Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 622/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 622/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( , 25/03/1955, parte rappresentata e di- Parte_1 C.F._1 fesa dall'Avv. CHIUCHINI GIACOMO ( ), come da procura in C.F._2 calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Vittorio Ve- neto 33/18 Arezzo - parte attrice - Email_1
CONCLUDE come da atto di citazione : “- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile di nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa nei confronti di CP_1 Parte_2 alla quale sono state procurate lesioni fisiche;
- per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento, in favore di di tutti i danni occorsi alla medesima, comprensivi del danno biologico, Parte_2 secondo la quantificazione operata dall'attore nel presente atto in applicazione degli esiti della relazione medico-legale depositata pari ad € 10.917,00, salvo la minor o maggior somma che verrà quantificata a conclusione della espletanda CTU medica e valutata nel suo ammontare dal Giudice anche in via equitativa;
oltre all'importo dovutole per la personalizzazione del danno da determinarsi in via equitativa, nonché all'importo dovutole del danno morale da valutarsi in via equitativa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio e con distrazione delle spese di giudizio ex art. 93 in favore del difensore”
E
1
PELLI MARCO ( , come da procura in calce a C.F._4 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA
GUIDO MONACO 65, AREZZO - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “accertata la mancata dimostrazione e/oil mancato accertamento della responsabilità del signor nella causazione dell'infortunio oc- CP_1 corso in data 8.09.2018 alla signora , nonché del nesso di causalità tra l'evento ed Parte_2 il pregiudizio lamentato, rigettare la domanda di parte attrice. In subordine Nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta sussistente una responsabilità in capo al signor nella causazione dell'infortunio CP_1 occorso in data8.09.2018, e contestualmente il nesso di causalità tra l'evento ed il pregiudizio lamentato, riconoscere a favore della signora un risarcimento adeguatamente parametrato Parte_2 all'effettivo pregiudizio patito, come determinato da espletanda CTU medico legale.Sempre ed in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese ”.
Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la IG.ra , premesso che: il giorno 8 set- Parte_2
tembre 2018 veniva strattonata dal signor , oggi convenuto, nel mentre cercava CP_1
di rapinarla e sottrarle la borsa. Trasportata presso l'ospedale di Arezzo veniva dimessa con prognosi di giorni sei ma dopo soli tre giorni, nel perdurare dei dolori si recava nuovamente presso l'ospedale San Donato dove le veniva diagnosticato infrazione terzo prossimo dello sterno con prognosi di riposo assoluto per giorni 30. Una volta riconosciuto l'aggressore lo stesso veniva condannato con sentenza di patteggiamento numero 118/ 2020 emesso in data
25/02/2020. In seguito a tale procedimento si sottoponeva a visita medico legale onde richie- dere il risarcimento dei danni subiti in seguito all'evento traumatico. L'attrice richiedeva me- diante invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita il risarcimento del danno così come prospettato in seguito alla perizia medico legale del Dottor La pro- Pt_3
cedura di negoziazione assistita non aveva però esito positivo. Ciò premesso adiva l'intestato
Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava la domanda attorea;
premesso l'art. 444
c.p.p., contestava il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio lamentato dall'attrice; de- duceva la mancanza di prova circa la propria responsabilità nella causazione del fatto
2 causativo delle lesioni lamentate dall'attrice. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclu- sioni di cui in epigrafe.
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La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di seguito.
Risulta documentato e incontestato che l'odierno convenuto abbia patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p. in relazione all'aggressione del giorno 8 Settembre 2018 lamentata dalla a suo danno (doc. 4 cit. e docd. 8 e 9 mem. repl. 24.10.2023). Parte_2
La scelta del rito ex artt. 444 e ss. c.p.p. impedisce al danneggiato di costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere, in quella sede, il risarcimento dei danni subiti e deri- vanti dal reato commesso. Ciò non toglie, tuttavia, che il danneggiato possa agire davanti al giudice civile, anche se il processo penale si è concluso con una sentenza di patteggiamento.
Per la persona offesa che sia anche danneggiata dal reato vi sono due opzioni per ottenere il risarcimento: quella di costituirsi parte civile nel processo penale o, al contrario, quella di agire in sede civile. Il fatto che la prima strada non sia percorribile poiché il processo penale si è concluso con un patteggiamento, non preclude al danneggiato di agire in sede civile.
Tuttavia, non vi è unanimità di vedute nel valore da attribuire alla sentenza di patteggiamento all'interno del processo civile instaurato dal danneggiato, limitandosi la legge a statuire l'inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili o amministrativi. Ebbene, un primo orientamento, partendo dall'assunto che la sentenza di patteggiamento presuppone un'ammissione di colpevolezza, ritiene che debba essere il convenuto nel processo civile, ossia l'imputato che ha patteggiato nel processo penale, a provare l'inesistenza dei fatti che gli sono stati addebitati col capo di imputazione, con una sorta di inversione dell'onere pro- batorio. Un secondo orientamento, invece, ritiene che la sentenza di patteggiamento costi- tuisca un mero indizio, uno degli elementi di convincimento per il giudice civile, da questi liberamente apprezzabile. Un terzo orientamento, infine, esclude che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire un'ammissione di responsabilità e nega che la stessa possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20170 del 30.7.2018, è intervenuta sul punto, aderendo al secondo di tali orientamenti. La Corte sostiene, da una parte, che la sen- tenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non è
3 vincolante, ossia non ha efficacia di giudicato, né inverte l'onere della prova, dall'altra, che tale Sentenza per il Giudice civile non è un atto, ma un fatto e, come qualsiasi altro fatto del mondo reale, può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c., ossia la gravità, la precisione e la concordanza delle cosiddette presunzioni.
Si è poi affermato che la Sentenza di patteggiamento “rappresenta una prova di tipo presuntivo in ordine alla responsabilità dell'imputato, giacché la relativa adozione è subordinata al preliminare vaglio da parte del Giudice penale di non dover pronunciare in base agli atti sentenza di proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p. Di talché la prova presuntiva rappresentata dalla sentenza ex art. 444 c.p.p. può anche essere esclusiva nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, laddove i fatti oggetto della sentenza penale siano gli stessi considerati nell'accerta- mento della responsabilità civile” (C.App. Ve, 23/01/2017, n. 144). Tale Sentenza “ha natura di elemento di prova, poiché contiene un accertamento ed un' affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell'imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si è limitato a certificare la volontà delle parti, ma ha altresì valutato le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all'esito d'una attività istruttoria” (Trib. Patti, 25/11/2022). Se dunque la Sentenza di patteg- giamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, ad essa va comunque riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autono- mamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (Cass., n. 31010/2023; Cass., n. 2897/2024).
E nella Sentenza del Tribunale di Arezzo n. 118 del 25.02.2020, si legge a p. 2: “le risultanze degli atti del fascicolo non consentono il proscioglimento dell'imputato con alcuna delle prioritarie formule di rito di cui all'art. 129 c.p.p. (si vedano in particolare, la comunicazione di notizia di reato del 10.09.2018, l'annotazione di polizia giudiziaria, il verbale di denuncia orale sporta dalla persona offesa , il verbale di sommarie informazioni di Parte_2 Parte_4
, la documentazione sanitaria, il verbale d'individuazione fotografica, i verbali delle dichia-
[...] razioni di altre persone informate di fatti, ecc)”.
4 Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene indubbia l'esistenza documentale CP_ dell' an circa la condotta del
Passando dunque alla concreta individuazione delle conseguenze dannose risarcibili, va rilevato che l'attrice ha allegato nel presente giudizio la sussistenza sia di danni di natura non patrimoniale – tra cui il danno biologico presuntivamente derivato delle lesioni inferte dal suo aggressore e, inoltre, le sofferenze morali patite integranti il cd. danno morale con relativa richiesta di personalizzazione dello stesso.
Nel caso di specie veniva nominato un consulente medico legale nella persona del dottor. , la quale risulta ben motivata e immune da vizi logici e, pertanto, si Parte_5
ritiene di potersi completamente riportare alla stessa a fondamento della decisione de quo.
Per semplicità si riportano le sole conclusioni del Ctu: “dalla disamina documentale e da quanto riferito dalla paziente, si può asserire che la stessa, a seguito ed in conseguenza del fatto di cui è querela, ha riportato un politrauma contusivo cranio-toracico e un danno biologico di natura psichica che consiste in una patologia psichica, il Disturbo Post-traumatico da Stress, che insorge dopo un evento traumatico e si manifesta attraverso i sintomi descritti e che si stabilizza, a seconda del tipo di evento, in un periodo variabile da uno a due anni. Il danno biologico di natura psichica, sviluppatesi in soggetto già affetto da sindrome depressiva, deve essere considerato del tutto com- patibile, secondo i canonici criteri medico-legali inerenti al nesso di causalità, con il trauma subito.
Dalle lesioni fisiche subite è derivato un periodo di inabilità assoluta di giorni 30 ed un ulteriore periodo di invalidità al 50% di giorni 30. Invero allo stato attuale il danno biologico di natura psi- chica, per quanto descritto, è da considerarsi causa di una riduzione della validità psico-fisica del
soggetto da quantificarsi nella misura del 5%.”.
Va premesso che in tema di risarcimento del danno alla persona, la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato una serie di principi che con riguardo al danno de quo possono essere così sintetizzati (ex multis Cass., n. 23469/2018; Cass., n. 901/2018; Cass., n.
7513/2018):
- sul piano del diritto positivo, l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fat- tispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.);
5 - la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'inse- gnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della S.C. (Corte cost. 233/2003;
Cass. ss.uu. 26972/2008) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso (a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, nonché (b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
- nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giu- dice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (n. 235/2014) e del re- cente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni come modi- ficati dall'art. 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124 - la cui nuova rubrica ("danno non patrimoniale", sostituiva della precedente, "danno biologico"), ed il cui contenuto con- sentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale - deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della dispe- razione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto); - nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conse- guenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass., n. 8827-
8828/2003; Cass., S.U., n. 6572/2006; Corte Cost., n. 233/2003) - il Giudice dovrà, pertanto, va- lutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da se");
6 - in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di me- rito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua com- ponente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e inde- fettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Ciò chiarito, ed osservato che ai fini risarcitori, il danno non patrimoniale da reato va comunque dimostrato da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (ex multis Cass.,
Ord. n. 21865/2013; Cass., Ord. n. 25420/2017). Il danneggiato che proponga una domanda ri- sarcitoria per il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali derivanti da un fatto illecito deve allegare e provare la sussistenza di un fatto illecito, la colpevolezza del danneggiante, il danno-evento, il danno-conseguenza e l'eziologia intercorrente tra fatto e danno-evento
(causalità materiale) e tra quest'ultimo e il danno-conseguenza (causalità giuridica).
Deve innanzi tutto ritenersi, nel caso in esame, sufficientemente comprovato il pre- giudizio alla salute subito dall'attrice in relazione alla condotta integrante il delitto di lesione personale.
È significativo in punto di causalità materiale e giuridica il contenuto della relazione medico legale depositata dal c.t.u. nominato nel presente giudizio, secondo il quale “dalla disamina documentale e da quanto riferito dalla paziente, si può asserire che la stessa, a seguito ed in conseguenza del fatto di cui è querela, ha riportato un politrauma contusivo cranio-toracico e un danno biologico di natura psichica che consiste in una patologia psichica, il Disturbo Post-trauma- tico da Stress, che insorge dopo un evento traumatico e si manifesta attraverso i sintomi descritti e che si stabilizza, a seconda del tipo di evento, in un periodo variabile da uno a due anni. Il danno biologico di natura psichica, sviluppatesi in soggetto già affetto da sindrome depressiva, deve essere considerato del tutto compatibile, secondo i canonici criteri medico-legali inerenti al nesso di cau- salità, con il trauma subito”.
Secondo il consulente, dalle lesioni fisiche subite è derivato un “periodo di inabilità assoluta di giorni 30 ed un ulteriore periodo di invalidità al 50% di giorni 30 ed, inoltre, è da
7 considerarsi causa di una riduzione della validità psico-fisica del soggetto (danno biologico) da quantificarsi nella misura del 5% (p. 5).
Passando alla liquidazione del danno biologico, tenuto conto della condotta, volon- taria e premeditata del convenuto, che ha causato un danno alla vita di relazione dell'attrice e inciso sulle sue abitudini quotidiane determinate dalla depressione aggravatasi nel post- trauma, palesando così una modifica in pejus del proprio futuro ambiente di vita. Per questo
Giudice, determina una decisione basata sul buon senso per riconoscere un risarcimento che sia equo rispetto alle circostanze ed alla misura riconosciuta di inabilità ed invalidità, le quali ultime vengono valutate dalla prevalente Giurisprudenza e sulla base della Ctu medico- le- gale, in somme prestabilite. Dunque, adottando la quantificazione di cui alle Tabelle di Mi- lano vigenti (€ 99,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale in difetto di allegazione e prova che impongano di discostarsi dal valore minimo), nel caso in esame il complessivo ammontare di tale danno risulta pari ad € 10.917,00, escluso alcun aumento a titolo di per- sonalizzazione, non essendo state allegate e provate circostanze dalle quali desumere una sofferenza eccezionale e peculiare rispetto alla casistica comune degli illeciti (laddove la
"personalizzazione" nella liquidazione del danno va effettuata solo laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, intese come circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinaria- mente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute;
infra Cass. n° 27482/2018). A tale somma viene aggiunta, con valuta- zione equitativa, una misura percentuale del 25 % a titolo di danno morale.
E così per un totale complessivo di € 12.580,75.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione, pecuniaria, di valore (determinabile in de- naro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulla somma dovuta viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare, la somma spet- tante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95).
8 Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi compensativi a titolo equita- tivo e remunerativo del creditore per il mancato suo godimento di somma risarcitoria trat- tandosi di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in misura legale dal data del fatto
8.09.2018 ad oggi, poiché espressamente richiesti.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta
CP_ e vengono liquidate in complessivi € 800,00, detratta la differenza se già versata dal in acconto con Ordinanza del 24.01.2024, cifra ritenuta satisfattiva non avendo presentato no- tula consulenza.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna a pagare a € 12.580,75, oltre interessi e CP_1 Parte_2
rivalutazione, come da motivazione;
- Condanna alle spese di giudizio per € 5.077,00 oltre accessori, come CP_1
da motivazione;
- Condanna alle spese di C.T.U. per € 800,00, come da motivazione. CP_1
Arezzo, 14/04/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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