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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
1651/2021
TRA nato a [...] l'[...], rapp.to e difeso, giusto mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Pietro Ferraro, presso cui elettivamente domicilia in
Capodrise alla via G. Gaglione n. 13
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, giusto Controparte_1 P.IVA_1 mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Veronica Pugliese, con cui elettivamente domicilia in Marcianise al viale Kennedy n. 28
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.03.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stato dipendente del dal 3.03.2003 all'attualità, con qualifica Controparte_1
e la mansione di messo comunale inquadrato nella categoria B1 del contratto collettivo delle Funzioni
Locali, esponeva: di aver svolto a far data dal 10.12.2015 con disposizione di servizio, protocollo n.
12637, mansioni superiori di addetto al protocollo, con acquisizione della documentazione cartacea consegnata a mano ed a mezzo PEC istituzionale e della fatturazione elettronica ed inquadrato al livello B2 come da CCNL funzioni locali;
che con successivi ordini di servizio del 09.08.2018 prot.
n. 12086 e del 01.01.2019 prot. n. 14114 gli veniva rinnovata l'assegnazione presso l'ufficio protocollo, continuando ad essere adibito oltre alle mansioni di messo comunale anche a quelle superiori di responsabile dell'ufficio protocollo inquadrate nella categoria B3; che da tabella C del
CCNL funzioni locali del 21.05.2019 ai dipendenti degli Enti Categoria B3, viene riconosciuto un incremento mensile rispetto ai lavoratori con livello B1 della somma di Euro 85,81, mentre l'incremento rispetto al livello B2 era di Euro 60,82. Tanto premesso, rivendicava il proprio diritto
1 alla corresponsione delle predette differenze retributive. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del ricorrente alle differenze retributive per aver svolto dal 10 dicembre 2015 al 30 novembre 2021 mansioni superiori, come meglio specificato in atti, di addetto al protocollo del Comune di Capodrise, come Categoria B3; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare il in persona del sindaco e legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro #4.978,80# per differenze retributive per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020 e 2021 come risultante dal prospetto analitico depositato nel fascicolo di parte ricorrente, che fa parte integrante del ricorso, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni e fino all'effettivo soddisfo;
condannare altresì
l'amministrazione resistente al riconoscimento nello stato di servizio del ricorrente dello svolgimento di mansioni superiori, utile – in quanto costituenti titolo – qualora il ricorrente decidesse di partecipare a concorsi interni;
condannare il in persona del sindaco e legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede in Capodrise, alla piazza Aldo Moro al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio il resistente impugnando e contestando integralmente e CP_1 specificamente tutte le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto. In particolare, contestava lo svolgimento delle mansioni superiori precisando che le attività di protocollazione delle fatture elettroniche e di smistamento delle stesse venivano svolte dalla signora Persona_1
Precisava, inoltre, che con decreto n. 6 del 13.08.2018 il sindaco pro tempore aveva nominato il dipendente comunale quale sostituto messo comunale per i soli periodi di Parte_1 assenza del messo comunale Ribadiva che il ricorrente aveva eseguito Persona_2 esclusivamente le mansioni di cui alla categoria B, legittimamente sussunte fino all'anno 2017 nella posizione economica B1 e dal gennaio 2018 nella successiva posizione economica B2 come previsto dalla legge e dal contratto collettivo Nazionale delle Funzioni Locali, ricevendo la giusta retribuzione.
Infine, evidenziava che il dal giorno 6.12.2021 svolgeva altra attività presso l'Ufficio Parte_1 dei Servizi Sociali del Comune di Capodrise, giusta delibera giunta n. 110 del 16.11.2021 e relativo ordine di servizio del 6.12.2021, svolgendo le proprie mansioni di collaboratore amministrativo di categoria B. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata la prova orale, acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente richiede il pagamento di differenze retributive asserendo di aver svolto, a partire dal
2015 mansioni sussumibili nella categoria B3 in quanto addetto, sostanzialmente esclusivo, al protocollo.
2 Parte resistente contesta l'assunto evidenziando sia che le mansioni svolte sono riconducibili all'area professionale B ed il distinguo tra le posizioni economiche è conseguenza di una progressione triennale e non già dello svolgimento di mansioni diverse.
Orbene, trattandosi di lavoratore alle dipendenze di un Comune trova applicazione il regime giuridico pubblicistico che va, nella specie, richiamato.
Secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, e successivamente dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, “… l'esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
La stessa norma, al comma 2, prevede la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obbiettive esigenze di servizio, ma pone dei precisi limiti indicati nelle lettere a) e b): e cioè che vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4 di detto articolo 56; e, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
E, comunque, in queste ipotesi è previsto, al comma 4, che il lavoratore per il periodo di effettiva prestazione abbia diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
In caso d'insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione (per esempio, carenza di obbiettive esigenze di servizio;
copertura del posto vacante per più di un anno), il 5° comma dell'art. 52 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore.
Essa, si ribadisce, genera il solo diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico” (da ritenersi di ampiezza inferiore rispetto all'ipotesi di svolgimento di diritto delle mansioni) per il periodo di effettiva prestazione delle stesse, a seguito della modifica dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, operata dal d.lgs. n. 387/1998, che ha abrogato la suddetta norma nella parte in cui escludeva, insieme con il diritto alla qualifica, anche quello al differenziale retributivo.
La Suprema Corte ha chiarito che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge, pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione e alle previsioni dei contratti collettivi, anche in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost., senz'altro applicabile nel pubblico impiego.
In tal senso, è stato confermato il principio di diritto secondo il quale, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal d.lgs. n. 29 del 1993 - art. 56, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, art. 25- è stato soppresso dal d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 - ultimo periodo- disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con
3 riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio ( così Cass. n. 91/2004, n.
14944/2004).
Va, infine, precisato che ai sensi del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni
In conclusione, in materia di pubblico impiego, in conseguenza del principio insuperabile sancito dal primo comma della disposizione suindicata, va sempre escluso, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, che si venga a produrre l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c.; la nullità dell'assegnazione al di fuori delle ipotesi consentite la rende improduttiva di effetti giuridici e genera solo il diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico”, fermo restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione invalida per dolo o colpa grave.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva la giudicante che nella specie va accolta la ricostruzione della parte resistente atteso che parte ricorrente non ha dedotto le mansioni diverse richieste nel caso di posizione economica B3.
Come è noto, contrariamente alle controversie relative al rapporto di impiego privato, nel caso di impiego pubblico il giudice, in applicazione del principio iura novit curia (cfr. ex multis Cass. ord.
n. 6394 del 05/03/2019) ha la possibilità di conoscere il CCNL nonostante non sia stato prodotto dalle parti. La conoscenza dello stesso non oblitera, tuttavia, l'onere assertivo della parte in punto di fatto, atteso che è proprio l'allegazione della circostanza fattuale a costituire il fondamento per l'espletamento dell'attività istruttoria e, prima ancora, per la verifica del profilo differenziale rispetto alle declaratorie.
Nella specie, tuttavia, deve ritenersi che piuttosto che progressione verticale trattasi di progressione orizzontale
Esaminando l'area funzionale B dal CCNL in atti emerge che sono ivi ricompresi i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : “ Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze
è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.” Tra i profili esemplificativi ricorrono
“lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. - lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista
4 operativo altro personale addetto all'impianto. - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse
(scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”.
Dalla letture delle esemplificazioni emerge come le mansioni asseritamente svolte anche in via astratta sono sussumibili nell'area professionale di inquadramento e non si ravvisano le ragioni giuridiche relative all'invocata progressione economica.
Partendo, tuttavia, dal CCNL 1999 a cui quello vigente ratione temporis fa riferimento, all'esito dell'indicazione dell'area professionale B è riportato quanto segue “Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.”
Esaminando l'art. 3 co. 7 del DPR 347/83, abrogato, tuttavia, nel 2012, con riferimento alla qualifica funzionale V si legge, per quanto qui rileva, che “Complessita' delle prestazioni.
Attivita' professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative;
puo' richiedere altresi' preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.
Complessita' organizzative.
L'attivita' puo' comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.
Autonomia operativa. E' completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'. La prestazione lavorativa e' caratterizzata da responsabilita' per l'attivita' direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.
Requisiti di accesso dall'esterno. E' richiesto il diploma di istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonche' specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.
Aree di attivita'
Area amministrativa.
Sono comprese nella presente area le attivita' di carattere istruttorio nel campo amministrativo nonche' l'attivita' di collaborazione amministrativa che richiede conoscenze di procedure e metodologie oltre che la capacita' di relazione anche esterna alla struttura in cui opera. In tale area rientrano esclusivamente i dipendenti dei comuni ove espletano funzioni apicali dell'area amministrativa e che costituiscono l'unica figura in tale area presente nell'ente.“
Leggendo tale qualifica funzionale e considerando che nella stessa sia radicabile il fondamento giuridico della pretesa dell'istante, è indubbio come questi avrebbe dovuto dimostrare l'esclusività e
5 l'unicità delle funzioni svolte quale addetto al protocollo oltre a competenze specialistiche pregresse o comunque acquisite.
I dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale espletata non hanno, infatti, avallato la ricostruzione in termini di unicità ed esclusività delle mansioni svolte.
Ed invero l'unico testimone di parte ricorrente, , per quanto qui rileva, dichiarava “ Sono Tes_1 addetto al front office del Comune di Capodrise dal 2020 e dipendente del Comune dal 2009 e in precedenza ero LSU. Conosco il ricorrente. Come addetto al front office non ho una password e una pec istituzionale. Ricordo che il ricorrente da quando sono in Comune ha sempre svolto le mansioni di addetto al protocollo e solo talvolta di messo comunale. Ricordo che il ricorrente ha svolto sempre le stesse mansioni tranne lo scorso anno in cui fu spostato giù e tenuto senza postazione e inattivo.
Attualmente al protocollo con lui vi è mentre in precedenza ricordo quale responsabile la Pt_2 signora . Il front office è giù mentre il protocollo sta al primo piano. Preciso che quando Per_1 portavo cose sopra da protocollare vi era sempre e solo il ricorrente. So che anche per la documentazione elettronica in entrata era il ricorrente ad effettuare l'apertura della stessa prima di procedere allo smistamento in quanto era dotato delle password. Preciso che per due o tre anni io e il ricorrente abbiamo fatto il servizio scuolabus, era prima della pandemia, portavamo i bambini a scuola per le 8 e poi li riprendevamo alle 12,30 e disimpegnavamo le mansioni di lavoro ordinario per il resto del tempo.”
Quantunque l'onere probatorio gravi in capo a parte ricorrente le dichiarazioni dell'unico testimone escusso signor non possono fondare la domanda, non solo perché generiche ma anche perché CP_2 alquanto contraddittorie in quanto il teste dapprima dichiara che le mansioni disimpegnate dal ricorrente fossero di addetto al protocollo e messo comunale, per poi riferire che questi conduceva anche uno scuolabus.
Non si rinvengono elementi utili nemmeno nelle dichiarazioni dei testimoni di parte resistente. In particolare la teste per quanto qui rileva, dichiarava “Lavoro presso il Comune di Persona_1
Capodrise dal 1982. Sino al settembre 2023 sono stata responsabile dell'ufficio protocollo, responsabile della segreteria del sindaco e da settembre sono stata spostata all'ufficio ragioneria come istruttrice amministrativa. Preciso che per cinque anni dal 2005-2006 sino al 2011 sono stata spostata ai servizi sociali. All'ufficio del protocollo mi occupavo in via esclusiva della pec e della fatturazione elettronica. Preciso che le password in entrata del protocollo cioè quelle utili per l'apertura della posta che veniva poi smistata agli uffici di competenza la possedevo solo io mentre gli altri addetti al protocollo: , e erano titolari della password ma non di quella Per_3 Parte_1 Per_2 principale a cui ho fatto prima riferimento. Preciso che con il programma in uso sino al 2018-2019 la posta la aprivo solo io e solo io gestivo le fatture che poi assegnavo mentre successivamente la posta arrivava all'ufficio protocollo e poteva essere aperta anche dagli altri operatori con le proprie credenziali. Ricordo che il ricorrente disimpegnava mansioni di messo e di autista dello scuolabus;
è stato addetto al protocollo nel 2015 per circa un anno se non ricordo male ma vi lavorava solo per due /tre ore dalle 9 alle 11 in quanto dopo svolgeva la mansione di autista. Successivamente fu
6 spostato ai servizi sociali e da settembre è tornato al protocollo. Ricordo che protocollava la posta cartacea in entrata, la pec quando io non c'ero e sempre quando ero assente protocollava la fatturazione elettronica su mia indicazione. Non aveva la mia password della pec generale ma aveva le sue come tutti i dipendenti. Sono categoria C4. Tutti i dipendenti hanno una password che consente la protocollazione degli atti interni ed esterna ciò a partre dal 2018-2019 se non erro.”
L'altro testimone di parte resistente, collega di lavoro, per quanto qui rileva Persona_2 dichiarava “Attualmente sono in pensione. Ho svolto sino al marzo 2023 mansioni di messo comunale e addetto al protocollo presso il Comune di Capodrise. Ho iniziato a lavorare il 1 ottobre del 1982.
Dal 2014 ho svolto entrambe le mansioni congiuntamente. Preciso che dal 2003 al 2012 sono stato assegnato all'ufficio del giudice di pace di Aversa. Sono rientrato al comune di Capodrise nel 2013, in primo momento sono stato assegnato all'ufficio tributi ed ero anche messo mentre successivamente, cioè dopo qualche anno, sono stato messo comunale, dal 2015 sono stato anche addetto al protocollo, preciso che gli addetti eravamo due io e e ci Parte_1 alternavamo cioè quando io ero al protocollo lui faceva il messo e viceversa. Avevamo un ordine di servizio in tal senso su indicazione del segretario comunale. Registravo la posta in entrata e in uscita all'ufficio protocollo attraverso un registro elettronico. Preciso che la registrazione avveniva senza firma elettronica, accedevo al pc, unico nell'ufficio, con la mia password e procedevo alla registrazione. Preciso che la signora era la referente per il protocollo e gestiva quello Per_1 generale che serviva per la fatturazione e le pec;
preciso che mentre la poteva vedere il Per_1 mio protocollo io non potevo accedere al suo. Preciso che il ricorrente faceva le mie stesse cose al protocollo, anche se stavamo nella stessa stanza non svolgevamo le medesime mansioni in contemporanea per cui se lui era addetto al protocollo io facevo altro e viceversa. Non ricordo con precisione sino a quando ci siamo scambiati le mansioni ma preciso che nel 2020, quando ero in malattia, poiché avevo subito un intervento al ginocchio, il segretario comunale fece un ordine di servizio con il quale attribuì a lui la mansione di messo comunale e a me quella di addetto all'ufficio del protocollo. Ricordo che tale ordine è rimasto sino all'avvento dell'altra segretaria. E' capitato che qualche volta abbia gestito la pec del Comune sempre sotto la supervisione della . E' Per_1 capitato che mi occupassi talvolta anche della fatturazione, sempre sotto la supervisione della
. Non lo so se ciò sia capitato anche al ricorrente in quanto ciascuno stava sulla propria Per_1 scrivania. Anzi voglio precisare che ricordo che talvolta la è venuta nella nostra stanza Per_1 anche chiamata da lui per svolgere queste attività. Preciso che ci occupavamo talvolta della pec e della fatturazione su richiesta della visto che lei era impegnata in quanto anche segretaria Per_1 del sindaco. So che il ricorrente è stato inquadrato come messo dal 2003, allorquando io sono stato distaccato all'ufficio del giudice di pace di Aversa e so che fino al 2013 svolgeva oltre queste mansioni quelle di addetto allo scuolabus e ricordo che era l'unico autista. Ricordo che lo scuolabus effettuava servizio sia al mattino che all'uscita dei bambini ma non so di preciso quali fossero gli orari. Ci occupavamo del protocollo sia della posta cartacea che di quella via mail. Lavoravo dal
7 lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 14,20 con due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 18,30.”
E' evidente che dall'esame complessivo delle deposizioni è emerso che le mansioni di addetto al protocollo non fossero state svolte in via esclusiva dal 2015 ma promiscua e, comunque, le stesse erano sussumibili nell'area funzionale di inquadramento mentre non è stata raggiunta la prova della progressione economica anelata perché non emerge, né dalle disposizione di servizio del 14.12.2025 né dalle dichiarazioni testimoniali che l'istante fosse l'unico ad occuparsi del protocollo o che comunque avesse particolari competenze tecniche specifiche pregresse o comunque acquisite tali da giustificare, sin dalla prima disposizione di servizio, ergo dal 2015, la progressione economica invocata.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni la domanda deve essere respinta non essendo stata raggiunta la prova del fatto costitutivo.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti considerata la novità della questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le part le spese di lite.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 12 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
1651/2021
TRA nato a [...] l'[...], rapp.to e difeso, giusto mandato Parte_1 allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Pietro Ferraro, presso cui elettivamente domicilia in
Capodrise alla via G. Gaglione n. 13
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, giusto Controparte_1 P.IVA_1 mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Veronica Pugliese, con cui elettivamente domicilia in Marcianise al viale Kennedy n. 28
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 18.03.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stato dipendente del dal 3.03.2003 all'attualità, con qualifica Controparte_1
e la mansione di messo comunale inquadrato nella categoria B1 del contratto collettivo delle Funzioni
Locali, esponeva: di aver svolto a far data dal 10.12.2015 con disposizione di servizio, protocollo n.
12637, mansioni superiori di addetto al protocollo, con acquisizione della documentazione cartacea consegnata a mano ed a mezzo PEC istituzionale e della fatturazione elettronica ed inquadrato al livello B2 come da CCNL funzioni locali;
che con successivi ordini di servizio del 09.08.2018 prot.
n. 12086 e del 01.01.2019 prot. n. 14114 gli veniva rinnovata l'assegnazione presso l'ufficio protocollo, continuando ad essere adibito oltre alle mansioni di messo comunale anche a quelle superiori di responsabile dell'ufficio protocollo inquadrate nella categoria B3; che da tabella C del
CCNL funzioni locali del 21.05.2019 ai dipendenti degli Enti Categoria B3, viene riconosciuto un incremento mensile rispetto ai lavoratori con livello B1 della somma di Euro 85,81, mentre l'incremento rispetto al livello B2 era di Euro 60,82. Tanto premesso, rivendicava il proprio diritto
1 alla corresponsione delle predette differenze retributive. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “in via principale, accertare e dichiarare l'esistenza del diritto del ricorrente alle differenze retributive per aver svolto dal 10 dicembre 2015 al 30 novembre 2021 mansioni superiori, come meglio specificato in atti, di addetto al protocollo del Comune di Capodrise, come Categoria B3; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare il in persona del sindaco e legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro #4.978,80# per differenze retributive per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020 e 2021 come risultante dal prospetto analitico depositato nel fascicolo di parte ricorrente, che fa parte integrante del ricorso, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni e fino all'effettivo soddisfo;
condannare altresì
l'amministrazione resistente al riconoscimento nello stato di servizio del ricorrente dello svolgimento di mansioni superiori, utile – in quanto costituenti titolo – qualora il ricorrente decidesse di partecipare a concorsi interni;
condannare il in persona del sindaco e legale Controparte_1 rapp.te p.t., con sede in Capodrise, alla piazza Aldo Moro al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio il resistente impugnando e contestando integralmente e CP_1 specificamente tutte le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto. In particolare, contestava lo svolgimento delle mansioni superiori precisando che le attività di protocollazione delle fatture elettroniche e di smistamento delle stesse venivano svolte dalla signora Persona_1
Precisava, inoltre, che con decreto n. 6 del 13.08.2018 il sindaco pro tempore aveva nominato il dipendente comunale quale sostituto messo comunale per i soli periodi di Parte_1 assenza del messo comunale Ribadiva che il ricorrente aveva eseguito Persona_2 esclusivamente le mansioni di cui alla categoria B, legittimamente sussunte fino all'anno 2017 nella posizione economica B1 e dal gennaio 2018 nella successiva posizione economica B2 come previsto dalla legge e dal contratto collettivo Nazionale delle Funzioni Locali, ricevendo la giusta retribuzione.
Infine, evidenziava che il dal giorno 6.12.2021 svolgeva altra attività presso l'Ufficio Parte_1 dei Servizi Sociali del Comune di Capodrise, giusta delibera giunta n. 110 del 16.11.2021 e relativo ordine di servizio del 6.12.2021, svolgendo le proprie mansioni di collaboratore amministrativo di categoria B. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Ammessa ed espletata la prova orale, acquisita la documentazione prodotta, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente richiede il pagamento di differenze retributive asserendo di aver svolto, a partire dal
2015 mansioni sussumibili nella categoria B3 in quanto addetto, sostanzialmente esclusivo, al protocollo.
2 Parte resistente contesta l'assunto evidenziando sia che le mansioni svolte sono riconducibili all'area professionale B ed il distinguo tra le posizioni economiche è conseguenza di una progressione triennale e non già dello svolgimento di mansioni diverse.
Orbene, trattandosi di lavoratore alle dipendenze di un Comune trova applicazione il regime giuridico pubblicistico che va, nella specie, richiamato.
Secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, e successivamente dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, “… l'esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
La stessa norma, al comma 2, prevede la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obbiettive esigenze di servizio, ma pone dei precisi limiti indicati nelle lettere a) e b): e cioè che vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4 di detto articolo 56; e, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
E, comunque, in queste ipotesi è previsto, al comma 4, che il lavoratore per il periodo di effettiva prestazione abbia diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
In caso d'insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione (per esempio, carenza di obbiettive esigenze di servizio;
copertura del posto vacante per più di un anno), il 5° comma dell'art. 52 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore.
Essa, si ribadisce, genera il solo diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico” (da ritenersi di ampiezza inferiore rispetto all'ipotesi di svolgimento di diritto delle mansioni) per il periodo di effettiva prestazione delle stesse, a seguito della modifica dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, operata dal d.lgs. n. 387/1998, che ha abrogato la suddetta norma nella parte in cui escludeva, insieme con il diritto alla qualifica, anche quello al differenziale retributivo.
La Suprema Corte ha chiarito che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge, pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione e alle previsioni dei contratti collettivi, anche in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost., senz'altro applicabile nel pubblico impiego.
In tal senso, è stato confermato il principio di diritto secondo il quale, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal d.lgs. n. 29 del 1993 - art. 56, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, art. 25- è stato soppresso dal d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 - ultimo periodo- disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con
3 riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio ( così Cass. n. 91/2004, n.
14944/2004).
Va, infine, precisato che ai sensi del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni
In conclusione, in materia di pubblico impiego, in conseguenza del principio insuperabile sancito dal primo comma della disposizione suindicata, va sempre escluso, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, che si venga a produrre l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c.; la nullità dell'assegnazione al di fuori delle ipotesi consentite la rende improduttiva di effetti giuridici e genera solo il diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico”, fermo restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione invalida per dolo o colpa grave.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva la giudicante che nella specie va accolta la ricostruzione della parte resistente atteso che parte ricorrente non ha dedotto le mansioni diverse richieste nel caso di posizione economica B3.
Come è noto, contrariamente alle controversie relative al rapporto di impiego privato, nel caso di impiego pubblico il giudice, in applicazione del principio iura novit curia (cfr. ex multis Cass. ord.
n. 6394 del 05/03/2019) ha la possibilità di conoscere il CCNL nonostante non sia stato prodotto dalle parti. La conoscenza dello stesso non oblitera, tuttavia, l'onere assertivo della parte in punto di fatto, atteso che è proprio l'allegazione della circostanza fattuale a costituire il fondamento per l'espletamento dell'attività istruttoria e, prima ancora, per la verifica del profilo differenziale rispetto alle declaratorie.
Nella specie, tuttavia, deve ritenersi che piuttosto che progressione verticale trattasi di progressione orizzontale
Esaminando l'area funzionale B dal CCNL in atti emerge che sono ivi ricompresi i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : “ Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze
è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta.” Tra i profili esemplificativi ricorrono
“lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. - lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista
4 operativo altro personale addetto all'impianto. - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse
(scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”.
Dalla letture delle esemplificazioni emerge come le mansioni asseritamente svolte anche in via astratta sono sussumibili nell'area professionale di inquadramento e non si ravvisano le ragioni giuridiche relative all'invocata progressione economica.
Partendo, tuttavia, dal CCNL 1999 a cui quello vigente ratione temporis fa riferimento, all'esito dell'indicazione dell'area professionale B è riportato quanto segue “Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.”
Esaminando l'art. 3 co. 7 del DPR 347/83, abrogato, tuttavia, nel 2012, con riferimento alla qualifica funzionale V si legge, per quanto qui rileva, che “Complessita' delle prestazioni.
Attivita' professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative;
puo' richiedere altresi' preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.
Complessita' organizzative.
L'attivita' puo' comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.
Autonomia operativa. E' completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'. La prestazione lavorativa e' caratterizzata da responsabilita' per l'attivita' direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.
Requisiti di accesso dall'esterno. E' richiesto il diploma di istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonche' specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.
Aree di attivita'
Area amministrativa.
Sono comprese nella presente area le attivita' di carattere istruttorio nel campo amministrativo nonche' l'attivita' di collaborazione amministrativa che richiede conoscenze di procedure e metodologie oltre che la capacita' di relazione anche esterna alla struttura in cui opera. In tale area rientrano esclusivamente i dipendenti dei comuni ove espletano funzioni apicali dell'area amministrativa e che costituiscono l'unica figura in tale area presente nell'ente.“
Leggendo tale qualifica funzionale e considerando che nella stessa sia radicabile il fondamento giuridico della pretesa dell'istante, è indubbio come questi avrebbe dovuto dimostrare l'esclusività e
5 l'unicità delle funzioni svolte quale addetto al protocollo oltre a competenze specialistiche pregresse o comunque acquisite.
I dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale espletata non hanno, infatti, avallato la ricostruzione in termini di unicità ed esclusività delle mansioni svolte.
Ed invero l'unico testimone di parte ricorrente, , per quanto qui rileva, dichiarava “ Sono Tes_1 addetto al front office del Comune di Capodrise dal 2020 e dipendente del Comune dal 2009 e in precedenza ero LSU. Conosco il ricorrente. Come addetto al front office non ho una password e una pec istituzionale. Ricordo che il ricorrente da quando sono in Comune ha sempre svolto le mansioni di addetto al protocollo e solo talvolta di messo comunale. Ricordo che il ricorrente ha svolto sempre le stesse mansioni tranne lo scorso anno in cui fu spostato giù e tenuto senza postazione e inattivo.
Attualmente al protocollo con lui vi è mentre in precedenza ricordo quale responsabile la Pt_2 signora . Il front office è giù mentre il protocollo sta al primo piano. Preciso che quando Per_1 portavo cose sopra da protocollare vi era sempre e solo il ricorrente. So che anche per la documentazione elettronica in entrata era il ricorrente ad effettuare l'apertura della stessa prima di procedere allo smistamento in quanto era dotato delle password. Preciso che per due o tre anni io e il ricorrente abbiamo fatto il servizio scuolabus, era prima della pandemia, portavamo i bambini a scuola per le 8 e poi li riprendevamo alle 12,30 e disimpegnavamo le mansioni di lavoro ordinario per il resto del tempo.”
Quantunque l'onere probatorio gravi in capo a parte ricorrente le dichiarazioni dell'unico testimone escusso signor non possono fondare la domanda, non solo perché generiche ma anche perché CP_2 alquanto contraddittorie in quanto il teste dapprima dichiara che le mansioni disimpegnate dal ricorrente fossero di addetto al protocollo e messo comunale, per poi riferire che questi conduceva anche uno scuolabus.
Non si rinvengono elementi utili nemmeno nelle dichiarazioni dei testimoni di parte resistente. In particolare la teste per quanto qui rileva, dichiarava “Lavoro presso il Comune di Persona_1
Capodrise dal 1982. Sino al settembre 2023 sono stata responsabile dell'ufficio protocollo, responsabile della segreteria del sindaco e da settembre sono stata spostata all'ufficio ragioneria come istruttrice amministrativa. Preciso che per cinque anni dal 2005-2006 sino al 2011 sono stata spostata ai servizi sociali. All'ufficio del protocollo mi occupavo in via esclusiva della pec e della fatturazione elettronica. Preciso che le password in entrata del protocollo cioè quelle utili per l'apertura della posta che veniva poi smistata agli uffici di competenza la possedevo solo io mentre gli altri addetti al protocollo: , e erano titolari della password ma non di quella Per_3 Parte_1 Per_2 principale a cui ho fatto prima riferimento. Preciso che con il programma in uso sino al 2018-2019 la posta la aprivo solo io e solo io gestivo le fatture che poi assegnavo mentre successivamente la posta arrivava all'ufficio protocollo e poteva essere aperta anche dagli altri operatori con le proprie credenziali. Ricordo che il ricorrente disimpegnava mansioni di messo e di autista dello scuolabus;
è stato addetto al protocollo nel 2015 per circa un anno se non ricordo male ma vi lavorava solo per due /tre ore dalle 9 alle 11 in quanto dopo svolgeva la mansione di autista. Successivamente fu
6 spostato ai servizi sociali e da settembre è tornato al protocollo. Ricordo che protocollava la posta cartacea in entrata, la pec quando io non c'ero e sempre quando ero assente protocollava la fatturazione elettronica su mia indicazione. Non aveva la mia password della pec generale ma aveva le sue come tutti i dipendenti. Sono categoria C4. Tutti i dipendenti hanno una password che consente la protocollazione degli atti interni ed esterna ciò a partre dal 2018-2019 se non erro.”
L'altro testimone di parte resistente, collega di lavoro, per quanto qui rileva Persona_2 dichiarava “Attualmente sono in pensione. Ho svolto sino al marzo 2023 mansioni di messo comunale e addetto al protocollo presso il Comune di Capodrise. Ho iniziato a lavorare il 1 ottobre del 1982.
Dal 2014 ho svolto entrambe le mansioni congiuntamente. Preciso che dal 2003 al 2012 sono stato assegnato all'ufficio del giudice di pace di Aversa. Sono rientrato al comune di Capodrise nel 2013, in primo momento sono stato assegnato all'ufficio tributi ed ero anche messo mentre successivamente, cioè dopo qualche anno, sono stato messo comunale, dal 2015 sono stato anche addetto al protocollo, preciso che gli addetti eravamo due io e e ci Parte_1 alternavamo cioè quando io ero al protocollo lui faceva il messo e viceversa. Avevamo un ordine di servizio in tal senso su indicazione del segretario comunale. Registravo la posta in entrata e in uscita all'ufficio protocollo attraverso un registro elettronico. Preciso che la registrazione avveniva senza firma elettronica, accedevo al pc, unico nell'ufficio, con la mia password e procedevo alla registrazione. Preciso che la signora era la referente per il protocollo e gestiva quello Per_1 generale che serviva per la fatturazione e le pec;
preciso che mentre la poteva vedere il Per_1 mio protocollo io non potevo accedere al suo. Preciso che il ricorrente faceva le mie stesse cose al protocollo, anche se stavamo nella stessa stanza non svolgevamo le medesime mansioni in contemporanea per cui se lui era addetto al protocollo io facevo altro e viceversa. Non ricordo con precisione sino a quando ci siamo scambiati le mansioni ma preciso che nel 2020, quando ero in malattia, poiché avevo subito un intervento al ginocchio, il segretario comunale fece un ordine di servizio con il quale attribuì a lui la mansione di messo comunale e a me quella di addetto all'ufficio del protocollo. Ricordo che tale ordine è rimasto sino all'avvento dell'altra segretaria. E' capitato che qualche volta abbia gestito la pec del Comune sempre sotto la supervisione della . E' Per_1 capitato che mi occupassi talvolta anche della fatturazione, sempre sotto la supervisione della
. Non lo so se ciò sia capitato anche al ricorrente in quanto ciascuno stava sulla propria Per_1 scrivania. Anzi voglio precisare che ricordo che talvolta la è venuta nella nostra stanza Per_1 anche chiamata da lui per svolgere queste attività. Preciso che ci occupavamo talvolta della pec e della fatturazione su richiesta della visto che lei era impegnata in quanto anche segretaria Per_1 del sindaco. So che il ricorrente è stato inquadrato come messo dal 2003, allorquando io sono stato distaccato all'ufficio del giudice di pace di Aversa e so che fino al 2013 svolgeva oltre queste mansioni quelle di addetto allo scuolabus e ricordo che era l'unico autista. Ricordo che lo scuolabus effettuava servizio sia al mattino che all'uscita dei bambini ma non so di preciso quali fossero gli orari. Ci occupavamo del protocollo sia della posta cartacea che di quella via mail. Lavoravo dal
7 lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 14,20 con due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 18,30.”
E' evidente che dall'esame complessivo delle deposizioni è emerso che le mansioni di addetto al protocollo non fossero state svolte in via esclusiva dal 2015 ma promiscua e, comunque, le stesse erano sussumibili nell'area funzionale di inquadramento mentre non è stata raggiunta la prova della progressione economica anelata perché non emerge, né dalle disposizione di servizio del 14.12.2025 né dalle dichiarazioni testimoniali che l'istante fosse l'unico ad occuparsi del protocollo o che comunque avesse particolari competenze tecniche specifiche pregresse o comunque acquisite tali da giustificare, sin dalla prima disposizione di servizio, ergo dal 2015, la progressione economica invocata.
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni la domanda deve essere respinta non essendo stata raggiunta la prova del fatto costitutivo.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti considerata la novità della questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le part le spese di lite.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 12 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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