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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 509/2021, pubblicata il 9 marzo 2021, iscritto al n. 1656/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
(c.f.: ), con sede in Cicciano (NA), Parte_1 P.IVA_1 alla via Provinciale per Comiziano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Cavallaro (c.f.: ), C.F._1 [...]
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
) C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f.: ) C.F._4
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' Sezione Nola otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata il Pt_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1065/2018 nei confronti dell' , per l'importo di € Parte_4
50.056,37, “oltre agli interessi ai sensi del D.lgs. 231/02 dalle singole scadenze convenzionali”, a saldo delle fatture emesse per prestazioni di Terapia Fisica e
Riabilitazione eseguite nel gennaio 2017 a favore degli assistiti del Servizio Sanitario
Nazionale, in virtù del contratto stipulato il 7 luglio 2017.
Parte 2. L' proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 14 settembre 2018, eccependo il superamento dei limiti di spesa di struttura, specificando (come indicato nella Parte nota dell' n. 348 del 13.07.2018) che a fronte di un fatturato al gennaio 2017 di € Parte 594.490,43, l' aveva corrisposto all' la minor somma di € 542.028,57 a causa Pt_1 del superamento del tetto di spesa.
3. L' costituitasi in giudizio il 4 febbraio 2019, resisteva all'opposizione deducendo Pt_1 Parte che l' non aveva dato prova delle risultanze del Tavolo Tecnico, né della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.), sicché, a suo giudizio, l'eccezione del superamento del tetto di spesa doveva ritenersi inammissibile e infondata.
4. Nel corso del processo, precisamente con il deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza del 10 dicembre 2020, il Centro evidenziava “la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per non aver l'opponente in virtù del processo civile telematico prodotto in giudizio le buste di accettazione e di consegna in formato nativo digitale”, specificando che “l'opponente ha notificato l'atto introduttivo tramite PEC, costituendosi poi in giudizio innanzi il tribunale di Torre Annunziata secondo le tradizionali forme cartacee, depositando la sola copia del supporto cartaceo dei vari documenti informatici”. Pertanto, chiedeva al tribunale di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di confermare il decreto ingiuntivo.
5. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 509/2021, pubblicata il 9 marzo
2021, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, rigettando l'eccezione di nullità formulata dall' Pt_1
6. Tale sentenza è stata impugnata dall' che, con atto di citazione notificato l'8 Pt_1 aprile 2021, ha articolando i seguenti motivi d'appello.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale, in ragione della regolare costituzione in giudizio dell' ha escluso che l'atto di Pt_1 Parte citazione in opposizione sarebbe nullo a causa del mancato deposito da parte dell' degli originali informatici relativi alla notifica a mezzo pec dell'opposizione.
Con il secondo motivo, il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_5 Parte ha ritenuto che l' aveva provato il superamento del tetto di spesa di struttura. Secondo Part l'appellante “l' avrebbe dovuto dimostrare, con congrua documentazione, di aver
2 rimborsato tutte le prestazioni liquidabili al Centro ricorrente fino a concorrenza del limite di spesa assegnato”.
Infine, con il terzo motivo, il ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese di lite Pt_5 del giudizio di primo grado.
Pertanto, nelle sue conclusioni, l' ha chiesto a questa Corte la dichiarazione di Pt_1 nullità del giudizio di primo grado o l'accoglimento dell'appello per i motivi esposti, con conseguente riforma della sentenza impugnata, la revoca della revoca del decreto ingiuntivo Parte e la conseguente condanna dell al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari.
Parte 7. Costituitasi in appello il 28 settembre 2021, l ha resistito al gravame, ritenendolo infondato in fatto e in diritto. Pertanto, nelle sue conclusioni ha domandato il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.
8. All'esito della prima udienza svoltasi nelle forme cartolari, la Corte, con l'ordinanza del 12 ottobre 2021, ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 14 gennaio 2025, in cui la causa è stata introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Deve escludersi che la produzione della copia della ricevuta della notifica via PEC dell'atto di citazione, depositata in formato cartaceo in luogo dei relativi originali o duplicati informatici in formato “.eml” o “.msg”, possa aver integrato un'ipotesi di nullità della notificazione che abbia reso nullo il giudizio di primo grado. Invero, con riferimento al giudizio di primo grado, la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994 risulta essere stata sanata ex art. 156, co. 3, c.p.c. dalla costituzione in giudizio dell' la quale, Pt_1 nella sua nota di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del primo Parte grado, aveva peraltro confermato che l' aveva “notificato l'atto introduttivo tramite
PEC” (pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
Sul tema è intervenuta di recente la S.C. affermando che, con riferimento al giudizio di primo grado, al fine di non incorrere in nullità della notifica dell'atto introduttivo notificato a mezzo di posta elettronica certificata, la prova della notifica deve essere fornita con modalità telematiche, quindi con le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o
".msg" ed inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", “a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cass. Civ. Ord. n. 16189 del
2023).
3 II. Anche il secondo motivo di appello risulta infondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale ha espressamente rilevato che il tetto di spesa oggetto di controversia, in forza del contratto stipulato tra le parti, fosse riferito al singolo centro convenzionato e non ad una macroarea.
Con riferimento all'eccezione di superamento del tetto di spesa, il Tribunale ha ritenuto la prova raggiunta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per la mancata contestazione del Centro. A tal Parte riguardo, il giudice ha evidenziato che l' aveva specificamente dedotto che “il centro opposto, per il mese di gennaio 2017, ha presentato fatture per un importo di € 594.490,43 Part e che, per tali prestazioni, ha corrisposto la somma di € 542.028,56”, concludendo che
“il residuo importo di cui al decreto ingiuntivo non sarebbe dovuto stante i limiti di spesa ripartiti in dodicesimi su base mensile come da contratto”. Il Tribunale ha quindi osservato Parte che tali circostanze, poste a fondamento dell'eccezione dell' non risultavano specificamente contestate dall che non aveva “negato di aver fatturato la somma Pt_1 sopra indicata eccedente il tetto di spesa”.
Alla luce di ciò, il Tribunale, facendo corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c., ha ritenuto provato il superamento del tetto di spesa, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la contestazione deve essere puntuale e circostanziata, pena la sua equiparazione all'assenza di contestazione.
Orbene, l'appellante non ha sollevato alcuna censura specifica rispetto alla ratio decidendi posta a fondamento del capo impugnato. In sede di gravame, infatti, si è limitata ad affermare genericamente di aver contestato la nota n. 348 del 13 luglio 2018, prodotta Parte dall' mediante la comparsa di costituzione e risposta di primo grado nonché con la prima memoria istruttoria.
Tuttavia, dall'esame di tali atti difensivi emerge che, già in primo grado, l' invece Pt_1 di negare espressamente di aver fatturato importi eccedenti rispetto al tetto di spesa di struttura previsto dal contratto – ovvero, in alternativa, invece di sostenere che il credito reclamato si riferisse a prestazioni rientranti nei limiti di spesa ma rimaste insolute – si era limitata a contestare in modo generico e sommario la veridicità del contenuto della suddetta nota n. 348 del 13 luglio 2018.
Part Pertanto, l'omessa contestazione dello specifico contenuto della documento posto dall' fondamento della propria eccezione, ha giustamente indotto il Tribunale ha ritenere quella circostanza non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
III. In considerazione del rigetto dei precedenti motivi di impugnazione, va rigettato anche l'ultimo motivo concernente la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, considerato il valore della
4 controversia, da collocare nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, nel complessivo importo di € 9.991,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria, € 3.470,00 per la fase decisoria, € 1.498,65 per il rimborso forfettario delle relative spese generali.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 509/2021, pubblicata il 9 marzo 2021, proposto dalla Sezione Pt_1 nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida nel complessivo importo € 9.991,00 per compensi ed € 1.498,65 € per il rimborso forfettario delle spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 509/2021, pubblicata il 9 marzo 2021, iscritto al n. 1656/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
(c.f.: ), con sede in Cicciano (NA), Parte_1 P.IVA_1 alla via Provinciale per Comiziano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Cavallaro (c.f.: ), C.F._1 [...]
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
) C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f.: , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f.: ) C.F._4
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' Sezione Nola otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata il Pt_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1065/2018 nei confronti dell' , per l'importo di € Parte_4
50.056,37, “oltre agli interessi ai sensi del D.lgs. 231/02 dalle singole scadenze convenzionali”, a saldo delle fatture emesse per prestazioni di Terapia Fisica e
Riabilitazione eseguite nel gennaio 2017 a favore degli assistiti del Servizio Sanitario
Nazionale, in virtù del contratto stipulato il 7 luglio 2017.
Parte 2. L' proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 14 settembre 2018, eccependo il superamento dei limiti di spesa di struttura, specificando (come indicato nella Parte nota dell' n. 348 del 13.07.2018) che a fronte di un fatturato al gennaio 2017 di € Parte 594.490,43, l' aveva corrisposto all' la minor somma di € 542.028,57 a causa Pt_1 del superamento del tetto di spesa.
3. L' costituitasi in giudizio il 4 febbraio 2019, resisteva all'opposizione deducendo Pt_1 Parte che l' non aveva dato prova delle risultanze del Tavolo Tecnico, né della Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.), sicché, a suo giudizio, l'eccezione del superamento del tetto di spesa doveva ritenersi inammissibile e infondata.
4. Nel corso del processo, precisamente con il deposito delle note di trattazione scritta dell'udienza del 10 dicembre 2020, il Centro evidenziava “la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per non aver l'opponente in virtù del processo civile telematico prodotto in giudizio le buste di accettazione e di consegna in formato nativo digitale”, specificando che “l'opponente ha notificato l'atto introduttivo tramite PEC, costituendosi poi in giudizio innanzi il tribunale di Torre Annunziata secondo le tradizionali forme cartacee, depositando la sola copia del supporto cartaceo dei vari documenti informatici”. Pertanto, chiedeva al tribunale di dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di confermare il decreto ingiuntivo.
5. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 509/2021, pubblicata il 9 marzo
2021, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, rigettando l'eccezione di nullità formulata dall' Pt_1
6. Tale sentenza è stata impugnata dall' che, con atto di citazione notificato l'8 Pt_1 aprile 2021, ha articolando i seguenti motivi d'appello.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale, in ragione della regolare costituzione in giudizio dell' ha escluso che l'atto di Pt_1 Parte citazione in opposizione sarebbe nullo a causa del mancato deposito da parte dell' degli originali informatici relativi alla notifica a mezzo pec dell'opposizione.
Con il secondo motivo, il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_5 Parte ha ritenuto che l' aveva provato il superamento del tetto di spesa di struttura. Secondo Part l'appellante “l' avrebbe dovuto dimostrare, con congrua documentazione, di aver
2 rimborsato tutte le prestazioni liquidabili al Centro ricorrente fino a concorrenza del limite di spesa assegnato”.
Infine, con il terzo motivo, il ha chiesto la riforma della statuizione sulle spese di lite Pt_5 del giudizio di primo grado.
Pertanto, nelle sue conclusioni, l' ha chiesto a questa Corte la dichiarazione di Pt_1 nullità del giudizio di primo grado o l'accoglimento dell'appello per i motivi esposti, con conseguente riforma della sentenza impugnata, la revoca della revoca del decreto ingiuntivo Parte e la conseguente condanna dell al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari.
Parte 7. Costituitasi in appello il 28 settembre 2021, l ha resistito al gravame, ritenendolo infondato in fatto e in diritto. Pertanto, nelle sue conclusioni ha domandato il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.
8. All'esito della prima udienza svoltasi nelle forme cartolari, la Corte, con l'ordinanza del 12 ottobre 2021, ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 14 gennaio 2025, in cui la causa è stata introitata in decisione con assegnazione alle parti dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Deve escludersi che la produzione della copia della ricevuta della notifica via PEC dell'atto di citazione, depositata in formato cartaceo in luogo dei relativi originali o duplicati informatici in formato “.eml” o “.msg”, possa aver integrato un'ipotesi di nullità della notificazione che abbia reso nullo il giudizio di primo grado. Invero, con riferimento al giudizio di primo grado, la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994 risulta essere stata sanata ex art. 156, co. 3, c.p.c. dalla costituzione in giudizio dell' la quale, Pt_1 nella sua nota di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del primo Parte grado, aveva peraltro confermato che l' aveva “notificato l'atto introduttivo tramite
PEC” (pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
Sul tema è intervenuta di recente la S.C. affermando che, con riferimento al giudizio di primo grado, al fine di non incorrere in nullità della notifica dell'atto introduttivo notificato a mezzo di posta elettronica certificata, la prova della notifica deve essere fornita con modalità telematiche, quindi con le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o
".msg" ed inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", “a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cass. Civ. Ord. n. 16189 del
2023).
3 II. Anche il secondo motivo di appello risulta infondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale ha espressamente rilevato che il tetto di spesa oggetto di controversia, in forza del contratto stipulato tra le parti, fosse riferito al singolo centro convenzionato e non ad una macroarea.
Con riferimento all'eccezione di superamento del tetto di spesa, il Tribunale ha ritenuto la prova raggiunta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per la mancata contestazione del Centro. A tal Parte riguardo, il giudice ha evidenziato che l' aveva specificamente dedotto che “il centro opposto, per il mese di gennaio 2017, ha presentato fatture per un importo di € 594.490,43 Part e che, per tali prestazioni, ha corrisposto la somma di € 542.028,56”, concludendo che
“il residuo importo di cui al decreto ingiuntivo non sarebbe dovuto stante i limiti di spesa ripartiti in dodicesimi su base mensile come da contratto”. Il Tribunale ha quindi osservato Parte che tali circostanze, poste a fondamento dell'eccezione dell' non risultavano specificamente contestate dall che non aveva “negato di aver fatturato la somma Pt_1 sopra indicata eccedente il tetto di spesa”.
Alla luce di ciò, il Tribunale, facendo corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c., ha ritenuto provato il superamento del tetto di spesa, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la contestazione deve essere puntuale e circostanziata, pena la sua equiparazione all'assenza di contestazione.
Orbene, l'appellante non ha sollevato alcuna censura specifica rispetto alla ratio decidendi posta a fondamento del capo impugnato. In sede di gravame, infatti, si è limitata ad affermare genericamente di aver contestato la nota n. 348 del 13 luglio 2018, prodotta Parte dall' mediante la comparsa di costituzione e risposta di primo grado nonché con la prima memoria istruttoria.
Tuttavia, dall'esame di tali atti difensivi emerge che, già in primo grado, l' invece Pt_1 di negare espressamente di aver fatturato importi eccedenti rispetto al tetto di spesa di struttura previsto dal contratto – ovvero, in alternativa, invece di sostenere che il credito reclamato si riferisse a prestazioni rientranti nei limiti di spesa ma rimaste insolute – si era limitata a contestare in modo generico e sommario la veridicità del contenuto della suddetta nota n. 348 del 13 luglio 2018.
Part Pertanto, l'omessa contestazione dello specifico contenuto della documento posto dall' fondamento della propria eccezione, ha giustamente indotto il Tribunale ha ritenere quella circostanza non contestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
III. In considerazione del rigetto dei precedenti motivi di impugnazione, va rigettato anche l'ultimo motivo concernente la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, considerato il valore della
4 controversia, da collocare nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, nel complessivo importo di € 9.991,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria, € 3.470,00 per la fase decisoria, € 1.498,65 per il rimborso forfettario delle relative spese generali.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 509/2021, pubblicata il 9 marzo 2021, proposto dalla Sezione Pt_1 nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida nel complessivo importo € 9.991,00 per compensi ed € 1.498,65 € per il rimborso forfettario delle spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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