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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 7425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7425 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 1712/2021 avente ad oggetto rivendica proprietà
TRA
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. C.F._4 Parte_5 C.F._5
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, Cod. Fisc. C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
Cod. Fisc. e Cod. Fisc.
[...] CodiceFiscale_9 Parte_10
quali eredi di e elett.te dom.ti in C.F._10 Persona_1 Controparte_1
Napoli alla via Monte di Dio n.25 presso lo studio dell'Avv. Luca Guerra dal quale sono rapp.ti e difesi per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio – ATTORI -
E
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Girolamo Giusso n. 21 – Controparte_2
CONVENUTO -
Conclusioni: come da verbale del 23.05.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio per Controparte_2 sentirgli ordinare, previo accertamento e dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia diritto da questi affermato sul terreno di loro esclusiva proprietà sito in Napoli alla via Campegna n. 108, la cessazione ex art. 949 c.c. delle turbative e delle molestie perpetrate sul predetto immobile e condannarlo al pagamento in loro favore, a titolo di risarcimento danni per l'indebita occupazione a far data dall'anno 2019 e fino alla cessazione, di una indennità quantificata in € 300,00 mensili ovvero in quella somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
Deducevano essi attori di essere proprietari dell'appezzamento di terreno in Napoli alla via
Campegna n. 108 esteso circa mq. 475 e riportato in NCT al Foglio 217 P.lla 217, in virtù di successione dapprima ad e poi a . Persona_1 Controparte_1 Lamentavano che nell'anno 2019, in seguito ad un sopralluogo di alcuni degli eredi sul citato terreno, si constatava la illegittima occupazione di una area estesa circa mq. 130 con l'innalzamento di una barriera e la sua pavimentazione, perpetrata dal convenuto al quale il Controparte_2 coerede con missiva del 23.11.2019 denunziava l'illegittima occupazione della Persona_2 porzione di fondo de quo, cui seguiva la missiva del 27.01.2020 con la quale gli attori diffidavano il all'immediato ripristino dello status quo ante ed al pagamento di un indennizzo per la CP_2 illegittima occupazione.
Solamente con missiva ricevuta dagli odierni attori in data 07.11.2020, il assumeva di aver CP_2 acquistato nell'anno 2019 due locali in Napoli alla via Campegna n. 98 recanti un accesso all'area esterna pertinenziale a mezzo di una porta la quale avrebbe avuto, a suo dire, altro accesso diretto proprio sulla via Campegna n. 108 sbarrato da un cancello in ferro chiuso a mezzo di catena d'acciaio e lucchetto, di cui ne richiedeva copia delle chiavi in virtù di un asserito diritto di passaggio che avrebbe vantato su tutta la zona di terreno de qua.
La prefata comunicazione del 07.11.20 veniva riscontrata dal procuratore degli attori con missiva del 18.11.2020 con la quale, nuovamente, il veniva diffidato al ripristino dei luoghi ed al CP_2 pagamento di un indennizzo per la illegittima occupazione, senza esito alcuno, onde si rendeva necessario ricorrere all'adita giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, il restava contumace. CP_2
Veniva ammessa ed espletata prova per testi all'esito della quale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rese le quali, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
La domanda va rigettata per mancato assolvimento da parte degli attori, i quali hanno agito in giudizio quali eredi di e , all'onere della prova di cui all'art. Persona_1 Controparte_1
2697 c.c. in ordine alla legitimatio ad causam.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, benchè ritualmente Controparte_2 evocato in giudizio ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e contraddire alla domanda.
Va, inoltre, proceduto alla qualificazione della domanda, evidenziandosi come rimanga comunque salvo il potere del giudice di procedere a tanto, anche in difformità da come prospettato dalla parte, ma avendo pur sempre riguardo alla vicenda così come allegata dall'attore stesso.
Ebbene, a parere di questo giudice, la domanda non può che qualificarsi come azione di rivendica e non actio negatoria servitutis, come pure prospettato dagli attori, tanto rendendosi manifesto dalle medesime univoche espressioni della parte narrativa dell'atto di citazione ove, a pag. 2, essi così si esprimono: “C – Il sig. pertanto, in qualità di coerede, procedeva il 23.11.2019 Persona_2
a denunciare l'illegittima occupazione perpetrata dal Convenuto …..”, “D – In data 27.01.2020, gli
diffidavano il sig. a mezzo Racc. A/R …. alla rimozione di tutte Controparte_3 CP_2 le opere eseguite …. e alla corresponsione di un indennizzo per l'occupazione arbitraria ed impropria del terreno in parola.”, a pag. 3, “F - ….. diffidavano ancora una volta il al ripristino dei CP_2 luoghi nonché al pagamento di indennizzo/risarcimento per l'occupazione senza alcun titolo, ….”,
“Considerata, dunque, l'occupazione illegittima ed arbitraria perpetrata senza alcun titolo ….”, ed infine a pag. 4, “3 – Condannare il sig. alla corresponsione di adeguata indennità ….. per CP_2 l'indebita occupazione del terreno in parola …..” e della comparsa conclusionale ove gli attori così si esprimono, alle pagg. 1 e 2 la “Premesso in fatto” è la ripetizione di quella di cui all'atto introduttivo,
a pag. 6) “In definitiva, considerata l'occupazione illegittima ed arbitraria dell'area de qua ….” ed a pag. 8 “Conclusioni 3 – Condannare lo stesso ….. , alla corresponsione di Controparte_2 adeguata indennità …. Per l'indebita occupazione del terreno in parola …..”.
Sicchè, in conclusione non sussistono dubbi che l'azione in esame è da qualificare come di rivendicazione e non, come confusamente prospettato dagli attori, come negatoria servitutis giacchè quest'ultima, pur rientrando tra le azioni a difesa della proprietà e disciplinata dall'art. 949
c.c., è un'azione che permette al proprietario di un immobile che abbia motivo di temere un pregiudizio dalla pretesa del terzo, di far dichiarare l'inesistenza di un diritto reale (come, ad esempio, una servitù) affermato da quest'ultimo sul fondo, e di ottenere la cessazione di eventuali molestie o turbative derivanti da tali pretese, ma non di ottenere la restituzione dell'immobile o parte di esso in caso di rifiuto alla restituzione a seguito di illegittima occupazione, essendo oggetto di controversia proprio la proprietà degli attori.
In tema di difesa della proprietà, quindi, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario de bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguire nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale pertanto non deve fornire la prova (Cass. Civ. 2392/02), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. Civ. 2092/00) o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi causa. Solo in tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti. Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta;
per l'altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa – la probatio diabolica della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Cass. Civ. 13605/00).
Ne consegue che la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna del medesimo al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto – come nel caso di specie -, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, ma deve qualificarsi come azione di rivendicazione (Cass. Civ. 705/13).
Per quanto riguarda, quindi, il regime probatorio, come più volte segnalato della Suprema Corte (tra le tante Cass. Civ. 2392/02), l'azione di rivendicazione, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e del possesso di essa da parte del convenuto. Tuttavia, il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa – come avvenuto nel caso di specie, stante la contumacia del convenuto -, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. Civ. 21829/2007; Cass. Civ. 15388/2005; Cass. Civ. 4975/2004).
Nel caso di specie, gli attori si sono dichiarati proprietari del piccolo appezzamento di terreno dell'estensione di mq. 475 sito in Napoli con accesso dalla via Campegna n.108, riportato in Catasto al foglio 217, particella 238, per successione ad ed a , Persona_1 Controparte_1 producendo agli atti di causa le rispettive dichiarazioni di successione registrate, rispettivamente, a Napoli 1 al n.ro 2827/9990 il 28.12.2012, la prima ed a Napoli 1 al n.ro 2143/9990 il 14.12.2017, la seconda, nonché una visura storica dell'immobile dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli Territorio – Servizi Catastali.
Documentazione che, tuttavia, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, non vale a fornire la prova della qualità di erede, come si sono dichiarati gli attori sin dall'atto introduttivo del giudizio.
“In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nella asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 ss.c.c.. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.” (Cass. Civ. 13738/2005).
La qualità di erede, quindi, ai fini della prova circa la legittimazione attiva, si prova con il certificato di morte del de cuius e con lo stato di famiglia (in caso di successione legittima) o con il testamento (in caso di successione testamentaria), ma non può essere provata con la esibizione della sola denuncia di successione la quale può assumere solo valore meramente indiziario (Cass. Civ. 868/2017; Cass. Civ. 31695/2019).
Infatti, la denuncia di successione non è atto rilevante ai fini dell'accettazione tacita avendo contenuto fiscale e non idoneo ad esprimere l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede. In tal senso, Cass. Civ. 4843/2019 secondo la quale “Ai fini dell'accettazione dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità.”.
Non avendo gli attori assolto all'onere probatorio ad essi imposto dall'art, 2697 c.c., con la produzione della documentazione indicata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, devono essi ritenersi sforniti di “legitimatio ad causam” con conseguente rigetto della domanda.
Solo per completezza espositiva, va osservato che ad analoga conclusione si sarebbe dovuto pervenire anche laddove la domanda fosse stata da qualificarsi come negatoria giacchè sarebbe stato pur sempre onere degli attori, se non di provare in modo rigoroso la proprietà del bene, come nell'azione di rivendica, quantomeno dimostrare, con ogni mezzo, l'esistenza di un titolo valido di proprietà.
L'azione negatoria servitutis e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, mentre con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenere, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorchè agisca, invece, in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cass. Civ. 472/2017).
In via generale “La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ. 4252/2023).
Con espresso riferimento all'azione negatoria, la legittimazione attiva si distingue nettamente dalla titolarità della situazione giuridica sostanziale, configurandosi come condizione dell'azione che deve essere verificata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. La legitimatio ad causam attiva consiste nella titolarità del potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. La titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia per cui la parte che agisce non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà come nell'azione di rivendicazione, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva di possedere l'immobile in forza di un titolo valido di proprietà.
Orbene, nella vicenda che ci occupa, anche laddove si fosse configurata l'azione negatoria, essendosi gli attori dichiarati proprietari dell'appezzamento di terreno in contestazione quali eredi, avrebbero dovuto fornire la prova, seppur non rigorosa, della loro qualità, secondo quanto già sul punto sopra dedotto, con la conseguenza che, in mancanza, la domanda non avrebbe potuto avere accoglimento.
In ordine al governo delle spese va osservato che, atteso l'esito e state la contumacia del convenuto, appare equo la loro integrale compensazione.
PQM
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 25.07.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 1712/2021 avente ad oggetto rivendica proprietà
TRA
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. C.F._4 Parte_5 C.F._5
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. Parte_6 C.F._6 Parte_7
, Cod. Fisc. C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
Cod. Fisc. e Cod. Fisc.
[...] CodiceFiscale_9 Parte_10
quali eredi di e elett.te dom.ti in C.F._10 Persona_1 Controparte_1
Napoli alla via Monte di Dio n.25 presso lo studio dell'Avv. Luca Guerra dal quale sono rapp.ti e difesi per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio – ATTORI -
E
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Girolamo Giusso n. 21 – Controparte_2
CONVENUTO -
Conclusioni: come da verbale del 23.05.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio per Controparte_2 sentirgli ordinare, previo accertamento e dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia diritto da questi affermato sul terreno di loro esclusiva proprietà sito in Napoli alla via Campegna n. 108, la cessazione ex art. 949 c.c. delle turbative e delle molestie perpetrate sul predetto immobile e condannarlo al pagamento in loro favore, a titolo di risarcimento danni per l'indebita occupazione a far data dall'anno 2019 e fino alla cessazione, di una indennità quantificata in € 300,00 mensili ovvero in quella somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
Deducevano essi attori di essere proprietari dell'appezzamento di terreno in Napoli alla via
Campegna n. 108 esteso circa mq. 475 e riportato in NCT al Foglio 217 P.lla 217, in virtù di successione dapprima ad e poi a . Persona_1 Controparte_1 Lamentavano che nell'anno 2019, in seguito ad un sopralluogo di alcuni degli eredi sul citato terreno, si constatava la illegittima occupazione di una area estesa circa mq. 130 con l'innalzamento di una barriera e la sua pavimentazione, perpetrata dal convenuto al quale il Controparte_2 coerede con missiva del 23.11.2019 denunziava l'illegittima occupazione della Persona_2 porzione di fondo de quo, cui seguiva la missiva del 27.01.2020 con la quale gli attori diffidavano il all'immediato ripristino dello status quo ante ed al pagamento di un indennizzo per la CP_2 illegittima occupazione.
Solamente con missiva ricevuta dagli odierni attori in data 07.11.2020, il assumeva di aver CP_2 acquistato nell'anno 2019 due locali in Napoli alla via Campegna n. 98 recanti un accesso all'area esterna pertinenziale a mezzo di una porta la quale avrebbe avuto, a suo dire, altro accesso diretto proprio sulla via Campegna n. 108 sbarrato da un cancello in ferro chiuso a mezzo di catena d'acciaio e lucchetto, di cui ne richiedeva copia delle chiavi in virtù di un asserito diritto di passaggio che avrebbe vantato su tutta la zona di terreno de qua.
La prefata comunicazione del 07.11.20 veniva riscontrata dal procuratore degli attori con missiva del 18.11.2020 con la quale, nuovamente, il veniva diffidato al ripristino dei luoghi ed al CP_2 pagamento di un indennizzo per la illegittima occupazione, senza esito alcuno, onde si rendeva necessario ricorrere all'adita giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, il restava contumace. CP_2
Veniva ammessa ed espletata prova per testi all'esito della quale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rese le quali, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
La domanda va rigettata per mancato assolvimento da parte degli attori, i quali hanno agito in giudizio quali eredi di e , all'onere della prova di cui all'art. Persona_1 Controparte_1
2697 c.c. in ordine alla legitimatio ad causam.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, benchè ritualmente Controparte_2 evocato in giudizio ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e contraddire alla domanda.
Va, inoltre, proceduto alla qualificazione della domanda, evidenziandosi come rimanga comunque salvo il potere del giudice di procedere a tanto, anche in difformità da come prospettato dalla parte, ma avendo pur sempre riguardo alla vicenda così come allegata dall'attore stesso.
Ebbene, a parere di questo giudice, la domanda non può che qualificarsi come azione di rivendica e non actio negatoria servitutis, come pure prospettato dagli attori, tanto rendendosi manifesto dalle medesime univoche espressioni della parte narrativa dell'atto di citazione ove, a pag. 2, essi così si esprimono: “C – Il sig. pertanto, in qualità di coerede, procedeva il 23.11.2019 Persona_2
a denunciare l'illegittima occupazione perpetrata dal Convenuto …..”, “D – In data 27.01.2020, gli
diffidavano il sig. a mezzo Racc. A/R …. alla rimozione di tutte Controparte_3 CP_2 le opere eseguite …. e alla corresponsione di un indennizzo per l'occupazione arbitraria ed impropria del terreno in parola.”, a pag. 3, “F - ….. diffidavano ancora una volta il al ripristino dei CP_2 luoghi nonché al pagamento di indennizzo/risarcimento per l'occupazione senza alcun titolo, ….”,
“Considerata, dunque, l'occupazione illegittima ed arbitraria perpetrata senza alcun titolo ….”, ed infine a pag. 4, “3 – Condannare il sig. alla corresponsione di adeguata indennità ….. per CP_2 l'indebita occupazione del terreno in parola …..” e della comparsa conclusionale ove gli attori così si esprimono, alle pagg. 1 e 2 la “Premesso in fatto” è la ripetizione di quella di cui all'atto introduttivo,
a pag. 6) “In definitiva, considerata l'occupazione illegittima ed arbitraria dell'area de qua ….” ed a pag. 8 “Conclusioni 3 – Condannare lo stesso ….. , alla corresponsione di Controparte_2 adeguata indennità …. Per l'indebita occupazione del terreno in parola …..”.
Sicchè, in conclusione non sussistono dubbi che l'azione in esame è da qualificare come di rivendicazione e non, come confusamente prospettato dagli attori, come negatoria servitutis giacchè quest'ultima, pur rientrando tra le azioni a difesa della proprietà e disciplinata dall'art. 949
c.c., è un'azione che permette al proprietario di un immobile che abbia motivo di temere un pregiudizio dalla pretesa del terzo, di far dichiarare l'inesistenza di un diritto reale (come, ad esempio, una servitù) affermato da quest'ultimo sul fondo, e di ottenere la cessazione di eventuali molestie o turbative derivanti da tali pretese, ma non di ottenere la restituzione dell'immobile o parte di esso in caso di rifiuto alla restituzione a seguito di illegittima occupazione, essendo oggetto di controversia proprio la proprietà degli attori.
In tema di difesa della proprietà, quindi, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario de bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguire nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale pertanto non deve fornire la prova (Cass. Civ. 2392/02), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. Civ. 2092/00) o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi causa. Solo in tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti. Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta;
per l'altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa – la probatio diabolica della rivendica – di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Cass. Civ. 13605/00).
Ne consegue che la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna del medesimo al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto – come nel caso di specie -, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, ma deve qualificarsi come azione di rivendicazione (Cass. Civ. 705/13).
Per quanto riguarda, quindi, il regime probatorio, come più volte segnalato della Suprema Corte (tra le tante Cass. Civ. 2392/02), l'azione di rivendicazione, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e del possesso di essa da parte del convenuto. Tuttavia, il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa – come avvenuto nel caso di specie, stante la contumacia del convenuto -, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (Cass. Civ. 21829/2007; Cass. Civ. 15388/2005; Cass. Civ. 4975/2004).
Nel caso di specie, gli attori si sono dichiarati proprietari del piccolo appezzamento di terreno dell'estensione di mq. 475 sito in Napoli con accesso dalla via Campegna n.108, riportato in Catasto al foglio 217, particella 238, per successione ad ed a , Persona_1 Controparte_1 producendo agli atti di causa le rispettive dichiarazioni di successione registrate, rispettivamente, a Napoli 1 al n.ro 2827/9990 il 28.12.2012, la prima ed a Napoli 1 al n.ro 2143/9990 il 14.12.2017, la seconda, nonché una visura storica dell'immobile dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli Territorio – Servizi Catastali.
Documentazione che, tuttavia, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, non vale a fornire la prova della qualità di erede, come si sono dichiarati gli attori sin dall'atto introduttivo del giudizio.
“In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nella asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 ss.c.c.. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.” (Cass. Civ. 13738/2005).
La qualità di erede, quindi, ai fini della prova circa la legittimazione attiva, si prova con il certificato di morte del de cuius e con lo stato di famiglia (in caso di successione legittima) o con il testamento (in caso di successione testamentaria), ma non può essere provata con la esibizione della sola denuncia di successione la quale può assumere solo valore meramente indiziario (Cass. Civ. 868/2017; Cass. Civ. 31695/2019).
Infatti, la denuncia di successione non è atto rilevante ai fini dell'accettazione tacita avendo contenuto fiscale e non idoneo ad esprimere l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede. In tal senso, Cass. Civ. 4843/2019 secondo la quale “Ai fini dell'accettazione dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità.”.
Non avendo gli attori assolto all'onere probatorio ad essi imposto dall'art, 2697 c.c., con la produzione della documentazione indicata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, devono essi ritenersi sforniti di “legitimatio ad causam” con conseguente rigetto della domanda.
Solo per completezza espositiva, va osservato che ad analoga conclusione si sarebbe dovuto pervenire anche laddove la domanda fosse stata da qualificarsi come negatoria giacchè sarebbe stato pur sempre onere degli attori, se non di provare in modo rigoroso la proprietà del bene, come nell'azione di rivendica, quantomeno dimostrare, con ogni mezzo, l'esistenza di un titolo valido di proprietà.
L'azione negatoria servitutis e quella di rivendica si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, mentre con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenere, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorchè agisca, invece, in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (Cass. Civ. 472/2017).
In via generale “La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ. 4252/2023).
Con espresso riferimento all'azione negatoria, la legittimazione attiva si distingue nettamente dalla titolarità della situazione giuridica sostanziale, configurandosi come condizione dell'azione che deve essere verificata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. La legitimatio ad causam attiva consiste nella titolarità del potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. La titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia per cui la parte che agisce non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà come nell'azione di rivendicazione, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva di possedere l'immobile in forza di un titolo valido di proprietà.
Orbene, nella vicenda che ci occupa, anche laddove si fosse configurata l'azione negatoria, essendosi gli attori dichiarati proprietari dell'appezzamento di terreno in contestazione quali eredi, avrebbero dovuto fornire la prova, seppur non rigorosa, della loro qualità, secondo quanto già sul punto sopra dedotto, con la conseguenza che, in mancanza, la domanda non avrebbe potuto avere accoglimento.
In ordine al governo delle spese va osservato che, atteso l'esito e state la contumacia del convenuto, appare equo la loro integrale compensazione.
PQM
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 25.07.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano