Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Anna Maria Rossi Presidente
Dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 2397 del ruolo generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17.10.2023
PROMOSSA DA
, con l'Avv. PATRIZIA CARLI ed elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA SANTO STEFANO, 42 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
IN PROPRIO E QUALE GENITORE ESERCENTE LA CP [...]
, con l'Avv. LUCIA CARLA OMAZZI ed CP_2 Controparte_3 elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL POPOLO, 14 - ARLUNO (MI)
-Appellata-
quale impresa designata per territorio a rappresentare il Fondo di Controparte_4
Garanzia Vittime della Strada, con l'Avv. LUCA NICOLINI ed elettivamente domiciliata in VIA
DELL'INDIPENDENZA, 27 - BOLOGNA
-Appellata-
in persona del legale rappresentate pro tempore CP_5
-Appellata/Contumace-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2668/2021, depositata il 12/11/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore CP
(munita di autorizzazione a procedere rilasciata dal Giudice Tutelare del Controparte_3
Tribunale di Milano in data 19.09.2014), conveniva in giudizio Parte_1
e al fine dei sentirle dichiarare responsabili della causazione CP_6 Controparte_4 del sinistro stradale, occorso in data 5 giugno 2011 in Piana Crixia (SV) sulla SP 30 al Km 68 + 100
a seguito del quale era deceduto conducente del veicolo Renault Scenic Controparte_7 targato BF840GE, nonché al fine di sentirle condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e da perdita parentale) patiti, rispettivamente, da moglie e IO minore della vittima, in qualità di terzi trasportati del defunto.
Secondo la prospettazione attorea il sinistro si verificava a causa della collisione frontale con un diverso veicolo, proveniente dall'opposto senso di marcia, Fiat Punto - targato BT208BG condotto da , e le pretese risarcitorie venivano quantificate in € 52.224,15, ovvero € Parte_2
78.788,15 per danno biologico con personalizzazione massima in favore di e di € CP
20.495,84, ovvero € 80.006,84 per danno biologico con personalizzazione massima in favore di
(detratti gli importi già versati dall'assicurazione . Invece, la pretesa Controparte_3 Parte_1 risarcitoria con riferimento al danno da perdita parentale ammontava ad € 801.888,00 in favore di e ad € 292.454,00 in favore di . Infine, a titolo di danni CP Controparte_3 materiali, parte attrice chiedeva la liquidazione della somma determinanda in corso di causa.
In via preliminare, parte attrice chiedeva la condanna delle parti convenute al pagamento di una provvisionale pari al 50% delle somme richieste a titolo risarcitorio ai sensi dell'art. 6 L. n.
102/2006 mentre, nel merito, svolgeva domanda in via principale nei confronti dell'assicurazione del veicolo del conducente e a bordo del quale e si trovavano CP Controparte_3 ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 209/2005, nonché in via subordinata nei confronti di in qualità CP_5 di ente gestore responsabile della manutenzione del manto stradale e, in via di ulteriore subordine, nei confronti di in qualità di impresa assicuratrice per la Regione Liguria del FGVS. CP_4
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed Parte_1 eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori in relazione al danno da perdita del congiunto e la sussistenza del caso fortuito, con conseguente effetto escludente del titolo di responsabilità invocato da parte attrice nei suoi confronti.
Contestava parimenti la domanda risarcitoria nell'an e nel quantum, ritenendo altresì esaustivo quanto corrisposto ante iudicium per il danno biologico personalmente riportato nel sinistro.
Svolgeva altresì domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di e al CP_5 CP_4 fine di ottenere la ripetizione delle somme già corrisposte in via stragiudiziale e di ogni ulteriore somma da corrispondere nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Contestava, infine, la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta provvisionale ex art. 5 legge 102/2006, alla luce del fatto che non risultava provato lo stato di bisogno degli attori e non ritenendo comunque applicabile la disposizione citata al caso di specie, in quanto la responsabilità invocata dai medesimi era da iscriversi nell'alveo dell'art. 141 CdA.
Si costituiva altresì deducendo la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. CP_5
168 n. 4 c.p.c., poiché non enunciante con sufficiente determinatezza il titolo di responsabilità in forza del quale veniva convenuta in giudizio, ragione per la quale chiedeva l'integrazione CP_5 della domanda ex art. 164 co. 5 c.p.c.
Evidenziava, poi, che parte attrice citava le convenute al fine di ottenerne la condanna al pagamento delle somme pretese in via solidale, sebbene le difese svolte parevano assestarsi al più alla stregua di un mero cumulo soggettivo di cui all'art. 88 c.p.c. e che, pertanto, il regime di solidarietà invocato non poteva ritenersi sussistente nel caso di specie.
Inoltre, in via preliminare, sollevava eccezione di prescrizione per decorso del CP_5 termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. contestando recisamente, a tal riguardo, che potesse applicarsi il più lungo termine prescrizionale di cui al comma 3 della disposizione citata.
Altresì deduceva l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità, della domanda attorea a causa della non cumulabilità della domanda svolta nei confronti di ex art. 141 CdA con quella Parte_1 svolta nei confronti di a titolo di responsabilità extracontrattuale (artt. 2051, 2048 c.c.), CP_5 attesa la intervenuta decadenza di parte attrice ad agire nei suoi confronti per avere già proposto domanda nei confronti di Parte_1
Nel merito, contestava la insussistenza della responsabilità invocata per cose in custodia, in quanto l'asserita presenza di tracce di idrocarburi sul manto stradale non poteva ritenersi ricollegabile al mancato assolvimento dei propri obblighi di custode della strada, precisando altresì che la domanda andava respinta anche qualora intesa ai sensi dell'art. 2043 c.c. per mancato assolvimento dell'onere probatorio come per legge.
Ad ogni buon conto, invocava la rimodulazione di qualsivoglia responsabilità di alla CP_5 stregua del concorso colposo del creditore di cui all'art. 1227, co. 1, c.c. alla luce della integrale responsabilità del sinistro occorso in capo a . Contestava, inoltre, nell'an e nel Controparte_7 quantum la pretesa risarcitoria di parte attrice sia con riferimento al danno biologico immateriale sia con riferimento al danno da lesione del rapporto parentale.
Infine, con precipuo riferimento al lamentato danno da perdita della contribuzione a seguito del decesso del marito e padre degli attori, la convenuta deduceva che secondo il “principio di indifferenza” (sic in actis) del danno patrimoniale di cui all'art. 1223 c.c. l'ordinamento imponeva di evitare locupletazioni risarcitorie non consentite (indebito arricchimento) con la conseguenza che occorreva tenere conto delle somme che parte attrice percepiva come reddito al fine (anche) di sostentamento della famiglia;
chiedeva altresì di applicare il criterio di liquidazione della cd. capitalizzazione anticipata e comunque rilevava la fragilità della domanda sostenuta sulla produzione di due uniche buste paga della vittima.
Da ultimo, svolgeva domanda di regresso nei confronti delle altre parti convenute in caso di denegato accertamento e condanna per responsabilità in via solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Si costituiva in giudizio anche sollevando in via preliminare eccezione di CP_4 prescrizione della domanda attorea e contestandone altresì la pretesa risarcitoria in punto di an e quantum, eccependo la carenza di legittimazione passiva di FGVS, poiché ai sensi dell'art. 141 CdA
i terzi trasportati possono indirizzare le proprie istanze risarcitorie unicamente nei confronti dell'istituto assicurativo dell'autovettura sulla quale viaggiavano come terzi trasportati.
Inoltre, deduceva che la responsabilità del sinistro era da rinvenirsi unicamente nella condotta imprudente del conducente alla guida e che nessuna prova che la presenza di idrocarburi rilevata avesse causato l'incidente era stata offerta in giudizio, con la conseguenza che l'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti di doveva disattendersi. CP_5
Infine, con riferimento al lamentato danno patrimoniale patito, la convenuta evidenziava che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare di non avere mai svolto attività lavorativa e, comunque, di non percepire alcuna pensione di reversibilità. Previa integrazione dell'atto di citazione disposta dal giudice alla prima udienza, la causa veniva istruita per mezzo di consulenze tecniche di ufficio relativamente ai danni psico-fisici lamentati da parte attrice a causa dell'incidente e del decesso di , nonché Controparte_7 relativamente alla cinematica del sinistro. All'esito, il Tribunale, dopo aver ordinato l'integrazione della produzione documentale già offerta ai fini della decisione, accogliendo in parte le istanze istruttorie formulate ai sensi dell'art. 210 c.p.c., accoglieva parzialmente la domanda attrice.
Secondo il primo Giudice, infatti, escluso che vi fosse la sussistenza del caso fortuito, la
CTU cinematica aveva acclarato la responsabilità di nella causazione del Controparte_7 sinistro, a causa di una imprudente condotta di guida, in quanto lo stesso, a causa dell'alta velocità e della scarsa aderenza per il fondo stradale bagnato, perdeva il controllo del proprio veicolo, finendo per impattare all'interno della opposta corsia di marcia contro la vettura Fiat Punto.
La non riscontrata presenza di idrocarburi da parte del CTU, nel tratto di percorrenza della
Renault Scenic, consentiva di escludere che alcuna rilevanza causale potesse attribuirsi a detta circostanza, con la conseguenza che il nesso eziologico risultava interamente riferibile alla sola condotta imprudente del conducente del veicolo assicurato.
Il Tribunale riteneva, quindi, accertata la sussistenza del diritto al risarcimento del danno richiesto da parte attrice ai sensi dell'art. 141 CdA, con conseguente condanna di in Parte_1 qualità di assicuratore del veicolo a bordo del quale si trovavano i terzi trasportati, con assorbimento delle restanti domande svolte da parte attrice in via subordinata (contro e . CP_5 CP_4
Considerato, quindi, che l'espletata CTU relativa alla valutazione del danno biologico aveva quantificato la lesione dell'integrità psicofisica della nella percentuale pari al 15%, mentre CP per quanto concerne il IO minore, nel 4%, il Tribunale condannava ON al pagamento in favore di , a ristoro del danno non patrimoniale patito, della CP somma di € 45.609,00 + € 3.341,25 al lordo dell'importo già percepito di euro 3.156,51 ed in favore di a ristoro del danno non patrimoniale patito, della somma di € Controparte_3 4.234,20 + € 1.044,78 al lordo dell'importo già percepito di euro 974,16, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
Condannava, altresì, al pagamento, in favore di ON CP
(anche per a ristoro del danno patrimoniale emergente
[...] Controparte_3 patito, della somma di € 1.166,40 oltre rivalutazione ed interessi.
La domanda riconvenzionale trasversale svolta da nei confronti di e Parte_1 CP_5
veniva rigettata, dovendosi escludere una forma di responsabilità in capo ad sia CP_4 CP_5 avuto riguardo ad un titolo di responsabilità quale quello di cui all'art. 2051 c.c., sia avuto riguardo a quello residuale di cui all'art. 2043 c.c., in quanto la sostanza oleosa presente sul manto stradale al momento dell'incidente stradale non era stata individuata con certezza come antecedente logico- causale del sinistro.
Il CTU, infatti, aveva precisato che, non solo, non era stato possibile accertare se fossero presenti idrocarburi sul punto d'urto, ma aveva altresì chiarito che la segnaletica in prossimità del luogo d'impatto era chiara ed evidente in entrambi i sensi di marcia, segnalando il pericolo di strada sdrucciolevole.
Il sinistro era stato, dunque, causato dalla condotta imprudente di , il Controparte_7 quale si era discostato dagli standard prudenziali di comportamento, debitamente segnalati e richiamati dall'ente gestore della strada percorsa, e che la situazione del caso concreto imponeva, così liberando da responsabilità CP_5
Per analoghi motivi non veniva accolta nemmeno la domanda riconvenzionale trasversale svolta nei confronti di . CP_4
Infatti, pur essendo vero che il FGVS risponde esclusivamente nei casi previsti all'art. 283
Cd.A, fra i quali erano certamente ricompresi quelli in cui il danno al veicolo incidentato era stato causato da un veicolo non identificato (art. 283 co. 1 lett. a CdA), tuttavia, l'ipotesi che gli idrocarburi trovati sulla strada potessero essere provenuti da un veicolo diverso ed estraneo all'incidente, comunque non identificato, era stata sconfessata dalle risultanze della CTU, che non consentiva di ritenere certo che - qualsiasi fosse la provenienza della sostanza - la stessa avesse cagionato la perdita di controllo del veicolo Renault Scenic, innescando il moto aberrante con esito fatale. Avverso detta pronuncia proponeva appello Parte_1 chiedendo la modifica in punto quantum debeatur del provvedimento gravato.
Si costituivano in giudizio in proprio e quale genitore esercente la CP potestà sul IO e entrambe Controparte_3 Controparte_4 concludendo per il rigetto dell'appello per l'integrale conferma dell'impugnata Sentenza. Nessuno si costituiva per , di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta omessa e/o erronea valutazione delle risultanze della CTU medico legale, in particolare omessa applicazione dei chiarimenti del CTU dott. Per_1 acquisiti al processo di I grado e conseguente erronea quantificazione degli importi risarcitori, in violazione al principio dispositivo ex art. 115 cpc e art. 116 cpc.
Difatti, il Tribunale, dopo aver correttamente limitato il risarcimento dovuto alle sole lesioni subite dalle parti attrici in proprio, a seguito dell'incidente della strada in questione, determinando che l'evento si era verificato per responsabilità esclusiva del , conducente del Controparte_7 veicolo assicurato non avrebbe considerato i chiarimenti del CTU che quantificavano Parte_1 separatamente il danno da lesioni per l'infortunio e quello indiretto/riflesso sempre ritenuto danno biologico derivante dalla perdita del congiunto, pregiudizio, quest'ultimo, non dovuto alle parti attrici/appellate in quanto prodottosi a causa dell'imprudenza della vittima nella condotta di guida, evento che ha portato al decesso del per sua stessa responsabilità. CP_7 Quindi, il coinvolgimento dell'appellante Compagnia è delimitato dai disposti dell'art. 141 Cod. Ass. e la stessa è tenuta a risarcire il danno ai trasportati nella misura provata in corso di giudizio (qualora, come nella fattispecie non si sia definito il sinistro in via extragiudiziale).
Viceversa, dall'impugnata Sentenza emergerebbe una quantificazione del tutto errata ed oltremodo esagerata del danno biologico di entrambe le parti istanti, pari al 15% per CP ed al 4% per , fondata erroneamente su un danno che prevede anche la
[...] Controparte_3 sofferenza ed il danno biologico iure proprio da perdita del congiunto, mentre, nei propri chiarimenti, il CTU dott. era stato molto chiaro nell'accertare un danno biologico del 2% in Per_1 favore di e dell'1% in favore del IO . CP Controparte_3 L'appellante chiede, quindi, all'adita Corte di ricondurre la soccombenza sulle corrette risultanze istruttorie e sull'effettivo danno accertato con CTU, limitando il pregiudizio subito dalle originarie parti attrici, al solo danno biologico derivante dall'essere trasportati, ricalcolando le somme in soccombenza, sulla base delle tabelle ex art. 139 CdA, essendo in contestazione anche il riconoscimento delle spese di € 450,00 relative al percorso di psicoterapia della CP L'appello è parzialmente fondato. Come correttamente sostenuto dall'appellante, non sono risarcibili i danni iure proprio patiti da moglie e IO del de cuius per la perdita del congiunto, allorché la responsabilità del sinistro e dello stesso decesso risultino addebitabili esclusivamente alla vittima primaria del sinistro, come non è revocabile in dubbio sia avvenuto nel caso di specie. Ciò per un duplice ordine di motivi: innanzitutto perchè, in una simile fattispecie, il fatto dannoso verificatosi non ha caratteristiche di antigiuridicità, tali da integrare un illecito risarcibile, in quanto la responsabilità del sinistro è imputabile esclusivamente allo stesso danneggiato;
in secondo luogo perché “non possono essere alterati i principi cardine della materia assicurativa che poggiano sulla responsabilità e che non consentono di prospettare un risarcimento per i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato
a sé stesso (quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire).
Del resto, ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria. Ne consegue che non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso (in linea con quanto ritenuto, per
l'ipotesi di concorso colposo parziale della vittima, da Cass. n. 23426 del 2014; Cass. n. 9349 del
2017 e da Cass. n. 4208 del 2017), giacché tale danno presuppone, a monte, l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto” (Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 4054 del 9.2.2023). In senso analogo la S.C. si era già espressa nelle due pronunce richiamate, specificando che il principio per cui, in caso di perdita del rapporto parentale ciascuno dei familiari ha diritto ad una liquidazione compensativa di tutto il danno non patrimoniale subito, non è applicabile nelle ipotesi in cui vi sia il concorso della vittima nella causazione della morte, e ciò non per effetto dell'applicazione dell'articolo 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore), bensì perché la lesione del diritto alla vita, dolosamente o, come nella specie, colposamente cagionata da chi la vita perde non può ritenersi integrare un illecito della vittima nei confronti dei propri parenti (ossia l'altra parte del rapporto parentale). In buona sostanza, la vittima non può ritenersi responsabile nei confronti dell'altra parte del rapporto parentale per la rottura dello stesso, non insorgendo, di conseguenza, alcun credito risarcitorio iure proprio del congiunto sopravvissuto per la quota parte di responsabilità, del congiunto defunto, nella causazione del danno-evento. (Cass. Civ., n. 9349/2017).
Tuttavia, il caso che ci occupa riguarda una situazione del tutto peculiare, in quanto gli attori avevano chiesto di essere risarciti, oltre che per il danno da perdita parentale, anche per il danno biologico diretto, in quanto danneggiati/trasportati sull'autovettura del congiunto deceduto. All'esito delle operazioni peritali ed anche alla luce dell'espletata Consulenza specialistica psichiatrico-forense, che aveva riconosciuto a carico dei periziati “una condizione di lutto patologico che si esprime clinicamente nella sig.ra con una Distimia e nel IO CP [...]
un Disturbo dell'Adattamento con Ansia”, il CTU, in pieno accordo con i Consulenti di CP_9 parte, assommava entrambi i pregiudizi subiti dai periziandi ovvero quello per le lesioni subite quali trasportati e quello per la perdita del congiunto, definendo un unico danno biologico:
- per “oltre alla componente di danno psichico, quanto correlato agli esiti CP della frattura costale e alla disfunzionalità cervicale, tenuto conto delle risultanze specialistiche, dei disturbi lamentati dalla Perizianda, dell'obbiettività clinica riscontrata e delle attitudini dinamico-relazionali, nonché dei comuni baremes di riferimento e delle pre-esistenze, si ritiene di poter stimare il complesso menomativo nella misura del 15%, con riferimento all'integrità psico- fisica” (pag. 32 CTU);
- per il minore “allo stato residuano frammenti di vetro a livello della Controparte_3 guancia sinistra e della regione laterale della palpebra…. Oltre alle sopracitate ripercussioni di natura neuropsichica. Pertanto, sulla base delle risultanze specialistiche e tenuto conto dei disturbi lamentati dal Periziando, dell'obbiettività clinica riscontrata e delle attitudini dinamico- relazionali, nonché dei comuni baremes di riferimento …, si ritiene di poter stimare il complesso minorativo nella misura del 4%, con riferimento all'integrità psico-fisica”. A seguito delle istanze di chiarimenti formulate sia dal difensore delle parti attrici che da quello di il Tribunale chiedeva al CTU di precisare e differenziare, “rispetto all'unitario Parte_1 danno biologico accertato nei periziati, la percentuale di danno biologico conseguente alle lesioni dirette subite dai predetti quali trasportati rispetto a quello indiretto da perdita del congiunto, di cui ne ha accertato risvolti psichiatrici”. Il CTU così rispondeva alla richiesta di chiarimenti:
“… poiché nella sig.ra residuano un danno da lutto che si esprime con una distimia CP di grado lieve–moderato, gli esiti della frattura della IX costa sinistra e gli esiti di un trauma cervicale, la quota attribuibile al danno fisico, secondo i comuni baremes di riferimento, può essere stimata nel 2%”. “…residuando in un disturbo dell'adattamento di grado lieve, oltre ad Controparte_3 allegato fastidio a livello dei frammenti di vetro ritenuti e piccoli esiti cicatriziali ipocromici alla guancia sinistra, la quota attribuibile al danno fisico può essere stimata nella misura dell'1%”. Di conseguenza l'appellante chiede la limitazione del quantum risarcitorio alle sole lesioni subite dai due danneggiati nella loro veste di trasportati, detraendo la parte di danno afferente il danno biologico iure proprio per la sofferenza conseguente alla perdita del marito e padre, responsabile del grave incidente della strada ove quest'ultimo ha trovato la morte. Tuttavia, le argomentazioni addotte a supporto di tale richiesta, sono solo parzialmente corrette. E', infatti, vero che, sulla scorta del principio di diritto poc'anzi enunciato, non è certamente risarcibile il danno psichico da lutto, in quanto lo stesso non è collegato alla situazione di trasportati dei due danneggiati, i quali avrebbero comunque patito il medesimo danno, per il solo fatto della morte dello stretto congiunto, ma è altrettanto vero che, dalla piana lettura della CTU, il danno psichico patito da madre e IO è solo in parte riferibile al lutto, in quanto un'altra parte è da attribuirsi ai traumi derivati dal sinistro e dal susseguirsi dei tragici eventi, che hanno gravemente inciso sulla integrità psichica degli attori.
Infatti, il CTU medico legale incaricato, stanti le problematiche di natura psichiatrica, decideva, in accordo con i CC.TT.PP., di sottoporre a consulenza specialistica e il CP di lei IO , avvalendosi della collaborazione specialistica del Prof. Controparte_3 Per_2
il quale, premesso che i temi principali affrontati del suo lavoro riguardavano il vissuto
[...] traumatico sia della perdita del congiunto che dell'evento stesso, vissuto in prima persona dai due periziati, riferiva che: “la SI.ra ha declinato un ricordo ancora vivido e sofferto CP dell'incidente: la grande paura sperimentata avendo temuto che il bimbo fosse morto (“'era pieno di sangue”), il trasferimento in eliambulanza (lei ed il marito) in ospedale, la constatazione del decesso del marito durante il trasferimento e l'angoscia per non essere fisicamente vicina al IO (…) Ha dichiarato di avere intrapreso un percorso di psicoterapia, ma di averlo abbandonato dopo alcuni mesi non riuscendo a trarne beneficio e di averlo poi ripreso più recentemente per cercare di essere aiutata a superare la paura della guida dell'auto che le è possibile solo per percorsi brevi e comunque già conosciuti e non riuscendo neppure ad sentirsi "sicura" quando trasportata. Per questo motivo ha rifiutato incarichi lavorativi magari più gratificanti, ma lontani dalla propria abitazione”. Successivamente, in accordo con il CTU e con i Consulenti delle parti, nel tentativo di sollevare il piccolo , da riferimenti storici e/o personali comunque invasivi e CP potenzialmente dolorosi, il Prof. ha ritenuto opportuno chiedere alla madre una descrizione Per_2 delle caratteristiche emotive e comportamentali del IO, ricavando che il bambino “Manifesta tuttavia comportamenti di estrema apprensività nei confronti della madre, palesando timori ed insicurezze anche immotivate perfino nei confronti dei nonni. Si addormenta con difficoltà e solo con la presenza della madre. Il suo comportamento abituale viene descritto come iperattivo”. Quindi, in disparte tutte le problematiche relative al lutto, compiutamente analizzate dallo specialista, vi sono evidenti ricadute, dal punto di vista psichico, direttamente derivate dal coinvolgimento personale delle parti nel sinistro stadale e dalle traumatiche esperienze vissute nelle fasi successive allo stesso, il che è perfettamente plausibile, atteso che, ad onta dei modesti danni fisici (fortunatamente) riportati da madre e IO, l'incidente stradale nel quale essi rimasero direttamente coinvolti fu di drammatica gravità, portando addirittura al decesso del giovane marito e padre, appena 39enne all'epoca dei fatti. I genitori (trasportati in eliambulanza all'Ospedale San Martino di Genova) furono separati dal IO (trasportato in eliambulanza all'Ospedale Gaslini di Genova); la moglie che si trovò ad assistere al decesso del marito durante il trasporto e che credeva di aver perso anche il IO, avendolo visto l'ultima volta ricoperto di sangue, sono certamente eventi traumatici in grado di incidere profondamente nella psiche di un soggetto. Vero sia che la giovane donna non è riuscita più a guidare l'auto, se non per brevi e conosciuti percorsi, avendo timore di salire in auto anche quale trasportata. Dall'altra parte il piccolo che, improvvisamente, si è trovato ad affrontare il CP trauma e la sofferenza fisica (presenza di corpi estranei nei tessuti molli, di cui il più voluminoso a livello della porzione laterale della palpebra superiore sinistra ed altri quattro a livello della guancia omolaterale), in un ambiente sconosciuto, con persone sconosciute, senza la rassicurante presenza dei genitori. E', quindi, indubbio, che parte del danno psichico rilevato dal CTU sia direttamente attribuibile al sinistro mortale nel quale gli attori rimasero coinvolti e, quindi, diviene parte del danno risarcibile, unitamente a quello strettamente fisico dagli stessi patito. La sicura sussistenza di tale danno e l'impossibilità di poter distinguere la percentuale riferibile ad esso da quella riconducibile al danno da lutto, induce a procedere ad una quantificazione puramente equitativa, che si individua nel 50% delle somme liquidate dal Tribunale per il danno biologico, così come unitariamente inteso dal CTU. Stesso dicasi per la somma di € 450,00 relativa al percorso di psicoterapia di CP
dovendosi ritenere che parte della stessa sia riferibile ai danni psichici riportati nel sinistro.
[...]
Ne consegue che il risarcimento dovuto alle parti danneggiate dovrà essere così rideterminato: per nella complessiva somma di € 24.475 al lordo CP dell'importo già percepito di € 3.156,51, e per , nella complessiva Controparte_3 somma di € 2.639,50, al lordo dell'importo già percepito di € 974,16, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come indicato nella parte motiva dell'impugnata Sentenza.
Va, altresì, rimodulato il ristoro del danno patrimoniale emergente patito da CP
(anche per il IO minore), nella minor somma di € 941,40 oltre rivalutazione ed
[...] interessi come indicato nella parte motiva dell'impugnata Sentenza. L'esito complessivo della lite, che vede comunque soccombente la Compagnia appellata, porta a confermare la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite di entrambe i gradi del giudizio, spese che vanno, tuttavia, liquidate in base allo scaglione di riferimento dato dalle somme rideterminate in questa sede.
Nulla per le altre parti appellate, nei confronti delle quali non è mai stata svolta domanda alcuna nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in proprio e quale genitore esercente la potestà sul
[...] CP IO , e avverso la Sentenza Controparte_3 CP_5 Controparte_4 del Tribunale di Bologna n. 2668/2021, così dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata
Sentenza, condanna quale ristoro del danno non patrimoniale ON patito, al pagamento in favore di , della complessiva somma di € CP
24.475 al lordo dell'importo già percepito di € 3.156,51, ed in favore di CP
, al pagamento della complessiva somma di € 2.639,50, al lordo dell'importo
[...] già percepito di € 974,16, il tutto oltre rivalutazione ed interessi come indicato nella parte motiva dell'impugnata Sentenza.
B) Condanna quale ristoro del danno patrimoniale emergente ON patito, al pagamento in favore di (anche per il IO minore), della CP complessiva somma di € 941,40 oltre rivalutazione ed interessi come indicato nella parte motiva dell'impugnata Sentenza. C) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ON
(in proprio e quale genitore di ) che liquida, CP Controparte_3 quanto al primo grado, in € 8.000,00 per compensi, ed € 545,00 per spese specifiche, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge, ed in € 6.000, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA, come per legge, per il presente grado.
D) Conferma nel resto.
Così deciso in Bologna il 23.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei