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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1495/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. Valeria Marletta giusta procura in atti Parte_1
telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Harald Bonura;
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso, dall'avv. Francesco Francini;
-RESISTENTI -
* * * * * *
OGGETTO: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n.29320239009511343000 e le pregresse cartelle di pagamento n. 29320110022308773000, n.29320170015649459000, n.
29320180008160013000, n. 29320190005302363000 e n.29320200049664659000 aventi ad oggetto somme iscritte a ruolo dalla a titolo di contributi previdenziali obbligatori rispettivamente Parte_2
per gli anni 2008 e 2009, 2014, 2015, 2016 e 2017
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso il contenuto degli atti di causa da intendersi qui richiamato si osserva che, secondo l'insegnamento della S. C., in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi entro il termine di giorni 40 previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 46/99.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non sottoposta ad alcun termine di decadenza.
Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 29 d.lgs.46/1999, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, ed è pertanto sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c..
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto l'opposizione a seguito della notifica di una intimazione di pagamento eccependone la nullità per vizi di forma – sotto il profilo dell'inesistenza della relata di notifica, della invalidità della notifica a mezzo poste private, della violazione dello statuto del contribuente per difetto di motivazione – e deducendo altresì la prescrizione del credito previdenziale sopravvenuta alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Ebbene per quanto riguarda le eccezioni di natura formale la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale esperibile, ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. quando l'esecuzione non è ancora iniziata, nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel caso in questione dalla documentazione prodotta dal Concessionario risulta che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 04.01.2024; mentre il ricorso è stato depositato per via telematica in data 12.02.2024 ben oltre il termine decadenziale di venti giorni.
A ciò va aggiunto che l'eccezione di nullità della notifica è infondata nel merito.
Pagina 2 Ed infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 8416/2019 del 26/03/2019 ha chiarito che << la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente (poi società , pur se CP_3 Controparte_4
posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10,comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al
D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al
Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011>>.
Sicchè, avuto riguardo alla natura di atto amministrativo dell'atto impugnato nessuna violazione di legge risulta integrata in relazione al soggetto notificatore.
A ciò va aggiunto che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui l'impugnazione dell'atto produce la sanatoria dei vizi di notifica.
Al riguardo è stato ripetutamente affermato in materia tributaria ( ma il principio è ugualmente applicabile alla riscossione contributiva) “che la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (v. Cass. n. 654 del 2014 e n. 8374 del 2015).
Parimenti rituale va considerata la notifica delle cartelle di pagamento notificate a mezzo posta presso la residenza anagrafica del destinatario i cui relativi plichi non sono stati ritirati entro il termine di giacenza.
A tal proposito, secondo l'orientamento della Suprema Corte, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. Sez. II 24/10/2017 n. 25219; Cass.
12083 del 13/06/2016).
La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell'art. 26 del
DPR n. 602 del 1973, art. 26, trova riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1892 che, all'art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l'impiego di plico sigillato, “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”.
Detta regola deve intendersi operante anche per gli avvisi di addebito per effetto del rinvio operato dal comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010.
Nel caso in esame la notificazione è stata effettuata dall' a mezzo raccomandata con avviso di CP_5 ricevimento e dunque non occorreva alcuna menzione dell'attività di ricerca svolte dall'ufficiale
Pagina 3 postale.
La notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento è diversa da quella prevista dalla
L. n. 890 del 1982, trattandosi della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal DPR n. 655 del 1982. Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale, dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario e con il decorso del termine di compiuta giacenza.
Nel caso in questione gli avvisi di giacenza risalgono agli anni 2017, 2018, 2020 e 2022, sicchè
l'opposizione è del tutto inammissibile in quanto tardiva.
Diverso discorso va fatto in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Ed invero come già accennato, in qualunque momento e quindi anche oltre il termine di decadenza previsto dalla legge, il contribuente ha facoltà di proporre opposizione deducendo un fatto estintivo della pretesa creditoria successivo alla formazione del titolo esecutivo, quale appunto la prescrizione.
Ebbene nel caso in questione dalla documentazione prodotta dalle parti resistente risulta che:
-la cartella di pagamento n. 29320110022308773000 di € 9.695,60 è stata notificata il 19.05.2011;
-la cartella di pagamento n.29320170015649459000 di € 5.478,58 è stata notificata il 2.10.2017;
-la cartella di pagamento n. 29320180008160013000 di € 7.259,74 è stata notificata il 18.10.2018;
- la cartella di pagamento n. 29320190005302363000 di € 7.689,81 è stata notificata il 12.03.2020;
- la cartella di pagamento n. 29320200049664659000 di € 8.200,28 è stata notificata il 22.04.2022;
Successivamente, in relazione al credito previdenziale portato dai detti titoli, il Concessionario per la riscossione ha notificato l'intimazione di pagamento n. 29320229011481243000 in data 12.09.2022.
Come è agevole rilevare dalle date sopra ripotate esclusivamente in relazione alla cartella di pagamento n. 29320110022308773000 dalla di notifica del titolo al successivo atto interruttivo della prescrizione è decorso un periodo superiore a cinque anni, con conseguente prescrizione del credito previdenziale.
Di contro per le ulteriori cartelle nessuna prescrizione estintiva può dirsi maturata, anche in considerazione del periodo di sospensione introdotto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
Per le ragioni che precedono la domanda proposta dall'opponente è solo in parte fondata.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
Pagina 4 - Dichiara prescritto il credito previdenziale portato cartella di pagamento n. 29320110022308773000 con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione in forza di detto titolo;
- Rigetta nel resto l'opposizione;
- Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso il 22/01/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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