Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Locri in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso inviata il 3.12.2025 al verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada n. R--OMISSIS-
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della documentazione oggetto dell'istanza di accesso sopra menzionata, con conseguente ordine al Comune intimato di esibire la documentazione stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Locri;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. IC TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Il ricorrente faceva pervenire in data 3.12.2025 al Comune di Locri un’istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 agli atti riguardanti la cartella di pagamento n°-OMISSIS- (notificata ad iniziativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto del medesimo Comune), riferita al preteso mancato pagamento di quanto dovuto per effetto del verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada n°R-OMISSIS--emesso in data 24.8.2021, e indicato come notificato dal medesimo Comune il successivo 19.11.2021- per violazione di norme del Codice della Strada relativo all'anno 2021.
Non avendo ricevuto riscontro nel termine di legge, in data 18.1.2026 egli ha notificato ricorso ex art. 116 c.p.a., depositato il successivo 19.1.2026, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla predetta documentazione al fine di contestare le presunte pretese creditorie.
2- Con successiva memoria depositata il 24.1.2026 il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto dall’Amministrazione comunale resistente, in pendenza di giudizio, gli atti richiesti -depositando, a comprova di ciò, la copia del verbale del 24.8.2021 con relativa ricevuta di ritorno della raccomandata e la copia della fotografia relativa all’accertamento- ed ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con liquidazione a suo favore delle spese processuali.
3- Il successivo 19.3.2026 si è costituito il Comune di Locri eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso e comunque la cessazione della materia del contendere per aver riscontrato l’istanza in data 23.1.2026, giustificando il ritardo rispetto al termine legale con l’assunto per cui l’istanza era stata presentata nel periodo delle feste natalizie e, appena portata a conoscenza dell’Ufficio preposto, questi vi ha provveduto; soggiunge inoltre il Comune che il ricorrente non aveva presentato preventivamente all’avvio del contenzioso alcuna diffida, come da prassi amministrativa e buon senso.
Alla camera di consiglio del 25.3.2026 le parti hanno ribadito le proprie difese e il ricorso è stato spedito in decisione.
4- Preso atto della dichiarazione del ricorrente -conforme alla dichiarazione del Comune resistente, nonché della documentazione ivi allegata, va dichiarata cessata la materia del contendere.
5- Le spese di giudizio, in misura che tiene comunque conto dell’intervenuta soddisfazione della pretesa, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
Si osserva sul punto che l’istanza di accesso è stata presentata al Comune resistente in data 3.12.2025 -dunque, anche a voler seguire la tesi patrocinata dal Comune resistente negli scritti difensivi e ribadita in sede di discussione orale, ben prima delle festività natalizie- ed è stata riscontrata soltanto dopo 20 giorni dalla scadenza dell’ulteriore termine legale di 30 giorni per provvedervi e comunque dopo la notifica e il deposito del presente ricorso; peraltro, la facoltà dell’istante di compulsare l’amministrazione onde prevenire l’attivazione del contenzioso non può tradursi in un indebito onere a carico dello stesso, anche tenuto conto che il ricorrente non ha proposto ricorso appena scaduto il termine di legge per il riscontro restando in attesa per un lasso temporale apprezzabile, anche tenuto conto del regime decadenziale dell’azione in materia di accesso . Né, ancora, il Comune resistente ha allegato la sussistenza di circostanze specifiche -ad es., significativi volumi di attività d’ufficio, rilevanti carenze di personale, difficoltà a reperire tempestivamente la documentazione richiesta- tali da poter giustificare l’affermato ritardo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Locri, in persona del Sindaco p.t., alle spese processuali, liquidandole in complessivi euro 600,00 oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge, e rimborso del C.U. nella misura effettivamente corrisposta, con distrazione in favore dell’avv. Fabrizio Mobilia che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
IC TI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TI | NA IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.