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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 768/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Kennedy n. 66 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Santonocita che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 3 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 l'istante esponeva di aver presentato in data 30 novembre 2022 domanda al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. Lamentava che l con provvedimento del 18 gennaio 2023, aveva respinto la CP_1 domanda non riconoscendo una invalidità pari o superiore all'80%. Successivamente l aveva accolto il ricorso in autotutela, CP_1 riconoscendo al ricorrente il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 17 gennaio 2024 e dunque con prima decorrenza utile
(c.f.r finestra mobile) dal febbraio 2025.
Chiedeva, pertanto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa con condanna di parte resistente al pagamento della relativa prestazione.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza odierna la casa veniva assunta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 del d.lgs. 503/1992, recante disposizioni in materia di "età per il pensionamento di vecchiaia", così dispone: “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n.407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo
6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n.903,
e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n.153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre
1990, n.407.
Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e
3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".
Con riferimento al caso di specie, non vi sono dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata, essendo emerso nel corso della c.t.u. disposta nel corso del giudizio che il ricorrente è affetto da “Decadimento cognitivo in soggetto con atrofia cerebrale diffusa e sindrome disesecutiva frontale. Diabete mellito tipo 2. Sindrome ansiosa” determinanti uno status invalidante pari al 100% fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Si richiama infine la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, c. 8 della l.
503 del 1992, il regime delle c.d. finestre previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti (Cass. n. 29191/2018).
Alla luce della giurisprudenza citata trova applicazione anche con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata il regime delle c.d. finestre con conseguente slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia.
Sulla base delle considerazioni che precedono parte resistente va condannata alla corresponsione dei relativi ratei dall'1 dicembre 2023, un anno dopo la presentazione della domanda amministrativa.
Trattandosi di prestazioni assistenziali, competono sui singoli ratei la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della
Corte Costituzionale (v. Corte Cost. n. 196 del 19.4.1993). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L. 30.12.1991 n.
412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma
8, d.lgs. 503/1992 e condanna l , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere i relativi ratei con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dall'1 dicembre 2023, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L.
412/91; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 oltre spese generali, iva e cpa., da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino