TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 2415/2022 R.G. promossa
DA
, in persona del Sindaco p.t., Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo VANTAGGIATO e Claudia
MINERVA;
APPELLANTE
CONTRO
, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Graziano CONGEDO;
APPELLATO
All'udienza del 20-02-2025, previa discussione orale, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 204bis C.d.S. (d.lgs. n. 285/1992), depositato il 24-06-
2021, , in qualità di proprietario dell'autovettura targata CP_1
DX690WZ, proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Lecce,
avverso il verbale di contestazione n. SE 741/2021, elevato nei confronti dello stesso dal Comando della Polizia Locale del Comune di Parte_1
per la violazione dell'art. 41, comma 11, in relazione all'art. 146, comma 3,
C.d.S., in quanto “il giorno 16/5/2021 alle ore 19:05:58, in località Via Lecce inters. con via Tondo – direzione (Centro Abitato Del. G.M. 114/2008) Pt_1
il conducente (…) superava la linea di arresto sulla via semaforizzata e
proseguito la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce
rossa da 33,73 secondi”, con ingiunzione al pagamento della somma di €
167,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (oltre € 14,20 per spese postali e amministrative) ed applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di n. 6 punti dalla patente.
L'infrazione veniva rilevata automaticamente dall'apparecchiatura denominata PA (matr. N. 1414004388) installata presso l'impianto semaforico ubicato all'intersezione di cui innanzi.
Con la proposta opposizione il ricorrente contestava, per un verso,
l'illegittimità, per mancata contestazione immediata ed omessa indicazione del motivo che avrebbe impedito la immediata contestazione, nonché per difetto del certificato di taratura dello strumento di rilevazione e, per altro verso, la nullità del verbale di accertamento, per violazione dell'art. 2699
c.c.
Si costituiva il resistendo ai motivi di Parte_1
opposizione, chiedendone il rigetto.
Il giudizio, istruito con l'acquisizione della documentazione allegata dall'amministrazione resistente e con c.t.u. tecnica, disposta d'ufficio dal
Giudice di Pace di Lecce, veniva definito con sentenza n. 1166/2022,
pubblicata il 18-02-2022 e non notificata, con la quale l'adito Giudice di Pace
accoglieva l'opposizione per illegittima installazione dell'apparecchio di rilevazione photored e, per l'effetto, annullava il verbale impugnato,
compensando le spese processuali, ad eccezione delle spese della c.t.u.
tecnica, poste interamente a carico del resistente. Pt_1
Con ricorso, depositato innanzi a questo Tribunale in data 24-03-2022,
interponeva appello avverso la detta sentenza il Parte_2
[...] contestando nel merito le argomentazioni poste dal primo giudice a
[...]
base della decisione di accoglimento dell'opposizione promossa dal CP_1
che si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della prima decisione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Le censure mosse alla decisione impugnata, meritano infatti di essere condivise.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal in relazione all'art. 342 c.p.c. CP_1
Il filtro di cui alla normativa richiamata dall'appellata attiene al rispetto delle prescrizioni in tema di forma-contenuto dell'atto di appello e la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di ribadire, anche di recente a
Sezioni Unite, come “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ord. n.
36481/2022; conf. Cass. civ. Sez. Unite, Ord. n. 27199/2017).
3 L'atto di appello dell' dunque, sulla scorta delle accennate Parte_3
direttive che devono guidare il Giudice, risulta impostato nel modo corretto posto che sono presenti tutte le doglianze sopra menzionate;
del resto, il nel proprio atto di costituzione, ha compiutamente svolto le relative CP_1
difese.
Nel merito, il primo motivo di appello – con il quale il
[...]
ha contestato l'inammissibilità della c.t.u. tecnica disposta Parte_1
dal Giudice di Pace di Lecce in violazione degli artt. 2697 c.c. e 111 Cost. –
ed il secondo motivo di gravame – relativo alla riforma della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. - esaminabili congiuntamente, in quanto tra loro connessi, sono fondati.
Com'è noto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, alla modificazione delle normali regole dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle ordinarie regole in tema di onere probatorio:
all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Al contempo, è altrettanto noto (e anche pacifico) che il giudizio in esame è
rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con esclusione
del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto
dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del
provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione,
salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
4 Alla luce delle suesposte argomentazioni, ritiene il Tribunale che l'odierna appellante ha assolto compiutamente l'onere probatorio a proprio carico,
avendo prodotto in primo grado copiosa documentazione comprovante non solo la legittimità del verbale e della sottesa infrazione, ma anche l'inclusione dell'incrocio semaforico nel centro abitato del Comune di Parte_1
(cfr. Delibera G.C. n. 114/2008 relativa alla “Delimitazione centro
[...]
abitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/1992”, con allegata planimetrica,
con la quale è stata approvata la nuova delimitazione dell'abitato del Comune
di ; verbale del 09.09.2018 di delimitazione del Tratto Parte_1
interno di reso dalla Provincia di – Settore Appalti Parte_1 Pt_1
e mobilità – Servizio Strade;
parere di competenza del 26.07.2018, con il quale la Provincia di – Settore Lavori Pubblici ha rilasciato parere Pt_1
favorevole in ordine alla installazione di apparecchiature elettroniche per la rilevazione automatica delle violazioni concernenti la segnaletica semaforica anche in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate S.P. 362 (via Lecce)
intersezione con via Tondo, direzione “considerato che le intersezioni Pt_1
di cui trattasi ricadono all'interno del centro abitato”; decreto del 18-03-
2021, con il quale la ha autorizzazione l'utilizzo delle Controparte_2
apparecchiature denominate PA installate nel territorio comunale di
[...]
, sull'esplicito presupposto che “la preventiva valutazione Parte_1
prefettizia non è richiesta qualora l'impiego dei predetti strumenti di
rilevazione avvenga entro il perimetro del centro abitato delimitato con
apposti delibera di Giunta Comunale”; Delibera G.C. n. 62/2018, dell'11-
04-2018, “Rilevamento infrazioni semaforiche artt. 41 e 146 Codice della
Strada- Atto di indirizzo”), peraltro mai contestata dall'opponente;
Inoltre, appare del tutto irragionevole rispetto alla natura del giudizio per cui
è appello, oltre che antieconomica rispetto al valore della causa, la scelta operata dal primo giudice in ordine alla disposta c.t.u. tecnica, avendo
5 l'amministrazione comunale dimostrato – attraverso la copiosa produzione documentale poc'anzi richiamata – l'inclusione nel centro abitato del
Pa Comune dell'intersezione semaforica in cui è stata Parte_1
rilevata l'infrazione oggetto di causa, così replicando alla contestazione specificamente formulata dall'originario opponente in ordine alla mancata contestazione immediata dell'infrazione, che nulla a che vedere con la questione, invece ex officio rilevata dal giudice di prime cure, relativa alla illegittima installazione dell'apparecchiatura di rilevazione;
circostanza, quest'ultima, di fatto mai eccepita dalla parte ricorrente.
In particolare, assume l'appellante, al riguardo, che la sentenza è affetta da vizio di ultrapetizione, avendo il Giudice di Pace di accolto l'appello Pt_1
per un motivo - “illegittima installazione legittimità dell'apparecchio di rilevazione dell'infrazione e nullità del verbale per la violazione dell'art. 3
C.d.S.” – mai eccepito in primo grado dall'originario opponente, che ha solo marginalmente affrontato la questione della ubicazione (urbana/extra urbana)
dell'intersezione in cui è stata rilevata l'infrazione, per di più – si ripete - limitatamente all'omessa contestazione immediata della infrazione e della mancata indicazione nel verbale impugnato dei motivi che avrebbero impedito detta contestazione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che
“L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della
strada, ex artt. 204 bis C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e
23, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento
civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa
punitiva della pubblica amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per
l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti
6 dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio”
(Cass., Sez. II, n. 232/2016; Cass. Civ., Sez. II, n. 656/2010).
Orbene, considerato che effettivamente il non ha mai fatto valere tale CP_1
motivo di opposizione, va sancita la violazione dell'art. 112 c.p.c., con conseguente accoglimento del relativo motivo di appello.
Attesa la fondatezza dei primi due motivi di gravame, sono assorbiti tutti gli altri motivi.
Dall'accoglimento dell'appello discenderebbe la necessità di esaminare nel merito tutti i motivi di opposizione, poiché non valutati dal Giudice di Pace;
valutazione, nella specie, preclusa a questo Tribunale, poiché non reiterati in questa sede dall'appellato.
Ne consegue che la decisione impugnata merita di essere riformata, salvo che nella parte inerente le spese di lite, non potendo gravare sull'originario opponente la condanna alle spese di giudizio del primo grado, in cui la pubblica amministrazione si è difesa a mezzo di un proprio funzionario appositamente delegato con la conseguenza che alla medesima non è
riconoscibile alcuna somma a titolo di compenso professionale forense, salvo che per le spese concretamente affrontate in casa, e nella specie non allegate
(cfr. Cassazione civile sez. II, 24/05/2011, n.11389).
Al contempo, dalla riforma della sentenza consegue che le spese della c.t.u.
tecnica espletata in primo grado devono essere interamente poste a carico dell'originario opponente.
Per quanto attiene le spese di giudizio del secondo grado, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellante, sulla scorta dei parametri medi del D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N. 2415/2022, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. 1166/2022,
depositata il 18-02-2022 dal Giudice di Pace di conferma il Pt_1
verbale di accertamento n. SE 741/2021;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle CP_1
spese di lite relative al secondo grado di giudizio che si liquidano in €
462,00, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, e in € 64,50
per esborsi;
- condanna a rifondere in favore del CP_1 [...]
le spese della c.t.u. espletata in primo grado. Parte_1
Lecce, 20 febbraio 2025
Il Giudice Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.
8