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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2768/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALDO PIETRO Parte_1 P.IVA_1
BRIELLI, elettivamente domiciliata in VIA MERAVIGLI 12/14 20123 MILANO presso il difensore appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO DORI, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA D'AZEGLIO N.47 40123 BOLOGNA presso il difensore appellata avente ad oggetto: Agenzia
Conclusioni per Parte_1
(a) in via principale e nel merito - in accoglimento del primo motivo di appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7632/2024 del Tribunale di Milano, dichiararsi sorretta da giusta causa la risoluzione pagina 1 di 28 del contratto di agenzia da parte di o comunque nell'esercizio della clausola Parte_1 risolutiva espressa di cui all'articolo 15.3 del contratto di agenzia, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di provvigioni, indennità di mancato preavviso e di terminazione del CP_1 rapporto;
(b) in via ulteriormente principale e nel merito - in accoglimento del secondo motivo di appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7632/2024 del Tribunale di Milano, dichiararsi comunque non dovute a le indennità di terminazione del rapporto per l'assenza in fatto e CP_1 diritto dei presupposti richiesti dall'art. 1751 c.c., o comunque - dichiararsi ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c. la riduzione dell'indennità ex art. 1751 c.c. del 70% rispetto alla quantificazione operata da parte del CTU;
(c) in via ulteriormente principale e nel merito - in accoglimento del terzo motivo di appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7632/2024 del Tribunale di Milano, dichiararsi non applicabili con riferimento alle indennità di mancato preavviso ed ex art. 1751 c.c. gli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., ma applicabili solamente gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.p.c.;
(d) in via ulteriormente principale e nel merito - in accoglimento del quarto motivo di appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7632/2024 del Tribunale di Milano, dichiararsi la compensazione dei compensi del primo grado di giudizio nella misura del 50%; Firmato Da: Aldo Pietro Brielli
Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1746b82 (e) in via ulteriormente principale e nel merito - condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali subiti e subendi da in conseguenza di tutti gli inadempimenti Parte_1 contestati, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa;
(f) in ogni caso - per il caso di accoglimento del primo, secondo, terzo e quarto motivi di appello, conseguentemente condannare a rifondere a quanto dalla stessa versato in esecuzione CP_1 Parte_1 della sentenza7632/2024 del Tribunale di Milano, pari ad Euro 626.834,68, ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali al 15%. (g) In via istruttoria 2 senza inversione dell'onere della prova, si reiterano le istanze istruttorie già proposte da con la Parte_1 seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 18.02.2022 mai rinunciate, precisamente: - interrogatorio formale del l.r.p.t. di sui capitoli da 1 a 14 indicati nella seconda memoria CP_1 istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 18.02.2022; - prova testimoniale del Dott. Testimone_1 presso , Via delle Industrie n. 11 – Vimodrone, sui capitoli da 1 a 14, e dei Sig.ri Parte_1 Tes_2
e presso Via delle Industrie n. 11 –Vimodrone, sui capitoli da 15 a 21, come Testimone_3 Parte_1 indicati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 18.02.2022.
pagina 2 di 28 Conclusioni per CP_1
IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'appello promosso da , poiché infondato in Parte_1 fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, salvi i proposti motivi di appello incidentale;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE - in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti in sede di comparsa di costituzione: ii) riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha applicato alle indennità di mancato preavviso e ex art. 1751 c.c., nonché alle provvigioni relative al mese di gennaio 2021 gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1° c.c., in luogo dei dovuti interessi moratori ex art. 1284 comma 4° c.c., con ogni conseguente statuizione di condanna a carico di al pagamento degli interessi in tale misura (1° e 2° motivo di appello Parte_1 incidentale); riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha omesso di condannare l'appellante alla rifusione delle spese di CTU e di CTP e, per l'effetto, condannare a pagare a Parte_1 la somma di € 9.265,45, pari all'80% delle spese di CTU e di CTP documentate in CP_1 CP_1 primo grado (3° motivo di appello incidentale). IN OGNI CASO Firmato con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Per quanto di interesse nel presente grado, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
7632/2024, definiva la causa introdotta da , che aveva agito nei Parte_1 confronti di al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta risoluzione CP_1 per giusta causa del contratto di agenzia stipulato tra le parti e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali. CP_1
2. aveva chiesto il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna di CP_1
al pagamento dell'indennità di mancato preavviso per il recesso pari ad € Parte_1
240.142,15, dell'indennità di fine rapporto ex art 1751 c.c. pari a € 391.946,02 e dell'indennità risarcitoria ex art. 1751 comma 4 c.c. per un ammontare di € 391.946,02, oltre alle provvigioni maturate sugli affari conclusi nel mese di gennaio 2021 e all'indennità del FIRR non versata all'Enasarco, da determinarsi in corso di causa. In via riconvenzionale subordinata, la convenuta aveva chiesto la condanna di al Parte_1
pagina 3 di 28 pagamento della somma di € 94.623,47 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 13 AEC agenti di commercio.
3. Il giudice, istruita la causa con le produzioni documentali e la C.T.U., ha così motivato:
a. in via prioritaria, ha esaminato il concetto di “giusta causa” legittimante l'interruzione senza preavviso del contratto di agenzia. A tale proposito, ha richiamato gli ultimi arresti di legittimità, a mente dei quali la S.C., anche recente, ha affermato che “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco", attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”.
b. Pertanto, il giudice ha ritenuto di procedere all'accertamento della sussistenza di una giusta causa di recesso al fine della corretta applicazione degli artt. 1750 e 1751 c.c..
Argomentava che, se è vero che la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. puntualizza gli obblighi contrattuali delle parti e legittima la risoluzione del contratto in caso di inadempimento, è tuttavia indubbio che il realizzarsi di tale inadempimento non è di per sé sufficiente ad escludere in capo alla controparte l'onere di preavviso (ex art. 1750 c.c.) nell'esercizio del diritto di recesso. Ed, infatti, nel caso in esame, nel contratto di agenzia l'art. 15.3 così statuiva: “Clausola risolutiva espressa”: “la decisione di di fruire della collaborazione di è stata Parte_1 CP_1 perfezionata grazie al fatto di poter interagire, e conseguentemente lavorare per soddisfare i reciproci interessi, con l'attuale compagine societaria della società Agente;
conseguentemente chiede, e nel contempo accetta, di essere notiziato Parte_1 CP_1
pagina 4 di 28 senza indugio alcuno di eventuali cambiamenti e/o mutamenti della compagine societaria di che comportino uno stravolgimento, comunque inteso, delle CP_1 maggioranze o dei soggetti preposti, con poteri di firma, alle decisioni commerciali;
qualora dunque, ricevuta l'eventuale notizia di cui sopra, ritenesse di non Parte_1 essere più interessata alla collaborazione con la prima invierà alla CP_1 seconda idonea comunicazione alla cessazione del rapporto. Nessuna eccezione potrà validamente essere opposta da e, conseguentemente, salvo diverse CP_1 ragioni di il contratto si intenderà risolto senza che alcunché possa venire Parte_1 legittimamente richiesto, per qualsivoglia titolo, causa e/o ragione, ed ottenuto dalle
Parti”.
c. Ora, si era avvalsa di tale clausola a causa della cessazione dalla carica di Parte_1 procuratore speciale del avvenuta in data 17.12.2020, in vista del pensionamento Pt_2 previsto per il mese successivo, nonché della cessazione anche della collaborazione di tale sub agente, dal 31.12.2020; pertanto, in non era più Parte_3 CP_1 presente alcun soggetto dedicato alla gestione del mandato di agenzia . In un Parte_1 tale contesto, avrebbe omesso di notiziare tempestivamente e di CP_1 Parte_1 provvedere rapidamente alla riorganizzazione della struttura commerciale, provvedendovi solo in data 27.01.2021, dopo la comunicazione di di Parte_1 risoluzione del contratto di agenzia.
d. Ora, quanto alle comunicazioni tra le parti, il giudice di prime cure premetteva che CP_1 aveva comunicato a il pensionamento di e la cessazione
[...] Parte_1 Persona_1 della collaborazione con la signora in data 18.1.2021; aveva Parte_3 Parte_1 chiesto, in data 19.1.2021, di rendere nota la predisposizione di una nuova struttura organizzativa adeguata rispetto al mandato commerciale in essere, avvisando che, in difetto di tempestiva risposta, avrebbe azionato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15.3 del contratto. , con pec del 22.1.2021, aveva comunicato a Parte_1 CP_1 la risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia, alla luce dell'omissione, da
[...] parte della conventa in prime cure, di qualsivoglia fattivo riscontro alle richieste.
Ebbene, pur fermo il carattere fiduciario nel rapporto di agenzia, il Tribunale di Milano ha reputato che la ristrettissima tempistica imposta da a quanto alla Parte_1 CP_1 comunicazione di ogni variazione nella compagine societaria, non fosse conforme ai pagina 5 di 28 parametri di buona fede e correttezza. Tra l'altro, ben prima della formalizzazione del pensionamento del in data 13.1.2021 aveva chiesto al stesso di Pt_2 Parte_1 Pt_2 individuare una valida sostituzione, al fine di proseguire proficuamente il rapporto commerciale con salvo poi imporre la sopra indicata ristrettissima tempistica, CP_1 una volta ricevuta la formale comunicazione datata 18.1.2021. Ad avviso del giudice di prime cure, il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto avrebbe imposto a di concedere un tempo ragionevole alla controparte al fine di consentire un Parte_1 agevole passaggio di consegne.
e. Tra l'altro, sottolineava il giudice, come stesse portando avanti il mandato, CP_1 come risulta dalle commesse in data 12/01 (impianto a Veruno), 13/01 (impianto a
Novara), 14/01 (impianto presso l'Ospedale Maria Vittoria), 15/01 (impianto a
Moncalieri), 17/01 (impianto a Rivoli), 21/01 (impianto a Alessandria), e dalla puntuale gestione delle problematiche insorte con i clienti. Pertanto, riteneva il Tribunale di
Milano che il rapporto fosse stato risolto per esercizio del diritto di recesso da parte della preponente in assenza di giusta causa. Il giudice, quindi, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere la condanna di nei Parte_1 seguenti termini.
f. In primo luogo, dovevano essere riconosciute le provvigioni maturate sugli affari conclusi nel mese di gennaio 2021 e quantificati dal C.T.U. con metodologia congrua, in € 17.747,36, essendo pacifico e provato per via documentale che la società CP_1 aveva continuato nello svolgimento del mandato, effettuando vendite e consegne ai diversi enti già clienti.
g. In secondo luogo, in ragione del recesso senza preavviso, doveva essere Parte_1 condannata al pagamento dell'importo di € 225.350,06 a titolo di indennità sostituiva del preavviso sulla base della CTU, tenuto conto del disposto dell'art. 11 dell'AEC agenti di commercio, che prevede sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi, per il recesso del preponente da un contratto a tempo indeterminato con agente monomandatario. Nel calcolo dell'indennità il CTU aveva correttamente preso come base di calcolo il fatturato conseguito nell'anno 2020, ossia nell'anno precedente al recesso, operando i prescritti frazionamenti.
pagina 6 di 28 h. In terzo luogo, quanto all'indennità di fine rapporto ex art 1751 c.c., il giudice di prima istanza affermava che è sempre dovuta in caso di risoluzione del rapporto non dipendente da dolo o colpa grave dell'agente. Ora, doveva considerarsi che i clienti affidati a nel territorio di competenza erano tutti enti pubblici, nei confronti CP_1 dei quali il rapporto di fornitura di era non esclusivo, ma necessariamente Parte_1 condizionato al positivo esito della partecipazione alla gara d'appalto pubblica. Il ruolo dell'agente si concretizzava, dunque, in questi casi nel presidio dei centri a lui assegnati e nella promozione dei prodotti aggiudicati in gara, secondo i quantitativi indicativamente attribuiti all'azienda assegnataria ed in conformità alle procedure di gara. Quanto alla valutazione dell'ulteriore elemento del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, nel richiedere il pagamento dell'indennità ex art. 1751 CP_1
c.c., aveva esposto di aver procurato, nel corso del decennio in cui si era sviluppato il rapporto di agenzia, un costante aumento del fatturato e tale circostanza era stata verificata in sede di consulenza tecnica;
ove era emerso che nel 2011 aveva, Parte_1 nell'area di pertinenza di un fatturato di € 200.000,00 costantemente CP_1 incrementatosi sino ad arrivare all'importo di oltre € 4.000.000,00 nel 2020. A tale riguardo, aveva assunto che il ruolo dell'agente, per tale tipologia di clienti, Parte_1 era marginale nell'attività di procacciamento degli affari, pur non negando il trend positivo- non essendovi contestazioni sul fatturato. La CTU, dott. Persona_2 dall'analisi della documentazione, aveva riscontrato che i clienti assegnati all'agente erano rimasti invariati, ad eccezione di tre nuovi centri (/Novi Ligure, Casale
Monferrato e Orbassano) aggiunti nel 2020 e da ciò desumeva che il sensibile incremento del fatturato era riconducibile non all'aumento dei clienti, ma allo sviluppo, ad opera dell'agente, della clientela già esistente. Quanto, poi, alla permanenza dei clienti dopo la cessazione del rapporto, la CTU aveva posto in rilievo che in tale tipologia di mercato non era identificabile un “fattore di disattivazione”, essendo tale mercato contraddistinto da vendite per gare pubbliche e per enti pubblici, portatori di richieste altamente specializzate. La CTU ha riferito di non aver potuto verificare la permanenza degli affari con la clientela ad un anno dalla cessazione del rapporto in carenza di documentazione al riguardo relativa alle gare d'appalto per la zona assegnata alla parte convenuta negli anni dal 2017 al 2021, neppure a seguito dell'ordine di pagina 7 di 28 esibizione a , ordine rimasto inevaso. Ad avviso del giudice, da detta condotta Parte_1 omissiva potevano desumersi argomenti di prova ex art. 116, II comma, c.p.c., in particolare con riguardo alla permanenza di validità dell'aggiudicazione conseguita nel quinquennio antecedente la fine del rapporto. Pertanto, era condivisibile la conclusione della CTU che muoveva dal limite massimo dell'indennità fissato dal terzo comma dell'art. 1751 c.c., pari alla media annuale delle retribuzioni e quindi ne conseguiva un totale di € 386.029,14. Il giudice di prime cure, poi, dissociandosi dalle conclusioni della C.T.U., procedeva a ridurre l'indennità de qua nella misura del 50% in via equitativa, in ragione delle considerazioni esposte dalla parte attorea. Questa, infatti, aveva sottolineato come l'elevato grado di tecnologia dei prodotti commercializzati integrasse un fattore non trascurabile nella determinazione dell'indennità meritocratica in questione.
i. Sulle somme liquidate a titolo di indennità, ad avviso del giudice di prime cure, dovevano essere conteggiati gli interessi moratori al saggio legale ex art. 1284 c.c. – stante la natura indennitaria del predetto credito, con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 – dalla data di scioglimento del rapporto fino al saldo.
j. Sulla somma riconosciuta a titolo di provigioni per il mese di gennaio 2021, il giudice di prime cure riconosceva gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
k. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1751, comma 4° c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto che si riferisca unicamente a ipotesi di danni da fatto illecito - contrattuale o extracontrattuale – ulteriori rispetto a quelli da fatto lecito di cui ai commi precedenti del medesimo articolo. Nella specie,
non aveva posto in essere alcun atto illecito nell'interrompere il rapporto di Parte_1 agenzia. In ogni caso, non aveva dato prova del danno ulteriore, prova CP_1 certamente necessaria sia per il danno patrimoniale, sia per il danno non patrimoniale.
l. Conclusivamente, previo rigetto delle domande di , in parziale accoglimento Parte_1 della riconvenzionale, veniva condannata a pagare le seguenti somme a Parte_1 CP_1
€ 17.747,36 per provvigioni sino a gennaio 2021 oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla data della domanda al saldo;
€ 225.350,06 per indennità di mancato preavviso oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento del rapporto sino al pagina 8 di 28 saldo;
€ 386.029,14 a titolo indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data di scioglimento del rapporto sino al saldo.
m. Infine, il Tribunale di Milano, tenuto conto del rigetto parziale della domanda risarcitoria proposta dalla convenuta, disponeva la condanna dell'attrice alla rifusione Cont delle spese di lite in favore di Med, previa compensazione nella misura del 20%.
4. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello, chiedendo che, in Parte_1 riforma della sentenza n. 7632/2024, la risoluzione del contratto di agenzia fosse dichiarata sorretta da giusta causa e rispettosa della clausola sub art. 15.3 del contratto di agenzia e per l'effetto dichiararsi che non aveva diritto ad alcuna somma Controparte_1
a titolo di provvigioni e di indennità di mancato preavviso. Chiedeva, in subordine, che fossero accertate come non dovute alla controparte le indennità di fine rapporto per difetto dei presupposti ex art. 1751 c.c. e comunque dichiararsi la riduzione dell'indennità del
70% rispetto a quanto contabilizzato dal CTU;
in via ulteriormente gradata, chiedeva dichiararsi non applicabili, con riguardo alle indennità di mancato preavviso ex art. 1751
c.c., gli interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c., ma applicabili solo gli interessi ex art. 1284 , I comma, c.c.; in via ulteriormente gradata, chiedeva che fosse CP_1 condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti.
5. chiedeva il rigetto dell'appello e, a sua volta, proponeva appello Controparte_1 incidentale, chiedendo applicarsi alle provvigioni ed alle indennità gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. in luogo degli interessi ex art. 1284, I comma, c.c.; inoltre, chiedeva che la controparte fosse condannata a rimborsare la quota dell'80% anche delle spese di CTU e di CTP.
6. All'udienza di prima comparizione in data 4.3.2025 la difesa di parte appellante dichiarava di rinunciare alla chiesta sospensiva ex art. 283 c.p.c., in attesa della definizione del secondo grado.
7. La causa veniva, quindi, rimessa in decisione ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del
27.05.2025, con assegnazione di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica e con assegnazione di termine perentorio pagina 9 di 28 alle parti sino alla data del 27.05.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Motivi della decisione
8. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. giusta causa di risoluzione del rapporto contrattuale e clausola risolutiva espressa come da contratto di agenzia: primo motivo dell'appello principale;
b. presupposti di riconoscimento delle provvigioni e delle indennità di fine rapporto: secondo motivo dell'appello principale;
c. applicazione degli interessi di mora ex art. 1284 c.c.: terzo motivo dell'appello principale;
d. misura della disposta compensazione delle spese processuali: quarto motivo dell'appello principale;
e. sussistenza dei presupposti per gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. quanto alle somme riconosciute a titolo di indennità: primo motivo dell'appello incidentale;
f. errata applicazione dell'art. 1284, I comma c.c. alle provvigioni: secondo motivo dell'appello incidentale;
g. omessa pronuncia in ordine alle spese di CTU e di CTP: terzo motivo dell'appello incidentale.
9. La Corte procede, dunque, a riportare sinteticamente le argomentazioni poste a fondamento degli appelli principale ed incidentale, con esclusione del quarto motivo a fondamento dell'appello proposto da ( sub d), per quanto infra. Parte_1
10. Con riguardo al motivo sub a), la difesa di rileva che in via informale sin Parte_1 dalla data del 13 gennaio 2021 il sig. in occasione di un incontro con il dott. Pt_2 Per_3
amministratore delegato di , aveva comunicato l'intenzione di
[...] Parte_1 CP_1
(d'ora innanzi di non proseguire il rapporto professionale con la sub
[...] Parte_4 agente in tale occasione aveva sottolineato la necessità di una Parte_3 Parte_1 tempestiva ed efficace sostituzione del personale dedicato al proprio mandato. A fronte di tali evenienze, l'appellante sottolinea come la controparte solo con comunicazione datata
18.1.2021 avesse fatto presente sia il pensionamento del sia la cessazione del Pt_2 rapporto professionale con la Seguiva l'ulteriore scambio di email, da parte di Pt_3
pagina 10 di 28 in data 19.1.2021, con la richiesta di essere resa edotta circa la nuova Parte_1 compagine societaria entro le ore 12 del 22.1.2021. Seguiva in data 21.1.2021 la contestazione di tramite l'avv. Mario Dori, che segnalava come il Parte_4 pensionamento fosse causa di recesso legittimo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità contrattuale, essendo tra l'altro espressamente prevista dall'art. 12.2 del contratto di agenzia e considerati gli ormai risalenti rapporti professionali, alla luce dei quali detto pensionamento non era certo imprevedibile. Il legale in ogni caso precisava come la propria cliente avesse regolarmente proseguito nell'attività per conto della committenza. , facendo presente che il pensionamento del datava dal Parte_1 Pt_2
17.12.2020 come anche l'interruzione del rapporto con la risaliva al 30.12.2020, Pt_3 sottolineava come la controparte avesse effettivamente azzerato la forza commerciale e di vendita da oltre un mese e come non avesse provveduto ad una tempestiva ed efficace riorganizzazione. Tanto legittimava la risoluzione intimata con pec del 22.1.2021. Seguiva Part ulteriore scambio di email tra il legale di in data 27.1.21 e l'odierna appellante in data 28.1.21.
11. La difesa di sottolinea come l'anticipata uscita di scena delle due persone di Parte_1 riferimento, ossia il e la non fosse stata comunicata in modo tempestivo Pt_2 Pt_3
e come vanamente la controparte avesse tentato di far apparire la presenza di altri collaboratori dediti al mandato di agenzia di nel periodo dicembre 2020 – Parte_1 gennaio 2021 con produzioni del tutto inefficaci in sede di memoria istruttoria, in quanto afferenti ad altri rapporti di lavoro, esistiti nel passato. Non solo, ma anche le produzioni sub doc. ti nn. 35 – 39 erano ben lungi dal dimostrare lo svolgimento corretto dell'attività demandata nel mese di gennaio 2021. Ad avviso dell'impugnante, pertanto, la condotta di Part
, nel contesto come delineato, denotava una grave inadempimento, che legittimava in modo indubbio la ricorrenza dei presupposti della clausola risolutiva espressa.
12. Quanto al motivo sub b), la difesa di pone in rilievo come al fine Parte_1 dell'obbligazione di pagamento tanto delle provvigioni, quanto dell'indennità di fine rapporto, l'agente sia onerato dall'ordinaria prova dei fatti costitutivi. Ora, trasfondendo Part tali condivisibili principi nel caso in esame, è da sottolineare che i clienti affidati a sono enti pubblici nei confronti dei quali il rapporto di fornitura di passa Parte_1
Part necessariamente dal positivo esito della gara d'appalto pubblica. Ebbene, non aveva pagina 11 di 28 minimamente dimostrato di aver svolto la propria attività professionale verso questi clienti. Del resto, lo stesso CTU aveva rilevato che non vi era adeguata documentazione a comprova del fatturato generato dall'odierna parte appellata, che si era limitata ad indicare un prospetto del fatturato per anno, ripreso dall'elenco predisposto dal proprio
CTP. Inoltre, analizzando la CTU, era evidente che i clienti erano sempre i medesimi, ad eccezione degli ultimi tre di Orbassano, Casale Monferrato, Novi Ligure;
di tal ché era contraddittoria la conclusione secondo cui vi sarebbe stato un incremento di fatturato Part costante nell'area piemontese di pertinenza di e ciò soprattutto senza operare una puntuale analisi della situazione clienti relativa all'anno 2011, inizio della collaborazione tra le parti. Ancora, alla luce della conclusione della C.T.U. secondo cui non era stato possibile verificare la permanenza degli affari con la clientela ad un anno dalla cessazione del rapporto agenziale, il giudice avrebbe dovuto trarre le logiche conclusioni ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c.. Al contrario, invece, non era possibile da tale labile Part elemento desumere alcun incremento di fatturato riconducibile a , ragione per la quale la decisione del giudice si poneva in evidente contrasto con gli artt. 1751 e 2697 c.c..
Ferme le sopra dette contestazioni, neppure era condivisibile la conclusione del giudice di prime cure laddove lo stesso aveva ritenuto di ridurre l'indennità del 50% in ragione dell'elevato grado di tecnologia dei prodotti commercializzati. Ed, invero, essendo i Part clienti per lo più enti pubblici, era evidente che non aveva acquisito alcun nuovo cliente e l'incremento di fatturato era ascrivibile esclusivamente a , come, del Parte_1 resto, era desumibile dal punteggio prevalente attribuito nella gare, punteggio legato ai criteri prettamente qualitativi dei prodotti. Tanto avrebbe comportato quanto meno una riduzione maggiore, individuabile nella misura del 70%.
13. Quanto al motivo sub c), censura la decisione gravata nella parte in cui il Parte_1 giudice di prime cure ha applicato gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. alle somme liquidate a titolo di indennità. Richiama, a tale riguardo, gli ultimi arresti di legittimità secondo cui il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, IV comma c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale;
qualora, invece, tali obbligazioni derivino da fatto illecito o dalla legge, non è neppure ipotizzabile in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo che costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione, come esposto da Cass. civ. n.
pagina 12 di 28 28409/2018. Pertanto, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui in motivazione al punto n. 9, pagina 16, righe da 1 a 3 il giudice di primo grado ha riconosciute sulle somme liquidate a titolo di indennità gli interessi moratori al saggio legale ex art. 1284
c.,c, “stante la natura indennitaria del predetto credito, con conseguente inapplicabilità del D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scioglimento del rapporto fino al saldo” (v- pag. 35 dell'atto di citazione in appello). Reputa la parte appellante, infatti, che con riguardo all'identità di fine rapporto, al massimo, sono riconoscibili gli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.. Part 14. Quanto al motivo sub e), la difesa di rileva che, pur avendo il giudice di primo grado fatto riferimento agli interessi moratori, in realtà dalla ritenuta inapplicabilità del
D.lgs. n. 231/2002 e dal fatto che gli interessi decorrono dallo scioglimento del rapporto e non dalla domanda, si desume il richiamo all'art. 1284, I comma e non all'art. 1284, IV comma c.c. (cfr. pag. 16 della motivazione). Ora, come ritenuto dai più recenti arresti di legittimità ( v. Cass. civ. n. 1283/2023) la disposizione di cui all'art. 1284, IV comma, c.c.
è applicabile, stante il carattere generale desumibile dalla collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se scaturenti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti idonei a produrli e tale orientamento si era specificatamente consolidato proprio in tema di agenzia.
15. Quanto al motivo sub f), la difesa di parte appellata assume che la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 17.747,36 a titolo di provvigioni maturate sugli affari conclusi nel mese di gennaio 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo è errata. Ed, invero, le più recenti pronunce di legittimità hanno statuito che, laddove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, I comma c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale lo specifico accertamento della spettanza degli interessi ( Cass. civ. SU n. 12449/2024). Una tale statuizione è, però, errata perché - in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti quanto al primo motivo di appello incidentale, sub e) - anche sulle provvigioni sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., come già esposto anche da precedenti della
Corte (cfr. Appello Milano, n. 1317/2022).
pagina 13 di 28 16. Quanto al motivo sub g), rileva che la pronuncia di prime cure è carente Parte_4 laddove non ha attribuito alla società odierna appellata anche le spese della CTU e della
CTP.
17. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). E' utile premettere che “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività” (v. Cass. civ. n. 18030/2023; v. anche Cass. civ. n.
22246/2021). In particolare, “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art.
2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti)” (v. Cass-civ. n. 29290/2019;
Cass. civ. n. 11728/2014). Trasfondendo tali criteri direttivi nel caso di specie, è utile pagina 14 di 28 riportare il testo dell'art. 15.3 del contratto di agenzia che così statuisce: “Clausola risolutiva espressa”: “la decisione di di fruire della collaborazione di Parte_1 CP_1
è stata perfezionata grazie al fatto di poter interagire, e conseguentemente lavorare
[...] per soddisfare i reciproci interessi, con l'attuale compagine societaria della società
Agente; conseguentemente chiede, e nel contempo accetta, di essere Parte_1 CP_1 notiziato senza indugio alcuno di eventuali cambiamenti e/o mutamenti della compagine societaria di che comportino uno stravolgimento, comunque inteso, delle CP_1 maggioranze o dei soggetti preposti, con poteri di firma, alle decisioni commerciali;
qualora, dunque, ricevuta l'eventuale notizia di cui sopra, ritenesse di non Parte_1 essere più interessata alla collaborazione con la prima invierà alla CP_1 seconda idonea comunicazione alla cessazione del rapporto. Nessuna eccezione potrà validamente essere opposta da e, conseguentemente, salvo diverse ragioni CP_1 di il contratto si intenderà risolto senza che alcunché possa venire Parte_1 legittimamente richiesto, per qualsivoglia titolo, causa e/o ragione, ed ottenuto dalle
Parti”.
18. E' altresì utile un sintetico riepilogo dei fatti. In data 13 gennaio 2021 in Persona_1 occasione di un incontro con Amministratore Delegato di , Persona_3 Parte_1 comunicava la decisione di andare in pensione, oltre che l'intenzione di di CP_1 interrompere il rapporto di collaborazione con dal canto suo, Parte_3 Per_3 richiedeva che in ossequio agli obblighi contrattuali, individuasse una pronta e CP_1 valida sostituzione per dare la necessaria continuità aziendale e commerciale. Con comunicazione datata 18 gennaio 2021, comunicava a , testualmente: CP_1 Parte_1
“con la presente Vi comunichiamo che il Signor è andato in pensione e, Persona_1 pertanto, ha cessato la collaborazione con la scrivente. Conseguentemente è cessata anche la collaborazione con la Signora subagente Cordiali Parte_3 CP_1 CP_1 saluti.” (doc. n. 5 di parte attrice in prime cure). Con pec del 19 gennaio 2021 , Parte_1 in riscontro alla suddetta comunicazione, richiedeva quanto segue: “alla luce della comunicazione ieri ricevuta del seguente testuale tenore “(…) Vi comunichiamo che il
Signor è andato in pensione e, pertanto, ha cessato la collaborazione con Persona_1 la scrivente. Conseguentemente è cessata anche la collaborazione con la Signora
[...] subagente e facendo seguito ai precedenti tutti, nonché ai Pt_3 CP_1 CP_2
pagina 15 di 28 confronti sia di persona, sia telefonici, intercorsi fra il sig. ed il Sig. Persona_1 [...]
evidenziamo quanto segue. Premesso che : è detenuta dalla società Lenzy Per_3 CP_3
s.s., ii. i soci di Lenzy s.s. sono il Sig. e la Sig.ra , iii. il Sig. è Pt_2 Parte_5 Pt_2
Part procuratore con ampissimi poteri di , il cui A.U. è la Sig.ra , iv. Parte_5
(“ ”), in virtù della procura di cui sopra, ha sempre Parte_1 Parte_1 intrattenuto i rapporti commerciali con il Sig. che dunque ha agito come persona Pt_2 di unico riferimento per qualsivoglia attività connessa al contratto di agenzia sottoscritto Part fra (quale preponente) e (quale agente) in data 9 giugno 2011 e ss.mm.ii. Parte_1
(“Contratto”), per la migliore esecuzione della propria operatività ha sempre agito CP_4 anche attraverso propri collaboratori, fra cui spicca(va) la Sig.ra Parte_3
Part dedicata ad operare su una vasta area della zona (“Clienti”) assegnata a con Part Contratto, fungendo da collaboratrice di per la commercializzazione dei prodotti
. La Sig.ra anche in considerazione delle competenze tecnico- Parte_1 Pt_3 professionali maturate nel corso della sua esperienza, da anni è ritenuta – dai Clienti in Part primis – uno dei referenti di per la conduzione delle attività commerciali.
Considerato che a. durante l'incontro avvenuto con il Sig. Amministratore Persona_3
Delegato di , in data 13 gennaio 2021, il Sig. manifestava l'intenzione di Parte_1 Pt_2
Part
di interrompere il rapporto di collaborazione con la Sig.ra ed il Sig. Pt_3 Per_3
Part precisando l'autonomia decisionale di , richiedeva una pronta e valida sostituzione Part per permettere la continuità di azione e commerciale della . Già nelle giornate immediatamente successive all'incontro del 13 gennaio 2021, alcuni dei Clienti comunicavano a l'impossibilità di contattare la Sig.ra Parte_1 Parte_3 venendosi a creare alcune ed evidenti difficoltà organizzative e reputazionali in danno alla scrivente. Tutto ciò premesso e considerato stante il dichiarato pensionamento del Sig. Part
socio di riferimento dell'unico stakeholder di , nonché sostanzialmente Pt_2
Part
“procuratore generale” e soggetto “operativo” di , la comunicata interruzione dei Part rapporti di collaborazione fra e la Sig.ra figura chiave nella struttura Pt_3
Part organizzativa e commerciale di;
l'assenza di qualsivoglia preavviso nelle comunicazioni dei fatti di cui sopra, riconducibili ad autonome ed unilaterali decisioni di Part Part
. richiede a di comunicare, senza indugio alcuno, e comunque entro e Parte_1 non oltre le ore 12.00 del giorno 22.01.2021, la nuova struttura dell'organizzazione
pagina 16 di 28 Part commerciale di da cui dipende la capacità della stessa di adeguatamente adempiere il proprio mandato commerciale, nei modi e nei termini di cui al Contratto. Si ricorda la oggettiva e contrattuale necessità di sottoporre al preventivo vaglio della scrivente soggetti di comprovata esperienza tecnico commerciale, nonché di spiccata compliance. In difetto, ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad interrompere il Contratto per esclusivo Part fatto e colpa imputabile ad con riserva di danni materiali, immateriali e reputazionali, conseguenti al Vostro illegittimo agire. Distinti saluti.” (v. doc. n. 6 di
). Con lettera inviata a mezzo pec in data 21 gennaio 2021, l'Avv. Mario Dori Parte_1 riscontrava, nell'interesse di la comunicazione di del 19 gennaio CP_1 Parte_1
2021, affermando: “in nome e per conto della mia assistita riscontro Vs. CP_1 del 19.01.2021. Il pensionamento è causa di recesso legittima e consentita che non genera alcuna responsabilità contrattuale di essendo tale circostanza CP_1 espressamente prevista dall'art. 12.2 del contratto di agenzia in essere. Ciò tanto più considerato che, come da Voi ammesso nella citata Vostra, il signor era l'unica Pt_2 persona di riferimento di per lo svolgimento del mandato di agenzia. Peraltro, in CP_1 ragione dell'età del Signor non può certo definirsi un evento per Voi inaspettato. Pt_2
sta portando avanti il mandato, come comprovato dalle nuove commesse CP_5 CP_1 acquisite il 12/01 (impianto a Veruno), il 13/01 (impianto a Novara), il 14/01 (impianto presso l'Ospedale Maria Vittoria), il 15/01 (impianto a Moncalieri), il 17/01 (impianto a
Rivoli), il 21/01 (impianto a Alessandria), e dalla puntuale gestione delle problematiche insorte con i clienti (valga per la farmacia in data 08/01 per la consegna CP_6 errata a Sivigliano il 19/01 e per il materiale con scadenza breve a Alessandria il 19/01).
Ciò potrà proseguire nel breve periodo in attesa che comunichiate le Vostre intenzioni.
Distinti saluti” (v. doc. n. 7). Risultava dalla visura (sub doc. n. 2, pag. 8) che già dal 17 dicembre 2020 era cessato dalla carica di procuratore speciale e quindi dalla Pt_2 possibilità di svolgere qualsivoglia attività per già da quella data. CP_1
19. Orbene, è incontestato e risulta per via documentale ( doc. n. 2 di parte attrice in prime cure) che il era cessato dalla carica di procuratore speciale sin dal 17.12.2020, e Pt_2 che l'altra figura professionale di riferimento, ossia aveva interrotto il Parte_3 rapporto lavorativo, in data 30.12.2020. Dunque, con ogni evidenza, le due figure di riferimento per erano cessate nel giro di mezzo mese e ciò nonostante Parte_1 CP_1
pagina 17 di 28 aveva omesso di notiziare tempestivamente della situazione che si era venuta a Parte_1 creare;
da questo punto di vista, poi, ininfluente è il fatto che il pensionamento del Pt_2 fosse prevedibile, non essendo tenuta ad effettuare simili valutazioni in cui Parte_1 concorrono, come noto, plurime variabili personali e professionali. Pertanto, la comunicazione del 18.1.2021 era indiscutibilmente tardiva rispetto a quanto previsto in sede pattizia, ove la clausola sopra richiamata imponeva la comunicazione di simili variazioni “senza indugio”- Infatti, una tempestiva comunicazione di simili evenienze presupponeva anche la correlativa comunicazione delle nuove figure di riferimento, affinché potesse esprimere il proprio gradimento, trattandosi di relazione Parte_1 costruita sull'intuitus personae. In particolare, la comunicazione del 27 gennaio 2021 ( doc. n. 9 del fascicolo attoreo di primo grado) con cui comunicava l'inserimento CP_1 di due nuovi collaboratori nelle persone di e di “aventi CP_7 Testimone_4 esperienza decennale nel settore” - qualificandoli come “pronti ad occuparsi da subito della gestione del vostro mandato sotto la direzione di ” - costituiva la completa CP_1 disarticolazione della clausola negoziale de qua, incentrata proprio sul rapporto fiduciario;
rapporto fiduciario che presuppone, con ogni evidenza, la pregressa conoscenza dei collaboratori e non l'assegnazione tout court di figure professionali, di cui vengono elogiate l'esperienza e la disponibilità, con mere locuzioni, non supportate da validazione personale. Se, poi, è vero che tale validazione professionale non deve necessariamente coincidere con collaborazioni pregresse – pena l'impossibilità di operare qualsivoglia sostituzione – è altrettanto indubbio che quanto meno un curriculum o referenze specifiche avrebbero dovuto essere offerte tempestivamente in visione a
. Parte_1
20. Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame ed in riforma della sentenza di prime cure, va accertato il legittimo esercizio, da parte di , del diritto di risoluzione CP_8 del contratto per il verificarsi di evento legittimante l'esercizio della clausola risolutiva di cui all'art. 15.3 del contratto di agenzia. Ne segue l'esclusione dell'importo riconosciuto dal giudice di primo grado a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari ad €
225.350,06 ( cfr. par. 8, pag. 12 della motivazione e pag. 18 quanto al dispositivo).
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). Il motivo in esame è incentrato sul disconoscimento dell'apporto dell'odierna appellata, con conseguente negazione delle pagina 18 di 28 provvigioni relative al mese di gennaio 2021. Ed, invero, a tale proposito, l'impugnante rileva che i clienti erano tutti enti pubblici, assegnati alla a seguito del positivo Parte_1 superamento delle relative gare. Orbene, la Corte rileva che una simile contestazione è stata svolta per la prima volta in sede di gravame, posto che mai nel corso del giudizio di prime cure era stata formulata, come evidente in sede di operazioni peritali (cfr. pagg. 10
– 11 della CTU) e come emerge anche dalla comparsa conclusionale di primo grado ( v. pag. 15 della comparsa), in cui la contestazione relativa alle provvigioni per il mese di gennaio 2021 è collegata alla dedotta, mancata prova dell'attività svolta, ma non alla specifica tipologia dei clienti (enti pubblici).
22. Tale considerazione è dirimente e, tuttavia, è utile anche affrontarne il merito. Ebbene, come rilevato dalla difesa della parte appellata e riscontrato anche dalla C.T.U. dott.
il contratto di agenzia in questione riguardava enti e soggetti pubblici Persona_2 per i quali si era già aggiudicata una gara;
di tal ché i clienti non potevano Parte_1
Part certo essere reperiti dalla società odierna appellata. Quanto al fatto che la società non avrebbe svolto attività alcuna nel mese di gennaio e per la precisione sino alla data della comunicata risoluzione del 22.1.2021, essendo ormai priva di forze operative, il dato è smentito dalla stessa condotta tenuta dal CTP di in sede di operazioni Parte_1 peritali ( cfr. pagg. 10 – 13 dell'elaborato, ove è enunciata anche la metodologia seguita dal C.T.U. e non contestata dalle parti). Infine, è solo da rilevare che la tipologia di clienti non era certo nuova nel mese di gennaio 2021, essendosi sempre trattato di clienti pubblici anche negli anni precedenti, sin dalla stipula del contratto di agenzia nell'anno 2011.
23. In ogni caso, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, è sufficiente avere riguardo, ai fini dell'espletamento dell'attività, ai seguenti documenti: a) email del
12.01.2021 alle ore 17.18 con la quale – Area Manager di – invia a Tes_2 Parte_1 la proposta prezzi di per una gara pubblica presso l'ospedale di Cuneo, Pt_2 Parte_1 chiedendo conferma della correttezza degli stessi prima di procedere con l'invio; b) email del 12.1.2021 alle ore 19.00, con la quale viene invitata a recarsi il giovedì CP_1 successivo alle 8.30 a Verduno per la vendita di defibrillatori;
c) email del 13.1.2021 alle ore 11.15, con la quale invia a ed la copia del DDT relativo all'ordine Parte_1 CP_1 acquisito dall'appellata presso l'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure;
d) email del
14.1.2021 alle ore 14.05, con la quale invia a ed la copia del DDT relativo Parte_1 CP_1
pagina 19 di 28 all'ordine acquisito dall'appellata presso l'Ospedale di Rivoli;
e) email del 14.1.2021 alle ore 15.07, con la quale invia a ed la copia del DDT relativo dell'ordine Parte_1 CP_1 acquisito dall'appellata presso l'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato;
f) email del
14.1.2021 alle ore 15.45, con la quale l'appellata conferma la propria presenza presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino;
g) email del 14.1.2021 alle ore 17.25, con la quale l'appellata comunica che il giorno successivo si sarebbe recata all'Ospedale ZI;
h) email del 15.1.2021 alle ore 17.28, con la quale viene chiesto a di essere CP_1 all'Ospedale di Moncalieri il lunedì successivo alle 9, essendo programmata una revisione di pacemaker (PM) e defibrillatori (BIV); i) successivamente al pensionamento del Pt_2 email del 18.1.2021 alle ore 14.40, con la quale chiede anche a di Parte_1 CP_1 attivarsi per la collocazione di lotti in scadenza il successivo mese di febbraio;
l) email del 20.1.2021 alle ore 10.35, con la quale l'appellata conferma la sua presenza all'Ospedale di Alessandria per il giorno successivo;
m) email del 20.1.2021 alle ore Cont Contr 16.50, con la quale invia a la copia del DDT relativo all'ordine Parte_1 acquisito dall'appellata presso l'Ospedale ZI;
n) email del 21.1.2021 alle ore
15.38, con la quale invia a la copia del DDT relativo all'ordine Parte_1 CP_1 acquisito dall'appellata presso l'Ospedale di Alessandria;
o) email 22.1.2021 alle ore
11.06, con la quale chiede a l'elenco degli Orsiro in conto deposito CP_1 Parte_1 presso l'Ospedale Santa Vittoria, volendo la cliente procedere con l'ordinazione dei pezzi per il reintegro di quelli mancanti;
p) email 22.1.2021 alle ore 17.49, con la quale Pt_2 informa il dott. di di aver contattato il dott. del CP_9 Parte_1 CP_10
per le Tavi (sostituzione di valvole aortiche), pregandolo di richiamare il CP_6 medico ed offrendosi di accompagnarlo all'appuntamento. L'operatività dell'appellata è, inoltre, ulteriormente confermata: 1) dai DDT allegati sub doc. 27 della memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c., che dimostrano come il 25.1.2021 il signor si fosse recato presso Pt_2
l'Ospedale ZI per il ritiro di materiale in conto deposito;
2) dai dati di vendita (v. doc. 28 di cui alla memoria istruttoria) trasmessi da a in data 14, 18, Parte_1 CP_1
19, 20 e 22 gennaio 2021. Da tali documenti risulta come dopo il pensionamento CP_1 del signor non abbia mai interrotto la collaborazione. Tali documenti non sono Pt_2 stati contrastati dalla difesa dell'odierna parte appellante, se non con contestazioni del pagina 20 di 28 tutto generiche e non supportate in via documentale. Per tutte tali considerazioni, quindi, il motivo è da rigettare.
24. Con riguardo alla contestazione in ordine all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c
(punto n. 9 della decisione gravata), la difesa dell'appellante sottolinea il carattere esplorativo della C.T.U. in atti, in palese violazione dell'art. 2697 c.c.. Ciò perché la
C.T.U., pur rilevando l'assenza di documentazione a comprova del fatturato generato da aveva considerato idonea prova l'elenco indicato dalla difesa di parte Parte_4 convenuta, elenco che avrebbe attestato l'espletamento di attività lavorativa nel corso di un decennio;
da tale elenco la C.T.U. avrebbe poi desunto il costante incremento del fatturato ad opera di e ciò nonostante i clienti fossero rimasti sempre gli stessi, CP_1 con l'eccezione degli ultimi tre centri in Novi Ligure, Casale Monferrato e Orbassano.
Orbene, il quesito demandato alla C.T.U. era relativo all'accertamento delle indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c,, una volta verificato se l'agente avesse procurato nuovi clienti alla preponente nel periodo di esecuzione del contratto di agenzia;
se costoro fossero rimasti alla preponente dopo un anno dalla cessazione del rapporto, tenendo conto del fattore di disattivazione proprio del caso specifico, quantificando l'incremento di fatturato procurato dall'agente e specificando se sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 1751 cc;
in caso affermativo, la C.T.U. avrebbe dovuto indicare quale aliquota da 0 a 100 fosse equa.
25. Ora, partendo dal primo requisito da verificare (“se l'agente abbia procurato nuovi clienti alla preponente nel periodo di esecuzione del contratto di agenzia”), ancora il C.T.P. di
, nella sua prima memoria autorizzata (allegato 4bis cit.), aveva sottolineato la Parte_1 natura di enti pubblici dei clienti affidati a nel territorio di competenza;
di tal CP_1 ché il rapporto di fornitura di era necessariamente condizionato al positivo esito Parte_1 della partecipazione alla gara d'appalto pubblica. In sostanza, l'agente non svolgeva un ruolo attivo di acquisizione tradizionale del cliente, in quanto i contratti di fornitura agli enti pubblici venivano stipulati in seguito a procedure di gara pubbliche;
di conseguenza, il ruolo dell'agente si concretizzava nel presidio dei centri a lui assegnati, nella promozione dei prodotti aggiudicati in gara secondo i quantitativi attribuiti in conformità alle procedure di gara all'azienda assegnataria, che, a sua volta, assegnava direttamente i clienti all'agente, il tutto come risulta da alcuni degli allegati B ai contratti di agenzia pagina 21 di 28 prodotti in atti (docc. 13-14 attore e docc.
5-6 convenuto, riportati alle pagg. 14 e 15 della
C.T.U.). Da tale previsione contrattuale, dunque, la C.T.U. aveva ritenuto insussistente il primo requisito, ossia quello concernente l'acquisizione di nuovi clienti. Quanto al requisito del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, con relativa quantificazione dell'incremento di fatturato procurato dall'agente, la C.T.U.. aveva sì Contr evidenziato che Mic. si era limitata a riportare, a pag. 15 della comparsa di costituzione, un prospetto del fatturato per anno, ripreso dal suo C.T.P. nella prima memoria autorizzata. Aveva, però, precisato che, a sua volta, il C.T.P. di , nella Parte_1
Contr prima memoria autorizzata, aveva contestato il dato di fatturato indicato da per CP_1
l'anno 2020, precisando infatti solo che “tenuto conto del riepilogo dei dati di fatturato esposti in atti di causa di controparte per le annualità 2011-2020, si segnala che - conformemente alle minori provvigioni fatturate dall'agente per l'anno 2020 - anche il Cont dato delle vendite 2020 - indicato da in misura pari ad euro 4.585.786 - va CP_1
Contr rettificato in euro 4.313.751”. Pertanto, i dati di fatturato annuo generato da CP_1 erano riportati nella tabella 3 a pag. 17 della C.T.U. ove risaltano i seguenti profili: a) Part una sostanziale coincidenza dei dati di fatturato secondo il CTP di e secondo il
CTP di , con l'eccezione della differente quantificazione relativa all'anno 2020, Parte_1 che tuttavia non modifica, nella sostanza, il trend osservabile del fatturato;
b) il trend ampiamente positivo con partenza nell'anno 2011 da un fatturato di € 186.000 e Part raggiungimento nell'anno 2020 di un fatturato di € 4.585.786 per e di € 4.313.751 per . La C.T.U. ha poi esaminato i centri ospedalieri via via assegnati Parte_1 all'agente quali esposti negli allegati B al contratto di agenzia, riscontrando, ad esempio, che tra il 2017 e il 2020 i clienti assegnati erano rimasti i medesimi, ad eccezione di tre centri (Novi Ligure, Casale Monferrato e Orbassano), aggiunti nel 2020. Da qui ha concluso che “quanto sopra induce ragionevolmente a ritenere che il sensibile incremento del fatturato sul quale sono state conteggiate le provvigioni possa essere attribuito allo sviluppo, ad opera dell'agente, della clientela già esistente, con ciò dovendosi ritenere sussistente il requisito del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti da parte dell'agente. Passando all'ulteriore connesso requisito da verificare («se costoro [n.d.r. i nuovi clienti eventualmente procurati dall'agente o quelli sviluppati] siano rimasti alla preponente dopo un anno dalla cessazione del rapporto, tenendo conto del fattore di
pagina 22 di 28 disattivazione che individuerà nel caso specifico»), occorre fin da subito soffermarsi su due aspetti. Quanto al 'fattore di disattivazione', giova ricordare che entrambi i C.T.P. si sono espressi al riguardo nell'ambito delle prime memorie autorizzate. In particolare, il
C.T.P. di ha precisato che 'nel mercato di riferimento del rapporto di agenzia Parte_1 non è identificabile un fattore di disattivazione'. Si precisa in merito che il rapporto contrattuale con le stazioni appaltanti è di natura asimmetrica: il fornitore aggiudicatario del contratto ( ) ha un'obbligazione a fornire (in caso di inadempimento soggiace Parte_1 addirittura alle conseguenze dell'interruzione di fornitura in pubblico servizio) ma il richiedente la fornitura (Ente ospedaliero) non ha un obbligo giuridicamente rilevante a ordinare i prodotti aggiudicati. L'ente può sempre decidere a proprio insindacabile giudizio di acquistare in parte (o addirittura nulla) di quanto deliberato, è infatti contrattualmente prevista la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto così come - a loro insindacabile giudizio - gli Enti possono sospendere e/o annullare la procedura senza versare indennizzo. Tuttalpiù si rileva che, a seguito del mancato svolgimento di attività agenziale da parte di a decorrere dal 01.01.2021(...), CP_1
ha registrato una drastica contrazione di fatturato, passando da un fatturato Parte_1 medio mensile per l'anno 2020 di euro 359.479,25 (pari a euro 4.313.751/12) ad un fatturato di euro 202.385,00 del mese di gennaio 2021, con una contrazione del 44% Cont circa. Analogamente, il C.T.P. di Mic. ha affermato che 'con riferimento al fattore di disattivazione, si fa presente che il mercato di riferimento è sostanzialmente caratterizzato da vendite per gare pubbliche ad enti pubblici per forniture specifiche ed altamente specializzate per cui è estremamente difficile, se non impossibile, individuare una statistica o una prassi in questo senso utile ad identificare un fattore di disattivazione ragionevolmente accettabile'. Anche la scrivente C.T.U. ritiene che, per il mercato di riferimento, caratterizzato da clienti centri ospedalieri pubblici e da prodotti altamente tecnici e acquistabili previo bando di gara e contratti-quadro, non risulti ragionevolmente identificabile un 'fattore di disattivazione'. Quanto, poi, alla verifica se i clienti siano rimasti alla preponente dopo un anno dalla cessazione del rapporto (come richiesto nel quesito), e dunque se il 'valore' prodotto dall'agente sia rimasto al preponente, il C.T.P. Cont di Mic. nella seconda memoria autorizzata, ha esposto che 'quanto all'indennità ex art. 1751 c.c., la sussistenza dei relativi presupposti è comprovata dal costante incremento
pagina 23 di 28 del monte provvigionale della convenuta, segno evidente del sensibile sviluppo degli affari con i clienti (enti pubblici) della preponente, clienti che, circostanza pacifica in quanto mai negata da controparte nei suoi scritti difensivi, sono tuttora tali. Peraltro, l'ordine giudiziale di esibizione riguardava anche la documentazione relativa alle gare d'appalto Cont per la zona di Mic. di cui l'attrice si è resa aggiudicataria dal 2017 al 2021. Il fatto che abbia disatteso tale ordine costituisce prova dell'acquisizione di Parte_1 nuova clientela nel quinquennio di interesse'. La sottoscritta C.T.U. evidenzia che la verifica circa la permanenza degli affari con la clientela ad un anno dalla cessazione del rapporto non può essere svolta dalla scrivente sulla base della documentazione che risulta ad oggi versata in atti, tenuto conto, come più volte già ripetuto, che non ha Parte_1 ottemperato all'ordine di esibizione del 10 maggio 2022 con il quale il Giudice ha ordinato 'l'esibizione (...) della documentazione relativa alle gare d'appalto riguardanti Cont la zona affidata a di cui si è resa aggiudicataria dal 2017 al 2021 compresi e CP_1
Cont Cont delle fatture emesse verso clienti della zona di nel 2021', documentazione che, con ogni probabilità, avrebbe consentito di rispondere alla domanda formulata nel quesito. Si ricorda che nel richiedere, con la seconda memoria ex art 183 c.p.c.,
l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., Mic.Med. riferiva, tra l'altro, che la richiesta veniva effettuata 'poiché, come confermato da stessa (prima memoria Parte_1 pag. 2), l'attrice si aggiudicava le commesse con le strutture sanitarie a seguito di procedure ad evidenza pubblica, con conseguenti contratti di fornitura di durata pluriennale'. Trattandosi tuttavia, come emerso in atti, di forniture ospedaliere coperte da bandi di gara e accordi-quadro volti a disciplinare prezzi e condizioni delle successive forniture di materiale, da attuarsi mediante specifici ordinativi della struttura sanitaria a seconda delle effettive necessità, è ragionevole ipotizzare una durata almeno annuale o biennale dei contratti-quadro e dei relativi conseguenti ordinativi. Pur non essendo la scrivente C.T.U. in grado, per quanto sopra riferito, di verificare su base documentale il requisito della permanenza degli affari con i clienti ad un anno dalla cessazione del rapporto, la sottoscritta, al fine di fornire al Giudice una informativa il più possibile completa, tenuto conto che non sono stati prodotti i documenti di cui all'ordine di esibizione, procede in ogni caso, qui di seguito, alla quantificazione dell'indennità di fine rapporto ex art 1751 c.c. come richiesto nel quesito. A tal fine, occorre accertare, come
pagina 24 di 28 previsto dall'art. 1751 c.c., se 'il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti'. La norma in via esemplificativa cita esplicitamente la perdita delle provvigioni risultanti dagli affari con i clienti, ma debbono poi essere prese in considerazione, ai fini del giudizio di equità, le “altre circostanze del caso”, quali ad esempio la durata del rapporto, le cause di cessazione del rapporto, l'esistenza di un patto di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto, la popolarità del marchio del preponente, le condizioni di mercato, l'effettuazione di campagne pubblicitarie da parte del preponente, la permanenza successiva dello stesso fatturato, il fatto che l'agente lavori per altri preponenti, la circostanza che l'incremento degli affari risulti derivare, più che dall'attività dell'agente, dall'effettuazione di campagne pubblicitarie da parte del preponente o dalle favorevoli condizioni di mercato, etc. Quale metodologia per la determinazione dell'ammontare dell'indennità, si procede di prassi con l'assumere come punto di partenza del calcolo il limite massimo dell'indennità fissato dal terzo comma dell'art. 1751 c.c., pari alla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. Nel caso specifico, la media annuale delle provvigioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni ammonta a euro 386.029,14 (= euro
1.930,145,70 nel periodo 2016-2020 diviso per cinque)” ( v. pagg. 18 – 19).
26. Ora, le contestazioni a supporto del motivo sub b) sono le stesse formulate in sede di
C.T.U., sulle quali la dottoressa ha puntualmente risposto, richiamando il testo Per_2 dell'art. 1751 c.c. (con riguardo all'acquisizione di nuovi clienti o allo sviluppo del fatturato) e citando i passi degli scritti in cui non aveva indicato dati di fatturato Parte_1 divergenti rispetto a quelli della controparte, se non per l'anno 2020. Inoltre, quanto alla contestata – da – permanenza degli affari a distanza di un anno dalla cessazione Parte_1 del rapporto con i clienti, considerazione, anche questa, svolta in sede di CTU e motivata anche dal giudice di prime cure, è da rilevarsi che, come risposto dalla C.T.U., il concetto di permanenza degli affari ad un anno dalla cessazione del rapporto è del tutto sovrapponibile al concetto di sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti. Quanto, poi, alle doglianze circa le conclusioni probatorie negative per in ragione del Parte_1 mancato rispetto dell'ordine di esibizione ( ordine ex art. 210 c.p.c., a di Controparte_11 esibire la documentazione relativa alle gare d'appalto riguardanti la zona affidata a pagina 25 di 28 Contr Mic. di cui si è resa aggiudicataria dal 2017 al 2021 compresi e delle fatture emesse Cont Contr verso clienti della zona di nel 2021), le stesse non meritano accoglimento: ed, invero, per il principio di vicinanza della prova la stessa avrebbe dovuto Parte_1 provvedere ad esibire detta documentazione, soprattutto alla luce del peculiare contesto in cui si sviluppavano i rapporti con gli enti pubblici;
e ciò proprio alla luce di quel fattore di disattivazione che si rifletteva in modo del tutto peculiare nelle forniture di enti pubblici mediante la stipula di contratti prevalentemente a durata pluriennale ( v. pag. 19 della C.T.U.). E proprio su questo profilo la difesa di parte appellante è rimasta silente.
Resta, dunque, ferma la relativa statuizione in ordine alla quale non è stato neppure formulato appello incidentale.
27. Opinione della Corte quanto ai motivi c), e), f). Tali motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto coinvolgono la misura degli interessi da riconoscere su provvigioni ed indennità. Esclusa ogni valutazione quanto all'indennità sostitutiva di preavviso in ragione dell'accoglimento del motivo di sub a) – quanto alle provvigioni ed all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e quindi solo con riferimento ai primi due motivi di appello incidentale ( sub e ed f), questo Collegio rileva che la Suprema Corte si
è proprio pronunciata con l'ordinanza n. 10528 del 31/03/2022, cassando la sentenza n-
3508/2018 della Corte d'Appello di Milano ed affermando il seguente principio “in tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia”; principio ulteriormente seguito da Cass. civ. n. 36595/2022 e da Cass. civ. n. 1265/2025.
Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi dell'appello incidentale, ne segue che sulle somme riconosciute a titolo di provvigioni a pari ad € 17.747,36 ed a titolo di indennità di fine rapporto pari ad € 386.029,14 debbono essere riconosciuti gli interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c..
28. Opinione della Corte quanto al motivo sub g). La Corte osserva che regolazione delle spese di lite deve ragionevolmente coinvolgere anche le spese di CTU, mezzo istruttorio pagina 26 di 28 necessario per dotare il giudice di quelle specifiche conoscenze altrimenti non disponibili.
L'attribuzione, dunque, delle spese di CTU segue la misura delle spese processuali come infra. Altrettanto è a dirsi delle spese di CTP, necessarie per esaminare ed eventualmente contrastare le conclusioni del C.T.U..
29. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da va dichiarata la CP_1 giusta causa quanto alla risoluzione del contratto di agenzia da parte di Parte_1
nell'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 15.3 del contratto
[...] di agenzia e, per l'effetto, va dichiarato che nulla è dovuto a a titolo di CP_1 indennità di mancato preavviso. In accoglimento dell'appello incidentale, alle indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. ed alle provvigioni relative al mese di gennaio 2021 debbono essere applicati gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4° c.c., con ogni conseguente statuizione di condanna a carico di al pagamento degli Parte_1 interessi in tale misura.
30. L'esito del gravame comporta l'assorbimento del motivo sub d), attesa la differente regolazione delle spese processuali di primo grado.
31. Tenuto conto, quindi, dell'accoglimento parziale dell'appello formulato da , Parte_1 dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto da alla luce anche dei non CP_1 trascurabili profili quantitativi delle rispettive domande, la Corte reputa corretto condannare parte appellante alla rifusione delle spese processuali tanto del primo, quanto del secondo grado in favore di previa compensazione nella misura di ½. Per la CP_1 liquidazione delle spese processuali, si tiene conto dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al quantum attribuito e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria solo con riguardo al secondo grado, in quanto non svoltasi. In coerenza, si dispone anche la condanna di a Parte_1 rimborsare ½ delle spese di C.T.U. e di C.T.P. in favore di CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2768/24 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 7632/2024 emessa dal Tribunale di Milano,
pagina 27 di 28 accerta la giusta causa quanto alla risoluzione del contratto di agenzia da parte di nell'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui Parte_1 all'articolo 15.3 del contratto di agenzia e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto a a titolo di indennità di mancato preavviso;
CP_1
II. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed in parziale CP_1 riforma della sentenza n. 7632/2024 emessa dal Tribunale di Milano, dichiara che all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. ed alle provvigioni relative al mese di gennaio 2021 sono applicati gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4°
c.c. e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
degli interessi in tale misura sull'indennità di fine rapporto ex art. 1751 CP_1
c.c. e sulle provvigioni relative al mese di gennaio 2021;
III. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 7632/2024 emessa dal Tribunale di
Milano;
IV. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida, quanto al primo grado, in € 11.228,50, già operata la compensazione nella misura di 1/2; quanto al secondo grado, in € 7.119.50, già disposta la compensazione nella misura di ½ - oltre, per entrambi i gradi, al rimborso della metà delle spese di C.T.U. e della metà delle spese di C.T.P..
Milano, 4.6.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2768/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALDO PIETRO Parte_1 P.IVA_1
BRIELLI, elettivamente domiciliata in VIA MERAVIGLI 12/14 20123 MILANO presso il difensore appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCO DORI, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA D'AZEGLIO N.47 40123 BOLOGNA presso il difensore appellata avente ad oggetto: Agenzia
Conclusioni per Parte_1
(a) in via principale e nel merito - in accoglimento del primo motivo di appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7632/2024 del Tribunale di Milano, dichiararsi sorretta da giusta causa la risoluzione pagina 1 di 28 del contratto di agenzia da parte di o comunque nell'esercizio della clausola Parte_1 risolutiva espressa di cui all'articolo 15.3 del contratto di agenzia, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di provvigioni, indennità di mancato preavviso e di terminazione del CP_1 rapporto;
(b) in via ulteriormente principale e nel merito - in accoglimento del secondo motivo di appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7632/2024 del Tribunale di Milano, dichiararsi comunque non dovute a le indennità di terminazione del rapporto per l'assenza in fatto e CP_1 diritto dei presupposti richiesti dall'art. 1751 c.c., o comunque - dichiararsi ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c. la riduzione dell'indennità ex art. 1751 c.c. del 70% rispetto alla quantificazione operata da parte del CTU;
(c) in via ulteriormente principale e nel merito - in accoglimento del terzo motivo di appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7632/2024 del Tribunale di Milano, dichiararsi non applicabili con riferimento alle indennità di mancato preavviso ed ex art. 1751 c.c. gli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., ma applicabili solamente gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.p.c.;
(d) in via ulteriormente principale e nel merito - in accoglimento del quarto motivo di appello, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7632/2024 del Tribunale di Milano, dichiararsi la compensazione dei compensi del primo grado di giudizio nella misura del 50%; Firmato Da: Aldo Pietro Brielli
Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1746b82 (e) in via ulteriormente principale e nel merito - condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali subiti e subendi da in conseguenza di tutti gli inadempimenti Parte_1 contestati, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa;
(f) in ogni caso - per il caso di accoglimento del primo, secondo, terzo e quarto motivi di appello, conseguentemente condannare a rifondere a quanto dalla stessa versato in esecuzione CP_1 Parte_1 della sentenza7632/2024 del Tribunale di Milano, pari ad Euro 626.834,68, ovvero alla maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali al 15%. (g) In via istruttoria 2 senza inversione dell'onere della prova, si reiterano le istanze istruttorie già proposte da con la Parte_1 seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 18.02.2022 mai rinunciate, precisamente: - interrogatorio formale del l.r.p.t. di sui capitoli da 1 a 14 indicati nella seconda memoria CP_1 istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 18.02.2022; - prova testimoniale del Dott. Testimone_1 presso , Via delle Industrie n. 11 – Vimodrone, sui capitoli da 1 a 14, e dei Sig.ri Parte_1 Tes_2
e presso Via delle Industrie n. 11 –Vimodrone, sui capitoli da 15 a 21, come Testimone_3 Parte_1 indicati nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 18.02.2022.
pagina 2 di 28 Conclusioni per CP_1
IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'appello promosso da , poiché infondato in Parte_1 fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, salvi i proposti motivi di appello incidentale;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE - in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti in sede di comparsa di costituzione: ii) riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha applicato alle indennità di mancato preavviso e ex art. 1751 c.c., nonché alle provvigioni relative al mese di gennaio 2021 gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1° c.c., in luogo dei dovuti interessi moratori ex art. 1284 comma 4° c.c., con ogni conseguente statuizione di condanna a carico di al pagamento degli interessi in tale misura (1° e 2° motivo di appello Parte_1 incidentale); riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha omesso di condannare l'appellante alla rifusione delle spese di CTU e di CTP e, per l'effetto, condannare a pagare a Parte_1 la somma di € 9.265,45, pari all'80% delle spese di CTU e di CTP documentate in CP_1 CP_1 primo grado (3° motivo di appello incidentale). IN OGNI CASO Firmato con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Per quanto di interesse nel presente grado, il Tribunale di Milano, con sentenza n.
7632/2024, definiva la causa introdotta da , che aveva agito nei Parte_1 confronti di al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta risoluzione CP_1 per giusta causa del contratto di agenzia stipulato tra le parti e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadempimento di ai propri obblighi contrattuali. CP_1
2. aveva chiesto il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna di CP_1
al pagamento dell'indennità di mancato preavviso per il recesso pari ad € Parte_1
240.142,15, dell'indennità di fine rapporto ex art 1751 c.c. pari a € 391.946,02 e dell'indennità risarcitoria ex art. 1751 comma 4 c.c. per un ammontare di € 391.946,02, oltre alle provvigioni maturate sugli affari conclusi nel mese di gennaio 2021 e all'indennità del FIRR non versata all'Enasarco, da determinarsi in corso di causa. In via riconvenzionale subordinata, la convenuta aveva chiesto la condanna di al Parte_1
pagina 3 di 28 pagamento della somma di € 94.623,47 a titolo di indennità suppletiva di clientela ex art. 13 AEC agenti di commercio.
3. Il giudice, istruita la causa con le produzioni documentali e la C.T.U., ha così motivato:
a. in via prioritaria, ha esaminato il concetto di “giusta causa” legittimante l'interruzione senza preavviso del contratto di agenzia. A tale proposito, ha richiamato gli ultimi arresti di legittimità, a mente dei quali la S.C., anche recente, ha affermato che “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco", attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività”.
b. Pertanto, il giudice ha ritenuto di procedere all'accertamento della sussistenza di una giusta causa di recesso al fine della corretta applicazione degli artt. 1750 e 1751 c.c..
Argomentava che, se è vero che la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. puntualizza gli obblighi contrattuali delle parti e legittima la risoluzione del contratto in caso di inadempimento, è tuttavia indubbio che il realizzarsi di tale inadempimento non è di per sé sufficiente ad escludere in capo alla controparte l'onere di preavviso (ex art. 1750 c.c.) nell'esercizio del diritto di recesso. Ed, infatti, nel caso in esame, nel contratto di agenzia l'art. 15.3 così statuiva: “Clausola risolutiva espressa”: “la decisione di di fruire della collaborazione di è stata Parte_1 CP_1 perfezionata grazie al fatto di poter interagire, e conseguentemente lavorare per soddisfare i reciproci interessi, con l'attuale compagine societaria della società Agente;
conseguentemente chiede, e nel contempo accetta, di essere notiziato Parte_1 CP_1
pagina 4 di 28 senza indugio alcuno di eventuali cambiamenti e/o mutamenti della compagine societaria di che comportino uno stravolgimento, comunque inteso, delle CP_1 maggioranze o dei soggetti preposti, con poteri di firma, alle decisioni commerciali;
qualora dunque, ricevuta l'eventuale notizia di cui sopra, ritenesse di non Parte_1 essere più interessata alla collaborazione con la prima invierà alla CP_1 seconda idonea comunicazione alla cessazione del rapporto. Nessuna eccezione potrà validamente essere opposta da e, conseguentemente, salvo diverse CP_1 ragioni di il contratto si intenderà risolto senza che alcunché possa venire Parte_1 legittimamente richiesto, per qualsivoglia titolo, causa e/o ragione, ed ottenuto dalle
Parti”.
c. Ora, si era avvalsa di tale clausola a causa della cessazione dalla carica di Parte_1 procuratore speciale del avvenuta in data 17.12.2020, in vista del pensionamento Pt_2 previsto per il mese successivo, nonché della cessazione anche della collaborazione di tale sub agente, dal 31.12.2020; pertanto, in non era più Parte_3 CP_1 presente alcun soggetto dedicato alla gestione del mandato di agenzia . In un Parte_1 tale contesto, avrebbe omesso di notiziare tempestivamente e di CP_1 Parte_1 provvedere rapidamente alla riorganizzazione della struttura commerciale, provvedendovi solo in data 27.01.2021, dopo la comunicazione di di Parte_1 risoluzione del contratto di agenzia.
d. Ora, quanto alle comunicazioni tra le parti, il giudice di prime cure premetteva che CP_1 aveva comunicato a il pensionamento di e la cessazione
[...] Parte_1 Persona_1 della collaborazione con la signora in data 18.1.2021; aveva Parte_3 Parte_1 chiesto, in data 19.1.2021, di rendere nota la predisposizione di una nuova struttura organizzativa adeguata rispetto al mandato commerciale in essere, avvisando che, in difetto di tempestiva risposta, avrebbe azionato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15.3 del contratto. , con pec del 22.1.2021, aveva comunicato a Parte_1 CP_1 la risoluzione per giusta causa del rapporto di agenzia, alla luce dell'omissione, da
[...] parte della conventa in prime cure, di qualsivoglia fattivo riscontro alle richieste.
Ebbene, pur fermo il carattere fiduciario nel rapporto di agenzia, il Tribunale di Milano ha reputato che la ristrettissima tempistica imposta da a quanto alla Parte_1 CP_1 comunicazione di ogni variazione nella compagine societaria, non fosse conforme ai pagina 5 di 28 parametri di buona fede e correttezza. Tra l'altro, ben prima della formalizzazione del pensionamento del in data 13.1.2021 aveva chiesto al stesso di Pt_2 Parte_1 Pt_2 individuare una valida sostituzione, al fine di proseguire proficuamente il rapporto commerciale con salvo poi imporre la sopra indicata ristrettissima tempistica, CP_1 una volta ricevuta la formale comunicazione datata 18.1.2021. Ad avviso del giudice di prime cure, il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto avrebbe imposto a di concedere un tempo ragionevole alla controparte al fine di consentire un Parte_1 agevole passaggio di consegne.
e. Tra l'altro, sottolineava il giudice, come stesse portando avanti il mandato, CP_1 come risulta dalle commesse in data 12/01 (impianto a Veruno), 13/01 (impianto a
Novara), 14/01 (impianto presso l'Ospedale Maria Vittoria), 15/01 (impianto a
Moncalieri), 17/01 (impianto a Rivoli), 21/01 (impianto a Alessandria), e dalla puntuale gestione delle problematiche insorte con i clienti. Pertanto, riteneva il Tribunale di
Milano che il rapporto fosse stato risolto per esercizio del diritto di recesso da parte della preponente in assenza di giusta causa. Il giudice, quindi, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta volta ad ottenere la condanna di nei Parte_1 seguenti termini.
f. In primo luogo, dovevano essere riconosciute le provvigioni maturate sugli affari conclusi nel mese di gennaio 2021 e quantificati dal C.T.U. con metodologia congrua, in € 17.747,36, essendo pacifico e provato per via documentale che la società CP_1 aveva continuato nello svolgimento del mandato, effettuando vendite e consegne ai diversi enti già clienti.
g. In secondo luogo, in ragione del recesso senza preavviso, doveva essere Parte_1 condannata al pagamento dell'importo di € 225.350,06 a titolo di indennità sostituiva del preavviso sulla base della CTU, tenuto conto del disposto dell'art. 11 dell'AEC agenti di commercio, che prevede sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi, per il recesso del preponente da un contratto a tempo indeterminato con agente monomandatario. Nel calcolo dell'indennità il CTU aveva correttamente preso come base di calcolo il fatturato conseguito nell'anno 2020, ossia nell'anno precedente al recesso, operando i prescritti frazionamenti.
pagina 6 di 28 h. In terzo luogo, quanto all'indennità di fine rapporto ex art 1751 c.c., il giudice di prima istanza affermava che è sempre dovuta in caso di risoluzione del rapporto non dipendente da dolo o colpa grave dell'agente. Ora, doveva considerarsi che i clienti affidati a nel territorio di competenza erano tutti enti pubblici, nei confronti CP_1 dei quali il rapporto di fornitura di era non esclusivo, ma necessariamente Parte_1 condizionato al positivo esito della partecipazione alla gara d'appalto pubblica. Il ruolo dell'agente si concretizzava, dunque, in questi casi nel presidio dei centri a lui assegnati e nella promozione dei prodotti aggiudicati in gara, secondo i quantitativi indicativamente attribuiti all'azienda assegnataria ed in conformità alle procedure di gara. Quanto alla valutazione dell'ulteriore elemento del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, nel richiedere il pagamento dell'indennità ex art. 1751 CP_1
c.c., aveva esposto di aver procurato, nel corso del decennio in cui si era sviluppato il rapporto di agenzia, un costante aumento del fatturato e tale circostanza era stata verificata in sede di consulenza tecnica;
ove era emerso che nel 2011 aveva, Parte_1 nell'area di pertinenza di un fatturato di € 200.000,00 costantemente CP_1 incrementatosi sino ad arrivare all'importo di oltre € 4.000.000,00 nel 2020. A tale riguardo, aveva assunto che il ruolo dell'agente, per tale tipologia di clienti, Parte_1 era marginale nell'attività di procacciamento degli affari, pur non negando il trend positivo- non essendovi contestazioni sul fatturato. La CTU, dott. Persona_2 dall'analisi della documentazione, aveva riscontrato che i clienti assegnati all'agente erano rimasti invariati, ad eccezione di tre nuovi centri (/Novi Ligure, Casale
Monferrato e Orbassano) aggiunti nel 2020 e da ciò desumeva che il sensibile incremento del fatturato era riconducibile non all'aumento dei clienti, ma allo sviluppo, ad opera dell'agente, della clientela già esistente. Quanto, poi, alla permanenza dei clienti dopo la cessazione del rapporto, la CTU aveva posto in rilievo che in tale tipologia di mercato non era identificabile un “fattore di disattivazione”, essendo tale mercato contraddistinto da vendite per gare pubbliche e per enti pubblici, portatori di richieste altamente specializzate. La CTU ha riferito di non aver potuto verificare la permanenza degli affari con la clientela ad un anno dalla cessazione del rapporto in carenza di documentazione al riguardo relativa alle gare d'appalto per la zona assegnata alla parte convenuta negli anni dal 2017 al 2021, neppure a seguito dell'ordine di pagina 7 di 28 esibizione a , ordine rimasto inevaso. Ad avviso del giudice, da detta condotta Parte_1 omissiva potevano desumersi argomenti di prova ex art. 116, II comma, c.p.c., in particolare con riguardo alla permanenza di validità dell'aggiudicazione conseguita nel quinquennio antecedente la fine del rapporto. Pertanto, era condivisibile la conclusione della CTU che muoveva dal limite massimo dell'indennità fissato dal terzo comma dell'art. 1751 c.c., pari alla media annuale delle retribuzioni e quindi ne conseguiva un totale di € 386.029,14. Il giudice di prime cure, poi, dissociandosi dalle conclusioni della C.T.U., procedeva a ridurre l'indennità de qua nella misura del 50% in via equitativa, in ragione delle considerazioni esposte dalla parte attorea. Questa, infatti, aveva sottolineato come l'elevato grado di tecnologia dei prodotti commercializzati integrasse un fattore non trascurabile nella determinazione dell'indennità meritocratica in questione.
i. Sulle somme liquidate a titolo di indennità, ad avviso del giudice di prime cure, dovevano essere conteggiati gli interessi moratori al saggio legale ex art. 1284 c.c. – stante la natura indennitaria del predetto credito, con conseguente inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 – dalla data di scioglimento del rapporto fino al saldo.
j. Sulla somma riconosciuta a titolo di provigioni per il mese di gennaio 2021, il giudice di prime cure riconosceva gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.
k. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 1751, comma 4° c.c., il giudice di prime cure ha ritenuto che si riferisca unicamente a ipotesi di danni da fatto illecito - contrattuale o extracontrattuale – ulteriori rispetto a quelli da fatto lecito di cui ai commi precedenti del medesimo articolo. Nella specie,
non aveva posto in essere alcun atto illecito nell'interrompere il rapporto di Parte_1 agenzia. In ogni caso, non aveva dato prova del danno ulteriore, prova CP_1 certamente necessaria sia per il danno patrimoniale, sia per il danno non patrimoniale.
l. Conclusivamente, previo rigetto delle domande di , in parziale accoglimento Parte_1 della riconvenzionale, veniva condannata a pagare le seguenti somme a Parte_1 CP_1
€ 17.747,36 per provvigioni sino a gennaio 2021 oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria dalla data della domanda al saldo;
€ 225.350,06 per indennità di mancato preavviso oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data di scioglimento del rapporto sino al pagina 8 di 28 saldo;
€ 386.029,14 a titolo indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data di scioglimento del rapporto sino al saldo.
m. Infine, il Tribunale di Milano, tenuto conto del rigetto parziale della domanda risarcitoria proposta dalla convenuta, disponeva la condanna dell'attrice alla rifusione Cont delle spese di lite in favore di Med, previa compensazione nella misura del 20%.
4. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello, chiedendo che, in Parte_1 riforma della sentenza n. 7632/2024, la risoluzione del contratto di agenzia fosse dichiarata sorretta da giusta causa e rispettosa della clausola sub art. 15.3 del contratto di agenzia e per l'effetto dichiararsi che non aveva diritto ad alcuna somma Controparte_1
a titolo di provvigioni e di indennità di mancato preavviso. Chiedeva, in subordine, che fossero accertate come non dovute alla controparte le indennità di fine rapporto per difetto dei presupposti ex art. 1751 c.c. e comunque dichiararsi la riduzione dell'indennità del
70% rispetto a quanto contabilizzato dal CTU;
in via ulteriormente gradata, chiedeva dichiararsi non applicabili, con riguardo alle indennità di mancato preavviso ex art. 1751
c.c., gli interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c., ma applicabili solo gli interessi ex art. 1284 , I comma, c.c.; in via ulteriormente gradata, chiedeva che fosse CP_1 condannata al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti.
5. chiedeva il rigetto dell'appello e, a sua volta, proponeva appello Controparte_1 incidentale, chiedendo applicarsi alle provvigioni ed alle indennità gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. in luogo degli interessi ex art. 1284, I comma, c.c.; inoltre, chiedeva che la controparte fosse condannata a rimborsare la quota dell'80% anche delle spese di CTU e di CTP.
6. All'udienza di prima comparizione in data 4.3.2025 la difesa di parte appellante dichiarava di rinunciare alla chiesta sospensiva ex art. 283 c.p.c., in attesa della definizione del secondo grado.
7. La causa veniva, quindi, rimessa in decisione ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del
27.05.2025, con assegnazione di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica e con assegnazione di termine perentorio pagina 9 di 28 alle parti sino alla data del 27.05.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Motivi della decisione
8. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. giusta causa di risoluzione del rapporto contrattuale e clausola risolutiva espressa come da contratto di agenzia: primo motivo dell'appello principale;
b. presupposti di riconoscimento delle provvigioni e delle indennità di fine rapporto: secondo motivo dell'appello principale;
c. applicazione degli interessi di mora ex art. 1284 c.c.: terzo motivo dell'appello principale;
d. misura della disposta compensazione delle spese processuali: quarto motivo dell'appello principale;
e. sussistenza dei presupposti per gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. quanto alle somme riconosciute a titolo di indennità: primo motivo dell'appello incidentale;
f. errata applicazione dell'art. 1284, I comma c.c. alle provvigioni: secondo motivo dell'appello incidentale;
g. omessa pronuncia in ordine alle spese di CTU e di CTP: terzo motivo dell'appello incidentale.
9. La Corte procede, dunque, a riportare sinteticamente le argomentazioni poste a fondamento degli appelli principale ed incidentale, con esclusione del quarto motivo a fondamento dell'appello proposto da ( sub d), per quanto infra. Parte_1
10. Con riguardo al motivo sub a), la difesa di rileva che in via informale sin Parte_1 dalla data del 13 gennaio 2021 il sig. in occasione di un incontro con il dott. Pt_2 Per_3
amministratore delegato di , aveva comunicato l'intenzione di
[...] Parte_1 CP_1
(d'ora innanzi di non proseguire il rapporto professionale con la sub
[...] Parte_4 agente in tale occasione aveva sottolineato la necessità di una Parte_3 Parte_1 tempestiva ed efficace sostituzione del personale dedicato al proprio mandato. A fronte di tali evenienze, l'appellante sottolinea come la controparte solo con comunicazione datata
18.1.2021 avesse fatto presente sia il pensionamento del sia la cessazione del Pt_2 rapporto professionale con la Seguiva l'ulteriore scambio di email, da parte di Pt_3
pagina 10 di 28 in data 19.1.2021, con la richiesta di essere resa edotta circa la nuova Parte_1 compagine societaria entro le ore 12 del 22.1.2021. Seguiva in data 21.1.2021 la contestazione di tramite l'avv. Mario Dori, che segnalava come il Parte_4 pensionamento fosse causa di recesso legittimo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità contrattuale, essendo tra l'altro espressamente prevista dall'art. 12.2 del contratto di agenzia e considerati gli ormai risalenti rapporti professionali, alla luce dei quali detto pensionamento non era certo imprevedibile. Il legale in ogni caso precisava come la propria cliente avesse regolarmente proseguito nell'attività per conto della committenza. , facendo presente che il pensionamento del datava dal Parte_1 Pt_2
17.12.2020 come anche l'interruzione del rapporto con la risaliva al 30.12.2020, Pt_3 sottolineava come la controparte avesse effettivamente azzerato la forza commerciale e di vendita da oltre un mese e come non avesse provveduto ad una tempestiva ed efficace riorganizzazione. Tanto legittimava la risoluzione intimata con pec del 22.1.2021. Seguiva Part ulteriore scambio di email tra il legale di in data 27.1.21 e l'odierna appellante in data 28.1.21.
11. La difesa di sottolinea come l'anticipata uscita di scena delle due persone di Parte_1 riferimento, ossia il e la non fosse stata comunicata in modo tempestivo Pt_2 Pt_3
e come vanamente la controparte avesse tentato di far apparire la presenza di altri collaboratori dediti al mandato di agenzia di nel periodo dicembre 2020 – Parte_1 gennaio 2021 con produzioni del tutto inefficaci in sede di memoria istruttoria, in quanto afferenti ad altri rapporti di lavoro, esistiti nel passato. Non solo, ma anche le produzioni sub doc. ti nn. 35 – 39 erano ben lungi dal dimostrare lo svolgimento corretto dell'attività demandata nel mese di gennaio 2021. Ad avviso dell'impugnante, pertanto, la condotta di Part
, nel contesto come delineato, denotava una grave inadempimento, che legittimava in modo indubbio la ricorrenza dei presupposti della clausola risolutiva espressa.
12. Quanto al motivo sub b), la difesa di pone in rilievo come al fine Parte_1 dell'obbligazione di pagamento tanto delle provvigioni, quanto dell'indennità di fine rapporto, l'agente sia onerato dall'ordinaria prova dei fatti costitutivi. Ora, trasfondendo Part tali condivisibili principi nel caso in esame, è da sottolineare che i clienti affidati a sono enti pubblici nei confronti dei quali il rapporto di fornitura di passa Parte_1
Part necessariamente dal positivo esito della gara d'appalto pubblica. Ebbene, non aveva pagina 11 di 28 minimamente dimostrato di aver svolto la propria attività professionale verso questi clienti. Del resto, lo stesso CTU aveva rilevato che non vi era adeguata documentazione a comprova del fatturato generato dall'odierna parte appellata, che si era limitata ad indicare un prospetto del fatturato per anno, ripreso dall'elenco predisposto dal proprio
CTP. Inoltre, analizzando la CTU, era evidente che i clienti erano sempre i medesimi, ad eccezione degli ultimi tre di Orbassano, Casale Monferrato, Novi Ligure;
di tal ché era contraddittoria la conclusione secondo cui vi sarebbe stato un incremento di fatturato Part costante nell'area piemontese di pertinenza di e ciò soprattutto senza operare una puntuale analisi della situazione clienti relativa all'anno 2011, inizio della collaborazione tra le parti. Ancora, alla luce della conclusione della C.T.U. secondo cui non era stato possibile verificare la permanenza degli affari con la clientela ad un anno dalla cessazione del rapporto agenziale, il giudice avrebbe dovuto trarre le logiche conclusioni ai sensi dell'art. 116, II comma, c.p.c.. Al contrario, invece, non era possibile da tale labile Part elemento desumere alcun incremento di fatturato riconducibile a , ragione per la quale la decisione del giudice si poneva in evidente contrasto con gli artt. 1751 e 2697 c.c..
Ferme le sopra dette contestazioni, neppure era condivisibile la conclusione del giudice di prime cure laddove lo stesso aveva ritenuto di ridurre l'indennità del 50% in ragione dell'elevato grado di tecnologia dei prodotti commercializzati. Ed, invero, essendo i Part clienti per lo più enti pubblici, era evidente che non aveva acquisito alcun nuovo cliente e l'incremento di fatturato era ascrivibile esclusivamente a , come, del Parte_1 resto, era desumibile dal punteggio prevalente attribuito nella gare, punteggio legato ai criteri prettamente qualitativi dei prodotti. Tanto avrebbe comportato quanto meno una riduzione maggiore, individuabile nella misura del 70%.
13. Quanto al motivo sub c), censura la decisione gravata nella parte in cui il Parte_1 giudice di prime cure ha applicato gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. alle somme liquidate a titolo di indennità. Richiama, a tale riguardo, gli ultimi arresti di legittimità secondo cui il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, IV comma c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale;
qualora, invece, tali obbligazioni derivino da fatto illecito o dalla legge, non è neppure ipotizzabile in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo che costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione, come esposto da Cass. civ. n.
pagina 12 di 28 28409/2018. Pertanto, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui in motivazione al punto n. 9, pagina 16, righe da 1 a 3 il giudice di primo grado ha riconosciute sulle somme liquidate a titolo di indennità gli interessi moratori al saggio legale ex art. 1284
c.,c, “stante la natura indennitaria del predetto credito, con conseguente inapplicabilità del D.lgs. n. 231/2002 dalla data di scioglimento del rapporto fino al saldo” (v- pag. 35 dell'atto di citazione in appello). Reputa la parte appellante, infatti, che con riguardo all'identità di fine rapporto, al massimo, sono riconoscibili gli interessi legali al saggio di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.. Part 14. Quanto al motivo sub e), la difesa di rileva che, pur avendo il giudice di primo grado fatto riferimento agli interessi moratori, in realtà dalla ritenuta inapplicabilità del
D.lgs. n. 231/2002 e dal fatto che gli interessi decorrono dallo scioglimento del rapporto e non dalla domanda, si desume il richiamo all'art. 1284, I comma e non all'art. 1284, IV comma c.c. (cfr. pag. 16 della motivazione). Ora, come ritenuto dai più recenti arresti di legittimità ( v. Cass. civ. n. 1283/2023) la disposizione di cui all'art. 1284, IV comma, c.c.
è applicabile, stante il carattere generale desumibile dalla collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se scaturenti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti idonei a produrli e tale orientamento si era specificatamente consolidato proprio in tema di agenzia.
15. Quanto al motivo sub f), la difesa di parte appellata assume che la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 17.747,36 a titolo di provvigioni maturate sugli affari conclusi nel mese di gennaio 2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo è errata. Ed, invero, le più recenti pronunce di legittimità hanno statuito che, laddove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, I comma c.c., se manca nel titolo esecutivo giudiziale lo specifico accertamento della spettanza degli interessi ( Cass. civ. SU n. 12449/2024). Una tale statuizione è, però, errata perché - in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti quanto al primo motivo di appello incidentale, sub e) - anche sulle provvigioni sono dovuti gli interessi moratori di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., come già esposto anche da precedenti della
Corte (cfr. Appello Milano, n. 1317/2022).
pagina 13 di 28 16. Quanto al motivo sub g), rileva che la pronuncia di prime cure è carente Parte_4 laddove non ha attribuito alla società odierna appellata anche le spese della CTU e della
CTP.
17. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). E' utile premettere che “in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell'attività” (v. Cass. civ. n. 18030/2023; v. anche Cass. civ. n.
22246/2021). In particolare, “l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art.
2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente accertata la sussistenza della giusta causa di recesso dell'agente, in ragione della violazione della esclusiva di zona riconosciutagli dal contratto nonché dei comportamenti ingiustificatamente diffamatori posti in essere dal preponente nei suoi confronti)” (v. Cass-civ. n. 29290/2019;
Cass. civ. n. 11728/2014). Trasfondendo tali criteri direttivi nel caso di specie, è utile pagina 14 di 28 riportare il testo dell'art. 15.3 del contratto di agenzia che così statuisce: “Clausola risolutiva espressa”: “la decisione di di fruire della collaborazione di Parte_1 CP_1
è stata perfezionata grazie al fatto di poter interagire, e conseguentemente lavorare
[...] per soddisfare i reciproci interessi, con l'attuale compagine societaria della società
Agente; conseguentemente chiede, e nel contempo accetta, di essere Parte_1 CP_1 notiziato senza indugio alcuno di eventuali cambiamenti e/o mutamenti della compagine societaria di che comportino uno stravolgimento, comunque inteso, delle CP_1 maggioranze o dei soggetti preposti, con poteri di firma, alle decisioni commerciali;
qualora, dunque, ricevuta l'eventuale notizia di cui sopra, ritenesse di non Parte_1 essere più interessata alla collaborazione con la prima invierà alla CP_1 seconda idonea comunicazione alla cessazione del rapporto. Nessuna eccezione potrà validamente essere opposta da e, conseguentemente, salvo diverse ragioni CP_1 di il contratto si intenderà risolto senza che alcunché possa venire Parte_1 legittimamente richiesto, per qualsivoglia titolo, causa e/o ragione, ed ottenuto dalle
Parti”.
18. E' altresì utile un sintetico riepilogo dei fatti. In data 13 gennaio 2021 in Persona_1 occasione di un incontro con Amministratore Delegato di , Persona_3 Parte_1 comunicava la decisione di andare in pensione, oltre che l'intenzione di di CP_1 interrompere il rapporto di collaborazione con dal canto suo, Parte_3 Per_3 richiedeva che in ossequio agli obblighi contrattuali, individuasse una pronta e CP_1 valida sostituzione per dare la necessaria continuità aziendale e commerciale. Con comunicazione datata 18 gennaio 2021, comunicava a , testualmente: CP_1 Parte_1
“con la presente Vi comunichiamo che il Signor è andato in pensione e, Persona_1 pertanto, ha cessato la collaborazione con la scrivente. Conseguentemente è cessata anche la collaborazione con la Signora subagente Cordiali Parte_3 CP_1 CP_1 saluti.” (doc. n. 5 di parte attrice in prime cure). Con pec del 19 gennaio 2021 , Parte_1 in riscontro alla suddetta comunicazione, richiedeva quanto segue: “alla luce della comunicazione ieri ricevuta del seguente testuale tenore “(…) Vi comunichiamo che il
Signor è andato in pensione e, pertanto, ha cessato la collaborazione con Persona_1 la scrivente. Conseguentemente è cessata anche la collaborazione con la Signora
[...] subagente e facendo seguito ai precedenti tutti, nonché ai Pt_3 CP_1 CP_2
pagina 15 di 28 confronti sia di persona, sia telefonici, intercorsi fra il sig. ed il Sig. Persona_1 [...]
evidenziamo quanto segue. Premesso che : è detenuta dalla società Lenzy Per_3 CP_3
s.s., ii. i soci di Lenzy s.s. sono il Sig. e la Sig.ra , iii. il Sig. è Pt_2 Parte_5 Pt_2
Part procuratore con ampissimi poteri di , il cui A.U. è la Sig.ra , iv. Parte_5
(“ ”), in virtù della procura di cui sopra, ha sempre Parte_1 Parte_1 intrattenuto i rapporti commerciali con il Sig. che dunque ha agito come persona Pt_2 di unico riferimento per qualsivoglia attività connessa al contratto di agenzia sottoscritto Part fra (quale preponente) e (quale agente) in data 9 giugno 2011 e ss.mm.ii. Parte_1
(“Contratto”), per la migliore esecuzione della propria operatività ha sempre agito CP_4 anche attraverso propri collaboratori, fra cui spicca(va) la Sig.ra Parte_3
Part dedicata ad operare su una vasta area della zona (“Clienti”) assegnata a con Part Contratto, fungendo da collaboratrice di per la commercializzazione dei prodotti
. La Sig.ra anche in considerazione delle competenze tecnico- Parte_1 Pt_3 professionali maturate nel corso della sua esperienza, da anni è ritenuta – dai Clienti in Part primis – uno dei referenti di per la conduzione delle attività commerciali.
Considerato che a. durante l'incontro avvenuto con il Sig. Amministratore Persona_3
Delegato di , in data 13 gennaio 2021, il Sig. manifestava l'intenzione di Parte_1 Pt_2
Part
di interrompere il rapporto di collaborazione con la Sig.ra ed il Sig. Pt_3 Per_3
Part precisando l'autonomia decisionale di , richiedeva una pronta e valida sostituzione Part per permettere la continuità di azione e commerciale della . Già nelle giornate immediatamente successive all'incontro del 13 gennaio 2021, alcuni dei Clienti comunicavano a l'impossibilità di contattare la Sig.ra Parte_1 Parte_3 venendosi a creare alcune ed evidenti difficoltà organizzative e reputazionali in danno alla scrivente. Tutto ciò premesso e considerato stante il dichiarato pensionamento del Sig. Part
socio di riferimento dell'unico stakeholder di , nonché sostanzialmente Pt_2
Part
“procuratore generale” e soggetto “operativo” di , la comunicata interruzione dei Part rapporti di collaborazione fra e la Sig.ra figura chiave nella struttura Pt_3
Part organizzativa e commerciale di;
l'assenza di qualsivoglia preavviso nelle comunicazioni dei fatti di cui sopra, riconducibili ad autonome ed unilaterali decisioni di Part Part
. richiede a di comunicare, senza indugio alcuno, e comunque entro e Parte_1 non oltre le ore 12.00 del giorno 22.01.2021, la nuova struttura dell'organizzazione
pagina 16 di 28 Part commerciale di da cui dipende la capacità della stessa di adeguatamente adempiere il proprio mandato commerciale, nei modi e nei termini di cui al Contratto. Si ricorda la oggettiva e contrattuale necessità di sottoporre al preventivo vaglio della scrivente soggetti di comprovata esperienza tecnico commerciale, nonché di spiccata compliance. In difetto, ci vedremo costretti, nostro malgrado, ad interrompere il Contratto per esclusivo Part fatto e colpa imputabile ad con riserva di danni materiali, immateriali e reputazionali, conseguenti al Vostro illegittimo agire. Distinti saluti.” (v. doc. n. 6 di
). Con lettera inviata a mezzo pec in data 21 gennaio 2021, l'Avv. Mario Dori Parte_1 riscontrava, nell'interesse di la comunicazione di del 19 gennaio CP_1 Parte_1
2021, affermando: “in nome e per conto della mia assistita riscontro Vs. CP_1 del 19.01.2021. Il pensionamento è causa di recesso legittima e consentita che non genera alcuna responsabilità contrattuale di essendo tale circostanza CP_1 espressamente prevista dall'art. 12.2 del contratto di agenzia in essere. Ciò tanto più considerato che, come da Voi ammesso nella citata Vostra, il signor era l'unica Pt_2 persona di riferimento di per lo svolgimento del mandato di agenzia. Peraltro, in CP_1 ragione dell'età del Signor non può certo definirsi un evento per Voi inaspettato. Pt_2
sta portando avanti il mandato, come comprovato dalle nuove commesse CP_5 CP_1 acquisite il 12/01 (impianto a Veruno), il 13/01 (impianto a Novara), il 14/01 (impianto presso l'Ospedale Maria Vittoria), il 15/01 (impianto a Moncalieri), il 17/01 (impianto a
Rivoli), il 21/01 (impianto a Alessandria), e dalla puntuale gestione delle problematiche insorte con i clienti (valga per la farmacia in data 08/01 per la consegna CP_6 errata a Sivigliano il 19/01 e per il materiale con scadenza breve a Alessandria il 19/01).
Ciò potrà proseguire nel breve periodo in attesa che comunichiate le Vostre intenzioni.
Distinti saluti” (v. doc. n. 7). Risultava dalla visura (sub doc. n. 2, pag. 8) che già dal 17 dicembre 2020 era cessato dalla carica di procuratore speciale e quindi dalla Pt_2 possibilità di svolgere qualsivoglia attività per già da quella data. CP_1
19. Orbene, è incontestato e risulta per via documentale ( doc. n. 2 di parte attrice in prime cure) che il era cessato dalla carica di procuratore speciale sin dal 17.12.2020, e Pt_2 che l'altra figura professionale di riferimento, ossia aveva interrotto il Parte_3 rapporto lavorativo, in data 30.12.2020. Dunque, con ogni evidenza, le due figure di riferimento per erano cessate nel giro di mezzo mese e ciò nonostante Parte_1 CP_1
pagina 17 di 28 aveva omesso di notiziare tempestivamente della situazione che si era venuta a Parte_1 creare;
da questo punto di vista, poi, ininfluente è il fatto che il pensionamento del Pt_2 fosse prevedibile, non essendo tenuta ad effettuare simili valutazioni in cui Parte_1 concorrono, come noto, plurime variabili personali e professionali. Pertanto, la comunicazione del 18.1.2021 era indiscutibilmente tardiva rispetto a quanto previsto in sede pattizia, ove la clausola sopra richiamata imponeva la comunicazione di simili variazioni “senza indugio”- Infatti, una tempestiva comunicazione di simili evenienze presupponeva anche la correlativa comunicazione delle nuove figure di riferimento, affinché potesse esprimere il proprio gradimento, trattandosi di relazione Parte_1 costruita sull'intuitus personae. In particolare, la comunicazione del 27 gennaio 2021 ( doc. n. 9 del fascicolo attoreo di primo grado) con cui comunicava l'inserimento CP_1 di due nuovi collaboratori nelle persone di e di “aventi CP_7 Testimone_4 esperienza decennale nel settore” - qualificandoli come “pronti ad occuparsi da subito della gestione del vostro mandato sotto la direzione di ” - costituiva la completa CP_1 disarticolazione della clausola negoziale de qua, incentrata proprio sul rapporto fiduciario;
rapporto fiduciario che presuppone, con ogni evidenza, la pregressa conoscenza dei collaboratori e non l'assegnazione tout court di figure professionali, di cui vengono elogiate l'esperienza e la disponibilità, con mere locuzioni, non supportate da validazione personale. Se, poi, è vero che tale validazione professionale non deve necessariamente coincidere con collaborazioni pregresse – pena l'impossibilità di operare qualsivoglia sostituzione – è altrettanto indubbio che quanto meno un curriculum o referenze specifiche avrebbero dovuto essere offerte tempestivamente in visione a
. Parte_1
20. Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame ed in riforma della sentenza di prime cure, va accertato il legittimo esercizio, da parte di , del diritto di risoluzione CP_8 del contratto per il verificarsi di evento legittimante l'esercizio della clausola risolutiva di cui all'art. 15.3 del contratto di agenzia. Ne segue l'esclusione dell'importo riconosciuto dal giudice di primo grado a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari ad €
225.350,06 ( cfr. par. 8, pag. 12 della motivazione e pag. 18 quanto al dispositivo).
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). Il motivo in esame è incentrato sul disconoscimento dell'apporto dell'odierna appellata, con conseguente negazione delle pagina 18 di 28 provvigioni relative al mese di gennaio 2021. Ed, invero, a tale proposito, l'impugnante rileva che i clienti erano tutti enti pubblici, assegnati alla a seguito del positivo Parte_1 superamento delle relative gare. Orbene, la Corte rileva che una simile contestazione è stata svolta per la prima volta in sede di gravame, posto che mai nel corso del giudizio di prime cure era stata formulata, come evidente in sede di operazioni peritali (cfr. pagg. 10
– 11 della CTU) e come emerge anche dalla comparsa conclusionale di primo grado ( v. pag. 15 della comparsa), in cui la contestazione relativa alle provvigioni per il mese di gennaio 2021 è collegata alla dedotta, mancata prova dell'attività svolta, ma non alla specifica tipologia dei clienti (enti pubblici).
22. Tale considerazione è dirimente e, tuttavia, è utile anche affrontarne il merito. Ebbene, come rilevato dalla difesa della parte appellata e riscontrato anche dalla C.T.U. dott.
il contratto di agenzia in questione riguardava enti e soggetti pubblici Persona_2 per i quali si era già aggiudicata una gara;
di tal ché i clienti non potevano Parte_1
Part certo essere reperiti dalla società odierna appellata. Quanto al fatto che la società non avrebbe svolto attività alcuna nel mese di gennaio e per la precisione sino alla data della comunicata risoluzione del 22.1.2021, essendo ormai priva di forze operative, il dato è smentito dalla stessa condotta tenuta dal CTP di in sede di operazioni Parte_1 peritali ( cfr. pagg. 10 – 13 dell'elaborato, ove è enunciata anche la metodologia seguita dal C.T.U. e non contestata dalle parti). Infine, è solo da rilevare che la tipologia di clienti non era certo nuova nel mese di gennaio 2021, essendosi sempre trattato di clienti pubblici anche negli anni precedenti, sin dalla stipula del contratto di agenzia nell'anno 2011.
23. In ogni caso, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, è sufficiente avere riguardo, ai fini dell'espletamento dell'attività, ai seguenti documenti: a) email del
12.01.2021 alle ore 17.18 con la quale – Area Manager di – invia a Tes_2 Parte_1 la proposta prezzi di per una gara pubblica presso l'ospedale di Cuneo, Pt_2 Parte_1 chiedendo conferma della correttezza degli stessi prima di procedere con l'invio; b) email del 12.1.2021 alle ore 19.00, con la quale viene invitata a recarsi il giovedì CP_1 successivo alle 8.30 a Verduno per la vendita di defibrillatori;
c) email del 13.1.2021 alle ore 11.15, con la quale invia a ed la copia del DDT relativo all'ordine Parte_1 CP_1 acquisito dall'appellata presso l'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure;
d) email del
14.1.2021 alle ore 14.05, con la quale invia a ed la copia del DDT relativo Parte_1 CP_1
pagina 19 di 28 all'ordine acquisito dall'appellata presso l'Ospedale di Rivoli;
e) email del 14.1.2021 alle ore 15.07, con la quale invia a ed la copia del DDT relativo dell'ordine Parte_1 CP_1 acquisito dall'appellata presso l'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato;
f) email del
14.1.2021 alle ore 15.45, con la quale l'appellata conferma la propria presenza presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino;
g) email del 14.1.2021 alle ore 17.25, con la quale l'appellata comunica che il giorno successivo si sarebbe recata all'Ospedale ZI;
h) email del 15.1.2021 alle ore 17.28, con la quale viene chiesto a di essere CP_1 all'Ospedale di Moncalieri il lunedì successivo alle 9, essendo programmata una revisione di pacemaker (PM) e defibrillatori (BIV); i) successivamente al pensionamento del Pt_2 email del 18.1.2021 alle ore 14.40, con la quale chiede anche a di Parte_1 CP_1 attivarsi per la collocazione di lotti in scadenza il successivo mese di febbraio;
l) email del 20.1.2021 alle ore 10.35, con la quale l'appellata conferma la sua presenza all'Ospedale di Alessandria per il giorno successivo;
m) email del 20.1.2021 alle ore Cont Contr 16.50, con la quale invia a la copia del DDT relativo all'ordine Parte_1 acquisito dall'appellata presso l'Ospedale ZI;
n) email del 21.1.2021 alle ore
15.38, con la quale invia a la copia del DDT relativo all'ordine Parte_1 CP_1 acquisito dall'appellata presso l'Ospedale di Alessandria;
o) email 22.1.2021 alle ore
11.06, con la quale chiede a l'elenco degli Orsiro in conto deposito CP_1 Parte_1 presso l'Ospedale Santa Vittoria, volendo la cliente procedere con l'ordinazione dei pezzi per il reintegro di quelli mancanti;
p) email 22.1.2021 alle ore 17.49, con la quale Pt_2 informa il dott. di di aver contattato il dott. del CP_9 Parte_1 CP_10
per le Tavi (sostituzione di valvole aortiche), pregandolo di richiamare il CP_6 medico ed offrendosi di accompagnarlo all'appuntamento. L'operatività dell'appellata è, inoltre, ulteriormente confermata: 1) dai DDT allegati sub doc. 27 della memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c., che dimostrano come il 25.1.2021 il signor si fosse recato presso Pt_2
l'Ospedale ZI per il ritiro di materiale in conto deposito;
2) dai dati di vendita (v. doc. 28 di cui alla memoria istruttoria) trasmessi da a in data 14, 18, Parte_1 CP_1
19, 20 e 22 gennaio 2021. Da tali documenti risulta come dopo il pensionamento CP_1 del signor non abbia mai interrotto la collaborazione. Tali documenti non sono Pt_2 stati contrastati dalla difesa dell'odierna parte appellante, se non con contestazioni del pagina 20 di 28 tutto generiche e non supportate in via documentale. Per tutte tali considerazioni, quindi, il motivo è da rigettare.
24. Con riguardo alla contestazione in ordine all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c
(punto n. 9 della decisione gravata), la difesa dell'appellante sottolinea il carattere esplorativo della C.T.U. in atti, in palese violazione dell'art. 2697 c.c.. Ciò perché la
C.T.U., pur rilevando l'assenza di documentazione a comprova del fatturato generato da aveva considerato idonea prova l'elenco indicato dalla difesa di parte Parte_4 convenuta, elenco che avrebbe attestato l'espletamento di attività lavorativa nel corso di un decennio;
da tale elenco la C.T.U. avrebbe poi desunto il costante incremento del fatturato ad opera di e ciò nonostante i clienti fossero rimasti sempre gli stessi, CP_1 con l'eccezione degli ultimi tre centri in Novi Ligure, Casale Monferrato e Orbassano.
Orbene, il quesito demandato alla C.T.U. era relativo all'accertamento delle indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c,, una volta verificato se l'agente avesse procurato nuovi clienti alla preponente nel periodo di esecuzione del contratto di agenzia;
se costoro fossero rimasti alla preponente dopo un anno dalla cessazione del rapporto, tenendo conto del fattore di disattivazione proprio del caso specifico, quantificando l'incremento di fatturato procurato dall'agente e specificando se sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 1751 cc;
in caso affermativo, la C.T.U. avrebbe dovuto indicare quale aliquota da 0 a 100 fosse equa.
25. Ora, partendo dal primo requisito da verificare (“se l'agente abbia procurato nuovi clienti alla preponente nel periodo di esecuzione del contratto di agenzia”), ancora il C.T.P. di
, nella sua prima memoria autorizzata (allegato 4bis cit.), aveva sottolineato la Parte_1 natura di enti pubblici dei clienti affidati a nel territorio di competenza;
di tal CP_1 ché il rapporto di fornitura di era necessariamente condizionato al positivo esito Parte_1 della partecipazione alla gara d'appalto pubblica. In sostanza, l'agente non svolgeva un ruolo attivo di acquisizione tradizionale del cliente, in quanto i contratti di fornitura agli enti pubblici venivano stipulati in seguito a procedure di gara pubbliche;
di conseguenza, il ruolo dell'agente si concretizzava nel presidio dei centri a lui assegnati, nella promozione dei prodotti aggiudicati in gara secondo i quantitativi attribuiti in conformità alle procedure di gara all'azienda assegnataria, che, a sua volta, assegnava direttamente i clienti all'agente, il tutto come risulta da alcuni degli allegati B ai contratti di agenzia pagina 21 di 28 prodotti in atti (docc. 13-14 attore e docc.
5-6 convenuto, riportati alle pagg. 14 e 15 della
C.T.U.). Da tale previsione contrattuale, dunque, la C.T.U. aveva ritenuto insussistente il primo requisito, ossia quello concernente l'acquisizione di nuovi clienti. Quanto al requisito del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti, con relativa quantificazione dell'incremento di fatturato procurato dall'agente, la C.T.U.. aveva sì Contr evidenziato che Mic. si era limitata a riportare, a pag. 15 della comparsa di costituzione, un prospetto del fatturato per anno, ripreso dal suo C.T.P. nella prima memoria autorizzata. Aveva, però, precisato che, a sua volta, il C.T.P. di , nella Parte_1
Contr prima memoria autorizzata, aveva contestato il dato di fatturato indicato da per CP_1
l'anno 2020, precisando infatti solo che “tenuto conto del riepilogo dei dati di fatturato esposti in atti di causa di controparte per le annualità 2011-2020, si segnala che - conformemente alle minori provvigioni fatturate dall'agente per l'anno 2020 - anche il Cont dato delle vendite 2020 - indicato da in misura pari ad euro 4.585.786 - va CP_1
Contr rettificato in euro 4.313.751”. Pertanto, i dati di fatturato annuo generato da CP_1 erano riportati nella tabella 3 a pag. 17 della C.T.U. ove risaltano i seguenti profili: a) Part una sostanziale coincidenza dei dati di fatturato secondo il CTP di e secondo il
CTP di , con l'eccezione della differente quantificazione relativa all'anno 2020, Parte_1 che tuttavia non modifica, nella sostanza, il trend osservabile del fatturato;
b) il trend ampiamente positivo con partenza nell'anno 2011 da un fatturato di € 186.000 e Part raggiungimento nell'anno 2020 di un fatturato di € 4.585.786 per e di € 4.313.751 per . La C.T.U. ha poi esaminato i centri ospedalieri via via assegnati Parte_1 all'agente quali esposti negli allegati B al contratto di agenzia, riscontrando, ad esempio, che tra il 2017 e il 2020 i clienti assegnati erano rimasti i medesimi, ad eccezione di tre centri (Novi Ligure, Casale Monferrato e Orbassano), aggiunti nel 2020. Da qui ha concluso che “quanto sopra induce ragionevolmente a ritenere che il sensibile incremento del fatturato sul quale sono state conteggiate le provvigioni possa essere attribuito allo sviluppo, ad opera dell'agente, della clientela già esistente, con ciò dovendosi ritenere sussistente il requisito del sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti da parte dell'agente. Passando all'ulteriore connesso requisito da verificare («se costoro [n.d.r. i nuovi clienti eventualmente procurati dall'agente o quelli sviluppati] siano rimasti alla preponente dopo un anno dalla cessazione del rapporto, tenendo conto del fattore di
pagina 22 di 28 disattivazione che individuerà nel caso specifico»), occorre fin da subito soffermarsi su due aspetti. Quanto al 'fattore di disattivazione', giova ricordare che entrambi i C.T.P. si sono espressi al riguardo nell'ambito delle prime memorie autorizzate. In particolare, il
C.T.P. di ha precisato che 'nel mercato di riferimento del rapporto di agenzia Parte_1 non è identificabile un fattore di disattivazione'. Si precisa in merito che il rapporto contrattuale con le stazioni appaltanti è di natura asimmetrica: il fornitore aggiudicatario del contratto ( ) ha un'obbligazione a fornire (in caso di inadempimento soggiace Parte_1 addirittura alle conseguenze dell'interruzione di fornitura in pubblico servizio) ma il richiedente la fornitura (Ente ospedaliero) non ha un obbligo giuridicamente rilevante a ordinare i prodotti aggiudicati. L'ente può sempre decidere a proprio insindacabile giudizio di acquistare in parte (o addirittura nulla) di quanto deliberato, è infatti contrattualmente prevista la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto così come - a loro insindacabile giudizio - gli Enti possono sospendere e/o annullare la procedura senza versare indennizzo. Tuttalpiù si rileva che, a seguito del mancato svolgimento di attività agenziale da parte di a decorrere dal 01.01.2021(...), CP_1
ha registrato una drastica contrazione di fatturato, passando da un fatturato Parte_1 medio mensile per l'anno 2020 di euro 359.479,25 (pari a euro 4.313.751/12) ad un fatturato di euro 202.385,00 del mese di gennaio 2021, con una contrazione del 44% Cont circa. Analogamente, il C.T.P. di Mic. ha affermato che 'con riferimento al fattore di disattivazione, si fa presente che il mercato di riferimento è sostanzialmente caratterizzato da vendite per gare pubbliche ad enti pubblici per forniture specifiche ed altamente specializzate per cui è estremamente difficile, se non impossibile, individuare una statistica o una prassi in questo senso utile ad identificare un fattore di disattivazione ragionevolmente accettabile'. Anche la scrivente C.T.U. ritiene che, per il mercato di riferimento, caratterizzato da clienti centri ospedalieri pubblici e da prodotti altamente tecnici e acquistabili previo bando di gara e contratti-quadro, non risulti ragionevolmente identificabile un 'fattore di disattivazione'. Quanto, poi, alla verifica se i clienti siano rimasti alla preponente dopo un anno dalla cessazione del rapporto (come richiesto nel quesito), e dunque se il 'valore' prodotto dall'agente sia rimasto al preponente, il C.T.P. Cont di Mic. nella seconda memoria autorizzata, ha esposto che 'quanto all'indennità ex art. 1751 c.c., la sussistenza dei relativi presupposti è comprovata dal costante incremento
pagina 23 di 28 del monte provvigionale della convenuta, segno evidente del sensibile sviluppo degli affari con i clienti (enti pubblici) della preponente, clienti che, circostanza pacifica in quanto mai negata da controparte nei suoi scritti difensivi, sono tuttora tali. Peraltro, l'ordine giudiziale di esibizione riguardava anche la documentazione relativa alle gare d'appalto Cont per la zona di Mic. di cui l'attrice si è resa aggiudicataria dal 2017 al 2021. Il fatto che abbia disatteso tale ordine costituisce prova dell'acquisizione di Parte_1 nuova clientela nel quinquennio di interesse'. La sottoscritta C.T.U. evidenzia che la verifica circa la permanenza degli affari con la clientela ad un anno dalla cessazione del rapporto non può essere svolta dalla scrivente sulla base della documentazione che risulta ad oggi versata in atti, tenuto conto, come più volte già ripetuto, che non ha Parte_1 ottemperato all'ordine di esibizione del 10 maggio 2022 con il quale il Giudice ha ordinato 'l'esibizione (...) della documentazione relativa alle gare d'appalto riguardanti Cont la zona affidata a di cui si è resa aggiudicataria dal 2017 al 2021 compresi e CP_1
Cont Cont delle fatture emesse verso clienti della zona di nel 2021', documentazione che, con ogni probabilità, avrebbe consentito di rispondere alla domanda formulata nel quesito. Si ricorda che nel richiedere, con la seconda memoria ex art 183 c.p.c.,
l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., Mic.Med. riferiva, tra l'altro, che la richiesta veniva effettuata 'poiché, come confermato da stessa (prima memoria Parte_1 pag. 2), l'attrice si aggiudicava le commesse con le strutture sanitarie a seguito di procedure ad evidenza pubblica, con conseguenti contratti di fornitura di durata pluriennale'. Trattandosi tuttavia, come emerso in atti, di forniture ospedaliere coperte da bandi di gara e accordi-quadro volti a disciplinare prezzi e condizioni delle successive forniture di materiale, da attuarsi mediante specifici ordinativi della struttura sanitaria a seconda delle effettive necessità, è ragionevole ipotizzare una durata almeno annuale o biennale dei contratti-quadro e dei relativi conseguenti ordinativi. Pur non essendo la scrivente C.T.U. in grado, per quanto sopra riferito, di verificare su base documentale il requisito della permanenza degli affari con i clienti ad un anno dalla cessazione del rapporto, la sottoscritta, al fine di fornire al Giudice una informativa il più possibile completa, tenuto conto che non sono stati prodotti i documenti di cui all'ordine di esibizione, procede in ogni caso, qui di seguito, alla quantificazione dell'indennità di fine rapporto ex art 1751 c.c. come richiesto nel quesito. A tal fine, occorre accertare, come
pagina 24 di 28 previsto dall'art. 1751 c.c., se 'il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti'. La norma in via esemplificativa cita esplicitamente la perdita delle provvigioni risultanti dagli affari con i clienti, ma debbono poi essere prese in considerazione, ai fini del giudizio di equità, le “altre circostanze del caso”, quali ad esempio la durata del rapporto, le cause di cessazione del rapporto, l'esistenza di un patto di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto, la popolarità del marchio del preponente, le condizioni di mercato, l'effettuazione di campagne pubblicitarie da parte del preponente, la permanenza successiva dello stesso fatturato, il fatto che l'agente lavori per altri preponenti, la circostanza che l'incremento degli affari risulti derivare, più che dall'attività dell'agente, dall'effettuazione di campagne pubblicitarie da parte del preponente o dalle favorevoli condizioni di mercato, etc. Quale metodologia per la determinazione dell'ammontare dell'indennità, si procede di prassi con l'assumere come punto di partenza del calcolo il limite massimo dell'indennità fissato dal terzo comma dell'art. 1751 c.c., pari alla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. Nel caso specifico, la media annuale delle provvigioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni ammonta a euro 386.029,14 (= euro
1.930,145,70 nel periodo 2016-2020 diviso per cinque)” ( v. pagg. 18 – 19).
26. Ora, le contestazioni a supporto del motivo sub b) sono le stesse formulate in sede di
C.T.U., sulle quali la dottoressa ha puntualmente risposto, richiamando il testo Per_2 dell'art. 1751 c.c. (con riguardo all'acquisizione di nuovi clienti o allo sviluppo del fatturato) e citando i passi degli scritti in cui non aveva indicato dati di fatturato Parte_1 divergenti rispetto a quelli della controparte, se non per l'anno 2020. Inoltre, quanto alla contestata – da – permanenza degli affari a distanza di un anno dalla cessazione Parte_1 del rapporto con i clienti, considerazione, anche questa, svolta in sede di CTU e motivata anche dal giudice di prime cure, è da rilevarsi che, come risposto dalla C.T.U., il concetto di permanenza degli affari ad un anno dalla cessazione del rapporto è del tutto sovrapponibile al concetto di sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti. Quanto, poi, alle doglianze circa le conclusioni probatorie negative per in ragione del Parte_1 mancato rispetto dell'ordine di esibizione ( ordine ex art. 210 c.p.c., a di Controparte_11 esibire la documentazione relativa alle gare d'appalto riguardanti la zona affidata a pagina 25 di 28 Contr Mic. di cui si è resa aggiudicataria dal 2017 al 2021 compresi e delle fatture emesse Cont Contr verso clienti della zona di nel 2021), le stesse non meritano accoglimento: ed, invero, per il principio di vicinanza della prova la stessa avrebbe dovuto Parte_1 provvedere ad esibire detta documentazione, soprattutto alla luce del peculiare contesto in cui si sviluppavano i rapporti con gli enti pubblici;
e ciò proprio alla luce di quel fattore di disattivazione che si rifletteva in modo del tutto peculiare nelle forniture di enti pubblici mediante la stipula di contratti prevalentemente a durata pluriennale ( v. pag. 19 della C.T.U.). E proprio su questo profilo la difesa di parte appellante è rimasta silente.
Resta, dunque, ferma la relativa statuizione in ordine alla quale non è stato neppure formulato appello incidentale.
27. Opinione della Corte quanto ai motivi c), e), f). Tali motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto coinvolgono la misura degli interessi da riconoscere su provvigioni ed indennità. Esclusa ogni valutazione quanto all'indennità sostitutiva di preavviso in ragione dell'accoglimento del motivo di sub a) – quanto alle provvigioni ed all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e quindi solo con riferimento ai primi due motivi di appello incidentale ( sub e ed f), questo Collegio rileva che la Suprema Corte si
è proprio pronunciata con l'ordinanza n. 10528 del 31/03/2022, cassando la sentenza n-
3508/2018 della Corte d'Appello di Milano ed affermando il seguente principio “in tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di "transazione commerciale" di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia”; principio ulteriormente seguito da Cass. civ. n. 36595/2022 e da Cass. civ. n. 1265/2025.
Pertanto, in accoglimento dei primi due motivi dell'appello incidentale, ne segue che sulle somme riconosciute a titolo di provvigioni a pari ad € 17.747,36 ed a titolo di indennità di fine rapporto pari ad € 386.029,14 debbono essere riconosciuti gli interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c..
28. Opinione della Corte quanto al motivo sub g). La Corte osserva che regolazione delle spese di lite deve ragionevolmente coinvolgere anche le spese di CTU, mezzo istruttorio pagina 26 di 28 necessario per dotare il giudice di quelle specifiche conoscenze altrimenti non disponibili.
L'attribuzione, dunque, delle spese di CTU segue la misura delle spese processuali come infra. Altrettanto è a dirsi delle spese di CTP, necessarie per esaminare ed eventualmente contrastare le conclusioni del C.T.U..
29. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da va dichiarata la CP_1 giusta causa quanto alla risoluzione del contratto di agenzia da parte di Parte_1
nell'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 15.3 del contratto
[...] di agenzia e, per l'effetto, va dichiarato che nulla è dovuto a a titolo di CP_1 indennità di mancato preavviso. In accoglimento dell'appello incidentale, alle indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. ed alle provvigioni relative al mese di gennaio 2021 debbono essere applicati gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4° c.c., con ogni conseguente statuizione di condanna a carico di al pagamento degli Parte_1 interessi in tale misura.
30. L'esito del gravame comporta l'assorbimento del motivo sub d), attesa la differente regolazione delle spese processuali di primo grado.
31. Tenuto conto, quindi, dell'accoglimento parziale dell'appello formulato da , Parte_1 dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto da alla luce anche dei non CP_1 trascurabili profili quantitativi delle rispettive domande, la Corte reputa corretto condannare parte appellante alla rifusione delle spese processuali tanto del primo, quanto del secondo grado in favore di previa compensazione nella misura di ½. Per la CP_1 liquidazione delle spese processuali, si tiene conto dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al quantum attribuito e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria solo con riguardo al secondo grado, in quanto non svoltasi. In coerenza, si dispone anche la condanna di a Parte_1 rimborsare ½ delle spese di C.T.U. e di C.T.P. in favore di CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2768/24 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 7632/2024 emessa dal Tribunale di Milano,
pagina 27 di 28 accerta la giusta causa quanto alla risoluzione del contratto di agenzia da parte di nell'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui Parte_1 all'articolo 15.3 del contratto di agenzia e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto a a titolo di indennità di mancato preavviso;
CP_1
II. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed in parziale CP_1 riforma della sentenza n. 7632/2024 emessa dal Tribunale di Milano, dichiara che all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. ed alle provvigioni relative al mese di gennaio 2021 sono applicati gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4°
c.c. e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
degli interessi in tale misura sull'indennità di fine rapporto ex art. 1751 CP_1
c.c. e sulle provvigioni relative al mese di gennaio 2021;
III. conferma, quanto al resto, la sentenza n. 7632/2024 emessa dal Tribunale di
Milano;
IV. condanna a rimborsare, in favore di le spese Parte_1 CP_1 processuali che liquida, quanto al primo grado, in € 11.228,50, già operata la compensazione nella misura di 1/2; quanto al secondo grado, in € 7.119.50, già disposta la compensazione nella misura di ½ - oltre, per entrambi i gradi, al rimborso della metà delle spese di C.T.U. e della metà delle spese di C.T.P..
Milano, 4.6.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
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