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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/10/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa AU GE, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17546/2022 avente ad oggetto: alternanza scuola-lavoro – sinistro – risarcimento dei danni promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Rossi e Parte_1 CodiceFiscale_1 Paola Sozio
ATTRICE contro
, C.F. , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
e
C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_3 P.IVA_3 Debernardi
e contumace Controparte_4
***
Conclusioni: per parte attrice: “In via istruttoria: Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova nn. 16 e 17 di cui alla memoria attorea ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. in data 27 dicembre 2023; In via principale: Accertata la responsabilità contrattuale per inadempimento ex art. 1218 c.c. del
[...]
per l'infortunio occorso all'attrice in Controparte_5 data 1° luglio 2018 a Roseto Capo Spulico (Cs) durante il percorso obbligatorio di alternanza scuola- lavoro, dichiarare tenuti e condannare il e l' Controparte_1 Controparte_2
a risarcire alla RA i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla
[...] Parte_1 stessa subiti per effetto dell'infortunio, e così al pagamento della somma di Euro 73.034,10, o della veriore somma accertata in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata: Accertata la responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 11 ai sensi dell'art. 2048 ovvero dell'art. 2043 c.c. del dell' Controparte_1 [...]
per l'infortunio occorso all'attrice in data 1° luglio 2018 a Roseto Controparte_2 Capo Spulico (Cs) durante il percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro, dichiarare tenuti e condannare il a risarcire alla Controparte_6 RA i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti per effetto Parte_1 dell'infortunio, e così al pagamento della somma di Euro 73.034,10, o della veriore somma accertata in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di giudizio” per il : “In via principale, respingersi le Controparte_1 avversarie domande perché infondate, con vittoria di spese legali. Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande, dichiararsi la tenuta a Controparte_3 manlevare il per quanto all'attore dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, CP_1 rivalutazione, spese legali e di CTU. Sempre in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, dichiararsi la tenuta a rifondere all'Amministrazione tutte Controparte_4 le somme che saranno riconosciute all'attore a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU e che non saranno ricomprese nella manleva di cui sopra, con condanna della
[...] alle spese di lite”. CP_4 per “Rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti del Controparte_3
e, di conseguenza, quella di manleva rivolta dal verso l'assicurazione. Col favore CP_7 CP_1 delle spese di giudizio”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e l' per sentirli condannare al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2 danni conseguenti al sinistro occorsole durante il periodo di alternanza-scuola lavoro organizzato dal predetto Istituto, ove ella attrice era studentessa del quarto anno. In particolare, ha allegato l'attrice: che il progetto di alternanza-scuola lavoro organizzato dalla scuola prevedeva lo svolgimento di attività lavorativa per l'agenzia e, quindi, per il tramite di questa, lo svolgimento CP_4 di attività di animazione presso il villaggio vacanze relais Capo Spulico Beach & spa di Roseto Capo Pulico (CS); di essere giunta presso detto villaggio nella tarda serata del 30.6.2018, dove fu subito impegnata in una riunione organizzativa, che si protrasse fino alle 4 del mattino seguente;
che il giorno seguente - 1.7.2018 – ella era stata mandata ad accogliere i turisti dalle h. 14, in zona posta sotto il sole e senza alcuna protezione, né acqua a disposizione;
che a causa della forte esposizione solare senza protezioni di sorta era stata colta da malore perdendo conoscenza e battendo al suolo il viso;
che detta caduta le aveva causato la frattura della mandibola e di alcuni elementi dentari;
che, rientrata a Torino, si era sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura mandibolare mediante applicazione di placche e viti;
di essersi in seguito dovuta sottoporre a numerose cure, anche ortodontiche;
di essersi sottoposta a visita medico-legale che ha quantificato il danno biologico da invalidità permanente in 12/13 punti percentuali e il danno biologico da invalidità temporanea in complessivi 110 giorni. Sulla base di queste premesse, ritenuta la responsabilità dell'Istituto scolastico in forza del rapporto contrattuale intercorso con l'allieva, ha chiesto la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno non patrimoniale per € 57.808,75 e del danno patrimoniale per € 15.225,35 comprensivo delle spese sostenute e sostenende per le cure dentarie necessarie al ripristino della situazione dentaria pre sinistro.
Non si è costituito l' . Controparte_2
pagina 2 di 11 Si è costituito, invece, il argomentando l'assenza di Controparte_1 responsabilità a proprio carico per essersi il sinistro verificato al di fuori della sfera di influenza della scuola, ossia nel contesto gestito dal solo soggetto ospitante, ossia la con cui Controparte_4
l'Istituto scolastico aveva stipulato apposita convenzione. Ha altresì contestato il quantum della pretesa attorea. In ragione di tali argomenti ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda;
in subordine, di essere tenuta indenne dalla predetta di cui ha domandato la chiamata in CP_4 causa;
in ulteriore subordine, ha chiesto di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa i cui pure ha chiesto la chiamata in causa. CP_3
Autorizzate le chiamate in causa, non si è costituita la Controparte_4
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda della . In particolare, CP_3 Pt_1 l'assicurazione ha contestato la sussistenza del nesso causale tra la condizione in cui lavorava l'attrice e la sua perdita di coscienza poiché la , in tesi, avrebbe potuto porre in essere condotte volte ad Pt_1 evitare il sinistro (spostarsi e dissetarsi). Ha altresì contestato la sussistenza di una responsabilità dell' poiché il sinistro, secondo la stessa ricostruzione attorea, sarebbe avvenuto non Controparte_8 per carenze strutturali dell'agenzia prescelta della scuola per il progetto scuola-lavoro, ma per modalità organizzative dell'attività concretamente demandata all'attrice, che esulano dal possibile controllo del dirigente scolastico rientrando, invece, negli oneri afferenti la sicurezza sul lavoro gravanti sul soggetto ospitante, ossia la In ultimo ha contestato il quantum della CP_4 pretesa attorea.
Dopo l'udienza 2.5.2023, con ordinanza 9.5.2023 è stato assegnato termine al per la CP_1 rinnovazione della notifica alla All'udienza 31.10.2023 sono stati assegnati i Controparte_4 termini della trattazione. Con ordinanza 23.2.2024, previa dichiarazione di contumacia della
[...] e dell' , sono state ammesse le prove orali, CP_4 Controparte_2 poi assunte alle udienze 14.6.2024 e 27.9.2024. Con ordinanza 30.9.2024 è stata disposta CTU medico-legale, poi depositata il 28.1.2025. Con ordinanza 21.2.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e con ordinanza 21.5.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
2. L'istruttoria svolta in giudizio consente di ritenere provata la dinamica del sinistro occorso alla come dalla stessa allegato. Pt_1
Invero, la teste all'epoca dei fatti compagna di scuola dell'attrice e inserita nello Testimone_1 stesso progetto di alternanza scuola-lavoro, ha confermato: che la era giunta presso il villaggio Pt_1
“Relais Capo Spulico” nella tarda serata del 30.6.2018 dove venne subito coinvolta in una riunione protrattasi fino a tardi (“Io ero già al villaggio ricordo che è arrivata in tarda serata. Dopo lo spettacolo come facevamo sempre abbiamo fatto una riunione che è durata fino a tarda sera, so che era presente perché era un volto nuovo e l'ho vista”); che il giorno seguente la era stata Pt_1 addetta all'accoglienza dei turisti dalle h. 14 (“Vero che il giorno successivo, 1° luglio 2018, Pt_1
fu assegnata all'accoglienza dei turisti in arrivo dalle ore 14 alle ore 18? Confermo è vero era
[...] con me. … Stavamo al banchetto e dovevamo compilare dei moduli con i dati anagrafici dei turisti e poi dovevamo prendere i bagagli etichettarli”); che la zona in cui dovevano stare per accogliere i turisti era esposta al sole molto forte, senza riparo di sorta (“confermo il sole era molto forte e non c'erano gli ombrelloni perché la settimana precedente aveva fatto brutto tempo li avevano tolti e non li avevano più rimessi”); che l'attrice aveva iniziato ad accusare di non stare bene (“mi aveva detto che le girava la testa ed era molto debole”) e che era poi entrata in reception poiché continuava a non stare bene dove era svenuta (“Io ho assistito quando mi ha detto che entrava dentro perché non stava bene l'ho vista che entrava dentro poi ho visto le persone allarmate mi sono affacciata ed ho visto che era per terra aveva perso i sensi. Il banchetto era di fianco alla Reception”).
pagina 3 di 11 Anche la teste , pure presente insieme all'attrice al momento del sinistro, ha confermato Tes_2 che la zona in cui la operava era esposta al sole (“C'era una tettoia ma il sole era contro di noi Pt_1 e arrivava tranquillamente”). Ha riferito altresì che non erano state dotate di cappello e di acqua (“Del cappello no e tanto meno del bere. Non c'era dell'acqua a disposizione per noi e non ci era stato comunicato nulla del bere”) nonché di aver visto l'attrice cadere (“Io l'ho vista cadere”).
La teste - anch'ella impiegata nel medesimo progetto di alternanza scuola-lavoro, Testimone_3 sebbene in altro villaggio della stessa - ha confermato che quest'ultima non le aveva dotate CP_4 di un cappellino (“Io non ero in quel villaggio io ero a Sibari. … I due villaggi erano gestiti dalla stessa società. Voglio dire che nel kit che mi è stato fornito con le magliette il cappellino non c'era. Nel nostro villaggio dove ero io nessuno era dotato di cappellino”).
La CTU medico-legale disposta in corso di causa ha riconosciuto la compatibilità del verificarsi di una sincope nell'attrice come conseguenza della provata esposizione solare nonché la compatibilità dei danni-conseguenza riportati con la caduta.
Quanto al primo profilo, si legge nella consulenza che l'“episodio sincopale con relativa perdita di coscienza accessuale” “è probabilmente conseguita ad un intensa esposizione solare senza protezione della testa” (p. 30 ctu).
Conclusione cui i consulenti giungono con motivazione logica e coerente poiché fondata sulla disamina delle cause alternative e sulla loro esclusione. Si legge: “occorre precisare che tale eventualità può essere determinata anche da altre cause;
ad esempio, sotto l'aspetto clinico, ricordiamo le sincopi essenziali (sincope emotiva, ortostatica, post-traumatica, da ipersensibilità del seno-carotideo) e quelle sintomatiche (da cardiopatia, da affezioni respiratorie tussigene, da malattie del sistemo nervoso centrale, da emopatie, da endocrinopatie). Considerato il caso di specie, ovvero un soggetto giovane in buone condizioni generali con anamnesi negativa per malattie, alla luce del dato circostanziale (attività lavorativa in ortostatismo con esposizione prolungata al sole), è più opportuno parlare di esaurimento o collasso da calore con episodio sincopale secondario” (p. 30 cit.).
Inoltre, i consulenti descrivono i sintomi che usualmente precedono il collasso da calore (“Tale sindrome è caratterizzata inizialmente da astenia, cefalea, nausea, vertigini, ipotensione con tachicardia fino al collasso circolatorio e la sincope, appunto”), i quali corrispondono del tutto a quelli che la , come sopra riportato, ha riferito provare alla compagna Pt_1 Testimone_1 prima di recarsi in reception e svenire (“mi aveva detto che le girava la testa ed era molto debole”).
Anche il rilievo dei consulenti secondo cui il collasso da calore può essere indotto anche “dalla mancanza di acclimatazione al caldo (per cui la sindrome spesso si presenta in soggetti che da aree climatiche più fredde si sono trasferiti di recente in zone molto calde)” depone nel senso della conferma della riconducibilità del collasso-caduta dell'attrice alla forte esposizione solare: si è più sopra detto come sia risultato provato che l'attrice iniziò a lavorare all'accoglienza dei turisti il giorno successivo a quello in cui, a tarda serata, era arrivata al villaggio, sicché certamente breve era stato il tempo, per il corpo dell'attrice, di abituarsi alle più intense temperature del Sud Italia.
Elementi, complessivamente considerati che consentono di individuare l'ipotesi eziologica avanzata dai consulenti – “è possibile affermare che l'episodio di cui è questione è stato probabilmente causato da una sincope da collasso da calore in un soggetto non ancora acclimatato al caldo di una giornata soleggiata di inizio estate in area meridionale italiana ed arrivata a destinazione la sera prima” (p. 31 ctu) – come quella dotata di maggiore probabilità di verificazione rispetto alle altre cause alternative o alle possibili concause teoricamente esistenti pure indicate dai consulenti (“iposurrenalismo”; “scarsa introduzione di sale”) e fatte valere dall'assicurazione per sostenere l'assenza di nesso di causa.
pagina 4 di 11 Come anticipato, i consulenti hanno poi accertato la compatibilità causale dei danni-conseguenza riportati dalla AD (“esiti algodisfunzionali di frattura con lieve scomposizione del condilo di sinistra e composta della sinfisi mentoniera (sintetizzate chirurgicamente mediante placche metalliche), frattura del terzo medio coronale terzo palatale dei denti 14, 24 e 36, FLC submentorniera trattata chirurgicamente con residuo pregiudizio estetico di grado lieve”: p. 29) con la caduta seguita al collasso da calore (“le suddette lesioni riscontrate risultano essere compatibili con un trauma diretto contro ostacolo fisso (suolo pavimentato)”: p. 30). Trattasi di conclusione nuovamente logica e coerente coi dati a disposizione, sicché non v'è ragione alcuna per discostarsi.
In forza delle considerazioni che precedono risulta quindi certamente provato il nesso di causa tra l'attività che stava svolgendo l'attrice in esecuzione del progetto di alternanza scuola-lavoro, il collasso da calore e, in ultimo, i danni che ne sono conseguiti.
Occorre ora soffermarsi sugli eventuali profili di colpa ravvisabili in capo alla che, ex art. Pt_1 1227 co. 1 c.c., possono aver concorso a causare il danno-evento, ossia la sincope da calore con conseguente caduta.
Infatti, l'assicurazione ha argomentato come il sinistro sarebbe stato causato (in tutto o in parte) dalla mancata assunzione, da parte dell'attrice, di quelle minime precauzioni (abbeverarsi in maniera più consistente, rimanere riparata dai raggi solari) che, in tesi, “erano esigibili in capo ad una ragazza di 18 anni che svolgeva lo stage “l'alternanza scuola lavoro” in un villaggio del Sud Italia in piena estate” (p. 5 comparsa conclusionale . Pt_2
La tesi non convince.
Occorre, infatti, considerare il particolare contesto in cui è avvenuto il sinistro, ossia nel primo giorno di lavoro di una studentessa diciottenne arrivata la sera prima dal nord Italia. Situazione nella quale, vuoi la naturale soggezione al datore di lavoro tipica del primo giorno di lavoro, specie in soggetto giovane e del tutto estraneo alle dinamiche lavorative, vuoi la non conoscenza delle caratteristiche climatiche del luogo dove l'attività dove essere esercitata, sono elementi da considerare nel valutare la colpa dell'attrice per aver omesso di indossare un copricapo o di chiederlo al datore di lavoro o di chiedere a quest'ultimo che venissero montati degli ombrelloni o, ancora, per aver omesso di abbeverarsi di più. Sotto quest'ultimo profilo, occorre peraltro rilevare che è vero che la teste ha riferito che vi era un banchetto con dell'acqua vicino a quello in cui si trovava l'attrice, Tes_1 ma: i) si trattava del banchetto destinato “ai turisti”, e dunque non anche al personale;
ii) la teste ha riferito che la provò anche ad andare a bere in detto banchetto per i turisti, ma la sua Pt_1 situazione non migliorò tanto da indurla ad andare a cercare riparo in reception dove poi svenne (cfr. verbale udienza 14.6.2024: [vero che dopo un po' la RA iniziò a non sentirsi bene a causa Pt_1 del caldo e del sole rovente, lasciò la postazione dell'accoglienza e si recò verso il banchetto del ristoro per i turisti dove chiese dell'acqua e si sedette per qualche minuto?] R: “Confermo il banchetto dove c'era l'acqua era vicino al nostro e mi aveva detto che le girava la testa ed era molto debole. L'acqua non era particolarmente fresca quando ho bevuto io”; [Vero che tornata alla postazione dell'accoglienza tentò di ultimare la compilazione della scheda di un cliente senza Parte_1 riuscirvi, si scusò con il cliente e disse alla RA di sentirsi male e si diresse Parte_3 verso la struttura della reception dove vi era l'aria condizionata ma appena entrata nel locale cercò di appoggiarsi a una colonna ma perse i sensi e cadde a terra?] R: “Io ho assistito quando mi ha detto che entrava dentro perché non stava bene l'ho vista che entrava dentro poi ho visto le persone allarmate mi sono affacciata ed ho visto che era per terra aveva perso i sensi. Il banchetto era di fianco alla Reception”. pagina 5 di 11 Peraltro, non è in alcun modo emerso in giudizio che l'attrice fosse a conoscenza della particolare condizione del luogo in cui avrebbe dovuto svolgere la prestazione richiesta, e quindi a conoscenza dell'assenza di protezioni dal sole. Conoscenza che, pur nel contesto del primo giorno di lavoro, avrebbe potuto portare ad individuare (seppur minimi) profili di colpa in capo alla Pt_1
Del tutto generiche sono, poi, le allusioni dell'assicurazione alla circostanza che l'attrice potrebbe non aver dormito abbastanza la notte precedente e ciò potrebbe aver influito sul verificarsi del collasso da calore. Una prova in tal senso doveva essere offerta da chi – l'assicurazione – intende far valere tale circostanza, ma nulla sul punto è stato dimostrato o anche solo specificatamente allegato.
Provata la dinamica dei fatti, e quindi il nesso causale esclusivo tra l'attività svolta dall'attrice e la sincope che caduta a terra, si tratta ora di individuare il soggetto chiamato a rispondere direttamente nei confronti dell'attrice, ossia se l'istituto scolastico, e per esso il costituito (secondo la CP_1 prospettazione attorea) o la società ospitante il progetto di alternanza scuola-lavoro srls CP_4
(secondo la prospettazione del e della sua compagnia di assicurazione).
[...] CP_1
Ritiene la scrivente di aderire alla prospettazione attorea, in forza delle seguenti considerazioni.
E' pacifico che tra l'attrice e la scuola convenuta sia intervenuto un rapporto negoziale in forza del quale - secondo principio di diritto ormai consolidato - l'istituto scolastico si è impegnato a vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica (tra le tante, Cass. ord. n. 8811/2020).
I periodi di alternanza scuola-lavoro (oggi “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”: in breve “PCTO”) costituiscono momenti integrativi di detta prestazione scolastica, di cui quindi mantengono la natura.
Tanto si ricava dalla disamina della normativa afferente i “PCTO”.
L'art. 4 della l. 53/2003, istitutiva dei percorsi in questione, definisce i corsi in alternanza scuola-lavoro come “modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. La norma specifica chiaramente che lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro avviene “sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa” che si avvale di “convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”. Dunque, i giovani impiegati nei percorsi mantengono lo status di studenti, come, infatti, sono definiti dalla disposizione in questione. Essi sono parificati ai lavoratori solo ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (art. 2 co. 1 d.lgs. 81/2008).
Analogo contenuto si ricava dal d.lgs. 77/2005, che i percorsi in questione ha reso obbligatori. L'art. 1 stabilisce, infatti, che l'alternanza scuola-lavoro è una “modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo” (comma 1) e che “i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa” (comma 2).
Del pari, l'art. 3 della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro di cui al d.m. 195/2017 stabilisce che “i percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti” e che “i percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta
pagina 6 di 11 formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilita' e sono co- progettati con il soggetto ospitante”.
Da tale normativa si ricava, quindi, che gli istituti scolastici restano responsabili, nei confronti degli studenti, del percorso di alternanza scuola-lavoro proprio perché parte integrante del programma formativo, ma si avvalgono, mediante apposite convenzioni, di “soggetti ospitanti” presso i quali i percorsi vengono concretamente attuati. Convenzioni con cui gli istituti e le strutture ospitanti regolano i rispettivi rapporti (cfr. art. 3 co. 4 d.lgs. 77/2005: “Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti”).
E ciò è quanto, in effetti, è avvenuto nel caso di specie, atteso che il ha prodotto la CP_1 Convenzione stipulata tra l' e la al fine di regolare Controparte_2 Controparte_4 i rapporti tra loro con riguardo alla modalità di realizzazione dei corsi di PCTO.
A fronte di tali elementi, deve ritenersi che la soggetto ospitante il percorso di CP_4 alternanza svolto dall'attrice, abbia rappresentato il soggetto di cui l' si è avvalso per fornire la CP_2 prestazione scolastica sub specie “PCTO”. Soggetto del cui operato, pertanto, l'istituto scolastico risponde, a norma dell'art. 1228 c.c.
Non ha pregio la tesi dell'assicurazione per cui alcuna colpa potrebbe ravvisarsi in capo all'istituto scolastico poiché l'attrice non ha lamentato difetti strutturali dell'ente ospitante, ma criticità nello svolgimento del progetto di alternanza scuola-lavoro in alcun modo controllabili dalla scuola.
Infatti, la responsabilità ex art. 1228 c.c. prescinde dalla colpa del debitore, il quale risponde per la mera esistenza di un fatto doloso o colposo dell'ausiliario, del cui operato il debitore si è giovato, ma si è anche assunto il rischio. L'assenza di colpa da parte del debitore-istituto potrà semmai essere fatta valere nel suo rapporto con l'ausiliario-ente ospitante, ai fini della ripartizione, tra essi, della responsabilità in ragione di quanto stabilito nella citata convenzione.
Nel caso di specie, la vicenda occorsa all'attrice, come sopra risultata provata in giudizio, rende evidente la condotta colposa posta in essere dall'ente ospitante che – in Controparte_4 violazione della normativa sulla sicurezza gravante sul datore di lavoro – ha omesso di dotare l'attrice di dispositivi di protezione individuale (ombrelloni volti ad ombreggiare la zona in cui la Pt_1 svolgeva l'attività lavorativa;
copricapo; fornitura di acqua) volti ad evitare l'eccessiva esposizione ai raggi solari che ha poi condotto l'attrice alla sincope e alla caduta. Evento che ha, quindi, rappresentato l'esatta concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata (dotazione di dispositivi di protezione individuale) mirava da evitare.
Difettano, invece, i presupposti per ravvisare una culpa in eligendo in capo all'istituto scolastico, pure invocata dall'attrice, atteso che dalla normativa regolante i percorsi di alternanza non emerge la possibilità dell'istituto scolastico di verificare - al momento della scelta degli enti ospitanti i progetti di alternanza scuola-lavoro - l'effettiva modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, ossia la fase operativa di esse, nella quale si è verificato il sinistro oggetto di causa (cfr. Guida operativa CP_7 8.10.2015, § 6, ove è indicato che “le capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della convenzione …, previo puntuale accertamento da parte delle istituzioni scolastiche interessate”).
In questo senso rileva allora l'argomento dell'assicurazione per cui l'attrice non ha lamentato un'inadeguatezza generale della struttura, che, sola, poteva essere oggetto di responsabilità ex art. 1218 c.c. per culpa in eligendo in capo all'istituto.
3. Quanto ai danni non patrimoniali riportati dall'attrice per effetto del sinistro, la ctu medico-legale disposta in corso di causa ha riscontrato nell'attrice “esiti algodisfunzionali di frattura con lieve pagina 7 di 11 scomposizione del condilo di sinistra e composta della sinfisi mentoniera (sintetizzate chirurgicamente mediante placche metalliche), frattura del terzo medio coronale terzo palatale dei denti 14, 24 e 36, FLC submentorniera trattata chirurgicamente con residuo pregiudizio estetico di grado lieve” quali dirette conseguenze della caduta occorsa (p. 29).
I consulenti, in particolare, hanno ritenuto che:
- a causa di dette menomazioni sia residuato un “quadro non suscettibile di variazioni, quantificabile in un danno biologico permanente nella misura onnicomprensiva del 10%)” (p. 32);
- le lesioni in questione comportano un “periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 5, seguito da un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 15, da periodi di inabilità temporanea parziale massima al 50% di giorni 30 e infine da un periodo di inabilità temporanea parziale minima al 25% di giorni 60”. Periodi che i cc.tt.uu. hanno indicato come
“comprensivi dei futuri giorni di cura e convalescenza per presumibili trattamenti di carattere odointoiatrico e maxillo-facciale” (p. 32);
- i “postumi dell'attrice sono suscettibili di miglioramento mediante ricostruzioni in composito per i denti 24 e 36, nonché mediante terapia endodontica con ricostruzione, con perno moncone fuso, con corona provvisoria in resina e corona definitiva in ceramica per il dente 14”. Trattamenti che “emenderebbero totalmente il danno biologico permanente” (p. 33).
Ora, non può essere accolto l'argomento dell'assicurazione secondo cui quest'ultima affermazione dei consulenti in punto totale emenda del danno biologico permanente comporterebbe che alcun risarcimento, sotto tale profilo, potrebbe essere riconosciuto all'attrice, che, avendo fatto espressa richiesta di riconoscimento delle spese future e dell'invalidità temporanea connessa ai tempi per le cure necessarie, ha riconosciuto di volersi sottoporre agli interventi di emenda.
Infatti, se è vero che le deduzioni e le richieste risarcitorie dell'attrice in punto spese future e danno da invalidità temporanea consentono di desumere la volontà della di sottoporsi agli interventi di Pt_1 emenda, tuttavia, occorre considerare che tre sono state le lesioni riscontrate dai consulenti - 1) esiti disfunzonali all'articolazione mandibolare quale conseguenza della frattura mandibolare e del trattamento chirurgico con placche della sinfisi mentoniera;
2) fratture dentarie agli elementi 14,24,36; 3) cicatrice submentoniera con residuo pregiudizio estetico lieve – mentre gli interventi di emenda riguardano solo le fratture dentarie.
Da qui la conseguenza che le ulteriori lesioni (disfunzione a livello mandibolare con placche e viti in situ, come evincibile dalle foto allegate alla CTU) e il pregiudizio estetico non vengono emendati dagli interventi ai denti, come è logico e coerente con la tipologia di interventi necessari descritti dai consulenti e diretti unicamente al ripristino degli elementi dentari lesionati (cfr. infra).
Ed infatti, come sopra riportato, i consulenti hanno concluso ritenendo che la percentuale di invalidità permanente del 10% riscontrata coincide con un “quadro non suscettibile di variazioni”, nemmeno quindi, dagli interventi di emenda, proprio perché riferiti alla componente dentaria. L'affermazione secondo cui le terapie ai denti “emenderebbero totalmente il danno biologico permanente” non può, pertanto, che essere intesa come riferita ad un danno permanente alla sola componente dentaria, già escluso dalla quantificazione della percentuale di I.P. che afferisce, come detto, al solo danno non suscettibile di variazioni.
Peraltro, che tale sia la corretta interpretazione della CTU lo si desume anche dal rilievo che la stessa attrice non ha collegato l'invalidità permanente residuatale alle lesioni dentarie, ma solo agli esiti disfunzionali alla mandibola e al danno estetico al mento. Infatti, la ctp del dott. su cui Per_1 l'attrice ha fondato la sua domanda, ha quantificato la percentuale di I.P. nella misura del 12-13 % per pagina 8 di 11 il “postumo da lesioni fratturativa mandibolari” e per l'“esito cicatriziale al mento” (pp. 26,27 doc. 17 attrice), riferendosi, invece, alle lesioni dentarie, per la sola quantificazione delle spese sostenute e sostenende.
In definitiva, pertanto, non vi è ragione per escludere o ridurre la percentuale di invalidità permanente individuata dai consulenti, prescindendo essa dagli esiti dentari di cui agli interventi di emenda.
Muovendo quindi dalle quantificazioni delle invalidità indicate dai consulenti e applicando le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale (ed. 2024), tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (18), si giunge alla quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente in € 30.118, di cui € 23.903 a titolo di danno dinamico relazionale ed € 6.215 a titolo di componente di sofferenza soggettiva. Quest'ultima da ritenersi dimostrata, in via presuntiva, tenuto conto che il danno permanente residuato afferisce al volto, e dunque alla zona del corpo più visibile all'esterno e direttamente afferente all'immagine e all'estetica della persona, specie in ragazza di giovane età qual è l'attrice. A tale somma occorre aggiungere quella di € 5.318,65 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea. Anche questa somma inclusiva della componente di sofferenza soggettiva, da ritenersi presunta in ragione delle lunghe cure cui l'attrice si è e si dovrà sottoporre per il ripristino dei danni dentari.
Si perviene così alla quantificazione complessiva del danno non patrimoniale alla salute subito dall'attrice in € 35.436,65.
Difettano i presupposti per riconoscere all'attrice il richiesto aumento a titolo di personalizzazione del danno domandato dalla difesa attorea in ragione della “grande preoccupazione per la permanenza dei postumi e per il conseguente pregiudizio estetico” per essere l'attrice “maniacalmente attenta alla salute dei denti” (p. 14 comparsa conclusionale). Invero, tale ultima circostanza non è stata provata in giudizio. Gli unici capi di prova formulati dall'attrice in ordine alla sua sofferenza post-sinistro (nn. 16,17) sono stati ritenuti inammissibili poiché generici, in quanto privi di ogni riferimento spazio- temporale, con valutazione che si conferma in questa sede. Non senza contare che in sede di c.t.u. non è emersa alcuna condizione di particolare preoccupazione dell'attrice in merito al recupero della funzionalità e bellezza dei denti.
La predetta somma di cui sopra è già liquidata all'attualità sicché non va riconosciuta rivalutazione ulteriore.
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su dette somme atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie.
4. Fondata è anche la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al sinistro, coincidenti con le spese per le cure già effettuate e per quelle da effettuarsi.
Quanto alle spese già sostenute, i consulenti hanno ritenuto congrue quelle documentate dall'attrice per
€ 5.215,35. Su detta somma spetta la rivalutazione monetaria dal 1.1.2020 (equitativamente indicato tenuto conto del periodo cui si riferiscono le fatture prodotte: 24.7.2018-10.6.2021, doc. 19 attrice), pervenendosi così all'importo di € 6.185,41. A tale importo deve aggiungersi quello per la c.t.p. ante causam di € 1.010 (€ 910 da doc. 19 cit. oltre rivalutazione), da ritenersi sempre in connessione causale col sinistro, ex art. 1223 c.c., pervenendosi così all'importo complessivo di € 7.195,41.
Quanto alle spese future, i consulenti le hanno quantificate in complessivi € 7.900, quale somma necessaria per i trattamenti sugli elementi dentari nn. 14,24,26 (p. 36). Somma, questa, liquidata già all'attualità.
pagina 9 di 11 In definitiva, quindi, il danno patrimoniale subito e subendo dall'attrice ammonta ad € 15.095,41.
In conclusione, il convenuto (di cui l'Istituto di istruzione convenuto è organo) deve essere CP_1 condannato a corrispondere all'attrice la complessiva somma di € 50.532,06. Su detta somma spettano gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5. E' fondata la domanda del di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa CP_1 spa CP_3
L'operatività della polizza non è stata in alcun modo contestata, essendosi la difesa della compagnia limitata a far valere la franchigia contrattualmente prevista (€ 250 a sinistro), applicabile anche al caso di specie.
Resta assorbita la domanda di rivalsa del verso la , formulata solo per l'ipotesi CP_1 CP_4 di manleva non integrale dell'assicurazione (cfr. conclusioni in epigrafe).
6. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., sicché il , CP_1 soccombente nei confronti dell'attrice, è tenuto a rimborsare a quest'ultima le spese di lite, così come la spa soccombente nei confronti del la cui domanda di manleva è stata accolta, è CP_3 CP_1 tenuta a rimborsare all'Ente le spese di giudizio.
Nulla sulle spese della , contumace. CP_4
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa, che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento. Con riguardo alle sole spese di lite del , non viene riconosciuta quella relativa alla fase istruttoria (non avendo la difesa del CP_1
né depositato le memorie istruttorie né partecipato alle udienze) mentre vengono riconosciute CP_1 al valore minimo le spese per la fase decisionale (avendo il depositato la nota contenente la CP_1 precisazione delle conclusioni).
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, sicché essa viene posta a carico del soccombente, con manleva dell'assicurazione. CP_1
Nulla osta al rimborso all'attrice della spesa per il proprio c.t.p. (€ 1830 come da fattura allegata alla comparsa conclusionale), quale spesa non eccessiva o superflua ex art. 92 co. 1 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA il a corrispondere a Controparte_1 Pt_1 la somma di € 50.532,06 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente
[...] sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni;
CONDANNA il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 2347 per esborsi (c.u. rapportato al decisum + marca da bollo + spesa del c.t.p.) e in € 7616 per compensi (€ 1701 per fase studio, € 1204 per fase introduttiva, € 1806 per fase istruttoria, € 2905 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU, già liquidata, in capo al;
Controparte_1
pagina 10 di 11 CONDANNA la spa a tenere indenne e manlevare il Controparte_3 [...]
di quanto questo è tenuto a corrispondere all'attrice in forza dei Controparte_1 capi che precedono, al netto della franchigia contrattuale;
CONDANNA la a rimborsare al Controparte_3 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € Controparte_1 4.357,50 per compensi (€ 1701 per fase studio, € 1204 per fase introduttiva, € 1452,50 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 2.10.2025
Il Giudice
AU GE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa AU GE, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17546/2022 avente ad oggetto: alternanza scuola-lavoro – sinistro – risarcimento dei danni promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Rossi e Parte_1 CodiceFiscale_1 Paola Sozio
ATTRICE contro
, C.F. , rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
e
C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_3 P.IVA_3 Debernardi
e contumace Controparte_4
***
Conclusioni: per parte attrice: “In via istruttoria: Ammettersi prova per testi sui capitoli di prova nn. 16 e 17 di cui alla memoria attorea ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. in data 27 dicembre 2023; In via principale: Accertata la responsabilità contrattuale per inadempimento ex art. 1218 c.c. del
[...]
per l'infortunio occorso all'attrice in Controparte_5 data 1° luglio 2018 a Roseto Capo Spulico (Cs) durante il percorso obbligatorio di alternanza scuola- lavoro, dichiarare tenuti e condannare il e l' Controparte_1 Controparte_2
a risarcire alla RA i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla
[...] Parte_1 stessa subiti per effetto dell'infortunio, e così al pagamento della somma di Euro 73.034,10, o della veriore somma accertata in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata: Accertata la responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 11 ai sensi dell'art. 2048 ovvero dell'art. 2043 c.c. del dell' Controparte_1 [...]
per l'infortunio occorso all'attrice in data 1° luglio 2018 a Roseto Controparte_2 Capo Spulico (Cs) durante il percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro, dichiarare tenuti e condannare il a risarcire alla Controparte_6 RA i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subiti per effetto Parte_1 dell'infortunio, e così al pagamento della somma di Euro 73.034,10, o della veriore somma accertata in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese di giudizio” per il : “In via principale, respingersi le Controparte_1 avversarie domande perché infondate, con vittoria di spese legali. Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande, dichiararsi la tenuta a Controparte_3 manlevare il per quanto all'attore dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, CP_1 rivalutazione, spese legali e di CTU. Sempre in caso di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, dichiararsi la tenuta a rifondere all'Amministrazione tutte Controparte_4 le somme che saranno riconosciute all'attore a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU e che non saranno ricomprese nella manleva di cui sopra, con condanna della
[...] alle spese di lite”. CP_4 per “Rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti del Controparte_3
e, di conseguenza, quella di manleva rivolta dal verso l'assicurazione. Col favore CP_7 CP_1 delle spese di giudizio”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
e l' per sentirli condannare al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2 danni conseguenti al sinistro occorsole durante il periodo di alternanza-scuola lavoro organizzato dal predetto Istituto, ove ella attrice era studentessa del quarto anno. In particolare, ha allegato l'attrice: che il progetto di alternanza-scuola lavoro organizzato dalla scuola prevedeva lo svolgimento di attività lavorativa per l'agenzia e, quindi, per il tramite di questa, lo svolgimento CP_4 di attività di animazione presso il villaggio vacanze relais Capo Spulico Beach & spa di Roseto Capo Pulico (CS); di essere giunta presso detto villaggio nella tarda serata del 30.6.2018, dove fu subito impegnata in una riunione organizzativa, che si protrasse fino alle 4 del mattino seguente;
che il giorno seguente - 1.7.2018 – ella era stata mandata ad accogliere i turisti dalle h. 14, in zona posta sotto il sole e senza alcuna protezione, né acqua a disposizione;
che a causa della forte esposizione solare senza protezioni di sorta era stata colta da malore perdendo conoscenza e battendo al suolo il viso;
che detta caduta le aveva causato la frattura della mandibola e di alcuni elementi dentari;
che, rientrata a Torino, si era sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione della frattura mandibolare mediante applicazione di placche e viti;
di essersi in seguito dovuta sottoporre a numerose cure, anche ortodontiche;
di essersi sottoposta a visita medico-legale che ha quantificato il danno biologico da invalidità permanente in 12/13 punti percentuali e il danno biologico da invalidità temporanea in complessivi 110 giorni. Sulla base di queste premesse, ritenuta la responsabilità dell'Istituto scolastico in forza del rapporto contrattuale intercorso con l'allieva, ha chiesto la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno non patrimoniale per € 57.808,75 e del danno patrimoniale per € 15.225,35 comprensivo delle spese sostenute e sostenende per le cure dentarie necessarie al ripristino della situazione dentaria pre sinistro.
Non si è costituito l' . Controparte_2
pagina 2 di 11 Si è costituito, invece, il argomentando l'assenza di Controparte_1 responsabilità a proprio carico per essersi il sinistro verificato al di fuori della sfera di influenza della scuola, ossia nel contesto gestito dal solo soggetto ospitante, ossia la con cui Controparte_4
l'Istituto scolastico aveva stipulato apposita convenzione. Ha altresì contestato il quantum della pretesa attorea. In ragione di tali argomenti ha chiesto, in via principale, il rigetto della domanda;
in subordine, di essere tenuta indenne dalla predetta di cui ha domandato la chiamata in CP_4 causa;
in ulteriore subordine, ha chiesto di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa i cui pure ha chiesto la chiamata in causa. CP_3
Autorizzate le chiamate in causa, non si è costituita la Controparte_4
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda della . In particolare, CP_3 Pt_1 l'assicurazione ha contestato la sussistenza del nesso causale tra la condizione in cui lavorava l'attrice e la sua perdita di coscienza poiché la , in tesi, avrebbe potuto porre in essere condotte volte ad Pt_1 evitare il sinistro (spostarsi e dissetarsi). Ha altresì contestato la sussistenza di una responsabilità dell' poiché il sinistro, secondo la stessa ricostruzione attorea, sarebbe avvenuto non Controparte_8 per carenze strutturali dell'agenzia prescelta della scuola per il progetto scuola-lavoro, ma per modalità organizzative dell'attività concretamente demandata all'attrice, che esulano dal possibile controllo del dirigente scolastico rientrando, invece, negli oneri afferenti la sicurezza sul lavoro gravanti sul soggetto ospitante, ossia la In ultimo ha contestato il quantum della CP_4 pretesa attorea.
Dopo l'udienza 2.5.2023, con ordinanza 9.5.2023 è stato assegnato termine al per la CP_1 rinnovazione della notifica alla All'udienza 31.10.2023 sono stati assegnati i Controparte_4 termini della trattazione. Con ordinanza 23.2.2024, previa dichiarazione di contumacia della
[...] e dell' , sono state ammesse le prove orali, CP_4 Controparte_2 poi assunte alle udienze 14.6.2024 e 27.9.2024. Con ordinanza 30.9.2024 è stata disposta CTU medico-legale, poi depositata il 28.1.2025. Con ordinanza 21.2.2025 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e con ordinanza 21.5.2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
2. L'istruttoria svolta in giudizio consente di ritenere provata la dinamica del sinistro occorso alla come dalla stessa allegato. Pt_1
Invero, la teste all'epoca dei fatti compagna di scuola dell'attrice e inserita nello Testimone_1 stesso progetto di alternanza scuola-lavoro, ha confermato: che la era giunta presso il villaggio Pt_1
“Relais Capo Spulico” nella tarda serata del 30.6.2018 dove venne subito coinvolta in una riunione protrattasi fino a tardi (“Io ero già al villaggio ricordo che è arrivata in tarda serata. Dopo lo spettacolo come facevamo sempre abbiamo fatto una riunione che è durata fino a tarda sera, so che era presente perché era un volto nuovo e l'ho vista”); che il giorno seguente la era stata Pt_1 addetta all'accoglienza dei turisti dalle h. 14 (“Vero che il giorno successivo, 1° luglio 2018, Pt_1
fu assegnata all'accoglienza dei turisti in arrivo dalle ore 14 alle ore 18? Confermo è vero era
[...] con me. … Stavamo al banchetto e dovevamo compilare dei moduli con i dati anagrafici dei turisti e poi dovevamo prendere i bagagli etichettarli”); che la zona in cui dovevano stare per accogliere i turisti era esposta al sole molto forte, senza riparo di sorta (“confermo il sole era molto forte e non c'erano gli ombrelloni perché la settimana precedente aveva fatto brutto tempo li avevano tolti e non li avevano più rimessi”); che l'attrice aveva iniziato ad accusare di non stare bene (“mi aveva detto che le girava la testa ed era molto debole”) e che era poi entrata in reception poiché continuava a non stare bene dove era svenuta (“Io ho assistito quando mi ha detto che entrava dentro perché non stava bene l'ho vista che entrava dentro poi ho visto le persone allarmate mi sono affacciata ed ho visto che era per terra aveva perso i sensi. Il banchetto era di fianco alla Reception”).
pagina 3 di 11 Anche la teste , pure presente insieme all'attrice al momento del sinistro, ha confermato Tes_2 che la zona in cui la operava era esposta al sole (“C'era una tettoia ma il sole era contro di noi Pt_1 e arrivava tranquillamente”). Ha riferito altresì che non erano state dotate di cappello e di acqua (“Del cappello no e tanto meno del bere. Non c'era dell'acqua a disposizione per noi e non ci era stato comunicato nulla del bere”) nonché di aver visto l'attrice cadere (“Io l'ho vista cadere”).
La teste - anch'ella impiegata nel medesimo progetto di alternanza scuola-lavoro, Testimone_3 sebbene in altro villaggio della stessa - ha confermato che quest'ultima non le aveva dotate CP_4 di un cappellino (“Io non ero in quel villaggio io ero a Sibari. … I due villaggi erano gestiti dalla stessa società. Voglio dire che nel kit che mi è stato fornito con le magliette il cappellino non c'era. Nel nostro villaggio dove ero io nessuno era dotato di cappellino”).
La CTU medico-legale disposta in corso di causa ha riconosciuto la compatibilità del verificarsi di una sincope nell'attrice come conseguenza della provata esposizione solare nonché la compatibilità dei danni-conseguenza riportati con la caduta.
Quanto al primo profilo, si legge nella consulenza che l'“episodio sincopale con relativa perdita di coscienza accessuale” “è probabilmente conseguita ad un intensa esposizione solare senza protezione della testa” (p. 30 ctu).
Conclusione cui i consulenti giungono con motivazione logica e coerente poiché fondata sulla disamina delle cause alternative e sulla loro esclusione. Si legge: “occorre precisare che tale eventualità può essere determinata anche da altre cause;
ad esempio, sotto l'aspetto clinico, ricordiamo le sincopi essenziali (sincope emotiva, ortostatica, post-traumatica, da ipersensibilità del seno-carotideo) e quelle sintomatiche (da cardiopatia, da affezioni respiratorie tussigene, da malattie del sistemo nervoso centrale, da emopatie, da endocrinopatie). Considerato il caso di specie, ovvero un soggetto giovane in buone condizioni generali con anamnesi negativa per malattie, alla luce del dato circostanziale (attività lavorativa in ortostatismo con esposizione prolungata al sole), è più opportuno parlare di esaurimento o collasso da calore con episodio sincopale secondario” (p. 30 cit.).
Inoltre, i consulenti descrivono i sintomi che usualmente precedono il collasso da calore (“Tale sindrome è caratterizzata inizialmente da astenia, cefalea, nausea, vertigini, ipotensione con tachicardia fino al collasso circolatorio e la sincope, appunto”), i quali corrispondono del tutto a quelli che la , come sopra riportato, ha riferito provare alla compagna Pt_1 Testimone_1 prima di recarsi in reception e svenire (“mi aveva detto che le girava la testa ed era molto debole”).
Anche il rilievo dei consulenti secondo cui il collasso da calore può essere indotto anche “dalla mancanza di acclimatazione al caldo (per cui la sindrome spesso si presenta in soggetti che da aree climatiche più fredde si sono trasferiti di recente in zone molto calde)” depone nel senso della conferma della riconducibilità del collasso-caduta dell'attrice alla forte esposizione solare: si è più sopra detto come sia risultato provato che l'attrice iniziò a lavorare all'accoglienza dei turisti il giorno successivo a quello in cui, a tarda serata, era arrivata al villaggio, sicché certamente breve era stato il tempo, per il corpo dell'attrice, di abituarsi alle più intense temperature del Sud Italia.
Elementi, complessivamente considerati che consentono di individuare l'ipotesi eziologica avanzata dai consulenti – “è possibile affermare che l'episodio di cui è questione è stato probabilmente causato da una sincope da collasso da calore in un soggetto non ancora acclimatato al caldo di una giornata soleggiata di inizio estate in area meridionale italiana ed arrivata a destinazione la sera prima” (p. 31 ctu) – come quella dotata di maggiore probabilità di verificazione rispetto alle altre cause alternative o alle possibili concause teoricamente esistenti pure indicate dai consulenti (“iposurrenalismo”; “scarsa introduzione di sale”) e fatte valere dall'assicurazione per sostenere l'assenza di nesso di causa.
pagina 4 di 11 Come anticipato, i consulenti hanno poi accertato la compatibilità causale dei danni-conseguenza riportati dalla AD (“esiti algodisfunzionali di frattura con lieve scomposizione del condilo di sinistra e composta della sinfisi mentoniera (sintetizzate chirurgicamente mediante placche metalliche), frattura del terzo medio coronale terzo palatale dei denti 14, 24 e 36, FLC submentorniera trattata chirurgicamente con residuo pregiudizio estetico di grado lieve”: p. 29) con la caduta seguita al collasso da calore (“le suddette lesioni riscontrate risultano essere compatibili con un trauma diretto contro ostacolo fisso (suolo pavimentato)”: p. 30). Trattasi di conclusione nuovamente logica e coerente coi dati a disposizione, sicché non v'è ragione alcuna per discostarsi.
In forza delle considerazioni che precedono risulta quindi certamente provato il nesso di causa tra l'attività che stava svolgendo l'attrice in esecuzione del progetto di alternanza scuola-lavoro, il collasso da calore e, in ultimo, i danni che ne sono conseguiti.
Occorre ora soffermarsi sugli eventuali profili di colpa ravvisabili in capo alla che, ex art. Pt_1 1227 co. 1 c.c., possono aver concorso a causare il danno-evento, ossia la sincope da calore con conseguente caduta.
Infatti, l'assicurazione ha argomentato come il sinistro sarebbe stato causato (in tutto o in parte) dalla mancata assunzione, da parte dell'attrice, di quelle minime precauzioni (abbeverarsi in maniera più consistente, rimanere riparata dai raggi solari) che, in tesi, “erano esigibili in capo ad una ragazza di 18 anni che svolgeva lo stage “l'alternanza scuola lavoro” in un villaggio del Sud Italia in piena estate” (p. 5 comparsa conclusionale . Pt_2
La tesi non convince.
Occorre, infatti, considerare il particolare contesto in cui è avvenuto il sinistro, ossia nel primo giorno di lavoro di una studentessa diciottenne arrivata la sera prima dal nord Italia. Situazione nella quale, vuoi la naturale soggezione al datore di lavoro tipica del primo giorno di lavoro, specie in soggetto giovane e del tutto estraneo alle dinamiche lavorative, vuoi la non conoscenza delle caratteristiche climatiche del luogo dove l'attività dove essere esercitata, sono elementi da considerare nel valutare la colpa dell'attrice per aver omesso di indossare un copricapo o di chiederlo al datore di lavoro o di chiedere a quest'ultimo che venissero montati degli ombrelloni o, ancora, per aver omesso di abbeverarsi di più. Sotto quest'ultimo profilo, occorre peraltro rilevare che è vero che la teste ha riferito che vi era un banchetto con dell'acqua vicino a quello in cui si trovava l'attrice, Tes_1 ma: i) si trattava del banchetto destinato “ai turisti”, e dunque non anche al personale;
ii) la teste ha riferito che la provò anche ad andare a bere in detto banchetto per i turisti, ma la sua Pt_1 situazione non migliorò tanto da indurla ad andare a cercare riparo in reception dove poi svenne (cfr. verbale udienza 14.6.2024: [vero che dopo un po' la RA iniziò a non sentirsi bene a causa Pt_1 del caldo e del sole rovente, lasciò la postazione dell'accoglienza e si recò verso il banchetto del ristoro per i turisti dove chiese dell'acqua e si sedette per qualche minuto?] R: “Confermo il banchetto dove c'era l'acqua era vicino al nostro e mi aveva detto che le girava la testa ed era molto debole. L'acqua non era particolarmente fresca quando ho bevuto io”; [Vero che tornata alla postazione dell'accoglienza tentò di ultimare la compilazione della scheda di un cliente senza Parte_1 riuscirvi, si scusò con il cliente e disse alla RA di sentirsi male e si diresse Parte_3 verso la struttura della reception dove vi era l'aria condizionata ma appena entrata nel locale cercò di appoggiarsi a una colonna ma perse i sensi e cadde a terra?] R: “Io ho assistito quando mi ha detto che entrava dentro perché non stava bene l'ho vista che entrava dentro poi ho visto le persone allarmate mi sono affacciata ed ho visto che era per terra aveva perso i sensi. Il banchetto era di fianco alla Reception”. pagina 5 di 11 Peraltro, non è in alcun modo emerso in giudizio che l'attrice fosse a conoscenza della particolare condizione del luogo in cui avrebbe dovuto svolgere la prestazione richiesta, e quindi a conoscenza dell'assenza di protezioni dal sole. Conoscenza che, pur nel contesto del primo giorno di lavoro, avrebbe potuto portare ad individuare (seppur minimi) profili di colpa in capo alla Pt_1
Del tutto generiche sono, poi, le allusioni dell'assicurazione alla circostanza che l'attrice potrebbe non aver dormito abbastanza la notte precedente e ciò potrebbe aver influito sul verificarsi del collasso da calore. Una prova in tal senso doveva essere offerta da chi – l'assicurazione – intende far valere tale circostanza, ma nulla sul punto è stato dimostrato o anche solo specificatamente allegato.
Provata la dinamica dei fatti, e quindi il nesso causale esclusivo tra l'attività svolta dall'attrice e la sincope che caduta a terra, si tratta ora di individuare il soggetto chiamato a rispondere direttamente nei confronti dell'attrice, ossia se l'istituto scolastico, e per esso il costituito (secondo la CP_1 prospettazione attorea) o la società ospitante il progetto di alternanza scuola-lavoro srls CP_4
(secondo la prospettazione del e della sua compagnia di assicurazione).
[...] CP_1
Ritiene la scrivente di aderire alla prospettazione attorea, in forza delle seguenti considerazioni.
E' pacifico che tra l'attrice e la scuola convenuta sia intervenuto un rapporto negoziale in forza del quale - secondo principio di diritto ormai consolidato - l'istituto scolastico si è impegnato a vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica (tra le tante, Cass. ord. n. 8811/2020).
I periodi di alternanza scuola-lavoro (oggi “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”: in breve “PCTO”) costituiscono momenti integrativi di detta prestazione scolastica, di cui quindi mantengono la natura.
Tanto si ricava dalla disamina della normativa afferente i “PCTO”.
L'art. 4 della l. 53/2003, istitutiva dei percorsi in questione, definisce i corsi in alternanza scuola-lavoro come “modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. La norma specifica chiaramente che lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro avviene “sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa” che si avvale di “convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”. Dunque, i giovani impiegati nei percorsi mantengono lo status di studenti, come, infatti, sono definiti dalla disposizione in questione. Essi sono parificati ai lavoratori solo ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (art. 2 co. 1 d.lgs. 81/2008).
Analogo contenuto si ricava dal d.lgs. 77/2005, che i percorsi in questione ha reso obbligatori. L'art. 1 stabilisce, infatti, che l'alternanza scuola-lavoro è una “modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo” (comma 1) e che “i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa” (comma 2).
Del pari, l'art. 3 della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro di cui al d.m. 195/2017 stabilisce che “i percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilita' dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti” e che “i percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano triennale dell'offerta
pagina 6 di 11 formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilita' e sono co- progettati con il soggetto ospitante”.
Da tale normativa si ricava, quindi, che gli istituti scolastici restano responsabili, nei confronti degli studenti, del percorso di alternanza scuola-lavoro proprio perché parte integrante del programma formativo, ma si avvalgono, mediante apposite convenzioni, di “soggetti ospitanti” presso i quali i percorsi vengono concretamente attuati. Convenzioni con cui gli istituti e le strutture ospitanti regolano i rispettivi rapporti (cfr. art. 3 co. 4 d.lgs. 77/2005: “Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti”).
E ciò è quanto, in effetti, è avvenuto nel caso di specie, atteso che il ha prodotto la CP_1 Convenzione stipulata tra l' e la al fine di regolare Controparte_2 Controparte_4 i rapporti tra loro con riguardo alla modalità di realizzazione dei corsi di PCTO.
A fronte di tali elementi, deve ritenersi che la soggetto ospitante il percorso di CP_4 alternanza svolto dall'attrice, abbia rappresentato il soggetto di cui l' si è avvalso per fornire la CP_2 prestazione scolastica sub specie “PCTO”. Soggetto del cui operato, pertanto, l'istituto scolastico risponde, a norma dell'art. 1228 c.c.
Non ha pregio la tesi dell'assicurazione per cui alcuna colpa potrebbe ravvisarsi in capo all'istituto scolastico poiché l'attrice non ha lamentato difetti strutturali dell'ente ospitante, ma criticità nello svolgimento del progetto di alternanza scuola-lavoro in alcun modo controllabili dalla scuola.
Infatti, la responsabilità ex art. 1228 c.c. prescinde dalla colpa del debitore, il quale risponde per la mera esistenza di un fatto doloso o colposo dell'ausiliario, del cui operato il debitore si è giovato, ma si è anche assunto il rischio. L'assenza di colpa da parte del debitore-istituto potrà semmai essere fatta valere nel suo rapporto con l'ausiliario-ente ospitante, ai fini della ripartizione, tra essi, della responsabilità in ragione di quanto stabilito nella citata convenzione.
Nel caso di specie, la vicenda occorsa all'attrice, come sopra risultata provata in giudizio, rende evidente la condotta colposa posta in essere dall'ente ospitante che – in Controparte_4 violazione della normativa sulla sicurezza gravante sul datore di lavoro – ha omesso di dotare l'attrice di dispositivi di protezione individuale (ombrelloni volti ad ombreggiare la zona in cui la Pt_1 svolgeva l'attività lavorativa;
copricapo; fornitura di acqua) volti ad evitare l'eccessiva esposizione ai raggi solari che ha poi condotto l'attrice alla sincope e alla caduta. Evento che ha, quindi, rappresentato l'esatta concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata (dotazione di dispositivi di protezione individuale) mirava da evitare.
Difettano, invece, i presupposti per ravvisare una culpa in eligendo in capo all'istituto scolastico, pure invocata dall'attrice, atteso che dalla normativa regolante i percorsi di alternanza non emerge la possibilità dell'istituto scolastico di verificare - al momento della scelta degli enti ospitanti i progetti di alternanza scuola-lavoro - l'effettiva modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, ossia la fase operativa di esse, nella quale si è verificato il sinistro oggetto di causa (cfr. Guida operativa CP_7 8.10.2015, § 6, ove è indicato che “le capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della convenzione …, previo puntuale accertamento da parte delle istituzioni scolastiche interessate”).
In questo senso rileva allora l'argomento dell'assicurazione per cui l'attrice non ha lamentato un'inadeguatezza generale della struttura, che, sola, poteva essere oggetto di responsabilità ex art. 1218 c.c. per culpa in eligendo in capo all'istituto.
3. Quanto ai danni non patrimoniali riportati dall'attrice per effetto del sinistro, la ctu medico-legale disposta in corso di causa ha riscontrato nell'attrice “esiti algodisfunzionali di frattura con lieve pagina 7 di 11 scomposizione del condilo di sinistra e composta della sinfisi mentoniera (sintetizzate chirurgicamente mediante placche metalliche), frattura del terzo medio coronale terzo palatale dei denti 14, 24 e 36, FLC submentorniera trattata chirurgicamente con residuo pregiudizio estetico di grado lieve” quali dirette conseguenze della caduta occorsa (p. 29).
I consulenti, in particolare, hanno ritenuto che:
- a causa di dette menomazioni sia residuato un “quadro non suscettibile di variazioni, quantificabile in un danno biologico permanente nella misura onnicomprensiva del 10%)” (p. 32);
- le lesioni in questione comportano un “periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 5, seguito da un'inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 15, da periodi di inabilità temporanea parziale massima al 50% di giorni 30 e infine da un periodo di inabilità temporanea parziale minima al 25% di giorni 60”. Periodi che i cc.tt.uu. hanno indicato come
“comprensivi dei futuri giorni di cura e convalescenza per presumibili trattamenti di carattere odointoiatrico e maxillo-facciale” (p. 32);
- i “postumi dell'attrice sono suscettibili di miglioramento mediante ricostruzioni in composito per i denti 24 e 36, nonché mediante terapia endodontica con ricostruzione, con perno moncone fuso, con corona provvisoria in resina e corona definitiva in ceramica per il dente 14”. Trattamenti che “emenderebbero totalmente il danno biologico permanente” (p. 33).
Ora, non può essere accolto l'argomento dell'assicurazione secondo cui quest'ultima affermazione dei consulenti in punto totale emenda del danno biologico permanente comporterebbe che alcun risarcimento, sotto tale profilo, potrebbe essere riconosciuto all'attrice, che, avendo fatto espressa richiesta di riconoscimento delle spese future e dell'invalidità temporanea connessa ai tempi per le cure necessarie, ha riconosciuto di volersi sottoporre agli interventi di emenda.
Infatti, se è vero che le deduzioni e le richieste risarcitorie dell'attrice in punto spese future e danno da invalidità temporanea consentono di desumere la volontà della di sottoporsi agli interventi di Pt_1 emenda, tuttavia, occorre considerare che tre sono state le lesioni riscontrate dai consulenti - 1) esiti disfunzonali all'articolazione mandibolare quale conseguenza della frattura mandibolare e del trattamento chirurgico con placche della sinfisi mentoniera;
2) fratture dentarie agli elementi 14,24,36; 3) cicatrice submentoniera con residuo pregiudizio estetico lieve – mentre gli interventi di emenda riguardano solo le fratture dentarie.
Da qui la conseguenza che le ulteriori lesioni (disfunzione a livello mandibolare con placche e viti in situ, come evincibile dalle foto allegate alla CTU) e il pregiudizio estetico non vengono emendati dagli interventi ai denti, come è logico e coerente con la tipologia di interventi necessari descritti dai consulenti e diretti unicamente al ripristino degli elementi dentari lesionati (cfr. infra).
Ed infatti, come sopra riportato, i consulenti hanno concluso ritenendo che la percentuale di invalidità permanente del 10% riscontrata coincide con un “quadro non suscettibile di variazioni”, nemmeno quindi, dagli interventi di emenda, proprio perché riferiti alla componente dentaria. L'affermazione secondo cui le terapie ai denti “emenderebbero totalmente il danno biologico permanente” non può, pertanto, che essere intesa come riferita ad un danno permanente alla sola componente dentaria, già escluso dalla quantificazione della percentuale di I.P. che afferisce, come detto, al solo danno non suscettibile di variazioni.
Peraltro, che tale sia la corretta interpretazione della CTU lo si desume anche dal rilievo che la stessa attrice non ha collegato l'invalidità permanente residuatale alle lesioni dentarie, ma solo agli esiti disfunzionali alla mandibola e al danno estetico al mento. Infatti, la ctp del dott. su cui Per_1 l'attrice ha fondato la sua domanda, ha quantificato la percentuale di I.P. nella misura del 12-13 % per pagina 8 di 11 il “postumo da lesioni fratturativa mandibolari” e per l'“esito cicatriziale al mento” (pp. 26,27 doc. 17 attrice), riferendosi, invece, alle lesioni dentarie, per la sola quantificazione delle spese sostenute e sostenende.
In definitiva, pertanto, non vi è ragione per escludere o ridurre la percentuale di invalidità permanente individuata dai consulenti, prescindendo essa dagli esiti dentari di cui agli interventi di emenda.
Muovendo quindi dalle quantificazioni delle invalidità indicate dai consulenti e applicando le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale (ed. 2024), tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro (18), si giunge alla quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente in € 30.118, di cui € 23.903 a titolo di danno dinamico relazionale ed € 6.215 a titolo di componente di sofferenza soggettiva. Quest'ultima da ritenersi dimostrata, in via presuntiva, tenuto conto che il danno permanente residuato afferisce al volto, e dunque alla zona del corpo più visibile all'esterno e direttamente afferente all'immagine e all'estetica della persona, specie in ragazza di giovane età qual è l'attrice. A tale somma occorre aggiungere quella di € 5.318,65 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea. Anche questa somma inclusiva della componente di sofferenza soggettiva, da ritenersi presunta in ragione delle lunghe cure cui l'attrice si è e si dovrà sottoporre per il ripristino dei danni dentari.
Si perviene così alla quantificazione complessiva del danno non patrimoniale alla salute subito dall'attrice in € 35.436,65.
Difettano i presupposti per riconoscere all'attrice il richiesto aumento a titolo di personalizzazione del danno domandato dalla difesa attorea in ragione della “grande preoccupazione per la permanenza dei postumi e per il conseguente pregiudizio estetico” per essere l'attrice “maniacalmente attenta alla salute dei denti” (p. 14 comparsa conclusionale). Invero, tale ultima circostanza non è stata provata in giudizio. Gli unici capi di prova formulati dall'attrice in ordine alla sua sofferenza post-sinistro (nn. 16,17) sono stati ritenuti inammissibili poiché generici, in quanto privi di ogni riferimento spazio- temporale, con valutazione che si conferma in questa sede. Non senza contare che in sede di c.t.u. non è emersa alcuna condizione di particolare preoccupazione dell'attrice in merito al recupero della funzionalità e bellezza dei denti.
La predetta somma di cui sopra è già liquidata all'attualità sicché non va riconosciuta rivalutazione ulteriore.
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi su dette somme atteso che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ne ammette il riconoscimento solo in presenza della prova di un danno da ritardo che non risulti già ristorato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (Cass. 6351/2025; Cass. 4398/2023). Prova non offerta nel caso di specie.
4. Fondata è anche la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti al sinistro, coincidenti con le spese per le cure già effettuate e per quelle da effettuarsi.
Quanto alle spese già sostenute, i consulenti hanno ritenuto congrue quelle documentate dall'attrice per
€ 5.215,35. Su detta somma spetta la rivalutazione monetaria dal 1.1.2020 (equitativamente indicato tenuto conto del periodo cui si riferiscono le fatture prodotte: 24.7.2018-10.6.2021, doc. 19 attrice), pervenendosi così all'importo di € 6.185,41. A tale importo deve aggiungersi quello per la c.t.p. ante causam di € 1.010 (€ 910 da doc. 19 cit. oltre rivalutazione), da ritenersi sempre in connessione causale col sinistro, ex art. 1223 c.c., pervenendosi così all'importo complessivo di € 7.195,41.
Quanto alle spese future, i consulenti le hanno quantificate in complessivi € 7.900, quale somma necessaria per i trattamenti sugli elementi dentari nn. 14,24,26 (p. 36). Somma, questa, liquidata già all'attualità.
pagina 9 di 11 In definitiva, quindi, il danno patrimoniale subito e subendo dall'attrice ammonta ad € 15.095,41.
In conclusione, il convenuto (di cui l'Istituto di istruzione convenuto è organo) deve essere CP_1 condannato a corrispondere all'attrice la complessiva somma di € 50.532,06. Su detta somma spettano gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5. E' fondata la domanda del di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa CP_1 spa CP_3
L'operatività della polizza non è stata in alcun modo contestata, essendosi la difesa della compagnia limitata a far valere la franchigia contrattualmente prevista (€ 250 a sinistro), applicabile anche al caso di specie.
Resta assorbita la domanda di rivalsa del verso la , formulata solo per l'ipotesi CP_1 CP_4 di manleva non integrale dell'assicurazione (cfr. conclusioni in epigrafe).
6. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., sicché il , CP_1 soccombente nei confronti dell'attrice, è tenuto a rimborsare a quest'ultima le spese di lite, così come la spa soccombente nei confronti del la cui domanda di manleva è stata accolta, è CP_3 CP_1 tenuta a rimborsare all'Ente le spese di giudizio.
Nulla sulle spese della , contumace. CP_4
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa, che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento. Con riguardo alle sole spese di lite del , non viene riconosciuta quella relativa alla fase istruttoria (non avendo la difesa del CP_1
né depositato le memorie istruttorie né partecipato alle udienze) mentre vengono riconosciute CP_1 al valore minimo le spese per la fase decisionale (avendo il depositato la nota contenente la CP_1 precisazione delle conclusioni).
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, sicché essa viene posta a carico del soccombente, con manleva dell'assicurazione. CP_1
Nulla osta al rimborso all'attrice della spesa per il proprio c.t.p. (€ 1830 come da fattura allegata alla comparsa conclusionale), quale spesa non eccessiva o superflua ex art. 92 co. 1 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA il a corrispondere a Controparte_1 Pt_1 la somma di € 50.532,06 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente
[...] sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni;
CONDANNA il a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 2347 per esborsi (c.u. rapportato al decisum + marca da bollo + spesa del c.t.p.) e in € 7616 per compensi (€ 1701 per fase studio, € 1204 per fase introduttiva, € 1806 per fase istruttoria, € 2905 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU, già liquidata, in capo al;
Controparte_1
pagina 10 di 11 CONDANNA la spa a tenere indenne e manlevare il Controparte_3 [...]
di quanto questo è tenuto a corrispondere all'attrice in forza dei Controparte_1 capi che precedono, al netto della franchigia contrattuale;
CONDANNA la a rimborsare al Controparte_3 [...]
le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € Controparte_1 4.357,50 per compensi (€ 1701 per fase studio, € 1204 per fase introduttiva, € 1452,50 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 2.10.2025
Il Giudice
AU GE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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