvano alla Via Flumendosa n. 2, unitamente alle relative pertinenze, viene assegnata alla SI.ra che continuerà a Parte_1
viverci con le figlie minori e facendosi carico al 100% di tutte le Per_3 Per_4
spese di ordinaria manutenzione. Per le spese di straordinaria manutenzione, gli importi saranno ripartiti al 50% tra le parti;
4. La SI.ra si impegna a fare la voltura di tutte le utenze esistenti Parte_1
nell'abitazione di Montesilvano alla Via Flumendosa n. 2, intestandole a suo nome;
5. La polizza assicurativa annuale a garanzia della casa coniugale sita in
Montesilvano alla Via Flumentosa n. 2 sarà pagata ogni anno in parti uguali dai
SI.ri e , previa concertazione;
Parte_2 Parte_1
6. La proprietà del suddetto immobile ad uso abitazione civile, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 9, z.c. 1, Via
Flumendosa, n.2, piano 2, Categoria A/2, Classe 2, Vani 6,5, R.C. Euro 469,98, unitamente al locale ad uso garage censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 30, z.c. 1, Via Flumendosa, n. 2, piano pagina 9 di 15 terra, Categoria C/6, Classe 3, metri quadri 31, R.C. Euro 75,25, e al locale ad uso ripostiglio, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 20, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c, Classe 1, metri quadri 8, R.C. Euro 40,08, in ragione degli accordi sopra enucleati, viene trasferita nella misura del 50% (cinquanta) dal SI. alla SI.ra Parte_2
, che accetta;
Parte_1
7. Il SI. si obbliga al pagamento per intero di tutte le rate di mutuo Parte_2
relative all'immobile, ceduto al 50%, fino alla loro completa estinzione, oltre che al pagamento di eventuali spese di cancellazione;
8. Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro ogni variazione di recapito, assicurando la massima reperibilità a vantaggio e tutela delle figlie;
9. Le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_3 Per_4
genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocazione di poco prevalente, presso la madre, con la quale, come detto, continueranno a vivere in Montesilvano alla Via Flumendosa n.
2. La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori così come previsto dalla normativa vigente, salvo per le decisioni d'ordinaria amministrazione, le quali verranno prese disgiuntamente in base al periodo di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
10. Il padre avrà con sé le figlie a settimane alternate il martedì ed il mercoledì (con pernotto) e la successiva settimana il mercoledì (con pernotto) ed il weekend
(venerdì, sabato e domenica), prelevandole presso la casa coniugale ovvero presso l'istituto scolastico per ivi ricondurle, salvo diversa intesa preventivamente comunicata e concordata con la madre, curandone l'assolvimento degli obblighi scolastici ed extrascolastici;
pagina 10 di 15 11. Le minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
il padre, quando di spettanza, le preleverà nella giornata del venerdì presso la casa coniugale ovvero presso l'istituto scolastico, per ricondurle nella giornata della domenica alle ore 19:00 presso la casa coniugale, salvo diversa intesa tra i genitori;
12. Le minori trascorreranno, pertanto, le prime due settimane del mese per poi ricominciare come segue:
- Prima settimana del mese:
Lunedì: Madre;
Martedì: Padre;
Mercoledì: Padre;
Giovedì: Madre;
Venerdì/Sabato/Domenica: Madre.
- Seconda settimana del mese:
Lunedì: Madre;
Martedì: Madre;
Mercoledì: Padre;
Giovedì: Madre;
Venerdì/Sabato/Domenica: Padre.
13. In occasione delle festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, dal
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali, sempre secondo il principio dell'alternanza, il giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo, con l'uno e con l'altro genitore. I coniugi potranno accordarsi diversamente, curandosi di pervenire, con congruo anticipo, a specifiche intese, di volta in volta, e a patto che vengano rispettati i principi di parità e dell'alternanza;
pagina 11 di 15 14. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, secondo le personali esigenze e tenendo conto della capacità di adattamento delle minori;
periodo da comunicare entro il mese di maggio di ogni anno, pervenendo a specifiche intese di volta in volta;
15. I genitori trascorreranno con le figlie minori il giorno del compleanno delle stesse congiuntamente o separatamente, ad alternanza annuale, ed avranno inoltre la possibilità di trascorrere con le stesse il giorno del proprio compleanno, pervenendo a specifiche intese di volta in volta;
16. Stante la collocazione, seppur di poco, prevalente delle minori presso la madre, e l'attuale stato di inoccupata della stessa, il già dal mese di giugno 2024 si è Pt_2
impegnato, e si impegna, a versare a titolo di contributo al mantenimento delle figlie,
e la somma di € 1.000,00 (euro mille/00). Per accordo delle parti, Per_3 Per_4
tale impegno del SI. proseguirà sino e non oltre il mese di luglio Parte_2
2028, con versamento di € 1.000,00 (euro mille/00) entro il giorno quindici di ogni mese, (ovvero per la durata di anni 4), a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra al fine di consentire a quest'ultima di individuare e reperire Parte_1
un impiego adeguato che le consenta di occuparsi delle figlie e al contempo di provvedere al loro sostentamento. Tale periodo, concordato tra le parti, è stato ritenuto da entrambe congruo e corretto per il reperimento di un'occupazione adatta e corrispondente alle esigenze familiari e professionali della SI.ra . Parte_1
Scaduto il citato termine, infatti, i genitori si occuperanno economicamente ed autonomamente delle figlie, ognuno secondo il periodo di pertinenza, senza pretendere l'un l'altro alcun assegno di contributo al mantenimento delle stesse;
17. La SI.ra nella qualità di collocataria di poco prevalente delle figlie Pt_1 minori, riceverà l'intero importo mensile dell'assegno unico direttamente o per il tramite del coniuge separato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato;
pagina 12 di 15 18. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e/o sportive e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- inoltre, per quanto attiene alle spese relative alla mensa scolastica per l'anno
2024/2025 il SI. si impegna al versamento del suddetto onere nella misura Pt_2
del 50% sino alla sentenza con la quale il Collegio omologa gli accordi intervenuti tra le parti di separazione.
19. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presenza di giustificativi di spesa entro 15 giorni dall'esborso. Le parti, comunque, per quanto non regolato, si adeguano a quanto disposto dal Tribunale di Pescara con
Protocollo del 17.11.2020, riguardanti le spese ordinarie e straordinarie;
20. Le parti rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente con ivi iscritto le figlie minori e , ben Per_4 Per_3
potendo ciascuno di essi recarsi all'estero con lo stesso per concordati periodi di vacanza;
21. Il SI. entro il 30.11.2024, dietro concertazione, deve aver portato via Pt_2
dalla casa coniugale gli arredi realizzati dal proprio padre (nello specifico n. 1 comò,
n. 2 comodini, n. 2 specchiere, n. 1 mobile uso ufficio, n. 1 quadro di legno, n. 2 strutture di letti singoli non utilizzati ed attualmente in deposito in garage, oltre la scrivania in vetro, stampanti, quadri, computer), mentre rinuncia ad ogni altro arredo e coarredo dell'abitazione coniugale e quant'altro ivi presente in favore della SI.ra pagina 13 di 15 che ne diviene unica proprietaria;
inoltre, si specifica che all'interno del Pt_1
garage sono presenti n. 4 bicilette che verranno ritirate dal SI. Pt_2
Nell'occasione il avrà dovuto restituire le chiavi dell'intero compendio Pt_2
immobiliare tranne quella relativa al locale ad uso ripostiglio, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 20, Via
Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c, Classe 1, metri quadri 8, R.C. Euro
40,08 di cui il SI. si riserva l'uso; Pt_2
22. L'autovettura Smart targata GF 286 GM, intestata al SI. ed in uso alla Pt_2
SI.ra verrà ceduta a quest'ultima così come, al contrario, l'autovettura Fiat Pt_1
Qubo targata ES574LJ, intestata alla SI.ra ed in uso al SI. verrà Pt_1 Pt_2 ceduta a quest'ultimo. I SI.ri dovranno aver effettuare il passaggio CP_1 Pt_1
di proprietà dei suddetti veicoli entro la prima settimana di novembre 2024 facendo fronte alla relativa spesa ognuno per quanto di sua competenza. La SI.ra Pt_1
ha già provveduto a farsi carico del finanziamento esistente sull'autovettura
[...]
Smart;
23. I coniugi non hanno risparmi accumulati in costanza di matrimonio e dichiarano di aver definito tra loro ogni altra questione di natura patrimoniale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROPEA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 21.01.2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
pagina 14 di 15 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2331/2024 v.g., promossa da:
nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. Parte_1
FABIANO GIUSEPPINA SAMANTHA
e ato a SORIANO CALABRO (VV) il 16/10/1989, assistito Controparte_1
e difeso dall'avv. DI PROSPERO MARZIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 27/12/2014 avevano contratto matrimonio con CP_1
rito concordatario, in TROPEA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 21/01/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 21.01.2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 15 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
ACCORDO
Le parti, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., concordemente e con chiara e inequivoca volontà di accettazione di entrambi, a definizione di qualsivoglia reciproco rapporto economico e/o patrimoniale tra loro supposto e/o esistente, pertanto, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro supposti e/o esistenti, convengono tra le altre cose, di far rientrare nelle condizioni di separazione/divorzio il trasferimento di una quota di proprietà pari al 50% dell'immobile sito in
Montesilvano alla Via Flumendosa n. 2, unitamente al locale ad uso garage sito al piano terra (acquistati con atto di compravendita del 7.3.2016) e di una quota di proprietà pari al 50% del locale ad uso ripostiglio, anche esso sito in Via Flumendosa
n. 2 al piano terra acquistato con atto di compravendita del 13.02.2018), in favore della SI.ra ed attualmente di proprietà esclusiva del SI. Parte_1 [...]
, così come di seguito elencati, dettagliati e attribuiti, precisando che detto Pt_2
trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei loro rapporti.
pagina 3 di 15 ❖TRASFERIMENTO DI QUOTA DI PRORIETA' PARI AL 50% DI
APPARTAMENTO USO CIVILE ABITAZIONE, LOCALE USO GARAGE E
LOCALE USO RIPOSTIGLIO
Il SI. cede e trasferisce alla SI.ra , che accetta ed Parte_2 Parte_1
acquista con ogni garanzia di legge, la quota pari al 50% (cinquanta) della piena proprietà delle seguenti unità immobiliari facenti parti del fabbricato sito nel
Comune di Montesilvano (PE), Via Flumendosa n. 2, e precisamente:
1. Appartamento ad uso civile abitazione, posto al piano 2° (secondo), contraddistinto con il numero interno 6 (sei), composto da 6,5 vani catastali, confinante con Via Flumendosa a due lati, vano scala e pianerottolo condominiale, salvo altri, così come riportato dalla planimetria depositata in Catasto. Precisamente così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 9, z.c. 1, Via Flumendosa, n.2, piano 2, Categoria A/2, Classe 2,
Vani 6,5, R.C. Euro 469,98;
2. Locale ad uso garage al piano terra, avente consistenza di mq 31 (trentuno), confinante con area di accesso, centrale termica, centrale idrica, vano ascensore, salvo altri, così come riportato dalla planimetria depositata in Catasto. Precisamente così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 30, z.c. 1, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/6,
Classe 3, metri quadri 31, R.C. Euro 75,25;
3. Locale ad uso ripostiglio al piano terra, avente consistenza mq 8 (otto) confinante con vano ascensore, centrale idrica, proprietà Villani o aventi causa, salvo altri, così come riportato dalla planimetria depositata in Catasto. Precisamente così censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 20,
z.c.1, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c, Classe 1, metri quadri 8,
R.C. Euro 40,08;
pagina 4 di 15 ➢Le unità immobiliari di cui ai punti 1) e 2) (appartamento e garage) sono pervenute al SI. con acquisto per atto compravendita del notaio Pt_2 Persona_1
in data 7.03.2016 Repertorio 118321 Raccolta 29829 – Compravendita Nota
Presentata con Modello Unico n. 2420.1/2016 Reparto PI di Pescara in atti dal
23.3.2016 – Registrato e trascritto in Pescara il 23.03.2016 (Trascrizione Registro
Particolare 2420 Registro Generale 3607);
➢L'unità immobiliare di cui al punto 3) (locale ad uso ripostiglio), è pervenuta al
SI. con acquisto per atto compravendita del notaio in Pt_2 Persona_1
data 13.02.2018 Repertorio 122150 Raccolta n. 32746 – Compravendita Nota
Presentata con Modello Unico n. 1936.1/2018 Reparto PI di Pescara in atti dal
1.03.2018 – Registrato Trascritto in Pescara il 1.03.2018 (Trascrizione Registro
Particolare 1936 Registro Generale 2707);
➢In ordine alle unità immobiliari di cui ai punti n. 1) e 2) (appartamento e garage), il
SI. dichiara che le opere di costruzione del fabbricato, di cui le stesse fanno Pt_2
parte, sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967 e, successivamente, sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti dal Comune di Montesilvano:
- Concessione Edilizia n. 6296 del 29.11.1994 Rilasciata dal Comune di
Montesilvano;
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 3793 del 26.5.1998 Rilasciata dal Comune di
Montesilvano.
Inoltre, l'unità immobiliare a uso civile abitazione, sottoposta a diversa distribuzione di spazi interni del 22.12.2016 (Pratica PE0112145 in atti dal 23.12.2016 – n.
17288.1./2016), è munita di:
- Cila del 21.03.2016 Opere Edilizie di Manutenzione Straordinaria;
- Dichiarazione di fine lavori e Certificazione di Collaudo Finale 08.01.2017 Tecnico
Collaudatore Ing. ; Persona_2
pagina 5 di 15 - Segnalazione di certificazione di agibilità del 24.01.2017 presentato al Comune di
Montesilvano con dichiarazione di agibilità dell'immobile;
- Attestazione di prestazione energetica ex D.Lgs 192/2005 emessa in data
5.01.2017, che il SI. dichiara essere pienamente valida ed efficace, non Pt_2
scaduta e non decaduta, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
- Il SI. dichiara, quindi, che le suddette opere sono state eseguite in Pt_2
conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, che non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi e che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche;
- Il SI. dichiara, inoltre, che l'unità immobiliare composta dall'appartamento Pt_2
ad uso civile abitazione unitamente al locale ad uso garage, sita in Montesilvano (PE) alla Via Flumendosa n. 2, è stata acquistata per un importo pari ad € 125.000,00
(centoventicinquemila//00) e che il valore del compendio è di circa € 75.250,00
(settantacinquemiladuecentocinquanta//00);
➢In ordine all'unità immobiliare di cui al punto n. 3) (locale ad uso ripostiglio), il
SI. dichiara che le opere di costruzione del fabbricato, di cui lo stesso fa Pt_2
parte, sono state realizzate in base ai seguenti provvedimenti rilasciati dal Sindaco del Comune di Montesilvano (PE) e precisamente:
- Licenza edilizia del 28 agosto 1968;
- Licenza edilizia in variante dell'9 luglio 1971;
- Concessione Edilizia n. 6296 del 29.11.1994;
- Concessione Edilizia in sanatoria n. 3793 del 26.5.1998.
pagina 6 di 15 - Il SI. dichiara, inoltre, in relazione a talune difformità che è stata presentata Pt_2
domanda di condono in data 29.3.1986 prot. 013215 con pagamento della relativa oblazione da parte del precedente proprietario. Le dette unità non sono comunque interessate dalle previsioni di sanatoria ai sensi delle leggi urbanistiche vigenti;
- Il SI. dichiara che il locale ad uso ripostiglio non rientra tra le categorie di Pt_2
edifici soggetti a certificazione energetica, trattandosi di ripostiglio dotato del solo impianto di illuminazione e non destinato ad essere occupato in via continuativa, pertanto, non idoneo a dar luogo ad un consumo significativo di energia;
- Il SI. dichiara, inoltre, che l'unità immobiliare costituita dal locale ad uso Pt_2
ripostiglio, sita in Montesilvano (PE) alla Via Flumendosa n. 2 piano terra, è stata acquistata per un importo pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento//00) e che il valore del compendio è di circa € 4.700,00 (quattromilasettecento//00);
➢ La quota di proprietà delle unità immobiliari, tutte, pari al 50% è ceduta, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza;
➢ Il cedente , intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma Parte_2
bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
- che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.
➢Il SI. , inoltre, dichiara e garantisce: Parte_2
pagina 7 di 15 - che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca iscritta presso Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
Pescara in data 23.03.2016 al n. R.G. 3608 e al n. R.P. 541 Presentazione 74 del
23.03.2016 in dipendenza del contratto di mutuo ipotecario del 7.03.2016 Rep.
Notaio n. 118322 Raccolta 29830 (sull'immobile ad uso abitazione + locale ad uso garage al piano terra) che verrà interamente pagato dal SI. fino alla Parte_2
sua naturale scadenza e cancellato a cure e spese del medesimo;
➢Il SI. e la SI.ra convengono che in Parte_2 Parte_1
considerazione delle reciproche poste dare/avere il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro;
➢La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
➢Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di separazione/divorzio definisce la separazione personale/divorzio delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale;
➢Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di
Cassazione n. 21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si pagina 8 di 15 obbligano a curare la trascrizione, nel più breve tempo possibile, presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Giudice ed il
Cancelliere da ogni responsabilità connessa a tali incombenze.
❖ALTRE CONDIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE PARTI LE PARTI E
ALLE FIGLIE MINORI
Inoltre, SI.ri e sono concordi come di seguito: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza dove vorranno nel territorio nazionale o internazionale, con l'obbligo di comunicare all'altro coniuge il cambio di residenza a mezzo pec;
2. Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza presso Parte_2
l'abitazione presa in locazione in Montesilvano (PE) alla Via Gran Paradiso n. 3, ovvero in altra dimora confacente alle proprie esigenze;
3. La casa coniugale sita in Montesilvano alla Via Flumendosa n. 2, unitamente alle relative pertinenze, viene assegnata alla SI.ra che continuerà a Parte_1
viverci con le figlie minori e facendosi carico al 100% di tutte le Per_3 Per_4
spese di ordinaria manutenzione. Per le spese di straordinaria manutenzione, gli importi saranno ripartiti al 50% tra le parti;
4. La SI.ra si impegna a fare la voltura di tutte le utenze esistenti Parte_1
nell'abitazione di Montesilvano alla Via Flumendosa n. 2, intestandole a suo nome;
5. La polizza assicurativa annuale a garanzia della casa coniugale sita in
Montesilvano alla Via Flumentosa n. 2 sarà pagata ogni anno in parti uguali dai
SI.ri e , previa concertazione;
Parte_2 Parte_1
6. La proprietà del suddetto immobile ad uso abitazione civile, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 9, z.c. 1, Via
Flumendosa, n.2, piano 2, Categoria A/2, Classe 2, Vani 6,5, R.C. Euro 469,98, unitamente al locale ad uso garage censito al Catasto Fabbricati del Comune di
Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 30, z.c. 1, Via Flumendosa, n. 2, piano pagina 9 di 15 terra, Categoria C/6, Classe 3, metri quadri 31, R.C. Euro 75,25, e al locale ad uso ripostiglio, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 20, Via Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c, Classe 1, metri quadri 8, R.C. Euro 40,08, in ragione degli accordi sopra enucleati, viene trasferita nella misura del 50% (cinquanta) dal SI. alla SI.ra Parte_2
, che accetta;
Parte_1
7. Il SI. si obbliga al pagamento per intero di tutte le rate di mutuo Parte_2
relative all'immobile, ceduto al 50%, fino alla loro completa estinzione, oltre che al pagamento di eventuali spese di cancellazione;
8. Ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro ogni variazione di recapito, assicurando la massima reperibilità a vantaggio e tutela delle figlie;
9. Le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_3 Per_4
genitori secondo le regole dell'affido condiviso, con collocazione di poco prevalente, presso la madre, con la quale, come detto, continueranno a vivere in Montesilvano alla Via Flumendosa n.
2. La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori così come previsto dalla normativa vigente, salvo per le decisioni d'ordinaria amministrazione, le quali verranno prese disgiuntamente in base al periodo di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro. Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
10. Il padre avrà con sé le figlie a settimane alternate il martedì ed il mercoledì (con pernotto) e la successiva settimana il mercoledì (con pernotto) ed il weekend
(venerdì, sabato e domenica), prelevandole presso la casa coniugale ovvero presso l'istituto scolastico per ivi ricondurle, salvo diversa intesa preventivamente comunicata e concordata con la madre, curandone l'assolvimento degli obblighi scolastici ed extrascolastici;
pagina 10 di 15 11. Le minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
il padre, quando di spettanza, le preleverà nella giornata del venerdì presso la casa coniugale ovvero presso l'istituto scolastico, per ricondurle nella giornata della domenica alle ore 19:00 presso la casa coniugale, salvo diversa intesa tra i genitori;
12. Le minori trascorreranno, pertanto, le prime due settimane del mese per poi ricominciare come segue:
- Prima settimana del mese:
Lunedì: Madre;
Martedì: Padre;
Mercoledì: Padre;
Giovedì: Madre;
Venerdì/Sabato/Domenica: Madre.
- Seconda settimana del mese:
Lunedì: Madre;
Martedì: Madre;
Mercoledì: Padre;
Giovedì: Madre;
Venerdì/Sabato/Domenica: Padre.
13. In occasione delle festività natalizie le minori trascorreranno, ad anni alterni, dal
23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; durante le festività pasquali, sempre secondo il principio dell'alternanza, il giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo, con l'uno e con l'altro genitore. I coniugi potranno accordarsi diversamente, curandosi di pervenire, con congruo anticipo, a specifiche intese, di volta in volta, e a patto che vengano rispettati i principi di parità e dell'alternanza;
pagina 11 di 15 14. Durante le vacanze estive le minori trascorreranno un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, secondo le personali esigenze e tenendo conto della capacità di adattamento delle minori;
periodo da comunicare entro il mese di maggio di ogni anno, pervenendo a specifiche intese di volta in volta;
15. I genitori trascorreranno con le figlie minori il giorno del compleanno delle stesse congiuntamente o separatamente, ad alternanza annuale, ed avranno inoltre la possibilità di trascorrere con le stesse il giorno del proprio compleanno, pervenendo a specifiche intese di volta in volta;
16. Stante la collocazione, seppur di poco, prevalente delle minori presso la madre, e l'attuale stato di inoccupata della stessa, il già dal mese di giugno 2024 si è Pt_2
impegnato, e si impegna, a versare a titolo di contributo al mantenimento delle figlie,
e la somma di € 1.000,00 (euro mille/00). Per accordo delle parti, Per_3 Per_4
tale impegno del SI. proseguirà sino e non oltre il mese di luglio Parte_2
2028, con versamento di € 1.000,00 (euro mille/00) entro il giorno quindici di ogni mese, (ovvero per la durata di anni 4), a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra al fine di consentire a quest'ultima di individuare e reperire Parte_1
un impiego adeguato che le consenta di occuparsi delle figlie e al contempo di provvedere al loro sostentamento. Tale periodo, concordato tra le parti, è stato ritenuto da entrambe congruo e corretto per il reperimento di un'occupazione adatta e corrispondente alle esigenze familiari e professionali della SI.ra . Parte_1
Scaduto il citato termine, infatti, i genitori si occuperanno economicamente ed autonomamente delle figlie, ognuno secondo il periodo di pertinenza, senza pretendere l'un l'altro alcun assegno di contributo al mantenimento delle stesse;
17. La SI.ra nella qualità di collocataria di poco prevalente delle figlie Pt_1 minori, riceverà l'intero importo mensile dell'assegno unico direttamente o per il tramite del coniuge separato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato;
pagina 12 di 15 18. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e/o sportive e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- inoltre, per quanto attiene alle spese relative alla mensa scolastica per l'anno
2024/2025 il SI. si impegna al versamento del suddetto onere nella misura Pt_2
del 50% sino alla sentenza con la quale il Collegio omologa gli accordi intervenuti tra le parti di separazione.
19. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presenza di giustificativi di spesa entro 15 giorni dall'esborso. Le parti, comunque, per quanto non regolato, si adeguano a quanto disposto dal Tribunale di Pescara con
Protocollo del 17.11.2020, riguardanti le spese ordinarie e straordinarie;
20. Le parti rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente con ivi iscritto le figlie minori e , ben Per_4 Per_3
potendo ciascuno di essi recarsi all'estero con lo stesso per concordati periodi di vacanza;
21. Il SI. entro il 30.11.2024, dietro concertazione, deve aver portato via Pt_2
dalla casa coniugale gli arredi realizzati dal proprio padre (nello specifico n. 1 comò,
n. 2 comodini, n. 2 specchiere, n. 1 mobile uso ufficio, n. 1 quadro di legno, n. 2 strutture di letti singoli non utilizzati ed attualmente in deposito in garage, oltre la scrivania in vetro, stampanti, quadri, computer), mentre rinuncia ad ogni altro arredo e coarredo dell'abitazione coniugale e quant'altro ivi presente in favore della SI.ra pagina 13 di 15 che ne diviene unica proprietaria;
inoltre, si specifica che all'interno del Pt_1
garage sono presenti n. 4 bicilette che verranno ritirate dal SI. Pt_2
Nell'occasione il avrà dovuto restituire le chiavi dell'intero compendio Pt_2
immobiliare tranne quella relativa al locale ad uso ripostiglio, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Montesilvano al Foglio 27, particella 291, sub 20, Via
Flumendosa, n. 2, piano terra, Categoria C/2c, Classe 1, metri quadri 8, R.C. Euro
40,08 di cui il SI. si riserva l'uso; Pt_2
22. L'autovettura Smart targata GF 286 GM, intestata al SI. ed in uso alla Pt_2
SI.ra verrà ceduta a quest'ultima così come, al contrario, l'autovettura Fiat Pt_1
Qubo targata ES574LJ, intestata alla SI.ra ed in uso al SI. verrà Pt_1 Pt_2 ceduta a quest'ultimo. I SI.ri dovranno aver effettuare il passaggio CP_1 Pt_1
di proprietà dei suddetti veicoli entro la prima settimana di novembre 2024 facendo fronte alla relativa spesa ognuno per quanto di sua competenza. La SI.ra Pt_1
ha già provveduto a farsi carico del finanziamento esistente sull'autovettura
[...]
Smart;
23. I coniugi non hanno risparmi accumulati in costanza di matrimonio e dichiarano di aver definito tra loro ogni altra questione di natura patrimoniale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROPEA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 21.01.2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
pagina 14 di 15 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 27.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 15 di 15