Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3) dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.1.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte nei procedimenti n. 3049-3066-3108 /2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
c.f. , in p.l.r.p.t. Sig. c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappr.ta e difesa nel presente giudizio dall' Avv. Francesco Mastroianni e C.F._1 presso lo studio di quest'ultimo elett.te dom.ta in Scauri Via Appia n. 695 il quale dichiara, ai sensi del II° Comma dell'art. 176 cpc come modificato dal Decreto Legge 14.3.05 n. 35 convertito con modificazioni con L. 14.5.05 n. 80, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di
Fax 0771/681740 pec Email_1
APPELLANTE
E
, codice fiscale , elettivamente domiciliata a Controparte_1 C.F._2
o 09 di Via Mo dio dell'Avv. VINCENZO CALENZO, titolare di codice fiscale e dell'Avv. MARTA CERALDI, titolare C.F._3 di codice fiscale sentata e difesa, congiuntamente e C.F._4 disgiuntamente, ponibili a ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento al seguente numero di fax: (0823) 705.191 ovvero all'indirizzo di p.e.c.: Email_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, ( )), rapp.to e difeso dall'avv. Maria Fiorentino CP_2 C.F._5 ett.te dom.to presso il suo studio in Napoli, al C.so Vittorio C.F._6 23.763667; ; Email_3
APPELLATO E APPELLANTE
E
1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S:Benedetto presso l'avv. Ida Verrengia- che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per CodiceFiscale_7 atto di Roma del 22.03.2024 n. 37875//7313 e che si dichiara disponibile a Persona_1 ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC t ai sensi dell'art .125 I comma c.p.c. e 16 comma 1 Email_4 bis del d.Lvo 31.12.1992 n 546
APPELLATO
E
, C.F. elettivamente domiciliato in Mondragone (CE) alla Controparte_4 C.F._8
Via Niccolò Machiavelli, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi Menditto, C.F.
, dal quale è rappresentato e difeso e che dichiara di voler ricevere gli C.F._9 avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c., al numero di fax 0823.979027 o all'indirizzo di posta elettronica: Email_5
APPELLATO E APPELLANTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2023 presso questa Corte lo studio ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. in funzione di Giudice del lavoro in data 8.11.2023 e notificata in data 16.11.2023 con la quale, all'esito dell'istruttoria orale, era stato accolto parzialmente il ricorso in riassunzione proposto - a seguito della sentenza n.4062/2022 di questa Corte dichiarativa della nullità della sentenza 1926/21 per difetto di contraddittorio con CP_ l' - da in data 1.2.2023 ed era stato riconosciuta la sussistenza di un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato tra l' e e dal 7 Gennaio CP_1 Controparte_4 CP_2
2004 al marzo 2017 con condanna degli stessi al pagamento in solido di complessivi €.139.640,07 oltre al versamento in solido tra loro e in favore dell' dei contributi assicurativi e previdenziali CP_3 dovuti in favore della e non versati, nei limiti della prescrizione quinquennale di cui CP_1 all'art.3 L.n.335/1995 ed era stata rigettata la domanda formulata da tesa ad Controparte_4 ottenere la dichiarazione di nullità del ricorso proposto dalla nonché la domanda avanzata CP_1 nei confronti dello Studio nei cui confronti era stata disposta la compensazione delle spese di lite..
L'appellante ha censurato la decisione in punto di statuizione sulle spese per Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.
Instaurato regolare contraddittorio, si è costituita l' contestando il gravame e proponendo CP_1 appello incidentale teso ad estendere all'appellante la condanna in Parte_1 solido al pagamento in favore dell'appellata delle spettanze retributive e contributive accertate con la sentenza di primo grado o nella diversa misura da accertare . In via preliminare ha ribadito l'eccezione di tardività della costituzione nel giudizio di primo grado.
Con distinte memorie si sono costituiti e l' CP_2 CP_3
In data 12.12.2023 ha impugnato la decisione di cui sopra nella parte in cui il Controparte_4
Tribunale aveva rit ili i documenti ed irricevibili le nuove eccezioni proposte nel giudizio di riassunzione in relazione alla propria posizione processuale. In particolare ha 2 evidenziato come le certificazioni di lavoro autonomo e le quietanze per compensi professionali prodotti da modificavano del tutto il contesto in cui le parti si CP_2 erano mosse in primo gr vidente l'estraneità di esso istante. Nel merito ha contestato diffusamente la valutazione del materiale istruttorio effettuata la giudice di prime cure .
Altopiedi, nel costituirsi, ha reiterato l'eccezione di assenza dello ius postulandi in capo al procuratore costituito in primo grado di , contestando poi nel merito il Controparte_4 gravame, del tutto infondato.
In data 14.12.2023 ha, con autonomo atto, censurato la sentenza in oggetto CP_2 riproponendo l'ecc à del ricorso introduttivo proposto dalla e CP_1 contestando la valutazione del materiale istruttorio effettuata dal Tribunal colare ha rilevato la genericità dei conteggi effettuati in maniera forfettario in relazione alle singole annualità.
Ritualmente notificato il gravame, si sono costituiti gli appellati con memorie in atti.
All'udienza odierna, all'esito di discussione orale, riuniti tutti gli appelli per evidente connessione oggettiva e soggettiva, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo .
In primo luogo occorre correggere il dispositivo nella parte in cui è indicato quale consigliere il dr.
Francesca Romana Amarelli in luogo del consigliere Rosa Bernardina Cristofano.
Tanto premesso, in via preliminare, la Corte ritiene di confermare l'ordinanza resa dal Tribunale all'esito dell'udienza del 12.12.20218 .
Segnatamente il primo Giudice, decidendo sulle eccezioni preliminari sollevate dall' in CP_1 ordine alla tardività della costituzione delle parti oggi appellanti nonché sulla mancanza di ius postulandi in capo all'Avvocato stabilito Sepe Consiglio Anna, preso atto delle date di costituzione in via telematica e letto l'art.155 c.p.c., dichiarava la tempestività delle costituzioni in giudizio dei resistenti nonché ai sensi dell'art.182 II comma c.p.c., richiamata giurisprudenza della Suprema Corte e ritenuta la possibilità di assimilare il difetto assoluto di procura alla mancanza di ius postulandi dell'avvocato stabilito che non agisca unitamente a professionista abilitato, fissava il termine del 31.12.2028 al fine di regolarizzare la procura di . Controparte_4
L ha ribadito le eccezioni gia svolte in primo grado senza, però, censurare CP_1 specificatamente le statuizioni rese al riguardo dal Tribunale nell'ordinanza del 12.12.2018, che deve intendersi pertanto confermata.
Tanto premesso, venendo al merito della controversia, occorre innanzitutto rilevare come, secondo condivisa giurisprudenza , il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo , piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica , consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare , di cui all'art. 276 c.pc in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , costituzionalizzata dall'art. 111 Cost ., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata—senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass 12002/2014) .
3 Ebbene, in applicazione del suddetto principio , si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione nodale della presente controversia ovvero la sussumibilità del rapporto di lavoro dedotto in causa in un rapporto di natura subordinata - con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni , logicamente sovraordinate .
Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria svolta, ha accolto la domanda proposta dalla CP_1 soltanto nei confronti di e di riconoscendo che tra le parti era CP_2 Controparte_4 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 7.1.2004 al marzo 2017 e condannando i datori di lavoro al pagamento di differenze retributive per un importo pari ad euro 139.640,07 .
Il Giudice di primo grado, ritenute scarsamente attendibili le deposizioni rese dai testi di parte resistente - e in quanto inficiate da Tes_1 Tes_2 Tes_3 evidenti elementi di contraddizione intrinseca ed estrinseca - ha di contro evidenziato l'adeguatezza delle dichiarazioni rese dai testi intimati dalla parte ricorrente, “lineari, non contraddittorie e congruenti”. I tratti qualificanti della subordinazioni sono stati evinti dal primo Giudice delle dichiarazioni testimoniali rese dalla madre della ricorrente, , e dal di lei coniuge, Testimone_4
. Persona_2
Ritiene la Corte che i rilievi degli appellanti e , alla luce del CP_2 CP_4 complesso delle emergenze di causa, siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che parte ricorrente abbia prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze dei convenuti per tutto il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare. Dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato.
In proposito rileva il collegio che, a parte l'inattendibilità dei testi della resistente, incombeva – come detto in premessa – sulla ricorrente offrire l'allegazione e la prova degli elementi qualificanti di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nella specie tale adempimento è risultato carente ed insufficiente. L'osservanza di un orario di lavoro, fisso, costante per un periodo di tempo significativo, è stata desunta dall'esterno, dalle deposizioni testimoniali degli
“accompagnatori” della ricorrente, cioè la madre e il coniuge. Le loro dichiarazioni, in quanto provenienti da soggetti estranei all'organizzazione lavorativa, non offrono – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice – prova dell'obbligatorietà degli orari, né della natura delle mansioni svolte. I testi, per la loro posizione, non avendo frequentato il luogo di lavoro, non sono stati in grado di riferire in merito ai tratti caratterizzanti della subordinazione, 4 e cioè all'eterodirezione (con particolare riguardo alle direttive impartire alla ricorrente). Nulla di specifico dunque è emerso dalle testimonianze con riguardo alla continuità del rapporto, alla vincolatività dell'orario di lavoro ed all'effettiva osservanza dello stesso (come indicato in ricorso), alla retribuzione ed ai tempi e modi di erogazione della stessa nonché alle direttive impartite, alla sottoposizione dell'istante al potere disciplinare e gerarchico dei resistenti ed allo stabile inserimento nell'organizzazione lavorativa. Riguardo all'ipotesi di malattia, nulla i testi hanno riferito in merito alla necessità di giustificare eventuali assenze. Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea. L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993). Invero, “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009). In virtù degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati, questo Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia erroneamente valutato, in relazione agli elementi connotanti la subordinazione, le risultanze istruttorie, ritenendo provata la tesi del ricorrente. Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione nel rapporto controverso comporta, in accoglimento dei gravami, la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda della CP_1
5 Queste considerazioni appaiono assorbenti di ogni altro rilievo sollevata dalle altre parti appellanti e dall'appellante in via incidentale..
Dal rigetto del ricorso avanzato in primo grado consegue il pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo. Si dà atto che ricorrono le condizioni , ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, ove dovuto.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli e, assorbito l'appello incidentale, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda avanzata da condanna l al pagamento delle spese del Controparte_1 CP_1 doppio grado in favore di , e che liquida per CP_2 Controparte_4 Parte_1 il primo grado in euro 1800,00 ciascuno ed euro 1500,00 ciascuno per questo grado oltre accessori CP_ come per legge, con distrazione . Dichiara compensate tra le parti le spese nei confronti dell' .
Napoli 16.1.2025
Il Presidente Est.
(dr. Anna Carla Catalano)
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