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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 10437/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Costa e Valeria Costa Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Palumbo CP_1
RESISTENTE
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 22.12.2022 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato assunto dal 1985 alle dipendenze di nel settore dei servizi di igiene , in Controparte_2 CP_3 particolare, dal 1.02.2015 al 30.09.2022, di essere stato assunto alle dipendenze della società G.R.V. s.r.l., con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operaio, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento di una malattia di natura professionale: ernia discale lombare, con relativa menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 12%.
In ricorso, il medesimo ricorrente ha dedotto di aver presentato, in data 13.05.2022, regolare denuncia CP_ all' n. 519280485, rigettata dall' con provvedimento del 25.06.2022, avverso il quale ha CP_4 CP_ presentato ricorso amministrativo in data 25.07.2022, respinto dall' con provvedimento del 12.08.2022. 1.1. L' ha chiesto il rigetto della domanda in quanto ritenuta infondata. CP_1
1.2. Quindi, la causa, istruita in via documentale e con prova testimoniale ex art. 257 bis c.p.c., con espletamento della CTU medico legale, è stata trattata all'udienza del 19/03/2025, fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
2.1. Deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal D.LGS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame in cui si è previsto all'art. 13 che “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, CP_1 primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
2.2. I testi in corso di giudizio, e – sulla cui attendibilità non vi è ragione di Testimone_1 Testimone_2 dubitare conoscendo il ricorrente ed avendoci lavorato insieme - hanno confermato che l'istante ha svolto attività di pulizia, sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro mediante l'utilizzo di macchine lavapavimenti e altre attrezzature manuali.
In specie, entrambi i testi hanno confermato i capitoli di prova articolati in ricorso relativi all'attività lavorativa svolta dal ricorrente (pulizia degli ambienti di lavoro - uffici, capannoni e stabilimenti - e anche di vasconi di manovra all'interno dei quali vengono accumulati liquidi di scarico e altri residui di lavorazione, con le mansioni esplicitate nel cap. n. 3 del ricorso); ciò, quanto meno, fino al 2012, anno dal quale si è occupato di pulizie civili, lavaggio pavimenti, pur capitando di essersi occupato fino al 2022 si pulizie tecniche.
Altresì, i testi hanno confermato che tutte le attività sopra menzionate sono state effettuate dal Pt_1 esercitando movimenti di rotazione e flessione del busto, allungamento delle braccia, flesso-estensione dei gomiti, roto inclinazione del tronco, sollevamento manuale di carichi di considerevoli dimensioni anche mediante lo svolgimento di attività di traino e spinta.
2.3. Disposta CTU medico-legale, il dott. , previa valutazione della documentazione Persona_1 clinica e dall'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che: “In riferimento alla patologia della colonna lombare appalesatasi, precisiamo che la documentazione sanitaria in Atti (in particolare la Risonanza
Magnetica del rachide lombosacrale del 9 dicembre 2020) rileva la presenza di discopatie multiple lombari con ernie e pseudoretrolistesi di L4 su LS, impronte sul sacco durale, minima compressione sulle radici nervose, restringimento del canale midollare.
In particolare l'esame clinico ha rilevato una ridotta funzionalità della colonna nel tratto interessato con discreta contrattura muscolare paravertebrale e movimenti di attribuzione del tronco complessivamente ridotti ai gradi terminali. CP_ Trattasi, nel complesso, di un quadro clinico e disfunzionale che, in ambito tenendo presente che il
D.Lgs. n. 38/2000 e le tabelle allegate al successivo D.M. 12 luglio 2000 riportano al codice 213, la valutazione fino al 12 % della "Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti", postula nella fattispecie, in considerazione del deficit funzionale riscontrato e della assenza di disturbi trofico-sensitivi persistenti, il riconoscimento in via analogica di un coefficiente di danno biologico in misura dell'8 (otto) %, con decorrenza dalla data della domanda (13 maggio 2022).” Il dott. inoltre, nell'evidenziare che la tecnopatogenicità dell'attività lavorativa espletata da Per_1
non risulta compresa tra quelle tabellate, ha proceduto a dimostrarne la causa di lavoro. Parte_1
Il consulente ha così motivato: “(..) nel caso specifico, il lavoro di "Operaio addetto alla igiene pulizia di ambienti e di macchinari industriali", espletato nell'arco di circa 40 anni, possa aver avuto un ruolo, se non causale diretto, perlomeno concausale nel determinismo delle patologie del rachide lombare. (…). Nel caso di specie, è del tutto evidente che non ricorrono fattori sopravvenienti o sopravvenuti che possano far degradare l'attività lavorativa svolta di "Operaio addetto alla igiene pulizia di ambienti e di macchinari industriali" a semplice occasione;
nel contempo non può negarsi che la suddetta attività abbia quantomeno accelerato l'estrinsecazione del processo morboso e che pertanto possa essere connotata quantomeno come concausa.
In base a tutto quanto motivato, pertanto, qualora vengano dimostrate in Giudizio le modalità di lavoro descritteci dal periziando, dovrà ritenersi corretta la definizione della patologia della colonna lombare denunciata dal Sig. come conseguenza, perlomeno sotto il profilo concausale, dell'attività Parte_1 lavorativa esercitata;
l'insorgenza di detta patologia dovrà pertanto ascriversi ad una genesi da malattia professionale.
Il consulente, pertanto, nella quantificazione della percentuale totale di danno riconosciuta all'istante, ha stabilito la sussistenza di un danno biologico complessivo quantificato nella misura del 8%, con decorrenza dalla data della domanda (13.05.2022).
2.4. Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise, non occorrendo la richiesta di chiarimenti al CTU alla luce delle emergenze processuali sopra richiamate con riguardo alle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio.
2.5. Deve pertanto riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente ed affermarsi il suo diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art.13 del d.lgs. n.38/2000 sulla scorta di un danno biologico pari al 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Il tutto, aumentato degli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Devono essere poste definitivamente a carico dell' resistente le spese di CTU, liquidate come da CP_4 separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 22.12.2022 ed iscritto al n.
10437/2022 R.G.L., così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto, ritenuta la natura professionale della patologia denunciata all' CP_1 da accertata come in motivazione, ed accertato altresì che la stessa ha determinato in capo Parte_1 all'istante una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 8% a decorrere dalla data della domanda, condanna l' resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo di cui all'art. 13 del CP_4
D.lvo n. 38/2000, oltre al pagamento degli interessi legali maturati sino al soddisfo;
- condanna l alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 2.697,00 CP_1 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1 decreto in atti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro