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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5465 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Seconda civile
* * *
Il giudice istruttore AN PE, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1822/2024, promossa da: non in proprio, ma esclusivamente Parte_1 in nome e per conto di elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'indirizzo pec del difensore avv. Marco Verdi che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte attrice contro residente in [...]; CP_2
Parte convenuta n.c.
* * *
Oggetto: accertamento del diritto di proprietà di immobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI parte attrice: “accertata e dichiarata giudizialmente la piena ed esclusiva proprietà, in capo al Sig. (Amministratore e unico socio della società cancellata CP_2
1 , dei beni immobili ancora gravati da garanzia ipotecaria rilasciata a favore CP_3
della dalla e siti nel Comune di Cartosio (AL), località Arbiglia, così specificati: CP_4
- Foglio 18, particella 14, subalterno 1
- Foglio 18, particella 14, subalterno 2
- Foglio 18, particella 14, subalterno 3
- Foglio 18, particella 13, mq. 643
- Foglio 18, particella 158, mq. 60
- Foglio 18, particella 173, mq. 210
- Foglio 18, particella 199, mq. 55
- Foglio 18, particella 200, mq. 1.050 ordinare l'annotamento e/o la trascrizione della emananda sentenza al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti.
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, in data 11.12.2008, emessa nell'ambito della procedura n. 573/2008, la stata dichiarata fallita CP_3
e con provvedimento emesso in data 23.9.2021, su istanza formulata dal Curatore Dott. ed a seguito dell'approvazione del rendiconto senza attivo, il Parte_2
Tribunale di Milano, riunitosi in camera di consiglio, ha dichiarato la chiusura della procedura fallimentare ex art. art. 118 n. 4 l.f. (doc. n. 9).
La è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.02.2022 (doc. n. CP_3
10).
2 Sulla base delle visure immobiliari effettuate presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Acqui Terme, la risulta ancora proprietaria, per la quota di 1/1, degli CP_3 immobili gravati da garanzia ipotecaria rilasciata a favore della Banca, siti nel Comune di Cartosio (AL), località Arbiglia, come meglio specificati nell'atto introduttivo del giudizio (doc. 11 nonché documentazione depositata in data 16 maggio 2025).
Dalla visura CCIAA risulta che l'unico socio della società cancellata era CP_3 il convenuto sig. . CP_2
2. Richiamo ai precedenti giurisprudenziali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “l'estinzione della società per effetto dell'obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, comma
1, n. 4, l. fall., a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, determina il trasferimento degli eventuali crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento dell'attività di recupero consenta di ritenere che la società vi abbia già rinunciato prima dell'apertura della procedura concorsuale” (Cass. civ.,
Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13921, in tema di cancellazione d'ufficio, eseguita su richiesta del Curatore del fallimento della società ai sensi dell'art.118 I.f., a seguito della dichiarazione di fallimento della società e di successiva sua chiusura per insufficienza dell'attivo, nonché Cass. civ., Sez. V, 28 agosto 2025, n. 24135, nella quale si è affermato che “nel caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine societaria, detto fenomeno successorio comporta, quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro dei soli soci che rivestono tale qualità al momento della cancellazione della società”).
In fattispecie simile, ossia in ipotesi di società cancellata dal Registro delle Imprese con provvedimento di ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c. per non aver depositato, per
3 tre anni consecutivi, i bilanci relativi alla fase liquidatoria, la giurisprudenza di merito ha accolto la domanda dell'Istituto bancario che aveva concesso un mutuo fondiario
(garantito da ipoteca) in favore di tale società a responsabilità limitata e ha pronunciato una sentenza di accertamento, che ha riconosciuto formalmente la titolarità del bene immobile in capo al socio con pronuncia che è stata oggetto di trascrizione nei registri immobiliari, anche ai fini di certezza giuridica, formalizzazione della situazione proprietaria e pubblicità immobiliare, e quale presupposto per la successiva azione di esecuzione forzata per il soddisfacimento del proprio credito” (Tribunale di Milano,
Sez. Impresa B, 6 aprile 2017, con richiamo al principio affermato dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6070/2013, secondo cui: “dopo la riforma del diritto societario attuato dal decreto legislativo n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione del registro di imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o ilimitatamente a seconda che,
“pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle “mere pretese”).
Sulla basa della medesima interpretazione delle disposizioni di cui sopra, il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Torino ha recentemente rigettato l'istanza di cancellazione dell'iscrizione relativa alla cancellazione di una società a r.l. dal
Registro delle Imprese, eseguita d'ufficio dal Conservatore del Registro di Torino dopo la chiusura del fallimento di tale società presentata da un ex socio della stessa, evidenziando che “l'art. 118 co. 2 l. fall. si limita a prevedere la cancellazione dal
Registro delle Imprese quando il fallimento si chiuda a seguito del completamento
4 della liquidazione dell'attivo, inteso come attivo fallimentare, e così comprende anche
l'ipotesi in cui parte dei beni non sia stata acquisita perché la sua liquidazione non era conveniente” (Tribunale di Torino, 2 dicembre 2025, nella quale si è spiegato che
“la Corte di Cassazione, in caso analogo in cui il patrimonio residuo della società fallita era costituito da un credito, si è espressa in termini conformi chiarendo anche la sorte dei beni residui: «Anche in conseguenza della obbligatoria cancellazione dal registro dele imprese, ai sensi dell'art.118 I.f., n. 4, a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, si determina l'estinzione della società ed un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all'ente, ma che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio. Ove il credito litigioso pendente non sia stato portato, o dai soci o dagli amministratori o dai liquidatori, a conoscenza del curatore del fallimento, il quale non lo abbia perciò incluso tra le voci dell'attivo da realizzare, si deve legittimamente ritenere che esso ab origine sia stato tacitamente rinunciato dalla società e quindi non possa formare oggetto di recupero giudiziale in forza della legittimazione successoria dei soci a seguito della estinzione della società fallita» (cfr. Cass. 12921/2019, nello stesso senso nella giurisprudenza di merito Trib. Milano Sez. Imprese, 16/3/2023)”; nonché, in termini: Tribunale di Salerno, Terza Sezione civile, Sezione fallimentare,
12 febbraio 2025, che ha parimenti dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di un ex socio ed amministratore di società dichiarata fallita e cancellata dal Registro delle Imprese stante l'insufficienza di attivo ex art. 118, I c., n.4, L.F. di “disporre la cancellazione dell'avvenuta cancellazione” ovvero di “dichiarare che beni immobili invenduti residuati dopo la chiusura del fallimento, sono confluiti nella comunione indivisa e, pertanto, nella titolarità dei suo soci superstiti nelle medesime quote rappresentative delle loro partecipazioni” invocando il “fenomeno successorio in
5 favore dei soci della estinta società, in favore dei quali i beni sono caduti in comunione”).
3. Riferimenti normativi.
L'art. 2495, comma terzo, c.c. dispone che “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento
è dipeso da colpa di questi”.
4. Conclusioni.
In virtù del fenomeno successorio in favore dei soci della estinta società, la domanda di parte attrice merita integrale accoglimento dovendo conseguentemente essere accertato che i beni di cui al dispositivo sono di proprietà del convenuto quale ex socio unico della società cancellata dal Registro delle Imprese in data 7 febbraio CP_3
2022 ed ancora intestataria di tali immobili. Non si accoglie la domanda relativa all'immobile di cui al foglio 18 particella n. 143 (immobile non indicato nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale del 7 ottobre 2025m ma indicato nel foglio di p.c.) poiché non vi è documentazione attestante la titolarità del medesimo in capo alla società cancellata né è stato indicato nella nota di trascrizione della domanda del
16 aprile 2024 Registro generale n. 1672 Registro particolare n. 1374.
Non può invece essere accolta la domanda di ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere “all'annotamento e/o trascrizione della presente sentenza” poiché la trascrizione della sentenza (ovviamente, ove ne sussistano i presupposti) costituisce un obbligo del Conservatore e non è necessario l'ordine del giudice (cfr
Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2024, n. 31831; Id., Sez. II, 11 agosto 2005, n. 16853).
5. Spese di lite.
6 Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto non costituito per il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), che è proiezione del principio di causalità, poiché il presente giudizio si è reso necessario in conseguenza dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte, non potendo diversamente il creditore instaurare il processo esecutivo contro il medesimo.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, degli incombenti svolti (omesso svolgimento di istruttoria orale e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa come indicato in sede di iscrizione a ruolo di € 1.301.261,46; scaglione da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00, tariffa minima per tutte le fasi, con riduzione del 70% per quella istruttoria attesa l'assenza di istruttoria orale e la sola acquisizione di documentazione ex art. 213 c.p.c.).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara la piena ed esclusiva proprietà in capo al sig. , nato CP_2
a Novara, il 10.01.1965, C.F. e residente in [...]
n. 40, degli immobili gravati da garanzia ipotecaria rilasciata a favore della
[...]
(cessionaria di a sua volta già CP_1 Controparte_5
dalla società cancellata con Controparte_6 CP_3 sede in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8, C.F. , siti nel Comune di P.IVA_1
Cartosio (AL), località Arbiglia, così specificati:
- Foglio 18, particella 14, subalterno 1
- Foglio 18, particella 14, subalterno 2
- Foglio 18, particella 14, subalterno 3
- Foglio 18, particella 13, mq. 643
- Foglio 18, particella 158, mq. 60
- Foglio 18, particella 173, mq. 210
- Foglio 18, particella 199, mq. 55
- Foglio 18, particella 200, mq. 1.050.
7 visto l'art. 91 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese processuali che liquida, in assenza di nota spese, in complessivi € 12.819,10 per competenze professionali (di cui € 2.995,00 per fase di studio, € 1.976,00 per fase introduttiva, € 2.639,10 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 5.209,00 per fase decisionale) ed € 1.713,00 per esposti, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 15 dicembre 2025.
Il giudice
AN PE
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Seconda civile
* * *
Il giudice istruttore AN PE, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. R.G. 1822/2024, promossa da: non in proprio, ma esclusivamente Parte_1 in nome e per conto di elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l'indirizzo pec del difensore avv. Marco Verdi che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte attrice contro residente in [...]; CP_2
Parte convenuta n.c.
* * *
Oggetto: accertamento del diritto di proprietà di immobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI parte attrice: “accertata e dichiarata giudizialmente la piena ed esclusiva proprietà, in capo al Sig. (Amministratore e unico socio della società cancellata CP_2
1 , dei beni immobili ancora gravati da garanzia ipotecaria rilasciata a favore CP_3
della dalla e siti nel Comune di Cartosio (AL), località Arbiglia, così specificati: CP_4
- Foglio 18, particella 14, subalterno 1
- Foglio 18, particella 14, subalterno 2
- Foglio 18, particella 14, subalterno 3
- Foglio 18, particella 13, mq. 643
- Foglio 18, particella 158, mq. 60
- Foglio 18, particella 173, mq. 210
- Foglio 18, particella 199, mq. 55
- Foglio 18, particella 200, mq. 1.050 ordinare l'annotamento e/o la trascrizione della emananda sentenza al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti.
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare, in data 11.12.2008, emessa nell'ambito della procedura n. 573/2008, la stata dichiarata fallita CP_3
e con provvedimento emesso in data 23.9.2021, su istanza formulata dal Curatore Dott. ed a seguito dell'approvazione del rendiconto senza attivo, il Parte_2
Tribunale di Milano, riunitosi in camera di consiglio, ha dichiarato la chiusura della procedura fallimentare ex art. art. 118 n. 4 l.f. (doc. n. 9).
La è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 7.02.2022 (doc. n. CP_3
10).
2 Sulla base delle visure immobiliari effettuate presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Acqui Terme, la risulta ancora proprietaria, per la quota di 1/1, degli CP_3 immobili gravati da garanzia ipotecaria rilasciata a favore della Banca, siti nel Comune di Cartosio (AL), località Arbiglia, come meglio specificati nell'atto introduttivo del giudizio (doc. 11 nonché documentazione depositata in data 16 maggio 2025).
Dalla visura CCIAA risulta che l'unico socio della società cancellata era CP_3 il convenuto sig. . CP_2
2. Richiamo ai precedenti giurisprudenziali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “l'estinzione della società per effetto dell'obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, comma
1, n. 4, l. fall., a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, determina il trasferimento degli eventuali crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento dell'attività di recupero consenta di ritenere che la società vi abbia già rinunciato prima dell'apertura della procedura concorsuale” (Cass. civ.,
Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13921, in tema di cancellazione d'ufficio, eseguita su richiesta del Curatore del fallimento della società ai sensi dell'art.118 I.f., a seguito della dichiarazione di fallimento della società e di successiva sua chiusura per insufficienza dell'attivo, nonché Cass. civ., Sez. V, 28 agosto 2025, n. 24135, nella quale si è affermato che “nel caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine societaria, detto fenomeno successorio comporta, quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro dei soli soci che rivestono tale qualità al momento della cancellazione della società”).
In fattispecie simile, ossia in ipotesi di società cancellata dal Registro delle Imprese con provvedimento di ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c. per non aver depositato, per
3 tre anni consecutivi, i bilanci relativi alla fase liquidatoria, la giurisprudenza di merito ha accolto la domanda dell'Istituto bancario che aveva concesso un mutuo fondiario
(garantito da ipoteca) in favore di tale società a responsabilità limitata e ha pronunciato una sentenza di accertamento, che ha riconosciuto formalmente la titolarità del bene immobile in capo al socio con pronuncia che è stata oggetto di trascrizione nei registri immobiliari, anche ai fini di certezza giuridica, formalizzazione della situazione proprietaria e pubblicità immobiliare, e quale presupposto per la successiva azione di esecuzione forzata per il soddisfacimento del proprio credito” (Tribunale di Milano,
Sez. Impresa B, 6 aprile 2017, con richiamo al principio affermato dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6070/2013, secondo cui: “dopo la riforma del diritto societario attuato dal decreto legislativo n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione del registro di imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o ilimitatamente a seconda che,
“pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle “mere pretese”).
Sulla basa della medesima interpretazione delle disposizioni di cui sopra, il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Torino ha recentemente rigettato l'istanza di cancellazione dell'iscrizione relativa alla cancellazione di una società a r.l. dal
Registro delle Imprese, eseguita d'ufficio dal Conservatore del Registro di Torino dopo la chiusura del fallimento di tale società presentata da un ex socio della stessa, evidenziando che “l'art. 118 co. 2 l. fall. si limita a prevedere la cancellazione dal
Registro delle Imprese quando il fallimento si chiuda a seguito del completamento
4 della liquidazione dell'attivo, inteso come attivo fallimentare, e così comprende anche
l'ipotesi in cui parte dei beni non sia stata acquisita perché la sua liquidazione non era conveniente” (Tribunale di Torino, 2 dicembre 2025, nella quale si è spiegato che
“la Corte di Cassazione, in caso analogo in cui il patrimonio residuo della società fallita era costituito da un credito, si è espressa in termini conformi chiarendo anche la sorte dei beni residui: «Anche in conseguenza della obbligatoria cancellazione dal registro dele imprese, ai sensi dell'art.118 I.f., n. 4, a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, si determina l'estinzione della società ed un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all'ente, ma che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio. Ove il credito litigioso pendente non sia stato portato, o dai soci o dagli amministratori o dai liquidatori, a conoscenza del curatore del fallimento, il quale non lo abbia perciò incluso tra le voci dell'attivo da realizzare, si deve legittimamente ritenere che esso ab origine sia stato tacitamente rinunciato dalla società e quindi non possa formare oggetto di recupero giudiziale in forza della legittimazione successoria dei soci a seguito della estinzione della società fallita» (cfr. Cass. 12921/2019, nello stesso senso nella giurisprudenza di merito Trib. Milano Sez. Imprese, 16/3/2023)”; nonché, in termini: Tribunale di Salerno, Terza Sezione civile, Sezione fallimentare,
12 febbraio 2025, che ha parimenti dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di un ex socio ed amministratore di società dichiarata fallita e cancellata dal Registro delle Imprese stante l'insufficienza di attivo ex art. 118, I c., n.4, L.F. di “disporre la cancellazione dell'avvenuta cancellazione” ovvero di “dichiarare che beni immobili invenduti residuati dopo la chiusura del fallimento, sono confluiti nella comunione indivisa e, pertanto, nella titolarità dei suo soci superstiti nelle medesime quote rappresentative delle loro partecipazioni” invocando il “fenomeno successorio in
5 favore dei soci della estinta società, in favore dei quali i beni sono caduti in comunione”).
3. Riferimenti normativi.
L'art. 2495, comma terzo, c.c. dispone che “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento
è dipeso da colpa di questi”.
4. Conclusioni.
In virtù del fenomeno successorio in favore dei soci della estinta società, la domanda di parte attrice merita integrale accoglimento dovendo conseguentemente essere accertato che i beni di cui al dispositivo sono di proprietà del convenuto quale ex socio unico della società cancellata dal Registro delle Imprese in data 7 febbraio CP_3
2022 ed ancora intestataria di tali immobili. Non si accoglie la domanda relativa all'immobile di cui al foglio 18 particella n. 143 (immobile non indicato nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale del 7 ottobre 2025m ma indicato nel foglio di p.c.) poiché non vi è documentazione attestante la titolarità del medesimo in capo alla società cancellata né è stato indicato nella nota di trascrizione della domanda del
16 aprile 2024 Registro generale n. 1672 Registro particolare n. 1374.
Non può invece essere accolta la domanda di ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere “all'annotamento e/o trascrizione della presente sentenza” poiché la trascrizione della sentenza (ovviamente, ove ne sussistano i presupposti) costituisce un obbligo del Conservatore e non è necessario l'ordine del giudice (cfr
Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2024, n. 31831; Id., Sez. II, 11 agosto 2005, n. 16853).
5. Spese di lite.
6 Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto non costituito per il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), che è proiezione del principio di causalità, poiché il presente giudizio si è reso necessario in conseguenza dell'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte, non potendo diversamente il creditore instaurare il processo esecutivo contro il medesimo.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, degli incombenti svolti (omesso svolgimento di istruttoria orale e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa come indicato in sede di iscrizione a ruolo di € 1.301.261,46; scaglione da € 1.000.001,00 ad € 2.000.000,00, tariffa minima per tutte le fasi, con riduzione del 70% per quella istruttoria attesa l'assenza di istruttoria orale e la sola acquisizione di documentazione ex art. 213 c.p.c.).
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara la piena ed esclusiva proprietà in capo al sig. , nato CP_2
a Novara, il 10.01.1965, C.F. e residente in [...]
n. 40, degli immobili gravati da garanzia ipotecaria rilasciata a favore della
[...]
(cessionaria di a sua volta già CP_1 Controparte_5
dalla società cancellata con Controparte_6 CP_3 sede in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8, C.F. , siti nel Comune di P.IVA_1
Cartosio (AL), località Arbiglia, così specificati:
- Foglio 18, particella 14, subalterno 1
- Foglio 18, particella 14, subalterno 2
- Foglio 18, particella 14, subalterno 3
- Foglio 18, particella 13, mq. 643
- Foglio 18, particella 158, mq. 60
- Foglio 18, particella 173, mq. 210
- Foglio 18, particella 199, mq. 55
- Foglio 18, particella 200, mq. 1.050.
7 visto l'art. 91 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese processuali che liquida, in assenza di nota spese, in complessivi € 12.819,10 per competenze professionali (di cui € 2.995,00 per fase di studio, € 1.976,00 per fase introduttiva, € 2.639,10 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 5.209,00 per fase decisionale) ed € 1.713,00 per esposti, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 15 dicembre 2025.
Il giudice
AN PE
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