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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/07/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6330/2010 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6330 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2010, promossa da
(c.f. ) - in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
(c.f. ) - rappresentato e difeso dall'avv. Vanessa Cardamone;
[...] C.F._2
- parte attrice - contro
(c.f. ) - in proprio e in qualità di erede di Controparte_1 C.F._3 Per_1
(c.f. ) - rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maria Falvo;
[...] C.F._2
- parte convenuta – contro
(c.f. ) - in proprio e in qualità di erede di Controparte_2 C.F._4 Per_1
(c.f. ) - residente in [...];
[...] C.F._2
- parte convenuta contumace -
OGGETTO: divisione ereditaria.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme le Parte_1 sorelle e , nonché il fratello , tutti condividenti Controparte_3 Controparte_2 Persona_1
l'eredità della madre - deceduta in data 10.2.1996 - al fine di procedere allo scioglimento CP_4 della comunione ereditaria e alla divisione giudiziale dell'“immobile sito in Lamezia Terme alla via Santa
Maria, identificato al foglio n. 16 particella 555 sub 2 zona 1”.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla divisione, ma evidenziava la Controparte_1 sussistenza di diritti da parte di terzi sugli immobili oggetto di causa.
Nessuno si costituiva per e . Controparte_2 Persona_1
Il Tribunale, diversamente impersonato, istruiva la causa attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (espletata dall'ing.
1 e depositata in data 6.5.2013) volta ad accertare la consistenza e valutare la massa Persona_2 ereditaria e a redigere un progetto di divisione dei beni.
Deceduto , il procedimento veniva interrotto e successivamente riassunto dall'attore; Persona_1 essendo unico componente il proprio nucleo familiare, non coniugato e senza figli, unici Persona_1 eredi risultavano essere i fratelli e , sicché il procedimento proseguiva tra questi Pt_1 CP_1 CP_2 in proprio e in qualità di eredi di . Persona_1
Con sentenza non definitiva n. 1588/2017, il G.I. disponeva la vendita in unico lotto dell'immobile a mezzo professionista, ma i vari esperimenti di vendita risultavano vani.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 31.1.2024, con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta , non costituita in giudizio. Controparte_2
2. Nel merito, giova rammentare che lo scioglimento della comunione costituisce diritto potestativo del comproprietario che può essere contestato esclusivamente da altro comproprietario.
Ai sensi dell'art. 1111 c.c. “Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”; in caso di scioglimento della comunione - ordinaria o ereditaria - ciascun condividente, quindi, ha diritto di convertire il proprio diritto alla quota ideale in diritto di proprietà esclusiva di beni individuali.
L'oggetto sostanziale del giudizio di divisione è duplice, essendo costituito dall'accertamento del diritto che ogni partecipante della comunione ha allo scioglimento della comunione stessa ex artt. 713 e 1111 c.c.,
e dall'attuazione, poi, di quel diritto nei confronti di tutti i partecipanti.
È chiaro, però, che il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti, gravando sulle medesime l'onere di allegare e provare, oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario.
Ebbene, si deve dare conto che nessuna parte ha prodotto aggiornata certificazione (cd. ipocatastale) della
Conservatoria dei registri immobiliari, né copia degli atti di provenienza degli immobili asseritamente caduti in successione.
Ebbene, la giurisprudenza di merito, nel pronunciarsi in controversie aventi ad oggetto la divisione di beni immobili, sostiene che la produzione in giudizio dei documenti catastali e di quelli attestanti la situazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene da dividere costituisca condizione di ammissibilità (o di procedibilità) della domanda giudiziale;
tale documentazione risulta infatti indispensabile per accertare, da un lato, l'effettiva titolarità del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, dall'altro, l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari ai sensi degli artt. 1113 c.c. e 784 c.p.c..
In particolare, la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2480 del 10.6..2011, con un articolato percorso motivazionale, ha precisato che la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la necessaria verifica officiosa della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda, e, soprattutto, dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari, è la
2 medesima che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del Catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o, alternativamente, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
in assenza di certezza sulla proprietà dei beni da dividere, nonché sull'assenza di vincoli o pregiudizi, non sarebbe possibile adottare alcuna statuizione in merito, e la domanda giudiziale andrebbe quindi dichiarata improcedibile.
Nella controversia sottoposta alla cognizione di questo Tribunale la rituale produzione del titolo di proprietà, dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore (c.d. ipocatastale), ovvero di relazione notarile sostitutiva, si rivela indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione, specie alla luce di quanto riferito da Controparte_1 in merito a diritti vantati da terzi sugli immobili oggetto di divisione.
Più precisamente, le parti avrebbero dovuto produrre, ai fini della prova dei diritti allegati, oltre il titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, rituale certificazione rilasciata dal Conservatore dei Registri
Immobiliari contenente l'indicazione delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta divisione, poiché solamente attraverso tale documentazione sarebbe stato possibile verificare se un determinato bene fosse e fosse ancora di proprietà di al momento della morte, e dunque delle CP_4 parti al momento dell'apertura della successione, nonché per verificare l'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari - creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione.
In sostanza, in casi come questo in esame, al giudice adito con la domanda di divisione è preclusa la doverosa verifica officiosa, per un verso, della qualità di coerede - comunista in capo a colui il quale formula la domanda, nonché, per altro verso, dell'integrità del contraddittorio, con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari.
Le parti non hanno depositato, prima del maturare delle preclusioni istruttorie, la documentazione necessaria per verificare che si stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestati come propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
Oltretutto, la documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene e all'accertamento dell'eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento in ordine alla eventuale commerciabilità dei beni.
Per inciso, alcun valore può attribuirsi a tal fine alle denunce di successione - meri atti unilaterali, rilevanti ai soli fini fiscali - né ai meri certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini (già Cass., n. 5842/2004).
Né la documentazione de qua avrebbe potuto essere sopperita tramite la disposta c.t.u.. Da un lato, va ricordato nel rito delineato dal codice di procedura civile sono da ritenersi inammissibili produzioni documentali oltre il termine di cui all'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., specie allorché detti documenti avrebbero
3 potuto essere acquisiti e prodotti, se non proprio dall'introduzione del giudizio, prima della scadenza del termine previsto per le articolazioni istruttorie e comunque su iniziativa di parte;
dall'altro, la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può risolversi in una relevatio ab onere probandi: essa costituisce essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti.
In linea con tale principio la Suprema Corte ha precisato che “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume;
lo stesso è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati” (Cass., ord. n.
3139/2011; in senso analogo, ex multis, Cass. nn. 2205/1996, 3343/2001, 5422/2002).
Secondo l'orientamento cui questo Tribunale ritiene di dover aderire, le caratteristiche del procedimento di divisione giudiziale, rappresentate dalla necessità di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del de cuius, non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso (Cass. Sez. Un. n. 14109 /2006), specie in ipotesi quale quella in esame in cui la prova della titolarità della comproprietà e della integrità del contraddittorio si pone come prius imprescindibile rispetto alla fase istruttoria del giudizio (cfr. Corte di Appello di Roma, n.
2480/2011, Tribunale Messina, sez. I, 27/05/2016, ud. 26/05/2016, dep.27/05/2016, n. 1609, Tribunale
Trapani, 14/08/2017, ud. 02/08/2017, dep.14/08/2017, n. 722).
Pertanto, in mancanza di certezza sulla proprietà – risalente ed attuale - dei beni oggetto di lite e sull'assenza di vincoli o pregiudizi, non è possibile adottare una statuizione in merito: la domanda di dichiarazione dello scioglimento della massa ereditaria, anche in un'ottica di tutela di un ipotetico terzo acquirente dei beni oggetto di divisione giudiziaria, va dichiarata inammissibile.
Il processo deve, quindi, avviarsi a conclusione con una pronuncia sul rito;
la stessa consente comunque di riproporre la medesima azione, non formandosi alcun giudicato in merito sul punto.
3. In ragione della natura della pronuncia e dei rapporti fra le parti ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite, così derogando al principio della soccombenza
(cfr. Corte cost. 19 aprile 2018 n. 77).
4. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa sono definitivamente poste a carico delle parti in solido, come già liquidate in corso di giudizio (decreto del 1.7.2013).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta;
- compensa interamente le spese del presente giudizio tra le parti;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, come liquidate con decreto d.d.
1.7.2013.
Lamezia Terme, 21.07.2025
Il giudice
dott. Marino Reda
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