Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.484/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
Parte_1
in persona del Curatore pro-tempore Dr.
[...] Parte_2
, già corrente in S.Severo (FG) ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Re
[...]
David n.193/B presso lo studio dell'avv. Marco Caputi, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, confermativa di provvedimento autorizzativo del G.D., dall'avv.
Alessandra Cogna del Foro di Foggia
appellante
pagina 1 di 19
, nato a [...] il [...], residente in S.Severo Controparte_1 ed ivi elettivamente domiciliato alla via Sant'Anna n.10 presso lo studio dell'avv. Alfredo
P. Mennella, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato
HÉ
, nata a [...] il [...], residente in S.Severo ed ivi Controparte_2 elettivamente domiciliata alla via Rispoli n.62/c presso lo studio dell'avv. Armando Delio
Sanguedolce, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
HÉ
, nata a [...] il [...], ivi residente ed Controparte_3 elettivamente domiciliata in S.Severo alla via O. Castelli n.48 presso lo studio dlel'avv.
Andrea Di Dedda, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.158/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 19/1/2021, pubblicata in data 20/1/2021, a definizione del giudizio RG 4615/2014, proposto dall' odierno appellante in danno degli odierni appellati, innanzi il Tribunale di Foggia, avente ad oggetto “nullità o annullamento compravendita di immobili”.
Conclusioni: così rassegnate dalle parti in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
15/097/2023: per l' appellante : “accoglie lo spiegato appello per tutto Parte_1 quanto esposto in atti con l'individuazione dei motivi di gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nei capi oggetto d'impugnazione ed accogliere le conclusioni tutte avanzate in primo grado da intendersi in questa sede integralmente trascritte e riportate e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze
pagina 2 di 19 sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti nel giudizio di 1° grado nonché nel presente atto, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, in via istruttoria reiterando la richiesta di ammissione di prove orali già avanzata in primo grado come esposto nel presente atto di gravame”, per gli appellati tutti (malgrado distinte note, attesa la medesima difesa processuale, le rispettive conclusioni essendo analoghe e speculari, induce ad una unica trascrizione) si insisteva per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con citazione del 20/5/2014 la Curatela odierna appellante conveniva dinanzi il
Tribunale di Foggia gli odierni appellati per ivi sentire dichiarare nullo, ex artt. 1418,
1346 e 1474 c.c., il contratto di compravendita immobiliare intercorso in data
21/5/2009 in San Severo, con il quale i germani , e , in Parte_1 Pt_1 Pt_1 proprio e quali unici soci ed amministratori della soc. e la Parte_1
, da un parte, vendevano a tale , dante causa dei Controparte_4 Persona_1 germani , odierni appellati, tre distinti immobili di rispettiva proprietà al CP_1 distinto costo di €54.000,00 quello dei germani in proprio, di €100.000,00 quella Pt_1 della e di €30.000,00 quello della , locali tutti in Parte_1 Controparte_4
S.Severo, per il costo complessivo di €184.000,00, in atto dettagliatamente descritti con allegate planimetrie;
subordinatamente e/o alternativamente, dichiarare annullato il pedetto contratto ai sensi degli artt. 1427, 1434, 1435 e 1438 c.c.; condannare, per l'effetto, i convenuti aventi causa dell'originario acquirente, germani Controparte_1
e , al pagamento delle spese e competenze di lite;
condannare, altresì
[...] CP_2
i predetti convenuti medesimi al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo, ove si accerti che ricorrano gli estremi della respobnsabilità precontrattuale per colposa stipulazione di contratto invalivo.
A supporto di quanto richiesto, esponeva, in fatto, le vicende determinanti la proposizione del giudizio, rappresentate, in tesi, da un paventato vizio del consenso e mancanza di presupposto essenziale idonei a supportare l'annullamento o la radicale pagina 3 di 19 nullità del predetto contratto di vendita, precisando la legittimazione attiva della curatela fallimentare, subentrata alla a seguito del dichiarato Parte_1 suo fallimento, unitamente ai singoli germani suoi soci ed amministratori, dal Pt_1
Tribunale di Foggia con sentenza del 3/1/2013, in atti.
Allegava di aver appreso del predetto contratto allorché, uno dei soci falliti, Pt_1
, comunicava formalmente alla stessa, tramite il suo difensore, la pendenza,
[...] innanzi il GUP presso il Tribunale foggiano, di un giudizio penale a carico di tale
(fratello di , effettivo acquirente degli immobili venduti) Persona_2 Per_1 cui, a seguito di formale denuncia-querela dello stesso , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della società in bonis, venivano contestati i reati di usura ed estorsione (che, come si dirà appresso, avevano di fatto condizionato la vendita degli immobili di proprietà) e nel quale lo stesso denunciante, nella predetta duplice qualità, si era costituito parte civile, con necessario subingresso, in tale veste, della deducente curatela.
Aggiungeva che il giudizio predetto si concludeva con sentenza del 14/2/14 con cui il vebiva riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli. CP_1
Con riferimento al predetto giudizio penale, riassumeva la curatela attorea gli antefatti della vicenda penalmente rilevante, introdotta, come detto, con una formale denuncia del , nella qualità predetta, del 29/7/2010 e con la quale si contestava al Parte_1
, già dipendente della società e presuntivamente consapevole Controparte_1 delle difficoltà finanziarie in cui la stessa si dibatteva all'epoca dei fatti, di aver abusato della situazione di bisogno in cui versava la società per indurre la stessa a vendergli, con l'interposizione fittizia del fratello , la proprietà di vari immobili ad un costo Per_1 notevolemente disancorato dal reale e vigente valore di mercato degli stessi, di fatto imputandogli i reati di usura, conseguenti all'imposizione di interressi contra legem dallo stesso pretesi a seguito di un prestito elargito, e di estorsione per aver indotto la vendita degli immobili ad un costo imposto, dietro la minaccia di determinare il protesto bancario della stessa società.
pagina 4 di 19 In particolare, esponendo i fatti determinanti l'azione penale suddetta, in epoca di poco precedente la vendita immobiliare per cui è causa, lo stesso , all'epoca CP_1 dipendente della società in bonis, si autoproponeva disponibile alla concessione di un prestito della somma di €25.000,00, effettivamente elargito con la consegna di un assegno circolare di pari importo, verso l'emissione e consegna, da parte del di un Pt_1 proprio assegno bancario a garanzia di pari importo e con scadenza al 30/9/2007 e pattuizione di un rilevante interesse mensile di €250,00 fino alla predetta data di scadenza del titolo, con successiva e comprensibile difficoltà del mutuatario di tener fede all'impegno mensile predetto e conseguente convenzione novatoria del mutuo predetto, con differimento della scadenza di circa un anno (sett.2008) compensato, tuttavia, dalla richiesta del di una maggiorazione del 100% del tasso di CP_1 interessi per la somma di €500 mensili fino alla nuova scadenza.
Persistendo, quindi, in tale situazione di vessatorietà e nella oggettiva difficoltà di non poter ormai più estinguere il prestito usurario predetto, i in proprio e nella Pt_1 qualità predetta, si vedevano di fatto costretti a vendere i locali commerciali della società al predetto che, a sua volta, si offriva a farli Controparte_1 acquistare dal fratello al prezzo di €184.000,00, ivi compreso il piccolo locale Per_1 intercluso di proprietà della (coniuge di uno dei . CP_4 Pt_1
Assumevano pertanto i prima, e la subentrata Curatela deducente dopo, che la Pt_1 costrizione economica avesse di fatto indotto gli stessi ad una vendita ad un prezzo irrisorio, inferiore di un quarto al valore corrente di mercato, come accertato dalla
Guardia di Finanza in sede di indagini penali e come a confermarsi con invocata CTU estimativa.
In punto di diritto, assumeva pertanto la Curatela attorea, essere il contratto di vendita del 21/5/09 palesemente affetto da nullità ex artt.1418, 1346 e 1474 c.c., in quanto, il prezzo della vendita era di gran lunga inferiore a quello di mercato (al di sotto di un quarto del valore di mercato)e annullabile ex artt.1427, 1434, 1435 e 1438 c.c., in quanto il aveva, con violenza, indotto i germani alla vendita per CP_1 Pt_1 conseguirne un ingiusto vantaggio, concludendo come innanzi.
pagina 5 di 19 Con distinti atti difensivi e distinti difensori si costituivano i tre convenuti.
In particolare, quanto agli eredi dell'originario acquirente, nelle more decuto, germani
, eccepivano gli stessi analoghe deduzioni difensive, quili la carenza della CP_1 rispettiva legiuttimaione passiva per non essere a tutti gli effetti eredi del Per_1
ma solo chiamati all'eredità, nelle more dell'accettazione, il difetto di interesse
[...] ad agire nei loro confronti del nonché la prescrizione dell'azione subordinata Parte_1
e/o alternativa di annullamento negoziale e, quanto al merito, il rigetto della domanda, configurandosi insufficiente la dedotta irrisorietà del prezzo di vendita a determinare la nullità del contratto e non risultando comprovata la violenza, ex adverso denunciata e la responsabilità precontrattuale del loro dante causa, non mancando di evidenziare, data la complessa struttura negoziale della vendita con distinte tre proprietà, la limitata legittimazione della curatela ad impugnare solamente la quota di proprietà in capo alla società fallita e ai suoi soci.
Si costituiva anche la , la quale, deducendo anch'essa il difetto Controparte_3 di legittimazione della Curatela ad agire con riferimento alla sua quota di proprietà oggetto della vendita, nonché la prescrizione dell'azione esercitata dall'attrice, chiedeva il rigetto della domanda in quanto, in occasione della vendita non era stata affatto esercitata alcuna pressione o violenza morale ed anzi, aveva venduto il proprio locale intercluso finanche ad un prezzo superiore a quello di mercato.
Così integratosi il contradittorio e radicatosi il giudizio, lo stesso veniva istruito con l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale, definitosi, nelle more, con sentenza di secondo grado che aveva escluso la fattispecie dell'estorsione, limitando la condanna del al solo reato di usura, e con una disposta consulenza Controparte_1 estimativa degli immobili compravenduti finalizzata ad accertare il valore di mercato degli stessi (all'esito della quale si accertava un valore complessivo di €266.857,92), così pervenendo all'udienza decisoria del 10/9/2020 nel corso della quale veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c.
pagina 6 di 19 Con successiva sentenza del 20/1/2021 l'adito Tribunale foggiano, definiva la controversia rigettando la domanda attorea e statuendo sulle spese come da soccombenza.
Con articolata motivazione, facendo ricorso alla c.d. ragione più liquida, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria, ritenendo che dagli atti di causa non emergesse la dedotta invalidità negoziale e né alcuna responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente , dante causa dei Persona_1 convenuti germani . CP_1
In particolare, reputava destituita di fondamento la proposta azione di nullità contrattuale per asserita mancanza di elemento essenziale del negozio ex artt.1418
2°comma e 1346 c.c., tanto malgrado l'accertato valore di mercato degli immobili a fronte di quello pattuito, difettando, in tesi, il negozio di un elemento essenziale dello stesso, quale la prospettata incongruità del prezzo.
Supportava il Tribunale quanto innanzi, richiamando un consolidato principio secondo cui la vendita di un bene ad un prezzo irrisorio non costituiva motivo di nullità del relativo negozio per difetto di elemento essenziale del medesimo, quale l'oggetto o la causa, rilevando la sproporzione delle prestazioni negoziali ai soli fini dell'interpretazione della reale volontà delle parti e, in definitiva, della motivazione della causa in concreto delle parti (cfr. Cass. 10/9/19 n.22617).
Nel caso di specie, aggiungeva, peraltro, il primo giudice, il prezzo convenuto di
€184.000,00 non poiteva considerarsi “poco serio” ovvero privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico o programmaticamente destinato, nella comune intebnzione delle parti, a non essere pagato.
Parimenti infondata, a giudizio del Tribunale, si configuarara l'ulteriore domanda di annullamento per dedotto vizio del consenso ex art.1434 c.c., atteso che alcuna estorsione con violenza del consenso poteva, nel caso in esame, configurarsi, come confermato dalla contestuale vicenda processuale in sede penale, laddove il
[...]
era stato assolto dal contestatogli reato di estorsione, atteso che nulla Controparte_1 era emerso “in ordine alla prospettata costrizione operata per estorcere al e Pt_1 pagina 7 di 19 congiunti la cessione dei locali commerciali in favore del proprio germano Per_1
”.
[...]
In particolare, aggiungeva il primo giudice, con espresso richiamo alla sentenza di questa Corte d'Appello penale, non vi era prova che il negozio di compravendita immobiliare fosse frutto dell'ideazione criminale del “essendo Controparte_1 stato posto in essere dal e congiunti spontaneamente per sopperire alle difficoltà Pt_1 finanziarie”.
Priva di pregio alcuno reputava, poi, il Tribunale l'ulteriore eccezione di nullità del contratto per asserita violazione di norme imperative ex art.1418 1° comma c.c., sollevata dalla Curatela in fese decisoria, con espresso riferimento alla confermata condanna del per il reato di usura (v. sentenza n.346/2016 divenuta CP_1 definitiva), essendo il negozio di compravendita connesso alla predetta vicenda usuraria.
A tale riguardo, rilevava il primo giudice non essere emerso, dagli atti del giudizio, alcun tipo di collegamento negoziale tra il contratto di mutuo a tasso usuraio, stipulato tra il ed il ed il contratto di compravendita concluso Parte_1 Controparte_1 dai fratelli nella duplice qualità di cui innanzi e dalla , con Pt_1 Controparte_3 il (germano del riconosciuto usuraio), essendo entrambi i negozi Persona_3 stipulati tra parti diverse ed in tempi diversi, ovvero a distanza di due anni l'uno dall'altro e non presentando gli stessi clausole da cui dedurre l'unicità della causa.
Quanto, infine, alla domanda risarcitoria da responsabilità precontrattuale dell'acquirente per aver costui concluso con i e con la Persona_1 Pt_1 un contratto di compravendita invalido, reputava il Tribunale la stessa CP_4 infondata per la duplice ragione di una rilevata carenza probatoria del danno e di una acclarata validità del contratto.
Avversa detta statuizione, insorgeva la Curatela, proponendo il gravame che ci occupa,
a supporto del quale adduceva molteplici motivi.
pagina 8 di 19 In particolare, con un primo motivo si doleva per una errata interpretazione dei fatti posti a fondamento della domanda di nullità e conseguente errata applicazione e/o valutazione delle norme giuridiche in materia di nullità contrattuale.
Supportava la doglianza predetta contestando la ritenuta estraneità dell'acclarata usura in capo al con la determinazioine volitiva dei germani di Controparte_1 Pt_1 vendere ad un prezzo ben inferiore al valore di mercato, i propri immobili al Per_1
, e tanto in ragione sia della distinzione oggettiva e soggettiva del contratto di
[...] mutuo all'interno del quale si sarebbe configurata l'usura con il distinto contratto di vendita immobiliare e sia della diversa collocazione temporale dei due contratti, essendo quello di mutuo precedente di circa due anni a quello successivo di vendita ed avallando, al contrario, la prospettata connessione spazio-temporale tra l'usura e la vendita medesima ad un prezzo fuori mercato, assumendo di fatto la seconda quale diretta conseguenza della prima.
Con un secondo motivo, censurava, sempre con riferimento alla invocata nullità del contratto, un'errata valutazione delle prove documentali e richiesta di ammissione dell'attività istruttoria mediante prova orale chiesta ma non ammessa.
Con un terzo motivo, contestava il motivato rigetto della domanda di annullabilità del contratto per dedotto vizio del consenso ex art.1434 c.c., prospettando, sul punto, una erronea motivazione con utilizzo di principi inconferenti alla fattispecie.
Con un quarto motivo, reiterava la richiesta risarcitoria, erroneamente disattesa in primo grado, nei limiti di un prospettato interesse negativo, adducendo, in ordine al quantum, la rilevata differenza tra l'acclarato valore di mercato degli immobili compravenditi e quello pattuito.
Con un quinto ed ultimo motivo, infine, si doleva per l'erronea ed ingiusta applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” alla controversia giudiziaria e sue conseguenze sulla regolamentazione delle spese processuali.
Aggiungeva l'appellante la invocata richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata statuizione.
pagina 9 di 19 Anche in questo grado, con distinti difensori e rispettivi atti difensivi, si costituivano i tre appellati, ovvero i germani e (aventi causa del Controparte_1 CP_2 germano , originario acquirente degli immobili) e la Persona_1 Controparte_3
, di fatto reiterando le argomentazioni difensive già operate in primo grado ed
[...] insistendo per l'integrale rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 10/9/2021, rilevata l'omessa produzione della impugnata sentenza, si rinviava la causa per consentirne l'adempimento alla successiva udienza del 12/11/2021 riservando, all'esito, di provvedere sulle contrapposte istanze ex art.283 e 348 bis proposte dalle parti appellante e appellate.
Nel corso dell'udienza predetta, venivano disattese le contrapposte istanze con motivata ordinanza, veniva fissata l'udienza di p.c. per il 5/5/2023, differita, per rilevato carico del ruolo a quella di cui in epigrafe del 15/9/2023, trattata con la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione sulle trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Deve prioritariamente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità formale del gravame per asserita carente specificazione dei motivi d'appello, proposta dagli appellati , CP_1 rilevatane l'inconferenza alla fattispecie processuale in esame, laddove l'atto di appello contiene, con un'adeguata esposizione, ben individuate ed adeguatamente supportate, le singole doglianze addotte al procedimento motivazionale adoperato dal primo giudice, non rilevando, a tale riguardo, l'omessa specifica indicazione delle singole parti della sentenza attinte dai predetti motivi e né, tantomeno, l'indicazione di un'auspicato dispositivo emendato dai prospettati vizi motivazionali.
Venendo, quindi, al merito del gravame, lo scrutinio delle prime due censure, la cui stretta connessione ne consente una trattazione unitaria, induce il Collegio a doverle entrambe disattendere.
pagina 10 di 19 Quanto alla censura attinente la ritenuta carenza di causalità tra l'acclarato mutuo usurario intercorso tra il e suoi congiunti ed il con Pt_1 Controparte_1 prima scadenza al 30/9/07 (con successiva novazione dello stesso e differita scadenza al
30/9/08) ed il contratto di vendita in questione del 21/5/2009 con il , Persona_1 osserva il Collegio quanto segue.
La doglianza, limitata, rispetto al primo grado, al solo profilo di nullità contrattuale per violazione di norme imperative di cui al 1° comma dell'art.1418 c.c. e non più reiterata rispetto al 2° comma della stessa norma, con riferimento alla pretesa irrisorietà del prezzo (con conseguente giudicato implicito della correlativa motivazione di cui alla gravata sentenza), non può condividersi, ostandovi dirimenti rilievi sostanziali ed istruttori.
In primo luogo, deve ribadirsi la evidenziata distinzione, sostanziale, personale e temporale tra i due contratti e la mancanza di alcun collegamento negoziale tra gli stessi ipotizzabile, essendo diverse le parti, l'oggetto e finanche la collocazione temporale tra il precedente mutuo usurario del 2007 ed il successivo contratto di vendita del 2009.
Alcun nesso di causalità poteva, in secondo luogo, riconoscersi tra il primo ed il secondo, atteso che, come evidenziato dal primo giudice, gli acquisiti riscontri istruttori nel parallelo procedimento penale, il cui ordine di acquisizione agli atti del giudizio civile ne consentiva l'attribuita rilevanza probatoria, evidenziavano le dichiarazioni dello stesso denunciante, consentendo di escludere qualsiasi rapporto di conseguenzialità tra l'usura e la volontà di vendere gli immobili al germano del presunto usuraio.
Il quale parte civile nel procedimento, sentito a sommarie informazioni dalla Pt_1 polizia giudiziaria, aveva invero ammesso una predetererminata volontà di vendere gli immobili anche in epoca precedente la consumazione del prestito usuraio da parte del
, avendo condotto una precedente trattativa precontrattuale, Controparte_1 finalizzata alla vendita, con un terzo soggetto (tale di Foggia), trattativa non Per_4 andata tuttavia a buon fine ed aveva finanche espressamente ammesso che il processo volitivo della vendita degli immobili, personali e societari, fosse stato determinato dalla necessità di far fronte ad una preoccupante crisi strutturale dell'attività commerciale pagina 11 di 19 svolta dalla società e che, in tale contesto volitivo, proprio il Parte_1 [...]
, lungi dall'esercitare alcuna pressione coartativa alla vendita, si era Controparte_1 limitato a farli mettere in contatto con il fratello con il quale, effettivamente, Per_1 concludevano la vendita predetta, in disparte qualsiasi condizionamento conseguente al precedente prestito usuraio, penalemente denunciato dal oltre un anno dopo la Pt_1 conclusione della vendita medesima.
In tema di connessione funzionale tra due distinti contratti quali, nella specie, quello di mutuo con tasso usuraio del 2007 e quello successivo di vendita, oggetto della richiesta nullità per asserita violazione di norme imperative, la Suprema Corte ha reiteratamente precisato che “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale sono necessari due elementi: uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli inrteressi reciproci dlele parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario ed uno soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale(cfr. Cass. 5/3/2019 n.6323; Cass. 25/5/2023
n.14561).
Rilevanti sono finanche gli aspetti probatori della questione, gravando sulla parte interessata a comprovare la sussistenza della connessione teleologica lo specifico onere di provare la comune volontà delle parti in tal senso, atteso che:” il collegamento funzionale può essere affermato solo ove sussista idonea prova della volontà delle parti di leqalizzare i contratti medesimi interdipendenti l'uno rispetto alle vicende dell'altro”(Cass. 19/7/2012 n.12454; Cass. 21/9/2011 n.19211; Cass. 17/5/2010
n.11974).
Nel caso di specie, evidentemente, non vi è prova della comune volontà del mutuante e dell'acquirente di perseguire il fine Controparte_1 Persona_1 ultimo dell'acquisto dei beni immobili dei ad un costo irrisorio, atteso che mentre Pt_1 il primo, illecitamente, concedeva il mutuo di €25.000,00 ad un tasso d'interesse ben pagina 12 di 19 oltre quello soglia legittimo, nel chiaro intento di conseguire un indebito arricchimento, penalmemnte rilevante, il secondo si limitava a recepire la già predeterminata volontà dei di vendere la proprietà, personale e societaria, ad un costo congruo. Pt_1
A tale riguardo, per inciso, la congruità del costo effettivamente versato dal Per_1
, ovvero quello di di complessivi €290.000,00 (di cui €90.000 versati in
[...] contante per l'acquisto dell'attrezzatura in dotazione all'attività commerciale, come desumibile dalle dichiarazioni del rag. ) ovvero, in misura maggiore Persona_5 rispetto a quella stimata dal CTU, è idonea a fugare qualsiasi dubbio sulla distinta e lecita vollontà dello stesso, ben distinta da quella del fratello, di acquisire lecitamente la proprietà immobiliare in vendita.
Un distinto rilievo processuale depone, invece, per il rigetto della seconda doglianza con la quale contesta la Curatela appellante l'omessa ammissione delle istanze istruttorie orali ritualmente invocate in primo grado e disattese con l'ordinanza istruttoria del
13/10/2016 con la quale il Tribunale, riteneva che “la causa meriti istruzione esclusivamente con l'acquisizione di copia conforme del procedimento penale e con attività di consulenza tecnica d'ufficio”.
Orbene, dirimente nel ritenere inaccoglibile la censura e la conseguenziale richiesta di rimessione in istruttoria della causa, dando ingresso alle predette disattese richieste probatorie, è il comportamento di inerzia processuale assunto della parte istante successivamente alla ordinanza predetta, senza alcuna richiesta di revoca della stessa alla successiva udienza del 16/2/2016 e, soprattutto, senza la formale reiterazione dell'istanza istruttoria disattesa in alcuna delle udienza successive e nelle due consecutive udienze di p.c. del10/10/19 e del 10/9/20, e tanto in applicazione del ben noto principio di legittimità qualificante l'inerzia predetta alla stregua di una implicita rinuncia alla richiesta di ammissibilità della prova e conseguente inammissibilità della richiesta nel grado di appello.
A tale riguardo, invero, è ormai “granitico” il principio di legittimità secondo il quale l'istanza istruttoria non accoltra nel corso del giudizio che non venga riproposta in sede pagina 13 di 19 di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà dell parte interssata (v. ex multis, Cass. 16886/2016).
Infatti, la giurisprudenza oramai consolidata ritiene che le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa in decsione, non possono essere riprodotte in appello, essendo precluse dall'inerzia del proponente nel grado pregresso
(v. Cass. 25157/2008; Cass. 23574/2007; Cass. 27/6/2012 n.10748).
Tra l'altro, nel caso in esame, manca anche la specificità del correlativo motivo d'impugnazione, conseguente all'omessa reiterazione dell'istanza di prova così come capitolata in primo grado, rilevandosi inidonea la generica reiterazione della richiesta di ammissione di prove orali avanzata in primo grado (v. Cass. 9/6/2023 n.16420).
Privo di pregio si configura la terza censura addotta con riferimento alla disattesa domanda (subordinata) di annullamento del contratto per asserito vizio del consenso da parte dei venditori, conseguente, in tesi, alla illecita “pressione” esercitata con violenza morale dal , determinativa della denuncia penale di estorsione Controparte_1
(olre a quella contestuale di usura).
A destituire di fondamento la doglianza è ,ancora una volta, rilevante quanto acquisito con il prodotto fascicolo del contestuale processo penale, definito, nelle more del presente giudizio, anche con dirimente sentenza di una sezione penale di questa Corte, ritualmente prodotta agli atti (v.sentenza n.346/2016 del 26/4/2016 passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione proposto dalla parte civile).
In particolare, si evincono nella parte motivazione della predetta statuizione con la quale si assolveva il dall'ascrittogli reato di estorsione (confermando Controparte_1 solamente quello di usura) condivisibili rilievi, utilizzabili anche nel presente giudizio civile, atteso che” l'efficacia probatoiria della sentenza penale non è circoscritta all'interno dei suddetti limiti, potendo il giudice civile utilizzare la sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronuncita costituisce documentaziobne, ai fini dell'accertamento di ultreriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso pagina 14 di 19 causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (v. Cass. n.12901 del
10/5/2024; Cass. n. 36617 del 30/12/2023).
Il Collegio penale assolveva l'imputato (odierno appellato Controparte_1 quale avente causa del fratello deceuto, ) dal reato di cui capo B), Persona_1 ovvero quello di estorsione ex artt.81 e 629 c.p. in quanto, come dal correlativo capo d'imputazione, “in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto ai fatti che precedono, mediante minaccia di porre all'incasso l'assegno circolare di €25.000,00 (e quelli successivi che novavano il primo) emessi dal a titolo di garanzia in Parte_1 ordine alla restituzione del capitale avuto in prestito, così esponendolo al rischio di protesto per mancanza di fondi, costringeva i germani e la Pt_1 Controparte_3
a vendere al (fratello dell'imputato) i locali commerciali
[...] Persona_1 ubicati in S.Severo al prezzo complesivo di €184.000,00 inferiore al valore catastale degli immobili, così procurandosi il relativo profitto ingiusto con pari danno per gli offesi”, motivando l'assoluzione con formula piena “in quanto il fatto non sussite, non essendovi prova dell'effettiva verificazione dei fatti come descritti nel capo d'imputazione predetto”.
Supportava ulteriormente l'adottata pronuncia di assoluzione evidenziando: “che dalle risultanze probatorie in atti nulla emerge in ordine alla prospettata costrizione operata dal per estorcere al e congiunti la cessione dei locali Controparte_1 Pt_1 commerciali in favore del proprio germano ”. Per_1
A tale riguardo, valorizzava le dichiarazioni ex art.391 bis c.p.c. rilasciate dal rag.
consulente commerciale del e famiglia, laddove lo stesso Persona_5 Pt_1 escludeva qualsiasi coinvolgimento dell'imputato nell'operazione di compravendita degli immobili, riferendo, come innanzi già evidenziato dal Tribunale in motivazione, che il costo effettivo versato dall'acquirente dei suddetti immobili doveva intendersi non quello riportato nell'atto di vendita di €184.000,00 bensì quello, notevolmente superiore, di
€290.000,00, avendo lo stesso versato una somma di €90.000,00 in contanti, in sua presenza (con buona pace dell'asserita irrisorietà del prezzo addotto a supporto della pretesa nullità contrattuale).
pagina 15 di 19 Pertanto, concludeva il Collegio penale, “non vi è prova che il negozio di compravendita de quo sia frutto d'ideazione criminale del , essendo stato Controparte_1 posto in essere dal e congiunti spontaneamente per sopperire alle difficoltà Pt_1 finanziarie, come emerge anche dalle sommarie dichiarazioni della persona offesa” non mancando d'ipotizzare la strumentalità della denuncia penale da parte del per Pt_1 contrastare una pretesa “minaccia” del di negoziare l'assegno datogli in CP_1 garanzia del prestito elargitogli e quindi senza alcuna effettiva “costrizione” da parte dell'acquirente dei locali.
La mancanza di tale pretesa coartazione è poi ulterimente suffragata dalla stessa posizione processuale assunta dalla , coniuge del Controparte_3 Pt_1
, la quale, contestando recisamente le domande di nullità e annullabuilità del
[...] contratto poste in essere dalla Curatela odierna appellante, confermava che alcuna costrizione era stata posta in essere dall'acquirente degli immobili, evidenziando, peraltro, che quanto versatogli a fronte della vendita del proprio locale, fosse finanche superiore all'effettivo valore di mercato dello stesso.
Evidentemente, i suddetti rilievi possono evidenziarsi anche con riferimento alla quarta doglianza proposta dalla appellante avverso il rigetto della pretesa istanza Pt_3 risarcitoria conseguente a responsabilità precontrattuale da parte dell'acquirente degli immobili, ritenendosi integralmente condivisibile la motivazione esposta dal Tribunale in merito a tale domanda, rigettata per rilevata assoluta carenza probatoria, sia in ordine al preteso danno economico, escluso dalla congruità del prezzo effettivo versato di
€290.000,00 (superiore a quello di mercato come stimato dal CTU) e sia in ordine ad un'asserita mala fede da parte dell'acquirente il quale, all'esito di una trattativa trasparente e corretta, proponeva una propria disponibilità all'acquisto con congrutà del costo di un'attività commerciale, ubicata nei locali oggetto di vendita, in evidente crisi strutturale, consentendo, al contrario, ai di porre rimedio, almeno provvisorio, al Pt_1 grave dissesto finanziario che li avrebbe condotti, di li a pochi anni, al dichiarato fallimento della società di famiglia.
pagina 16 di 19 Francamente incomprensibile è infine la quinta ed ultima censura con cui si pretende di addebitare alla ritenuta applicazione del principio decisorio della ragione più liquida, la regolamentazione delle spese di lite, laddove risulta agevole constatare che il carico delle spese andava evidentemente disposto in ragione dell'incontestato principio della soccombenza processuale, posizione indubbiamente assunta dall'attorea Curatela fallimnentare nei confronti di tutti i convenuti, avendo finanche la recisamente CP_4 contestato la fondatezza della domanda attorea.
In definitiva, quindi, il gravame in esame si configura destinato ad un integrale rigetto, in quanto non sorretto da condivisibili argomentazioni in grado di avallare l'invocata riforma della gravata sentenza, meritevole, invece, di integrale conferma per essere la stessa supportata da un corretto procedimento logico-deduttivo, suffragato da incontestabili rilievi istruttori e rilevanti principi giurisprudenziali.
La regolametazione delle spese del grado non può che confermare le stauizioni assunte in merito dal Tribunale, imputando le stesse ad esclusivo carico della Pt_3 appellante ed in favore dei tre convenuti con riferimento al valore della controversia così come dichiarato dall'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
e dei fratelli , ed in persona del Parte_1 Pt_1 Pt_1 Parte_1 suo Curatore, avverso la sentenza n.158/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 19/1/2021, pubblicata il 20/1/2021, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna il appellante, in persona del suo curatore, alla integrale Parte_1 refusione, in favore degli appellati , e Controparte_1 Controparte_2
, delle rispettive competenze difensive del grado, liquidate le Controparte_3 stesse in complessivi €9.991,00 oltre accessori di legge, per ognuno di essi;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare il Parte_1 appellante, in persona del suo Curatore, tenuto al pagamento, in favore dell'Erario, di pagina 17 di 19 una somma pari all'importo del contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza dell'11/2/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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