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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2536/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est..
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale n. 2536 /2022 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA ROMA N.12 PONTECORVO (FR) presso lo studio dell'Avv. SERA MANLIO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in VIA XX SETTEMBRE N. 5 PONTECORVO (FR), presso lo studio dell'Avv. GROSSI
ERMETE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26.03.2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'8.07.2022 , esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in data 26/10/1997 con in Controparte_1
PONTECORVO (FR), che dall'unione erano nati i figli: (il 4.05.1998), (il Per_1 Per_2
27.08.2001) e (il 5.01.2005), che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva che il Per_3
Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento dei figli e un assegno a carico della madre a favore dei predetti di euro Per_2 Per_3
mensili complessivi 500,00, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. In particolare chiedeva: pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i coniugi, con collocamento secondo la loro volontà; l'assegnazione della casa coniugale;
di porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento suo favore di euro mensili 250,00, oltre rivalutazione ISTAT;
i genitori provvederanno al mantenimento dei figli secondo le loro capacità economiche;
le spese straordinarie sono divise al 50% tra i genitori.
Con ordinanza presidenziale del 14.01.2023, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, veniva assegnata la casa coniugale al ricorrente e posto a carico della resistente un obbligo di mantenimento a favore dei figli e di euro mensili complessivi 150,00, oltre Per_2 Per_3
rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Assegnati i termini per le memorie integrative e i termini ex art. 183 co.6 c.p.c, in corso di causa, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale. In corso di causa le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale al sig. ; le parti rinunciano reciprocamente Parte_1
al mantenimento.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2536 /2022, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede: 1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP
, come in epigrafe generalizzati, ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in
[...]
data 7.03.2025 confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 26.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Pontecorvo (FR) il 26/10/1997, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pontecorvo (FR) dell'anno 1997, al n.91 , parte II, serie A, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari )
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est..
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione giudiziale n. 2536 /2022 R.G., promosso, con ricorso da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA ROMA N.12 PONTECORVO (FR) presso lo studio dell'Avv. SERA MANLIO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1
in VIA XX SETTEMBRE N. 5 PONTECORVO (FR), presso lo studio dell'Avv. GROSSI
ERMETE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26.03.2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato l'8.07.2022 , esponeva di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario in data 26/10/1997 con in Controparte_1
PONTECORVO (FR), che dall'unione erano nati i figli: (il 4.05.1998), (il Per_1 Per_2
27.08.2001) e (il 5.01.2005), che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva che il Per_3
Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento dei figli e un assegno a carico della madre a favore dei predetti di euro Per_2 Per_3
mensili complessivi 500,00, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio, la parte convenuta si associava alla domanda di separazione giudiziale, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge. In particolare chiedeva: pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i coniugi, con collocamento secondo la loro volontà; l'assegnazione della casa coniugale;
di porsi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento suo favore di euro mensili 250,00, oltre rivalutazione ISTAT;
i genitori provvederanno al mantenimento dei figli secondo le loro capacità economiche;
le spese straordinarie sono divise al 50% tra i genitori.
Con ordinanza presidenziale del 14.01.2023, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, veniva assegnata la casa coniugale al ricorrente e posto a carico della resistente un obbligo di mantenimento a favore dei figli e di euro mensili complessivi 150,00, oltre Per_2 Per_3
rivalutazione ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Assegnati i termini per le memorie integrative e i termini ex art. 183 co.6 c.p.c, in corso di causa, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale. In corso di causa le parti davano atto del raggiungimento di un accordo per la trasformazione del procedimento in consensuale alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale al sig. ; le parti rinunciano reciprocamente Parte_1
al mantenimento.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2536 /2022, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede: 1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1 CP
, come in epigrafe generalizzati, ai patti ed alle condizioni di cui all'accordo raggiunto in
[...]
data 7.03.2025 confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 26.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Pontecorvo (FR) il 26/10/1997, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Pontecorvo (FR) dell'anno 1997, al n.91 , parte II, serie A, Uff. 1);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari )