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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 627/2021 depositato il 04/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Vero Milis - Via Eleonora D'Arborea 09070 San Vero Milis OR
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 63/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 06/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1460 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: in riforma della sentenza gravata accoglimento del ricorso di primo grado.
Appellato: non costituito nel presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, rubricato al n. 105/2018, la signora
Ricorrente_1 impugnava l'avviso indicato in epigrafe con il quale il Comune di San Vero Milis aveva accertato quanto da lei dovuto per IMU 2014.
Lamentava assoluto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, chiedendo quindi il suo annullamento.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, Sezione Seconda, respingeva il gravame. Avverso la predetta sentenza la signora Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Il Comune di San Vero Milis non si è costituito in giudizio.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La contribuente nel presente grado del giudizio ribadisce il difetto di motivazione già lamentato in primo grado, ulteriormente specificandolo.
Le ulteriori argomentazioni dedotte non convincono.
Invero, non vi ha dubbio sul fatto che il Comune poggi il proprio operato su una deliberazione generale di individuazione dei valori dei terreni del Comune, proprio ai fini impositivi.
E' certamente vero che i suddetti valori sono contestabili ma al contrario di quanto affermato dalla contribuente la relativa dimostrazione spetta giustappunto a lei.
L'odierna appellante non ha assolto adeguatamente tale onere: le descritte circostanze che rendono difficile se non impossibile il diretto utilizzo edificatorio dei terreni in questione non consente di attribuire loro il valore delle aree agricole, ben potendo essere utilizzati al servizio di lotti direttamente edificabili, soprattutto per la realizzazione di standards.
Le argomentazioni dedotte non consentono quindi di superare quanto affermato nella sentenza di primo grado.
L'appello deve, in conclsuione, essere respinto.
In difetto di costituzione della parte intimata non vi è luogo per pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge il ricorso in appello in epigrafe. Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco
Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 627/2021 depositato il 04/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Vero Milis - Via Eleonora D'Arborea 09070 San Vero Milis OR
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 63/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 06/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1460 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: in riforma della sentenza gravata accoglimento del ricorso di primo grado.
Appellato: non costituito nel presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, rubricato al n. 105/2018, la signora
Ricorrente_1 impugnava l'avviso indicato in epigrafe con il quale il Comune di San Vero Milis aveva accertato quanto da lei dovuto per IMU 2014.
Lamentava assoluto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, chiedendo quindi il suo annullamento.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, Sezione Seconda, respingeva il gravame. Avverso la predetta sentenza la signora Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Il Comune di San Vero Milis non si è costituito in giudizio.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La contribuente nel presente grado del giudizio ribadisce il difetto di motivazione già lamentato in primo grado, ulteriormente specificandolo.
Le ulteriori argomentazioni dedotte non convincono.
Invero, non vi ha dubbio sul fatto che il Comune poggi il proprio operato su una deliberazione generale di individuazione dei valori dei terreni del Comune, proprio ai fini impositivi.
E' certamente vero che i suddetti valori sono contestabili ma al contrario di quanto affermato dalla contribuente la relativa dimostrazione spetta giustappunto a lei.
L'odierna appellante non ha assolto adeguatamente tale onere: le descritte circostanze che rendono difficile se non impossibile il diretto utilizzo edificatorio dei terreni in questione non consente di attribuire loro il valore delle aree agricole, ben potendo essere utilizzati al servizio di lotti direttamente edificabili, soprattutto per la realizzazione di standards.
Le argomentazioni dedotte non consentono quindi di superare quanto affermato nella sentenza di primo grado.
L'appello deve, in conclsuione, essere respinto.
In difetto di costituzione della parte intimata non vi è luogo per pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge il ricorso in appello in epigrafe. Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco
Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.